Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
XVI Legislatura
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)

DPR 29 ottobre 1997

Approvazione del contratto di servizio stipulato tra il Ministero delle Comunicazioni e la Rai- Radiotelevisione italiana Spa
N.B. - E' imminente l'entrata in vigore del nuovo Contratto di servizio relativo al triennio 2000-2002.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;

Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1994, n. 188, che ha approvato e reso esecutiva la convenzione stipulata in data 24 marzo 1994 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi reso nella seduta del 2 luglio 1997;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza del 29 luglio 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 ottobre 1997; Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze;

Emana il seguente decreto:

  1. E' approvato l'annesso contratto di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della convenzione Stato-RAI approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994(2).

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI E LA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

Premesso:

che l'art. 3 della convenzione tra lo Stato e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994(2), stabilisce che essa sia integrata da un contratto di servizio di durata triennale e ne individua l'oggetto;

che gli effetti prodotti e i rapporti giuridici conseguiti dal citato art. 3 sono fatti salvi in virtù¨ dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

che il 31 dicembre 1996 é venuto a scadenza il contratto di servizio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1996(3);

che sussiste, pertanto, la necessità di stipulare un nuovo contratto di servizio;

tra il Ministero delle comunicazioni, di seguito denominato Ministero, - in persona del Segretario generale dott. Guido Salerno - e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., di seguito denominata concessionaria, con sede in Roma, legalmente rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione prof. Vincenzo Siciliano, all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione della RAI si conviene e si stipula quanto appresso.

Capo I
Principi generali

Art. 1
Principi generali

1. La concessionaria provvede, nell'ambito degli indirizzi impartiti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ad organizzare ed a svolgere il servizio pubblico in modo da garantire la più¨ ampia rappresentazione delle istanze politiche, sociali e culturali presenti, a livello nazionale e locale, nel Paese.

2. La concessionaria deve esercitare i servizi in concessione alle condizioni previste dalla convenzione e dal presente contratto di servizio, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari in materia di diffusione e di telecomunicazioni, nonché delle direttive comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche, emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia.

3. Il presente contratto di servizio viene stipulato assumendo a riferimento il quadro macroeconomico di medio termine definito dai documenti di programmazione del Governo, con particolare riguardo alla dinamica del prodotto interno lordo, al tasso di inflazione, nonché ad altri eventuali specifici parametri del settore radiotelevisivo.

4. Il presente contratto stabilisce le modalità di raggiungimento degli obiettivi indicati nella convenzione in materia di assetti industriali, finanziari e di produttività aziendale, nonché di miglioramento della qualità del servizio considerando, ove pubblicati, anche i migliori risultati delle corrispondenti realtà europee comparabili alla concessionaria, con riferimento, a titolo esemplificativo, almeno alle seguenti macro aree: livello e andamento della redditività operativa, livello e andamento dell'indebitamento finanziario, struttura ed evoluzione delle differenti tipologie di costo afferenti la gestione operativa, livello e andamento della produttività dei principali fattori produttivi impegnati, caratteristiche tecniche e qualitative di erogazione del servizio, livelli medi dei canoni di abbonamento, ove applicati.

Capo II
Programmazione e servizi

Art. 2
Programmazione televisiva

1. La concessionaria si impegna, con decorrenza dalla data di efficacia del presente contratto, a consolidare la propria missione formativa ed informativa, rafforzando la struttura della sua offerta di informazione, cultura, spettacolo nella direzione della qualificazione del prodotto legata alle caratteristiche del servizio pubblico. La concessionaria dovrà, pertanto, accentuare il proprio ruolo produttivo, creativo, educativo, culturale utilizzando come linea guida il concetto della qualità che attraversi orizzontalmente tutti i generi dell'offerta televisiva anche tramite l'individuazione di nuove strategie di mercato, nuovi modelli produttivi, nuovi linguaggi televisivi. In questo contesto il servizio pubblico sarà impegnato a garantire il confronto quotidiano tra le esigenze dei telespettatori, da un lato, e della società, dall'altro, accompagnando in modo corretto, completo ad esaustivo il processo di ridefinizione dei modelli e delle sensibilità collettive con un costante aggiornamento della sua offerta, anche grazie ad una necessaria azione di innovazione e sperimentazione. La concessionaria si impegna anche ad interpretare i nuovi bisogni legati alla dimensione locale e territoriale e le tematiche che contraddistinguono la complessità delle diverse esigenze sociali. Da questo punto di vista il servizio pubblico deve rappresentare l'autonomia e la dialettica delle realtà sociali del nostro Paese in tutta la loro ricchezza dando voce anche a chi spesso voce non ha, il tutto deve tradursi, per ogni genere televisivo e per l'insieme degli spazi informativi, nel richiamo esplicito e nella rappresentazione di tutte quelle realtà sociali a cominciare dal mondo del lavoro, e di tutte quelle problematiche sociali e culturali emergenti (femminismo, ambientalismo, problemi della terza età, immigrazioni e rapporti Nord-Sud), che, trovandosi in condizione di debolezza sul piano degli strumenti informativi e nei confronti degli interessi forti, risultano largamente penalizzate. Garantirne l'accesso al sistema informativo, anche in forma diretta, rappresenta un dovere esplicito del sistema pubblico radiotelevisivo.

2. In questo contesto la concessionaria dovrà garantire la differenziazione dell'offerta sui diversi canali televisivi per diffusione terrestre, tenendo prioritariamente conto dei seguenti generi televisivi:

a) telegiornali: appuntamenti di informazione quotidiana, interna ed estera, tramite le testate giornalistiche della concessionaria che coprano l'intero arco della giornata con cadenza sistematica, garantiscano la necessaria copertura in tutte le fasce orarie e non siano interrotti, al loro interno, dalla trasmissione di messaggi pubblicitari;

b) informazione: inchieste, rubriche, programmi di attualità, costume e società, dibattiti, ecc. In questo ambito rientrano anche le rubriche di approfondimento di rete e di testata e i programmi informativi dedicati all'informazione sull'attività degli organi istituzionali e all'informazione parlamentare;

c) cultura: programmi che trattino i temi della scienza, della storia, dell'arte, dell'ambiente e che dedichino adeguati spazi di programmazione ai più significativi eventi nei settori delle opere teatrali, musicali, liriche, cinematografiche, letterarie, delle arti figurative e del balletto, ai programmi educativi, didattici, di formazione professionale. In questo ambito rientrano anche le produzioni cinematografiche di particolare livello artistico, i prodotti di fiction (tv movie, serie, miniserie, serials, ecc.) di analogo valore e tutti quelli di produzione italiana ed europea. Le quote di trasmissione dovranno rispettare le normative vigenti. La concessionaria si impegna, inoltre, a presentare, entro 60 giorni dalla data di efficacia del presente contratto, un prospetto riguardante il riequilibrio del mix produzione/acquisto dei generi film e fiction nella direzione di una maggiore valorizzazione del mercato italiano e comunitario;

d) servizio: programmi e rubriche di attualità, di costume e di interesse sociale che trattino, con linguaggi e formati differenziati, tematiche di interesse generale con particolare riguardo ai bisogni della collettività (per esempio, gli anziani, la salute, il lavoro, l'ambiente, le pensioni, il fisco, la casa, i rapporti tra pubbliche amministrazioni e cittadino) e delle fasce deboli. In questo ambito sono considerate anche le rubriche religiose, speciali notiziari per i non udenti e programmi destinati a particolari malattie di impatto sociale. Nel genere televisivo servizio rientrano anche programmi, o parti di essi, del genere intrattenimento (musicali, rotocalchi, varietà) dedicati a particolari tematiche di carattere sociale; e) bambini e giovani: programmi specifici che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva e programmi, riguardanti tutti i generi televisivi, indirizzati allo specifico target di pubblico di bambini e giovani;

f) sport: programmi e telecronache degli avvenimenti sportivi nazionali ed internazionali riguardanti sia gli eventi di principale richiamo sia le discipline cosiddette minori, nell'ottica anche della valorizzazione del ruolo sociale e formativo dello sport.

3. La concessionaria si impegna a destinare non meno del 60% della propria programmazione complessiva annuale televisiva - classificata per generi secondo le attuali codifiche utilizzate dalla concessionaria - ai programmi classificati alle lettere a), b), c), d), e), f) del comma 2 e trasmessi in orari di buon ascolto compresi quelli di prime time.

4. Con riferimento al palinsesto, elaborato nel rispetto dei principi fissati dal comma 1 del presente articolo e dai successivi articoli 5 e 6, la concessionaria è tenuta a trasmettere semestralmente, per ciascuna rete televisiva, dettagliata informativa circa:

a) il numero di ore effettivamente trasmesse con l'indicazione percentuale rispetto al totale nel periodo considerato, per ciascuna delle seguenti tipologie di offerta: telegiornali, informazione, sport, cultura, bambini e giovani, servizio, film e fiction, intrattenimento. Per ciascun periodo, e con il dettaglio sopra specificato, dovrà, inoltre, essere fornito il dato alla diffusione media giornaliera;

b) il numero di ore effettivamente trasmesse nel periodo considerato rispetto al numero di ore prodotte nello stesso periodo per ciascuna delle categorie di programma sopra specificate.

Art. 3
Programmazione radiofonica

1. Nello scenario della digitalizzazione e della multimedialità, che sarà caratterizzato da profonde trasformazioni nei formati dell'offerta e nelle modalità di fruizione, la concessionaria si impegna, nel settore della radiofonia, a mantenere e consolidare una funzione di orientamento e di stimolo del processo di modernizzazione, anticipando passaggi tecnologici e applicazioni industriali, a vantaggio dell'intero sistema della comunicazione radiofonica in Italia e all'estero. I valori, della memoria storica da una parte e dell'innovazione tecnologica dall'altra, sono i caratteri distintivi della radiofonia pubblica, ai quali si accompagnano le esperienze e le capacità professionali degli addetti, maturate in decenni di attività del settore.

2. In questo contesto, la concessionaria, per i propri programmi per diffusione terrestre, si impegna a garantire un'offerta diversificata e qualificante che, oltre a realizzare la tipica missione formativa e informativa del servizio pubblico, sia il terreno adatto per la sperimentazione di nuovi format sempre più richiesti dall'utenza, soprattutto in previsione dell'avvio del digital audio broadcasting (DAB). La concessionaria prevederà inoltre, nell'ambito della propria programmazione, l'utilizzo delle reti via cavo in via di realizzazione nelle grandi aree metropolitane. L'impegno é anche quello di utilizzare al più presto i canali satellitari anche per un'ampia programmazione radiofonica. Il piano editoriale della radiofonia della concessionaria poggia essenzialmente su quattro grandi tipologie di offerta, all'interno delle quali si possono poi articolare generi più specifici di prodotto:

a) informazione: giornali radio, sia a cadenza sistematica, sia con caratteristiche di flusso, inchieste, fili diretti e dibattiti, rubriche e servizi sull'attività degli organi istituzionali, programmi e rubriche dedicate alle varie discipline sportive;

b) cultura e società: programmi legati alla scienza, alla letteratura, al teatro e alla musica classica, fiction radiofonica, documentari e rievocazioni storiche, che valorizzino anche le potenzialità degli archivi della concessionaria. Rubriche e talk show che, trattando temi sociali e di costume, anche rivolti al mondo dei giovani, stabiliscano il necessario collegamento con la popolazione e con il territorio;

c) intrattenimento: programmi di rivista e varietà, giochi, commedie musicali e musica leggera nei suoi diversi generi;

d) servizio: programmi e rubriche di pubblica utilità dedicate, sia a temi di particolare interesse sociale (salute, lavoro, previdenza, fisco, ecc.), sia a specifici target di utenza (non vedenti, anziani, emarginati, agricoltori, ecc). In questo ambito sono ricondotte anche le rubriche religiose e tutte le iniziative rivolte all'utenza mobile, alla sicurezza e, in generale, al miglioramento della qualità della vita. In considerazione dell'evoluzione e del superamento del concetto di genere radiofonico, inteso come categoria esclusiva di appartenenza di un programma, le trasmissioni radiofoniche della concessionaria saranno anche articolate in diverse componenti ciascuna delle quali ispirata alle tipologie sopraelencate. Ciò consentirà una migliore fruizione dell'offerta e quindi anche la giusta assimilazione dei temi e dei contenuti proposti.

3. Con riferimento al palinsesto, elaborato nel rispetto dei principi fissati dai commi 1 e 2 del presente articolo e dall'articolo 6, la concessionaria é tenuta a trasmettere semestralmente dettagliata informativa circa:

a) il numero di ore effettivamente trasmesse con l'indicazione percentuale rispetto al totale nel periodo considerato, per ciascuna delle seguenti tipologie di offerta: informazione, cultura e società intrattenimento e servizio. Per ciascun periodo e con il dettaglio sopra specificato dovrà inoltre essere fornito il dato alla diffusione media giornaliera;

b) il numero di ore trasmesse nel periodo considerato rispetto al numero di ore prodotte nello stesso periodo per ciascuna delle categorie di programma sopra specificate.

4. Nell'ambito della programmazione radiofonica può essere svolto anche un servizio di radiosoftware.

5. Allo scopo di mantenere e migliorare il proprio attuale servizio di filodiffusione di programmi radiofonici, la concessionaria provvederà al miglioramento degli impianti salvo la verifica con la concessionaria telefonica dei problemi di compatibilità con altri segnali che transitano nei supporti della stessa concessionaria telefonica.

Art. 4
Programmazione televideo

1. Nell'ambito della programmazione televisiva é anche incluso il servizio televideo che, sfruttando le righe di cancellazione di quadro, trasmette: informazione, cultura, spettacolo, sport, economia, informazioni di servizio, sottotitoli per non udenti e per comunità straniere, telesoftware. Sulla rete regionalizzata il televideo trasmette anche servizi regionali o locali. La concessionaria, nel rispetto dell'autonomia della testata giornalistica, dedicherà, nel quadro degli indirizzi della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi relativi alle trasmissioni dell'accesso al servizio pubblico, anche nei servizi di televideo una particolare attenzione alle esperienze dell'associazionismo e del volontariato sulla base di uno specifico regolamento da redigersi, da parte della concessionaria, entro sei mesi.

Art. 5
Programmazione televisiva per bambini e giovani

1. Nell'ambito delle quote di programmazione televisiva indicate all'articolo 2, la concessionaria si impegna a realizzare, con l'ausilio di esperti particolarmente qualificati, programmi per bambini e giovani nel rispetto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva, anche con riferimento alle risoluzioni approvate sull'argomento dal Consiglio consultivo degli utenti. Nella consapevolezza che la maggior parte degli spazi di programmazione sono utilizzati dal pubblico delle diverse età dei minori (4-7 anni, 8-14 anni, 15 anni e oltre), la concessionaria dovrà dedicare particolare attenzione critica ai messaggi di violenza veicolati direttamente ed indirettamente dal mezzo radiotelevisivo ed alla loro influenza sulle fasce deboli e sui minori. La concessionaria si impegna, altresì, ad un controllo qualitativo e preventivo sul contenuto, i tempi e le modalità di trasmissione dei messaggi pubblicitari affinché questi rispondano a criteri di responsabilità e rispetto della dignità dei bambini e non mettano in pericolo l'equilibrato sviluppo della loro personalità.

2. In attuazione degli impegni di cui al comma 1, la concessionaria definirà entro novanta giorni dalla data di efficacia del presente contratto, uno specifico progetto, realizzato anche grazie all'ausilio di esperti particolarmente qualificati e di organismi di consultazione sulla qualità delle trasmissioni, nel quale si individuino anche i margini per la trasmissione a scopo sperimentale di speciali telegiornali per bambini e per giovani.

Art. 6
Programmazione speciale dedicata a portatori di handicap

- 1. Nell'ambito delle quote di programmazione indicate agli articoli 2 e 3, la concessionaria si impegna a trasmettere speciali programmi dedicati ai portatori di handicap sensoriali. In particolare dovrà essere presentato un piano di attuazione e di consolidamento delle iniziative intraprese, tra cui la necessaria copertura quotidiana di speciali telegiornali con presenza di traduttore in video, le speciali pagine dedicate da Televideo ai non udenti e, attraverso il telesoftware ai non vedenti, la sottotitolazione di un'edizione quotidiana del telegiornale e di programmi dei diversi generi dell'offerta televisiva. Più in generale i problemi dei portatori di handicap sensoriali e delle fasce deboli dovranno trovare adeguati spazi anche all'interno dei diversi generi dell'offerta televisiva, per non acuire il senso di isolamento che talvolta circonda la trattazione delle tematiche stesse.

2. La concessionaria si impegna a realizzare annualmente ore di programmazione televisiva sottotitolata per i non udenti, in misura crescente del 20% per il triennio ed a programmare speciali telegiornali eventualmente in aggiunta alle consuete edizioni con presenza di traduttore in video.

Art. 7
Programmazione televisiva per l'estero

1. La concessionaria, anche nell'ambito delle convenzioni stipulate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, curerà adeguati programmi televisivi per gli italiani residenti all'estero e per diffondere, utilizzando i più moderni mezzi trasmissivi e diffusivi, la lingua, la cultura e l'economia del paese nel contesto internazionale. Le attività effettuate verranno comunicate annualmente alle amministrazioni dello Stato competenti.

Art. 8
Servizio radiofonico OC e OM notturno per l'estero

1. La concessionaria effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi radiofonici per gli italiani residenti all'estero e per diffondere la lingua, la cultura e l'economia del paese nel contesto internazionale; tali servizi vengono diffusi in onda corta, in onda media notturna e stazioni relay.

2. La concessionaria, al fine del miglioramento del servizio in onda corta (OC) e relay, ha predisposto un progetto di massima già approvato dal Ministero. A tale proposito, la concessionaria si impegna a comunicare entro sessanta giorni dall'approvazione del presente contratto le iniziative assunte, anche nell'ambito dei rapporti intercorrenti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il piano tecnico/economico di realizzazione dei nuovi impianti per le emissioni in onda corta OC. Tale realizzazione sarà effettuata dalla concessionaria nell'ambito di una autorizzazione e apposito finanziamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 9
Prodotti audiovisivi italiani ed europei

1. La concessionaria è tenuta a destinare gli introiti da canone televisivo a investimento finalizzati al sostegno della produzione italiana ed europea di audiovisivi nelle seguenti misure percentuali: dieci per cento per il 1997, quindici per cento per il 1998, venti per cento per il 1999. 2. Ai fini della presente norma si intendono:

a) per canone, il gettito derivante dalle quote sull'ammontare dell'abbonamento dovuto per le utenze televisive di competenza della concessionaria, al netto del canone di concessione e delle quote di canone destinate alle offerte tematiche nel quadro delle revisioni annuali del canone;

b) per produzione italiana ed europea di audiovisivi, i diritti su film, fiction, documentari, cartoni, lirica, musica, teatro, prodotti o coprodotti in Italia o nell'ambito comunitario, con particolare attenzione ai produttori indipendenti. Sono considerati produttori indipendenti gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati o collegati da soggetti destinatari di concessione o autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva;

c) per investimenti, la configurazione di costo che comprende gli importi corrisposti a terzi per l'acquisto dei diritti, i costi per produzione esterna, i costi per produzione interna e gli specifici costi di promozione e distribuzione nonché i costi per l'edizione e le spese accessorie relative ai prodotti di cui sopra.

3. Su documentata richiesta della società concessionaria, entro il 30 giugno 1998, qualora l'evoluzione del mercato di riferimento evidenzi tendenze non compatibili con gli obiettivi di cui sopra, verrà costituita con decreto del Ministro delle comunicazioni un'apposita commissione per la revisione delle quote, composta pariteticamente da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del tesoro, del Ministero e della concessionaria. Eventuali eccedenze sulle quote annuali di ciascun esercizio verranno dedotte dalla quota degli esercizi successivi. Le materie disciplinate dal presente articolo saranno adeguate sulla base dell'evoluzione della normativa.

Art. 10
Tutela della riservatezza e della dignità delle persone

1. La concessionaria si impegna a tutelare compiutamente, nelle sue trasmissioni, la riservatezza e la dignità delle persone e provvede a vigilare sull'effettiva applicazione delle norme contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675(4), nonché delle norme deontologiche approvate dal proprio consiglio di amministrazione.

Art. 11
Iniziative per la valorizzazione delle culture locali

1. La concessionaria assume e promuove, nell'ambito delle proprie trasmissioni iniziative intese a diffondere ed a valorizzare le diverse realtà culturali e sociali esistenti a livello locale in stretta collaborazione con le regioni, le province, i comuni, le università e gli enti culturali.

2. Al fine di rendere il servizio pubblico sempre più corrispondente agli obiettivi di valorizzazione delle realtà locali e di elevamento della capacità informativa, nonché di assicurare la più ampia copertura dei territori regionali, la concessionaria predisporrà entro un anno un Piano triennale di sviluppo della presenza decentrata nelle regioni, in accordo con l'evoluzione legislativa in materia. Tale Piano dovrà valutare altresì il decentramento di uno o più canali nazionali.

3. Manifestazioni direttamente o indirettamente collegate alla programmazione nazionale e regionale sono intese alla promozione del turismo e dell'artigianato.

4. La concessionaria promuove la stipulazione di convenzioni, con onere in tutto o in parte a carico degli enti interessati, in ambito regionale e comunale, intese alle finalità di cui ai commi precedenti. Anche al fine di evitare ogni pericolo di pubblicità ingannevole e di non precisa distinzione del messaggio oggetto delle convenzioni con i soggetti di cui all'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581(5), rispetto all'insieme dei programmi, la relativa programmazione deve avvenire al di fuori dei normali programmi di informazione di testata e di rete ed essere immediatamente identificabile. Nella realizzazione delle convenzioni va tenuto conto di un elemento di equilibrio e di diffusione territoriale. I messaggi diffusi a cura delle amministrazioni locali, tramite il servizio televideo, devono avere ad oggetto l'informazione sui servizi di pubblica utilità.

5. La concessionaria effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi per le minoranze linguistiche, così come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103(6) e si impegna, comunque, ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.

Art. 12
Partecipazioni a iniziative europee

1. La concessionaria partecipa ai programmi ed alle iniziative assunti nelle sedi dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa e cura la tempestività degli adempimenti connessi alla utilizzazione dei relativi contributi.

2. Con riguardo alla partecipazione ai programmi e alle iniziative di cui al comma 1, la concessionaria si impegna a fornire annualmente dettagliata informativa circa lo stato di evoluzione dei propri progetti di ricerca e sviluppo.

3. La concessionaria promuove la propria partecipazione a programmi di produzione nazionale ed internazionale, che valorizzino la cultura e il patrimonio artistico e culturale italiano.

4. La concessionaria partecipa alle iniziative promosse dal COPEAM (Conferenza permanente dell'audiovisivo mediterraneo), e discusse nella sede della Conferenza intergovernativa EUROMED, per la istituzione di un canale televisivo mediterraneo satellitare con audio multilingue destinato al bacino Europa del sud-Africa settentrionale - Medio Oriente.

Art. 13
Servizi speciali radiofonici per la mobilità

1. I notiziari radiofonici sulla viabilità delle autostrade, superstrade, tangenziali e snodi cittadini e i consigli sulla sicurezza stradale sono trasmessi dal servizio Isoradio nel corso di programmi ripetuti dalle reti nazionali.

2. Tali programmi, senza messaggi pubblicitari, devono essere trasmessi lungo il tracciato autostradale e zone limitrofe.

3. La concessionaria si impegna a rendere disponibile il servizio Isoradio per tutte le esigenze di orientamento dell'utenza del Dipartimento della protezione civile.

4. L'estensione ed il miglioramento della diffusione dei suddetti servizi, per quanto possibile irradiati sulla stessa frequenza, deve avvenire mediante l'installazione di impianti di potenza irradiata adeguata, compatibilmente con la situazione degli impianti esistenti dei concessionari privati di radiodiffusione sonora, previa autorizzazione del Ministero che assegnerà le necessarie frequenze.

Art. 14
Rete parlamentare

1. La concessionaria è impegnata a realizzare con tutte le possibilità diffusive la rete radiofonica di impianti di cui all'allegato C(7). Tale rete è riservata esclusivamente a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari in attuazione dell'art. 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223(8).

2. La rete sarà realizzata sulla base di piani esecutivi presentati entro il mese di ottobre del 1997 al Ministero, e previa autorizzazione dello stesso, con assegnazione delle necessarie frequenze. La scelta delle sedute da trasmettere ed i criteri da seguire nella programmazione sono determinati d'intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento.

3. La concessionaria si impegna all'avvio del servizio di rete parlamentare a terra a partire dal 1ò gennaio 1998. In ogni caso dal 1ò novembre 1997, con carattere aggiuntivo, si avvierà la diffusione via satellite, in analogico ed in digitale del canale radiofonico parlamentare.

Capo III
Qualità tecnica e gestione delle reti

Art. 15
Qualità tecnica del servizio

1. La concessionaria si impegna a mantenere nelle zone servite dal segnale di radiodiffusione sonora e televisiva un grado di qualità del servizio, salvo le implicazioni interferenziali, non inferiore a 3, riferito ai livelli della scala UIT-R (Unione internazionale delle telecomunicazioni-radiocomunicazioni), anche rinnovando e ammodernando gli apparati e gli impianti delle reti, nonché ad assicurare il grado di qualità 3 per le estensioni del servizio.

All'attuazione di nuovi piani di assegnazione delle frequenze il grado minimo di qualità del servizio verrà rivisto in senso migliorativo.

2. Nell'ambito della disponibilità delle frequenze il Ministero assicurerà alla concessionaria le frequenze necessarie all'espletamento del servizio concesso e per risolvere le situazioni interferenziali più importanti allo scopo di migliorare il grado minimo di qualità del servizio.

Art. 16
Copertura del servizio di radiodiffusione televisiva

1. Il grado di copertura del servizio di radiodiffusione televisiva deve essere non inferiore a 99% della popolazione per la prima e seconda rete televisiva, con l'impegno da parte della concessionaria ad estendere il servizio espletato dalla prima e seconda rete televisiva fino ai centri abitati con popolazione non inferiore ai 300 abitanti. Nei suddetti nuovi impianti verrà attivata anche la terza rete televisiva.

2. Per la terza rete televisiva la concessionaria deve provvedere a raggiungere un grado medio di copertura regionale pari almeno al 96% della popolazione, e ad estendere la copertura nazionale ad un grado superiore di qualche decimale al 98%.

3. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 2 ed anche ai fini di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), della legge n. 103 del 1975(9) e dell'art. 1, comma 9, della legge n. 650 del 1996 la concessionaria può stipulare convenzioni o contratti con le regioni, le province, i comuni, le comunità montane o altri enti locali o consorzi di enti locali nonché con enti e soggetti, che prevedano apporti di beni, diritti e servizi, dandone preventiva comunicazione al Ministero, il quale si riserva di richiedere ogni necessario approfondimento.

Art. 17
Copertura del servizio di radiodiffusione sonora

1. Il grado di copertura del servizio di radiodiffusione sonora esercitato mediante le tre reti radiofoniche in modulazione di frequenza (FM) deve essere non inferiore al 99% della popolazione.

2. La copertura del territorio dev'essere elevata dal 70 al 75%, privilegiando il sistema viario, con il potenziamento degli impianti esistenti o con la realizzazione di nuovi impianti previa assegnazione delle necessarie nuove frequenze possibilmente contigue a quelle in uso dalla concessionaria.

3. La concessionaria é impegnata a potenziare il servizio RDS (Radio Data System) sulle tre reti radiofoniche in FM con l'introduzione del sistema EON (Enhanced Other Network), conformemente alle norme ETSI (European Telecommunications Standards Institute). La concessionaria potrà sperimentare, anche in relazione a progetti dell'Unione europea, il servizio RDSTMC (Traffic Message Channel) previa autorizzazione del Ministero.

4. Per la radiodiffusione in modulazione di ampiezza (AM) la concessionaria deve estendere il servizio diurno fino ad ottenere un grado di copertura, riferito alla popolazione, pari al 95% per il primo programma, al 95% per il secondo programma, corrispondenti, con riferimento al territorio, rispettivamente al 60% e al 58%; per il terzo programma la concessionaria dovrà mantenere un grado di copertura della popolazione pari al 46%, corrispondente al 7% del territorio.

5. Gli obblighi di cui ai commi precedenti e di cui all'articolo 16 devono essere assolti entro la scadenza del presente contratto, previa assegnazione delle necessarie frequenze.

Art. 18
Disponibilità del servizio

1. La concessionaria si impegna a fornire con cadenza annuale al Ministero tutta la documentazione proveniente dal monitoraggio della qualità e dalle elaborazioni statistiche, con indicazioni circa il grado di copertura delle reti secondo la scala di qualità UIT-R e l'andamento della situazione interferenziale e dei disturbi dei servizi.

2. La concessionaria si impegna a presentare, con cadenza annuale, i valori della disponibilità del servizio misurati utilizzando gli indicatori di qualità concordati con il Ministero (allegato A)(10).

3. Ai fini della verifica degli adempimenti previsti dagli articoli 16 e 17 la concessionaria si impegna a fornire con cadenza annuale al Ministero la rappresentazione cartografica, cartacea e su supporto magnetico, delle aree di copertura dei servizi a scala compatibile con la rappresentazione ISTAT dei centri abitati con popolazione superiore ai 300 abitanti.

Art. 19
Servizio di diffusione radiofonica terrestre in tecnica numerica (DAB)

1. La concessionaria é impegnata a realizzare entro il 31 dicembre 1999 la rete di impianti di cui all'allegato B(10). La rete sarà realizzata sulla base di piani esecutivi presentati al Ministero delle comunicazioni, e previa autorizzazione dello stesso Ministero. La concessionaria si impegna ad adottare particolari accorgimenti tecnici per le apparecchiature vicine alle infrastrutture aeroportuali onde evitare potenziali situazioni interferenziali. Eventuali variazioni dei suddetti impianti saranno preventivamente autorizzate dal Ministero. Tale rete prevede il servizio radiofonico in tecnica numerica DAB-T (Digital Audio Broadcasting) in banda III, possibilmente sul canale H2, per il 60% della popolazione. La rete di impianti prevista sarà realizzata previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, a partire da città e da aree di servizio che consentano più¨ rapidamente l'attivazione degli impianti. Tale rete é destinata ad estendersi tendendo alla totale copertura del territorio, utilizzando frequenze nella banda VHF compatibili con le frequenze VHF destinate al servizio pubblico ed ai servizi DAB delle emittenti private.

2. La concessionaria utilizzerà un blocco dedicato sulla rete di cui al comma 1, ripetendo anche i programmi indicati negli articoli 13, 14 e 17, impiegando la residua capacità trasmissiva per applicazioni di servizi multimediali DMB (Digital Multimedia Broadcasting). La concessionaria potrà effettuare in collaborazione con i concessionari privati per la radiodiffusione sonora, sperimentazioni ed applicazioni di servizi multimediali DMB utilizzando apposite capacità trasmissive ad essa assegnate, per questo scopo, in altri blocchi.

3. La concessionaria effettuerà la sperimentazione del servizio DAB-T in banda L anche ai fini, se necessario, degli obiettivi di cui al comma 1. La sperimentazione in banda L, consistente nella trasmissione della normale programmazione con tecnica numerica, sarà eseguita, previa autorizzazione ministeriale, con assegnazione delle necessarie frequenze, col concorso delle imprese costruttrici interessate e delle associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, a partire da città e da aree di servizio che consentano più¨ rapidamente l'attivazione degli impianti. I relativi risultati saranno comunicati al Ministro concedente, che potrà metterli a disposizione di chiunque li richieda.

4. In esecuzione degli obblighi di servizio pubblico la concessionaria può assumere il ruolo di carrier, previa assegnazione alla medesima di ulteriori frequenze nell'ambito della residua capacità trasmissiva nelle due bande, secondo criteri, tempi e modalità che saranno definiti dal Ministero. Il Ministero fisserà inoltre i criteri di utilizzazione della ulteriore capacità trasmissiva nei confronti dei programmi di terzi nazionali e locali.

5. La concessionaria, ove opportuno, ricercherà ed attuerà le forme di collaborazione per il servizio DAB-T e DAB-S, particolarmente per la sperimentazione multimediale di tipo datacast e DBM, nonché nuove tecnologie e servizi di cui al capo IV del presente contratto, con società e consorzi costituiti e controllati da concessionari radiofonici privati, al fine di migliorare la qualità della fruizione del mezzo radiofonico in Italia e potenziare i servizi offerti globalmente all'utenza.

Art. 20
Autorizzazione all'esercizio degli impianti

1. La concessionaria, al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti nel presente contratto sulla base di quanto indicato negli allegati B, C e D (10) allo stesso e negli articoli 13 e 15, nonché di modifiche (siti, frequenze e sistemi irradianti) di impianti dell'allegato E (10), presenta, in armonia con i piani di investimento, con congruo anticipo sulla data di realizzazione, un piano esecutivo dei singoli impianti da realizzare e/o modificare contenente in maniera dettagliata i seguenti elementi:

a) principali caratteristiche radioelettriche;

b) area di servizio;

c) destinazione delle opere;

d) costi preventivati;

e) natura e caratteristiche del tipo di distribuzione adottata.

2. Il Ministero, entro novanta giorni dal ricevimento dei piani esecutivi, rilascia un'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'impianto. Detto termine può essere prorogato per una sola volta per ulteriori trenta giorni qualora il Ministero richieda chiarimenti e integrazioni che rendano necessario un supplemento di istruttoria; la concessionaria é tenuta a rispondere entro trenta giorni. Qualora non si ritenesse di dover approvare il piano esecutivo verrà data comunicazione alla concessionaria entro novanta giorni dal ricevimento dello stesso ovvero entro gli ulteriori trenta giorni suddetti nel caso di richiesta di chiarimenti ed integrazioni.

3. Il periodo di sperimentazione, necessario per la verifica della compatibilità radioelettrica dell'impianto con gli altri impianti dei concessionari privati radiotelevisivi, é di almeno due mesi dalla data di comunicazione da parte della concessionaria dell'attivazione dell'impianto. Constatata la compatibilità di cui sopra e tenuto conto delle problematiche di coordinamento internazionale il Ministero rilascia l'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'impianto.

4. La concessionaria provvede a comunicare, con cadenza annuale, il consuntivo delle opere realizzate e quelle in corso di cui ai commi 1, 2 e 3, specificando il tipo di distribuzione adottata per gli impianti di diffusione.

5. La concessionaria si impegna a potenziare, in termini di capacità trasmissiva e secondo criteri di economicità di gestione e sicurezza di esercizio, i collegamenti di tipo fisso necessari per la produzione e la distribuzione, sia con l'impiego di nuove tecnologie sia ricorrendo all'uso di ogni tipo di mezzo trasmissivo disponibile, al fine di soddisfare le esigenze di servizio e di ridurre i collegamenti a rimbalzo e altresì per consentire al Ministero di soddisfare le esigenze derivanti dall'introduzione di nuovi servizi nelle bande di frequenze ad essi attribuite. La concessionaria eliminerà progressivamente i collegamenti a rimbalzo nei casi in cui siano accertate interferenze con gli impianti di radiodiffusione non risolvibili con opera di compatibilizzazione. In relazione alle finalità di cui al presente comma il Ministero, nella messa a punto del piano di ripartizione delle frequenze, terrà comunque conto delle esigenze della concessionaria. La concessionaria si impegna a comunicare con cadenza annuale le avvenute realizzazioni e quelle in corso.

Art. 21
Impiego dei collegamenti mobili

1. La concessionaria, nell'espletamento delle attività di servizio, utilizza collegamenti mobili realizzati con mezzi del tipo trasportabile installati a bordo di automezzi aziendali in sosta o con mezzi in movimento, funzionanti su base non interferenziale con altri operatori. Con anticipo di una settimana rispetto alla loro utilizzazione, la concessionaria elencherà al Ministero i collegamenti mobili da realizzare, indicando, nel caso di collegamenti con mezzi in movimento, la zona di massima di operazione di tali mezzi. A consuntivo, al fine del pagamento del relativo canone nella misura stabilita dal Ministero, con cadenza mensile, la concessionaria indicherà per ciascun collegamento la frequenza impegnata, la distanza delle tratte realizzate ove si impieghino mezzi non in movimento, la distanza media delle tratte ove si impieghino mezzi in movimento, la durata del servizio effettuato.

2. La concessionaria utilizza altresì, per proprie esigenze o per conto di terzi, collegamenti simili a quelli precedenti per realizzare collegamenti temporanei tra punti fissi. Con cadenza trimestrale, al fine del pagamento del relativo canone nella misura stabilita dal Ministero, la concessionaria indicherà al Ministero le attivazioni e le disattivazioni di tali collegamenti, indicando le frequenze impegnate, la distanza delle tratte realizzate, la durata del servizio effettuato.

Art. 22
Ruoli di Programme Booking Centre e di Accounting Office per servizi internazionali

1. La concessionaria ha facoltà di curare nei confronti dei gestori e degli operatori nazionali ed internazionali la raccolta di richieste di circuiti per il trasporto di servizi televisivi da e per l'estero o in transito per l'estero e, la fornitura e supervisione di detti circuiti (ruolo di Programme Booking Centre) nonché la corrispondente contabilità (ruolo di Accounting Office). Tale attività non deve risultare di pregiudizio al regolare svolgimento del servizio pubblico concesso e la concessionaria ne terrà informato, con relazione annuale, il Ministero.

1. La concessionaria ha facoltà di curare nei confronti dei gestori e degli operatori nazionali ed internazionali la raccolta di richieste di circuiti per il trasporto di servizi televisivi da e per l'estero o in transito per l'estero e, la fornitura e supervisione di detti circuiti (ruolo di Programme Booking Centre) nonché la corrispondente contabilità (ruolo di Accounting Office). Tale attività non deve risultare di pregiudizio al regolare svolgimento del servizio pubblico concesso e la concessionaria ne terrà informato, con relazione annuale, il Ministero.

Art. 23
Condizione di ricezione e pianificazione delle frequenze

1. Il servizio concesso viene effettuato con gli impianti compresi negli allegati E (impianti di diffusione in esercizio), D (impianti di diffusione da realizzare), F (collegamenti di tipo fisso necessari per la produzione e la distribuzione), B (impianti DAB da realizzare) e C (impianti della rete parlamentare da realizzare) che fanno parte integrante del presente contratto(11).

2. La concessionaria si impegna a trasmettere con cadenza annuale una relazione contenente i dati relativi: a) alle condizioni di ricezione dei propri programmi radiofonici e televisivi nel territorio nazionale a livello di provincia; b) agli elementi che localmente degradano la qualità della ricezione.

3. Il Ministero si avvarrà anche della collaborazione della concessionaria per la pianificazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione radiotelevisiva, con le relative risorse tecnologiche, umane e finanziarie.

Art. 24
Realizzazione e manutenzione degli impianti

1. La concessionaria ha l'obbligo di realizzare gli impianti necessari all'esercizio dei servizi in concessione a perfetta regola d'arte, adottando ogni perfezionamento consentito dal progresso tecnologico.

2. In particolare la società si impegna a rispettare le norme tecniche nazionali comunitarie e internazionali concernenti la materia, mantenendo efficienti le apparecchiature impiegate, eseguendo in modo tempestivo la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature stesse, sostituendole in caso di degradazione delle relative prestazioni. Le apparecchiature costituenti gli impianti radioelettrici dotati della prevista marcatura CE devono essere omologate oppure autorizzate dal Ministero nei casi di esercizio provvisorio.

3. La concessionaria procede nel dotare le proprie reti di tutti i mezzi atti alla telesorveglianza e al telecontrollo necessari per il buon funzionamento delle reti stesse.

4. La concessionaria può utilizzare, secondo le disposizioni di legge e della convenzione, previa autorizzazione del Ministero, in comune con altri operatori i propri impianti. Tale uso comune deve tendere ad una ottimizzazione generale degli impianti, anche ai fini ambientali, purché ciò non risulti di pregiudizio al migliore svolgimento del servizio pubblico concesso e concorra alla equilibrata gestione aziendale.

Capo IV
Nuove tecnologie e servizi

Art. 25
Ricerca

1. La concessionaria, come previsto dalla convenzione, dovrà porre particolare attenzione allo studio e sperimentazione di mezzi nuovi di produzione, trasmissione e diffusione anche attraverso il suo Centro ricerche collaborando in modo attivo alla definizione dei nuovi standard internazionali. A tale scopo la concessionaria potrà stipulare apposite convenzioni sia con il Ministero sia con altri soggetti di riconosciuta competenza tecnica. La concessionaria si impegna a diffondere sull'insieme del territorio nazionale le ricadute di ideazione, progettazione e servizio dei processi di innovazione delineati nei successivi articoli, con particolare riferimento alla realtà delle regioni meridionali, dove allestire poli produttivi multimediali specializzati in realizzazioni orientate al mercato nazionale ed estero, con particolare riferimento all'ambito del Mediterraneo.

Art. 26
Servizi multimediali

1. La concessionaria, di intesa con il Ministero, provvederà:

a) ad assicurare occasioni e capacità per sperimentare nuove forme di produzione multimediale e nuovi linguaggi televisivi e sonori, anche per offerta all'estero (ad esempio, servizi internet);

b) a valorizzare le sinergie fra telecomunicazioni, informatica, televisione ai fini di servizi multimediali, anche con finalità di alfabetizzazione del grande pubblico nonché di servizio rivolto alle aree di emarginazione;

c) a proseguire e sviluppare le tecnologie digitali, con particolare riferimento alla intera catena di produzione (ad esempio scenografia virtuale, postproduzione), alla archiviazione di programmi televisivi e radiofonici (ad esempio audiovideoteca) e alla diffusione (ad esempio terrestre e via satellite);

d) a potenziare i servizi del tipo datacast e sviluppare i servizi multimediali DMB ;

e) a contribuire, nel contesto della ricerca nazionale, alla definizione di nuovi sistemi con riguardo anche ai sistemi televisivi digitali ad alta qualità ed alle applicazioni del cinema elettronico; la concessionaria potrà inoltre sperimentare, previa autorizzazione del Ministero, nuovi sistemi via filo e via cavo più avanzati; a collaborare col Ministero su progetti attinenti lo sviluppo della c.d. società dell'informazione .

2. La concessionaria si impegna inoltre, nei limiti imposti dalla normativa vigente e purché non arrechi pregiudizio al servizio pubblico, ad estendere la gamma dei servizi gestiti in compartecipazione con società e gruppi nazionali ed esteri, in modo da articolare il suo carattere di impresa e di acquisire nuove competenze e tecnologie.

3. Su ciascuna delle aree di iniziativa di cui ai commi precedenti, la concessionaria é tenuta a trasmettere al Ministero, entro trenta giorni dalla fine di ciascun semestre, una dettagliata relazione contenente sintetiche informazioni sugli aspetti editoriali ed economici relativi alle stesse che attestino e descrivano la loro effettiva realizzazione e diffusione.

Art. 27
Audiovideoteca

1. La concessionaria si impegna a sviluppare un progetto di audiovideoteca che possa permettere di definire standard avanzati di codifica, memorizzazione e consultazione interattiva a distanza in linea con gli studi in corso in ambito internazionale (UIT).

Art. 28
Sperimentazione e introduzione di servizi di diffusione via satellite

1. Al fine di diffondere la lingua, la cultura e l'economia del paese nel contesto internazionale e di promuovere l'innovazione tecnologica e industriale, con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediali, la concessionaria, previa autorizzazione del Ministero, potrà realizzare utilizzando satelliti funzionanti su frequenze di radiodiffusione:

a) servizi televisivi di canali tematici in chiaro via satellite con sistemi di numerizzazione del segnale, secondo lo standard DVB-S (Digital Video Broadcasting-Satellite) approvato in sede europea;

b) servizi televisivi a carattere sperimentale secondo lo standard DVB-S con formato 16/9, coerentemente con la politica e gli interventi della Comunità europea a favore dello sviluppo di tale formato;

c) servizi televisivi a carattere sperimentale mediante l'uso di sistemi di numerizzazione e di criptaggio del segnale. Nell'atto di autorizzazione sono stabilite le condizioni della sperimentazione;

d) servizi radiofonici mono e/o stereo in chiaro con sistemi di numerizzazione del segnale;

e) servizi televisivi e radiofonici mediante l'uso di sistemi analogici. La concessionaria é tenuta a realizzare almeno un canale di informazione continuativa, 24 ore su 24 ad ampia diffusione analogica in cui la quota di autoproduzione non sia inferiore al 50% della programmazione originale.

2. Il Ministero allo scopo di pervenire ad un sistema di decriptaggio nazionale dei segnali televisivi numerici, promuove accordi tra la concessionaria ed altri operatori italiani, anche a carattere locale, per l'effettuazione di servizi televisivi criptati via satellite.

3. Per programmi di spiccata utilità sociale di tipo c.d. educational , realizzati dalla concessionaria direttamente o per conto o con la partecipazione del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica o di altri enti educativi o culturali, ovvero realizzati direttamente dai suddetti enti, la sperimentazione potrà essere autorizzata dal Ministero alla concessionaria anche su appositi canali dedicati.

4. Le sperimentazioni di cui al presente articolo saranno effettuate con oneri a totale carico della concessionaria, salvo diverse previsioni della legge.

Art. 29
Sperimentazione e introduzione di servizi di diffusione terrestre con tecnica numerica

1. La concessionaria si impegna a presentare al Ministero entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto, un piano di sperimentazione della tecnologia di diffusione televisiva terrestre in tecnica numerica DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial).

2. La sperimentazione, consistente nella trasmissione della normale programmazione con tecnica numerica, sarà eseguita previa autorizzazione ministeriale con assegnazione delle necessarie frequenze, col concorso delle imprese costruttrici interessate, a partire da città e da aree di servizio che consentano più rapidamente l'attivazione degli impianti. I relativi risultati saranno comunicati al Ministero concedente che potrà metterli a disposizione di chiunque li richieda.

3. La concessionaria si impegna, fin d'ora, a svolgere il ruolo di carrier, secondo criteri, tempi e modalità che saranno definiti dal Ministero, anche nei confronti di programmi di terzi, sulle frequenze per il servizio DVB-T che le fossero attribuite in via definitiva.

4. La concessionaria potrà sperimentare, alle condizioni di cui al comma 2, servizi televisivi in standard DVB-T con formato 16/9, coerentemente con la politica e gli interventi della Comunità europea a favore dello sviluppo di tale formato.

5. La concessionaria é altresì impegnata a sperimentare, con il concorso di enti universitari e di ricerca, i sistemi di diffusione MVDS (Multipoint Video Distribution System) nella gamma di frequenze e con le caratteristiche raccomandate dalla CEPT, previa autorizzazione del Ministero. I risultati della sperimentazione saranno comunicati al Ministero che potrà metterli a disposizione di chiunque li richieda.

6. Per programmi di spiccata utilità sociale di tipo c.d. educational , realizzati dalla concessionaria direttamente o per conto o con la partecipazione del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica o di altri enti educativi o culturali, ovvero realizzati direttamente dai suddetti enti, la sperimentazione potrà essere autorizzata dal Ministero alla concessionaria anche su appositi canali dedicati.

7. Le sperimentazioni di cui al presente articolo saranno effettuate con oneri a totale carico della concessionaria, salvo diverse previsioni della legge.

Capo V
Aspetti economico-finanziari vigilanza e sanzioni

Art. 30
Criteri economici di gestione

1. La concessionaria, al fine di procedere al consolidamento economico e finanziario nonchè al soddisfacimento delle esigenze degli utenti, tenendo anche conto delle prestazioni rese da società analoghe in altri Paesi dell'Unione europea, nel quadro delle finalità del servizio pubblico come definito dal Parlamento europeo con risoluzione approvata nella seduta del 19 settembre 1996 si impegna a svolgere le attività e i servizi di sua competenza secondo corretti criteri tecnici e rigorosi criteri economici di gestione, idonei a consentire il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione attinenti agli assetti industriali, finanziari e di produttività aziendale anche in coerenza con l'art. 1, comma 4, del presente contratto.

2. La concessionaria é tenuta, dandone adeguata informativa in sede di previsioni pluriennali di bilancio, a contenere il proprio indebitamento finanziario netto entro e non oltre il limite di un rapporto tra indebitamento finanziario netto e mezzi propri (D/E) pari allo 0,5, da rilevare alla fine di ciascun esercizio finanziario, fatti salvi i programmi straordinari di investimento per i quali saranno, in ogni caso, seguite le procedure di cui all'art. 35. Al riguardo, la concessionaria é tenuta ad inserire, nelle documentazioni semestrali preconsuntive di cui al successivo art. 37, le indicazioni che saranno concordate tra le parti entro sessanta giorni dalla data di stipulazione del presente contratto.

3. Ad eccezione degli effetti delle iniziative di carattere straordinario, comunicate al Ministero ed al Ministro del tesoro nel rispetto del vigente contratto, qualora l'azienda registri risultati economici o finanziari significativamente peggiorativi rispetto a quelli preventivati, tali squilibri dovranno essere oggetto di specifica azione da parte dell'azienda che provvederà ad informarne tempestivamente il Ministero.

4. Nei casi previsti dall'art. 5, comma 3, della Convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 (12) e comunque per le iniziative di cui all'art. 35, comma 2, del presente contratto, previa autorizzazione del Ministero di intesa con il Ministero del tesoro, la concessionaria potrà procedere alla costituzione di società o all'assunzione di partecipazioni di maggioranza, ferma restando la garanzia di adempimento di quanto previsto dall'art. 2. La richiesta di autorizzazione dovrà essere corredata da un sintetico business plan che dovrà presentare i seguenti elementi:

a) descrizione dei processi di attività oggetto delle operazioni;

b) criteri di eventuale esternalizzazione delle attività e dei servizi adottati a supporto della decisione;

c) meccanismi societari o gestionali per il mantenimento del controllo sulla realizzabilità dell'iniziativa;

d) elementi di supporto alla valutazione del business plan riassumibili nei seguenti aspetti: convenienza economica operativa, realizzabilità e compatibilità finanziaria, convenienza per l'azionista.

5. Il Ministero si impegna a rilasciare l'autorizzazione, acquisendo le necessarie intese con il Ministero del tesoro, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. In assenza di diniego, tale termine potrà essere interrotto per una sola volta al fine di richiedere alla concessionaria informazioni e dati supplementari di supporto alla valutazione, con la decorrenza di ulteriori quarantacinque giorni dall'acquisizione delle suddette informazioni.

6. La concessionaria é altresì tenuta a dare tempestiva comunicazione al Ministero, ai fini informativi, circa la stipula di patti parasociali eventualmente sottoscritti.

Art. 31
Riassetto dell'organico

1. La concessionaria procederà alle operazioni di riassetto dell'organico dipendente, secondo un piano triennale di gestione delle risorse umane che sarà trasmesso al Ministero ed al Ministero del tesoro entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente contratto e che dovrà illustrare i tempi degli interventi per ciascun esercizio, nonché la valutazione dell'impatto delle azioni di ristrutturazione organizzativa delle risorse umane sui risultati economici e finanziari della società. A tal fine la dinamica del costo del lavoro dovrà tenere conto del quadro macroeconomico di cui all'art. 1, comma 3.

2. La concessionaria, in sede di riassetto dell'organico dipendente, terrà comunque conto delle attività e dei servizi attribuiti ad altri soggetti ai sensi dell'art. 30, comma 4, del presente contratto.

3. La concessionaria si impegna a fornire annualmente comunicazioni circa l'evoluzione degli indici più significativi concernenti il personale a tempo indeterminato e dei dipendenti a tempo determinato, secondo la suddivisione per dirigenti, quadri, giornalisti, impiegati, operai. Tali informazioni dovranno essere rese sia totali sia per ciascuna delle suddette categorie.

Art. 32
Canone di concessione

1. L'ammontare del canone di concessione, in accordo con la normativa vigente, é convenuto, per gli anni 1998 e 1999, nella misura di 40 miliardi di lire per esercizio a fronte dell'espletamento di tutti i servizi e utilizzazioni di cui al presente contratto. Sono fatte salve tutte le eventuali determinazioni che dovessero derivare dalla nuova normativa in materia di comunicazioni.

Art. 33
Canone di abbonamento

1. Per l'anno 1997, il sovrapprezzo, dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, il canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi e il canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi sono fissati dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

2. Le parti convengono che, per gli anni 1998 e 1999, la misura della variazione percentuale del sovrapprezzo dovuto agli abbonati ordinari alla televisione, del canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi e del sovrapprezzo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi, è determinata secondo la seguente formula: Tb(n-1) Dbn = Ibp - kP W ----------- Fb(n-1) ove

Dbn é la variazione percentuale del canone per l'anno n;

Ibp é l'obiettivo di inflazione programmata fissato dal Governo per l'anno n;

k é la quota dell'indice di produttività devoluta a vantaggio dell'utenza;

P é l'obiettivo di recupero della produttività assegnato all'azienda e determinato anche considerando i risultati conseguiti negli esercizi n e n-1;

W é la quota di investimenti delle categorie di seguito descritte da finanziare attraverso il canone di abbonamento;

Sperimentazione nuove tecnologie e realizzazione di nuovi servizi anche attraverso canali tematici in chiaro di servizio pubblico;

Introduzione innovazioni tecnologiche;

Audiovideoteca;

DAB-T

Rete parlamentare;

Miglioramento del servizio con recupero delle aree interferite; Estensione reti.

Tb(n-1) é l'impatto economico degli investimenti in innovazione e di quelli di cui alle categorie indicate al precedente parametro W espressamente previsti nel contratto di servizio ed effettuati ed in corso di realizzazione dalla concessionaria nel corso dell'anno n-1;

Fb(n-1) é il fatturato da canoni di abbonamento dell'esercizio n-1 al netto degli aumenti di canone unitario.

3. I parametri k e W, compresi tra 0 e 1, e le variabili P e T saranno annualmente stabiliti con decreto ministeriale, su proposta della commissione di cui al successivo comma 4.

4. Le parti convengono che una commissione paritetica composta da rappresentanti del Ministero, del Ministero delle finanze, del Ministero del tesoro e della concessionaria, costituita con decreto del Ministro delle comunicazioni, elabori e presenti, entro novanta giorni dalla data di approvazione della nuova normativa di riassetto del sistema delle comunicazioni e comunque entro il 31 ottobre 1997 una proposta contenente i valori di cui al comma precedente ed i criteri di loro determinazione. La commissione paritetica dovrà proporre le integrazioni alla formula definita al comma 3 necessarie per tenere conto dell'eventuale intervenuto ampliamento da parte della concessionaria del volume dell'offerta anche attraverso canali tematici in chiaro di servizio pubblico.

5. Si conviene altresì che la procedura e le modalità di determinazione del canone di abbonamento dovranno comunque considerare eventuali variazioni nell'offerta o nella composizione delle fonti di finanziamento introdotte dalla nuova normativa in materia di comunicazioni, che modifichino sostanzialmente l'attuale rapporto tra attività e risorse della concessionaria.

6. Per il 1999, la determinazione del canone verrà effettuata secondo le medesime procedure di cui ai commi precedenti.

7. Le misure del sovraprezzo di cui al comma 2 nonché l'ammontare dell'abbonamento per i singoli tipi di utenza sono determinati annualmente con decreto del Ministro delle comunicazioni entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono.

Art. 34
Riscossione del canone di abbonamento

1. Per la gestione e la riscossione coattiva dei canoni di abbonamento la concessionaria metterà a disposizione dell'Ufficio registro abbonamenti radio e TV (U.R.A.R. - TV) di Torino strutture, mezzi e personale dell'ente stesso, nonché i locali occorrenti, secondo quanto previsto nella convenzione relativa alla gestione dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1988(13), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1988.

2. Le quote dei canoni di abbonamento spettanti alla concessionaria saranno corrisposte dall'amministrazione finanziaria, sulla base delle riscossioni effettuate in ciascun mese, mediante acconti mensili posticipati e salvo conguaglio alla fine di ciascun anno finanziario.

3. A questo fine la ragioneria provinciale dello Stato di Torino é impegnata a trasmettere, entro il decimo giorno di ogni mese, la lettera di accreditamento degli introiti TV del mese precedente, alla Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze.

4. Questa a sua volta provvederà a far pervenire comunicazione degli avvenuti introiti al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, entro il quindicesimo giorno di ogni mese. 5. Il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, provvederà ad inviare alla Ragioneria centrale presso lo stesso Ministero il mandato di pagamento entro la fine dello stesso mese.

6. La Ragioneria centrale, effettuati gli adempimenti di competenza, provvede ad inoltrare il mandato di pagamento alla Direzione generale del tesoro.

Art. 35
Piani di investimento

1. La concessionaria é tenuta, entro 10 giorni dalla loro approvazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre di ogni anno, a trasmettere al Ministero ed al Ministero del tesoro, i piani di investimento, relativi all'esercizio successivo, per i quali deve essere documentata la coerenza e la riconciliazione con il piano triennale e che, per ciascuna iniziativa rilevante, debbono contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) descrizione analitica del progetto di investimento e dei relativi impegni di spesa;

b) realizzabilità tecnica e relativa tempistica;

c) realizzabilità e sostenibilità finanziaria.

2. Per i programmi straordinari di investimento il Ministero si impegna a rilasciare l'autorizzazione, acquisendo le necessarie intese di concerto con il Ministero del tesoro, entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del programma e della documentazione relativa da parte del Ministero. In assenza di diniego tale termine potrà essere interrotto per una sola volta al fine di richiedere alla concessionaria informazioni e dati supplementari di supporto alla valutazione, con la decorrenza di ulteriori quarantacinque giorni dall'acquisizione delle suddette informazioni.

Art. 36
Bilanci preventivi e consuntivi

1. Fatto salvo il rispetto degli impegni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 18 della vigente convenzione, la concessionaria nel perseguire condizioni di equilibrio economico-gestionale determina i suoi obiettivi operativi, economici e finanziari, per la gestione di ciascun esercizio deliberando, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della vigente convenzione e considerato l'art. 1, comma 3, del presente contratto, un programma di attività ed un conseguente schema di bilancio preventivo. La concessionaria si impegna, entro 10 giorni dalla sua approvazione e, comunque, non oltre il 30 novembre di ogni anno a trasmettere tale documento al Ministero ed al Ministero del tesoro. Ai sensi del comma 2 dell'art. 18 della convenzione, le eventuali variazioni ai preventivi dei costi e dei ricavi, deliberate nel corso dell'esercizio, dovranno essere comunicate al Ministero e a quello del tesoro entro trenta giorni dall'avvenuta delibera.

2. Ai sensi dell'art. 18, comma 4, della vigente convenzione, la concessionaria si impegna a trasmettere, al Ministero ed al Ministero del tesoro, entro trenta giorni dalla loro approvazione e, comunque, non oltre il 30 giugno, i bilanci consuntivi di esercizio. La concessionaria, oltre ai documenti di cui ai precedenti commi, trasmette al Ministero e al Ministero del tesoro, entro quindici giorni dalla loro approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, i piani industriali e quelli relativi agli adempimenti di cui agli articoli 6, 12, 16 e 30 del presente contratto.

3. Insieme alla documentazione annuale di cui agli articoli 18, 20 e 23, la concessionaria si impegna a trasmettere una nota informativa circa i programmi trasmessi, ai sensi degli articoli 2 e 5.

Art. 37
Resoconti economici e finanziari

1. Nel perseguire gli obiettivi previsti nel presente contratto, la concessionaria é tenuta a trasmettere al Ministero ed al Ministero del tesoro:

a) entro il 15 settembre di ciascun esercizio una relazione semestrale contenente i risultati economici e finanziari consuntivi della società al 30 giugno;

b) entro il 31 ottobre di ciascun anno una relazione preconsuntiva, aggiornata al 30 settembre, contenente i risultati economici e finanziari previsti al 31 dicembre dell'esercizio in corso di svolgimento.

2. La relazione preconsuntiva, utilizzando anche fonti non aziendali, conterrà informazione circa i seguenti aspetti:

a) la ripartizione della spesa pubblicitaria sul mercato italiano, con evidenza della fonte di riferimento, suddivisa per i seguenti mezzi di comunicazione: quotidiani, periodici, televisione ed altri mezzi;

b) le quote del mercato nazionale della pubblicità televisiva;

c) i ricavi della concessionaria della pubblicità televisiva;

d) i ricavi della concessionaria della pubblicità radiofonica;

e) la spesa pubblicitaria totale e ripartita tra televisione e radiofonia;

f) gli investimenti in diritti, ripartiti per categorie, e distinti tra acquisti e prodotti;

g) con riguardo alla trasmissione di messaggi pubblicitari, la concessionaria é tenuta a fornire semestralmente dettagliate indicazioni circa gli spot trasmessi, in numero di secondi, con evidenza dei limiti di affollamento orari e giornalieri e le telepromozioni trasmesse, in numero di secondi, con evidenza dei limiti di affollamento orari e giornalieri.

3. I dati economici e finanziari di cui al presente articolo, mediante i quali dovranno esporsi i risultati della società con evidenza di quelli relativi alle attività collaterali e commerciali svolte sono trasmessi adottando gli schemi formali di rappresentazione che saranno concordati tra le parti entro sessanta giorni dalla data di stipulazione del presente contratto.

4. Ai fini di garantire la necessaria trasparenza nell'allocazione e nella gestione delle risorse, la concessionaria é tenuta a presentare entro il 31 dicembre 1997 un progetto di ridisegno della propria macrostruttura organizzativa e del connesso sistema di contabilità industriale sulla base di uno schema divisionale. Il progetto dovrà inoltre contenere la tempistica dei principali interventi che dovranno comunque essere realizzati nel periodo di vigenza del presente contratto.

Art. 38
Comunicazioni con il Ministero

1. Ai fini della definizione del contenuto di ciascuno dei documenti per i quali é previsto dal presente contratto a carico della concessionaria l'obbligo di redazione e trasmissione al Ministero, le parti concorderanno uno schema tipo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del contratto stesso.

Art. 39
Collaborazione per interpellanze, interrogazioni e atti ispettivi parlamentari

1. La concessionaria fornisce la più ampia collaborazione alle Amministrazioni interessate ai fini degli accertamenti resi necessari da interpellanze, interrogazioni ed atti ispettivi parlamentari. 2. Essa cura di riscontrare le richieste ministeriali nel termine di giorni sette elevato, ove trattasi di questioni di speciale complessità, a giorni quindici, o ridotto nei casi di particolari urgenze. 3. Speciali collegamenti con il personale della concessionaria sono istituiti per gli scopi di cui al presente ed ai precedenti articoli.

Art. 40
Vigilanza del Ministero

1. Fermo restando ogni altro potere di controllo e verifica previsto dalle altre norme vigenti il Ministero ha il diritto di effettuare:

a) la vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti alla concessionaria dal presente contratto di servizio;

b) la vigilanza sugli impianti con incondizionata facoltà di accesso da parte di funzionari del Ministero;

c) le verifiche necessarie per l'esercizio della vigilanza prevista nelle precedenti lettere a) e b).

2. La concessionaria é tenuta a consentire l'accesso alle proprie sedi dei funzionari del Ministero delle comunicazioni incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo e mettere a disposizione la documentazione, i mezzi ed il supporto di personale da essi ritenuti necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati ed é in ogni caso responsabile dell'affidabilità e correttezza dei dati forniti.

3. Il Ministero riferisce alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ogni sei mesi, in modo dettagliato, sullo stato attuativo del contratto di servizio nelle sue diverse parti.

Art. 41
Erogazione del servizio pubblico

1. La concessionaria é tenuta al rispetto delle norme generali sull'erogazione dei servizi pubblici. In particolare la concessionaria:

a) effettuerà e consentirà verifiche sulla qualità tecnica e quantità del servizio;

b) acquisirà le valutazioni degli utenti tramite questionari, interviste ed altri idonei meccanismi;

c) renderà pubbliche le verifiche annuali degli standard di qualità tecnica del servizio fornito all'utenza.

2. Secondo un protocollo aggiuntivo delineato tra Ministero e concessionaria, acquisito il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, é definita una sede permanente di confronto tra concessionaria, Consiglio consultivo degli utenti e associazioni del volontariato e dei consumatori.

3. La concessionaria si impegna ad istituire, entro sei mesi dalla data di approvazione del presente contratto, uffici per le relazioni con il pubblico e per i reclami, informandone il Ministero.

Art. 42
Adeguamento contratto di servizio

1. Nel caso in cui durante il periodo di vigenza del contratto siano emanate leggi aventi contenuto in tutto o in parte innovatore delle materie specificatamente disciplinate nel medesimo contratto esso sarà conseguentemente adeguato.

2. A richiesta di una delle parti, in presenza di una evoluzione dello scenario di riferimento che comporti scostamenti, rispetto a quello fissato nel contratto di servizio in misura superiore agli intervalli di tolleranza stabiliti nel presente contratto, si procederà agli aggiornamenti ed alle revisioni necessari per ridefinire ed adeguare sia gli obiettivi, sia la misura degli adeguamenti relativi al canone di abbonamento stabiliti nel contratto medesimo.

3. Successivamente al completamento del percorso riformatore del sistema della comunicazione, in riferimento all'insieme dei provvedimenti legislativi all'esame del Parlamento, le parti verificheranno la revisione e l'adeguamento dell'attuale contratto di servizio.

4. Entro il 1° luglio 1999 le parti provvederanno ad avviare le trattative per la stipulazione del contratto di servizio relativo al triennio 2000-2002.

Art. 43
Sanzioni

1. Per gli inadempimenti agli obblighi del presente contratto di servizio che non comportino una sanzione più grave, il Ministero, dopo la debita contestazione alla società concessionaria, puòò applicare alla stessa la penale di cui all'art. 22 della convenzione.

2. Il pagamento delle penalità indicate nel presente articolo dev'essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta, trascorso inutilmente tale termine gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla società concessionaria, a norma dell'art. 20 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 (14), che deve essere reintegrato con le modalità previste dallo stesso articolo.

Art. 44
Entrata in vigore e scadenza

1. Il presente contratto di servizio entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Presidente della Repubblica che lo approva e scade il 31 dicembre 1999.

2. Gli allegati al presente contratto, di cui sono parte integrante, non sono soggetti a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tali allegati sono depositati presso la Direzione generale concessioni e autorizzazioni del Ministero.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 dicembre 1997, n. 286.
(2) Riportato al n. C/LXVII.
(3) Riportato al n. C/LXX.
(4) Riportata alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
(5) Riportato al n. C/LXV.
(6) Riportata al n. C/XXI.
(7) Gli allegati non sono soggetti a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale secondo quanto dispone l'art. 44 del presente contratto.
(8) Riportata al n. C/LI.
(9) Riportata al n. C/XXI.
(10) Gli allegati non sono soggetti a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale secondo quanto dispone l'art. 44 del presente contratto.
(11) Gli allegati non sono soggetti a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale secondo quanto dispone l'art. 44 del presente contratto.
(12) Riportato al n. C/LXVII.
(13) Riportato al n. C/L. (14) Riportato al n. C/LXVII.