COMITATO PARLAMENTARE
PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA
MERCOLEDI' 2 OTTOBRE 2002

1a Seduta


Presidenza del Presidente
CREMA


Il Comitato apre i lavori in seduta segreta, indi delibera all'unanimità di proseguirli in seduta pubblica.

La seduta inizia alle ore 14,30.

ESAME DELLA SEGUENTE DENUNCIA

Denuncia sporta dal signor Franco Pellegrini

Il Presidente CREMA comunica che i senatori Manzione, Danieli Franco e Consolo sono sostituiti rispettivamente, a norma dell'articolo 3 del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, dai senatori Battisti, Formisano e Menardi.
Il Presidente illustra quindi la denuncia sporta dal signor Franco Pellegrini nei confronti del Presidente della Repubblica.

Nel 1995 il signor Franco Pellegrini ha presentato per la prima volta denuncia contro l'allora Presidente della Repubblica nella sua qualità di "capo supremo responsabile della giustizia italiana", ritenendo leso il suo diritto alla giustizia a causa di decisioni di archiviazione assunte dal Tribunale di Vercelli in ordine ad alcuni procedimenti riguardanti il padre del denunciante ed il denunciante stesso (subentrato come legittimo erede) e la società Mototecnica agricola s.r.l., della quale il padre del denunciante era socio.
La suddetta denuncia contro il Capo dello Stato di allora è stata archiviata per manifesta infondatezza all'unanimità dal Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa nella seduta del 28 novembre 1995.
In data 12 settembre 2002 il signor Franco Pellegrini ha ripresentato denuncia contro il Presidente della Repubblica, sempre per la medesima vicenda; denuncia poi assegnata formalmente dal Presidente della Camera al Comitato con lettera del 25 settembre 2002.
Con la denuncia all'ordine del giorno della presente seduta, il signor Pellegrini, lamentando la definitiva illecita denegazione dei suoi diritti alla giustizia in relazione al contenzioso Pellegrini Vittorio/Mototecnica agricola s.r.l. (di cui alle cause riunite RG 1099/83 e RG 521/84 ed al procedimento penale RG GIP 62/93), presenta “istanza a carico del Presidente della Repubblica nella sua qualità di estremo garante della Costituzione e dei diritti dei cittadini, di Capo della magistratura e Presidente del Consiglio superiore della magistratura, affinché sia sottoposto al giudizio della Camere”.
Pur senza voler assolutamente influenzare il Comitato nell’assunzione delle relative deliberazioni, sente il dovere di esprimere l’avviso che - più che alla nozione di incompetenza (la quale pure potrebbe in astratto profilarsi) - si debba far riferimento all’assoluta e manifesta infondatezza dell’atto trasmesso, nel quale tra l’altro sembrano palesemente difettare anche quei “requisiti minimi” che dovrebbero essere propri di una denuncia concernente i reati indicati dall’articolo 90 della Costituzione.
Ma non basta. Si chiede se nel caso di specie non si possa, ad abundantiam, richiamare anche il principio del ne bis in idem, dal momento che il Comitato – come ricordato – ebbe già a deliberare nel 1995 per la manifesta infondatezza di un’analoga denuncia presentata dal signor Pellegrini nei riguardi della persona del Presidente della Repubblica. Però risulterebbe difficile anche affrontare e risolvere tale questione, dato che nell’atto ora trasmesso non è nemmeno chiaro chi sia l’interessato alla denuncia stessa, visto che contiene un riferimento non ad un nome preciso, ma solo alla carica: se il Presidente della Repubblica all’epoca della prima denuncia, oppure l’attuale, come pure si potrebbe evincere, in assenza di ulteriori elementi, dalla data di scrittura dell’atto (12 settembre 2002). Quindi l’atto appare anche formulato in incertam personam.
Sulla base di queste considerazioni potrebbe persino dubitarsi della stessa “esistenza” giuridica - o comunque, quanto meno, dell’ammissibilità - dell’atto quale denuncia ai sensi dell’articolo 90 della Costituzione, proprio per le evidenziate caratteristiche di carenza e di abnormità.
In ogni caso, essendo stato l'atto di denuncia formalmente trasmesso, conformemente ai precedenti, sottopone all'attenzione del Comitato l’opportunità di procedere ad una sua immediata e preliminare deliberazione di archiviazione per manifesta infondatezza.

Dichiara quindi aperta la discussione generale sul documento in esame.

Il deputato SINISCALCHI si dichiara d'accordo con i contenuti della relazione del Presidente, anche se a suo avviso l'archiviazione dovrebbe avvenire - più che per manifesta infondatezza (formula che chiama comunque in causa considerazioni di merito) - proprio per palese insussistenza dei presupposti. Al riguardo, ritiene opportuno riflettere sull'opportunità di attivare procedure di stralcio preliminare degli atti palesemente carenti.

Il senatore MARITATI - nel condividere l'esigenza di un "filtro" preliminare nei confronti delle denunce contro il Capo dello Stato - ritiene possa accogliersi la proposta di archiviare l'atto per manifesta infondatezza, magari tenendo conto delle considerazioni espresse dal deputato Siniscalchi nell'ambito delle motivazioni dell'ordinanza di archiviazione.

Il senatore FASSONE si dichiara d'accordo con la proposta di archiviare la denuncia per manifesta infondatezza, adottando quindi una formula che proprio per la sua ampiezza consente di ricomprendere elementi sia di merito che procedurali.

Il Presidente CREMA assicura che - qualora il Comitato deliberasse l'archiviazione dell'atto - la conseguente ordinanza potrà eventualmente tener conto delle considerazioni espresse relative alla palese insussistenza degli stessi presupposti necessari per configurare una denuncia ai sensi dell'articolo 90 della Costituzione, auspicando che in casi analoghi possa essere eventualmente effettuato un vaglio preliminare sulla configurazione stessa delle denunce presentate contro il Presidente della Repubblica.

Infine, il Comitato - accogliendo la proposta posta in votazione dal Presidente - delibera all'unanimità l'archiviazione della denuncia.

La seduta termina alle ore 14,50.