COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI


Seduta di martedì 21 aprile 2009

Presidenza del Presidente
ZAVOLI
L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si è riunito alle ore 12,25 e ha sospeso i propri lavori alle ore 12,50.

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COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDI' 21 APRILE 2009

8ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZAVOLI


La seduta inizia alle ore 12,55.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che in data 15 aprile 2009 l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha approvato una delibera contenente disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia prevista per i giorni 6 e 7 giugno 2009.

La Commissione ne prende atto.

Risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione ed allo svolgimento di quesiti con risposta immediata rivolti alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico
(Seguito e conclusione esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 marzo scorso.

La relatrice, deputata SANTELLI (PdL), illustra le proposte emendative da lei presentate ed esprime successivamente parere favorevole agli emendamenti presentati dal deputato Beltrandi, ad eccezione dell'1.3, che invita a ritirare.

Il senatore MORRI (PD) propone di modificare gli emendamenti 1.2 e 2.1, suggerendo di fare riferimento all'Ufficio di Presidenza anziché ai soli Vice Presidenti.

Il deputato CAPARINI (LNP) propone di modificare l'emendamento 1.6 nel senso di quantificare il tempo entro il quale la RAI deve fornire risposte.

Il deputato BELTRANDI (PD) ritira l'emendamento 1.3 ed accoglie i suggerimenti di modifica agli emendamenti 1.2 e 2.1.

La relatrice, deputata SANTELLI (PdL), modifica il proprio emendamento 1.6 prevedendo la dizione: "senza ritardo e comunque non oltre le 48 ore".

Si procede quindi con le votazioni.

Risultano approvati gli emendamenti 1.2 (Nuovo testo), 1.4, identico all'1.1, 1.5 e 1.6 (Nuovo testo), nonché l'articolo 1 nel testo modificato.

Vengono poi approvati l'emendamento 2.1 (Nuovo testo), l'articolo 2 nel testo modificato e l'articolo 3.

Viene infine approvata la risoluzione nel suo complesso, nel testo emendato.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009
(Esame e rinvio)

Dopo breve dibattito, la Commissione concorda di procedere nella seduta odierna all’illustrazione del testo proposto dal relatore e alla discussione generale, fissando il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di domani, onde poter procedere nella successiva seduta, da convocare per le ore 14, alla conclusione dell'esame della delibera.

Il relatore, senatore PROCACCI (PD), procede a una dettagliata illustrazione della delibera in titolo, evidenziando che la comunicazione regolamentata si svolgerà a livello regionale. Più in generale auspica che la Rai garantisca un'informazione obiettiva e imparziale, anche se il nuovo assetto dell’azienda rischia di essere improntato a criteri di appartenenza politica piuttosto che di professionalità.

Il deputato LAINATI (PdL) fa presente che la lottizzazione temuta ora dal senatore Procacci in realtà si è già verificata nella scorsa legislatura.

Il PRESIDENTE, garantendo che continuerà ad assicurare il proprio impegno a favore di un’informazione obiettiva, dichiara conclusa la discussione e rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.


CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è convocata per domani, mercoledì 22 aprile 2009, alle ore 14.

La seduta termina alle ore 14,05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI


Presidenza del Presidente
ZAVOLI

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, riunitosi, dopo la sospensione, dalle ore 14,10 alle ore 14,30, ha approvato le seguenti modifiche alla delibera:

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia prevista per i giorni 6 e 7 giugno 2009
(Testo approvato dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari nella seduta del 15 aprile 2009 e modificato dal medesimo organismo nella seduta del 21 aprile 2009).

La lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

" a) alle forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo. La dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo deve essere trasmessa alla Commissione entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. I rappresentanti italiani al Parlamento Europeo non possono dichiarare l'appartenenza a più di una forza politica;".

La lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

"c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno tre rappresentanti nel Parlamento nazionale o che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale;".

ALLEGATO
TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione ed allo svolgimento di quesiti con risposta immediata rivolti alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico
(Delibera approvata nella seduta del 21 aprile 2009)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
a) vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, che stabilisce i compiti e le potestà della Commissione;
b) visto il Testo unico della radiotelevisione approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nella parte in cui definisce i poteri ed i ruoli degli organi di governo della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, ed in particolare l'articolo 50, relativo alle attribuzioni della Commissione;
c) visto il Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 6 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio successivo;
d) visti gli articoli 17 e 18 del proprio regolamento parlamentare, relativi alla sua attività conoscitiva ed alle iniziative dei singoli componenti, nonché gli articoli 6 e 7, relativi alle potestà del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza;
e) tenuto conto che la circolare del Presidente della Camera n. 2 del 21 febbraio 1996 stabilisce l'inammissibilità degli atti di sindacato ispettivo su materie, quali l'attività della Rai, che non coinvolgono direttamente la responsabilità del Governo;
f) viste le proprie precedenti deliberazioni del 2 aprile 1998, come modificata dalla deliberazione del 29 settembre successivo, relativa all'esito delle segnalazioni effettuate nei confronti dell'attività della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, nonché del 25 ottobre 2005 e del 24 luglio 2007, relative allo svolgimento di quesiti a risposta immediata in Commissione, e tenuto conto della relativa esperienza applicativa; tenuto altresì conto del dibattito svoltosi in Commissione nella seduta del 27 giugno 2007,
conviene

di stabilire i seguenti criteri organizzativi per l'esercizio delle proprie potestà di vigilanza, e per quanto occorre,

dispone

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana SpA, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:
Art. 1
(Segnalazioni e quesiti sull'andamento del servizio radiotelevisivo pubblico)

1. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza, esamina le segnalazioni ed i quesiti relativi all'andamento del servizio radiotelevisivo pubblico che provengono da deputati o senatori in carica non facenti parte della Commissione e, sentiti di regola i rappresentanti dei Gruppi, ed in ogni caso il rappresentante del Gruppo al quale appartiene il presentatore del quesito, individua le questioni per le quali chiedere alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico una risposta scritta consistente nella comunicazione di documenti, dati o informazioni. Nell'individuare le relative questioni, il Presidente apprezza il rilievo di ciascuna in rapporto alle problematiche generali del servizio radiotelevisivo pubblico e tiene in specifico conto la posizione delle minoranze e delle opposizioni.
2. Le segnalazioni e i quesiti individuati ai sensi del comma 1 e quelli proposti da componenti la Commissione sono senza ritardo, e comunque non oltre le 48 ore, inoltrati alla Rai ai fini della risposta scritta, salvo quanto previsto agli articoli 2 e 3. La Rai dovrà sempre rispondere entro e non oltre 15 giorni dalla loro ricezione.
3. I quesiti e le segnalazioni di cui al presente articolo, nonché le relative risposte, non sono oggetto di pubblicazione, salvo il caso, che riveste carattere di eccezionalità, nel quale il Presidente ritenga di darne conto alla Commissione in sede plenaria: in tale ipotesi essi, ovvero un loro sunto, sono soggetti alle forme di resocontazione previste dai regolamenti parlamentari o dalla prassi abituale.
4. Nell'esercizio dei compiti di cui al presente articolo il Presidente può sempre consultare l'Ufficio di Presidenza della Commissione, anche nella composizione ristretta ai vice presidenti ed ai segretari.

Art. 2
(Quesiti a risposta immediata in Commissione)

1. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza, può disporre che un quesito specifico, il quale rivesta rilievo significativo anche in relazione alla consistenza ed all'attualità dei temi ed alla necessità di assicurarne la tempestiva trattazione, sia oggetto, anziché di risposta scritta, di risposta orale immediata in Commissione, con le modalità del presente articolo.
2. Possono essere svolti con la procedura della risposta immediata solo i quesiti:
a) che siano stati presentati dal rappresentante di un Gruppo in Commissione, ovvero da un componente la Commissione che si avvalga del tramite del relativo rappresentante;
b) per i quali il presentatore non si opponga all'attivazione della procedura a risposta immediata;
c) che siano stati presentati entro le 48 ore antecedenti l'ora stabilita per la seduta della Commissione, salvo che la concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, riconoscendo l'urgenza del caso, rinunci a detto termine;
d) che siano riferiti ad una questione unica, oggetto di un quesito - o solo eccezionalmente più d'uno - formulato in maniera puntuale e concisa.
3. Il presentatore di un quesito, il quale ritenga che esso possa o debba essere svolto con la procedura della risposta immediata, può chiedere che della relativa questione sia investito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.
4. Lo svolgimento di quesiti a risposta immediata ha luogo nella sede della Commissione plenaria, di norma ogni due settimane nella giornata di giovedì. In ciascuna seduta è di regola svolto un quesito per ciascun Gruppo. Il Presidente della Commissione può disporre che un quesito sia svolto, con la risposta della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, anche in assenza del presentatore. Qualora un quesito previsto non sia svolto, l'Ufficio di Presidenza decide se esso debba essere rinviato ad una seduta successiva oppure essere oggetto di risposta scritta.
5. Nello svolgimento dei quesiti, per la società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico rispondono, di regola, il Presidente o il Direttore generale. Il Presidente della Commissione può tuttavia consentire che rispondano altri dirigenti della società o componenti il Consiglio d'amministrazione, anche in considerazione dei contenuti del quesito stesso.
6. Il presentatore di ciascun quesito ha facoltà di illustrarlo per non oltre due minuti. Il rappresentante della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico vi dà quindi risposta per non oltre quattro minuti; il presentatore, o altro componente del medesimo Gruppo, può replicare per non oltre due minuti. (Non è prevista in questa sede l'apertura di un dibattito sulle risposte fornite dal rappresentante della società concessionaria.)
7. I quesiti svolti con la procedura della risposta immediata sono pubblicati nei resoconti parlamentari, nei quali si dà conto anche della risposta.
Art. 3
(Disposizioni comuni e finali)

1. Non possono essere oggetto delle procedure di cui alla presente delibera le segnalazioni ed i quesiti che non rivestano forma scritta, o che concernano questioni estranee al servizio radiotelevisivo pubblico, o che comunque non rientrino nelle competenze di legge della Commissione, ovvero che siano basate su fatti oggettivamente e palesemente insussistenti.
2. Il Presidente può individuare le modalità più idonee a garantire che l'Ufficio di Presidenza assuma le eventuali decisioni di sua competenza nel più breve tempo possibile: in particolare può interloquire coi componenti anche per via telefonica o informatica.
3. Il Presidente della Commissione informa comunque l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dell'eventuale palese ritardo o rifiuto di rispondere, per le conseguenti valutazioni. Dà altresì conto all'Ufficio di Presidenza, nonché ai parlamentari in carica in relazione ai quesiti di cui siano i presentatori, delle risposte pervenute.
4. La presente delibera ha valore di atto di indirizzo nei confronti della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico nelle parti in cui impegna la società stessa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
5. Dalla data di approvazione della presente delibera cessano di trovare applicazione le delibere approvate dalla Commissione il 2 aprile 1998, come modificata dalla delibera del 29 settembre successivo, il 25 ottobre 2005, che era stata oggetto di espresso recepimento il 27 giugno 2007, e il 24 luglio 2007.


EMENDAMENTI AL TESTO ESAMINATI IN COMMISSIONE

Risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione ed allo svolgimento di quesiti con risposta immediata rivolti alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico
Art. 1

1.2
Beltrandi

Al comma 1, dopo le parole: "Presidente della Commissione", inserire le seguenti: ", sentiti i Vicepresidenti,".
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1.2 (Nuovo testo)
Beltrandi

Al comma 1, dopo le parole: "Presidente della Commissione", inserire le seguenti: ", sentito l'Ufficio di Presidenza,".
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1.4
La Relatrice

Al comma 1, dopo le parole: "deputati o senatori in carica", sopprimere la parola: ", anche".
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1.1
Beltrandi

Al comma 1, dopo le parole: "in carica", sopprimere la parola: ", anche".
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1.5
La Relatrice
Al comma 2, dopo le parole: "Le segnalazioni e i quesiti", inserire le altre: "individuati ai sensi del comma 1 e quelli".
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1.6
La Relatrice
Al comma 2, sostituire le parole: "senz'altro" con le altre: "senza ritardo".
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1.6 (Nuovo testo)
La Relatrice
Al comma 2, sostituire le parole: "senz'altro" con le altre: "senza ritardo, e comunque non oltre le 48 ore,".
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1.3
Beltrandi

Al comma 2, sostituire il numero: "15" con il seguente: "7".
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Art. 2

2.1
Beltrandi

Al comma 1, dopo le parole: "Presidente della Commissione", inserire le seguenti: ", sentiti i Vicepresidenti,".
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2.1 (Nuovo testo)
Beltrandi

Al comma 1, dopo le parole: "Presidente della Commissione", inserire le seguenti: ", sentito l'Ufficio di Presidenza,".
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TESTO PROPOSTO DAL RELATORE
Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009

La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata “Commissione”:

premesso

che sono stati indette per i giorni 6 e 7 giugno 2009 consultazioni elettorali amministrative

visto

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le “Tribune”, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che individuano le potestà della Commissione in materia di par condicio nella programmazione radiotelevisiva, con specifico riferimento ai periodi elettorali;

c) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo Unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

d) vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante "Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario" e successive modificazioni;

e) vista la legislazione nazionale e regionale che disciplina le consultazioni regionali ed amministrative programmate nel 2009, e in particolare la legge 25 marzo 1993, n. 81, relativa all’elezione del Sindaco, del Presidente della provincia e dei consigli comunali e provinciali, e le leggi regionali 9 marzo 1995, n. 14, 21 aprile 1999, n. 10, e 10 maggio 1999, n. 13, relative alle consultazioni amministrative nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

f) visto lo Statuto della Regione siciliana;

g)vista la legge della Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35, recante "Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale;

h)vista la legge della Regione siciliana 16 dicembre 2000, n. 25 recante "Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco e al presidente della Provincia regionale";
i) rilevato altresì, con riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 della delibera sulla comunicazione politica e i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto del corpo elettorale;

l) consultata l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

m) considerata la prassi pregressa ed i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l’esperienza applicativa di tali disposizioni;


dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, quanto segue:

Art. 1
(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla campagna per le elezioni comunali e provinciali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009, nonché a quella per le relative elezioni di ballottaggio.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell’ultimo giorno di votazione relativo alla consultazione di cui al comma 1. Successivamente al primo turno di votazione la Commissione può, con le modalità di cui all’articolo 11, indicare gli ambiti territoriali nei quali l’efficacia del presente provvedimento o di sue singole disposizioni può cessare anticipatamente, salve le previsioni di legge.

3. Le trasmissioni RAI relative alla tornata elettorale regionale ed amministrativa del 2009 hanno luogo esclusivamente in sede regionale. Esse sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale, in relazione alle rispettive consultazioni, nelle regioni Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, nonché nelle ulteriori regioni ove sia previsto il rinnovo di almeno un Consiglio provinciale, o di almeno un Consiglio di un comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, ovvero di tanti Consigli comunali da interessare complessivamente almeno un quarto della popolazione residente.


Art. 2
(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI nelle regioni interessate alla consultazione elettorale ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il confronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell’articolo 3. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'articolo 5 del presente provvedimento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente provvedimento;

c) l’informazione è assicurata mediante i notiziari e gli altri programmi a contenuto informativo, di cui all’articolo 5, purché la relativa responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione della RAI nelle regioni interessate alla consultazione elettorale non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.


Art. 3
(Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI)

1. Le trasmissioni di comunicazione politica che, nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la RAI ritenga di programmare nelle Regioni interessate alla consultazione elettorale, si conformano ai criteri di cui al presente articolo.

2. Nel periodo compreso tra la data di approvazione della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

a) alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei consigli provinciali, o nei consigli dei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, da rinnovare;

b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che costituiscono un gruppo nel relativo Consiglio regionale.

3. Il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli provinciali o nei consigli comunali e per il restante 50 per cento in modo paritario.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi ai seguenti soggetti politici:

a) alle forze politiche che abbiano presentato col medesimo simbolo candidature in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale nazionale o regionale degli elettori chiamati alla consultazione, rispettivamente per le trasmissioni programmate a diffusione nazionale e per quelle programmate a diffusione regionale;

b) ai candidati alla carica di Presidente della provincia o alla carica di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti;

c) alle forze politiche che presentano gruppi di candidati o liste di candidati per l'elezione dei consigli provinciali e dei consigli dei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, il tempo disponibile è comunque ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b) e per una metà in parti uguali tra gli altri soggetti.

6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di Presidente della provincia o di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, le trasmissioni di comunicazione politica programmate a diffusione regionale garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.

7. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, le coalizioni che sostengono i candidati di cui alla lettera b) dello stesso comma 4 individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

8. In relazione al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

9. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l’applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

10. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell’ultimo giorno precedenti le votazioni.

11. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge.


Art. 4
(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. Entro i due giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 11 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:

a) è presentata alle sedi regionali della RAI delle regioni interessate alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Provincia o a Sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma, ovvero nelle sedi regionali per i messaggi a diffusione regionale.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.


Art. 5
(Informazione)
1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, della completezza, dell’obiettività e della parità di trattamento fra le diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo o di esponenti politici.

3. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.
4. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d’ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.


Art. 6
(Programmi dell’Accesso)

1. I programmi regionali dell'accesso nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale sono sospesi fino al giorno successivo a quello dello svolgimento della consultazione elettorale.

Art. 7
(Trasmissioni per i non udenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 4 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.


Art. 8
(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. Almeno dal quinto giorno successivo all’approvazione del presente provvedimento, la RAI predispone e trasmette nelle regioni interessate alla consultazione elettorale una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni comunali e provinciali delle regioni interessate, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili.

3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo anche la traduzione nella lingua dei segni, che le renda fruibili alle persone non udenti.


Art. 9
(Tribune elettorali)
1. In riferimento alle elezioni comunali e provinciali di cui al presente provvedimento la RAI organizza e trasmette, sulle reti delle Regioni interessate alla consultazione elettorale, Tribune elettorali, televisive e radiofoniche, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di soggetti politici diversi e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa.

2. Alle Tribune trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2.

3. Alle Tribune trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4.

4. Alle Tribune trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per le cariche di Presidente della provincia e di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti.

5. Nelle trasmissioni di cui ai commi 2 e 3 la ripartizione dei relativi spazi ha luogo secondo i criteri stabiliti all’articolo 3, rispettivamente ai commi 3 e 5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 la ripartizione degli spazi avviene su base paritaria tra i candidati aventi diritto, nella forma del confronto diretto tra quelli concorrenti alla medesima carica. 6. Le Tribune, normalmente trasmesse in diretta, sono comunque registrate e trasmesse dalla relativa sede regionale della RAI.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.

7. L’organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L’orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

8. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattr’ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L’eventuale assenza o rinuncia di un soggetto politico avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella stessa trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

10. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla competente Direzione della RAI, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 11.


Art. 10
(Trasmissioni per i non udenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 6 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.


Art. 11
(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l’esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l’Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l’attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1, e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.


Art. 12
(Responsabilità del Consiglio d’amministrazione e del Direttore generale)

1. Il Consiglio d’amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell’ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l’osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.