COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDI' 6 MAGGIO 2009

11ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZAVOLI


La seduta inizia alle ore 14,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Il deputato BELTRANDI (PD), a nome del prescritto numero di componenti, chiede che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, sia attivata la trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Il PRESIDENTE dispone l'attivazione della trasmissione.

ATTIVITA' DI INDIRIZZO E VIGILANZA Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per i referendum popolari aventi ad oggetto l'abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico delle leggi sull'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, indetti per il giorno 21 giugno 2009.

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha inviato in dato odierna, ai fini della consultazione prevista dalla legge, lo schema di deliberazione approvato il 5 maggio 2009.
Dà quindi la parola al relatore, deputato Caparini.

Il deputato CAPARINI (LNP) illustra la bozza di delibera, elaborata sulla base di quelle precedentemente approvate dalla Commissione, evidenziando che per l’individuazione dei soggetti aventi titolo a partecipare alle trasmissioni il testo riprende i criteri adottati recentemente con la delibera per le elezioni europee, mentre i soggetti sostenitori dell'astensione vengono equiparati ai soggetti contrari al referendum. In conclusione, segnala la necessità di un confronto con il testo trasmesso dall'Agcom, pervenuto soltanto oggi, nonché la difficoltà di rendere applicabile il generico divieto a far riferimento al referendum nelle differenti trasmissioni a carattere politico ed elettorale.

Dopo gli interventi del senatore MORRI (PD) e dei deputati LAINATI (PdL), RAO (UDC) e BELTRANDI (PD), il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di martedì 12 maggio 2009 e di procedere al seguito dell'esame della delibera in una seduta che avrà luogo mercoledì 13 maggio.

La Commissione concorda all'unanimità, dando mandato al Presidente di fissare l’ora di convocazione della seduta in relazione ai lavori delle due Assemblee.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PARDI (IdV) segnala la necessità di definire in maniera precisa il ruolo di indirizzo della Commissione per quanto concerne alcune trasmissioni della RAI, innanzitutto la puntata di Porta a Porta di ieri sera con protagonista il premier Silvio Berlusconi, in cui è discutibile l'effettivo rispetto della par condicio.

Secondo il senatore VITA (PD) occorre sottolineare che il Presidente del consiglio è anche candidato alle elezioni europee e che pertanto i suoi interventi sull’emittente pubblica devono essere sottoposti ai criteri stabiliti dalla legge n. 28 del 2000.

Il deputato MOTTOLA (PdL) ritiene improprio il richiamo alla par condicio per la trasmissione anzidetta e ingiuste le accuse di parzialità rivolte a trasmissioni gestite dai conduttori con riconosciuta professionalità.

Il deputato LAINATI (PdL) si riserva di fornire, nel corso del prossimo confronto con i vertici della RAI, un lungo elenco delle trasmissioni ritenute non obiettive dalla sua parte politica.

Il PRESIDENTE ritiene che i temi emersi possono essere affrontati in modo approfondito nella seduta riservata all'audizione dei vertici della RAI. La Commissione, che ha già espresso indirizzi e valutazioni su doveri e compiti del servizio pubblico nel periodo elettorale per garantire equità di accesso e di espressione, deve rinnovare alla concessionaria pubblica l’invito a non utilizzare spazi radiotelevisivi per interventi privi di contraddittorio e per esprimere posizioni unilaterali.

Concordando con il Presidente, il senatore MORRI (PD) evidenzia come la RAI sia tenuta ad attenersi ai regolamenti applicativi della par condicio approvati dalla Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione è convocata per martedì 12, alle ore 12, per il seguito dell'audizione dei vertici della RAI.

La seduta termina alle ore 14,40.

ALLEGATO 1

TESTO PROPOSTO DAL RELATORE
(On. Caparini)

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per i referendum popolari aventi ad oggetto l'abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico delle leggi sull'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, indetti per il giorno 21 giugno 2009.
premesso

che con decreti del presidente della Repubblica in data 30 aprile 2009, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 99 del 30 aprile 2009, sono stati indetti per il giorno 21 giugno 2009 tre referendum popolari per l’abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e sull’elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, oltre che per l’abrogazione di alcune parole dell’articolo 19 e dell’intero articolo 85 del testo unico delle leggi sull’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

visto

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le “Tribune”, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che individuano le potestà della Commissione in materia di par condicio nella programmazione radiotelevisiva, con specifico riferimento ai periodi elettorali;

c) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo Unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

d) considerata l’opportunità che la concessionaria pubblica garantisca il massimo di informazione e di conoscenza su ciascun quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;

e) consultata l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

f) considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l’esperienza applicativa di tali disposizioni;


dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Art. 1
(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alle consultazioni referendarie del 21 giugno 2009 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, in particolare dall'articolo 5, comma 3, del presente provvedimento, esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale sino a tutta la giornata di votazione.

2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli ed i contrari ai relativi quesiti.


Art. 2
(Tipologia della programmazione RAI durante la campagna referendaria)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della RAI in riferimento alle consultazioni referendarie del 21 giugno 2009 in premessa ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) la comunicazione politica relativa ai temi propri dei referendum è effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto tra le due opposte indicazioni di voto, comprendendo fra i contrari anche coloro che invitano i cittadini ad astenersi dalla votazione. Essa si realizza mediante le Tribune di cui all'articolo 5 e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla RAI di cui all’articolo 7;

b) i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri dei referendum di cui all'articolo 6;

c) l'informazione assicurata mediante i notiziari ed i programmi di approfondimento. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai temi propri dei referendum, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) in tutte le altre tipologie di trasmissione non possono aver luogo riferimenti specifici ai quesiti referendari.


Art. 3
(Soggetti legittimati alle trasmissioni)

1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri dei referendum possono prendere parte:

a) il Comitato promotore di ciascun quesito referendario. Se il medesimo quesito referendario è stato proposto da più Comitati promotori, essi si alternano negli spazi relativi a tale quesito;

b) i soggetti politici che costituiscano Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a) e b), che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari e che abbiano dato una esplicita indicazione di voto favorevole o contrario al quesito referendario, comprendendo fra i contrari anche coloro che invitano i cittadini ad astenersi dalla votazione. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni ed ai limiti di cui al presente provvedimento.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), chiedono alla Commissione, entro i 5 giorni non festivi successivi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente, per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire, se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento. Entro i cinque giorni non festivi successivi essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente, per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire, se si dichiareranno favorevoli o contrari.

4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera c), ed il loro interesse obiettivo e specifico a ciascun quesito referendario sono valutati dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 10. Con le medesime modalità la Commissione valuta, in caso di dubbio, la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo.


Art. 4
(Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione)

1. A partire dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di indizione dei referendum, la RAI cura l'illustrazione dei quesiti referendari ed informa sulle modalità di votazione, sulla data e gli orari della consultazione. Tali programmi sono organizzati in modo da evitare ogni confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.

2. I programmi di cui al presente articolo realizzati con caratteristiche di spot autonomo sono trasmessi alla Commissione. Essa li valuta con le modalità di cui all'articolo 10.


Art. 5
(Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica)

1. La direzione di RAI Parlamento, a partire dal 20 maggio 2009, predispone e trasmette in rete nazionale un ciclo di Tribune riservate ai temi dei referendum alle quali prendono parte:

a) i Comitati promotori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), per illustrare le motivazioni dei relativi quesiti referendari e sostenere per essi l'indicazione di voto favorevole;

b) i soggetti politici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in modo da garantire la parità di condizioni ed in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in parti uguali tra i favorevoli, i contrari e gli astenuti in merito a ciascun quesito;

c) i comitati individuati dalla RAI tra quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), che possono essere invitati a prendere parte alle Tribune, tenendo conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza organizzativa di ciascuno, nonché degli spazi disponibili in ciascuna Tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli ed i contrari a ciascun quesito.

2. Le Tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 20 e domenica 21 giugno 2009.

3. Alle Tribune di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in qualsivoglia consultazione. Nelle medesime Tribune non possono essere utilizzati simboli o slogan che coincidano o che obiettivamente richiamino quelli utilizzati nelle competizioni elettorali, né può farsi altro riferimento alle competizioni elettorali in corso.

4. Qualora alle Tribune di cui al presente articolo prenda parte più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una di quelle che sostengono l’indicazione di voto favorevole deve intervenire in rappresentanza di un Comitato promotore.

5. Le Tribune di cui al presente articolo sono programmate sulle tre reti televisive e radiofoniche in modo da garantire il più ampio ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali notiziari. Quelle trasmesse per radio potranno avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune. L’eventuale rinuncia di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti ad intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante: nelle relative trasmissioni è fatta menzione della rinuncia. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze. Le Tribune sono trasmesse dalle sedi RAI di Roma di norma in diretta; l’eventuale registrazione, purché effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l’inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla Tribuna, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

6. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla direzione RAI Parlamento che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta.

7. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle Tribune, eventualmente disposte dalla RAI, si conformano alle disposizioni di cui ai commi 1, in quanto applicabile, 2, 3 e 4.


Art. 6
(Messaggi autogestiti)

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene trasmessa da giovedì 21 maggio 2009 negli appositi contenitori sulle reti nazionali.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

3. Entro i due giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente delibera la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 10 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, in cui essi:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto a ciascuno dei quesiti referendari per i quali richiedono i messaggi;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli comunicati dalla RAI alla Commissione;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale, e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario cui è riferita la domanda.

5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al relativo quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione ad un quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.

5. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4. Possono altresì applicarsi quelle di cui all'articolo 5, comma 2, limitatamente all'esigenza di assicurare la parità tra le indicazioni di voto, qualora tale esigenza non possa essere soddisfatta in altro modo. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.


Art. 7
(Informazione)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto dei quesiti referendari, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell’obiettività e della parità di trattamento fra le diverse forze politiche

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari ai quesiti referendari. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, uno specifico orientamento sui quesiti referendari ai conduttori o alla testata.

3. La RAI, in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, assicura una rilevante presenza, anche nelle trasmissioni satellitari e in quelle per l’estero, degli argomenti oggetto dei referendum nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione sugli aspetti tecnico-scientifici, e garantendo comunque che nei programmi imperniati sull’esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l’equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.


Art. 8
(Programmi dell'Accesso)

1. I programmi nazionali e regionali dell'Accesso sono soggetti alla medesima disciplina prevista per le trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), anche ove siano riconducibili alla responsabilità di un direttore di testata.

Art. 9
(Trasmissione per non udenti)

1. Negli ultimi trenta giorni della campagna referendaria la RAI cura la pubblicazione di pagine di televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'articolo 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli e contrarie ai quesiti referendari e le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 6 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.


Art. 10
(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene con la RAI i contatti che si rendono necessari per l’interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento.


Art. 11
(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale della RAI)

1. Il Consiglio d’amministrazione e il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell’ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l’osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.