COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 9 giugno 2010

54ª Seduta (Pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

La seduta inizia alle ore 13,55.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Intervengono per la RAI il vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi, e il dottor Daniele Mattaccini.

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.


PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame degli emendamenti al provvedimento in titolo sospeso nella seduta di ieri, passando nuovamente all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17 del contratto di servizio.

Il relatore RAO (UdC) dà conto di una nuova riformulazione dell'emendamento 17.24, in un testo interamente sostitutivo dell'articolo.

Il senatore MORRI (PD), esprimendo apprezzamento per il lavoro del relatore, si dichiara favorevole al testo predisposto.

La Commissione approva l'emendamento 17.24 (Nuovo testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo 17, con conseguente preclusione dei restanti emendamenti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18 del contratto di servizio.

Il deputato BELTRANDI (PD) si dichiara contrario al 18.1, non ritenendo opportuno introdurre requisiti di obbligatorietà alla collaborazione con le emittenti locali.

Il senatore MORRI (PD) ritiene preferibile la dizione del 18.01 (Proposta n. 91).

Il senatore BUTTI (PdL) sottoscrive l'emendamento 18.1, che riformula con l'inserimento, all’inizio, della parola "anche".

Il relatore RAO (UdC) si dichiara favorevole agli emendamenti presentati.

La Commissione approva quindi gli emendamenti 18.01 (Proposta n. 91) e 18.1 (Nuovo testo).

Il relatore RAO (UdC) dà conto di un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 18.

L'emendamento 18.0.1 risulta quindi approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 19 del contratto di servizio, che viene brevemente illustrato dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento 19.01 (Proposta n. 92).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 20 del contratto di servizio.

Il deputato BELTRANDI (PD) illustra le proprie proposte emendative.

Dopo aver espresso il rammarico per il mancato accoglimento nella seduta di ieri dei propri emendamenti riferiti all'articolo 15, il senatore VITA (PD) illustra le proprie proposte di modifica, volte a garantire in concreto la neutralità tecnologica.

Dopo aver dato conto dei propri emendamenti, il relatore RAO (UdC) si dichiara favorevole agli emendamenti 20.4, 20.5, 20.1, 20.6, 20.9 e 20.7, rimettendosi alla Commissione sul 20.10.

Il senatore MORRI (PD) invita la Commissione alla costruzione di un testo più coraggioso rispetto allo schema in esame, affinché il servizio pubblico abbia la massima divulgazione possibile; in tal senso, richiama in particolare l'attenzione sull'emendamento 20.05 (Proposta n. 97).

Si passa quindi alla votazione.

La Commissione respinge tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 20, ad eccezione del 20.03 (Proposta n. 95).

Si passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 21 del contratto di servizio, che viene illustrato dal deputato BELTRANDI (PD).

Dopo che il relatore RAO (UdC) si è dichiarato favorevole, la Commissione approva l'emendamento 21.1.

Si passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 24 del contratto di servizio, che viene illustrato dal senatore VITA (PD).

Dopo che il relatore RAO (UdC) si è dichiarato favorevole, la Commissione approva l'emendamento 24.1, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BUTTI (PdL).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 25 del contratto di servizio.

Il deputato BELTRANDI (PD) illustra l'emendamento 25.5.

Il senatore BUTTI (PdL) presenta un subemendamento al 25.4, che successivamente illustra.

Il deputato CAPARINI (LNP) ritira gli emendamenti 25.1 e 25.2, mentre esprime forti perplessità sul 25.4/1.

Si passa alla votazione.

La Commissione approva gli emendamenti 25.01 (Proposta n. 98) e 25.6.

Il senatore MORRI (PD) si dichiara contrario all'emendamento 25.4/1, che intende applicare il principio di trasparenza soltanto alle trasmissioni di servizio pubblico, preannunciando l'astensione del Gruppo PD.

Il deputato MERLO (PD) ritiene che l'emendamento 25.4/1 potrebbe essere condivisibile laddove si riferisse a tutte le trasmissioni radiotelevisive.

Il senatore PARDI (IdV) invita a riformulare il subemendamento, che in sostanza dimezza il principio della trasparenza; in caso contrario si asterrà dal voto.

Il senatore BUTTI (PdL) non reputa accoglibile l'invito alla riformulazione, ritenendo concretamente individuabili i programmi di servizio pubblico.

Il relatore RAO (UdC) è favorevole alla trasparenza, laddove in questo caso sembra si possa reintrodurre anche la possibilità di contrassegnare, in forma diversa rispetto al ricorso al "bollino", le trasmissioni di servizio pubblico.

Il senatore BUTTI (PdL) specifica che l'avversione al "bollino" era motivata dalla contrarietà ad etichettare preventivamente i singoli programmi.

Proponendo per il futuro l'avvio di un discorso con l'azienda che consenta di definire una linea di demarcazione tra la logica di mercato e i principi del servizio pubblico, anche in considerazione della strumentalità di gran parte delle recenti polemiche, il PRESIDENTE preannuncia la propria astensione, ritenendo sufficiente la pubblicazione dei compensi sul sito web della RAI.

Secondo il deputato BELTRANDI (PD), il servizio pubblico non necessariamente ha un campo così ristretto come a volte si dichiara.

Il deputato MERLO (PD) suggerisce di modificare il testo del subemendamento eliminando le parole finali "nonché i costi di produzione di format definiti di servizio pubblico".

Su tale riformulazione si dichiara favorevole il relatore RAO (UdC).

Il senatore BUTTI (PdL) insiste sul testo del subemendamento come proposto.

Il deputato CAPARINI (LNP), ritenendo che la specificazione finale del subemendamento sia aggiuntiva e non restrittiva dell'applicazione del principio di trasparenza, estendendolo anche ai costi di produzione dei programmi di servizio pubblico, oltre che a tutti i compensi versati dalla RAI, sottoscrive l'emendamento 25.4/1, cui darà voto favorevole.

Il relatore RAO (UdC) concorda con l'interpretazione testé fornita.

Ritenendo tale interpretazione decisamente più convincente, ed evidenziando come tale norma andrà applicata anche ai titoli di coda dei telegiornali, il senatore MORRI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

La deputata MELANDRI (PD) dichiara a titolo personale la propria astensione sul 25.4/1.

La Commissione approva quindi all'unanimità gli emendamenti 25.4/1 e 25.4, nel testo emendato; risulta invece respinto l'emendamento 25.5.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta, già convocata per stasera alle ore 20,30.


La seduta termina alle ore 15,00.
ALLEGATO

TESTO DEGLI EMENDAMENTI ESAMINATI IN COMMISSIONE

Parere sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191)


Art. 17


17.24
Il Relatore
Sostituire le proposte nn 74, 75), 76), 77), 78), 79), 80), 81), 82), 83), 84), 85), 86), 87), 88), 89) e 90) con la seguente:
74) Sostituire l’articolo 17 con il seguente:
"Articolo 17

Informazione parlamentare nazionale ed europea
1. La Rai, tenuto conto anche delle recenti risoluzioni del Parlamento europeo, si impegna a diffondere, promuovere e sviluppare l’informazione sulle istituzioni nazionali e dell’Unione europea. Nel rispetto del pluralismo sociale, culturale e politico e utilizzando tutti i mezzi di comunicazione a sua disposizione e, in specie le potenzialità della tecnologia digitale, la Rai assicura la formazione, la divulgazione e l’informazione sui temi del funzionamento delle istituzioni e della partecipazione alla vita politica.
2. La Rai è tenuta a presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto, un progetto di canale televisivo dedicato ai lavori parlamentari, dando adeguato rilievo all'attività svolta dalle Commissioni, da realizzare in stretta collaborazione tra la Rai,i due rami del Parlamento e il Parlamento europeo. Nel palinsesto saranno riservati adeguati spazi all'informazione sulle attività e le decisioni assunte in sede comunitaria, nonché a quella riguardante le istituzioni costituzionali.
3. La Rai è tenuta all’esercizio della rete di cui all’art. 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, secondo le modalità della legge 11 luglio 1998, n. 224, mediante la rete di impianti di cui all’allegato 1 dedicata all’attività parlamentare e a quella delle istituzioni costituzionali. Sulla base di piani esecutivi presentati al Ministero, e previa autorizzazione da parte di questo, la rete di cui al presente comma potrà essere soggetta ad interventi mirati alla razionalizzazione degli impianti, ottenuta con azioni di compatibilizzazione nell’uso delle frequenze e anche attraverso operazioni di accorpamento degli impianti della concessionaria; gli interventi dovranno essere attuati senza degradare la qualità del servizio offerto su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, e con particolare riguardo alla salvaguardia della salute umana e della tutela del paesaggio, e potranno comportare variazioni dell’area di servizio, senza tuttavia incrementarla, come previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 224 del 1998.
4. Il palinsesto della rete istituzionale ruoterà attorno ai lavori del Parlamento. A ciò si andrà ad aggiungere la cronaca e la documentazione del funzionamento e delle iniziative di tutti gli altri soggetti istituzionali. La trasmissione dei lavori parlamentari, dell'attività comunitaria e dell’informazione riguardante le altre istituzioni è determinata dalla Rai d’intesa rispettivamente con i Presidenti delle due Camere. Tali attività si svolgeranno seguendo gli indirizzi della Commissione parlamentare e le indicazioni dell’Autorità.
5. La Rai è impegnata a trasmettere, non solo su reti dedicate, l’informazione parlamentare, comunitaria e istituzionale in fascia di ascolto adeguata e a pubblicizzare l’attività del canale televisivo dedicato anche attraverso le proprie reti radiofoniche e televisive generaliste, in particolare nell’ambito delle trasmissioni di informazione.
6. La Rai promuove la stipula di convenzioni con la Pubblica Amministrazione aventi ad oggetto l'ideazione, la realizzazione e la diffusione di iniziative di formazione, di comunicazione e/o di divulgazione su tutti i versanti distributivi in coerenza con l'evoluzione delle piattaforme tecnologiche, anche attraverso servizi interattivi, al fine di favorire il conseguimento degli scopi di utilità sociale e delle finalità istituzionali perseguite dagli enti interessati".
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17.24 (Nuovo testo)
Il Relatore
Sostituire le proposte nn 74, 75), 76), 77), 78), 79), 80), 81), 82), 83), 84), 85), 86), 87), 88), 89) e 90) con la seguente:
74) Sostituire l’articolo 17 con il seguente:
"Articolo 17

Informazione parlamentare nazionale ed europea
1. La Rai, tenuto conto anche delle recenti risoluzioni del Parlamento europeo, si impegna a diffondere, promuovere e sviluppare l’informazione sulle istituzioni nazionali e dell’Unione europea. Nel rispetto del pluralismo sociale, culturale e politico e utilizzando tutti i mezzi di comunicazione a sua disposizione e, in specie le potenzialità della tecnologia digitale, la Rai assicura la formazione, la divulgazione e l’informazione sui temi del funzionamento delle istituzioni e della partecipazione alla vita politica.
2. La Rai è tenuta a presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto, un progetto di canale televisivo dedicato ai lavori parlamentari, dando adeguato rilievo all'attività svolta dalle Commissioni, da realizzare in stretta collaborazione tra la Rai, i due rami del Parlamento e il Parlamento europeo. Nel palinsesto saranno riservati adeguati spazi all'informazione sulle attività delle istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale e di garanzia e controllo svolte nelle sedi del Parlamento nazionale e di quello europeo.
3. La Rai è tenuta all’esercizio della rete di cui all’art. 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, secondo le modalità della legge 11 luglio 1998, n. 224, mediante la rete di impianti di cui all’allegato 1 dedicata a tutte le attività delle istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale e di garanzia e controllo nelle sedi del Parlamento nazionale e di quello europeo. Sulla base di piani esecutivi presentati al Ministero, e previa autorizzazione da parte di questo, la rete di cui al presente comma potrà essere soggetta ad interventi mirati alla razionalizzazione degli impianti, ottenuta con azioni di compatibilizzazione nell’uso delle frequenze e anche attraverso operazioni di accorpamento degli impianti della concessionaria; gli interventi dovranno essere attuati senza degradare la qualità del servizio offerto su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, e con particolare riguardo alla salvaguardia della salute umana e della tutela del paesaggio, e potranno comportare variazioni dell’area di servizio, senza tuttavia incrementarla, come previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 224 del 1998.
4. Il palinsesto della rete istituzionale riguarderà tutte le attività delle istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale e di garanzia e controllo nelle sedi del Parlamento nazionale e di quello europeo. La trasmissione di tali attività è determinata dalla Rai d’intesa rispettivamente con i Presidenti delle due Camere. Tali attività si svolgeranno seguendo gli indirizzi della Commissione parlamentare e le indicazioni dell’Autorità.
5. La Rai è impegnata a trasmettere, non solo su reti dedicate, l’informazione parlamentare, comunitaria e nazionale, in fascia di ascolto adeguata e a pubblicizzare l’attività del canale televisivo dedicato anche attraverso le proprie reti radiofoniche e televisive generaliste, in particolare nell’ambito delle trasmissioni di informazione.
6. La Rai promuove la stipula di convenzioni con la Pubblica Amministrazione aventi ad oggetto l'ideazione, la realizzazione e la diffusione di iniziative di formazione, di comunicazione e/o di divulgazione su tutti i versanti distributivi in coerenza con l'evoluzione delle piattaforme tecnologiche, anche attraverso servizi interattivi, al fine di favorire il conseguimento degli scopi di utilità sociale e delle finalità istituzionali perseguite dagli enti interessati".
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17.24 (Nuovo testo 2)
Il Relatore
Sostituire le proposte nn 74, 75), 76), 77), 78), 79), 80), 81), 82), 83), 84), 85), 86), 87), 88), 89) e 90) con la seguente:
74) Sostituire l’articolo 17 con il seguente:
"Articolo 17

Informazione parlamentare nazionale ed europea
1. La Rai, tenuto conto anche delle recenti risoluzioni del Parlamento europeo, si impegna a diffondere, promuovere e sviluppare l’informazione sulle istituzioni nazionali e dell’Unione europea. Nel rispetto del pluralismo sociale, culturale e politico e utilizzando tutti i mezzi di comunicazione a sua disposizione e, in specie le potenzialità della tecnologia digitale, la Rai assicura la formazione, la divulgazione e l’informazione sui temi del funzionamento delle istituzioni e della partecipazione alla vita politica.
2. La Rai è tenuta a presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto, un progetto di canale televisivo dedicato ai lavori parlamentari, dando anche adeguato rilievo all'attività svolta dalle Commissioni, da realizzare in stretta collaborazione tra la Rai, in particolare la testata TSP, i due rami del Parlamento e il Parlamento europeo. Nel palinsesto saranno riservati adeguati spazi all'informazione sulle attività delle istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale e di garanzia e controllo svolte nelle sedi del Parlamento nazionale e di quello europeo. Il progetto dovrà essere attivato in via sperimentale entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto.
3. La Rai è tenuta all’esercizio della rete di cui all’art. 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, secondo le modalità della legge 11 luglio 1998, n. 224, mediante la rete di impianti di cui all’allegato 1 dedicata a tutte le attività delle istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale e di garanzia e controllo nelle sedi del Parlamento nazionale e di quello europeo. Sulla base di piani esecutivi presentati al Ministero, e previa autorizzazione da parte di questo, la rete di cui al presente comma potrà essere soggetta ad interventi mirati alla razionalizzazione degli impianti, ottenuta con azioni di compatibilizzazione nell’uso delle frequenze e anche attraverso operazioni di accorpamento degli impianti della concessionaria; gli interventi dovranno essere attuati senza degradare la qualità del servizio offerto su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, e con particolare riguardo alla salvaguardia della salute umana e della tutela del paesaggio, e potranno comportare variazioni dell’area di servizio, senza tuttavia incrementarla, come previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 224 del 1998.
4. Il palinsesto della rete istituzionale riguarderà tutte le attività delle istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale e di garanzia e controllo che si svolgono nelle sedi del Parlamento nazionale e di quello europeo. La trasmissione di tali attività è determinata dalla Rai d’intesa rispettivamente con i Presidenti delle due Camere. Tali attività si svolgeranno seguendo gli indirizzi della Commissione parlamentare e le indicazioni dell’Autorità.
5. La Rai è impegnata a trasmettere, anche sui canali generalisti, l’informazione parlamentare, comunitaria e nazionale, in fascia di ascolto adeguata e a pubblicizzare l’attività del canale televisivo dedicato anche attraverso le proprie reti radiofoniche, televisive generaliste e il proprio sito web, in particolare nell’ambito delle trasmissioni di informazione.
6. La Rai promuove la stipula di convenzioni con la Pubblica Amministrazione aventi ad oggetto l'ideazione, la realizzazione e la diffusione di iniziative di formazione, di comunicazione e/o di divulgazione su tutti i versanti distributivi in coerenza con l'evoluzione delle piattaforme tecnologiche, anche attraverso servizi interattivi, al fine di favorire il conseguimento degli scopi di utilità sociale e delle finalità istituzionali perseguite dagli enti interessati".

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17.6
Pardi, Formisano
Sostituire l'articolo 17 con il seguente:
"Art. 17
Rete parlamentare
1. La Rai si impegna a rilanciare i servizi parlamentari della radiotelevisione pubblica, nel rispetto del pluralismo sociale, culturale e politico. In tale direzione, la Rai assicura una funzione divulgativa ed informativa del servizio pubblico sui temi del funzionamento delle istituzioni e della partecipazione alla vita democratica e politica.
2. La Rai è tenuta all’esercizio della rete riservata a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, secondo le modalità della legge 11 luglio 1998, n. 224, mediante la rete di impianti di cui all’allegato 1.
3. I lavori parlamentari da trasmettere ed i criteri da seguire nella programmazione sono determinati d’intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento nel quadro di un incremento degli spazi dedicati. Sul piano generale il palinsesto e la programmazione dovranno essere improntati ad un rigoroso rispetto dei doveri di imparzialità ed equilibrio propri del servizio pubblico. La Rai è impegnata a trasmettere i Tg parlamentari in fascia di ascolto adeguata e pubblicizzare l’attività della rete parlamentare anche attraverso le proprie reti radiofoniche e televisive ed i propri siti internet, in particolare nell’ambito delle trasmissioni di informazione parlamentare.
4. Sulla base di piani esecutivi presentati al Ministero, e previa autorizzazione da parte di questo, la rete di cui al presente articolo potrà essere soggetta ad interventi mirati alla razionalizzazione degli impianti, ottenuta con azioni di compatibilizzazione nell’uso delle frequenze e anche attraverso operazioni di accorpamento degli impianti della concessionaria. Gli interventi dovranno essere attuati senza degradare la qualità del servizio offerto su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, e con particolare riguardo alla salvaguardia della salute umana e della tutela del paesaggio".
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17.17
Vita
All'articolo 17, sostituire il titolo: “Rete istituzionale e parlamentare” con il seguente: “Informazione istituzionale, parlamentare, nazionale ed europea
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17.22
Vita
All’articolo 17, comma 1, sostituire le parole: “e in specie” con le seguenti: “incluse”.
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17.1
Caparini, Bricolo, Mauro
All’articolo 17, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: “Per le pubbliche amministrazioni regionali e locali tali servizi sono di esclusiva competenza dell’emittenza locale".
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17.20
Morri, Gentiloni, Melandri
All'articolo 17, sostituire il comma 2 con il seguente: "2. La RAI è tenuta entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto di servizio, a presentare un progetto di canale televisivo dedicato all'attività parlamentare nazionale ed europea, nonché a quella delle istituzioni costituzionali e comunitarie".
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17.23
Vita
All’articolo 17, comma 2, dopo le parole: “a presentare”, inserire le seguenti: “inoltre a scopo di approfondimento”.
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17.18
Vita
All'articolo 17, comma 2, dopo le parole: “all’attività parlamentare”, inserire le seguenti: “nazionale ed europea”.
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17.19
Vita
All'articolo 17, comma 4, dopo la parola: “parlamentari”, inserire le seguenti: “nazionali ed europei”.
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17.25
Morri, Merlo, Peluffo
All'articolo 17, comma 4, dopo le parole: "attività parlamentare", aggiungere le seguenti: "nazionale e con la presidenza del Parlamento europeo".
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17.5
Beltrandi
All'articolo 17, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: “Commissione Parlamentare” aggiungere le seguenti: “e dovranno essere improntati ad un rigoroso rispetto dei criteri di imparzialità, indipendenza, completezza, obiettività ed equilibrio, propri del servizio pubblico".
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17.20
Vita
All'articolo 17, comma 5, dopo la parola: “parlamentare”, inserire le seguenti: “nazionale ed europea”.
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17.21
Vita
All'articolo 17, comma 5, dopo le parole: “in fascia d’ascolto adeguata”, sostituire la parola: "e" con le seguenti: “ed in particolare nelle trasmissioni di approfondimento informativo delle tre testate generaliste. La Rai è tenuta inoltre”.
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Art. 18

18.01 (Proposta n. 91)
Il Relatore
All’articolo 18, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: “La Rai potrà anche avvalersi della collaborazione di emittenti locali".
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18.1
Caparini , Bricolo, Mauro
All’articolo 18, comma 3, dopo le parole: “su base locale”, inserire le seguenti: “in collaborazione con le emittenti locali".

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18.1 (Nuovo testo)
Caparini , Bricolo, Mauro
All’articolo 18, comma 3, dopo le parole: “su base locale”, inserire le seguenti: “anche in collaborazione con le emittenti locali".
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18.0.1
Il Relatore
Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:
"Articolo 18-bis

1. La Rai assicura spazi nella programmazione televisiva e radiofonica per la diffusione dell’educazione finanziaria ed economica quale strumento di tutela del consumatore, attraverso iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria ed economica fra il pubblico".
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Art. 19


19.01 (Proposta n. 92)
Il Relatore
All’articolo 19, comma 1, eliminare, in fine, le parole: "e alla sua progressiva messa a disposizione per fini culturali, didattici e di natura istituzionale" ed inserire, dopo il comma 1, i seguenti: “1-bis. La Rai prosegue il processo di catalogazione digitale dell’archivio storico televisivo comprensivo dei materiali registrati su pellicola, utilizzando le tecnologie più avanzate di archiviazione e catalogazione e sperimentando l’integrazione delle audiovideoteche nel processo produttivo digitale e si impegna a definire e mettere in atto iniziative finalizzate alla conservazione della memoria audiovisiva del Paese. 1-ter. L’archivio storico radiotelevisivo, già aperto per la consultazione al pubblico nelle sedi della Rai, dovrà essere reso progressivamente disponibile per fini culturali, didattici e di natura istituzionale. Tale obiettivo sarà realizzato attraverso specifiche convenzioni con università, scuole, enti pubblici e associazioni senza fini di lucro e con la realizzazione di produzioni antologiche e collaborazioni con gli altri principali detentori di archivi storici audiovisivi in progetti che coinvolgano le organizzazioni impegnate nella conservazione della memoria audiovisiva del Paese. 1-quater. La Rai dispone una pubblicazione annuale, secondo le forme che saranno ritenute più appropriate, e comunque sul proprio sito internet, per divulgare e rendere conoscibile il materiale del suo archivio e le modalità di fruizione”.
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Art. 20

20.01 (Proposta n. 93)
Il Relatore
All’articolo 20, comma 1, sostituire la parola: “tecnologiche” con la parola: “trasmissive”.
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20.4
Vita
All'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: "piattaforme tecnologiche" con le seguenti: "piattaforme trasmissive".
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20.5
Vita
All'articolo 20, comma 1, sopprimere, in fine, le parole: "a tal fine, fatti salvi i diritti dei terzi, assicura la diffusione attraverso almeno una piattaforma distributiva di ogni piattaforma tecnologica".
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20.1
Beltrandi
All’articolo 20, comma 1, dopo le parole: “a tal fine,” sostituire le parole da: "fatti salvi" alla fine del periodo con le seguenti: “la Rai si impegna a realizzare la cessione gratuita, e senza costi aggiuntivi per l’utente, della propria programmazione di servizio pubblico sulle diverse piattaforme distributive, compatibilmente con i diritti dei terzi e fatti salvi gli specifici accordi commerciali.”.
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20.6
Vita
All'articolo 20, comma 2, sostituire le parole: "la Rai è tenuta ad adottare le più opportune politiche di criptaggio al fine di garantire in forma gratuita l'accesso all'intera programmazione diffusa dalle reti generaliste e trasmessa in simulcast via satellite, fatti salvi i diritti dei terzi" con le seguenti: "la Rai è tenuta di norma a trasmettere in chiaro tutti i programmi contenuti nei palinsesti delle diverse reti".
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20.9
Beltrandi
All'articolo 20, comma 2, dopo le parole: “diritti dei terzi,” aggiungere le seguenti: “e fatti salvi gli specifici accordi commerciali,".
Contemporaneamente sopprimere il comma 3.
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20.02 (Proposta n. 94)
Il Relatore
All’articolo 20, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: “In quest’ottica, la Rai dovrà limitarsi a criptare quei programmi per cui non dispone dei diritti per l’estero ed è tenuta ad adoperarsi per cercare di stringere accordi con le varie piattaforme commerciali in modo da adottare sistemi di criptaggio comuni, che consentano la salvaguardia dei diritti dei terzi e la trasmissione libera sul territorio nazionale”.
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20.10
Beltrandi
Alla proposta n. 95), dopo le parole “smart card”, sostituire le parole: “al solo rimborso dei costi sostenuti”, con la seguente: “gratuitamente”.
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20.03 (Proposta n. 95)
Il Relatore
All’articolo 20, dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. La Rai, con particolare riguardo per quelle zone del territorio nazionale non raggiunte dal digitale terrestre, deve impegnarsi con ogni mezzo a sua disposizione per favorire la diffusione di Tivùsat, offrendo la relativa smart card al solo rimborso dei costi sostenuti agli utenti che ne facciano richiesta e che dimostrino di essere in regola con il pagamento del canone di abbonamento”.
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20.04 (Proposta n. 96)
Il Relatore
All’articolo 20, dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. La Rai, in accordo con il Ministero degli affari esteri, deve impegnarsi perché vengano messi a disposizione degli italiani residenti all’estero un numero congruo di decoder e di smart card di Tivùsat, vendibili tanto in abbinamento quanto separatamente”.
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20.05 (Proposta n. 97)
Il Relatore
All’articolo 20, comma 3, sostituire la parole: “potrà” con la parola: “dovrà”.
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20.7
Vita
All'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: "dalle autorità competenti" con le seguenti: "dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni".
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Art. 21

21.1
Beltrandi
All'articolo 21, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: “4-bis). La Rai fornisce con cadenza annuale al Ministero tutta la necessaria documentazione con riferimento al monitoraggio della qualità tecnica del servizio di radiodiffusione e alle elaborazioni statistiche, con indicazioni del grado di estensione dei servizi in funzione, della qualità di ricezione riferita ai livelli della scala di qualità UIT-R e dell'andamento delle situazioni interferenziali e dei disturbi dei servizi, nonché i valori della disponibilità del servizio misurati utilizzando gli indicatori di qualità concordati con il Ministero. Ai fini della verifica degli adempimenti relativi alla copertura, la Rai fornisce annualmente al Ministero la rappresentazione cartografica su supporto magnetico delle aree di copertura dei servizi".

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Art. 24

24.1
Vita
All'articolo 24, dopo la parola: "Wi-Max", aggiungere le seguenti: "la Web TV".

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Art. 25

25.1
Caparini, Bricolo, Mauro
All’articolo 25, comma 3, dopo le parole: “radiofonica e multimediale”, inserire la seguente: “nazionale".
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25.01 (Proposta n. 98)
Il Relatore
All’articolo 25, comma 4, dopo le parole: “al Ministero dell’economia e delle finanze”, inserire le seguenti: “all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi”.
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25.2
Caparini, Bricolo, Mauro
All’articolo 25, comma 5, dopo le parole: “al Ministero dell’economia e delle finanze”, inserire le seguenti: “all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi".
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25.6
Il Relatore
All’articolo 25, comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “A tal fine la Rai nella presentazione dei palinsesti è tenuta ad identificare la programmazione televisiva e radiofonica rientrante nell’ambito dell’attività di servizio pubblico con un colore diverso rispetto agli altri aggregati”.
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25.4/1
Butti, De Angelis, Colucci, L’affranco, Landolfi, Lupi, Mazzuca, Mottola, Santelli, Amato, Baldini, Barelli, Casoli, Fasano, Gasparri, Lauro, Palmizio, Lainati
All'emendamento 25.4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Inoltre la RAI si impegna a rendere pubblici nei titoli di coda dei programmi televisivi e radiofonici i compensi dei conduttori, degli ospiti, degli opinionisti, nonché i costi di produzione di format definiti di servizio pubblico".
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25.4
Caparini
All’articolo 25, aggiungere, in fine, il seguente comma: “6-bis. La Rai pubblica sul proprio sito web gli stipendi lordi percepiti dai dipendenti e dai collaboratori".
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25.5
Beltrandi
All’articolo 25, aggiungere, in fine, il seguente comma: “6-bis). La Rai si impegna a definire criteri trasparenti e meritocratici per il reclutamento e per lo sviluppo delle carriere del personale a tutti i livelli nonché, al fine di garantire la trasparenza della gestione, a trasmette alla Commissione parlamentare, aggiornandoli semestralmente, i dati relativi agli emolumenti erogati, alle collaborazioni poste in essere, alla sottoscrizione degli appalti di servizio di importo superiore ai 387mila euro”.