b) con decreto del Prefetto di Milano sono stati convocati i comizi elettorali per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Lombardia;
c) con decreto del Prefetto di Campobasso sono stati convocati i comizi elettorali per le elezioni del Presidente del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Molise, a seguito dell'annullamento delle precedenti elezioni;
b) quanto alla tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l’articolo 3 del Testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l’articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l’articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio, il 30 luglio 1997 e l’11 marzo 2003;
c) quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;
d) la legge 22 febbraio 2000, n. 28;
e) quanto alla disciplina delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con le successive modificazioni e integrazioni, e il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, con le successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento alla legge elettorale vigente 21 dicembre 2005, n. 270, nonché la legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, e la legge ordinaria 27 dicembre 2001, n. 459, relative alla rappresentanza e all'esercizio del voto dei cittadini italiani residenti all'estero;
f) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante: "Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario";
g) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 recante: "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni";
h) la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, recante “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
i) la legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2, della Regione Lazio, recante "Disposizioni in materia di elezione del Presidente della regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale”;
l) la legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1, recante “Statuto d’autonomia della Lombardia”, entrata in vigore il 1° settembre 2008;
m) la legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17, della Regione Lombardia concernente "Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione", pubblicata sul supplemento al BURL n. 44 dello stesso giorno ed entrata in vigore dal 1° novembre 2012;
n) lo Statuto della Regione Molise, deliberato dal Consiglio Regionale nelle sedute del 26 gennaio, del 12 e 23 marzo 1971 e approvato con legge 22 maggio 1971, n. 347;
considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;
considerato che la Commissione, visti i tempi e le modalità della presentazione delle candidature e dell'espressione del voto, si riserva di provvedere, anche su richiesta di un singolo Gruppo, a modificare in senso correttivo o integrativo la disciplina delle trasmissioni di comunicazione politica e di informazione relativamente al periodo successivo alla presentazione delle candidature;
consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)
2. Alle campagne elettorali di cui alla presente delibera sono applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.
Art. 2
(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)
a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto a norma degli articoli 3 e 4. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all’articolo 8 del presente provvedimento, nonché i messaggi autogestiti di cui all'articolo 9 e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui agli articoli 4 e 5. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti o giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;
b) i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 9;
c) l’informazione è assicurata, secondo i principi di cui all’articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell’attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;
d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della RAI non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
2. Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente si applicano altresì alla programmazione regionale della RAI nelle Regioni in cui si voti per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.
(Disciplina relativa agli esponenti politici e ai titolari di cariche politico-istituzionali)
Art. 4
(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla RAI)
2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:
a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;
b) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;
c) nei confronti delle forze politiche, diverse da a) e b), che rappresentino, in seno al Gruppo Misto della Camera o del Senato, una componente di almeno due parlamentari;
d) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c) che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
e) nei confronti del Gruppo Misto della Camera dei deputati e del Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere precedenti, che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.
3. Nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e di cui all’articolo 8, i tempi sono ripartiti per il 50% e in modo paritario ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), b) e c) e per il 50% tra i soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), in proporzione alla loro forza parlamentare.
4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto degli elettori. Le liste riferite a minoranze linguistiche, ancorché presenti in una sola circoscrizione, hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nelle Regioni ove è presente la minoranza linguistica stessa.
5. Il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti.
6. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l’applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva alle compensazioni che dovessero eccezionalmente rendersi necessarie. E' altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.
7. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche come definite all'articolo 2, comma 1, lettera c).
(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI)
2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo nei Consigli regionali.
3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei Consigli regionali.
4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:
a) alle liste regionali ovvero ai gruppi di liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della Giunta regionale;
b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei Consigli regionali;
5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).
6. Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo le coalizioni che sostengono i candidati alla carica di Presidente della Regione individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.
7. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo la parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di programmazione. E' altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.
8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche come definite all'articolo 2, comma 1, lettera c).
2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI, e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, debbono garantire la presenza dei soggetti politici di cui all’articolo 4, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche.
3. In particolare i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati ed esponenti politici, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Inoltre essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, o di esponenti politici.
4. Nel periodo disciplinato dal presente regolamento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.
5. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d’ufficio dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
6. La RAI comunica all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione parlamentare il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati, ed informa altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente.
2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto. Nelle Regioni interessate dalle consultazioni elettorali regionali, tali schede dovranno essere trasmesse in orari e modalità separate da quelle concernenti le consultazioni nazionali e in modo da non generare confusione.
3. Nell’ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.
4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.
2. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 4, comma 2, secondo quanto stabilito all’articolo 4, comma 3.
3. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4, 5 e 6.
4. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla sede di Roma della RAI.
5. In riferimento alle elezioni regionali, la RAI organizza e trasmette nelle Regioni interessate dalle consultazioni elettorali regionali, su rete locale in orari di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, Tribune televisive e radiofoniche, curando di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di coalizioni diverse e garantendo , nell'ambito della partecipazione delle singole forze politiche, un'adeguata rappresentazione di genere tra le presenze.
6. Alle Tribune di cui al comma 2, trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all’articolo 4, comma 2, secondo quanto stabilito all’articolo 4, comma 3.
7. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 4, 5, 6, 7 e 8.
8. Le Tribune di cui al comma 5 sono registrate e trasmesse dalle corrispondenti sedi regionali della RAI.
9. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione.
10. L’organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.
11. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
12. L’eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.
13. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.
14. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alle Direzioni di RAI Parlamento e della TGR, che riferiscono alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengono necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni degli articoli 15 e 16.
Art. 9 (Messaggi autogestiti)
2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti, in ambito nazionale, tra i soggetti di cui all'articolo 4, comma 4, nonché tra le coalizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 3, secondo periodo, del Testo unico per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, quando siano presenti in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori. Nelle singole Regioni interessate dalla consultazione elettorale, gli spazi per i messaggi tra i soggetti di cui all'articolo 4, comma 4.
3. Entro il decimo giorno dalla data di approvazione della presente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 si intendono riferite all'insieme della programmazione nazionale e regionale. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 15 del presente provvedimento.
4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:
a) è presentata alla sede di Roma della RAI ovvero alle sedi regionali della RAI delle regioni interessate alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;
b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal capo della coalizione, e dal candidato all'elezione a Presidente della Regione ;
c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma, ovvero nelle sedi regionali per i messaggi a diffusione regionale.
5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.
6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.
7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
(Interviste per le elezioni politiche dei rappresentanti delle diverse forze politiche e dei rappresentanti nazionali di lista)
2. Ciascuna intervista, a cura di un giornalista RAI, ha una durata di cinque minuti ed è trasmessa tra le ore 22.30 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.
3. Le interviste sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra le parti; se sono registrate, la registrazione è effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le trasmissioni non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
4. Sono trasmesse per prime le interviste dei soggetti politici presenti nel Parlamento europeo seguite da quelli presenti nel Parlamento italiano. L’ordine di trasmissione delle interviste è determinato secondo il numero dei rappresentanti nella sede parlamentare di ciascun soggetto politico, in ordine crescente. In caso di pari rappresentanti si procede per sorteggio.
5. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni la RAI predispone e trasmette, in aggiunta alle trasmissioni di cui all'articolo 8, una intervista per ciascuna delle liste di cui all'articolo 4, comma 4, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi a contenuto informativo.
6. A ciascuna intervista, condotta da un giornalista RAI, prende parte il rappresentante nazionale della lista, il quale può delegare altre persone anche non candidate.
7. Ciascuna intervista viene diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni; essa ha la durata di quindici minuti ed è trasmessa tra le ore 22 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.
8. L’ordine di trasmissione delle interviste è determinato dal numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento nazionale uscente, in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le conferenze dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.
9. Il ciclo si conclude con una intervista del Presidente del Consiglio dei Ministri.
10. Alle interviste di cui al presente articolo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, e di cui all’articolo 8, commi da 9 a 14.
(Conferenze-stampa dei candidati premier)
2. Ciascuna conferenza-stampa ha la durata di sessanta minuti ed è trasmessa tra le ore 21 e le ore 22,30 su RAIUNO, possibilmente in date diverse da quelle delle interviste di cui all’articolo 10, e comunque in orari non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti, entro il massimo di cinque, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI.
3. La conferenza-stampa è moderata da un giornalista della RAI: è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande ciascuna della durata non superiore a 30 secondi.
4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta. Si applicano peraltro le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 5 e 6, e di cui all’articolo 8, commi da 9 a 14.
2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari e i programmi di approfondimento diffusi da RAI Internazionale e dai canali nazionali della RAI ricevuti all'estero pongono particolare cura nell'assicurare un'informazione articolata e completa ai cittadini che votano nella circoscrizione estero sul dibattito politico, sulle modalità di espressione del voto nella circoscrizione estero e sulle modalità di partecipazione dei cittadini italiani residenti all'estero alla vita politica nazionale.
3. La Direzione di RAI Internazionale, sentita la Direzione di RAI Parlamento, realizza almeno due Tribune elettorali televisive e due radiofoniche per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione estero di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, con la partecipazione dei rappresentanti delle liste ammesse alle elezioni. Tali Tribune sono trasmesse secondo modalità idonee a garantirne la fruizione da parte di tutti gli elettori della circoscrizione estero. In particolare, per quanto riguarda le Tribune televisive, esse sono trasmesse da RAI Internazionale e devono essere replicate con collocazioni in palinsesto tali da garantire la visione di più repliche, in orari di maggiore ascolto su tutta la superficie dei territori delle ripartizioni alle quali si riferisce ciascuna Tribuna. Le Tribune elettorali riferite alla ripartizione a) e alla ripartizione d) della circoscrizione estero, di cui al predetto articolo 6, comma 1, della legge n. 459 del 2001, sono anche trasmesse almeno due volte ciascuna da RAIUNO in orari di maggiore ascolto.
4. Al fine di garantire agli elettori della circoscrizione estero la possibilità di seguire lo svolgimento della campagna elettorale radiotelevisiva in Italia, la RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui agli articoli 4 e 6 siano ritrasmesse all'estero, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto, ed assicura che le stesse trasmissioni siano, per quanto possibile, collocate in palinsesto su RAIUNO.
5. Nei venti giorni precedenti il primo giorno previsto per le votazioni nelle circoscrizioni estero, RAI Internazionale è tenuta a predisporre una striscia a cadenza settimanale della durata di quindici minuti che informi sulle iniziative adottate e comunicate alla rete dalle liste elettorali durante la campagna elettorale. Tale trasmissione andrà in onda su RAIUNO e RAI Internazionale in orari di maggiore ascolto.
6. La Direzione di RAI Internazionale trasmette altresì, anche in differita, le interviste di cui all’articolo10 e le conferenze-stampa di cui all’articolo 11. Queste ultime sono programmate in modo da garantire comunque orari di buon ascolto in tutte le ripartizioni della circoscrizione estero.
(Programmi dell’Accesso)
Art. 14
(Trasmissioni televideo per i non udenti)
2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta Ufficiale la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.
3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale, la RAI comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su supporto informatico, il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione.
4. La RAI deve fornire settimanalmente alla Commissione i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche regionali per le Regioni interessate dalle consultazioni elettorali regionali.
5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l’Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l’attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.
2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la Direzione Generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata la correzione della linea editoriale.
3. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
TESTO DEGLI EMENDAMENTI ESAMINATI IN COMMISSIONE
Conseguentemente, al comma 4-bis, in fine, sostituire le parole: "fra tutti i soggetti concorrenti" con le seguenti: "per metà, tra tutte le coalizioni di cui al comma 4, lettera a), e, per l’altra metà, tra tutte le liste di cui al comma 4, lettera b)".
Il Relatore
All’articolo 12, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: “dal terzo giorno successivo all’approvazione della seguente delibera, la Direzione di RAI Internazionale, sentita la Direzione di RAI Parlamento, nel rispetto della missione editoriale assegnatagli dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Convenzioni Stato-Rai, D.P.R. 31 luglio 1997 e D.P.R. 23 settembre 2002)” con le altre: “dal decimo giorno precedente il termine di presentazione delle candidature, e fino a tale data la RAI”; b) sostituire le parole: “RAI Internazionale” con le altre: “RAI Italia”; c) eliminare, in fine, le parole: “La RAI può tuttavia derogare al termine di cui al primo periodo.”.
All’articolo 12, comma 1, dopo le parole: “riferimento al sistema elettorale e”, eliminare le altre: “alle modalità di voto per i cittadini italiani residenti in Italia, nonché”.
All’articolo 12, comma 5, dopo le parole: "circoscrizioni estero," e dopo le altre: "su RAIUNO e", sostituire le parole: “RAI Internazionale” con le altre: “RAI Italia”.
All’articolo 12, comma 6, sostituire le parole: “RAI Internazionale” con le altre: “RAI Italia”.