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COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDI' 1° APRILE 2009

6ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
LAINATI


La seduta inizia alle ore 14,35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e dei Consigli comunali di comuni delle province di Trento e di Bolzano fissate per il giorno 3 maggio 2009.
(Discussione e approvazione)

La relatrice, deputata SANTELLI (PdL), svolge una dettagliata illustrazione della proposta di delibera in esame, che segue il contenuto di altre delibere in materia.

Il deputato BELTRANDI (PD), nell’annunciare il suo voto favorevole, esprime il rammarico per il ritardo con cui comunque il provvedimento viene approvato.

Il senatore MORRI (PD) dichiara il voto favorevole del Gruppo del PD.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di delibera in titolo.

Risoluzione in materia di tribune politiche tematiche temporanee.
(Seguito dell'esame e rinvio)


Il PRESIDENTE ricorda che alle ore 12 di oggi è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti e avvisa che si procederà alla loro illustrazione.

Dopo brevi interventi procedurali dei deputati BELTRANDI (PD) e RAO (UDC), il senatore BUTTI (PdL) propone di procedere oggi alla sola illustrazione degli emendamenti, in considerazione della necessità di una loro attenta valutazione, rinviando l’approvazione del provvedimento alla prossima settimana.

Il senatore MORRI (PD) ritiene che si possa trovare comunque un’intesa senza procedere a rinvii, vista la necessità di consentire l'effettiva organizzazione delle tribune politiche prima dell'inizio del periodo di campagna elettorale.

Concorda il deputato BELTRANDI (PD), proponendo un rinvio della votazione finale a domani, se necessario a un esame più approfondito degli emendamenti.

Il deputato CAPARINI (LNP) ritiene che alcuni emendamenti contengano questioni di sostanza, alcune delle quali non necessariamente condivise da tutti. Sarebbe pertanto possibile procedere in tempi rapidi ad approvare un testo in termini generali, rinviando ad un momento successivo l'esame di questioni rilevanti come l'apertura delle tribune ad altri soggetti e la ripartizione dei tempi.

Il PRESIDENTE ricorda che, essendo previsto per domani alla Camera dei deputati il voto di fiducia, le Commissioni permanenti già previste sono state sconvocate; inoltre, poiché il termine per la presentazione degli emendamenti non ha consentito a tutti i Commissari una loro attenta valutazione, appare opportuno rinviare la fase delle votazioni, anche considerando che i contenuti della delibera possono essere modificati in misura notevole dall'approvazione o meno di alcuni emendamenti.

Il deputato CARRA (PD) propone di votare su una ipotesi di rinvio di esame della delibera.

Il deputato BELTRANDI (PD) osserva che un eventuale rinvio svuoterebbe di significato la delibera.

Il PRESIDENTE propone, per le ragioni illustrate in precedenza, di rinviare la votazione a una prossima seduta, la cui data sarà stabilita dall'Ufficio di Presidenza.

Il senatore BUTTI (PdL), che dovrà allontanarsi per altri impegni parlamentari, concorda con la proposta di rinvio, anche perché il Gruppo PdL non intende aderire all'equivoco che si sta determinando nella discussione in corso.

È opinione del senatore MORRI (PD) che sia inopportuno rimandare alla prossima settimana l'esame di una delibera che impegna la RAI ad organizzare una programmazione a partire "dal 6 aprile". Sarebbe stato forse possibile procedere, senza ostruzionismo, all'esame della delibera.

Il PRESIDENTE fa presente come la Presidenza, senza alcuna forma di ostruzionismo, debba tenere conto delle obiezioni sollevate in Commissione dai Capigruppo del PdL e della Lega Nord, anche considerando la consuetudine di consultare comunque i Capigruppo su questioni rilevanti.

La deputata SANTELLI (PdL) precisa che non vi è alcun ostruzionismo da parte del suo Gruppo.

Il deputato LANDOLFI (PdL), osservando che alcuni emendamenti hanno una evidente rilevanza politica, è favorevole al rinvio dell’esame a data da definirsi in questa sede.

Secondo il deputato CARRA (PD), poiché il senatore Butti ha di fatto chiesto una sospensione dell'esame, prende pertanto atto della non disponibilità a procedere da parte della maggioranza e ritira la richiesta di mettere ai voti una proposta di rinvio.

Il deputato BELTRANDI (PD) rappresenta il proprio totale disaccordo rispetto alla decisione di rinvio, che affosserebbe di fatto l'ultima possibilità di dar corso al ciclo di tribune previsto dalla delibera.

Il deputato MERLO (PD) ritiene possibile accedere all'ipotesi di un rinvio, purché nella prossima seduta si possa dar corso all'esame e alla votazione degli emendamenti e non si assista piuttosto alla riapertura di un dibattito analogo a quello odierno.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame della risoluzione in titolo alla prossima seduta - che avrà luogo mercoledì 8 aprile - in cui la Commissione potrà procedere al voto definitivo della risoluzione in titolo e della risoluzione sui quesiti a risposta immediata. Propone, inoltre, di convocare un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, auspicabilmente per martedì 7 aprile, anche allo scopo di procedere a un primo esame delle numerose domande per l'accesso giacenti presso la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari previsto per questo pomeriggio è sconvocato.


La seduta termina alle ore 15,45.

ALLEGATO
TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE


Disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e dei Consigli comunali di comuni delle province di Trento e di Bolzano fissate per il giorno 3 maggio 2009.
(Delibera approvata nella seduta del 1° aprile 2009)


La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione"

a) tenuto conto che con Decreto del Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 12/A del 2 marzo 2009 è stata fissata per il giorno 3 maggio 2009 l'elezione diretta del Sindaco e dei Consigli comunali di Civezzano, Folgaria, Mezzolombardo, Pergine Valsugana, Trento, nella provincia di Trento, e Plaus, Malles Venosta, Badia e Brennero, nella provincia di Bolzano;

b) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le “Tribune”, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

c) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l’articolo 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l’articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l’articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l’articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;

d) visti, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

e) visto il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige";

f) vista la legge della Regione Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5, recante "Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali" e successive modifiche e integrazioni;

g) visto il decreto del Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige 1° febbraio 2005, n. 1/L, recante "Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali";

h) vista la legge della Regione Trentino-Alto Adige 23 ottobre 1998, n. 10, recante "Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige";

i) visti gli articoli 13 e 25 del Testo Unico delle leggi della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige sulla composizione ed elezione degli organi amministrativi comunali, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 gennaio 1995, n. 1/L, e l'articolo 19, comma 38, della legge della Regione Trentino-Alto Adige del 23 ottobre 1998, n. 10;

l) visti altresì i rimanenti articoli della legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica;

m) viste le disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali approvate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi l'8 aprile 2003 e gli altri precedenti in materia;

n) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni


dispone

nei confronti della RAI radiotelevisione italiana società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:


Art. 1
(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni del presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi di informazione, si riferiscono alle campagne per l'elezione diretta del Sindaco e dei Consigli comunali di comuni delle province di Trento e di Bolzano fissate per il giorno 3 maggio 2009.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle consultazioni di cui al comma 1. Successivamente al primo turno di votazione la Commissione può, con le modalità di cui all’articolo 9, indicare gli ambiti territoriali nei quali l’efficacia del presente provvedimento o di sue singole disposizioni può cessare anticipatamente, salve le previsioni di legge.


Art. 2
(Tipologia della programmazione regionale RAI in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI nella Regione Trentino-Alto Adige ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'articolo 8 del presente provvedimento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall’assenza del contraddittorio e dalla richiesta specifica della forza politica interessata alla loro programmazione. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'articolo 4;

c) l’informazione è assicurata mediante i notiziari regionali ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dall'articolo 5;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione della RAI ricevute nella non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale.

2. Le trasmissioni di cui al presente articolo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, sono sospese dalla mezzanotte del penultimo giorno precedente le votazioni e nei giorni di svolgimento delle votazioni stesse, nonché nelle corrispondenti giornate delle eventuali votazioni di ballottaggio.


Art. 3
(Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma nella Provincia autonoma di Trento e nella Provincia autonoma di Bolzano trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi:

a) ai candidati alla carica di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia da rinnovare, nonché nei Consigli comunali di altri comuni da rinnovare, eventualmente individuati dal Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi della Regione Trentino-Alto Adige fra quelli con popolazione legale superiore a 40 mila abitanti;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati o gruppi di candidati per l'elezione dei Consigli comunali di cui alla lettera a).

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).

4. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. E' altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.

5. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

6. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.


Art. 4
(Messaggi autogestiti)

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente provvedimento, è obbligatoria nei programmi della RAI per la Regione Trentino-Alto Adige.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Entro il quinto giorno dalla data di approvazione della seguente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione regionale. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 9 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:

a) è presentata alla sede regionale della RAI della Regione Trentino-Alto Adige entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, deve essere sottoscritta dal candidato all'elezione a Sindaco da rappresentanti della maggioranza delle liste che compongono la coalizione stessa;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.


Art. 5
(Informazione)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI nella Regione Trentino-Alto Adige ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.


Art. 6
(Programmi dell’Accesso)

1. La programmazione dell’Accesso regionale nella Regione Trentino-Alto Adige è sospesa nel periodo compreso tra il quinto giorno successivo all'approvazione della presente delibera al giorno di cessazione della sua efficacia. Su richiesta del competente Co.re.rat. la Commissione, con le modalità previste dall'articolo 9, può autorizzare la ripresa delle trasmissioni a partire dal 4 maggio, nel caso che non vi siano turni di ballottaggio particolarmente significativi.

Art. 7
(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dalla approvazione della presente delibera, la RAI predispone e trasmette nella Regione Trentino-Alto Adige una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni comunali della Regione Trentino-Alto Adige del 3 maggio 2009, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che li renda fruibili alle persone non udenti.


Art. 8
(Tribune elettorali)

1. In riferimento alle elezioni comunali e provinciali del 3 maggio 2009, la RAI organizza e trasmette nella Regione Trentino-Alto Adige Tribune politiche elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa.

2. Alle Tribune di cui al presente articolo prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2.

3. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per le cariche di Sindaco nei comuni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5, 6, 7 ed 8.

5. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla sede regionale della RAI.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.

7. L’organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L’orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

8. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattr’ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L’eventuale assenza o rinuncia di un soggetto politico avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella stessa trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

10. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione Testata Giornalistica Regionale, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 9.


Art. 9
(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l’esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l’Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l’attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.


Art. 10
(Responsabilità del Consiglio d’amministrazione e del Direttore generale)


1. Il Consiglio d’amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell’ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l’osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

Art. 11
(Turno elettorale di ballottaggio)


1. In caso di secondo turno elettorale per i candidati ammessi al ballottaggio, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica e quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti in modo eguale tra gli stessi candidati. Per il resto, si applicano anche in occasione dell’eventuale turno di ballottaggio le disposizioni dettate dal presente provvedimento.