COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 30 marzo 2011
Presidenza del Presidente
ZAVOLI


La seduta inizia alle ore 14,15.


(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Intervengono per la RAI il vice direttore delle Relazioni istituzionali, dottor Stefano Luppi, il dottor Luca Romano e il dottor Pier Paolo Pioli.


Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.


ATTIVITA' DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito dell'esame delle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, svolge la sua replica sottolineando come molti degli interventi svolti nel corso della discussione generale hanno contribuito ad evidenziare i problemi posti da alcuni degli emendamenti presentati. L'esperienza dello scorso anno, i cui risvolti negativi sono stati riscontrati dallo stesso deputato Beltrandi, amplificata altresì dalle pronunce della giustizia amministrativa, ha posto in maniera ancor più evidente il tema della distinzione tra disciplina dell'informazione e disciplina della comunicazione politica. Risulta chiaro che una eventuale assimilazione dei due ambiti rappresenterebbe un eccessivo onere per la RAI, con una limitazione dell'autonomia professionale dei giornalisti, e un'indebita sottrazione di spazi al servizio pubblico a fronte di un non opportuno ampliamento degli spazi riservati alla comunicazione politica. Peraltro, pur considerando il contesto sociale e di politica internazionale che stiamo vivendo, è immaginabile di invitare la RAI, in modo non prescrittivo, a creare spazi di informazione sulle elezioni anche in ambito nazionale. In tal senso gli emendamenti dovrebbero avere altro tenore, in quanto a garantire il rispetto del par condicio nell'ambito dell'informazione e dell'approfondimento non può essere una commistione con l'ambito della comunicazione, laddove ne risulterebbero stravolti gli stessi format dei singoli programmi, nonché l'ambito del confronto elettorale in questione. Peraltro, occorre anche considerare come le deliberazioni della Commissione, per le sue caratteristiche istituzionali, non possano essere assunte con una semplice maggioranza, laddove dovrebbero sempre essere supportate da un adeguato sostegno numerico. In conclusione, occorre necessariamente tener conto dell'obiettivo di favorire un servizio pubblico di qualità, con un'informazione e programmi di approfondimento affidati a professionisti di livello.
Prima di passare all'esame degli emendamenti, il PRESIDENTE ricorda come alcune perplessità riguardanti talune proposte di emendamento chiamino in causa quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, della legge 28 del 2000 e la successiva interpretazione operata dalla sentenza n. 155 del 2002 della Corte costituzionale, da cui si evince che ai programmi di informazione non possono essere applicati i criteri dettati per la comunicazione politica. Sulla base di tali valutazioni, sono da considerare inammissibili gli emendamenti 1.4, 8.3 e 8.2, nonché i commi 2 e 9 degli emendamenti 3.4 e 3.5, di contenuto identico, i quali hanno l'obiettivo di estendere alle trasmissioni di ogni tipo, anche quelle informative, il rispetto delle regole tipiche della comunicazione politica, nonché sostituire tali trasmissioni con spazi esplicitamente dedicati alle Tribune politiche. Dichiara in conclusione inammissibili tali emendamenti.


SULL'ORDINE DEI LAVORI

Non concordando sul merito e sui riferimenti normativi utilizzati dal Presidente, il deputato DE ANGELIS (PdL) ribadisce come scopo degli emendamenti presentati fosse quello di affrontare il tema del pluralismo, con riferimento all'articolo 21 della Costituzione. Gli emendamenti proposti non appaiono riformulabili, considerando come l'intento è quello di assicurare la possibilità che il servizio pubblico fornisca un'informazione adeguata, impedendo alla RAI di non attenersi alle regole. Appare fuori luogo l'utilizzo della dichiarazione di inammissibilità, stante il preliminare obiettivo di arrivare a decisioni condivise. Peraltro il rischio dell'utilizzo di certi strumenti potrebbe essere quello di costituire una lesione dei diritti dei singoli parlamentari. Ricorda poi il collegamento con la questione della tutela del pluralismo, che alla sua parte politica sta a cuore risolvere anche nell'ambito dell'esame dell'Atto di indirizzo in materia di pluralismo.

La deputata PERINA (FLI) approva la presa di posizione non ambigua del Presidente, che consente anche di tutelare l'immagine della Commissione. Considera peraltro grave il rifiuto di riformulare gli emendamenti in senso non prescrittivo, in quanto non appare corretto legare la volontà di dare indicazioni soltanto ad un intento sanzionatorio.

Secondo il deputato CAPARINI (LNP), la decisione del Presidente è un atto molto grave, che peraltro nega l'applicazione corretta della legge sulla par condicio e non sembra basata su una lettura attenta degli emendamenti di cui egli è firmatario. Essendo i programmi di approfondimento dedicati a temi politici, essi rientrano in quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000. Negli emendamenti proposti non vi sono punti che mirano a condizionare il comportamenti dei conduttori, quanto piuttosto a dare a tutte le forze politiche la possibilità di accedere a quei programmi, come impone la legge. Occorre allora individuare degli strumenti che garantiscano ciò anche nei programmi di informazione, tenendo conto altresì che non è vero che le forze politiche coinvolte sarebbero troppe numerose.

Il deputato GENTILONI SILVERI (PD) ritiene necessario che maggioranza e opposizione affrontino il tema con reciproca chiarezza. Se infatti può essere accolta l'intenzione dichiarata dai colleghi del centrodestra circa gli scopi da raggiungere, è anche vero però che per tutelare il pluralismo appare idoneo il testo proposto dal relatore. Sicuramente è possibile immaginare ulteriori strumenti, ma non sembrano adeguati quelli proposti. La dichiarazione di inammissibilità consente di evitare la pessima conseguenza dell'eliminazione dell'informazione dal servizio pubblico in un periodo cruciale della vita del Paese.

Riconoscendo alla decisione del Presidente anche il merito di evitare il rischio di una riproposizione della situazione dello scorso anno, il senatore MORRI (PD) ritiene che si sia fermata un'ennesima forzatura sul piano giuridico. Peraltro, con un lavoro attento, è anche possibile immaginare di inserire nel testo della delibera le dovute sollecitazioni alla RAI affinché si dia più spazio che in passato al dibattito politico riguardante le grandi realtà territoriali coinvolte nelle consultazioni.

Il senatore VITA (PD) ricorda come la legge n. 28 del 2000 mirava ad innovare il linguaggio istituzionale sull'argomento, creando una demarcazione precisa, attraverso il criterio della parità di trattamento in luogo della parità in senso matematico, tra ambiti ovviamente contigui e per questo confondibili fra loro. L'eventuale confusione gravita però sul fronte della comunicazione politica, non dell'informazione. Gli argomenti utilizzati dal Presidente sembrano appropriati, anche considerando come con i format dei programmi di approfondimento esistenti la comunicazione politica sia del tutto irrealizzabile.

Secondo il deputato BELTRANDI (PD) l'odierna pronuncia del Presidente corona una triste vicenda, che ha certamente danneggiato l'immagine del Parlamento. Non sembrano però condivisibili alcune argomentazioni utilizzate dai colleghi, dato che la legge del 2000 non appare assolutamente chiara e univoca e non a caso tiene distinta la "diffusione di notizie" dall'informazione. Non è peraltro vero che i regolamenti previsti in passato contenessero sempre norme sufficienti, tanto è vero che una corretta applicazione della legge non si è mai avuta. Sottolineando però come il centrodestra non abbia minimamente protestato a suo tempo per la chiusura dei talk show da parte della RAI, ritiene comunque opportuno prevedere un invito all'azienda a tener conto del problema in oggetto.

Il senatore PARDI (IdV) considera di grande equilibrio la linea seguita dal Presidente, anche tenendo conto di come la Commissione si occupi soltanto di una parte del mondo radiotelevisivo.

Evidenziando come vi sia una palese diversità di idee circa il pluralismo presente in RAI, il senatore BUTTI (PdL) pone l'accento sulla difficoltà di far rientrare ogni volta i provvedimenti elettorali nell'ambito della legge n. 28 del 2000, che forse dovrebbe essere riformata, o addirittura abrogata, ponendosi in modo evidente l'esigenza di una maggiore chiarezza delle definizioni da applicare. Ritenendo infine come dello strumento dell'inammissibilità si potrebbe anche rischiare di abusare, chiede alla Presidenza di disporre una breve sospensione onde consentire lo svolgimento di una riunione dei Gruppi di maggioranza.

Il PRESIDENTE sospende la seduta.


La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,50.


In considerazione della richiesta di tener conto degli impegni della Camera dei deputati, e quindi di aggiornare i lavori, il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione sull'ordine dei lavori e dell'esame dell'atto in titolo alla prossima seduta, già convocata per domani giovedì 31 marzo, alle ore 14.



La seduta termina alle 15,55.

ALLEGATO

TESTO DEGLI EMENDAMENTI ESAMINATI IN COMMISSIONE

“Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 e per lo svolgimento di consultazioni referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e nel comune di Magliano Sabina (Rieti)”



Art. 1

1.2
Beltrandi
Sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Le disposizioni del presente provvedimento:
a) quanto alla programmazione locale, cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell’ultimo giorno di votazione necessaria all’elezione di organi che abbiano sede nel territorio della relativa Regione;
b) quanto alla programmazione nazionale, cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell’ultimo giorno di votazione, e non si applicano alle trasmissioni che non si occupano della campagna elettorale o referendaria;
c) non si applicano alla programmazione locale destinata ad essere ricevuta esclusivamente nelle Regioni o Province autonome in cui non dovesse essere prevista alcuna consultazione elettorale”.

___________


1.4
De Angelis, Lainati, Butti, Caparini, Sardelli
Sostituire il comma 3 con il seguente: “3. La RAI cura che le trasmissioni a diffusione nazionale e regionale relative alla tornata elettorale amministrativa e referendaria di cui al comma 1 siano organizzate e programmate garantendo in maniera particolarmente rigorosa la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto, nel pieno rispetto delle regole proprie della comunicazione politica”.
___________


1.1
Beltrandi
Al comma 3, sostituire le parole: "hanno luogo esclusivamente in sede regionale. Esse sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale, in relazione alle rispettive consultazioni, nelle" con le seguenti: "sono organizzate e programmate in relazione alle rispettive consultazioni, riferibili alle".

___________

1.3
Beltrandi
Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali amministrative, regionali o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione”.

___________

Art. 2


2.1
Beltrandi
Al comma 1, sostituire le parole: "1. La programmazione radiotelevisiva regionale della RAI nelle Regioni interessate alle consultazioni elettorali provinciali e comunali" con le seguenti: "1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva nazionale della Rai, nonché quella locale relativa alle Regioni interessate alle consultazioni elettorali provinciali, comunali”.

___________

2.2
Il Relatore
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "tra le diverse indicazioni di" sostituire le parole: "voto, ovvero" con le seguenti: "voto; gli spazi sono ripartiti in parti eguali".

___________

Art. 3

3.4
Laffranco, Fasano
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 3
(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale
autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale. Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini del presente regolamento attuativo, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva si applicano le disposizioni dei commi successivi.
2. Nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche è assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche.
3. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è garantito l'accesso:
a) alle forze politiche che sono costitute in Gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere; per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;
b) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, intesi come unico soggetto, i cui Presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere c), d) ed e), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi;
c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a) e b), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;
d) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno un rappresentante in tanti Consigli comunali e provinciali da interessare complessivamente almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;
e) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
4. Nel periodo compreso tra la data di approvazione della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature nelle trasmissioni di comunicazione politica il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei soggetti di cui alla lettera a) comma 3 e per il restante 50 per cento in modo paritario tra tutti i soggetti di cui al comma 3.
5. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:
a) ai soggetti politici che presentano liste di candidati per il rinnovo dei Consigli comunali e provinciali che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;
b) ai candidati alla carica di Presidente della Provincia e alla carica di Sindaco sostenuti da liste o da coalizioni di liste che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, privilegiando la formula del confronto;
6. Nel periodo di cui al comma 5 il tempo deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).
7. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. E' altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.
8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo la parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.
9. Successivamente al decorrere dell’ultimo termine per la presentazione delle candidature, le Tribune politiche sono collocate negli spazi radiotelevisivi che ospitano le trasmissioni di approfondimento informativo più seguite, anche in sostituzione delle stesse, o in spazi di analogo ascolto.
10. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente le votazioni.
11. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223".

___________


3.1
Beltrandi
Al comma 1, prima delle parole: "Per comunicazione politica", inserire le seguenti: "Le trasmissioni di comunicazione politica che, nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la RAI ritenga di programmare in rete nazionale, ovvero in rete locale nelle Regioni interessate dalla consultazione elettorale per il rinnovo dei Consigli provinciali o dei Consigli del Comune rappresentato, si conformano ai criteri di cui al presente articolo”.
___________

3.6
De Angelis, Lainati, Butti, Caparini, Sardelli
Al comma 1, sopprimere le parole: “ purché le trasmissioni siano riferite al Consiglio provinciale o al Consiglio del Comune rappresentato”.

___________

3.2
Beltrandi
Al comma 7, alla lettera c), sostituire le parole: "due deputati" con le seguenti: "un deputato"; alla lettera d), dopo le parole: "di rilevanza nazionale", inserire le seguenti: ", regionale e provinciale,".

___________

3.3
Beltrandi
Al comma 8, dopo la parola: “provinciale”, aggiungere le seguenti: “e regionale“.

___________

3.5
Laffranco, Fasano
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale
autonomamente disposte dalla RAI)


1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale. Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini del presente regolamento attuativo, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva si applicano le disposizioni dei commi successivi.
2. Nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche è assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche.
3. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è garantito l'accesso:
a) alle forze politiche che sono costitute in Gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere; per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;
b) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, intesi come unico soggetto, i cui Presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere c), d) ed e), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi;
c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a) e b), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;
d) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno un rappresentante in tanti Consigli regionali da interessare complessivamente almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;
e) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
4. Nel periodo compreso tra la data di approvazione della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature nelle trasmissioni di comunicazione politica il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei soggetti di cui alla lettera a) comma 3 e per il restante 50 per cento in modo paritario tra tutti i soggetti di cui al comma 3.
5. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:
a) ai soggetti politici che presentano liste di candidati per il rinnovo dei Consigli comunali e provinciali che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;
b) ai candidati alla carica di Presidente della Provincia e alla carica di Sindaco sostenuti da liste o da coalizioni di liste che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, privilegiando la formula del confronto;
6. Nel periodo di cui al comma 5 il tempo deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).
7. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. E' altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.
8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo la parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.
9. Successivamente al decorrere dell’ultimo termine per la presentazione delle candidature, le Tribune politiche sono collocate negli spazi radiotelevisivi che ospitano le trasmissioni di approfondimento informativo più seguite, anche in sostituzione delle stesse, o in spazi di analogo ascolto.
10. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente le votazioni.
11. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Conseguentemente, sostituire il titolo dell’articolo 3 con il seguente:
“(Trasmissioni di comunicazione politica a programmazione regionale autonomamente disposte dalla RAI)”.
___________

Art. 4

4.1
Beltrandi
Al comma 6, sopprimere le parole: “per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione”.
___________


Art. 5

5.1
Beltrandi
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:a) i Comitati promotori di cui all'articolo 3, comma 7, lettera a), sono invitati dalla RAI a prendere parte alle Tribune, per illustrare le motivazioni del quesito referendario e sostenere l'indicazione di voto favorevole, in modo da garantire ad essi parità di condizioni ed in rapporto all’esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra favorevoli e contrari, comprendendo tra i contrari anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto;”.

___________


5.2
Beltrandi
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: “b) i soggetti politici di cui all'articolo 3, comma 7, lettere b) e c), qualora ne abbiano fatto richiesta, e abbiano dichiarato la propria preferenza di voto, sono invitati dalla RAI a prendere parte alle tribune, in modo da garantire ad essi parità di condizioni ed in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli ed i contrari a ciascun quesito, includendo tra questi ultimi coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto;”.

___________

Art. 8

8.1
Beltrandi
Sostituire l’articolo con il seguente:
"Art. 8
(Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.
2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari anche nazionali diffusi dalla RAI e comunque ricevuti nelle Regioni interessate alla consultazione elettorale, nonché i relativi programmi di approfondimento, si conformano con particolare rigore all’obiettivo di assicurare all’elettorato anche la più ampia informazione sui soggetti sui temi e sulle modalità di svolgimento della competizione elettorale, ed ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività , della apertura, e della parità di trattamento fra le diverse forze politiche e i candidati alla carica di Sindaco o di Presidente di Provincia. Anche a tal fine, la Rai è altresì invitata per il periodo di vigenza del presente provvedimento ad adottare idonei criteri e linee operative atti a definire e a verificare, nel rispetto della libertà di espressione e dell’autonomia editoriale, le modalità di concreta attuazione dei principi del pluralismo informativo previsti dal T.U. n. 177 del 2005, dalla legge n. 28 del 2000, dal Contratto di Servizio e dal Codice etico, nei propri programmi d’informazione e di approfondimento informativo, e le relative responsabilità aziendali, anche ispirandosi alle migliori esperienze regolatorie europee in merito In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operino riferimenti ai temi propri dei referendum nazionali previsti per il 12 e 13 giugno, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli ed i contrari ai relativi quesiti, includendo tra questi ultimi coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto.
3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali e referendari, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati ed esponenti politici, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. A tal fine i direttori responsabili dei notiziari sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta ed a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo o di esponenti politici.
4. I telegiornali devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista. I direttori, i conduttori, i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico devono orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo di chiarezza. A tal fine la Rai deve fornire alla Commissione, settimanalmente, i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche.
5. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici e ai candidati. A tal fine la Rai è invitata ad aumentare l’offerta di programmi di approfondimento informativo nel periodo elettorale.
6. La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per le elezioni provinciali e comunali, nei periodi consentiti dalla legge, devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;
b) committente ed acquirenti;
c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
d) domande rivolte;
e) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
f) criteri seguiti per l'individuazione del campione;
g) date in cui è stato realizzato il sondaggio;
h) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati.
7. Nella Regione Autonoma della Sardegna la RAI, in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, assicura una rilevante presenza degli argomenti oggetto del referendum nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque che nei programmi imperniati sull’esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l’equilibrio e il contraddittorio fra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.
8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d’ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dai Corecom/Corerat secondo quanto previsto dalle norme vigenti”.

___________

8.3
De Angelis, Lainati, Butti, Caparini, Sardelli
Sostituire il titolo con il seguente: "(Informazione nelle trasmissioni a diffusione nazionale)".
Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. Nei programmi di informazione, ad eccezione dei telegiornali, i giornali radio e notiziari, in quelli di comunicazione politica ed in ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 2, nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, deve essere garantita la partecipazione di tutti i candidati alla carica di sindaco e di Presidente della provincia ovvero di tutte quelle forze politiche che presentano liste di candidati per l’elezione dei consigli provinciali e dei consigli dei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, in un ambito territoriale tale da interessare almeno un quarto del totale degli elettori chiamati alle consultazioni.
2-ter. Nel periodo compreso tra la data di approvazione della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature alle medesime trasmissioni è garantito l’accesso a tutte le forze politiche che:
a) sono costitute in Gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere; per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;
b) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, intesi come unico soggetto, i cui Presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di
pariteticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere c), d) ed e), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi;
c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a) e b), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;
d) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno un rappresentante in tanti Consigli regionali da interessare complessivamente almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;
e) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
2-quater. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di Presidente della provincia o di sindaco dei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti le trasmissioni di cui al comma 2. bis garantiscono spazi in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi, anche con la formula del confronto diretto".
___________

8.2
Laffranco, Fasano
Sostituire il comma 3 con i seguenti:
“3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamento tra i seguenti soggetti:
a) alle forze politiche che sono costitute in Gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere; per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;
b) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, intesi come unico soggetto, i cui Presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere c), d) ed e), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi;
c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a) e b), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;
d) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno un rappresentante in tanti Consigli comunali e provinciali da interessare complessivamente almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;
e) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
3-bis. Le condizioni oggettive di cui al comma 3 devono essere fondate sui dati del monitoraggio del pluralismo, al fine di consentire l’esposizione di opinioni e posizioni politiche, e devono assicurare ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. A tal fine i direttori responsabili dei notiziari sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta ed a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. Essi inoltre curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici".

___________

Art. 11

11.1
Beltrandi
Sostituire l’articolo con il seguente:
"Art. 11
(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste,
nonché del quesito referendario)

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dalla approvazione della presente delibera, la RAI predispone e trasmette, nella programmazione nazionale ed in quella delle Regioni ove sono programmate consultazioni elettorali, una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Analoghe schede informative vengono pubblicate sul portale e sui siti Internet della RAI. .
2. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette, sia nella programmazione nazionale che in quella nelle regioni interessate alle consultazioni, altresì una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni comunali e provinciali delle Regioni interessate, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili.
3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.
4. La RAI cura altresì l'illustrazione del quesito referendario nella Regione Autonoma della Sardegna ed informa sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili, sulla data e gli orari della consultazione. Tali programmi sono organizzati in modo da evitare ogni confusione con quelli riferiti ad altre elezioni”.