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COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L’INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA
DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

MARTEDI' 31 GENNAIO 2006

237a Seduta

Presidenza del Presidente
GENTILONI SILVERI



La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente, deputato GENTILONI SILVERI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito dell'esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché Tribune elettorali per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006.
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 25 gennaio 2006.

Il Presidente GENTILONI SILVERI dà in primo luogo lettura alla commissione della nota lettera inviatagli lo scorso 27 gennaio dal presidente Ciampi, nella quale si esprime apprezzamento per l'impegno assunto dalla Commissione - anche attraverso la decisione di riunire periodicamente l'Ufficio di Presidenza anche dopo l'inizio della campagna elettorale - di rafforzare la propria attività di vigilanza in questa delicata fase della vita nazionale, e si sottolinea la necessità che la RAI garantisca una effettiva parità di condizioni fra i soggetti politici anche prima della formale convocazione dei comizi elettorali.
Il Presidente fa quindi presente di aver trasmesso tale lettera al Presidente della RAI e di aver espresso la sua convinzione che il Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio radiotelevisivo non vorrà restare insensibile ad un così alto richiamo.
Egli ritiene infine che la Commissione potrà dare fin da ora un'evidente dimostrazione della propria volontà di dare seguito all'invito presidenziale sia incrementando la propria attività di vigilanza - e a tale scopo sarà senza dubbio profittevole la seduta convocata giovedì dedicata allo svolgimento dei quesiti a risposta immediata - sia approvando le disposizioni in discussione.
Il Presidente avverte quindi che si riprenderà la discussione sospesa nella seduta di mercoledì 25 gennaio.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Il Deputato BUTTI rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.1

Il relatore, presidente GENTILONI SILVERI, esprime parere favorevole.

Dopo che il relatore ha fornito alcuni chiarimenti richiesti dal senatore Falomi, l'emendamento posto ai voti è approvato.

Il senatore LABELLARTE rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.2, sul quale il parere del relatore è favorevole.

L'emendamento, posto ai voti, non è approvato.

Senza discussione, con parere del relatore favorevole, l'emendamento 4.3 è approvato.

E' quindi approvato l'articolo 4 nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Il deputato BUTTI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 5.1 e 5.2, sui quali il relatore è favorevole.

Dopo un annuncio di voto favorevole del deputato GIULIETTI - il quale osserva come l'opposizione stia dimostrando la massima disponibilità ad approvare quegli emendamenti della maggioranza che perseguono un aumento dei diritti alla partecipazione e dell'equilibrio informativo, ed auspica un analogo atteggiamento costruttivo da parte della maggioranza - gli emendamenti, posti separatamente ai voti, sono approvati.

Il deputato CAPARINI, nel rinunciare ad illustrare l'emendamento 5.3, segnala che nel testo presentato e pubblicato nel resoconto di ieri vi è un errore materiale, per cui il riferimento normativo contenuto nel testo dell'articolo si deve intendere riferito al comma 3, lettera a) dell'articolo 3 anziché comma 2, lettera a) dell'articolo 3.

IL RELATORE fa presente in primo luogo ai presentatori che, ove non modifichino l'emendamento sopprimendo le parole "più significativi" egli dovrà dichiarare inammissibile l'emendamento, in quanto contrastante col principio della parità tra i soggetti politici concorrenti alle elezioni.
In ogni caso, qualora l'emendamento venisse modificato nel senso indicato e posto in votazione, il suo parere sarebbe contrario, ritenendo egli preferibile e molto più chiara l'attuale formulazione del comma 3 dell'articolo 5.

Il deputato LA RUSSA, a nome di tutti i gruppi della Casa delle Libertà, modifica l'emendamento 5.3 nel senso indicato dal relatore quale condizione di non dichiararne la inammissibilità - che egli peraltro non condivide - vale a dire sopprimendo le parole "più significative".

Il senatore LABELLARTE esprime vive perplessità sul testo che risulterebbe dall'approvazione dell'emendamento, osservando in particolare che la formulazione proposta assicura una maggiore tutela alle liste che fanno parte delle coalizioni maggiori rispetto alle liste non coalizzate o facenti parti di coalizioni di soggetti nuovi.

Il deputato GIORDANO osserva come l'emendamento 5.3 assicuri un'effettiva parità unicamente alle coalizioni in quanto tali mentre per i soggetti politici che fanno riferimento alle singole liste parla semplicemente di "equilibrio", con ciò venendo meno ai principi sanciti dalla legge 28 del 2000.

IL PRESIDENTE, fa presente al senatore Giordano, ferma restando la sua contrarietà ad un emendamento che ritiene confuso e peggiorativo del testo da lui proposto, che anche nell'attuale formulazione del comma 3 dell'articolo 5, mutuata da quella adottata in occasione delle ultime elezioni europee e ribadita per le elezioni regionali, si fa riferimento all'equilibrio complessivo. Non bisogna infatti dimenticare che in questo caso non si sta parlando di Tribune elettorali o di altre trasmissioni di comunicazione politica, ma delle cosiddette trasmissioni di approfondimento politico, la cui regolamentazione, proprio per la natura in qualche misura ibrida di tali programmi, è stata sempre oggetto di discussione in Commissione; accanto a chi ha proposto in passato e ancora oggi di regolamentare tali programmi in maniera più puntuale, secondo principi non dissimili da quelli stabiliti per le trasmissioni di comunicazione politica, vi è chi ha sottolineato la necessità di rispettare in questo tipo di trasmissioni il diritto all'autonomia giornalistica ed editoriale dei loro autori, e le soluzioni trovate in questi anni sono sempre state ispirate al tentativo di trovare un accettabile compromesso fra queste due esigenze.

Il senatore FALOMI concorda con le preoccupazioni espresse dal collega Giordano. La ricostruzione storica del Presidente è sicuramente corretta e molto puntuale; tuttavia egli ritiene utile in questa sede riaprire - così come ha inteso fare con gli emendamenti presentati all'articolo 5 - il dibattito sulla natura di questo tipo di trasmissione e sulla loro regolamentazione.
Da un lato, infatti, egli ritiene discutibile una interpretazione fin qui seguita che qualifica questo tipo di trasmissioni come appartenenti al genus "informazione" piuttosto che a quello "comunicazione", dal momento che il comma 2, dell'articolo 2 della legge 28 del 2000 definisce come comunicazione politica radiotelevisiva la diffusione di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche, e il comma successivo garantisce a parità di condizioni ad ogni ".....trasmissione nella quale assume carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche".
D'altra parte anche laddove nella legge, all'articolo 5, si parla specificamente di programmi di informazione, si afferma che questi, nel corso della campagna elettorale, debbano essere conformati a criteri miranti ad assicurare, fra l'altro "....la parità di trattamento...".
E' evidente quindi che il generico riferimento all'equilibrio non appare di per sé idoneo a soddisfare i criteri richiesti dalla legge.

Il deputato CAPARINI fa presente che l'emendamento 5.3, attraverso l'esplicita previsione di un obbligo a garantire su base paritaria - all'interno della quale realizzare l'equilibrio tra tutti i soggetti politici - l'accesso alle diverse coalizioni, intende venire incontro proprio alle preoccupazioni espresse dal senatore Falomi, preoccupazioni che la sua parte politica condivide.

Il deputato GIULIETTI si appella proprio alla sensibilità manifestata dal collega Caparini con il suo intervento, per invitare la maggioranza a non procedere ad una votazione aprioristica e senza discussione, ma a valutare attentamente il contenuto e gli effetti delle norme che si va ad approvare.

Il senatore NANIA, il quale ritiene che l'emendamento proposta intenda prevenire interpretazioni della par condicio che determinino una maggiore presenza del centro-sinistra nei dibattiti televisivi in virtù del fatto che tale coalizione è composta da più liste rispetto a quelle che compongono la Casa delle Libertà.

Replicano il deputato GIORDANO il quale ritiene che il rischio paventato dal senatore Nania sia escluso dal principio dell'equlibrato contraddittorio, e il senatore LABELLARTE il quale ribadisce le sue perplessità in ordine al rispetto dei principi della legge 28 del 2000 da parte dell'emendamento 5.3 soprattutto nella parte in cui finisce per danneggiare le liste non coalizzate o appartenenti a coalizioni di soggetti politici nuovi.

Rispondendo ad una domanda di chiarimenti del deputato Carra, il relatore GENTILONI SILVERI ricorda che quelle oggetto dell'articolo 5, comma 3, sono esclusivamente trasmissioni che dipendono da una testata giornalistica, ovvero che per il periodo della campagna elettorale sono ricondotte dalla RAI alla responsabilità di una testata giornalistica; qualora una trasmissione di approfondimento televisivo non venga ricondotta a tale responsabilità è evidente che, in base alla legge 28 del 2000 e al regolamento in discussione, non potrà ospitare candidati ed esponenti politici e non potrà trattare temi di rilevanza politico-elettorale.

Dopo l'intervento del deputato PANATTONI che sottolinea come la formulazione dell'emendamento in discussione sia oscura e ambigua, il RELATORE, nel confermare il parere contrario e la propria preferenza per il testo da lui proposto, ribadisce però che, a seguito dell'accettazione da parte dei presentatori della soppressione dell'inciso "più rappresentativi", il testo deve essere considerato non in contrasto con i principi della legge, in particolare se interpretato in senso illustrato dal presentatore, deputato Caparini, di essere diretto a garantire una effettiva parità tra i soggetti politici concorrenti.
L'emendamento, posto ai voti, è approvato.

Il deputato LA RUSSA e il senatore NANIA ritengono che il Presidente non dovrebbe, come ha fatto, dare l'interpretazione di un emendamento dal momento che lo mette ai voti, in particolare trattandosi di un emendamento di chiara formulazione.

Gli emendamenti 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 e 5.13 risultano preclusi a seguito della presentazione dell'emendamento 5.3 integralmente sostitutivo del comma 3.

Il senatore FALOMI illustra l'emendamento 5.14 che prescrive che la RAI, nel corso della campagna elettorale, trasmetta ogni tre giorni alla Commissione, affinché li renda pubblici, i dati relativi alla presenza di candidati, membri del Governo ed esponenti politici, all'interno dei notiziari dei canali d'informazione e che i notiziari stessi comunichino tali dati agli ascoltatori così da introdurre uno strumento di reale trasparenza del comportamento della RAI.
L'oratore fa altresì presente che tale norma sarebbe coerente con le indicazioni formulate dall'Autorità garante per le comunicazioni in riferimento alle radiotelevisioni private.

IL RELATORE esprime parere favorevole all'emendamento e ne raccomanda vivamente l'approvazione.

Il deputato LA RUSSA ritiene che la scadenza di tre giorni sia impropria, dato il carattere settimanale della programmazione, ed invita pertanto il senatore Falomi a riformulare l'emendamento in tal senso.

Il senatore FALOMI accoglie la proposta del deputato La Russa.

Il deputato CROSETTO ritiene che l'obbligo di dare lettura dei monitoraggi nei notiziari di maggiore ascolto di ciascuna testata rappresenti un vincolo eccessivo per la RAI.
Egli pertanto si dichiara disponibile a votare l'emendamento purché esso si limiti a prescrivere un obbligo per la RAI di rendere pubblici tali monitoraggi.

Il senatore FALOMI ritiene di poter andare incontro alla richiesta del deputato Crosetto riformulando l'emendamento nel senso di sostiture le parole "immediata lettura" con le altre "immediata notizia dalla RAI" e sopprimendo le parole da "di maggiore ascolto" fino alla fine dell'emendamento.

Il deputato CROSETTO ritiene di non poter votare l'emendamento se non viene soppresso anche lo specifico obbligo di comunicare tali dati nei notiziari della RAI.

Il senatore FALOMI non accoglie tale richiesta e mantiene l'emendamento nella sua ultima riformulazione.

L'emendamento 5.14, posto ai voti, non è approvato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.20.




Emendamenti al testo proposto dal relatore al provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché Tribune elettorali per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006


PREMESSA


Premessa 1. IL RELATORE

Alla lettera b) le parole : "l'articolo 1, secondo comma della legge n. 103/1975 l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, numero 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223" sono sostituite dalle altre "l'articolo 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177". Dopo le parole "30 luglio 1997" sono aggiunte infine le altre " e l'11 marzo 2003".


ARTICOLO 2

2.1 BUTTI CAPARINI IERVOLINO LAINATI

Al comma 1, lettera a) sostituire alle parole “tra differenti posizioni politiche e candidati in competizione” le altre “soggetti politici aventi diritto a norma dell’art. 3”.

ARTICOLO 3

3.1 LABELLARTE

Al comma 2 lettera d) aggiungere dopo la parola “Gruppi“: le altre “garantendo comunque la presenza dei partiti politici che abbiano almeno un rappresentante nel gruppo Misto di una delle due camere”.

3.2 BUTTI CAPARINI IERVOLINO LAINATI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:
“2 bis. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, i tempi sono ripartiti per l’80% e in modo paritario ai soggetti di cui all’art. 3, comma 2, lettera a), e per il 20% agli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 2, lettere b), c) e d) in proporzione alla consistenza di ciascuna forza politica nelle assemblee di riferimento, a partire da un tempo minimo di presenza fissato in minuti 3, assegnato alla componente meno consistente del Gruppo Misto".

3.3 BUTTI CAPARINI IERVOLINO LAINATI

Al comma 3, lettera a) aggiungere in fine “e alle relative coalizioni, secondo quanto previsto dall’art. 14 bis, comma 3, secondo periodo del D.P.R 30 marzo 1957, n. 361, quando queste siano composte, fra gli altri, da almeno due liste presentate in più di un quarto delle circoscrizioni elettorali sia della Camera, sia del Senato, di cui almeno una lista sia compresa fra i soggetti di cui all’art. 3, comma 2, lettera a)".

3.4 BUTTI CAPARINI IERVOLINO LAINATI

Sostituire il comma 4 con il seguente: “4. Nelle trasmissioni di cui agli articoli 4 e 8, il tempo disponibile è riservato per il 50% alle liste e per il 50% alle coalizioni di cui al comma 3, lettera a); il tempo relativo alle liste è a sua volta riservato per il 50% alle liste concorrenti per l’elezione della Camera e per il 50% a quelle concorrenti per l’elezione del Senato; tanto il tempo riservato alle coalizioni quanto quello riservato alle liste è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti: i tempi assegnati a ciascuna coalizione sono da esse ripartiti fra le liste componenti, tenendo presente i principi stabiliti all’articolo 8.”

3.5 LABELLARTE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma: “5. La commissione di vigilanza dovrà garantire che sia assicurato l’approfondimento di un’ampia pluralità di tematiche elettorali, adottando i provvedimenti di cui all’art. 14 del regolamento della Commissione”.

3.6 BUTTI CAPARINI IERVOLINO LAINATI

Al comma 6, sostituire la parola “bisettimanale” con la parola “settimanale”

3.0.1 BUTTI CAPARINI IERVOLINO LAINATI

Dopo l’articolo 3 aggiungere il seguente:

"art. 3 bis
(Disciplina relativa ai titolari di cariche politico-istituzionali)
1. Durante il periodo di vigenza della presente delibera, i candidati alle elezioni e gli esponenti dei partiti politici, e comunque le persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti, per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell’ultimo anno, possono partecipare alle trasmissioni della concessionaria pubblica esclusivamente nei programmi e con le modalità previste per i rappresentanti delle liste e delle coalizioni”

ARTICOLO 4

4.1 BUTTI CAPARINI IERVOLINO LAINATI

Al comma 3, dopo le parole: “all’articolo 3, comma 3,” aggiungere le altre “lettera a), secondo i principi stabiliti all’art. 3, comma 4.”

4.2 LABELLARTE

Al comma 3: alla terza riga, il numero “sette” è sostituito dal numero “quattro”.

4.3 BUTTI CAPARINI IERVOLINO LAINATI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5 bis. La RAI provvede a comunicare i recapiti dell'ufficio competente e il responsabile del procedimento"

ARTICOLO 5

5.1 BUTTI CAPARINI IERVOLINO LAINATI

Al comma 1, dopo la parola “rigore” aggiungere le altre “all’obiettivo di assicurare all’elettorato la più ampia informazione sui soggetti, sui temi e sulle modalità di svolgimento della competizione elettorale, e”.

5.2 BUTTI CAPARINI IERVOLINO LAINATI

Al comma 2, dopo le parole “si determinino” aggiungere le altre “anche indirettamente” e sostituire le parole “per determinate forze politiche, o determinati competitori elettorali ” con le parole “per alcune delle liste e delle coalizioni concorrenti, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati e esponenti politici, ma le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale.”

5.3 BUTTI CAPARINI IERVOLINO LAINATI

Il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. I programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche, sono tenuti a garantire, su base paritaria, l’accesso e la possibilità di espressione delle diverse coalizioni di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a) e complessivamente ad assicurare l’equilibrata presenza dei soggetti politici concorrenti alle elezioni, sempre e comunque in forma di equilibrato contraddittorio, sia tra i rappresentanti più significativi delle coalizioni sia tra gli esponenti delle liste concorrenti, nell’ambito dei due distinti periodi disciplinati dalla presente delibera.”

5.4 LABELLARTE

Al comma 3: inserire dopo “garantita”, le seguenti parole; “con cadenza bisettimanale”.

5.5 FALOMI

Al comma 3, cancellare la parola “complessivamente” ed inserire, dopo la parola “garantita”, le seguenti parole; “con cadenza bisettimanale,”

5.6 FALOMI

Al comma 3, sostituire le parole: “la presenza equilibrata dei soggetti politici che partecipano alle elezioni, assicurando sempre e comunque un equilibrato contraddittorio” con le altre: “ai sensi dell’articolo 5, comma 1 della Legge 28/2000, la parità di trattamento delle liste e delle coalizioni”.

5.7 LABELLARTE

Al comma 3 sostituire le parole: “dei soggetti politici”, con le altre “delle liste e delle coalizioni”.

5.8 FALOMI

Al comma 3 sostituire le parole: “dei soggetti politici”, con le altre “delle liste e delle coalizioni”.
5.9 LABELLARTE

Al comma 3 dopo la parola: “contraddittorio” aggiungere: “nell’ambito della medesima trasmissione avendo particolare cura di assicurare la parità di trattamento. In tali trasmissioni la partecipazione sarà consentita da un minimo di due a un massimo di sei partecipanti.


5.10 FALOMI

Al comma 3, dopo la parola “contraddittorio” inserire le seguenti parole:
“nell’ambito della medesima trasmissione, avendo particolare cura di assicurare la parità di trattamento, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito."

5.11 LABELLARTE

Al comma 3 aggiungere, dopo il punto, la seguente frase: “Trascorso un periodo pari a un terzo di quello elettorale , qualora emergessero squilibri a danno o a favore di determinate liste o coalizioni, la testata è obbligata a correggere la linea informativa alla prima trasmissione utile, e senza che questo pregiudichi la valutazione delle presenze nel periodo successivo”.

5.12 FALOMI

Al comma 3 aggiungere, dopo il punto, la seguente frase: “Trascorso un periodo pari a un terzo di quello elettorale , qualora emergessero squilibri a danno o a favore di determinate liste o coalizioni, la testata è obbligata a correggere la linea informativa alla prima trasmissione utile, e senza che questo pregiudichi la valutazione delle presenze nel periodo successivo”.

5.13 LABELLARTE

Al comma 3 aggiungere, dopo il punto, la seguente frase: “trascorso un periodo pari alla metà di quello elettorale, qualora emergessero squilibri a danno o a favore di determinate liste o coalizioni, la testata è obbligata a correggere al linea informativa alla prima trasmissione utile, e senza che questo pregiudichi la valutazione delle presenze nel periodo successivo”.

5.14 FALOMI

Aggiungere il comma seguente: "3 bis. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi rende pubblici ogni tre giorni i dati relativi alla presenza dei candidati, dei membri del Governo e degli esponenti politici all’interno dei notiziari e dei programmi di informazione di cui al presente articolo. Di tali dati viene data lettura il giorno successivo alla loro pubblicazione nei notiziari di maggiore ascolto di ciascuna testata televisiva e radiofonica diffusi dalla RAI”.

5.15 BUTTI CAPARINI IERVOLINO LAINATI

Aggiungere in fine il seguente comma: "3 bis. La RAI comunica alla Commissione il calendario delle trasmissioni di cui al presente articolo"

ARTICOLO 7

7.1 LABELLARTE

Al comma 1, aggiungere: “ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili”.

7.2 LABELLARTE

Al comma 2 aggiungere all’ultima riga: “prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti”.

ARTICOLO 8

8.1 BUTTI CAPARINI IERVOLINO LAINATI

Al comma 1, sostituire le parole: “fra tre o quattro partecipanti”, con le parole: “fra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di coalizioni diverse”.

8.2 BUTTI CAPARINI IERVOLINO LAINATI

Al comma 2, aggiungere le parole: “secondo quanto stabilito all’art. 3 comma 2 bis.”

8.3 BUTTI CAPARINI IERVOLINO LAINATI

Al comma 3, le parole da “politici individuati” fino a “lettera b)” sono sostituite dalle parole “aventi diritto secondo quanto previsto all’art. 3 commi 3 lettera a)”

8.4 BUTTI CAPARINI IERVOLINO LAINATI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma: "4 bis. Alle coalizioni, nel loro complesso, è assegnato un tempo uguale a quello complessivamente riservato alle liste, ulteriormente ripartito, su base paritaria, per ciascuna delle coalizioni concorrenti, e suddiviso in un ciclo di tribune, comunque non superiore a dieci, della durata non superiore a 45 minuti ciascuna.”



8.5 BUTTI CAPARINI IERVOLINO LAINATI

Dopo il comma 4 bis, aggiungere il seguente comma: "4 ter. Alle tribune elettorali di coalizione prendono parte due esponenti di forze politiche diverse per ciascuna coalizione. Nessun esponente può partecipare a più della metà delle tribune elettorali spettanti alla relativa coalizione e nessuna forza politica può essere presente, con propri esponenti, in più della metà delle tribune medesime. È possibile derogare al predetto limite qualora il numero di liste componenti una coalizione non sia tale da coprire, su questa base, il numero di presenze ad essa spettanti nelle tribune elettorali.”
ARTICOLO 9

9.1 BUTTI CAPARINI IERVOLINO LAINATI

Al comma 3, sostituire le parole da: “Ad essa prendono parte” fino alle parole: “del ciclo.” con le parole: “A ciascuna conferenza stampa prendono parte tre giornalisti, non appartenenti alla Rai. Il rappresentante della lista partecipante alla conferenza stampa propone un elenco di tre giornalisti di tre testate diverse dal quale è estratto a sorte un giornalista. Gli altri due giornalisti sono scelti dalla Direzione delle Tribune e dei servizi parlamentari della Rai.”

9.2 CARRA

Al comma 3 sostituire le parole: “ad essa prendono parte due giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti dalla Direzione delle Tribune e dei Servizi parlamentari della RAI tra un elenco di dieci giornalisti” con le altre: ad essa prendono parte due giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti dalla Direzione delle Tribune e dei Servizi parlamentari della RAI tra un elenco di venti giornalisti”.

9.3 CARRA

Al comma 3 sostituire le parole: “La Direzione delle Tribune e dei Servizi parlamentari della RAI comunica” con le altre: “La Direzione delle Tribune e dei Servizi parlamentari della RAI sottopone”.


9.4 CARRA

Al comma 3 aggiungere le parole:alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi entro dieci giorni dalla data della prima conferenza-stampa il predetto elenco dei giornalisti” “e ne attende la ratifica”.
9.5 BUTTI CAPARINI IERVOLINO LAINATI

Al comma 3, sostituire la parola: “venti” con la parola: “trenta”.

9.6 LABELLARTE

Sostituire il comma 5 con il seguente: “l’ordine di trasmissione delle conferenze stampa è determinato secondo il numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel parlamento uscente. Sono trasmesse per prime le conferenze dei soggetti attualmente non rappresentati. In caso di pari rappresentanti si procede per sorteggio”.

9.7 LABELLARTE

Al comma 5, sopprimere la lettera c) e alla lettera b), il testo è sostituito con il seguente: “sono successivamente trasmesse le conferenze-stampa relative ai soggetti politici ammessi a partecipare alle trasmissioni di cui agli art 3, comma 2 e 8, comma 2, ai sensi delle lettere a) b) c) e d) del predetto articolo 3, comma 2, soggetti politici e l’ordine di tali trasmissioni è determinato secondo il numero dei loro rappresentanti al Parlamento Nazionale, cominciando dal più piccolo e sorteggiando l’ordine di partecipazione in caso di parità.”
9.8 LABELLARTE

Al comma 5, lett. b), prima delle parole: “e l’ordine”, inserire la seguente frase: “ivi compresi quelli che partecipano alle elezioni politiche con simbolo differente “.

9.9 IL RELATORE

Al comma 5, alla lettera c, sostituire la parola: "Europeo" con l'altra: "Nazionale".

9.10 BUTTI CAPARINI IERVOLINO LAINATI

Al comma 5, lettera c), le parole: “Parlamento europeo” sono sostituite dalle parole: “Parlamento italiano”.

9.11 BUTTI CAPARINI IERVOLINO LAINATI

Al comma 5, aggiungere la seguente lettera:d) il ciclo di conferenze stampa si conclude con una conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri”



ARTICOLO 10

10.1 BUTTI CAPARINI

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art 10

(Conferenze-dibattito dei rappresentanti delle coalizioni nazionali)
1. La RAI predispone e trasmette, nelle ultime quattro settimane precedenti il voto, negli abituali programmi di approfondimento informativo di cui all’art. 5, in aggiunta alle Tribune di cui all’articolo 8 e alle conferenze-stampa di cui all’articolo 9, una serie di conferenze-dibattito cui partecipano i rappresentanti delle coalizioni di liste collegate, di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a).
2. I rappresentanti della coalizione, al fine di consentire l’equilibrata e completa informazione sui componenti della coalizione stessa, sono individuati dalla coalizione stessa prioritariamente fra i responsabili delle liste comprese fra i soggetti di cui all’art. 3, comma 2, lettera a). Qualora il numero delle liste comprese fra i soggetti di cui all’art. 3, comma 2, lettera a) sia superiore al numero delle conferenze-dibattito spettanti alla coalizione di cui esse sono componenti, la scelta alla coalizione. In ogni caso, la prima e l’ ultima conferenza-dibattito sono riservate ai confronti fra i capi delle coalizioni, individuati secondo quanto previsto dall’art. 14 bis, comma 3, secondo periodo del D.P.R 30 marzo 1957, n. 361.
3. A ciascuna conferenza-dibattito prendono parte in contraddittorio, secondo le modalità di cui al comma 4, due esponenti di coalizione.
4. Ciascuna conferenza dibattito ha la durata di circa un’ora e quindici ed è trasmessa tra le ore 21 e le ore 22,30 su RAIUNO, possibilmente in date diverse da quelle delle conferenze-stampa di cui all’articolo 9 e comunque in orari non coincidenti. Ad essa prendono parte due giornalisti. Ciascun capo di coalizione partecipante alla conferenza dibattito propone un elenco di tre giornalisti di tre testate diverse dal quale è estratto a sorte un giornalista.
5. La conferenza-dibattito, moderata da un giornalista della Rai, che deve garantire il rigoroso rispetto dei tempi, si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio e correttezza e la parità dei tempi a disposizione dei capi coalizione. Gli altri giornalisti presenti pongono domande, rivolte ad entrambi i capi coalizione, della durata non superiore a 30 secondi.
6. Le conferenze-dibattito sono trasmesse in diretta, la RAI è tenuta a consentirne la trasmissione, anche in contemporanea, alle emittenti private che lo richiedano, purché si impegnino a trasmettere integralmente il ciclo delle conferenze-dibattito previste.
7. La formazione delle coppie di intervistati, qualora i capi delle coalizioni aventi diritto siano più di due, è determinata per sorteggio. Il calendario delle trasmissioni è proposto dalla RAI, fatta salva la possibilità del Presidente della Commissione di chiederne la modifica su conforme parere dell’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, in modo da far svolgere nelle date più vicine alla votazione le conferenze dibattito tra i capi delle coalizioni che fanno riferimento ai gruppi parlamentari di maggior consistenza nel Parlamento nazionale uscente.
8. Il numero di conferenze dibattito è di cinque se le coalizioni aventi diritto sono pari a due. Qualora il numero delle coalizioni aventi diritto fossero superiori a due, ciascuna coalizione ha comunque diritto ad almeno tre conferenze dibattito con ciascun altra coalizione.”

10.2 CARRA

Al comma 3 sostituire le parole: “ad essa prendono parte quattro giornalisti” con le parole: “ad essa prendono parte otto giornalisti”.

10.3 CARRA

Al comma 3 sostituire le parole: “ad essa prendono parte quattro giornalisti” con le parole: “ad essa prendono parte sei giornalisti”.

10.4 FALOMI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

"3 bis) il tempo di ciascuna conferenza-dibattito è equamente ripartito tra le seguenti tematiche:
10.5 CARRA

Al comma 4 sostituire le parole: “La conferenza-dibattito, moderata da un giornalista della Direzione delle TSP” con le parole: La conferenza-dibattito, moderata dal Presidente della Rai o dal Direttore Generale della Rai”

10.6 CARRA

Al comma 4 lettera a) sostituire le parole: “svolge una dichiarazione introduttiva di durata non superiore ai cinque minuti” con le parole: “svolge una dichiarazione introduttiva di durata non superiore a un minuto e trenta secondi”.




10.7 FALOMI

Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere:

"d) Nei dibattiti non è ammesso l'uso da parte dei candidati di appunti, tabelle, diagrammi, supporti vari, documenti scritti o altri effetti tangibili. In nessun momento durante il dibattito, un candidato può coinvolgere persone sedute fra il pubblico o rivolgersi ad esse. Se un candidato coinvolge elementi del pubblico e si rivolge ad essi, o se utilizza appunti, tabelle, diagrammi, supporti vari, documenti scritti o altri effetti tangibili, il moderatore deve interrompere il dibattito e spiegare che tale comportamento rappresenta una violazione delle regole del dibattito sottoscritte da quel candidato.

10.8 FALOMI

Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere:

"d) Nessuno dei due candidati può utilizzare estratti cinematografici o video, né estratti audio attinti al dibattito, ai fini della propria campagna elettorale, dandone diffusione tramite qualsiasi mezzo.

10.9 FALOMI

Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere:

"d) Le conferenze-dibattito di cui al comma 2 si dovranno svolgere con la partecipazione del pubblico secondo le seguenti modalità: ii) Prima dell'inizio della conferenza-dibattito, al pubblico viene fatta richiesta di consegnare le proprie domande al moderatore in forma scritta. Nessun altro può vedere le domande. Il moderatore approva e sceglie quattro domande da rivolgere ai candidati, selezionandole in modo paritario dai sostenitori delle due coalizioni. Il moderatore terrà conto che le domande siano equamente ripartite fra tematiche ugualmente rilevanti. Le domande vengono poste dai loro presentatori. iii) Prima della conferenza-dibattito, il pubblico dovrà astenersi da ogni contatto che ne possa condizionare le domande o il comportamento durante la conferenza-dibattito.

10.10 FALOMI

Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere:

"d) il moderatore apre e chiude il dibattito ed applica i limiti di tempo. Nel caso in cui un candidato superi il tempo concessogli, il moderatore interrompe e rammenta sia al candidato che al pubblico che il tempo a disposizione è scaduto e richiama il candidato in questione ad osservare i limiti di tempo qui concordati.

10.11 LABELLARTE

Al comma 6, alla seconda riga, aggiungere, dopo il sostantivo: “coalizioni”, le parole: "e i leader dei soggetti politici coalizzati”.

10.12 CARRA

Aggiungere in fine il seguente comma: 8. Le coppie di intervistati potranno fissare di comune accordo le linee per loro irrinunciabili da seguire nel corso della trasmissione. Queste indicazioni verranno presentate alla Direzione della Rai perché ne faccia partecipe la Regia della trasmissione

ARTICOLO 11

11.1 BUTTI CAPARINI IERVOLINO LAINATI

Al comma 1 il primo periodo è sostituito dal seguente:

“1. A far luogo almeno dal quinto giorno dall’approvazione della seguente delibera, la Direzione di Rai International, sentita la Direzione Tribune e Servizi Parlamentari, nel rispetto della missione editoriale assegnatagli dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Convenzioni Stato-Rai D.P.R. 31 luglio 1997 e D.P.R. 23 settembre 2002), predispone una scheda televisiva che sarà trasmessa da ai International e da Ri Uno e il cui testo sarà pubblicato sul sito web della Rai, e una scheda radiofonica, trasmessa nei programmi nazionali di Radio Uno e nelle trasmissioni per gli italiani all’estero, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle liste nella circoscrizione estero.”.

(conseguentemente)
al comma 2 le parole: “dai canali nazionali della RAI” sono sostituiti dalle seguenti: “da Rai International e”;

al comma 3 le parole: “La Direzione delle Tribune e dei Servizi Parlamentari” sono sostituite dalle seguenti: “La Direzione di Rai International, sentita la Direzione Tribune e Servizi Parlamentari” .

11.2 CARRA

Aggiungere in fine il seguente comma: “5. Nei trenta giorni precedenti il primo giorno previsto per le votazioni nella circoscrizione estero, la Direzione delle Tribune e dei Servizi Parlamentari predisporrà una striscia quotidiana della durata di quindici minuti sulla campagna elettorale,con particolare riferimento alla campagna condotta dai candidati della circoscrizione. Questa trasmissione andrà in onda su Rai Uno e su Rai International”.