COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 9 giugno 2010

55ª Seduta (Notturna)

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

La seduta inizia alle ore 20.40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Intervengono per la RAI il vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi, e il dottor Daniele Mattaccini.


Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.


COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE dà lettura di una lettera del direttore generale della RAI con la quale, in riferimento alla convocazione in audizione, il professor Masi ha chiesto il rinvio della stessa audizione relativamente ad impegni improrogabili; dà altresì lettura della propria lettera di risposta, nella quale si evidenzia come non appaia opportuno il rinvio richiesto.


PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191)
(Seguito e conclusione dell'esame. Approvazione del parere con condizioni)


Si riprende l'esame degli emendamenti al provvedimento in titolo sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 26 dello schema di contratto di servizio.

Il deputato BELTRANDI (PD) invita a non accogliere l'emendamento 26.2.

Il relatore RAO (UdC) illustra il 26.1 ed esprime parere contrario al 26.2.

La Commissione respinge l'emendamento 26.2 ed approva il 26.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 27 dello schema di contratto di servizio.

Il deputato BELTRANDI (PD) dà conto del proprio emendamento 27.4, dichiarandosi altresì favorevole al 27.1.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Il relatore RAO (UdC) si dichiara contrario al 27.1 e favorevole ai restanti emendamenti.

Risultano successivamente respinti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 27.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 28 dello schema di contratto di servizio.

Il deputato BELTRANDI (PD) ritira gli emendamenti 28.1 e 28.3.

Il relatore RAO (UdC) si dichiara favorevole agli altri emendamenti.

La Commissione approva quindi gli emendamenti 28.02 (Proposta n. 104) e 28.01 (Proposta n. 103), mentre risulta respinto il 28.5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 29 dello schema di contratto di servizio.

Il deputato BELTRANDI (PD) illustra i propri emendamenti.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Il relatore RAO (UdC) esprime parere favorevole al 29.1 e 29.5 e contrario ai restanti emendamenti.

La Commissione respinge quindi tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 29.

Si passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 34 dello schema di contratto di servizio, che viene illustrato dal senatore VITA (PD).

Il relatore RAO (UdC) si dichiara contrario all'emendamento 34.1 che, posto successivamente ai voti, risulta respinto.

Si passa alla votazione finale.

Considerando come il testo iniziale presentasse notevoli carenze, peraltro contravvenendo anche alle linee guida fornite dall'Agcom, il deputato BELTRANDI (PD) ritiene che gli emendamenti approvati lo abbiano almeno migliorato, anche in misura notevole, per cui preannuncia il proprio voto favorevole, auspicando che la Commissione si esprima all'unanimità. Segnala in ogni caso il mancato obiettivo della predisposizione di monitoraggi affidati a strutture esterne all'azienda, esprimendo comunque un convinto apprezzamento per il grande lavoro svolto dal relatore; ritenendo infine importante il lavoro preparatorio svolto dalla Commissione, deve invece riscontrare l'atteggiamento preconcetto assunto in alcuni momenti dalla maggioranza.

Il deputato CAPARINI (LNP) dichiara il proprio voto favorevole.

Secondo il senatore MORRI (PD), il testo del contratto di servizio è stato in parte migliorato, in molte occasioni con votazioni all'unanimità, sia pur conservando luci ed ombre in termini di vincoli e aperture per il futuro della RAI. Rimangono alcune contraddizioni, ma è auspicabile che il Governo voglia accogliere le posizioni espresse dalla Commissione. Il Gruppo PD voterà a favore, dando altresì atto dell'ottimo lavoro svolto dal relatore.

Il senatore BUTTI (PdL) ritiene in premessa di dover valutare come eccessiva la reazione del Presidente alla lettera ricevuta dal direttore generale Masi, il quale comunque ha dato piena disponibilità, chiedendo solo un rinvio dell'audizione. In relazione invece al parere sul contratto di servizio, preannuncia il voto favorevole del Gruppo PdL, ricordando come si sia più volte espresso l'auspicio che la RAI possa recepire tale parere, seppur non vincolante, tenendo in ogni caso ben presente che non tutto è sempre realizzabile. In conclusione, evidenzia l'ottimo lavoro svolto dal relatore Rao.

Il deputato LAINATI (PdL) tiene a sottolineare il grande lavoro preparatorio svolto dalla Commissione, attraverso le numerose audizioni preliminari, e a ringraziare il relatore per l'attento lavoro svolto.

Il relatore RAO (UdC), ringraziando i colleghi per la stima espressa e la collaborazione nei riguardi di un lavoro fatto anche di costanti contatti con il Ministero e la RAI, auspica che la società concessionaria voglia recepire il più possibile le proposte definite dalla Commissione. Alcune questioni come quelle sull'osservatorio e sui monitoraggi hanno richiesto il raggiungimento di un compromesso, ma l'atmosfera di grande collaborazione che si è creata ha consentito la definizione di principi importanti, ferme restando alcune rinunce sofferte e la non obbligatorietà nei riguardi della RAI. In ogni caso, se il Governo e la concessionaria vorranno dare seguito alle indicazioni, si potrà registrare un passo importante; altrimenti, potrebbe risultarne scalfito il ruolo della Commissione.

Secondo il PRESIDENTE, la natura del contratto di servizio dovrebbe farne risalire la responsabilità in capo al Parlamento. Ritiene altresì encomiabile la presenza e la partecipazione assicurata dai Commissari, il che ha enfatizzato il senso di responsabilità di ciascuno. In tal senso, ringrazia sentitamente tutti i colleghi, ed in particolare il relatore che si è reso garante della realizzazione di un ottimo lavoro di insieme.

Pone quindi ai voti il parere al contratto di servizio, ricordando che gli emendamenti si intendono come condizioni al parere stesso.

La Commissione approva all'unanimità, autorizzando il Presidente ad effettuare il coordinamento formale necessario.


SULLE COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il senatore MORRI (PD) si chiede se il direttore generale sia un referente affidabile per la Commissione, dato che l'audizione era concordata, mentre le motivazioni della richiesta di rinvio non sembrano adeguate, anche considerando il rapporto che il direttore generale deve avere con la Commissione. (Commenti del deputato LANDOLFI e del senatore BUTTI).

Intervenendo in replica, il PRESIDENTE ritiene che la propria lettera al professor Masi non abbia superato i limiti della misura. Se il direttore generale si fosse limitato a dire, nei numerosi contatti intercorsi nel frattempo, di non essere in condizioni di venire in Commissione prima di venerdì, la questione si sarebbe risolta velocemente, anche perché era stato rassicurato che non vi era alcuna intenzione di metterlo in difficoltà nel corso dell’audizione. Invece egli ha risposto con la missiva di cui è stata data lettura in apertura, inviata per di più ad altri quattro parlamentari, evidenziando così una tonalità in qualche modo fastidiosa.

Dichiara quindi conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 21.30.
ALLEGATO

TESTO DEGLI EMENDAMENTI ESAMINATI IN COMMISSIONE

Parere sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191)

Art. 26

26.2
Caparini, Bricolo, Mauro
All'articolo 26, sopprimere il comma 2.
___________

26.1
Il Relatore
Sostituire le proposte nn. 99) e 100) con la seguente:
99) All’articolo 26, comma 4, sostituire le parole: “A tal fine il Ministero si impegna ad istituire uno specifico tavolo tecnico, cui parteciperà anche la concessionaria" con le seguenti: “A tal fine il Ministero si impegna ad istituire nel più breve tempo possibile uno specifico tavolo tecnico, cui parteciperà anche la concessionaria. Il Ministero e la Rai con cadenza annuale riferiscono alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi i risultati delle azioni attuate per il contrasto all’evasione del canone di abbonamento e presenteranno una relazione sui lavori del tavolo tecnico”.

___________

Art. 27


27.1
Pardi, Formisano
Sostituire l'articolo 27 con il seguente:
"Art. 27

Commissione paritetica

1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente Contratto, con decreto del Ministro delle comunicazioni è istituita una apposita commissione paritetica composta da otto membri (quattro designati dal Ministero e quattro designati dalla Rai) con l’obiettivo di procedere – anche alla luce dell’evoluzione dello scenario di riferimento - alla definizione delle più efficaci modalità operative di applicazione e di sviluppo delle attività e degli obblighi previsti nel presente Contratto, nonché di verificarne l’adempimento. La commissione, tenendo conto di elementi oggettivamente riscontrabili, proporrà gli opportuni interventi volti a superare le problematiche di applicazione eventualmente emergenti.
2. Le rispettive componenti della commissione potranno di volta in volta definire le eventuali integrazioni della commissione stessa in funzione degli argomenti trattati. Entro trenta giorni dalla costituzione la commissione approva uno specifico regolamento per il proprio funzionamento".
___________

27.01 (Proposta n. 101)
Il Relatore
All’articolo 27, comma 1, sostituire le parole: “quattro designati dal Ministero e quattro designati dalla Rai” con le seguenti: “designati due ciascuno dal Ministero, dalla Rai, dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni”.
___________

27.5
Morri
All'articolo 27, comma 1, sostituire le parole: "quattro designati dal Ministero" con le seguenti: "due designati dal Ministero, uno dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e uno dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni".
___________

27.4 .
Beltrandi
Alla proposta n. 102), dopo le parole “di cui al comma 1, ”, inserire la seguente: “anche”.
___________

27.02 (Proposta n. 102)
Il Relatore
All’articolo 27, dopo il comma 1, inserire il seguente: “1-bis. La commissione di cui al comma 1, su richiesta della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, potrà segnalare eventuali violazioni o inosservanze nell'applicazione di quanto disposto dal presente Contratto di servizio e proporre alle parti contraenti interventi correttivi".
___________

27.2
Vita
All'articolo 27, aggiungere, in fine, il seguente comma: "2-bis. La commissione paritetica non ha competenza alcuna sulla parte relativa all’informazione, che resta compito della Commissione parlamentare e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni".
___________

Art. 28

28.1
Beltrandi
All'articolo 28, comma 2, sostituire le parole: “articolo 8” con le seguenti: “articolo 13".
___________

28.02 (Proposta n. 104)
Il Relatore
All’articolo 28, comma 2, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: “La Sede svolge le sue funzioni esaminando con cadenza almeno semestrale le comunicazioni specifiche che la Rai predisporrà sui temi di cui all’articolo 13, ed esprimendo su di esse un parere, anche in forma scritta. Tale parere verrà regolarmente illustrato dai coordinatori al Ministero, alla Rai, alla Commissione parlamentare, all’Autorità nonché alle Istituzioni ed Enti che hanno competenza o sono coinvolte sui temi trattati".
___________

28.01 (Proposta n. 103)
Il Relatore
All’articolo 28, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “La Sede permanente istituisce anche un Gruppo di lavoro permanente sui temi dell’accessibilità e dell’usabilità, invitando a farne parte esperti nominati dalla RAI tra i suoi dirigenti e dal Ministero tra i rappresentanti delle organizzazioni nazionali di difesa dei diritti delle persone disabili. La Sede può altresì istituire ulteriori Gruppi di lavoro e chiedere l’audizione di singoli dirigenti e funzionari della RAI, oltre che di Istituzioni e Organizzazioni su specifiche questioni inerenti le sue attività. I Gruppi di lavoro svolgono la loro attività sulla base di quanto sarà stabilito nel Regolamento di funzionamento della sede di cui al punto 3 del presente articolo.”
___________

28.3
Beltrandi
All'articolo 28, comma 3, sostituire le parole: “articolo 8” con le seguenti: “articolo 13".
___________

28.5
Beltrandi
All'articolo 28, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “La RAI inoltre invierà tempestivamente alla Sede Permanente copia della relazione prevista al comma 5, articolo 9; copia della dettagliata informativa prevista al comma 5 dell’articolo 10; copia della dettagliata informativa prevista al comma 3 dell’articolo 11; copia della comunicazione trimestrale prevista al comma 10 dell’articolo 12, copia del report previsto all’articolo 13, comma 4, lettera c). Su di esse la Sede può chiedere ulteriori informazioni alle strutture aziendali competenti ed esprimere un proprio parere, da inviare alle strutture competenti.".

___________

Art. 29

29.1
Beltrandi
All'articolo 29, sostituire il comma 3 con il seguente: “3. La Rai è tenuta a trasmettere alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con cadenza semestrale, una apposita Relazione riguardante l'attuazione del presente Contratto di servizio, con riferimento particolare ai temi concernenti i contenuti della programmazione radiotelevisiva. La Rai è altresì tenuta, con cadenza trimestrale, ad inviare all’Autorità, al Ministero e alla Commissione Parlamentare, una relazione concernente gli adempimenti posti in essere per il rispetto degli obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo e mette comunque a disposizione dell’Autorità e del Ministero ogni informazione detenuta utile per l’espletamento delle attività anche di vigilanza di rispettiva competenza, in particolare con riferimento alla qualità della programmazione. La Commissione parlamentare esercita al riguardo tutte le potestà attribuitele dalla legge e dai regolamenti parlamentari”.
___________

29.2
Vita
All'articolo 29, comma 3, sopprimere le parole: "al Ministero".
___________

29.3
Vita
All'articolo 29, comma 3, sostituire le parole: "e del Ministero" con le seguenti: "e della Commissione parlamentare".
___________

29.5
Beltrandi
All’articolo 29, aggiungere, in fine, il seguente comma: “5-bis. La Commissione parlamentare ha la facoltà di chiedere ai soggetti di cui al comma precedente l’erogazione delle sanzioni”.
___________

Art. 34

34.1
Vita
All'articolo 34, aggiungere, in fine, il seguente comma: “4-bis. La Rai si impegna, entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente contratto, procedendo ad idonei interventi anche di carattere organizzativo, a istituire una struttura interna specificamente dedicata alla produzione di documentari, con compiti di coordinamento e direzione rispetto alle singole strutture di rete preposte alla produzione e all’acquisto del prodotto. Tale struttura avrà, tra l’altro, il compito di fungere da referente unico per i produttori indipendenti e per le associazioni degli stessi, con lo scopo di incentivare la partecipazione di Rai a produzioni e coproduzioni europee ed internazionali con produttori indipendenti, favorire il coordinamento tra le linee editoriali e le risorse disponibili dell’azienda e le attività dei produttori indipendenti e promuovere lo sviluppo di pratiche contrattuali e produttive efficienti e coerenti a tali fini, comunque nel rispetto della normativa europea e anche prendendo a modello le più efficienti realtà nazionali di altri Paesi dell’Unione europea. La Rai si impegna a riferire trimestralmente all’Autorità, alla Commissione parlamentare e al Ministero in merito all’attività svolta in esecuzione della presente previsione, nonché a segnalare tempestivamente alla Commissione paritetica eventuali problematiche connesse alla stessa”.



Parere sullo schema di Contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191)
(Approvato nella seduta notturna della Commissione di mercoledì 9 giugno 2010)


La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
a) visto l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249, che prevede il parere della Commissione sullo schema di Contratto di servizio triennale tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico;
b) viste le linee-guida di cui alla delibera n. 614/09/CONS, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e dell’articolo 45, comma 4, del Testo unico della radiotelevisione approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; precisando pertanto che il Contratto di servizio è vincolato direttamente dalla legge che definisce puntualmente i contenuti minimi del servizio pubblico radiotelevisivo e dalle Linee guida approvate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d’intesa con il Ministero delle comunicazioni che fissano gli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali,
c) visti altresì gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
d) esaminato lo schema di Contratto di servizio per il triennio 2010-2012;
e) prendendo atto delle notevoli quanto importanti innovazioni contenute nella bozza trasmessa a codesta Commissione, rispetto ai contratti precedentemente in vigore;
f) tenuto conto delle risultanze dell’istruttoria condotta in Commissione per il tramite delle audizioni svolte,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
sul citato schema di Contratto di servizio, con le seguenti condizioni:

All'art. 1

Al titolo dell’articolo 1, aggiungere, in fine, la parola: “nazionale".

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: “al fine di soddisfare", inserire le seguenti: ", con riferimento al contesto nazionale ed europeo,".

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: “culturali e sociali della collettività”, aggiungere le seguenti: “e di coesione della comunità nazionale”.

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: “inclusa la diversità culturale e linguistica”, aggiungere le seguenti: “intesa nel quadro della più ampia identità nazionale italiana e comunque ribadendo il valore indiscutibile della coesione nazionale. Parte integrante della missione del servizio pubblico è quella di valorizzare le esperienze provenienti dalla società civile in un'ottica di applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale. In particolare, verrà riservato adeguato spazio ad enti ed organizzazioni non profit".

All'articolo 1, comma 4, dopo le parole: "nella programmazione nazionale e regionale", inserire le seguenti: “e in quella rivolta all'estero".

All’articolo 1, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “nel rispetto delle prerogative delle emittenti locali intese come soggetti attivi del servizio pubblico radiotelevisivo".

All'articolo 1, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: “, rilanciando e ribadendo contestualmente i valori irrinunciabili di unità e coesione nazionale”.

All'art. 2

All'articolo 2, comma 3, dopo le parole: “un’offerta complessiva di qualità, rispettosa dell’identità”, inserire le seguenti: “nazionale e”.

All'articolo 2, comma 3, dopo le parole: "diffusi nel Paese", inserire le seguenti: “e nell'Unione europea".

All'articolo 2, comma 3, dopo le parole: "degli ideali diffusi nel Paese", inserire le seguenti: "che non siano in alcun modo contrari ai principi costituzionali".

All'articolo 2, comma 3, lettera a), dopo le parole: "memoria storica del Paese", inserire le seguenti: “e del patrimonio culturale europeo".

All'articolo 2, comma 3, dopo la lettera a), inserire le seguenti:
a-bis) promuovere l’organizzazione di seminari interni al fine di evitare il ripetersi di una distorta rappresentazione della figura femminile, con risorse interne ed esterne, anche in base a indicazioni provenienti dalle categorie professionali interessate;
a-ter) valorizzare la rappresentazione reale e non stereotipata della molteplicità di ruoli del mondo femminile, anche nelle fasce di maggior ascolto;".

All'articolo 2, comma 3, lettera c), dopo le parole: "costituiti dall'orizzonte", inserire le seguenti: “europeo ed".

All' articolo 2, comma 3, lettera f), dopo le parole: “patrimonio storico, artistico”, sostituire le parole: "e ambientale a livello" con le seguenti: “, linguistico e ambientale”.

All'articolo 2, comma 3, lettera f), dopo le parole: "contesto internazionale", inserire le seguenti: "ed europeo".

All’articolo 2, comma 3, lettera h), aggiungere le parole: “e le azioni di pace e di cooperazione internazionale”.

All' articolo 2, comma 3, lettera l), dopo le parole: “della coesione sociale”, inserire le seguenti: “e nazionale, tutelare e valorizzare la lingua italiana”.

All'articolo 2, comma 3, lettera m), dopo le parole: "della solidarietà,", inserire le seguenti: "della sussidiarietà, in particolar modo per la sua accezione orizzontale, ovvero di valorizzazione del ruolo della società e delle associazioni di categoria,".

All’articolo 2, comma 3, lettera m), eliminare le parole: “delle pari opportunità e l’impegno ad una rappresentazione significativa e rispondente al ruolo delle donne nella società”.

All’articolo 2, comma 3, inserire, in fine, la seguente lettera: “m-bis) promuovere e valorizzare un nuovo corso nell’impiego della figura femminile, nel pieno rispetto della dignità culturale e professionale delle donne, anche al fine di contribuire alla rimozione degli ostacoli che di fatto limitano le pari opportunità”.

All'articolo 2, comma 3, dopo la lettera m), inserire la seguente: “m-bis) valorizzare nella propria programmazione, anche nelle fasce di maggior ascolto, la rappresentazione reale e non stereotipata della molteplicità di ruoli del mondo femminile;".

All'articolo 2, comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera: “p-bis) garantire, nel rispetto e nei limiti della normativa vigente, la continuità della programmazione per l’Accesso in tutte le sue forme, in particolare prevedendo una collocazione fissa dei relativi programmi nel palinsesto”.

All’articolo 2, comma 3, aggiungere la seguente lettera: “p-bis) garantire la comunicazione sociale attraverso trasmissioni dedicate all’ambiente, alla salute, alla qualità della vita, ai diritti e ai doveri civili, allo sport sociale, alla disabilità e ai diritti, agli anziani, assegnando spazi adeguati alle associazioni rappresentative del settore”.

All’articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma: “5-bis. La Rai adotta un adeguato sistema di contrasto delle forme di pubblicità occulta. A tal fine monitora l’eventuale presenza, all’interno dei programmi televisivi e radiofonici, di riferimenti a specifici marchi o attività commerciali, nonché di beni o servizi ad essi riconducibili, ed all’esito del monitoraggio assume le opportune iniziative aziendali, inclusa, ove del caso, l’irrogazione di sanzioni nei confronti dei responsabili dei programmi. I dati del monitoraggio sono trasmessi semestralmente al Ministero, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il relativo report descrive i criteri generali di rilevazione, individua le tipologie di pubblicità legittime ai sensi della normativa vigente (quali interruzioni per spot, sponsorizzazioni, televendite, pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici, sensibilizzazione degli utenti alla lettura di libri, eventuale inserimento di prodotti a titolo di product placement) e per ciascuna tipologia indica gli spazi televisivi e radiofonici di messa in onda. Il report segnala altresì specificatamente ciascun caso rilevato al di fuori di tali spazi, indicando la rete, la trasmissione, la data, l’ora, la durata e la tipologia dei potenziali destinatari del messaggio, nonché il marchio o l’attività che potenzialmente ne beneficiano”.

All’articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma: "5-bis. La Rai opera un monitoraggio, con produzione idonea di reportistica semestrale, che consenta di controllare il rispetto di quanto previsto dal presente Contratto di servizio o da altre disposizioni che la Rai è tenuta ad osservare circa le pari opportunità. I report devono essere trasmessi al Ministero, all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e contenere un’informazione che sia quanto più possibile esaustiva".

All’articolo 2, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: “5-bis. La Rai istituisce, entro un anno dall’entrata in vigore del presente Contratto, un Osservatorio la cui missione è di monitorare la corretta rappresentazione della dignità della persona nella programmazione complessiva, con particolare riferimento alla distorta rappresentazione della figura femminile e di promuoverne un'immagine reale e non stereotipata. Tale Osservatorio è affidato a una o più società di provate capacità scientifiche ed esperienza selezionate attraverso procedure di evidenza pubblica".

All'art. 3

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: “qualità dell’offerta”, inserire le seguenti: “, si impegna affinché tale obiettivo sia perseguito anche nei generi a più ampia diffusione".

All’articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole: “emittenti commerciali, compresi” inserire le seguenti: “i documentari”.

All’articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: “di natura espressiva” inserire le seguenti: “assicurando, tra l’altro, una più moderna rappresentazione della donna nella società, valorizzandone il ruolo, e”.
Congiuntamente, aggiungere, in fine, le parole: “, nonché di altri analoghi Codici che dovessero essere emanati nel triennio di vigenza del presente contratto”.

All’articolo 3, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera: “e-bis) assicurare la realizzazione di trasmissioni dedicate ai temi dei bisogni della collettività, alle condizioni sanitarie e socio-assistenziali, alle iniziative delle associazioni della società civile, all’integrazione e al multiculturalismo, alle pari opportunità, alla cultura e al lavoro”.

All'articolo 3, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera: " e-bis) garantire la promozione, valorizzazione e tutela della lingua italiana favorendo, a neologismi e terminologie in lingue straniere, l’utilizzo di termini evinti dalla nostra tradizione linguistica e quindi comprensibili e riconoscibili dai cittadini di ogni fascia o specificità culturale”.

All'articolo 3, sostituire il comma 2 con il seguente “2. La Rai è tenuta a dotarsi di un sistema di analisi e monitoraggio della qualità dell’offerta e delle sue determinanti, tenendo conto delle esperienze esistenti anche a livello internazionale, con l’obiettivo di poter disporre di elementi di valutazione per la definizione di una programmazione e di una policy aziendale che corrisponda sempre più alle domande e alle attese del pubblico e realizzi la funzione di servizio pubblico come prescritto dal presente Contratto di servizio, coniugando audience e qualità”.

All'articolo 3, comma 2, dopo le parole: "esistenti anche a livello", inserire le seguenti: “europeo ed".

All'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: “La Rai è tenuta a fornire tempestivamente, con cadenza semestrale, alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, i dati risultanti dal monitoraggio".

All'articolo 3, sostituire il comma 3 con il seguente: “3. Tale sistema è costituito da due distinti strumenti: a) un monitoraggio e un’analisi della qualità della programmazione intesa come valore pubblico, in grado di verificare la percezione degli utenti del servizio pubblico in merito ai singoli elementi dell’offerta, come declinati nell'art. 4, nell'art. 5, nell'art. 8 e nell'intero Capo III del presente contratto; b) un monitoraggio della corporate reputation intesa come: a) la capacità di competere sotto il profilo della sostenibilità economica descritta al Capo V del presente contratto, della competitività come illustrata all'art. 14 del presente Contratto, del coinvolgimento del personale e della flessibilità organizzativa; b) la capacità di innovare in termini di prodotto (Comma 3 art. 9 e art. 11 Capo III) e di tecnologia (intero Capo IV); c) la capacità di incrementare il proprio valore di servizio pubblico, inteso anche in termini di presenza sul mercato internazionale (art. 14 Capo III) e di supporto all'industria tecnologica e all'industria televisiva indipendente (art. 15 Capo III), nel rispetto dell’etica dell’impresa, della deontologia professionale, dei criteri di correttezza, di lealtà, quali emergono anche dal Codice etico e dalla Carta dei doveri e degli obblighi degli operatori del servizio pubblico".

All’articolo 3, dopo il comma 3, inserire il seguente: “3-bis). Lo strumento di monitoraggio della corporate reputation dovrà:
a) rappresentare attraverso un adeguato disegno campionario l’intera popolazione italiana;
b) avere una periodicità di misurazione semestrale;
c) rilevare indicatori d’immagine, di posizionamento percepito della Rai, di senso di appartenenza, di ruolo formativo ed informativo, di capacità innovativa, di rispondenza al proprio ruolo di servizio pubblico;
d) divulgare trimestralmente l’intensità della corporate reputation che consenta un’analisi sull’intero arco dell’anno.
e) monitorare quotidianamente la possibilità effettiva di accesso alla programmazione delle persone con disabilità sensoriali o cognitive resa possibile da specifiche trasmissioni audio descritte, trasmissioni in modalità tele software per le persone non vedenti e trasmissioni sottotitolate con speciali pagine del Televideo in grado di essere registrate su supporti VCR e DVD, del proprio portale internet e mediante la traduzione della lingua dei segni (LIS). Il monitoraggio deve riguardare, altresì, la qualità delle modalità tecniche utilizzate per assicurare l’accesso effettivo alla programmazione delle persone con disabilità sensoriali, avendo particolare riguardo al monitoraggio della qualità della sottotitolatura in relazione alle tecniche utilizzate;
f) monitorare costantemente l’offerta di cui al Capo III del presente Contratto, nonché tutte le tipologie di programma ed i singoli generi”.

All'articolo 3, comma 4, lettera c), dopo le parole:web service”, aggiungere le seguenti: “analisi fandom”.

All'articolo 3, comma 4, lettera d), sostituire la parola: "avere" con la seguente: "garantire".

All'articolo 3, comma 4, lettera d), dopo la parola: “misurazione”, inserire la seguente “mensile”.

All'articolo 3, comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente lettera: “e) collocare gli indicatori, secondo opportuni pesi, in un sistema di misurazione in grado di permettere il confronto tra successivi periodi e l’individuazione delle causali per dar luogo agli opportuni interventi aziendali di correzione”.

Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. La Rai è tenuta a monitorare l’offerta di cui al Capo III del presente contratto, nonché tutte le tipologie di programma ed i singoli generi. Il monitoraggio dovrà sviluppare idonea reportistica semestrale che indichi chiaramente per ogni singolo genere le tempistiche e le percentuali di occupazione video. Tali report devono essere trasmessi al Ministero, all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi”.
Inoltre, al comma 5, sopprimere le parole: ", la definizione della periodicità di misurazione del sistema di cui al comma 4, oltreché".

All’articolo 3, comma 10, dopo le parole: “al Ministero”, inserire le seguenti: “e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi”.

All’articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma: "10-bis. La Rai si impegna a fornire tempestivamente alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi i dati di cui alla risoluzione della stessa Commissione del 18 dicembre 2002”.


All'art. 4

All’articolo 4, comma 1, dopo la parola: “obiettività”, inserire le seguenti: “, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne”.

All’articolo 4, comma 2, dopo le parole: “canoni di”, inserire le seguenti: “pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche e sociali nel sistema radiotelevisivo, nonché dai princìpi di”.

All'art. 5

All’articolo 5, dopo il comma 2, inserire il seguente: “2-bis. In particolare la Rai si impegna a realizzare un canale tematico, declinabile anche su altre piattaforme trasmissive, dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico e paesaggistico italiano, nonché alla diffusione di eventi culturali di rilevante interesse, al fine di rispondere alle istanza di crescita culturale e civile della collettività”.

All'art. 6

All’articolo 6, comma 5, sostituire le parole: "convenzioni o contratti con le Province, i Comuni, le Comunità montane o altri enti locali o consorzi, individuando le modalità di estensione del servizio" con le seguenti: "convenzioni o contratti con le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane o altri enti locali o consorzi, individuando le modalità di estensione del servizio anche per le finalità di cui all’articolo 16 del presente Contratto di servizio".

All'art. 8

All’articolo 8, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Tale informazione dovrà essere fornita senza interruzioni fino a quando la transizione non sarà ultimata su tutto il territorio nazionale”.

All'art. 9

All'articolo 9, comma 2, lettera a) Informazione e approfondimento generale, dopo le parole: "informazione istituzionale e parlamentare", inserire le seguenti: “nazionale ed europea".

All'articolo 9, comma 2, lettera b) Programmi e rubriche di servizio, dopo le parole: "sui bisogni della collettività", inserire le altre: "in cui saranno valorizzate le opportunità europee".

All'articolo 9, comma 2, lettera b) Programmi e rubriche di servizio, dopo le parole: "alla qualità della vita," inserire le seguenti: “alla normativa e alle opportunità comunitarie,".

All’articolo 9, comma 2, lettera b) Programmi e rubriche di servizio, sostituire le parole da: “trasmissioni finalizzate a comunicare” a: “nel mondo del lavoro” con le seguenti: “trasmissioni idonee a comunicare al pubblico una più completa e realistica rappresentazione del ruolo che le donne svolgono nella vita sociale, culturale, economica del Paese, nelle istituzioni e nella famiglia, valorizzandone le opportunità, l’impegno ed i successi conseguiti nei diversi settori, in adempimento ai principi costituzionali”.

All'articolo 9, comma 2, lettera b) Programmi e rubriche di servizio, dopo le parole: “trasmissioni che attribuiscano alla conoscenza”, aggiungere le seguenti: “della lingua italiana e”.

All'articolo 9, comma 2, lettera b) Programmi e rubriche di servizio, dopo le parole: “alfabetizzazione informatica;”, aggiungere le seguenti: “trasmissioni finalizzate alla preservazione e valorizzazione della coesione e dell’unità nazionale”.

All'articolo 9, comma 2, lettera b) Programmi e rubriche di servizio, aggiungere, in fine, le parole: “trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell’Unione europea;”.

All'articolo 9, comma 2, lettera c), dopo le parole: “trasmissioni finalizzate a promuovere e valorizzare”, aggiungere le seguenti: “la lingua nazionale,”.

All'articolo 9, comma 2, lettera c) Programmi e rubriche di promozione culturale, dopo la parola: “scientifico”, inserire le seguenti: "e trasmissioni finalizzate alla promozione dell'industria musicale italiana, con particolare attenzione agli artisti emergenti;”.

All'articolo 9, comma 2, lettera c) Programmi e rubriche di promozione culturale, dopo le parole: "made in Italy nel mondo;", inserire le seguenti: "trasmissioni volte a valorizzare la presenza sul territorio di enti ed organizzazioni non profit, con particolare riguardo alle attività sociale, formativa ed educativa in genere;".

All'articolo 9, comma 2, lettera c) Programmi e rubriche di promozione culturale, aggiungere, in fine, le parole: "programmi di approfondimento della cultura e della storia europea;".

All'articolo 9, comma 2, lettera e) Programmi per i minori, aggiungere, in fine, le parole: "trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione europea;".

All’articolo 9, comma 3, sostituire le parole: “La Rai si impegna ad effettuare" con le seguenti: "La Rai effettua".

All’articolo 9, dopo il comma 4, inserire il seguente: “4-bis. La Rai si impegna, per gli obiettivi del presente articolo, a valorizzare i propri centri di produzione presenti in tutto il territorio nazionale e si impegna a potenziarne la capacità di realizzare contenuti in relazione alle nuove programmazioni”.

All’articolo 9, sostituire il comma 5 con il seguente: "5. La Rai trasmette al Ministero, all’Autorità e alla Commissione parlamentare, per ciascun semestre entro i successivi tre mesi, una relazione contenente una dettagliata informativa sul volume dell’offerta classificata secondo i generi di cui al comma 2; tale informativa dovrà altresì contenere tutti i titoli dei programmi classificati in base ai generi di cui al comma 2, con indicazione della loro collocazione oraria, nonché quelli ricadenti nella tipologia di cui al comma 3, e i tempi e le percentuali di occupazione video di ogni singolo genere previsto, al fine di determinare quanto richiesto al comma 1 del presente articolo. Tale documento deve essere pubblicato sul sito web della Rai alla voce Programmi televisivi di servizio pubblico finanziati col canone".

All’articolo 9, sostituire il comma 6, con il seguente: “La Rai realizza una idonea promozione della propria programmazione valutandone costantemente l’efficacia ed utilizzando a tal fine anche il servizio Televideo ed il portale Internet”.

All’articolo 9 aggiungere, in fine, il seguente comma: “6-bis. La Rai può rendere riconoscibili agli utenti nel corso della programmazione, mediante l'apposizione di adeguati segnali visivi, i programmi riconducibili ai generi di cui al comma 1 del presente articolo”.

All’articolo 9 aggiungere, in fine, il seguente comma “6-bis. La Rai, qualora acquisisca i diritti di trasmissione televisiva e/o radiofonica di un evento sportivo di rilevanza locale, è tenuta a trasmetterlo sui canali a sistema di trasmissione con copertura nazionale o locale ovvero alla stipula di accordi di trasmissione con le emittenti locali”.

All'art. 10

All'articolo 10, comma 2, lettera g), dopo le parole: "organi istituzionali", inserire le altre: "nazionali ed europei".

All'articolo 10, comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: “programmi volti alla tutela e alla valorizzazione della lingua italiana”.

All'articolo 10, comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: "trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione europea;".

All’articolo 10, comma 5, aggiungere, in fine, le parole: “Tale informativa dovrà contenere tutti i titoli dei programmi classificati in base ai generi di cui al comma 2, con l’indicazione della loro collocazione oraria, nonché quelli ricadenti nella tipologia di cui al comma 3; dovrà inoltre riportare i tempi e le percentuali di occupazione audio di ogni singolo genere previsto, al fine di determinare quanto richiesto al comma 2. L'informativa deve essere pubblicata sul sito web della Rai alla voce Programmi radiofonici di servizio pubblico finanziati col canone”.

All'art. 11

All’articolo 11, comma 1, sostituire le parole: “estendere l’attuale produzione di contenuti personalizzati per Internet e”, con le seguenti: “estendere, anche sviluppando e producendo contenuti ad hoc, l’attuale produzione di contenuti personalizzati per Internet. L’azienda si impegna altresì a”.

All'articolo 11, comma 2, lettera a), dopo le parole: "diffusi in ambito", inserire le seguenti: "comunitario e".

All’articolo 11, comma 2, lettera b), dopo la parola: “disponibili”, aggiungere le seguenti: “nella maniera più agevole e sfruttando le più moderne tecnologie”.

All’articolo 11, comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: “a tal fine la Rai dovrà garantire modalità agevoli di ricerca e di recupero dei contenuti degli archivi verso le piattaforme IP e in modo particolare web”.

All’articolo 11, comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: “per migliorare la funzionalità del sistema, le teche dovranno servirsi di un sistema informatico al fine di poter verificare in tempo reale la disponibilità dei diritti web, simulcast e in genere IP relativi a specifici contenuti”.

All’articolo 11, aggiungere, in fine, il seguente comma: “3-bis. La Rai è tenuta a prevedere nel proprio portale una sezione dedicata alla raccolta dei reclami degli utenti al fine di migliorare il proprio servizio”.


All'art. 12

All’articolo 12, comma 2, dopo le parole: “si impegna a realizzare”, inserire le seguenti: “nel Centro di Produzione di Torino".

All’articolo 12, dopo il comma 2, inserire il seguente: “2-bis. L’ampliamento dell’offerta dedicata ai minori può favorire un processo di rafforzamento del Centro di Produzione di Torino individuato, oltre alla normale produzione, come distretto produttivo Rai specializzato nell’offerta dedicata al pubblico dei bambini”.

All’articolo 12, comma 3, dopo le parole: “al Ministero”, inserire le seguenti: “e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi”.

All’articolo 12, comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente: “b-bis) promuova modelli di riferimento, femminili e maschili, egualitari e non stereotipati”.

All'articolo 12, comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente: “b-bis) proponga alle nuove generazioni strumenti dedicati ed accessibili per accrescere la loro conoscenza ed il senso di appartenenza all'Unione europea;".

All'articolo 12, comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: ", nonché le opportunità offerte dai programmi europei rivolti ai giovani;".

All’articolo 12, comma 9, apportare le seguenti modificazioni:
- dopo le parole: “adotta entro”, sostituire la parola: “sei” con la seguente: “tre”;
- prima delle parole: “adatti ad una visione congiunta con un adulto”, inserire le seguenti: “adatti ad una visione dei minori da soli,”.

All'art. 13

All’articolo 13, comma 1, dopo le parole: “normative antidiscriminatorie”, sostituire la parola: “enunciate” con le seguenti: “e impegnandosi a promuovere l’attuazione dei principi enunciati”.

All’articolo 13, comma 2, dopo le parole: “La Rai”, inserire le seguenti: “nel più breve tempo possibile”.

All’articolo 13, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) sottotitolare e tradurre in lingua dei segni (LIS) almeno una edizione al giorno di Tg1, Tg2, Tg3, Tg Rainews 24, Tg Rai Sport e Tg Rai International e ad assicurare una ulteriore edizione giornaliera per ciascuna delle suddette testate nel periodo di vigenza del presente contratto;”.

All’articolo 13, comma 2, sostituire le lettere b) e c) con la seguente: “b) a sottotitolare e tradurre in lingua dei segni entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente contratto almeno un’edizione al giorno di ciascun TGR”.

All'articolo 13, sostituire il comma 3 con il seguente: "3. La Rai garantisce l'accesso alla propria offerta multimediale e televisiva su analogico, digitale terrestre e satellite alle persone con disabilita sensoriali o cognitive anche tramite specifiche programmazioni audiodescritte e trasmissioni in modalità telesoftware per le persone non vedenti, sottotitolate anche con speciali pagine del Televideo, e del proprio portale internet e mediante la traduzione della lingua italiana dei segni (LIS). La Rai individua opportune modalità e soluzioni tecniche affinché nel passaggio al sistema digitale le persone con disabilita sensoriali possano continuare ad usufruire del servizio di sottotitolazione , di Televideo, traduzione LIS e Telesoftware e non siano esclusi dagli eventuali servizi di televisione interattiva che dovessero essere implementati in futuro, garantendo l'accessibilità dei decoder, fin dal momento della progettazione".

All'articolo 13 sostituire il comma 4 con il seguente:
"4. La Rai:
a) incrementa progressivamente, nell'arco del triennio di vigenza del presente Contratto, il volume delle offerte specifiche di cui ai commi 2 e 3 fino al raggiungimento di una quota pari ad almeno il 60 per cento della programmazione complessiva entro 12 mesi dall'entrata in vigore del contratto di servizio ed il 70 per cento entro il triennio, nonché delle tipologie di generi di programmazione anche con riferimento alle trasmissioni culturali e a quelle di approfondimento e informazione a tema;
b) amplia progressivamente l'attuale servizio di sottotitolazione dei notiziari nelle fasce orarie di buon ascolto e dei programmi d'attualità, di approfondimento politico, di sport e di intrattenimento preregistrati e in diretta;
c) migliora la qualità del segnale per l'audiodescrizione nel quadro delle risorse in OM dedicate allo specifico servizio;
d) garantisce che i programmi con audiodescrizioni, così come le altre trasmissioni in modalità tele software, possano essere effettivamente ricevute su tutto il territorio nazionale;
e) attua una politica di sensibilizzazione affinché in tutti i casi di messaggi in sovra impressione contenenti informazioni rilevanti, questi siano sempre accompagnati da lettura orale da parte dello speaker;
f) promuove la ricerca tecnologica al fine di favorire l'accessibilità dell'offerta multimediale alle persone con disabilita e con ridotte capacità sensoriali e cognitive, in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni del mondo delle persone con disabilita;
g) riferisce trimestralmente all'Autorità, alla Commissione Parlamentare, al Ministero e alla Sede di Confronto sulla programmazione sociale, in merito all'attività svolta, nonché a segnalare tempestivamente alla commissione paritetica eventuali problematiche connesse alla programmazione di cui al presente articolo."

All’articolo 13, comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera: “h) operare un monitoraggio quantitativo e qualitativo, con produzione idonea di reportistica semestrale che consenta di controllare quanto previsto ai precedenti commi 2, 3 e al comma 6. I report devono indicare, per le categorie indicati ai precedenti menzionati commi, le tempistiche e le percentuali di occupazione video, oltre a contenere informazioni necessarie quali presenza di sottotitoli, data, ora, emittente, editore, titolo, durata e genere della trasmissione. Tali report devono essere trasmessi al Ministero, all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi”.

All'articolo 13, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: "La Rai si impegna a mettere a punto un idoneo sistema di analisi e monitoraggio della qualità e della quantità delle offerte di cui al comma 3“, ed in generale sulla programmazione sociale dell’Azienda, relativa alla produzione delle reti televisive, radiofoniche, dei canali digitali (compreso il web) e delle società controllate e/o partecipate dalla Rai, che preveda l'affidamento, tramite procedura di evidenza pubblica, di un incarico professionale ad un soggetto indipendente, con competenza specifica e con personalità giuridica di diritto privato, individuato nella prima seduta della Sede permanente di confronto sulla programmazione sociale su proposta del Segretario sociale Rai".

All'articolo 13, comma 7, alle parole: “La Rai”, premettere le seguenti: “Nel quadro degli indirizzi relativi alle trasmissioni dell’accesso al servizio pubblico della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,”.

All’articolo 13, aggiungere, in fine, il seguente comma: “7-bis. La Rai individua opportune modalità e soluzioni tecniche affinché nel passaggio al sistema digitale le persone con disabilità sensoriale possano continuare ad usufruire del servizio di sottotitolazione, di Televideo, traduzione LIS e Telesoftware e non siano escluse dagli eventuali servizi di televisione interattiva che dovessero essere implementati in futuro, garantendo l’accessibilità dei decoder, fin dal momento della progettazione”.

All’articolo 13, aggiungere, in fine, il seguente comma: “7-bis. In caso di inosservanza degli impegni assunti per adeguare l’offerta dedicata alla persone con disabilità, Ministero e Autorità irrogheranno le sanzioni previste all’articolo 29, comma 5, nei confronti della Rai”.

All'art. 14

All’articolo 14, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente: “1. La Rai contribuisce a mantenere vivo il legame dei cittadini italiani residenti all’estero con il Paese e con la cultura di origine e a favorire una più appropriata conoscenza della lingua italiana, realizzando un palinsesto generalista selezionando tra i programmi realizzati in base a quelli previsti dagli articoli 9 e 10, con particolare attenzione alla comunicazione politica nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie”.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
"Articolo 14-bis
Programmi dell'Accesso
1. Fermi restando gli obblighi derivanti dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, la Rai è tenuta a riservare trasmissioni e spazi di accesso radiotelevisivo anche a tematiche sociali, con particolare attenzione alle esperienze dell'associazionismo e del volontariato.
2. Le trasmissioni di cui al comma 1, definite come programmi dell'Accesso, sono programmate su ciascun messo radiotelevisivo (televisivo, radiofonico, Televideo) sulla base di calendari predisposti e resi pubblici dalla società concessionaria previa approvazione della Sottocommissione permanente per l'Accesso, costituita nell'ambito della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
3. I programmi dell'Accesso consistono anche nella programmazione di cicli di spot su tematiche sociali; tali spazi saranno assegnati ai soggetti ritenuti idonei a tali programmi. La società concessionaria istituisce apposite rubriche dedicate agli Enti, Istituti o Associazioni che presentano profili di interesse per i settori indicati. La predisposizione degli spot viene curata dalla società concessionaria in collaborazione con i soggetti richiedenti.
4. La decisione sulle domande di Accesso, per ciascuno dei mezzi previsti ai commi 2 e 3, e sui soggetti richiedenti spetta alla Sottocommissione permanente per l'Accesso".

All'art. 15

All’articolo 15, comma 2, dopo le parole: “(teatro, danza, lirica, prosa, musica classica e leggera” inserire la seguente: “italiani".

All'art. 16

All'articolo 16, comma 2, dopo le parole: "della legge 14 aprile 1975, n. 103", aggiungere le seguenti: "e in attuazione dell'articolo 12, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482"; congiuntamente, dopo le parole: "in lingua slovena", aggiungere le seguenti: "e friulana".

Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:
“Articolo 16-bis
Rilancio della Tgr


1. Il rafforzamento della produzione della Tgr è la condizione essenziale per qualificare l’articolazione regionale del servizio pubblico radiotelevisivo. Oltre alla normale produzione giornalistica, vanno garantite e salvaguardate le trasmissioni ideate e prodotte dalle varie sedi regionali. Inoltre, va potenziata la collaborazione transfrontaliera tra la Rai e le altre emittenti europee finalizzata alla produzione di audiovisivi su temi e aspetti di interesse sovranazionale”.


All'art. 17

Sostituire l’articolo 17 con il seguente:
"Articolo 17
Informazione parlamentare nazionale ed europea
1. La Rai, tenuto conto anche delle recenti risoluzioni del Parlamento europeo, si impegna a diffondere, promuovere e sviluppare l’informazione sulle istituzioni nazionali e dell’Unione europea. Nel rispetto del pluralismo sociale, culturale e politico e utilizzando tutti i mezzi di comunicazione a sua disposizione e, in specie le potenzialità della tecnologia digitale, la Rai assicura la formazione, la divulgazione e l’informazione sui temi del funzionamento delle istituzioni e della partecipazione alla vita politica.
2. La Rai è tenuta a presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto, un progetto di canale televisivo dedicato ai lavori parlamentari, dando anche adeguato rilievo all'attività svolta dalle Commissioni, da realizzare in stretta collaborazione tra la Rai, in particolare la testata TSP, i due rami del Parlamento e il Parlamento europeo. Nel palinsesto saranno riservati adeguati spazi all'informazione sulle attività delle istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale e di garanzia e controllo svolte nelle sedi del Parlamento nazionale e di quello europeo. Il progetto dovrà essere attivato in via sperimentale entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto.
3. La Rai è tenuta all’esercizio della rete di cui all’art. 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, secondo le modalità della legge 11 luglio 1998, n. 224, mediante la rete di impianti di cui all’allegato 1 dedicata a tutte le attività delle istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale e di garanzia e controllo nelle sedi del Parlamento nazionale e di quello europeo. Sulla base di piani esecutivi presentati al Ministero, e previa autorizzazione da parte di questo, la rete di cui al presente comma potrà essere soggetta ad interventi mirati alla razionalizzazione degli impianti, ottenuta con azioni di compatibilizzazione nell’uso delle frequenze e anche attraverso operazioni di accorpamento degli impianti della concessionaria; gli interventi dovranno essere attuati senza degradare la qualità del servizio offerto su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, e con particolare riguardo alla salvaguardia della salute umana e della tutela del paesaggio, e potranno comportare variazioni dell’area di servizio, senza tuttavia incrementarla, come previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 224 del 1998.
4. Il palinsesto della rete istituzionale riguarderà tutte le attività delle istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale e di garanzia e controllo che si svolgono nelle sedi del Parlamento nazionale e di quello europeo. La trasmissione di tali attività è determinata dalla Rai d’intesa rispettivamente con i Presidenti delle due Camere. Tali attività si svolgeranno seguendo gli indirizzi della Commissione parlamentare e le indicazioni dell’Autorità.
5. La Rai è impegnata a trasmettere, anche sui canali generalisti, l’informazione parlamentare, comunitaria e nazionale, in fascia di ascolto adeguata e a pubblicizzare l’attività del canale televisivo dedicato anche attraverso le proprie reti radiofoniche, televisive generaliste e il proprio sito web, in particolare nell’ambito delle trasmissioni di informazione.
6. La Rai promuove la stipula di convenzioni con la Pubblica Amministrazione aventi ad oggetto l'ideazione, la realizzazione e la diffusione di iniziative di formazione, di comunicazione e/o di divulgazione su tutti i versanti distributivi in coerenza con l'evoluzione delle piattaforme tecnologiche, anche attraverso servizi interattivi, al fine di favorire il conseguimento degli scopi di utilità sociale e delle finalità istituzionali perseguite dagli enti interessati".

All'art. 18
All’articolo 18, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: “La Rai potrà anche avvalersi della collaborazione di emittenti locali".

All’articolo 18, comma 3, dopo le parole: “su base locale”, inserire le seguenti: “anche in collaborazione con le emittenti locali".

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:
"Art. 18-bis

1. La Rai assicura spazi nella programmazione televisiva e radiofonica per la diffusione dell’educazione finanziaria ed economica quale strumento di tutela del consumatore, attraverso iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria ed economica fra il pubblico".
All'art. 19
All’articolo 19, comma 1, eliminare, in fine, le parole: "e alla sua progressiva messa a disposizione per fini culturali, didattici e di natura istituzionale" ed inserire, dopo il comma 1, i seguenti: “1-bis. La Rai prosegue il processo di catalogazione digitale dell’archivio storico televisivo comprensivo dei materiali registrati su pellicola, utilizzando le tecnologie più avanzate di archiviazione e catalogazione e sperimentando l’integrazione delle audiovideoteche nel processo produttivo digitale e si impegna a definire e mettere in atto iniziative finalizzate alla conservazione della memoria audiovisiva del Paese. 1-ter. L’archivio storico radiotelevisivo, già aperto per la consultazione al pubblico nelle sedi della Rai, dovrà essere reso progressivamente disponibile per fini culturali, didattici e di natura istituzionale. Tale obiettivo sarà realizzato attraverso specifiche convenzioni con università, scuole, enti pubblici e associazioni senza fini di lucro e con la realizzazione di produzioni antologiche e collaborazioni con gli altri principali detentori di archivi storici audiovisivi in progetti che coinvolgano le organizzazioni impegnate nella conservazione della memoria audiovisiva del Paese. 1-quater. La Rai dispone una pubblicazione annuale, secondo le forme che saranno ritenute più appropriate, e comunque sul proprio sito internet, per divulgare e rendere conoscibile il materiale del suo archivio e le modalità di fruizione”.

All'art. 20
All’articolo 20, dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. La Rai, con particolare riguardo per quelle zone del territorio nazionale non raggiunte dal digitale terrestre, deve impegnarsi con ogni mezzo a sua disposizione per favorire la diffusione di Tivùsat, offrendo la relativa smart card al solo rimborso dei costi sostenuti agli utenti che ne facciano richiesta e che dimostrino di essere in regola con il pagamento del canone di abbonamento”.

All'art. 21
All'articolo 21, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: “4-bis). La Rai fornisce con cadenza annuale al Ministero tutta la necessaria documentazione con riferimento al monitoraggio della qualità tecnica del servizio di radiodiffusione e alle elaborazioni statistiche, con indicazioni del grado di estensione dei servizi in funzione, della qualità di ricezione riferita ai livelli della scala di qualità UIT-R e dell'andamento delle situazioni interferenziali e dei disturbi dei servizi, nonché i valori della disponibilità del servizio misurati utilizzando gli indicatori di qualità concordati con il Ministero. Ai fini della verifica degli adempimenti relativi alla copertura, la Rai fornisce annualmente al Ministero la rappresentazione cartografica su supporto magnetico delle aree di copertura dei servizi".
All'art. 24

All'articolo 24, dopo la parola: "Wi-Max", aggiungere le seguenti: "la Web TV".
All'art. 25

All’articolo 25, comma 4, dopo le parole: “al Ministero dell’economia e delle finanze”, inserire le seguenti: “all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed alla Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi”.

All’articolo 25, comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “A tal fine la Rai nella presentazione dei palinsesti è tenuta ad identificare la programmazione televisiva e radiofonica rientrante nell’ambito dell’attività di servizio pubblico con un colore diverso rispetto agli altri aggregati”.

All’articolo 25, aggiungere, in fine, il seguente comma: “6-bis. La Rai pubblica sul proprio sito web gli stipendi lordi percepiti dai dipendenti e dai collaboratori. Inoltre la RAI si impegna a rendere pubblici nei titoli di coda dei programmi televisivi e radiofonici i compensi dei conduttori, degli ospiti, degli opinionisti, nonché i costi di produzione di format definiti di servizio pubblico".

All'art. 26

All’articolo 26, comma 4, sostituire le parole: “A tal fine il Ministero si impegna ad istituire uno specifico tavolo tecnico, cui parteciperà anche la concessionaria" con le seguenti: “A tal fine il Ministero si impegna ad istituire nel più breve tempo possibile uno specifico tavolo tecnico, cui parteciperà anche la concessionaria. Il Ministero e la Rai con cadenza annuale riferiscono alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi i risultati delle azioni attuate per il contrasto all’evasione del canone di abbonamento e presenteranno una relazione sui lavori del tavolo tecnico”.

All'art. 28

All’articolo 28, comma 2, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: “La Sede svolge le sue funzioni esaminando con cadenza almeno semestrale le comunicazioni specifiche che la Rai predisporrà sui temi di cui all’articolo 13, ed esprimendo su di esse un parere, anche in forma scritta. Tale parere verrà regolarmente illustrato dai coordinatori al Ministero, alla Rai, alla Commissione parlamentare, all’Autorità nonché alle Istituzioni ed Enti che hanno competenza o sono coinvolte sui temi trattati".

All’articolo 28, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “La Sede permanente istituisce anche un Gruppo di lavoro permanente sui temi dell’accessibilità e dell’usabilità, invitando a farne parte esperti nominati dalla RAI tra i suoi dirigenti e dal Ministero tra i rappresentanti delle organizzazioni nazionali di difesa dei diritti delle persone disabili. La Sede può altresì istituire ulteriori Gruppi di lavoro e chiedere l’audizione di singoli dirigenti e funzionari della RAI, oltre che di Istituzioni e Organizzazioni su specifiche questioni inerenti le sue attività. I Gruppi di lavoro svolgono la loro attività sulla base di quanto sarà stabilito nel Regolamento di funzionamento della sede di cui al punto 3 del presente articolo”.