COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDI' 22 APRILE 2009

9ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
LAINATI


La seduta inizia alle ore 14,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Il deputato BELTRANDI (PD), a nome del prescritto numero di componenti, chiede che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, sia attivata la trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Il PRESIDENTE dispone l'attivazione della trasmissione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che, nella seduta di ieri 21 aprile, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha approvato alcune modifiche alla delibera contenente disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia prevista per i giorni 6 e 7 giugno 2009, già approvata dal medesimo organismo il 15 aprile 2009.
Comunica altresì che, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della predetta delibera, nel pomeriggio di oggi, alle ore 17, avrà luogo il sorteggio per gli abbinamenti delle diverse forze politiche aventi diritto nelle trasmissioni delle tribune elettorali.

Il deputato BELTRANDI (PD), pur condividendo l’urgenza, stigmatizza il fatto che ancora una volta l'Ufficio di Presidenza abbia emanato provvedimenti di così ampia portata piuttosto che investirne il plenum della Commissione.

Il PRESIDENTE prende atto delle osservazioni, concordando sull'inopportunità che tale procedura possa costituire un precedente, come d'altronde già chiarito dal presidente Zavoli.


Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009.
(Seguito e conclusione dell'esame ed approvazione con modificazioni)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta di ieri, è stata svolta la relazione e si è conclusa la discussione generale, e che alle ore 12 di oggi è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti. Avverte dunque che si passerà all'esame delle proposte emendative.

Il deputato CAPARINI (LNP) illustra gli emendamenti di cui è primo firmatario, il cui scopo è snellire il testo e razionalizzare la platea dei pretendenti all'accesso alle tribune elettorali.

Secondo il deputato BELTRANDI (PD) gli emendamenti a sua firma hanno lo scopo di garantire spazi più equilibrati tra i diversi soggetti nella fase precedente alla presentazione delle candidature e di tener conto delle difficoltà organizzative dei Corecom regionali.

Il senatore MORRI (PD), sottolineando l’elevata percentuale di elettori coinvolti, ritiene che il provvedimento in esame non debba discostrasi troppo dalle precedenti analoghe deliberazioni, tenendo conto della necessità per la RAI di organizzare contemporaneamente anche le trasmissioni delle tribune elettorali per le consultazioni europee. E' pertanto necessario proseguire l'opera di razionalizzazione già avviata in passato, limitando gli oneri da imporre alla concessionaria del servizio pubblico.

Dichiarandosi preliminarmente contrario a un eccessivo allargamento della platea di soggetti politici ammessi alle trasmissioni, il relatore, senatore PROCACCI (PD), illustra l'emendamento 3.14. Esprime quindi parere favorevole agli emendamenti 1.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.3, 3.6, 9.1, 9.3 e 11.1; si rimette alla Commissione sull'emendamento 5.2, ed è contrario ai rimanenti emendamenti.

Il PRESIDENTE passa alla votazione degli emendamenti all’articolo 1, avvertendo che il deputato Caparini ha ritirato gli emendamenti 1.2, 3.2, 3.4, 3.5, 3.7 e 9.2.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BUTTI (PdL), è approvato l'emendamento 1.1.

Il deputato BELTRANDI (PD), considerando come non siano previste trasmissioni in ambito nazionale, insiste sull'emendamento 1.3.

Risulta poi respinto l'emendamento 1.3, mentre viene approvato l'articolo 1 nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore BUTTI (PdL) chiede al relatore di riconsiderare il proprio parere sull'emendamento 2.1, che ha il solo scopo di snellire il testo.

Convengono il deputato BELTRANDI (PD) e il senatore MORRI (PD). Il relatore, senatore PROCACCI (PD), chiede al presentatore di riformulare il testo con una dizione più chiara.

Il deputato CAPARINI (LNP) propone una nuova stesura dell'emendamento.

La Commissione approva l'emendamento 2.1 (Nuovo testo), interamente sostitutivo dell'articolo 2, con conseguente preclusione di tutti i rimanenti emendamenti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Vengono approvati gli emendamenti 3.1, 3.3, 3.14 e 3.6, mentre risultano respinti o ritirati gli altri emendamenti; vengono quindi approvati gli articoli 3, nel testo emendato, e 4.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il deputato BELTRANDI (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 5.2.

La Commissione approva l'emendamento 5.2 e respinge il 5.1; viene successivamente approvato l'articolo 5 nel testo emendato.

Sono quindi approvati gli articoli 6, 7 e 8.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

La Commissione approva gli emendamenti 9.1, con conseguente preclusione del 9.4 e del 9.3; risultano successivamente approvati gli articoli 9, nel testo emendato, e 10.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 11.

La Commissione approva l'emendamento 11.1, interamente sostitutivo dell'articolo. Viene quindi approvato l'articolo 12.

Si passa alla votazione finale.

Il deputato BELTRANDI (PD) preannuncia il proprio voto contrario.

La Commissione approva infine a maggioranza la delibera nel suo complesso, nel testo emendato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato CARRA (PD) chiede al Presidente che si proceda quanto prima all'audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni su materie diverse da quelle su cui è già stato ascoltato di recente.

Il PRESIDENTE, riservandosi di informarne il presidente Zavoli, rimanda al prossimo Ufficio di Presidenza una decisione in merito.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 28 aprile 2009 per svolgere l'audizione del presidente del consiglio di amministrazione e del direttore generale della RAI.

La seduta termina alle ore 15,25.
ALLEGATO
TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009


(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 22 aprile 2009)

La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata “Commissione”:

premesso

che sono stati indette per i giorni 6 e 7 giugno 2009 consultazioni elettorali amministrative

visto

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le “Tribune”, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che individuano le potestà della Commissione in materia di par condicio nella programmazione radiotelevisiva, con specifico riferimento ai periodi elettorali;

c) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo Unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

d) vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante "Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario" e successive modificazioni;

e) vista la legislazione nazionale e regionale che disciplina le consultazioni regionali ed amministrative programmate nel 2009, e in particolare la legge 25 marzo 1993, n. 81, relativa all’elezione del Sindaco, del Presidente della provincia e dei consigli comunali e provinciali, e le leggi regionali 9 marzo 1995, n. 14, 21 aprile 1999, n. 10, e 10 maggio 1999, n. 13, relative alle consultazioni amministrative nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

f) visto lo Statuto della Regione Siciliana;

g) vista la legge della Regione Siciliana 15 settembre 1997, n. 35, recante "Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale;

h) vista la legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2000, n. 25 recante "Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco e al presidente della Provincia regionale";

i) rilevato altresì, con riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 della delibera sulla comunicazione politica e i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto del corpo elettorale;

l) consultata l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

m) considerata la prassi pregressa ed i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l’esperienza applicativa di tali disposizioni;



dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, quanto segue:

Art. 1
(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla campagna per le elezioni comunali e provinciali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009, nonché a quella per le relative elezioni di ballottaggio.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell’ultimo giorno di votazione relativo alla consultazione di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alla tornata elettorale regionale ed amministrativa del 2009 hanno luogo esclusivamente in sede regionale. Esse sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale, in relazione alle rispettive consultazioni, nelle regioni Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, nonché nelle ulteriori regioni ove sia previsto il rinnovo di almeno un Consiglio provinciale, o di almeno un Consiglio di un comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, ovvero di tanti Consigli comunali da interessare complessivamente almeno un quarto della popolazione residente.



Art. 2
(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)

1. La programmazione radiotelevisiva regionale della RAI nelle regioni interessate alle consultazioni elettorali provinciali e comunali ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:


a) la comunicazione politica è effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste e le tribune elettorali previste dall'articolo 9, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI. Queste devono svolgersi in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto, ai sensi del successivo articolo 3;

b) sono previsti messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4;

c) l’informazione è assicurata mediante i notiziari e gli altri programmi a contenuto informativo, di cui all’articolo 5;

d) in tutte le altre trasmissioni non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.


Art. 3
(Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo compreso tra la data di approvazione della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature nelle trasmissioni di comunicazione politica è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei Consigli provinciali o nei Consigli dei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, da rinnovare;

b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che costituiscono un gruppo nel relativo Consiglio regionale.

2. Il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei Consigli provinciali o nei Consigli comunali e per il restante 50 per cento in modo paritario.

3. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi ai seguenti soggetti politici:

a) alle forze politiche che abbiano presentato con il medesimo simbolo candidature in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale regionale degli elettori chiamati alla consultazione;

b) ai candidati alla carica di Presidente della provincia o alla carica di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti;

c) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei Consigli provinciali e dei Consigli dei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti.

4. Nelle trasmissioni di cui al comma 3, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b) e per una metà in parti uguali tra gli altri soggetti.

5. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di Presidente della provincia o di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, le trasmissioni di comunicazione politica programmate a diffusione regionale garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.

6. Nelle trasmissioni di cui al comma 3, le coalizioni che sostengono i candidati di cui alla lettera b) dello stesso comma 3 individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

7. In relazione al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l’applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

9. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell’ultimo giorno precedente le votazioni.

10. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge.



Art. 4
(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3.

3. Entro i due giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 11 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alle sedi regionali della RAI delle regioni interessate alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Provincia o a Sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma, ovvero nelle sedi regionali per i messaggi a diffusione regionale.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.



Art. 5
(Informazione)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, della completezza, dell’obiettività e della parità di trattamento fra le diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo o di esponenti politici.

3. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

4. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d’ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dai Corecom/Corerat secondo quanto previsto dalle norme vigenti.



Art. 6
(Programmi dell’Accesso)

1. I programmi regionali dell'accesso nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale sono sospesi fino al giorno successivo a quello dello svolgimento della consultazione elettorale.

Art. 7
(Trasmissioni per i non udenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 4 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.



Art. 8
(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. Almeno dal quinto giorno successivo all’approvazione del presente provvedimento, la RAI predispone e trasmette nelle regioni interessate alla consultazione elettorale una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni comunali e provinciali delle regioni interessate, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili.

3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo anche la traduzione nella lingua dei segni, che le renda fruibili alle persone non udenti.



Art. 9
(Tribune elettorali)

1. La RAI programma Tribune elettorali televisive e radiofoniche privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa, curando di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti delle diverse coalizioni e le forze politiche e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle Tribune trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 1.

3. Alle Tribune trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 3.

4. Alle Tribune trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per le cariche di Presidente della provincia e di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti.

5. Le Tribune, normalmente trasmesse in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti, sono comunque registrate e trasmesse dalla relativa sede regionale della RAI. La registrazione è in ogni caso effettuata nelle ventiquattr’ore precedenti la messa in onda ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.

7. L’organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, devono tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L’orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

8. L’eventuale assenza o rinuncia di un soggetto politico avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella stessa trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

9. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla competente Direzione della RAI, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 11.



Art. 10
(Trasmissioni per i non udenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 4 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.



Art. 11
(Comunicazioni e consultazione della Commissione)


1. I calendari delle trasmissioni e le loro modalità di svolgimento, l’esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.



2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui alle lettere a) e b), comma 1, articolo 2, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.


3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale, la RAI comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su supporto informatico, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica nei programmi di informazione di cui all’articolo 5.


4. Il Presidente della Commissione, sentito l’Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l’attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.



Art. 12
(Responsabilità del Consiglio d’amministrazione e del Direttore generale)

1. Il Consiglio d’amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell’ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l’osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.





TESTO DEGLI EMENDAMENTI ESAMINATI IN COMMISSIONE


Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009.

Art. 1
1.1
Caparini, Bricolo, Rosi Mauro

Al comma 2, sopprimere le parole: “Successivamente al primo turno di votazione la Commissione può, con le modalità di cui all’articolo 11, indicare gli ambiti territoriali nei quali l’efficacia del presente provvedimento o di sue singole disposizioni può cessare anticipatamente, salve le previsioni di legge”.
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1.3
Beltrandi

Al comma 3, sopprimere le parole :“nelle regioni Sicilia e Friuli – Venezia Giulia, nonché nelle ulteriori regioni ove sia previsto il rinnovo di almeno un Consiglio provinciale, o di almeno un Consiglio di un comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, ovvero di tanti Consigli comunali da interessare complessivamente almeno un quarto della popolazione residente.”.
_____________


1.2
Caparini, Bricolo, Rosi Mauro

Al comma 3, sopprimere le parole: “o di almeno un Consiglio di un comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 40 mila abitanti”.
__________________

Art. 2

2.1
Caparini, Bricolo, Rosi Mauro

Sostituire l’articolo con il seguente:
Art. 2
(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)

1. La programmazione radiotelevisiva regionale della RAI nelle regioni interessate alla consultazione elettorale ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra formula che consenta il confronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell’articolo 3, le Tribune elettorali di cui all'articolo 9 e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3;

b) i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4;

c) l’informazione assicurata mediante i notiziari e gli altri programmi a contenuto informativo, di cui all’articolo 5;

d) in tutte le altre trasmissioni non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici”.

____________
Art. 2

2.1 (Nuovo testo)
Caparini, Bricolo, Rosi Mauro

Sostituire l’articolo con il seguente:
Art. 2
(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)

1. La programmazione radiotelevisiva regionale della RAI nelle regioni interessate alle consultazioni elettorali provinciali e comunali ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica è effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste e le tribune elettorali previste dall'articolo 9, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI. Queste devono svolgersi in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto, ai sensi del successivo articolo 3;

b) sono previsti messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4;

c) l’informazione è assicurata mediante i notiziari e gli altri programmi a contenuto informativo, di cui all’articolo 5;

d) in tutte le altre trasmissioni non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici”.

____________
2.2
Caparini, Bricolo, Rosi Mauro

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: “e politiche disposte dalla Commissione, di cui all’articolo 5 del presente provvedimento” con le seguenti: “di cui all’articolo 9”.
__________________


2.3
Caparini, Bricolo, Rosi Mauro

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: “Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti”.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ”La Testata giornalistica regionale sceglie i giornalisti non dipendenti dalla concessionaria da invitare in rappresentanza delle differenti testate giornalistiche e delle diverse sensibilità sociali, culturali e politiche della regione oltre che scelti in modo da assicurare l'effettività del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo nell'ambito del ciclo. La partecipazione è da intendersi a titolo non oneroso per la concessionaria”.
__________________


2.4
Caparini, Bricolo, Rosi Mauro


Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4;”.

__________________

2.5
Caparini, Bricolo, Rosi Mauro

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: “purché la relativa responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge”.
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2.6
Caparini, Bricolo, Rosi Mauro

Al comma 1, lettera lettera d), sopprimere le parole: “della programmazione della RAI nelle regioni interessate alla consultazione elettorale”.
__________________
Art. 3

3.1
Caparini, Bricolo, Rosi Mauro

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole “gli spazi di comunicazione politica sono garantiti” con le seguenti: “nelle trasmissioni di comunicazione politica è garantito l'accesso:”.
__________________


3.9
Beltrandi

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole : “capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40.000 abitanti,”.
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3.2
Caparini, Bricolo, Rosi Mauro

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: ”o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti,”.
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3.10
Beltrandi

Al comma 3, sopprimere le parole: “per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli provinciali o nei consigli comunali e per il restante 50 per cento”.
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3.3
Caparini, Bricolo, Rosi Mauro

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) alle forze politiche che abbiano presentato con il medesimo simbolo candidature in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale regionale degli elettori chiamati alla consultazione;"
__________________


3.11
Beltrandi

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: ”capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti”.
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3.4
Caparini, Bricolo, Rosi Mauro

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: ”o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti”.
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3.12
Beltrandi

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole : “capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti.”.
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Il Relatore
3.14

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: "gruppi di candidati o".

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3.5
Caparini, Bricolo, Rosi Mauro

Al comma 4, lettera c), sopprimere le seguenti parole: ”o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti”.
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3.6
Caparini, Bricolo, Rosi Mauro

Al comma 5, sopprimere la parola: ”comunque”.

__________________


3.13
Beltrandi

Al comma 6, sopprimere le parole: “nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti”.
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3.7
Caparini, Bricolo, Rosi Mauro

Al comma 6, sopprimere le parole: ”o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti”.

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3.8
Caparini, Bricolo, Rosi Mauro

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ”La Testata giornalistica regionale sceglie i giornalisti non dipendenti dalla concessionaria da invitare in rappresentanza delle differenti testate giornalistiche e delle diverse sensibilità sociali, culturali e politiche della regione oltre che scelti in modo da assicurare l'effettività del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo nell'ambito del ciclo. La partecipazione è da intendersi a titolo non oneroso per la concessionaria”.
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Art. 5

5.2
Beltrandi

Al comma 4, dopo la parola: “comunicazioni”, inserire le seguenti: “e dai Corecom/Corerat”.
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5.1
Caparini, Bricolo, Rosi Mauro

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

“4-bis. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca”.
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Art. 9

9.1
Caparini, Bricolo, Rosi Mauro

Sostituire il comma 1 con il seguente :

“1. La RAI programma Tribune elettorali televisive e radiofoniche privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa curando di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti delle diverse coalizioni e le forze politiche e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze”.
__________________

9.4
Beltrandi

Al comma 1, sostituire le parole: “curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di soggetti politici diversi e raccomandando l’attenzione all’equilibrio di genere tra le presenze” con le seguenti: “curando di assicurare un equilibrio tra le coalizioni e le forze politiche diverse”.
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9.2
Caparini, Bricolo, Rosi Mauro

Al comma 4 sopprimere le parole: “o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti”.
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9.3
Caparini, Bricolo, Rosi Mauro

Sostituire il comma 5 con il seguente:

“5. Le Tribune, normalmente trasmesse in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti, sono comunque registrate e trasmesse dalla relativa sede regionale della RAI. La registrazione è comunque effettuata nelle ventiquattr’ore precedenti la messa in onda ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione”.

Conseguentemente sopprimere il comma 9.
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Art. 11

11.1
Caparini, Bricolo, Rosi Mauro

Sostituire l’articolo col seguente:
Art. 11
(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle trasmissioni e le loro modalità di svolgimento, l’esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.
2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui alla lettera a) e b), comma 1, articolo 2, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.
3. Entro le ore 12 di ogni venerdì sino al termine della competizione elettorale la RAI comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su supporto informatico, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica nei programmi di informazione di cui all’articolo 5.
4. Il Presidente della Commissione, sentito l’Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l’attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.“