Commissione parlamentare per l'infanzia

(Legge 23 dicembre 1997, n. 451, art. 1)

La Commissione parlamentare per l'infanzia si è costituita per la prima volta nel corso della XIII legislatura, il 17 dicembre 1998, un anno dopo l'approvazione della legge istitutiva, n. 451 del 23 dicembre 1997.

Essa è composta da venti deputati e da venti senatori nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi parlamentari, assicurando la rappresentanza di almeno un componente per ciascun gruppo.

La Commissione ha compiti di indirizzo e di controllo sulla concreta attuazione sia degli accordi internazionali sia della legislazione interna, relativi ai diritti ed allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (bambini e adolescenti), chiedendo informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni relative all'infanzia e all'adolescenza. Per l'esercizio del potere di indirizzo, si è utilizzato lo strumento della risoluzione, ai sensi degli articoli 117 del regolamento della Camera e 50 del regolamento del Senato.

La Commissione riferisce alle Camere almeno una volta all'anno sui risultati della propria attività formulando osservazioni e proposte sulla vigente legislazione, cosa che consente anche l'esercizio di un potere di osservazione sugli effetti e sui limiti della legislazione vigente e di proposta sull'eventuale necessità di un suo adeguamento, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa della Unione europea e in riferimento ai diritti previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.

La Commissione esprime un parere obbligatorio sul Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e dello sviluppo dei soggetti in età evolutiva che il Governo deve adottare ogni due anni e che costituisce il documento programmatico che traduce in obbiettivi e in azioni concrete gli impegni assunti relativamente ai diversi articoli della Convenzione di New York.

La legge istitutiva della Commissione parlamentare per l'infanzia indice la giornata nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da celebrare il 20 novembre di ogni anno, nella ricorrenza della firma della Convenzione di New York. Le modalità di svolgimento della giornata sono determinate dal Governo d'intesa con la Commissione parlamentare per l'infanzia, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Secondo l'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni invia ogni sei mesi alla Commissione una relazione sullo svolgimento delle attività in materia di tutela dei diritti dei minori.

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