Sottocommissione permanente per l'accesso
XVI Legislatura
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)

Regolamento per l'accesso al servizio pubblico radiotelevisivo

Approvato dalla Commissione il 30 gennaio 2001
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2001

Regolamento per l'accesso al servizio pubblico radiotelevisivo

Approvato dalla Commissione il 30 gennaio 2001
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2001
(le modifiche al Regolamento sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ai termini degli articoli 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e dell'articolo 16 del proprio regolamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 17 novembre 1975, ha approvato, nella seduta del 30 gennaio 2001, il seguente "Regolamento per l'accesso al Servizio radiotelevisivo pubblico".

Art. 1
Ambito di applicazione del presente regolamento

1. Il presente regolamento si applica ai programmi dell'accesso in sede nazionale, di cui all'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. I programmi dell'accesso in sede regionale, previsti dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, sono disciplinati dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, ovvero, ove istituiti, dai comitati regionali per le comunicazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. In assenza di specifica normativa i programmi dell'accesso in sede regionale continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni di cui agli articoli 7 ed 8 del precedente regolamento per l'esame delle richieste di accesso al mezzo radiotelevisivo, approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 30 aprile 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 128 del 15 maggio 1976.

Art. 2(*)
Domande di accesso e loro caratteristiche

1. I soggetti che, in base alla legislazione vigente, hanno titolo per ottenere l'accesso al mezzo radiotelevisivo pubblico devono proporre specifica domanda alla Sottocommissione.

2. Le domande devono riportare almeno:

a) la denominazione dell'organismo richiedente ed i suoi scopi, finalità o obiettivi;

b) il contenuto specifico e dettagliato della trasmissione o delle iniziative proposte;

c) l'identità e la sottoscrizione del presidente o del rappresentante legale dell'organismo, nonché quella della persona responsabile del programma agli effetti civili e penali, se diversa dal rappresentante legale;

d) la dichiarazione del firmatario di poter validamente rappresentare l'organismo ai fini della richiesta di accesso, e di aver assunto la responsabilità agli effetti civili e penali del programma, ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103;

e) il consenso del firmatario al trattamento dei propri dati personali, anche se qualificabili come dati sensibili, nonché la dichiarazione di aver ottenuto analogo consenso dal rappresentante legale e dagli altri aderenti all'organismo, qualora essi siano individuabili in base alla documentazione prodotta.

2-bis: Ciascun soggetto avente titolo può presentare non più di una domanda ogni tre mesi per ciascuna sede di accesso, radiofonica, televisiva e per il mezzo di televideo. Con riferimento in particolare alle trasmissioni o alle iniziative proposte concernenti temi di carattere prevalentemente politico o di attualità politica o sindacale, la Sottocommissione permanente per l'accesso ha la facoltà di escludere le richieste che provengano da soggetti aventi collegamento organico con soggetti che hanno già presentato richiesta nei tre mesi precedenti, o che comunque risultino dirette ad aggirare il divieto di presentazione di più domande nell'arco di tre mesi da parte di uno stesso soggetto. In ogni caso non possono essere mandate in onda trasmissioni recanti dichiarazioni, interviste, o che illustrino l'attività di esponenti politici che abbiano già partecipato ai programmi dell'accesso nei tre mesi precedenti.

3. La Sottocommissione o il suo presidente hanno in qualsiasi momento la facoltà di disporre integrazioni della documentazione prodotta.

4. La Sottocommissione o il suo presidente possono chiedere in qualsiasi momento, nel rispetto della legislazione vigente in materia di prove e di certificazioni, che i richiedenti comprovino le affermazioni rese nelle domande. Le affermazioni non veritiere rese in sede di domanda d'accesso possono di per sé stesse dar luogo all'esclusione dalle trasmissioni, salva ogni altra eventuale conseguenza di legge.

5. Il firmatario delle domande d'accesso e il responsabile del programma proposto devono essere identificati con certezza, di regola al momento della proposizione delle domande, da parte dei componenti la Sottocommissione o dei consiglieri parlamentari addetti alla segreteria. Le domande che pervengono con il mezzo della posta o con altre forme di trasmissione a distanza sono dotate, ai fini di tale identificazione, dell'autentica della sottoscrizione dei firmatari, effettuata nei modi usuali di legge. In casi particolari i sottoscrittori possono essere identificati dalla concessionaria del servizio pubblico, comunque prima della trasmissione, che in caso contrario non può avere inizio.

6. Le domande sono iscritte in un apposito registro pubblico con numerazione progressiva, nel quale sono progressivamente riportate le varie fasi della procedura relativa al loro esame ed alla trasmissione dei programmi. Le domande carenti di alcune delle indicazioni di cui al comma 2 del presente articolo non sono iscritte nel registro e non sono procedibili; se la carenza riguarda il consenso di cui alla lettera e) del comma 2, i relativi dati personali non possono essere trattati.

(*)Articolo modificato il 20 ottobre 2004.

Art. 3(*)
Esame delle domande, e potestà dei singoli componenti la Sottocommissione

1. Il presidente della Sottocommissione provvede a che ogni suo componente sia informato, con cadenza almeno mensile, delle domande di accesso pervenute ed iscritte nel registro di cui all'articolo 2, comma 6.

2. Le domande oggetto della comunicazione di cui al comma 1 si intendono senz'altro accolte qualora, nel termine di trenta giorni successivi alla comunicazione stessa, il presidente non disponga, o un componente la Sottocommissione non chieda, che determinate domande siano esaminate dalla Sottocommissione.

3. Il presidente convoca la Sottocommissione ogni volta che lo ritiene opportuno, e comunque almeno ogni trimestre, al fine di:

a) riferire sulle domande che si considerano accolte ai sensi del comma 2;

b) esaminare le domande che non possono considerarsi accolte ai sensi del comma 2;

c) riferire sull'andamento generale della programmazione dell'accesso;

d) investire la Sottocommissione di ogni ulteriore questione che ritenga opportuno deferirle.

4. Il rigetto di una domanda deve sempre essere deliberato collegialmente dalla Sottocommissione, e deve essere motivato.

5. Le decisioni della Sottocommissione si ispirano ai seguenti criteri:

a) assicurare la pluralità delle opinioni e degli orientamenti politici e culturali;

b) evidenziare le istanze di speciale rilevanza sociale, culturale ed informativa, garantendo a queste ultime la prevalenza rispetto a quelle di soggetti richiedenti le cui attività presentino comunque aspetti di ordine commerciale ed economico, fermo restando il divieto, ai sensi dell'articolo 6, comma sesto, della legge 14 aprile 1975, n. 103, di utilizzare i programmi dell'accesso a fini di pubblicità commerciale;

c) garantire la varietà della programmazione, anche in riferimento all'insieme delle trasmissioni della concessionaria pubblica;

d) tenere conto della consistenza organizzativa degli organismi richiedenti, verificandola, ove lo si ritenga opportuno, anche attraverso il raccordo con i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, o, ove istituiti, con i comitati regionali per le comunicazioni;

d-bis)tenere conto dell'effettiva rilevanza nazionale degli organismi richiedenti e delle tematiche da essi proposte, invitandoli se del caso ad indirizzare le loro richieste di partecipazione alle competenti sedi dell'accesso regionale;

e) garantire la coerenza della programmazione dell'accesso, e la sua pari capacità comunicativa, rispetto alla restante programmazione del servizio pubblico.

6. Le decisioni che concernono il calendario dei programmi possono essere assunte dal presidente, che ne informa la Sottocommissione alla prima seduta utile; egli, o la Sottocommissione, possono delegare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo la predisposizione anche parziale del calendario, che deve essere approvato prima della sua esecuzione.

7. La società concessionaria del Servizio radiotelevisivo pubblico può chiedere che un proprio rappresentante sia presente alle sedute della Sottocommissione che trattano domande d'accesso o questioni riferite alla relativa programmazione. E' tenuta ad intervenire se lo richiede la Sottocommissione.

8. Le deliberazioni della Sottocommissione sono pubblicate nei resoconti parlamentari; quelle relative a ciascuna domanda sono comunicate ai destinatari.

9. I componenti la Sottocommissione hanno facoltà di consultare in qualsiasi momento le domande pervenute e la documentazione ad esse allegata.

10. Ferma restando la facoltà di cui al comma 2, due componenti la Sottocommissione possono chiedere che siano ad essa sottoposte specifiche questioni o decisioni, anche relative al calendario ed alla programmazione delle trasmissioni. Il presidente convoca la Sottocommissione nel più breve tempo possibile; in difetto provvede il presidente della Commissione plenaria.

(*)Articolo modificato il 20 ottobre 2004.

Art. 4
Criteri generali di programmazione e trasmissione

1. Nelle deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 3, il presidente e la Sottocommissione si attengono ai criteri generali di programmazione stabiliti dalla Sottocommissione stessa all'inizio della legislatura, ed alle eventuali loro variazioni, che la Sottocommissione puo' apportare in qualunque momento.

2. Nell'esercizio delle potestà di cui al presente articolo la Sottocommissione consulta sempre la società concessionaria del Servizio pubblico radiotelevisivo.

3. I criteri di programmazione di cui al presente articolo tengono conto delle indicazioni di cui all'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché all'articolo 3, comma 5, del presente regolamento, ed in particolare hanno i seguenti contenuti:

a) possono prevedere che sia data la precedenza, per periodi determinati, alle trasmissioni proposte da richiedenti che appartengano a categorie tematiche determinate, eventualmente coincidenti con quelle individuate dall'articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) possono indicare la rete e l'ora delle trasmissioni, e definire, prevedendo specifica motivazione, i casi, che hanno carattere assolutamente eccezionale, nei quali il presidente o la Sottocommissione hanno facoltà di disporre la trasmissione in diretta;

c) definiscono le modalità della collaborazione tecnica gratuita della concessionaria, indicando in particolare i criteri ed i limiti per le riprese da effettuare fuori studio;

d) disciplinano l'utilizzazione, da parte dei soggetti accedenti, di registrazioni realizzate con mezzi propri, prevedendo che essa avvenga solo su richiesta degli accedenti, che in tal caso le registrazioni costituiscano la parte più rilevante o significativa di ogni trasmissione, e che la concessionaria del servizio pubblico possa rifiutare le registrazioni non conformi agli usuali standard tecnici e di ripresa.

4. In nessun caso i programmi dell'accesso possono essere trasmessi nell'ambito di programmazione a pagamento o comunque criptata.

5. Nel periodo successivo all'indizione di un referendum o alla convocazione di una consultazione elettorale anche parziale, sino alla conclusione delle operazioni di voto, i programmi dell'accesso non possono contenere alcun riferimento alla consultazione stessa, e ad essi non possono prendere parte persone che risultano candidate, ovvero che siano esponenti di partiti o movimenti politici, membri del Governo nazionale, delle giunte e dei consigli regionali e degli enti locali. Tuttavia il presidente della Sottocommissione, ove non vi ostino norme di legge, può indicare le consultazioni alle quali non si applicano le disposizioni del presente comma, in ragione dello scarso numero di elettori coinvolti e dell'esiguo rilievo sul piano nazionale.

Art. 5(*)
Realizzazione e trasmissione dei programmi, e rettifiche

1. La concessionaria del Servizio radiotelevisivo pubblico provvede a registrare e trasmettere, valutando anche l'opportunità tecnica e comunicativa di utilizzare materiale registrato fornito dal soggetto richiedente, i programmi secondo le indicazioni della Sottocommissione, in conformità del calendario predisposto, curando che, per quanto possibile, la registrazione non abbia luogo molto tempo prima della messa in onda.

2. La concessionaria informa senza indugio il presidente della Sottocommissione di ogni questione insorta prima della trasmissione dei programmi. Il presidente provvede a dirimerle, informandone tempestivamente la Sottocommissione. Tali questioni non precludono la messa in onda dei restanti programmi previsti dal calendario nelle parti di esso non controverse.

3. La Sottocommissione provvede tempestivamente alle eventuali rettifiche. A tal fine fissa appositi spazi nelle trasmissioni dell'accesso.

4. La concessionaria può proporre in qualsiasi momento variazioni motivate del calendario al presidente della Sottocommissione, il quale decide con le modalità di cui all'articolo 3.

5. L'ufficio della concessionaria del Servizio pubblico radiotelevisivo competente per i programmi dell'accesso deve avere la qualifica di testata giornalistica registrata nei modi previsti dall'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

(*)Articolo modificato il 20 ottobre 2004.

Art. 6
Ricorsi alla Commissione plenaria

1. Il ricorso ed i rimedi contro le decisioni della Sottocommissione, di cui all'articolo 6, quinto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, ed all'articolo 9 del regolamento della Commissione, possono essere esperiti anche nei confronti delle decisioni assunte dal presidente della Sottocommissione ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del presente regolamento.

2. La persona che rappresenta il soggetto ricorrente deve essere identificata con certezza. Si applicano in proposito, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2, comma 5. La segreteria della Commissione certifica inoltre la data di inoltro del ricorso, ai fini del computo dei termini previsti dal regolamento della Commissione: per i ricorsi pervenuti col mezzo della posta si considera la data del timbro postale.

3. I ricorsi devono contenere l'indicazione dei motivi specifici su cui si fondano, e non sospendono il calendario nel quale sono previste le trasmissioni cui sono riferiti. Con essi non possono proporsi nuove domande d'accesso.

4. Nella discussione innanzi alla Commissione plenaria, per la Sottocommissione deve essere presente il suo presidente o altro membro da questi designato. In casi particolari la Commissione può deliberare di ascoltare i ricorrenti, in sede separata dal momento della decisione sul ricorso e nel rispetto dei criteri indicati dall'articolo 17, comma 1, del regolamento della Commissione.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo si applicano anche alle richieste di sottoporre le decisioni della Sottocommissione alla Commissione plenaria, di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento della Commissione.

Art. 7
Audizioni ed attività conoscitive

1. Ferme restando le competenze generali della Commissione plenaria, nelle materie concernenti l'accesso la Sottocommissione può esercitare le facoltà che sono attribuite alla Commissione dall'articolo 17, comma 1, del suo regolamento, alle medesime condizioni.

Art. 8
Tutela dei dati personali e regime di pubblicità

1. La segreteria della Sottocommissione effettua il trattamento, anche elettronico, dei dati concernenti i soggetti richiedenti al solo fine di garantire la funzionalità dell'accesso radiotelevisivo, nella potestà prevista dagli articoli 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e nell'esercizio dell'autonomia costituzionale delle Camere del Parlamento. Il trattamento rientra nelle ipotesi previste dagli articoli 26 e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, ed è effettuato nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Salva diversa previsione di legge, non possono essere resi noti né implicitamente conoscibili dati sensibili riferiti a persone che non hanno personalmente sottoscritto le domande.

3. I dati risultanti dal registro pubblico di cui all'articolo 2, comma 6, e dalla documentazione relativa alle domande possono, salve ulteriori previsioni di legge, essere conosciuti:

a) da chiunque, relativamente alla denominazione ed all'attività dei soggetti che hanno presentato domande d'accesso, alle proposte di trasmissione contenute in tali domande, all'esito dell'esame delle domande, alla data ed alle modalità della trasmissione, all'esistenza di eventuali ricorsi;

b) da parte dei soggetti che hanno sottoscritto domande di accesso, relativamente ad elementi propri di altre domande in relazione ai quali può obiettivamente proporsi una situazione di conflitto di interesse;

c) da parte di persone che aderiscono ad organismi che hanno presentato domande di accesso, o che potrebbero essere state considerate aderenti, limitatamente a tali domande ed alla necessità di verificare l'esistenza e la correttezza di dati personali che le riguardano.

4. Le norme di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai ricorsi di cui all'articolo 9 del regolamento della Commissione.

Art. 9
Sospensione dei termini, esercizio temporaneo delle funzioni della Sottocommissione e supplenza del presidente

1. Tutti i termini previsti dal presente regolamento sono sospesi durante i periodi di aggiornamento dei lavori parlamentari.

2. Successivamente allo scioglimento delle Camere, il presidente e la Sottocommissione esercitano le proprie funzioni sino alla prima riunione delle Camere nuove, al solo fine di poter predisporre calendari che la concessionaria del servizio pubblico attuerà nel periodo successivo.

3. In caso di impedimento del presidente della Sottocommissione, gli adempimenti di sua competenza che hanno carattere di indifferibilità sono compiuti dal più anziano tra i componenti.

Art. 10
Efficacia del regolamento, abrogazione di norme precedenti ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è approvato dalla Commissione plenaria nell'esercizio della potestà prevista dagli articoli 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e 16 del regolamento interno. Esso si intende tacitamente adottato dalla Commissione all'inizio di ogni legislatura, e, per effetto delle norme di legge citate, si applica anche ai soggetti esterni al Parlamento che vi sono espressamente menzionati.

2. Il presente regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ed entrerà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione.

3. Salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 2, dalla data di cui al comma 2 del presente articolo cessa di trovare applicazione il precedente regolamento per l'esame delle richieste d'accesso al mezzo radiotelevisivo, e le successive modificazioni, approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 30 aprile 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 15 maggio 1976.

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I seguenti articoli 7 e 8 del Regolamento per l'esame delle richieste d'accesso al mezzo radiotelevisivo, approvato nel 1976 e abrogato dal nuovo testo, possono continuare a trovare applicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del nuovo regolamento:

Art. 7

I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi procedono, ai sensi del precedente articolo 5, all'esame delle richieste di accesso in sede locale, deliberano su di esse e provvedono alla ripartizione del tempo disponibile tra i soggetti ammessi, formulando il piano trimestrale delle trasmissioni.

L'accertamento positivo, operato in sede nazionale, della specificazione sociale o culturale o politica e della consistenza organizzativa dei soggetti richiedenti l'accesso in sede nazionale vale anche in sede locale.

I comitati comunicano le proprie deliberazioni ai richiedenti i quali possono avanzare ricorso entro dieci giorni al competente Comitato, il quale decide in via definitiva sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

Il Comitato, definiti i ricorsi presentati, approva le eventuali modifiche al piano e lo trasmette alla Sottocommissione permanente per l'accesso congiuntamente ai ricorsi non accolti.

Il piano diventa esecutivo se la Sottocommissione non formula al riguardo osservazioni nel termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti relativi.

Ove la Sottocommissione formuli osservazioni, il comitato adegua ad esse il piano, ovvero avanza ricorso alla Commissione ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 del regolamento della Commissione parlamentare.

I soggetti, i cui programmi di accesso già ammessi risultino, in conseguenza delle osservazioni della Sottocommissione ovvero della decisione della Commissione, esclusi ad opera del comitato dal piano trimestrale, possono avanzare ricorso, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esclusione, al comitato stesso il quale decide ai sensi del precedente terzo comma.

Tali ricorsi non sospendono l'esecuzione del piano trimestrale.

Art. 8

I Comitati regionali regolano l'accesso alle trasmissioni regionali sulla base della legge 14 aprile 1975, n. 103, del regolamento della Commissione e del presente regolamento.

A tal fine provvedono alla definizione di un proprio regolamento che diventa esecutivo se la Sottocommissione, nel termine di sessanta giorni dalla sua trasmissione, non formula osservazioni.

Accesso al servizio pubblico