COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

GIOVEDI' 14 MAGGIO 2009

13ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZAVOLI


La seduta inizia alle ore 14,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Il deputato BELTRANDI (PD), a nome del prescritto numero di componenti, chiede che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, sia attivata la trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Il PRESIDENTE dispone l'attivazione della trasmissione.


COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che ieri, 13 maggio, si è svolto il sorteggio per l’organizzazione delle trasmissioni di comunicazione politica relativa alle elezioni europee del 6 e 7 giugno 2009. I relativi calendari sono a disposizione della Commissione.


ATTIVITA' DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per i referendum popolari aventi ad oggetto l'abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico delle leggi sull'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009.

(Seguito e conclusione dell'esame. Approvazione con modificazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 maggio scorso.

Il PRESIDENTE osserva preliminarmente che sarebbe stata auspicabile una presenza maggiore dei Commissari, considerata l'importanza del provvedimento in esame.

Il deputato BELTRANDI (PD) ritiene che si debba procedere d'ufficio alla verifica del numero legale prima delle votazioni, altrimenti si modificherebbe una prassi rispettata rigorosamente in occasione delle ultime sedute della Commissione presieduta dal senatore Villari. In quel caso, a suo giudizio, l'eccessiva fiscalità degli uffici ha contribuito all'impasse di quella Commissione.

Il senatore MORRI (PD) dissente del tutto dalle osservazioni del deputato Beltrandi, osservando peraltro che la giornata di giovedì non si presta ad una elevata partecipazione ai lavori della Commissione.

Il deputato LAINATI (PdL) ricorda che il Presidente ha già fatto presente ai Presidenti delle Camere la difficoltà di funzionamento derivante alla Commissione dall'intensa attività dei due rami del Parlamento. Concorda poi con le osservazioni del Presidente sulla presenza ridotta dei Commissari, soprattutto stante la complessità di alcuni emendamenti che meritano un'adeguata valutazione.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti.

Il RELATORE illustra l'emendamento 0.1, che viene posto in votazione ed approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il deputato BELTRANDI (PD) illustra l'emendamento 1.1, facendo presente che una corretta applicazione della legge n. 28 del 2000 prevede esplicitamente che, per il referendum, gli spazi siano ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

Il senatore PARDI (IdV) ritiene che dovrebbero poter partecipare alle trasmissioni di comunicazione politica non solo i favorevoli e i contrari al quesito referendario, ma anche i sostenitori dell'astensione e quanti vorrebbero invitare gli elettori a non partecipare al voto.

Il deputato LAINATI (PdL) osserva che il punto sottolineato dal senatore Pardi è meritevole di ulteriori approfondimenti.

Il senatore MORRI (PD) non condivide l'ipotesi prospettata dal senatore Pardi, perché l'astensione e la non partecipazione al voto hanno lo stesso effetto pratico in ordine al raggiungimento del quorum; in ogni caso, fatti salvi i diritti dei comitati, i soggetti considerati dalla delibera equivalgono sostanzialmente ai Gruppi politici.

Gli onorevoli MERLO (PD) e LAINATI (PdL), concordando sulla necessità di limitare la ripartizione degli spazi ai soli favorevoli e contrari, si dichiarano favorevoli all'emendamento 1.4.

Considerando che l'istituto del referendum è ormai notevolmente cambiato, il senatore VITA (PD) ritiene che la necessità di considerare il peculiare carattere assunto dall'astensione nella consultazione referendaria dovrebbe suggerire una revisione della legge n. 28 del 2000.

L'onorevole RAO (UdC) si dichiara favorevole all'emendamento 1.4.

La Commissione approva quindi gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4 (Nuovo testo).

A seguito dell'ultima votazione, il deputato BELTRANDI (PD) ritira gli emendamenti 1.1, 5.1 e 7.2.

Viene quindi approvato l'articolo 1 nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Dopo una sintetica illustrazione da parte del RELATORE, vengono approvati gli emendamenti 2.1 e 2.2, nonché l'articolo 2 nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il RELATORE illustra una riformulazione dell'emendamento 3.1.

Vengono quindi approvati l'emendamento 3.1 (Nuovo testo) e l'articolo 3 nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il deputato BELTRANDI (PD) riformula l'emendamento 4.2 nel senso proposto dal RELATORE.

La Commissione approva quindi gli emendamenti 4.3, 4.1 e 4.2 (Nuovo testo), nonché l'articolo 4 nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il deputato BELTRANDI (PD) illustra l'emendamento 5.2, che riformula in seguito all'approvazione dell'emendamento 1.4.

Il RELATORE illustra invece l'emendamento 5.3, nel testo riformulato.

Risultano quindi approvati gli emendamenti 5.3 (Nuovo testo) e 5.2 (Nuovo testo), nonché l'articolo 5 nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 6.

Previa breve illustrazione da parte del RELATORE, la Commissione approva l'emendamento 6.1, nonché l'articolo 6 nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il RELATORE illustra i propri emendamenti, di carattere formale.

Il deputato BELTRANDI (PD) segnala la necessità di prevedere espressamente la presenza del comitato promotore negli spazi televisivi di cui all'articolo 7, come proposto dall'emendamento 7.1.

Il senatore MORRI (PD) ritiene inopportuno regolamentare un tale obbligo per le trasmissioni di informazione, mentre il deputato LAINATI (PdL) rappresenta il rischio di dover prevedere un numero eccessivo di presenze di politici nelle trasmissioni in oggetto, dato il gran numero di forze politiche.

Dopo interventi in tal senso del senatore PARDI (IdV) e del deputato PELUFFO (PD), il deputato BELTRANDI (PD) accoglie l'invito a ritirare il proprio emendamento.

Risultano quindi approvati gli emendamenti 7.3, 7.4 e 7.5, nonché l'articolo 7 nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 8.

Il senatore MORRI (PD) ritiene opportuno sospendere del tutto le trasmissioni dell'accesso durante il periodo di campagna referendaria, come peraltro previsto nelle delibere recentemente approvate dalla Commissione in materia di campagna elettorale.

Concordano il senatore PALMIZIO (PdL) e il deputato LAINATI (PdL).

Il relatore CAPARINI (LNP) presenta pertanto l'emendamento 8.1.

La Commissione approva l'emendamento 8.1, interamente sostitutivo dell'articolo, nonché separatamente gli articoli 9, 10 e 11.

Si passa alla votazione finale.

Il deputato BELTRANDI (PD), in considerazione della formulazione dell'articolo 7 approvato dalla Commissione, dichiara il proprio voto contrario sul provvedimento.

La Commissione approva la delibera nel suo complesso, nel testo emendato, autorizzando il Presidente a procedere al coordinamento formale del testo.


La seduta termina alle ore 16,15.

ALLEGATO

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per i referendum popolari aventi ad oggetto l'abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico delle leggi sull'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009
(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 14 maggio 2009)

La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
premesso


che con decreti del presidente della Repubblica in data 30 aprile 2009, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 99 del 30 aprile 2009, sono stati indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009 tre referendum popolari per l’abrogazione di alcune parole dell'articolo 19 e dell'intero articolo 85 del testo unico delle leggi sull’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull’elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

visto

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le “Tribune”, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
b) quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che individuano le potestà della Commissione in materia di par condicio nella programmazione radiotelevisiva, con specifico riferimento ai periodi elettorali;

c) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo Unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

d) considerata l’opportunità che la concessionaria pubblica garantisca il massimo di informazione e di conoscenza su ciascun quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;

e) consultata l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

f) considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l’esperienza applicativa di tali disposizioni;


dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Art. 1.
(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alle consultazioni referendarie del 21 e del 22 giugno 2009 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale sino alla chiusura delle urne.

2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei referendum, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto.


Art. 2.
(Tipologia della programmazione RAI durante la campagna referendaria)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della RAI in riferimento alle consultazioni referendarie del 21 e del 22 giugno 2009 in premessa ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) la comunicazione politica relativa ai temi propri dei referendum effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto tra le due opposte indicazioni di voto, comprendendo fra i contrari anche coloro che invitano i cittadini ad astenersi dalla votazione. Essa si realizza mediante le Tribune di cui all'articolo 5 e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla RAI di cui all’articolo 7;

b) i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri dei referendum di cui all'articolo 6;

c) l'informazione assicurata mediante i notiziari ed i programmi di approfondimento. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai temi propri dei referendum, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. In tutte le altre tipologie di trasmissione non possono aver luogo riferimenti specifici ai quesiti referendari.


Art. 3.
(Soggetti legittimati alle trasmissioni)

1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri dei referendum possono prendere parte:

a) il Comitato promotore di ciascun quesito referendario. Se il medesimo quesito referendario è stato proposto da più Comitati promotori, essi si alternano negli spazi relativi a tale quesito;

b) i soggetti politici che costituiscano Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a) e b), che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari e che abbiano dato una esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni ed ai limiti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), chiedono alla Commissione, entro i 5 giorni non festivi successivi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente, per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire, se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.
3. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento. Entro i cinque giorni non festivi successivi essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente, per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire, se si dichiareranno favorevoli o contrari.

4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera c), ed il loro interesse obiettivo e specifico a ciascun quesito referendario sono valutati dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 10. Con le medesime modalità la Commissione valuta, in caso di dubbio, la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo.


Art. 4.
(Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione)

1. A partire dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, la RAI cura l'illustrazione dei quesiti referendari ed informa sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili, sulla data e gli orari della consultazione. Tali programmi sono organizzati in modo da evitare ogni confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.

2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi prevedendo la traduzione nella lingua dei segni, che le renda fruibili alle persone non udenti.

3. I programmi di cui al presente articolo realizzati con caratteristiche di spot autonomo sono trasmessi alla Commissione. Essa li valuta con le modalità di cui all'articolo 10.


Art. 5.
(Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica)

1. La direzione di RAI Parlamento, a partire dal 20 maggio 2009, predispone e trasmette in rete nazionale un ciclo di Tribune riservate ai temi dei referendum alle quali prendono parte:

a) i Comitati promotori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), per illustrare le motivazioni dei relativi quesiti referendari e sostenere per essi l'indicazione di voto favorevole;

b) i soggetti politici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in modo da garantire la parità di condizioni ed in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto in merito a ciascun quesito;

c) i comitati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), tenendo conto degli spazi disponibili in ciascuna Tribuna, anche in rapporto all’esigenza di ripartire tali spazi in due parti uguali tra i favorevoli ed i contrari a ciascun quesito.

2. Le Tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 20, domenica 21 e lunedì 22 giugno 2009.

3. Alle Tribune di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in qualsivoglia consultazione. Nelle medesime Tribune non possono essere utilizzati simboli o slogan che coincidano o che obiettivamente richiamino quelli utilizzati nelle competizioni elettorali, né può farsi altro riferimento alle competizioni elettorali in corso.

4. Qualora alle Tribune di cui al presente articolo prenda parte più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una di quelle che sostengono l’indicazione di voto favorevole deve intervenire in rappresentanza di un Comitato promotore.

5. Le Tribune di cui al presente articolo sono programmate sulle tre reti televisive e radiofoniche in modo da garantire il più ampio ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali notiziari. Quelle trasmesse per radio potranno avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune. L’eventuale rinuncia di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti ad intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante: nelle relative trasmissioni è fatta menzione della rinuncia. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze. Le Tribune sono trasmesse dalle sedi RAI di Roma di norma in diretta; l’eventuale registrazione, purché effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l’inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla Tribuna, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

6. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla direzione RAI Parlamento che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta.

7. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle Tribune, eventualmente disposte dalla RAI, si conformano alle disposizioni di cui ai commi 1, in quanto applicabile, 2, 3 e 4.


Art. 6.
(Messaggi autogestiti)


1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene trasmessa da giovedì 21 maggio 2009 negli appositi contenitori sulle reti nazionali.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

3. Entro i due giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente delibera la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 10 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, in cui essi:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto a ciascuno dei quesiti referendari per i quali richiedono i messaggi;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli comunicati dalla RAI alla Commissione;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale, e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario cui è riferita la domanda.

5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al relativo quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione ad un quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.

6. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.


Art. 7.
(Informazione)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto dei quesiti referendari, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell’obiettività e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari ai quesiti referendari. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, uno specifico orientamento sui quesiti referendari ai conduttori o alla testata.

3. La RAI, in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, assicura una rilevante presenza, anche nelle trasmissioni satellitari e in quelle per l’estero, degli argomenti oggetto dei referendum nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque che nei programmi imperniati sull’esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l’equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.


Art. 8.
(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa nel periodo di applicazione della presente delibera.

Art. 9.
(Trasmissione per non udenti)

1. Negli ultimi trenta giorni della campagna referendaria la RAI cura la pubblicazione di pagine di televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'articolo 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli e contrarie ai quesiti referendari e le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 6 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Art. 10.
(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene con la RAI i contatti che si rendono necessari per l’interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento.


Art. 11.
(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale della RAI)

1. Il Consiglio d’amministrazione e il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell’ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l’osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


TESTO DEGLI EMENDAMENTI ESAMINATI IN COMMISSIONE


Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per i referendum popolari aventi ad oggetto l'abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico delle leggi sull'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009

Premessa

0.1
IL RELATORE
Nella premessa, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e", aggiungere le seguenti: "di alcune disposizioni".

________________________

Art. 1.

1.2
IL RELATORE
Al comma 1, eliminare le parole "in particolare dall'articolo 5, comma 3, del presente provvedimento,".

________________________

1.3
IL RELATORE
Al comma 1, in fine, sostituire le parole: "sino a tutta la giornata di votazione" con le seguenti: "sino alla chiusura delle urne".

________________________

1.1
BELTRANDI
Al comma 2, dopo la parola: “quesiti”, aggiungere le seguenti: “(includendo tra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l’astensione).”.
________________________

1.4
IL RELATORE
Al comma 2, dopo le parole: “gli spazi sono ripartiti in misura uguale”, sostituire le parole: "fra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti" con le seguenti: “fra le due opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione”.
________________________

1.4 (Nuovo testo)
IL RELATORE
Al comma 2, dopo le parole: “gli spazi sono ripartiti”, sostituire le parole: "in misura uguale fra i favorevoli ed i contrari ai relativi quesiti" con le seguenti: “in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto”.
________________________

Art. 2.

2.1
IL RELATORE
Al comma 1, lettera a), dopo le parole "dei referendum", eliminare la parola: "è".
________________________

2.2
IL RELATORE
Al comma 1, la lettera d) è sostituita dal seguente comma:
"2. In tutte le altre tipologie di trasmissione non possono aver luogo riferimenti specifici ai quesiti referendari.".

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: "all'articolo 2, comma 1, lettera d)" con le altre: "all'articolo 2, comma 2".

____________

Art. 3.

3.1
IL RELATORE
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: “al quesito referendario”, eliminare le seguenti: “, comprendendo fra i contrari anche coloro che invitano i cittadini ad astenersi dalla votazione”.
________________________

3.1 (Nuovo testo)
IL RELATORE
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: “indicazione di voto”, eliminare le seguenti: “favorevole o contrario al quesito referendario, comprendendo fra i contrari anche coloro che invitano i cittadini ad astenersi dalla votazione”.
________________________

Art. 4.

4.3
IL RELATORE
Al comma 1, dopo le parole: “nella Gazzetta Ufficiale”, eliminare le seguenti: “dei decreti di indizione dei referendum”.
________________________

4.1
BELTRANDI
Al comma 1, dopo le parole: “modalità di votazione”, aggiungere le seguenti: “, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili,”.
________________________

4.2
BELTRANDI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione nella lingua dei segni, che le renda fruibili alle persone non udenti.”.


________________________


4.2 (Nuovo testo)
BELTRANDI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi prevedendo la traduzione nella lingua dei segni, che le renda fruibili alle persone non udenti.”.


________________________

Art. 5.

5.1
BELTRANDI
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: “i favorevoli, i contrari e gli astenuti in merito a ciascun quesito” con le seguenti: “i favorevoli e i contrari, includendo tra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l’astensione”.

________________________

5.3
IL RELATORE
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: “i favorevoli, i contrari e gli astenuti" con le seguenti: “i favorevoli e i contrari".


________________________

5.3 (Nuovo testo)
IL RELATORE
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: “in parti uguali tra i favorevoli, i contrari e gli astenuti" con le seguenti: “in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto".

________________________

5.2
BELTRANDI
Al comma 1,sostituire la lettera c) con la seguente:

c) i comitati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), tenendo conto degli spazi disponibili in ciascuna Tribuna, anche in rapporto all’esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli ed i contrari a ciascun quesito (includendo tra questi ultimi anche quelli che si esprimono per l’astensione).”.


________________________

5.2 (Nuovo testo)
BELTRANDI
Al comma 1,sostituire la lettera c) con la seguente:

c) i comitati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), tenendo conto degli spazi disponibili in ciascuna Tribuna, anche in rapporto all’esigenza di ripartire tali spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto”.



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Art. 6.

6.1
IL RELATORE
Al comma 6, eliminare le parole: “Possono altresì applicarsi quelle di cui all'articolo 5, comma 2, limitatamente all'esigenza di assicurare la parità tra le indicazioni di voto, qualora tale esigenza non possa essere soddisfatta in altro modo.".

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Art. 7.

7.3
IL RELATORE
Al comma 1, in fine, sostituire le parole: "fra le diverse forze politiche" con le seguenti: "fra i diversi soggetti politici".

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7.1
BELTRANDI
Al comma 3, dopo la parola: “favorevoli”, aggiungere le seguenti: “(incluso il comitato promotore)”.


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7.2
BELTRANDI
Al comma 3, dopo le parole: “o contrari alla consultazione”, aggiungere le seguenti: “(includendo tra questi ultimi anche quelli che si esprimono per l’astensione)”.


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7.4
IL RELATORE
Al comma 3, dopo le parole: "curando una adeguata informazione", eliminare le parole: "sugli aspetti tecnico-scientifici".
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7.5
IL RELATORE
Al comma 3, dopo le parole: "o contrari alla consultazione", inserire le seguenti: "includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto ".

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Art. 8.

8.1
IL RELATORE
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 8.
(Programmi dell’Accesso)

1. La programmazione nazionale e regionale dell’accesso è sospesa nel periodo di applicazione della presente delibera.".