COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 12 dicembre 2012
122a Seduta
Presidenza del Vice Presidente
MERLO


La seduta inizia alle ore 14,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Intervengono per la RAI il vice direttore delle Relazioni istituzionali, dottor Stefano Luppi e il dottor Pier Paolo Pioli.


SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.


ATTIVITA' DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Esame delle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti ed informazione della concessionaria pubblica per le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio indette per i giorni 3 e 4 febbraio 2013
(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE invita il deputato Rao a svolgere la relazione sul provvedimento in titolo.

Il relatore, deputato RAO (UdCpTP), formula preliminarmente i migliori auguri di pronta guarigione al presidente Zavoli. Segnalando poi la necessità di attendere eventuali diverse decisioni che dovessero intervenire in tema di accorpamento delle prossime scadenze elettorali, illustra il testo proposto, sottolineando come quanto prima la Commissione dovrà affrontare la questione delle differenze tra servizio pubblico e servizio reso da altre emittenti in merito alla regolamentazione della comunicazione politica e dell'informazione in occasione delle campagne elettorali. Preannuncia quindi l'opportunità di trovare una diversa formulazione sia per la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2, considerando la necessità di prevedere qualche indicazione circa la programmazione a livello nazionale, sia per la lettera c) del comma 4 dell'articolo 3, che si riferisce presumibilmente ai gruppi che sostengono un candidato alla Presidenza regionale; inoltre sarà necessario garantire buoni e tempestivi riscontri di audience in merito a quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 4. Auspicando una rapida approvazione del testo, propone infine di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13 di venerdì 14 dicembre 2012.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Unendosi nell'espressione dei migliori auguri al presidente Zavoli, il deputato BELTRANDI (PD) preannuncia la proposizione di alcune modifiche necessarie al testo. In tal senso, propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato alle ore 12 di lunedì 17 dicembre.

Il senatore VITA (PD), esprimendo anch'agli al senatore Zavoli gli auguri di una rapida ripresa, e rinviando ad una lettura più meditata del testo, ritiene che non sia forse più attuale impedire la generica presenza di esponenti politici nelle trasmissioni a livello regionale. Occorre quindi forse immaginare una riformulazione, come già preannunciato dal relatore, della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2. Analogamente, rischia di creare problemi interpretativi la dizione del comma 6 dell'articolo 8, mentre, al comma 7 dell'articolo 3, suscita perplessità il riferimento ad "analoghe opportunità di ascolto".

Concordando con la richiesta del deputato Beltrandi, e formulando anch'egli un pensiero alla grave e ignobile vicenda subita dal presidente Zavoli, il deputato LANDOLFI (PdL) sottolinea come, laddove si dovesse ritenere necessario prevedere uno spazio televisivo per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 3, sarebbe allora opportuno trovare una loro più chiara definizione.

Il senatore MORRI (PD), concordando sul termine degli emendamenti proposto dal collega Beltrandi, si riserva una valutazione più attenta del testo in esame, esprimendo la sua perplessità sulla lettera c) del comma 4 dell'articolo 3.

Dichiarandosi favorevole ad un termine per gli emendamenti fissato per lunedì, la deputata PERINA (FLpTP) invita ad una riflessione sui gruppi che sostengono un candidato alla Presidenza, in quanto forse dar loro visibilità potrebbe rispondere a logiche di democrazia, favorendo un maggiore livello qualitativo dei loro componenti. Segnala altresì la necessità di una dizione più precisa all'articolo 8 rispetto alla formula "equilibrio di genere tra le presenze".

Il senatore PARDI (IdV), alla luce dell'intervento della deputata Perina, si riserva una valutazione più meditata della lettera c) del comma 4 dell'articolo 3.

Esprimendo apprezzamento per la relazione svolta dal deputato Rao, il deputato SARDELLI (Misto-LI-PLI) sottolinea quanto sia necessario anche garantire alla dirigenza della società concessionaria la necessaria credibilità, soprattutto in relazione a recenti episodi di satira televisiva che hanno senza dubbio generato discredito ai danni della RAI.

Il deputato LANDOLFI (PdL) pone anche l'accento sulla necessità di tener conto, per quanto riguarda il Lazio, dell'eventuale concomitanza della vigenza della delibera in esame con lo svolgimento delle consultazioni preliminari per la scelta dei candidati previste dal Partito democratico.

Considerando come tale ultima questione sarà più chiara all'inizio della prossima settimana, il PRESIDENTE, tenendo conto delle opinioni espresse, con l'assenso del RELATORE, stabilisce che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato alle ore 12 di lunedì 17 dicembre 2012. Propone poi di proseguire l'esame dello schema di delibera nella giornata di martedì 18 dicembre 2012, presumibilmente alle ore 14.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


La seduta termina alle 14,50.

ALLEGATO


TESTO PROPOSTO DAL RELATORE
(On. Rao)


Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti ed informazione della concessionaria pubblica per le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio indette per i giorni 3 e 4 febbraio 2013


La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premesso

a) che con nota del Ministero dell’interno-Gabinetto del Ministro prot. n. 17127/3 del 6 dicembre 2012 è stato trasmesso il decreto cautelare, adottato dal Presidente della Sezione II-bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 4388/2012 in data 5 dicembre 2012, che ha accolto l'istanza di misure cautelari monocratiche per l'esatta esecuzione della Sentenza TAR Lazio, Sezione II-bis, n. 9280/2012, integralmente confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 6002/2012, rilevando la nullità/inefficacia del decreto di indizione delle elezioni regionali, n. T00411 del 1° dicembre 2012, del Presidente dimissionario della Regione Lazio, nella parte relativa alla individuazione della data delle elezioni per i giorni 10 e 11 febbraio 2013;

b) che con decreto del Prefetto di Roma n. 211442 del 7 dicembre 2012 sono stati convocati per domenica 3 e lunedì 4 febbraio 2013 i comizi per l'elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio;


visti

c) quanto alla potestà della Commissione parlamentare di rivolgere indirizzi generali alla RAI, di esercitare la funzione di vigilanza e di disciplinare direttamente le “Tribune”, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

d) l’articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, relativo alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l’accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale; gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che individuano le potestà della Commissione in materia di par condicio nella programmazione radiotelevisiva, con specifico riferimento ai periodi elettorali; considerati altresì i principi della tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, di cui all’articolo 3 del Testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché di cui agli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997, nonché l’11 marzo 2003;

e) la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, recante “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

f) la legge regionale 13 Gennaio 2005, n. 2, contenente "Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale";

g) la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali;

h) considerate le restanti disposizioni della citata legge n. 28 del 2000, quanto alla attuazione del criterio di parità di condizioni, in particolare per quanto riguarda l’individuazione delle forze politiche legittimate all’accesso alla programmazione radiotelevisiva; considerato altresì che il combinato disposto dell’articolo 1, comma 5, e dell’articolo 20 della citata legge n. 515 del 1993 limita la presenza di candidati ed altri esponenti politici a determinate tipologie di trasmissioni;

i) considerata la propria prassi pregressa ed i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l’esperienza applicativa di tali disposizioni;

l) consultata l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,


dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:


Art. 1
(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni del presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi di informazione, si riferiscono alla campagna per l'elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio indetta per i giorni 3 e 4 febbraio 2013.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alla consultazione elettorale di cui al comma 1 hanno luogo esclusivamente in sede regionale. Esse sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale, in relazione alle rispettive consultazioni, nei territori regionali interessati.


Art. 2

(Tipologia della programmazione regionale
RAI in periodo elettorale nella Regione Lazio)


1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI nella Regione Lazio ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si effettua mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il confronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell’articolo 3. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all’articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all’articolo 4 del presente provvedimento;

c) l’informazione è assicurata mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca, trasmessi in ambito regionale, purché la relativa responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44. Essi sono più specificamente disciplinati dall’articolo 5;

d) in tutte le altre trasmissioni regionali della programmazione della RAI ricevuta nella Regione Lazio non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, né possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Le trasmissioni di cui al presente articolo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, sono sospese dalla mezzanotte del penultimo giorno precedente le votazioni e nei giorni di svolgimento delle votazioni stesse.


Art. 3
(Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI)


1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma nella Regione Lazio trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel Consiglio regionale da rinnovare;

b) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

3. Il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi e per il restante 50 per cento in modo paritario.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica, di cui al presente articolo, garantiscono spazi ai soggetti politici qui elencati, purché questi abbiano presentato candidature nell'ambito territoriale cui le stesse sono riferite, e cioè:

a) alle forze politiche che abbiano presentato con il medesimo simbolo candidature per l'elezione del Consiglio regionale;

b) ai candidati alla carica di Presidente della Regione;

c) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del Presidente della Regione.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b) e per una metà in parti uguali tra gli altri soggetti.

6. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, le coalizioni che sostengono i candidati di cui alla lettera b) dello stesso comma 4 individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendano necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti, prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

7. In relazione al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell’ambito della stessa trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata garantendo l’applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento.


Art. 4
(Messaggi autogestiti)


1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all’articolo 2, comma 1, lettera b) del presente provvedimento, è obbligatoria nei programmi della RAI per la Regione Lazio.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti in parti uguali tra i soggetti di cui all’articolo 3, comma 4.

3. La RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

4. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.


Art. 5
(Informazione)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i programmi di informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.


Art. 6
(Programmi dell’Accesso)

1. La programmazione dell’Accesso regionale nella Regione Lazio è sospesa nel periodo di efficacia del presente provvedimento.


Art. 7
(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. La RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni regionali in oggetto, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità e per i malati intrasportabili.

2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo anche la traduzione nella lingua dei segni, che le renda fruibili alle persone non udenti.


Art. 8
(Tribune elettorali)

1. In riferimento alle elezioni regionali, la RAI organizza e trasmette nella Regione Lazio, su rete locale in orari di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, Tribune televisive e radiofoniche, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di coalizioni diverse e raccomandando l’attenzione all’equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle Tribune di cui al presente articolo prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all’articolo 3, comma 4.

3. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 5, 6, 7 e 8.

4. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla sede regionale della RAI.

5. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio.

6. L’organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

7. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattr’ore precedenti la messa in onda ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l’obbligo, all’inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. L’eventuale assenza o rinuncia di un soggetto politico avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella stessa trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

9. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla TGR (testata giornalistica regionale), che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell’articolo 9.


Art. 9
(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l’esito dei sorteggi, sono trasmessi alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l’Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l’attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.


Art. 10
(Responsabilità del Consiglio d’amministrazione e del Direttore generale)

1. Il Consiglio d’amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell’ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l’osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.