COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 9 febbraio 2010

34ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

La seduta inizia alle ore 14,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Intervengono per la RAI il dottor Stefano Luppi ed il dottor Daniele Mattaccini.

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.


ATTIVITA' DI INDIRIZZO E DI VIGILANZA

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per le elezioni regionali, provinciali e comunali previste per i giorni 28 e 29 marzo 2010
(Seguito e conclusione dell'esame. Approvazione con modificazioni)

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 3 febbraio il relatore, deputato Beltrandi, ha svolto la relazione e che alle ore 13,30 di mercoledì 4 febbraio è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti.
Si procederà ora, articolo per articolo, all’illustrazione degli emendamenti e alla loro votazione.

Senza discussione la Commissione approva l'articolo 1, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2.

Il relatore BELTRANDI (PD) e il senatore MORRI (PD) illustrano rispettivamente l'emendamento 2.3 e l’emendamento 2.1.

Il RELATORE ritiene che l'emendamento 2.1 debba essere dichiarato inammissibile, preannunciando in subordine un parere negativo, mentre è favorevole al 2.2.

La Commissione respinge l'emendamento 2.1 e approva gli emendamenti 2.3 e 2.2, nonché l'articolo 2, nel testo emendato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3.

Il RELATORE ritira l'emendamento 3.2; illustra poi gli emendamenti presentati e gli emendamenti 3.27, 3.26/1 e 3.26/2, di nuova formulazione.

I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

Il relatore BELTRANDI (PD) esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.22, 3.7 e 3.16; invita i presentatori a riformulare gli emendamenti 3.13, con l'inclusione anche del richiamo alla lettera f), e 3.20; si dichiara contrario agli emendamenti 3.23, 3.14, 3.5, 3.6, 3.15, 3.24, 3.8, 3.9, 3.17, 3.18, 3.19, 3.10, 3.11, 3.25, 3.21 e 3.12. È favorevole al 3.26, purché venga accolto uno dei due subemendamenti ad esso riferiti.

La Commissione approva gli emendamenti 3.1 e 3.27.

Il deputato CAPARINI (LNP) non ritiene accoglibile l'invito alla riformulazione del 3.13.

Il senatore MORRI (PD) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.13.

Viene quindi approvato l'emendamento 3.13; di conseguenza sono preclusi i successivi 3.22, 3.23, 3.4 e 3.3.

Il senatore MORRI (PD) ritira l’emendamento 3.5, invitando il deputato Caparini a fare altrettanto con il 3.14.

Il deputato CAPARINI (LNP), motivando la necessità di procedere ad una decisione in termini di principio e non valutando i soggetti politici al momento interessati, insiste sull'emendamento 3.14.

Messo ai voti, l'emendamento 3.14 risulta approvato.

Il RELATORE ribadisce il parere contrario sull'emendamento 3.6.

Il senatore MORRI (PD) insiste sull'inopportunità di un eccessivo allargamento dei soggetti ammessi alle Tribune politiche a livello nazionale, mentre il senatore BUTTI (PdL) preannuncia voto contrario.

La Commissione respinge l'emendamento 3.6.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.15.

Il RELATORE rappresenta le ragioni che hanno portato alla predisposizione di un testo base del provvedimento volto ad allargare la platea dei soggetti ammessi alla comunicazione politica durante la fase antecedente alla presentazione delle candidature, includendovi il maggior numero di forze politiche.

Il deputato CAPARINI (LNP) ritiene invece inopportuno introdurre riferimenti così innovativi nei regolamenti elettorali approvati dalla Commissione.

Messo ai voti, l'emendamento 3.15 è approvato, con la conseguente preclusione degli emendamenti 3.24 e 3.7.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.8.

Il senatore MORRI (PD) illustra l'opportunità di ripristinare una dizione corrispondente alle disposizioni in materia di comunicazione politica emanate in precedenti occasioni, dichiarandosi contrario a un principio di distribuzione paritaria del tempo tra le forze politiche ammesse.

Il RELATORE ribadisce il proprio parere contrario.

Il senatore BUTTI (PdL) preannuncia il voto favorevole.

La Commissione approva quindi l'emendamento 3.8.

Il RELATORE evidenzia come, a seguito della soppressione del comma 4, sia venuto meno nel testo il riferimento alla ripartizione dei tempi. Invita pertanto il presentatore dell'emendamento 3.16 a riformularlo come un comma aggiuntivo.

Il deputato CAPARINI (LNP) riformula in un nuovo testo il 3.16, che viene posto in votazione e approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.9, il cui primo periodo è precluso dall'approvazione dell'emendamento 3.16, nel nuovo testo.

Il senatore MORRI (PD) illustra l'emendamento, che punta a dare idonee garanzie di presenza sia alle liste politiche, sia ai candidati alla Presidenza delle Giunte regionali o delle Province e ai candidati Sindaci di comuni capoluoghi di provincia, senza però vincolare in modo eccessivo i programmi della RAI.

Il RELATORE ritiene invece opportuno invitare la RAI a predisporre in misura preferenziale i confronti fra i candidati nelle diverse realtà regionali, senza lasciare alla società concessionaria eccessiva discrezionalità.

Il senatore BUTTI (PdL) propone di sospendere la seduta in considerazione dei concomitanti lavori delle Assemblee parlamentari.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, sospende la seduta e rinvia il seguito dell'esame alle ore 20.30.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, è ripresa alle ore 20,45.

Riprende l'esame dell'emendamento 3.9.

Il RELATORE invita a ritirare gli emendamenti 3.9 e 3.18, ribadendo l’opportunità di far ricorso preferibilmente ai confronti.

Il senatore MORRI (PD), considerando l'attuale incertezza sulla quantità di candidati che si presenteranno nelle diverse regioni, esprime perplessità sull'ipotesi di prevedere confronti tra i candidati in ogni situazione.

E' opinione del deputato LANDOLFI (PdL) che, nel rispetto della legge n. 28 del 2000, sia necessario decidere in termini di principio e non sulla base delle singole situazioni.

Il deputato LAINATI (PdL) evidenzia le difficoltà che si creerebbero per le regioni con numerosi candidati.

Secondo il RELATORE il tempo deve comunque essere suddiviso ed i confronti tra i candidati previsti espressamente.

Il deputato CAPARINI (LNP) ritira il 3.17.

Il relatore BELTRANDI (PD) ritiene allora condivisibile l'emendamento 3.18.

Il senatore MORRI (PD) ritira il 3.9 e converge sul 3.18, pur ritenendo eccessiva una ripartizione in tempi uguali delle due distinte forme di comunicazione politica.

Il RELATORE propone un nuovo testo del comma 5, lettera b), con l'emendamento 3.28.

Messo quindi ai voti risulta approvato l'emendamento 3.28; viene altresì approvato il 3.18.

Il RELATORE suggerisce di riferire gli emendamenti 3.19 e 3.20 all'articolo 4.

Il deputato CAPARINI (LNP) è favorevole e il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti 3.19 e 3.20.

Il senatore MORRI (PD) ritira l'emendamento 3.10.

Si svolge un dibattito sull'emendamento 3.11, su cui insiste il senatore MORRI (PD), non condividendo affatto il testo del comma 9 proposto dal relatore.

Il RELATORE ritiene indispensabile garantire alle tribune politiche spazi adeguati per renderle centrali nella comunicazione politica; la Commissione potrebbe innovare, stabilendo per la prima volta dei principi volti a risolvere la questione e tenendo conto delle posizioni espresse dall'Agcom. Eventualmente si potrebbe immaginare di ridurre il periodo indicato nel testo a due settimane.

Il deputato GENTILONI SILVERI (PD) considera il problema posto senza reale soluzione, perché costringerebbe a eliminare negli ultimi trenta giorni di campagna elettorale qualunque forma di informazione politica. Si potrebbero piuttosto fornire indicazioni al fine di garantire il coinvolgimento delle forze politiche minori.

Il senatore VITA (PD) suggerisce una nuova formulazione del comma 9 che faccia riferimento a "spazi radiotelevisivi adeguati, anche nelle fasce di ascolto più seguite"; il deputato RAO (UdC) propone invece di limitare l'applicazione di quanto disposto dal comma 9 agli ultimi sette giorni.

Su richiesta del deputato LAINATI (PdL), il RELATORE precisa che le sue proposte di modifica all'emendamento 3.26 mirano ad ampliare il periodo preso in considerazione, laddove la ripetizione delle vecchie regole comporta il rischio di condanne della RAI da parte dell'Agcom per mancato rispetto della legge sulla par condicio.

Su proposta del senatore BUTTI (PdL), il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dei rimanenti emendamenti all'articolo 3 e dell'articolo stesso.
Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 4, che si intendono illustrati.

Il RELATORE si dichiara favorevole agli emendamenti 4.2, 4.7, 4.5, 4.8, 4.6 e 4.9, e contrario agli emendamenti 4.3, che forse potrebbe essere considerato inammissibile, e 4.4.

Sono posti in votazione e approvati gli emendamenti 4.2, identico al 4.7, e 4.1.

Il RELATORE esprime dubbi di compatibilità fra l'emendamento 4.3 e il disposto della legge n. 28 del 2000.

Il deputato CAPARINI (LNP) insiste sull'emendamento, ritenendo necessario limitare le trasmissioni di cui all'articolo 4 alle forze politiche già presenti nei Consigli regionali, provinciali e comunali.

Il senatore MORRI (PD) preannuncia voto favorevole sull'emendamento 4.3.

L'emendamento 4.3 è approvato.

A seguito di tale approvazione, il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 4.4, che viene posto ai voti e approvato. Sono parimenti approvati gli emendamenti 4.5, simile al 4.8, e 4.6, simile al 4.9. Sono altresì approvati gli emendamenti 4.10, sostitutivo del precedente 3.19, e 4.11, sostitutivo del precedente 3.20. Vengono infine approvati l'articolo 4, nel testo emendato, e senza discussione l'articolo 5.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 6.

Il RELATORE illustra le proprie proposte emendative, dichiarandosi contrario agli emendamenti 6.3 e 6.4 e suggerendo una riformulazione del 6.5; pur avendo predisposto degli appositi subemendamenti, preannuncia poi un parere contrario all'emendamento 6.2, che non prevede i necessari criteri di definizione della comunicazione politica all'interno dei programmi di approfondimento informativo, in contrasto con la legge n. 28 del 2000; esso potrebbe pertanto essere considerato anche inammissibile.

Il PRESIDENTE ritiene ammissibile l'emendamento 6.2.

Il senatore MORRI (PD) preannuncia voto contrario a tutti i subemendamenti presentati al 6.2.

Considerando come il punto in discussione sia analogo a quello precedentemente accantonato, il deputato LANDOLFI (PdL) propone di riprendere l'esame dell'articolo 3.

Il PRESIDENTE concorda. Si riprende pertanto la discussione sul comma 9 dell'articolo 3, a partire dall'emendamento 3.11.

Il senatore BUTTI (PdL) ritira gli emendamenti 3.25 e 3.26, e il deputato CAPARINI (LNP) ritira il 3.21.

Gli emendamenti 3.26/1 e 3.26/2 sono quindi decaduti.

Il senatore MORRI (PD), poiché il relatore non formula altre proposte, insiste sull'emendamento 3.11.

Il relatore BELTRANDI (PD) ribadisce il proprio parere contrario.

Messo ai voti, l'emendamento 3.11 non è approvato.

Il RELATORE esprime quindi parere contrario sull'emendamento 3.12, per coerenza rispetto alla prassi regolamentare sulla questione della responsabilità delle trasmissioni.

Risulta respinto anche l'emendamento 3.12, mentre viene approvato l'articolo 3, nel testo emendato.

Riprende l'esame degli emendamenti all'articolo 6.

La Commissione approva l'emendamento 6.2/1, con conseguente preclusione degli emendamenti 6.2/2 e 6.2/3.

Il senatore MORRI (PD) chiede la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 6.2.

Accertata la presenza del numero legale, l'emendamento 6.2, nel testo emendato, viene respinto.

Su invito del relatore, il deputato CAPARINI (LNP) ritira gli emendamenti 6.3 e 6.4.

Vengono quindi approvati gli emendamenti 6.1 e 6.5, nonché l'articolo 6 nel testo emendato. Vengono successivamente approvati senza discussione gli articoli 7 e 8.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 9.

Il RELATORE procede all'illustrazione del 9.4, che riformula su suggerimento del deputato LANDOLFI (PdL).

Vengono quindi approvati gli emendamenti 9.4 (Nuovo testo) e 9.1.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 9.2 e 9.3; il deputato CAPARINI (LNP) li ritira.

Viene quindi approvato l'articolo 9, nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 10, che si intendono illustrati.

Viene quindi accolto l'emendamento 10.4, con conseguente preclusione del 10.1.

Su proposta del RELATORE, il deputato CAPARINI (LNP) riformula l'emendamento 10.5, che viene quindi approvato nel nuovo testo, con conseguente preclusione dell'emendamento 10.2. Risultano successivamente approvati gli emendamenti 10.6 e 10.7, con preclusione del successivo 10.3.

Vengono quindi approvati gli articoli 10, nel testo emendato, e 11.

Su invito del RELATORE, il deputato CAPARINI (LNP) ritira gli emendamenti presentati all'articolo 12, che viene posto ai voti e approvato; viene quindi approvato senza discussione l'articolo 13.

Si passa alla votazione finale.

Il relatore BELTRANDI (PD) dichiara il proprio voto favorevole perché, nonostante risultino alla fine esclusi dalla comunicazione politica molti soggetti politici, per la prima volta è accolto il principio di regolamentare le trasmissioni di informazione.

Nel preannunciare l'astensione del proprio Gruppo sul Regolamento in votazione, di cui non condivide l'impostazione, il deputato RAO (UdC) evidenzia come il testo azzeri le trasmissioni di informazione ed escluda ingiustamente i piccoli partiti dalla comunicazione politica; ritiene però non coerente con il sostegno di una battaglia politica il comportamento dei parlamentari del PD, che hanno abbandonato l'Aula.

Secondo il deputato SARDELLI (Misto-NS/LS Ausonia) l'abbandono dell'Aula è l'ennesima dimostrazione che i programmi di approfondimento sono in realtà dei programmi di parte.

Il senatore BUTTI (PdL), nel dichiararsi favorevole, ritiene che il Regolamento in votazione contenga importanti novità che ovviamente dovranno essere sottoposte a verifica nel corso dell'applicazione.

La Commissione approva quindi il provvedimento nel suo complesso, nel testo emendato, autorizzando il Presidente al coordinamento formale del testo.


La seduta termina alle ore 22,35.
ALLEGATO


TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per le elezioni regionali, provinciali e comunali previste per i giorni 28 e 29 marzo 2010

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

a) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le “Tribune”, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l’articolo 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l’articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l’articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l’articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;

c) visto, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo Unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

d) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

e) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28 e la potestà attribuita dagli articoli 2, 3, 4 e 5 alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di dettare, con riferimento alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, disposizioni, regole e criteri specifici finalizzati a garantire l’osservanza della predetta legge e dei principi in essa indicati;

f) vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante: "Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario" e successive modificazioni;

g) vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante: "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni";

h) vista la legge della regione Toscana 5 agosto 2009, n. 50, recante modifiche alla legge n. 25 del 13 maggio 2004, recante: "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale";

i) vista la legge della regione Lazio 13 gennaio 2005, n. 2, recante: "Disposizioni in materia di elezione del presidente della regione e del Consiglio regionale ed in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale";

l) vista la legge della regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2, recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale";

m) vista la legge della regione Marche 1 febbraio 2005, n. 5, recante “Norme relative alle elezioni regionali dell'anno 2005 - Modifica della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 "Norme per l'elezione del consiglio e del presidente della Giunta regionale".”;

n) vista la legge della regione Campania 27 marzo 2009, n. 4, “Legge elettorale”;

o) vista la legge della regione Umbria 4 gennaio 2010, n. 2, recante “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”;

p) vista, quanto alla disciplina delle consultazioni elettorali comunali e provinciali, la legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni;

q) tenuto conto che per domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010 è previsto lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali e dei Presidenti delle Giunte regionali nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, nonché per il rinnovo di un rilevante numero di amministrazioni comunali e provinciali;

r) rilevato che, in data 11 febbraio 2010, sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi relativi alle predette elezioni;

s) rilevato altresì, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della delibera sulla comunicazione politica ed i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto del corpo elettorale;

t) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

u) considerata la prassi pregressa ed i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:


Art. 1

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)


1. Le disposizioni del presente regolamento si riferiscono alle campagne per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio, previsti per i giorni 11 e 12 aprile 2010.

2. Le disposizioni del presente regolamento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni comunali e provinciali di cui al comma 1.

3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente regolamento siano ritrasmesse per l'estero da RAI Internazionale, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto.


Art. 2

(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)


1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento, la programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'articolo 9 e 10 del presente regolamento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui agli articoli 3 e 4;

b) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono previsti messaggi politici autogestiti, realizzati con le modalità di cui all'articolo 5.

c) sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dal successivo articolo 6;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale della RAI, nonché della programmazione regionale nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, è vietata, a qualsiasi titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente si applicano altresì alla programmazione regionale della RAI nelle Regioni in cui si voti per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, ovvero per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale ovvero per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale in comuni che siano capoluogo di provincia.


Art. 3

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale
autonomamente disposte dalla RAI)


1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale. Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini del presente regolamento attuativo, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva si applicano le disposizioni dei commi successivi.

2. Nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche è assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche.

3. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che sono costitute in Gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere; per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;

b) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, intesi come unico soggetto, i cui Presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere c), d) ed e), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi;

c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a) e b), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

d) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno un rappresentante in tanti Consigli regionali da interessare complessivamente almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;

e) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

4. Nel periodo compreso tra la data di approvazione della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature nelle trasmissioni di comunicazione politica il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei soggetti di cui alla lettera a) comma 3 e per il restante 50 per cento in modo paritario tra tutti i soggetti di cui al comma 3.

5. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai soggetti politici che presentano liste di candidati per il rinnovo dei Consigli regionali che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;

b) ai candidati alla Presidenza della Giunta regionale sostenuti da liste o da coalizioni di liste che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, privilegiando la formula del confronto;

6. Nel periodo di cui al comma 5 il tempo deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).

7. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. E' altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo la parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

9. Successivamente al decorrere dell’ultimo termine per la presentazione delle candidature, le Tribune politiche sono collocate negli spazi radiotelevisivi che ospitano le trasmissioni di approfondimento informativo più seguite, anche in sostituzione delle stesse, o in spazi di analogo ascolto.

10. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente le votazioni.

11. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.


Art. 4

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale
autonomamente disposte dalla RAI)


1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento la RAI programma nelle regioni di cui all’articolo 2, comma 2, trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo nei Consigli regionali e provinciali o nei Consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare;

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei Consigli regionali, nei Consigli provinciali o nei Consigli comunali.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) alle liste regionali ovvero ai gruppi di liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della Giunta regionale, nonché alle liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della provincia o di Sindaco di comuni capoluogo di provincia;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei Consigli regionali, dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali di comuni capoluogo di provincia.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).

6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di Presidente della provincia o di Sindaco di cui al comma 2, lettera a), le trasmissioni di comunicazione politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.

7. Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo le coalizioni che sostengono i candidati alla carica di Presidente della Provincia o alla carica di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

8. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. E' altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

9. La Testata giornalistica regionale sceglie i giornalisti non dipendenti dalla concessionaria da invitare in rappresentanza delle differenti testate giornalistiche e delle diverse sensibilità sociali, culturali e politiche della regione oltre che scelti in modo da assicurare l'effettività del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo nell'ambito del ciclo. La partecipazione è da intendersi a titolo non oneroso per la concessionaria.

10. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo la parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

11. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente le votazioni.

12. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.


Art. 5

(Messaggi autogestiti)


1. Dalla data di presentazione delle candidature, la RAI trasmette, sia sulle reti nazionali sia nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 ed all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente regolamento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 5, per i messaggi trasmessi sulle reti nazionali, e di cui all’articolo 4, comma 4, per i messaggi trasmessi sulle reti regionali.

3. Entro due giorni dalla data di approvazione della presente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione nazionale e regionale. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede di Roma della RAI ovvero alle sedi regionali della RAI delle regioni interessate alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Regione o della Giunta regionale, a Presidente della Provincia o a Sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma, ovvero nelle sedi regionali per i messaggi a diffusione regionale.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.


Art. 6

(Informazione)


1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento, i notiziari diffusi dalla RAI ed i relativi programmi di approfondimento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche, nonché, al fine di garantire l’osservanza dei predetti principi, allo specifico criterio della parità di trattamento tra i soggetti e le diverse forze politiche individuate, nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del presente regolamento.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, devono assicurare in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamento tra tutti i soggetti di cui all’articolo 3, comma 5, del presente regolamento, fondate sui dati del monitoraggio del pluralismo, al fine di consentire l’esposizione di opinioni e posizioni politiche, e devono assicurare ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. A tal fine i direttori responsabili dei notiziari sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta ed a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. Essi inoltre curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.

3. I telegiornali devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista. I direttori, i conduttori, i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico devono orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo di chiarezza. A tal fine la Rai deve fornire alla Commissione, settimanalmente, i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche.

4. Le trasmissioni di informazione, con l’eccezione dei notiziari, a partire dal decorrere del termine ultimo per la presentazione delle candidature, sono disciplinate dalle regole proprie della comunicazione politica.

5. In ogni caso, durante la campagna elettorale, il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e il ripristino di eventuali squilibri accertati, anche in base alle rilevazioni dell’Auditel, sono assicurati d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dai Corecom/Corerat, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

6. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca.


Art. 7

(Programmi dell’Accesso)


1. I programmi nazionali dell'Accesso, nonché quelli regionali nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, sono sospesi dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino al giorno successivo a quello dello svolgimento della consultazione elettorale.

2. Nel periodo successivo allo svolgimento della consultazione elettorale e fino alla data di cessazione dell'efficacia del presente regolamento, i programmi nazionali dell'Accesso sono soggetti alla disciplina prevista per le trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

3. Nelle regioni nelle quali si vota per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale o del Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni capoluogo di provincia, la programmazione dell'Accesso regionale è sospesa fino al giorno di cessazione dell'efficacia del presente regolamento. Su richiesta del competente Corecom la Commissione, con le modalità previste dall'articolo 12, può autorizzare la ripresa delle trasmissioni a partire dal giorno successivo al primo turno delle elezioni nel caso in cui non vi siano turni di ballottaggio particolarmente significativi.


Art. 8

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)


1. A far luogo almeno dal quinto giorno successivo alla convocazione dei comizi elettorali la RAI predispone e trasmette, sia con diffusione nazionale, sia con diffusione regionale nelle regioni interessate alla consultazione elettorale, una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Analoghe schede informative vengono pubblicate sul portale e sui siti Internet della RAI.

2. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni regionali, comunali e provinciali delle regioni interessate alle consultazioni del 28 e 29 marzo 2010, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili.

3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo anche la sottotitolazione e la traduzione nella lingua dei segni, che le renda fruibili alle persone non udenti.


Art. 9

(Tribune elettorali)


1. In riferimento alle elezioni regionali, comunali e provinciali del 28 e 29 marzo 2010, la RAI organizza e trasmette sulle reti nazionali e sulle reti regionali nelle regioni di cui all'articolo 2, comma 2, Tribune elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa, curando di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti delle diverse coalizioni e le forze politiche e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle Tribune trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 3, ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, all'articolo 4, comma 2.

3. Alle Tribune trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 5, ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, all'articolo 4, comma 4.

4. Le Tribune di cui al comma precedente si svolgono privilegiando le distinte tipologie del confronto e della conferenza stampa.

5. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per le cariche di Presidente della Provincia e di Sindaco nei comuni di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a) .

6. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3.

7. Le Tribune, normalmente trasmesse in diretta, salvo diverso accordo tra i partecipanti, sono comunque registrate e trasmesse dalla sede di Roma della RAI ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, dalle sedi regionali della RAI. La registrazione è in ogni caso effettuata nelle ventiquattr’ore precedenti la messa in onda ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione

8. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni ha luogo mediante sorteggio.

9. L’organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L’orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

10. L’eventuale assenza o rinuncia di un soggetto politico avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella stessa trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze o rinunce.

11. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente regolamento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

12. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla competente Direzione della RAI ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, alla Direzione del Telegiornale regionale, che riferiscono alla Commissione tutte le volte che lo ritengono necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 12.

13. Le Tribune di cui al presente articolo, nonché le trasmissioni di cui agli articoli 4 e 5, non possono essere trasmesse nei giorni in cui si svolgono le votazioni di primo turno o di ballottaggio a cui si riferiscono, nonché nel giorno immediatamente precedente.


Art. 10

(Conferenza stampa dei rappresentanti nazionali di lista)


1. Nelle ultime due settimane precedenti il voto la RAI predispone e trasmette, in aggiunta alle Tribune di cui all'articolo 9, una serie di conferenze stampa riservate ai rappresentanti nazionali di lista dei soggetti politici di cui all'articolo 3, comma 5, lettere a) e b).

2. A ciascuna conferenza stampa prende parte il rappresentante nazionale di lista, il quale può delegare altre persone anche non candidate.

3. Ciascuna conferenza stampa ha la durata di venti minuti ed è trasmessa tra le ore 21 e le ore 22.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una conferenza stampa, le trasmissioni devono essere consecutive. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti, entro il massimo di tre, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate RAI. La Direzione delle Tribune e dei Servizi parlamentari della RAI comunica alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, entro dieci giorni dalla data della prima conferenza stampa, l’elenco dei giornalisti in rappresentanza di differenti testate giornalistiche e delle diverse sensibilità sociali, culturali e politiche oltre che scelti in modo da assicurare l'effettività del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo nell'ambito del ciclo delle conferenze stampa, ed entro una settimana dalla data di ciascuna conferenza stampa i nomi dei giornalisti invitati. Il Presidente, su parere unanime dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, può disporre la sostituzione di uno o più giornalisti. La partecipazione è da intendersi a titolo non oneroso per la concessionaria.

4. La conferenza stampa è moderata da un giornalista o da una giornalista della RAI: essa è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

5. Le conferenze stampa sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra entrambi i giornalisti e l'intervistato; se sono registrate, la registrazione è effettuata entro le ventiquattr'ore precedenti la messa in onda ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.


Art. 11

(Trasmissione per i non udenti)


1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la pubblicazione di pagine di Televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 5 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

3. Le conferenze stampa di cui all’articolo 10 sono trasmesse sottotitolate e tradotte nella lingua dei segni.


Art. 12

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)


1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l’esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta Ufficiale la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale, la RAI comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su supporto informatico, il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione.

4. La Rai deve fornire settimanalmente, alla Commissione, i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche regionali per le Regioni interessate dalle consultazioni elettorali regionali.

5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l’Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l’attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente regolamento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.


Art. 13

(Responsabilità del Consiglio d’amministrazione e del Direttore generale)


1. Il Consiglio d’amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell’ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l’osservanza del presente regolamento e ad impedire la violazione di ciascuna singola disposizione, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dai Direttori rispettivamente competenti per le trasmissioni a diffusione nazionale e per quelle a diffusione regionale.

2. Il Direttore generale della Rai, qualora dalle rilevazioni quantitative, correlate anche ai dati di ascolto Auditel, dei programmi di informazione emergessero costanti disequilibri nella informazione relativa alle liste ed ai candidati partecipanti alle elezioni, deve richiedere immediatamente alla testata interessata la correzione della linea editoriale.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


TESTO DEGLI EMENDAMENTI ESAMINATI IN COMMISSIONE


Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per le elezioni regionali, provinciali e comunali previste per i giorni 28 e 29 marzo 2010


Art. 2

2.1
Morri, Merlo, Peluffo

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
"c) l'informazione è assicurata, secondo i principi dell'articolo 5 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, mediante i notiziari e gli altri programmi a contenuto informativo, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quello di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge."
_________________

2.3
Il Relatore

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: “l’informazione è assicurata mediante” con le seguenti: "sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio,”.
_________________

2.2
Caparini, Butti

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici”.
_________________
Art. 3
3.1
Il Relatore

Al comma 3, all'inizio, sostituire le parole: "Nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature," con le seguenti: "Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo,".
_________________

3.27
Il Relatore

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;".
_________________
3.13
Caparini

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, intesi come unico soggetto, i cui Presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere c), d) ed e) che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi;”.
_________________

3.22
Butti, Landolfi, Lainati, Caparini, Sardelli, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, Fasano, Gasparri, Lauro, Palmizio, Colucci, De Angelis, Laffranco, Lupi, Mazzuca, Mottola, Santelli

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) al Gruppo Misto della Camera ed a quello del Senato intesi come unico soggetto, i cui rispettivi Presidenti individuano, d'intesa tra loro, i rappresentanti che prenderanno parte alle relative trasmissioni tenendo conto della consistenza di ciascun componente;"
_________________

3.23
Butti, Landolfi, Lainati, Caparini, Sardelli, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, Fasano, Gasparri, Lauro, Palmizio, Colucci, De Angelis, Laffranco, Lupi, Mazzuca, Mottola, Santelli

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) alle forze politiche che sono costituite in seno al Gruppo Misto della Camera ed a quello del Senato, in componente formata complessivamente da almeno dieci deputati e senatori;"
_________________

3.4
Il Relatore

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: "alle forze politiche" inserire le seguenti:", diverse da quelle di cui alla lettera a),".
_________________

3.2
Il Relatore

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: "Nei confronti", sostituire la parola "del" con le seguenti: "dei rimanenti componenti il".
_________________

3.3
Il Relatore

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole "i Presidenti delle due Assemblee" con le seguenti: "i Presidenti di ciascuno dei due Gruppi".
_________________

3.14
Caparini

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: “un rappresentante” con le seguenti: “due rappresentanti”.
_________________

3.5
Morri, Merlo, Vimercati, Vita

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: "almeno un rappresentante" con le seguenti: "almeno due rappresentanti".
_________________

3.6
Morri, Merlo, Vimercati, Vita

Al comma 3, sopprimere la lettera d).
_________________

3.15
Caparini

Al comma 3, sopprimere la lettera f).
_________________

3.24
Butti, Landolfi, Lainati, Caparini, Sardelli, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, Fasano, Gasparri, Lauro, Palmizio, Colucci, De Angelis, Laffranco, Lupi, Mazzuca, Mottola, Santelli

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: "pari o superiore all'uno per cento" con le seguenti:"pari o superiore al tre per cento".
_________________

3.7
Morri, Merlo, Vimercati, Vita

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: "all'uno per cento" con le seguenti: "al due per cento".
_________________

3.8
Morri, Merlo, Vimercati, Vita

Sopprimere il comma 4.
_________________
3.16
Caparini

Sostituire il comma 4 con il seguente:
“4. Nel periodo compreso tra la data di approvazione della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature nelle trasmissioni di comunicazione politica il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei soggetti alla lettera a) comma 3 e per il restante 50 per cento in modo paritario tra tutti i soggetti al comma 3.”
_________________

3.16 (Nuovo testo)
Caparini

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
“4-bis. Nel periodo compreso tra la data di approvazione della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature nelle trasmissioni di comunicazione politica il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei soggetti alla lettera a) comma 3 e per il restante 50 per cento in modo paritario tra tutti i soggetti al comma 3.”
_________________

3.9
Morri, Merlo, Vimercati

Sostituire il comma 5 con il seguente:
"5. Nel periodo compreso tra la data di approvazione della presente delibera e quella del termine per la presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di comunicazione politica, il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei soggetti di cui alla lettera a), comma 3, e per il restante 50 per cento in modo paritario tra tutti i soggetti di cui al comma 3.
Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nella trasmissione di comunicazione politica di cui al presente articolo, è garantito l'accesso:

a) ai soggetti politici che presentano liste per il rinnovo dei Consigli Regionali in Collegi o Circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori complessivamente chiamati alla consultazione.

b) ai candidati alla Presidenza delle Giunte Regionali, ai candidati Presidenti di Provincia, ai candidati Sindaci di Comuni capoluoghi di Provincia."

Il tempo disponibile dei programmi di comunicazione politica è ripartito in modo paritario tra tutti i soggetti di cui alle lettere a) e b).
_________________

3.17
Caparini

Al comma 5, lettera b), sopprimere le parole: “confronti tra”.
_________________

3.28
Il Relatore

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) ai candidati alla Presidenza della Giunta regionale sostenuti da liste o da coalizioni di liste che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, privilegiando la formula del confronto;".
_________________

3.18
Caparini

Sostituire il comma 6 con il seguente:
“6. Nel periodo di cui al comma 5 il tempo deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).”
_________________

3.19
Caparini

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
“6-bis: Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo, le coalizioni che sostengono i candidati alla carica di Presidente della provincia o alla carica di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.”
_________________

3.20
Caparini

Dopo il comma 7, inserire il seguente:
“7-bis La Testata giornalistica regionale sceglie i giornalisti non dipendenti dalla concessionaria da invitare in rappresentanza delle differenti testate giornalistiche e delle diverse sensibilità sociali, culturali e politiche della regione oltre che scelti in modo da assicurare l'effettività del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo nell'ambito del ciclo. La partecipazione è da intendersi a titolo non oneroso per la concessionaria”.
_________________

3.10
Morri

Sopprimere il comma 8.
_________________

3.11
Morri

Sopprimere il comma 9.
_________________

3.25
Butti, Landolfi, Lainati, Caparini, Sardelli, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, Fasano, Gasparri, Lauro, Palmizio, Colucci, De Angelis, Laffranco, Lupi, Mazzuca, Mottola, Santelli

Sopprimere il comma 9.
_________________

3.26/1
Il Relatore

All'emendamento 3.26, sostituire le parole: “Negli ultimi dieci giorni”, con le seguenti: “Nelle ultime tre settimane”.
_________________

3.26/2
Il Relatore

All'emendamento 3.26, sostituire le parole: “Negli ultimi dieci giorni”, con le seguenti: “Nelle ultime due settimane”.
_________________

3.26
Butti, Landolfi, Lainati, Caparini, Sardelli, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, Fasano, Gasparri, Lauro, Palmizio, Colucci, De Angelis, Laffranco, Lupi, Mazzuca, Mottola, Santelli

Al comma 9, sostituire le parole: "Successivamente al decorrere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature" con le seguenti: "Negli ultimi dieci giorni precedenti il voto".
_________________

3.21
Caparini

Al comma 9, dopo le parole: “ le tribune politiche sono”, è inserita la seguente: “preferibilmente”.
_________________

3.12
Morri

Sopprimere il comma 11.
_________________
Art. 4


4.2
Caparini

Al comma 1, sostituire le parole: “interessate alla consultazione elettorale” con le seguenti: “di cui all’articolo 2, comma 2,”.
_________________

4.7
Butti, Landolfi, Lainati, Caparini, Sardelli, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, Fasano, Gasparri, Lauro, Palmizio, Colucci, De Angelis, Laffranco, Lupi, Mazzuca, Mottola, Santelli

Al comma 1, sostituire le parole: "nelle regioni interessate alla consultazione elettorale" con le seguenti: "nelle regioni di cui all'articolo 2, comma 2".
_________________

4.1
Il Relatore

Al comma 2, all'inizio, sostituire le parole: "Nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature," con le seguenti: "Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo,".
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4.3
Caparini

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
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4.4
Caparini

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: “per il 50 per cento tra i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2,”; sopprimere altresì le parole da: “, e per il restante 50 per cento” fino alla fine.
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4.5
Caparini

Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: “capoluogo di provincia”.
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4.8
Butti, Landolfi, Lainati, Caparini, Sardelli, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, Fasano, Gasparri, Lauro, Palmizio, Colucci, De Angelis, Laffranco, Lupi, Mazzuca, Mottola, Santelli

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: "di Sindaco nei comuni" con le seguenti: "di Sindaco di comuni capoluogo di provincia"
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4.6
Caparini

Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: “di comuni capoluogo di provincia”.
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4.9
Butti, Landolfi, Lainati, Caparini, Sardelli, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, Fasano, Gasparri, Lauro, Palmizio, Colucci, De Angelis, Laffranco, Lupi, Mazzuca, Mottola, Santelli

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: "dei Consigli comunali" con le seguenti: "dei Consigli comunali dei comuni capoluogo di provincia".
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4.10 (già 3.19)
Caparini

Sostituire il comma 7 con il seguente:
“7. Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo, le coalizioni che sostengono i candidati alla carica di Presidente della provincia o alla carica di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.”
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4.11 (già 3.20)
Caparini

Dopo il comma 8, inserire il seguente:
“8-bis La Testata giornalistica regionale sceglie i giornalisti non dipendenti dalla concessionaria da invitare in rappresentanza delle differenti testate giornalistiche e delle diverse sensibilità sociali, culturali e politiche della regione oltre che scelti in modo da assicurare l'effettività del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo nell'ambito del ciclo. La partecipazione è da intendersi a titolo non oneroso per la concessionaria”.
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Art. 6

6.2/1
Il Relatore

All'emendamento 6,2, sostituire il comma 4 con il seguente:
“4. Le trasmissioni di informazione che assumano le tipologie (format) di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a partire dal decorrere del termine ultimo per la presentazione delle candidature, sono disciplinate dalle regole proprie della comunicazione politica”.
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6.2/2
Il Relatore

All'emendamento 6,2, sostituire il comma 4 con il seguente:
“4. A partire dal decorrere del termine ultimo per la presentazione delle candidature, i programmi di approfondimento informativo sono tenuti in ogni caso ad assicurare parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche, sia tra i rappresentanti delle coalizioni, sia tra gli esponenti delle liste concorrenti”.
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6.2/3
Il Relatore

All'emendamento 6,2, sostituire il comma 4 con il seguente:
“4. A partire dal decorrere del termine ultimo per la presentazione delle candidature, i programmi di approfondimento informativo sono tenuti in ogni caso ad assicurare eguale trattamento nella rappresentazione dell'esposizione di opinioni e posizioni politiche, sia tra i rappresentanti delle coalizioni, sia tra gli esponenti delle liste concorrenti”.
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6.2
Morri, Gentiloni Silveri

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 6
(Informazione)
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6.3
Caparini

Al comma 1, sopprimere le parole da: “, nonché, al fine di garantire l’osservanza dei predetti principi” fino alla fine del periodo.
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6.1
Il Relatore

Al comma 2, dopo le parole: "del presente regolamento", inserire le seguenti: ", fondate sui dati del monitoraggio del pluralismo,"; conseguentemente, dopo le parole: "consentire l’esposizione di opinioni e posizioni politiche,", eliminare le seguenti: "fondate sui dati del monitoraggio del pluralismo".
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6.4
Caparini

Al comma 2, sostituire le parole: “comma 5” con le seguenti: “comma 3”.
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6.5
Caparini, Butti

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
“5-bis. Sono programmi di informazione i telegiornali i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca.”
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Art. 9

9.4
Il Relatore

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le Tribune di cui al comma precedente si svolgono privilegiando le distinte tipologie del confronto a due e della conferenza stampa”.
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9.4 (Nuovo testo)
Il Relatore

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le Tribune di cui al comma precedente si svolgono privilegiando le distinte tipologie del confronto e della conferenza stampa”.
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9.1
Caparini
Al comma 5, sopprimere le parole: ", commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11."

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9.2
Caparini
Sostituire il comma 7 con il seguente:
"7. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.”
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9.3
Caparini
Sopprimere il comma 12.
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Art. 10

10.4
Caparini, Butti

Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. Nelle ultime due settimane precedenti il voto, la RAI predispone e trasmette, in aggiunta alle Tribune di cui all'articolo 9, una serie di conferenze-stampa riservate ai rappresentanti nazionali di lista dei soggetti politici di cui all'articolo 3, comma 5, lettere a) e b).”
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10.1
Morri, Milana, Ceruti

Al comma 1, sostituire le parole: "negli ultimi 10 giorni" con le seguenti: "nelle ultime due settimane".
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10.5
Caparini, Butti

Sostituire il comma 3 con il seguente:
"3. Ciascuna conferenza stampa ha la durata di venti minuti ed è trasmessa tra le ore 21 e le ore 22.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una conferenza stampa, le trasmissioni devono essere consecutive. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti, entro il massimo di tre, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate RAI. La Direzione delle Tribune e dei Servizi parlamentari della RAI comunica alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi entro dieci giorni dalla data della prima conferenza stampa l’elenco dei giornalisti non dipendenti dalla concessionaria in rappresentanza di differenti testate giornalistiche e delle diverse sensibilità sociali, culturali e politiche oltre che scelti in modo da assicurare l'effettività del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo nell'ambito del ciclo delle conferenze stampa, ed entro una settimana dalla data di ciascuna conferenza stampa i nomi dei giornalisti invitati. Il Presidente, su parere unanime dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, può disporre la sostituzione di uno o più giornalisti. La partecipazione è da intendersi a titolo non oneroso per la concessionaria.”
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10.5 (Nuovo testo)
Caparini, Butti

Sostituire il comma 3 con il seguente:
"3. Ciascuna conferenza stampa ha la durata di venti minuti ed è trasmessa tra le ore 21 e le ore 22.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una conferenza stampa, le trasmissioni devono essere consecutive. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti, entro il massimo di tre, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate RAI. La Direzione delle Tribune e dei Servizi parlamentari della RAI comunica alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi entro dieci giorni dalla data della prima conferenza stampa l’elenco dei giornalisti in rappresentanza di differenti testate giornalistiche e delle diverse sensibilità sociali, culturali e politiche oltre che scelti in modo da assicurare l'effettività del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo nell'ambito del ciclo delle conferenze stampa, ed entro una settimana dalla data di ciascuna conferenza stampa i nomi dei giornalisti invitati. Il Presidente, su parere unanime dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, può disporre la sostituzione di uno o più giornalisti. La partecipazione è da intendersi a titolo non oneroso per la concessionaria.”
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10.2
Morri, Cuperlo

Al comma 3, sostituire la parole "cinque" con la seguente "tre".
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10.6
Caparini

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
“3-bis. La conferenza stampa è moderata da un giornalista o da una giornalista della RAI: essa è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.”
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10.7
Caparini

Sopprimere il comma 5.
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10.3
Morri, Melandri

Sostituire il comma 5 con il seguente:
"5. L'ordine di trasmissione delle conferenze stampa è determinato secondo il numero dei rappresentanti nelle sedi parlamentari di ciascun soggetto politico di cui all'articolo 3, comma 5, in ordine crescente. In caso di pari rappresentanti si procede per sorteggio."
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Art. 12


12.1
Caparini, Butti

Al comma 1, dopo le parole: “l’esito dei sorteggi”, inserire le seguenti: "e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento,”.
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12.2
Butti, Landolfi, Lainati, Caparini, Sardelli, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, Fasano, Gasparri, Lauro, Palmizio, Colucci, De Angelis, Laffranco, Lupi, Mazzuca, Mottola, Santelli

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In particolare, nell'interpretazione degli articoli 3, commi 3 e 5, e 4, commi 2 e 4, l'Ufficio di Presidenza pondera le esigenze di rappresentatività dei soggetti in essi menzionati con l'esigenza di assicurare la chiarezza, l'incisività e l'efficacia della comunicazione politica, anche tenendo conto delle obiettive identità tra forze politiche aventi sigle o denominazioni differenti".