COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi


MARTEDÌ 17 Gennaio 2006

234ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GENTILONI SILVERI


        La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

        Il presidente, deputato GENTILONI SILVERI, avverte che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché Tribune elettorali per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006

(Esame del provvedimento e rinvio)

        Riferisce alla commissione il presidente GENTILONI SILVERI.

        Il provvedimento in titolo non si discosta nelle sue linee essenziali da quelli emanati dalla commissione nei cinque anni di vigenza della legge n. 28 del 2000.
        Tale sostanziale continuità, pur in presenza di una rilevante modifica della legge elettorale come quella introdotta con la legge n. 270 del 2005, non può stupire dal momento che in questi anni i principi recati dall’articolo 4 della legge 28 del 2000 si sono dimostrati sufficientemente flessibili da consentire di regolamentare campagne relative ad elezioni con i più diversi sistemi elettorali, da quello puramente proporzionale adottato per il parlamento europeo, al puro
plurality system che caratterizza le elezioni suppletive per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, alle numerose varianti di sistema misto a turno unico o a doppio turno previste per le elezioni generali della Camera dei Deputati e per quelle relative al Senato della Repubblica, per le diverse discipline previste per le elezioni regionali, per le elezioni provinciali e per quelle comunali.
        Va peraltro precisato che nel testo in esame si accoglie un’innovazione che fu adottata in occasione delle elezioni europee del 2004 e confermata per le elezioni regionali del 2005, quella cioè di regolare secondo il criterio paritario la distribuzione dei tempi delle tribune elettorali non solamente per la fase successiva alla presentazione delle liste, ma anche per quella intercorrente tra la convocazione dei comizi elettorali e la formalizzazione delle candidature, fase in riferimento alla quale i regolamenti precedenti stabilivano una distribuzione dei tempi con criterio semi proporzionale.
        La sua decisione di proporre il mantenimento di questa innovazione è dettata dalla convinzione che l’estensione del criterio parietario anche alla prima fase sia non solo più giusta ma anche conforme alla lettera dell’articolo 4 della legge 28 del 2000 e all’impianto generale della legge stessa.
        Il testo in esame peraltro introduce due importanti novità, determinate rispettivamente dalla riforma del sistema elettorale approvata lo scorso anno e dal fatto che per la prima volta si svolgeranno le votazioni della circoscrizione estero che, a norma della riforma costituzionale approvata all’inizio della legislatura, elegge dodici deputati e sei senatori.
        Si tratta dell’articolo 10, che intende regolamentare i confronti diretti tra i capi delle coalizioni previste dal testo del nuovo articolo 14-
bis del testo unico che disciplina le elezioni del parlamento, e dell’articolo 11 che regolamenta appunto lo svolgimento della campagna elettorale per la circoscrizione estero.
        Per quanto riguarda l’articolo 10, il Presidente fa presente come, evidentemente, si possa anche scegliere la strada di non formulare una regolamentazione specifica di questi confronti, lasciando che essi si svolgano, laddove gli interessati lo desiderino, in altre sedi quali le cosiddette trasmissioni di approfondimento giornalistico, sempre che ovviamente dipendano da una testata giornalistica o ad essa siano ricondotte a norma dell’articolo 2 del testo in esame per il periodo della campagna elettorale.
        Bisogna però considerare che queste trasmissioni, in maniera certamente legittima e che contribuisce a formare il cosiddetto pluralismo interno dell’azienda di servizio pubblico radiotelevisivo, si caratterizzano, quale più quale meno, per lo specifico ruolo del conduttore, con il suo proprio stile e con le sue scelte editoriali; egli ha però ritenuto che – in considerazione del carattere al contempo fortemente politico e in una certa misura istituzionale del ruolo dei capi di coalizione così come previsto dalla riforma del sistema elettorale – sia opportuna una regolamentazione che, in maniera non dissimile da quanto avviene in altri sistemi, garantisca l’imparzialità assoluta del contesto in cui si svolge il confronto – quindi senza un conduttore, ma con un vero e proprio moderatore appartenente alla testata giornalistica della Rai istituzionalmente dedicata all’informazione parlamentare – che rappresenta poi il presupposto per garantire la massima libertà ai giornalisti invitati.
        Il testo da lui proposto prevede perciò una rigorosa disciplina dei tempi delle domande e delle risposte, e che le domande stesse siano proposte – in parità di condizioni fra i candidati – da quattro giornalisti, a due a due sorteggiati da due disitnti elenchi di testate proposti dai capi di coalizione che partecipano al dibattito.
        Per quanto riguarda poi l’articolo 11, il presidente osserva come tale disposizione, mentre estende con gli opportuni adattamenti alla circoscrizione estero gli stessi principi generali in materia di informazione e gli stessi obblighi di garantire spazi alla comunicazione politica previsti per il territorio nazionale, individuati nella sinergia nella testata dei servizi parlamentari, RAIUNO e Rai International lo strumento opportuno per garantire l’informazione sulla campagna elettorale a tutte le comunità interessate al voto.

        Il deputato BUTTI si sofferma in primo luogo sulle argomentazioni del Presidente che spiegano la sostanziale riproposizione del regolamento approvato per le elezioni europee, osservando come tali considerazioni siano certamente condivisibili a legislazione vigente, ma che egli vuole in questa sede ribadire la contrarietà di Alleanza nazionale all’impianto generale della legge 28 del 2000; si tratta infatti di una legge tutt’altro che liberale, approvata nella scorsa legislatura dal centro sinistra in risposta ai lusinghieri risultati ottenuti nelle elezioni europee da due partiti, quali Forza Italia e i Radicali italiani, che avevano fatto un uso particolarmente efficace della comunicazione radiotelevisiva. Il testo in esame comunque, come ha rilevato il relatore, contiene anche delle novità di rilievo.

        In particolare, per quanto riguarda le conferenze-dibattito tra i capi di coalizione, egli preannuncia che valuterà la possibilità di un emendamento per consentire i dibatti stessi anche tra i responsabili delle liste nazionali.
        Il deputato Butti conclude rilevando come il punto più delicato della regolamentazione resti però quello relativo alla disciplina delle cosiddette trasmissioni di approfondimento che, proseguono anche in corso di campagna elettorale e che riportano alla responsabilità di una testata giornalistica; resta perciò irrisolto il grave
vulnus ad una reale imparzialità rappresentato da trasmissioni come Ballarò, evidentemente costruite nelle modalità di conduzione, nelle scenografie, nei contributi editoriali e nella gestione del pubblico, in modo da favorire gli esponenti della sinistra.

        Il deputato GIULIETTI condivide il contenuto, ma non certo gli obiettivi, dell’appello del collega Butti ad un attento monitoraggio delle modalità con cui vengono gestite le trasmissioni di approfondimento e la stessa formazione della scaletta dei notiziari; egli rileva come l’audizione di questa mattina del presidente Calabrò, che ha segnalato la scarsezza di mezzi di controllo e di strumenti sanzionatori a disposizione dell’autorità, dimostri che la par condicio di cui pure la destra continua a lamentarsi sia stata di fatto già abrogata.

        Il deputato NOVI chiede al presidente Gentiloni quale debba essere a suo parere regolamentato il caso in cui – come il quotidiano La Repubblica sembra suggerire al segretario politico dei democratici di sinistra – nell’ipotesi di cui all’articolo 10 ovvero in un dibattito organizzato da una trasmissione di approfondimento uno dei due contendenti rifiuti di partecipare.

        In proposito egli ricorda che nel 1997 era stato invitato da Bruno Vespa ad un dibattito con Antonio Bassolino in qualità di candidato ad elezioni di sindaco di Napoli e che, avendo Bassolino declinato l’invito, la trasmissione era stata annullata, con il paradossale risultato di aver fatto dipendere il suo diritto all’accesso televisivo alla decisione del competitore, che in qualità di sindaco in carica poteva comunque beneficiare di una visibilità televisiva.
        Egli ritiene poi che la discussione sul regolamento non possa prescindere da un confronto in questa sede sulle modalità con cui viene svolta l’informazione politica sia nei notiziari che nelle trasmissioni di approfondimento, in particolare da giornalisti come Giovanni Floris o i giornalisti del TG3 che utilizzano gli spazi a loro disposizione per colpire gli uomini della maggioranza e fungere da cassa di risonanza dei partiti di sinistra.

        Il relatore presidente GENTILONI SILVERI, rinviando alla fine del dibattito la replica sulle altre osservazioni svolte, si sofferma sulla questione sollevata dal senatore Novi relativa al caso in cui un soggetto rinunci a partecipare ad un dibattito al quale è stato invitato.

        Si tratta di un caso delicato; non vi è dubbio che mentre nella cultura politica di alcuni paesi, come gli Stati Uniti d’America, sia pressoché impossibile immaginare una situazione del genere, in altri si pensi alla linea scelta da Tony Blair nel corso delle ultime elezioni britanniche, avviene spesso che chi sa di godere di un forte vantaggio elettorale preferisca evitare confronti diretti, assumendosi peraltro la responsabilità di tale decisione e del giudizio che ne dà l’opinione pubblica. Del resto anche Silvio Berlusconi nel 2001 rifiutò il confronto diretto con Francesco Rutelli.
        Egli ritiene comunque che sottoporsi al dibattito sia un dovere democratico, anche se non vi è dubbio che è difficile immaginare uno strumento di carattere obbligatorio.
        Rinvia quindi a domani il seguito del dibattito.

        La seduta termina alle ore 15.


Allegato

Testo proposto dal relatore sulla delibera recante: «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché Tribune elettorali per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006


        La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi premesso:

        che nei giorni 9 e 10 aprile 2006 avranno luogo le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
            
a) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

            b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l’articolo 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l’articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l’articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l’articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;
            
a) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonché, per l’illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l’articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;
            
d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;
            
e) visti, quanto alla disciplina delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni e la legge 27 dicembre 2001, n. 459;
            
f) consultata l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;


dispone

        nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)


        1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle campagne per le elezioni dei membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006.

        2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali regionali, amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.


Art. 2.

(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)


        1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

            a) la comunicazione politica, di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui agli articoli 8 e 11 del presente provvedimento, nonché le conferenze-stampa di cui all’articolo 9 e le conferenze-dibattito di cui all’articolo 10, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all’articolo 3;

            b) i messaggi politici autogestiti di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 sono realizzati con le modalità di cui all’articolo 4;
            
c) l’informazione è assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dall’articolo 5;
            
d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della RAI non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.


Art. 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica
a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla RAI)


        1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.

        2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

            a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

            b) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante dell’Italia al Parlamento europeo;
            
c) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall’articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
            
d) nei confronti del Gruppo Misto della Camera dei deputati e del Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d’intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.

        3. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi:
            
a) alle liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori;

            b) le liste riferite a minoranze linguistiche, eventualmente presentate anche in una sola circoscrizione hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nella regione in cui è presente la minoranza linguistica stessa.

        4. Nelle trasmissioni di cui ai commi 2 e 3, il tempo disponibile è ripartito tra i soggetti politici con criterio paritario;

        5. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.
        6. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l’applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell’ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.
        7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni............
        8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.


Art. 4.

(Messaggi autogestiti)


        1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette i messaggi politici autogestiti di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all’articolo 2, comma 1, lettera b) del presente provvedimento.

        2. Entro il quinto giorno dalla data di approvazione della seguente delibera, la RAI comunica all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all’articolo 13 del presente provvedimento.
        3. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, i quali ne beneficiano a seguito di loro specifica richiesta presentata alla RAI entro i sette giorni successivi allo scadere dell’ultimo termine per la presentazione delle candidature. In tale richiesta è indicata la durata di ciascuno dei messaggi richiesti ed è specificato se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e
standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivo e radiofonico predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma.
        4. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 3, la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.
        5. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.


Art. 5.

(Informazione)


        1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche.

        2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.
        3. Nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche, dovrà essere complessivamente garantita la presenza equilibrata dei soggetti politici che partecipano alle elezioni, assicurando sempre e comunque un equilibrato contraddittorio.


Art. 6.

(Programmi dell’Accesso)


        1. I programmi nazionali e regionali dell’accesso sono sospesi dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino al giorno successivo a quello dello svolgimento della consultazione elettorale.

Art. 7.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)


        1. A far luogo almeno dal quinto giorno dalla approvazione della presente delibera, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle elezioni politiche previste per il 9 e 10 aprile 2006 con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto.

        2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune.


Art. 8.

(Tribune elettorali)


        1. In riferimento alle elezioni politiche previste per il 9 e 10 aprile 2006 la RAI organizza e trasmette in orari di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali, Tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna organizzata con la formula del confronto fra tre o quattro partecipanti.

        2. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all’articolo 3, comma 2.
        3. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all’articolo 3, comma 3, salvo il caso di cui all’articolo 3, comma 3, lettera
b).
        4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 4, 5, 6, 7 e 8.
        5. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla sede di Roma della RAI.
        6. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.
        7. L’organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L’orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.
        8. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l’obbligo, all’inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
        9. L’eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.
        10. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.
        11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell’articolo 13.


Art. 9.

(Conferenza-stampa dei rappresentanti nazionali di lista)


        1. La RAI predispone e trasmette, negli ultimi dodici giorni precedenti il voto, in aggiunta alle Tribune di cui all’articolo 8, una conferenza-stampa per ciascuna delle liste di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a).

        2. A ciascuna conferenza-stampa prende parte il rappresentante nazionale della lista, il quale può delegare altre persone anche non candidate. Non si applica la lettera b) dell’articolo 3, comma 3.
        3. Ciascuna conferenza-stampa ha la durata di venti minuti ed è trasmessa tra le ore 22 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una conferenza-stampa, le trasmissioni devono essere consecutive. Ad essa prendono parte due giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti dalla Direzione delle Tribune e dei Servizi parlamentari della RAI tra un elenco di dieci giornalisti in modo da assicurare l’effettività del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo nell’ambito del ciclo. La Direzione delle Tribune e dei Servizi parlamentari della RAI comunica alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi entro dieci giorni dalla data della prima conferenza-stampa il predetto elenco dei giornalisti ed entro una settimana dalla data di ciascuna conferenza-stampa i nomi dei giornalisti invitati. Il Presidente, su parere unanime dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, può disporre la sostituzione di uno o più giornalisti.
        4. Le conferenze-stampa sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra entrambi i giornalisti e l’intervistato; se sono registrate, la registrazione è effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l’obbligo all’inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
        5. L’ordine di trasmissione delle conferenze-stampa è determinato secondo i seguenti criteri:

            a) sono trasmesse per prime le conferenze-stampa relative a soggetti politici non ammessi a partecipare alle trasmissioni di cui agli articoli 3, comma 2 e 8 comma 2, e l’ordine di tali trasmissioni è determinato mediante sorteggio;

            b) sono successivamente trasmesse le conferenze-stampa relative ai soggetti politici ammessi a partecipare alle trasmissioni di cui agli articoli 3, comma 2 e 8, comma 2, ai sensi delle lettere b), c) e d) del predetto articolo 3, comma 2, e l’ordine di tali trasmissioni è determinato mediante sorteggio;
            
c) sono infine trasmesse le conferenze-stampa relative ai soggetti politici ammessi a partecipare alle trasmissioni di cui agli articoli 3, comma 2 e 8, comma 2, ai sensi della lettera a) del predetto articolo 3, comma 2, secondo il numero dei loro rappresentanti al Parlamento Europeo, cominciando dal più piccolo e sorteggiando l’ordine di partecipazione in caso di parità.


Art. 10.

(Conferenze-dibattito dei capi delle coalizioni di liste collegate)


        1. La RAI predispone e trasmette, nelle ultime quattro settimane precedenti il voto, in aggiunta alle Tribune di cui all’articolo 8 e alle conferenze-stampa di cui all’articolo 9, una serie di conferenze-dibattito cui partecipano i capi designati dalle coalizioni di liste collegate di cui all’articolo 14 bis) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introdotto dall’articolo 1, comma 5, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

        2. A ciascuna conferenza-dibattito prendono parte in contraddittorio, secondo le modalità di cui al comma 4, due capi di coalizione.
        3. Ciascuna conferenza-dibattito ha la durata di circa un’ora e quindici minuti ed è trasmessa tra le ore 21 e le ore 22,30 sui RAIUNO, possibilmente in date diverse da quelle delle conferenze-stampa di cui all’articolo 9 e comunque in orari non coincidenti. Ad essa prendono parte quattro giornalisti non appartenenti alla RAI. Ciascun capo di coalizione partecipante alla conferenza-dibattito propone un elenco di sei quotidiani dal quale sono estratti a sorte due testate.
        4. La conferenza-dibattito, moderata da un giornalista della Direzione delle Tribune e dei Servizi parlamentari della RAI che non può porre domande e che deve garantire il rigoroso rispetto dei tempi, si svolge secondo le seguenti modalità:

            a) ciascuno dei due partecipanti, secondo un ordine sorteggiato, svolge una dichiarazione introduttiva di durata non superiore ai cinque minuti;

            b) ciascun giornalista, secondo un ordine sorteggiato, pone una domanda argomentata per non più di un minuto cui rispondono di seguito, e ciascuno per non più di tre minuti, entrambi i partecipanti. L’ordine delle risposte si alterna per ciascuna domanda, iniziando in ordine inverso a quello della dichiarazione introduttiva. Il ciclo di domande e risposte è quindi ripetuto nello stesso ordine;
            
c) ciascuno dei due partecipanti svolge una dichiarazione conclusiva per non più di tre minuti, in ordine inverso a quello sorteggiato per la dichiarazione introduttiva.

        5. Le conferenze-dibattito sono trasmesse in diretta, la RAI è tenuta a consentirne la trasmissione, anche in contemporanea, alle emittenti private che lo richiedano.

        6. La formazione delle coppie di intervistati è determinata per sorteggio, garantendo comunque il confronto fra tutti i capi di coalizioni composte da soggetti di cui al comma 2 lettera a) dell’articolo 3. Il calendario delle trasmissioni è proposto dalla RAI, fatta salva la possibilità del Presidente della Commissione di chiederne la modifica su conforme parere dell’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, in modo da far svolgere nelle date più vicine alla votazione le conferenze dibattito tra i capi delle coalizioni che fanno riferimento ai gruppi parlamentari di maggior consistenza nel Parlamento nazionale uscente.
        7. Qualora il numero dei soggetti lo consenta la RAI, con l’accordo degli interessati, può organizzare, con un intervallo di almeno tre giorni, più conferenze-dibattito tra gli stessi soggetti. Al fine dello svolgimento della seconda conferenza-dibattito si sorteggiano due coppie di testate tra quelle degli elenchi fornito dai due candidati che non siano stati sorteggiati per la trasmissione precedente. Qualora vi sia una terza conferenza-dibattito sono invitate le due coppie di testate non estratte per le trasmissioni precedenti, e per eventuali successive trasmissioni si ricorre ad un nuovo sorteggio tra tutte le testate appartenenti a ciascun elenco.


Art. 11.

(Trasmissioni per la circoscrizione estero)


        1. A far luogo almeno dal quinto giorno dall’approvazione della seguente delibera, la Direzione Tribune e Servizi Parlamentari predispone una scheda televisiva, che sarà trasmessa da Rai International e da RAIUNO e il cui testo sarà pubblicato sul sito web della RAI, e una scheda radiofonica, trasmessa nei programmi nazionali di Radio Uno e nelle trasmissioni per gli italiani all’estero, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste nella circoscrizione estero. Con le stesse modalità, nei trenta giorni precedenti il primo giorno previsto per le votazioni nella circoscrizione estero sono predisposte e trasmesse una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica previste per........con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto nella circoscrizione estero.

        2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari e i programmi di approfondimento diffusi dai canali nazionali della RAI ricevuti all’estero pongono particolare cura nell’assicurare un’informazione articolata e completa ai cittadini che votano nella circoscrizione estero sul dibattito politico, sulle modalità di espressione del voto nella circoscrizione estero e sulle modalità di partecipazione dei cittadini di italiani residenti all’estero alla vita politica nazionale. Allo stesso scopo, Rai International realizza e trasmette nello stesso periodo un’apposita programmazione, che si deve informare rigorosamente alle disposizioni e ai criteri per l’informazione stabiliti dall’articolo 5.
        3. La Direzione delle Tribune e dei Servizi Parlamentari realizza almeno una tribuna elettorale televisiva e una radiofonica per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione estero di cui al comma 1 dell’articolo 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, con la partecipazione dei rappresentanti delle liste che presentano candidati alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica, nelle forme e con le modalità previste dall’articolo 8. Tali Tribune sono trasmesse secondo modalità idonee a garantirne la fruizione da parte di tutti gli elettori della circoscrizione estero. In particolare, per quanto riguarda le Tribune televisive, esse sono trasmesse da Rai International e replicate con collocazioni in palinsesto tali da garantire la visione di più repliche, in orari di buon ascolto su tutta la superficie dei territori delle ripartizioni alle quali si riferisce ciascuna tribuna. Le Tribune elettorali riferite alla ripartizione
a) e alla ripartizione d) della circoscrizione estero, di cui al predetto comma 1 dell’articolo 6 della legge n. 459 del 2001, sono anche trasmesse almeno due volte ciascuna da RAIUNO.
        4. Al fine di garantire agli elettori della circoscrizione estero la possibilità di seguire lo svolgimento della campagna elettorale radiotelevisiva in Italia, la RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui agli articoli 8, 9 e 10, siano ritrasmesse all’estero, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto, ed assicura che le stesse trasmissioni, in particolare quelle di cui agli articoli 9 e 10, siano per quanto possibile collocate in palinsesto su RAIUNO.


Art. 12.

(Trasmissioni per i non udenti)


        1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l’illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.

        2. I messaggi autogestiti di cui all’articolo 4 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.


Art. 13.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)


        1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l’esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

        2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l’Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l’attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.


Art. 14.

(Responsabilità del Consiglio d’amministrazione
e del Direttore generale)


        1. Il Consiglio d’amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell’ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l’osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

        2. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.