Capo I
MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL
DECRETO
LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285
Art. 1.
(Modifiche agli articoli 6, 59, 77, 79 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pneumatici invernali, di veicoli con caratteristiche atipiche, di produzione e commercializzazione di sistemi, componenti ed entità tecniche di tipo non omologato, di sanzioni per veicoli circolanti in condizioni di non efficienza e di omessa revisione)
1. La lettera e) del comma 4 dellarticolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», è sostituita dalla seguente:
«e) prescrivere
che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli
o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio».
2. Al comma 1, alinea, dellarticolo 59 del
decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: «elettrici leggeri
da città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici
o elettroveicoli ultraleggeri, nonchè gli altri veicoli» sono
soppresse.
3. Dopo il comma 3 dellarticolo 77 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:
«3-bis. Chiunque importa, produce per
la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi,
componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o
approvazione ai sensi dellarticolo 75, comma 3-bis, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
155 a euro 624. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 779 a euro 3.119 chiunque commetta le violazioni di
cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi
di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui
al presente comma, ancorchè installati sui veicoli, sono soggetti
a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».
4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare larticolo
122, comma 8, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, di seguito denominato «regolamento», riferendo
le disposizioni contenute nel medesimo comma 8 agli pneumatici invernali.
Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con i decreti di cui allarticolo
237 del regolamento, prevede lobbligo che gli pneumatici montati
su autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli rechino
marcature legali laterali conformi alla normativa comunitaria, abbiano
una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti a una verifica
della persistenza delle condizioni di efficienza.
5. Al comma 4 dellarticolo 79
del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «non
regolarmente installati» sono inserite le seguenti: «, ovvero
circola con i dispositivi di cui allarticolo 80, comma 1, del presente
codice e allarticolo 238 del regolamento non funzionanti».
6. Al comma 14 dellarticolo
80 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: «Chiunque» è sostituita dalle seguenti: «Ad esclusione dei casi previsti dallarticolo 176, comma 18, chiunque»;
b)
al secondo periodo, le parole da: «ovvero» fino a: «revisione»
sono soppresse;
c)
il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Lorgano
accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è
sospeso dalla circolazione fino alleffettuazione della revisione.
È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi
presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio
del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi,
nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in
attesa dellesito della revisione, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. Allaccertamento
della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo
le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione
delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa
del veicolo».
Art. 2.
(Modifiche agli articoli 7 e 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati e di massa dei veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida)
1. Dopo il comma 13 dellarticolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:
«13-bis. Chiunque, in violazione delle
limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola
con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie
inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e, nel caso di reiterazione
della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi
delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».
2. Allarticolo 62 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità
con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela
dellambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli
che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, GPL,
elettrica e ibrida si può applicare una riduzione della massa a
vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con
gas metano o GPL, alla massa delle bombole di gas metano o GPL e dei relativi
accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida,
alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresì
le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione
derivanti dallapplicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione
di massa a vuoto di cui al presente comma non può superare il valore
minimo tra il 10 per cento della massa complessiva a pieno carico del veicolo
e una tonnellata. La riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo
sia dotato di controllo elettronico della stabilità».
3. Il decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti di cui al comma 7-bis dellarticolo 62 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 2 del presente
articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 3.
(Modifiche allarticolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di competizioni sportive su strada)
1. Allarticolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Fermo restando quanto disposto dallarticolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti allinterno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui allarticolo 78».
Art. 4.
(Modifiche allarticolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità)
1. Allarticolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: «Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento»;
b)
il terzo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: «Qualora
il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità
imponga la chiusura totale della strada con lapprontamento di itinerari
alternativi, la scorta tecnica deve richiedere lintervento degli
organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le circostanze
lo consentono, possono autorizzare il personale della scorta tecnica stessa
a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo
di esso, le necessarie operazioni, secondo le modalità stabilite
nel regolamento»;
c)
al comma 17, le parole: «i criteri per la imposizione della scorta
tecnica o della scorta della polizia della strada» sono sostituite
dalle seguenti: «i criteri per limposizione della scorta tecnica»;
d)
al comma 18, le parole: «allobbligo di scorta della Polizia
stradale o tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «allobbligo
di scorta tecnica».
Art. 5.
(Modifiche agli articoli 15, 23 e 24 nonchè abrogazione dellarticolo 34-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di decoro delle strade, di pubblicità sulle strade e sui veicoli e di pertinenze delle strade)
1. Allarticolo 15 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1)
alla lettera f), le parole: «gettare o» sono soppresse;
2) dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis)
insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai
veicoli in sosta o in movimento»;
b)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Chiunque
viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 400»;
c)
al comma 4, le parole: «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle
seguenti: «ai commi 2, 3 e 3-bis».
2. Allarticolo 23 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le
parole: «limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di
interesse generale o di ordine tecnico» sono sostituite dalle seguenti:
«nel rispetto di quanto previsto dal comma 1»;
b)
al comma 7, nel terzo periodo, la parola: «cartelli» è
sostituita dalla seguente: «segnali» e sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: «Sono inoltre consentiti, purchè autorizzati
dallente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni
stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione
e promozione del territorio indicanti siti dinteresse turistico e
culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto
di cui al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico
interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente»;
c)
al comma 13-bis, secondo periodo, dopo le parole: «del proprietario
o possessore del suolo» sono aggiunte le seguenti: «; a tal fine
tutti gli organi di polizia stradale di cui allarticolo 12 sono autorizzati
ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario»;
d)
dopo il comma 13-quater è aggiunto il seguente:
«13-quater.1. In ogni caso, lente
proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi
in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il
termine di sessanta giorni senza che lautore della violazione, il
proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione.
Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione
effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione
della rimozione, nellipotesi prevista dal comma 13-quater».
3. Nelle more di una revisione e di un aggiornamento
degli itinerari internazionali, i divieti e le prescrizioni di cui al comma
7 dellarticolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come
da ultimo modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano alle
strade inserite nei citati itinerari che risultano classificate nei tipi
A e B. Nel caso di strade inserite negli itinerari internazionali che sono
classificate nel tipo C, i divieti e le prescrizioni di cui al periodo
precedente si applicano soltanto qualora sussistano comprovate ragioni
di garanzia della sicurezza per la circolazione stradale, da individuare
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Il Governo, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare
larticolo 57 del regolamento, nel senso di prevedere che la pubblicità
non luminosa per conto di terzi è consentita, alle condizioni di
cui al comma 3 del citato articolo 57, anche sui veicoli appartenenti alle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni
di volontariato iscritte nei registri di cui allarticolo 6 della
legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche
in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI) e nel senso di limitare la pubblicità
a mezzo degli altri veicoli destinati a tale uso alla sola sosta nei luoghi
consentiti dal comune nei centri abitati, prevedendo altresì verifiche
periodiche sullassolvimento dei prescritti oneri tributari.
5. Dopo il comma 5 dellarticolo
24 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:
«5-bis. Per esigenze di sicurezza della
circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale,
le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A) sono previste
dai progetti dellente proprietario ovvero, se individuato, del concessionario
e approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia
di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle
attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali
di cui al comma 5-ter dellarticolo 11 della legge 23 dicembre
1992, n. 498, e successive modificazioni, e dintesa con le regioni,
esclusivamente per i profili di competenza regionale».
6. Larticolo 34-bis del decreto legislativo
n. 285 del 1992 è abrogato.
Art. 6.
(Modifica allarticolo 38 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnaletica stradale)
1. Allarticolo 38 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «in caso di urgenza e necessità» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di emergenza, urgenza e necessità, ivi comprese le attività di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale»;
b) al comma 13, le parole: «del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311» sono sostituite dalle seguenti: «del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559».
Art. 7.
(Modifica allarticolo 41 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnali luminosi)
1. Allarticolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito;».
Art. 8.
(Modifiche agli articoli 46 e 190 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di macchine per uso di bambini o di invalidi)
1. Allarticolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Non rientrano nella definizione di veicolo:
a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore».
2. Allarticolo 190, comma 7, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «riservate ai pedoni» sono aggiunte le seguenti: «, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7».
Art. 9.
(Modifica allarticolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone)
1. Allarticolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Possono essere destinati ad effettuare
servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
a) i motocicli con
o senza sidecar;
b) i
tricicli;
c) i
quadricicli;
d) le
autovetture;
e) gli
autobus;
f) gli
autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
g) i
veicoli a trazione animale».
Art. 10.
(Modifiche allarticolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e allarticolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, in materia di estratto dei documenti di circolazione o di guida)
1. Il comma 2 dellarticolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
«2. La ricevuta rilasciata dalle imprese
di consulenza ai sensi dellarticolo 7, comma 1, della legge 8 agosto
1991, n. 264, e successive modificazioni, sostituisce il documento
ad esse consegnato ovvero lestratto di cui al comma 1 del presente
articolo per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata
lo stesso giorno nel registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste
devono porre a disposizione dellinteressato, entro i predetti trenta
giorni, lestratto di cui al comma 1 del presente articolo ovvero
il documento conseguente alloperazione cui si riferisce la ricevuta.
Tale ricevuta non è rinnovabile nè reiterabile ed è
valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni».
2. Allarticolo 7 della legge 8 agosto 1991,
n. 264, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le
parole da: «, quando» fino a: «rilasciano» sono sostituite
dalle seguenti: «procede al ritiro del documento di circolazione del
mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida per gli adempimenti
di competenza e rilascia»;
b) il comma 2 è abrogato.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono riviste le caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dellarticolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificato dal comma 2 del presente articolo, e sono dettate le regole tecniche per il suo rilascio.
Art. 11.
(Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione, di targa personale, di targa dei rimorchi e di solidarietà nel pagamento delle sanzioni)
1. Il comma 2 dellarticolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
«2. Lufficio competente del Dipartimento
per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici,
su richiesta avanzata dallacquirente entro il termine di cui al comma
1, provvede allemissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione
che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti
di residenza, o di sede se si tratta di persona giuridica, lufficio
di cui al periodo precedente procede allaggiornamento della carta
di circolazione».
2. Allarticolo 100 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma
3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le targhe di cui ai
commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente
a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento
di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione
con facoltà di acquisto, esportazione allestero e cessazione
o sospensione dalla circolazione»;
b) al comma 4, le
parole: «I rimorchi e» sono soppresse;
c) al comma 15, le parole: «Alle violazioni di cui al comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12».
3. Al comma 1 dellarticolo 103 del decreto
legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo,
le parole: «, la carta di circolazione e le targhe» sono sostituite
dalle seguenti: «e la carta di circolazione»;
b) al secondo periodo, le parole: «e delle targhe» sono soppresse.
4. Al comma 1 dellarticolo 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «il proprietario del veicolo» sono inserite le seguenti: «ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli».
5. Con regolamento da emanare, ai
sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni
degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera
a), e 3 del presente articolo, anche con riferimento alle procedure
di annotazione dei veicoli nellarchivio nazionale dei veicoli, di
cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del
decreto legislativo n. 285 del 1992, e nel Pubblico registro automobilistico
(PRA).
6. Le disposizioni degli articoli
94, 100, comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo n. 285
del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a),
e 3 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sesto mese successivo
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5.
7. Il Governo, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare
il regolamento nel senso di prevedere la disciplina di attuazione delle
disposizioni di cui al comma 4 dellarticolo 100 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b),
del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione delle
caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di
leggibilità delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali da
renderle conformi a quelle delle targhe di immatricolazione posteriori
degli autoveicoli.
8. Le disposizioni del comma 4 dellarticolo
100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato
dal comma 2, lettera b), del presente articolo, si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento di cui
al comma 7, e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. È
fatta salva la possibilità di immatricolare nuovamente i rimorchi
immessi in circolazione prima della data di cui al periodo precedente.
9. Allattuazione delle disposizioni
di cui al presente articolo lamministrazione competente provvede
nellambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato.
Art. 12.
(Introduzione dellarticolo 94-bis e modifiche agli articoli 94 e 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di intestazione fittizia dei veicoli)
1. Allarticolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma
4 è inserito il seguente:
«4-bis. Fatto salvo quanto previsto
dallarticolo 93, comma 2, gli atti, ancorchè diversi da quelli
di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dellintestatario
della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità
del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un
soggetto diverso dallintestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento
sono dichiarati dallavente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento
per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al
fine dellannotazione sulla carta di circolazione, nonchè della
registrazione nellarchivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera
b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione
prevista dal comma 3»;
b) al comma 5, le parole: «previste nel comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «previste nei commi 4 e 4-bis».
2. Dopo larticolo 94 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 è inserito il seguente:
«Art. 94-bis. (Divieto di
intestazione fittizia dei veicoli). 1. La carta di circolazione
di cui allarticolo 93, il certificato di proprietà di cui
al medesimo articolo e il certificato di circolazione di cui allarticolo
97 non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione
o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino laccertamento
del responsabile civile della circolazione di un veicolo.
2. Salvo che il fatto costituisca
reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di
cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
500 a euro 2.000. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche
a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce
loperazione, nonchè al soggetto proprietario dissimulato.
3. Il veicolo in relazione
al quale sono rilasciati i documenti di cui al comma 1 in violazione del
divieto di cui al medesimo comma è soggetto alla cancellazione dufficio
dal PRA e dallarchivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera
b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione,
si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dellarticolo
93. La cancellazione è disposta su richiesta degli organi di polizia
stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che laccertamento
è divenuto definitivo.
4. Con uno o più decreti
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
della giustizia e dellinterno, sono dettate le disposizioni applicative
della disciplina recata dai commi 1, 2 e 3, con particolare riferimento
allindividuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela
della finalità di cui al comma 1 o per lelevato numero dei
veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica che non ricorrano
le circostanze di cui al predetto comma 1».
3. Allarticolo 96 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. In caso di circolazione dopo
la cancellazione si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma
7 dellarticolo 93».
Art. 13.
(Modifica allarticolo 95 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di duplicato della carta di circolazione)
1. Allarticolo 95, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «carta di circolazione,» sono inserite le seguenti: «anche con riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione delloriginale,».
Art. 14.
(Modifiche allarticolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzioni per ciclomotori alterati, e disposizioni in materia di circolazione dei ciclomotori)
1. Allarticolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole da: «da euro 78 a euro 311» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 4.000. Alla sanzione da euro 779 a euro 3.119 è soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dallarticolo 52»;
b)
al comma 6, le parole: «da euro 38 a euro 155» sono sostituite
dalle seguenti: «da euro 389 a euro 1.559»;
c)
al comma 10, le parole: «da euro 23 a euro 92» sono sostituite
dalle seguenti: «da euro 78 a euro 311».
2. I ciclomotori già in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui allarticolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli, con modalità conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 dellarticolo 97, secondo un calendario stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Decorsi diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, chiunque circola con un ciclomotore
non regolarizzato in conformità alle disposizioni di cui al comma
2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 389 a euro 1.559.
4. Le disposizioni dellarticolo
97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate dal comma 1
del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello
della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 15.
(Modifiche agli articoli 104 e 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione delle macchine agricole)
1. Al comma 8 dellarticolo 104 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «valida per un anno» sono sostituite dalle seguenti: «valida per due anni».
2. Le disposizioni di cui al comma
1 si applicano alle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data
di entrata in vigore della presente legge. Sono conseguentemente raddoppiati
gli importi dellimposta di bollo dovuta ai sensi dellarticolo
104, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e, ove previsti,
degli indennizzi dovuti ai sensi dellarticolo 18 del regolamento.
3. Al comma 3 dellarticolo 114
del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, salvo che lautorizzazione per circolare
ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile».
4. Il Governo, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare
larticolo 206 del regolamento, nel senso di prevedere che le attrezzature
delle macchine agricole possono essere utilizzate anche per le attività
di manutenzione e di tutela del territorio, disciplinandone le modalità.
Art. 16.
(Modifiche allarticolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida accompagnata e di requisiti per la guida dei veicoli)
1. Allarticolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma
1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai minori che hanno compiuto
diciassette anni e che sono titolari di patente di guida è consentita,
a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a
pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque
tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica
riferita alla tara di cui allarticolo 117, comma 2-bis, purchè
accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria
B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di unapposita
autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti,
la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata
al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.
1-ter. Il minore autorizzato
ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato
da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato
almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro
in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna,
presso unautoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.
1-quater. Nelle ipotesi di
guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere
posto, oltre al conducente, unaltra persona che non sia laccompagnatore.
Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno
recante le lettere alfabetiche GA. Chiunque viola le disposizioni
del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
di cui al comma 9 dellarticolo 122.
1-quinquies. Nelle ipotesi
di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui
al comma 2 dellarticolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione
amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. Laccompagnatore
è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie
in solido con il genitore o con chi esercita lautorità parentale
o con il tutore del conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato
comma 1-bis.
1-sexies. Nelle ipotesi di
guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni
per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste
le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è
sempre disposta la revoca dellautorizzazione alla guida accompagnata.
Per la revoca dellautorizzazione si applicano le disposizioni dellarticolo
219, in quanto compatibili. Nellipotesi di cui al presente comma
il minore non può conseguire di nuovo lautorizzazione di cui
al comma 1-bis.
1-septies. Nelle ipotesi di
guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco laccompagnatore
indicato nellautorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative
previste dallarticolo 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano
altresì le disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo»;
b) al comma 2 sono
apportate le seguenti modificazioni:
1)
alla lettera a) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Tale
limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni
qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici
e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri
a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento»;
2) alla lettera b) le parole: «fino a sessantacinque» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sessantotto» e dopo le parole: «a seguito di visita medica specialistica annuale,» sono inserite le seguenti: «con oneri a carico del richiedente,»;
c)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Fatto salvo quanto previsto
dal comma 2, chi ha superato ottanta anni può continuare a condurre
ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie
A, B, C ed E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla
commissione medica locale di cui al comma 4 dellarticolo 119, a seguito
di visita medica specialistica biennale, con oneri a carico del richiedente,
rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti».
2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, da emanare, ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dei
commi da 1-bis a 1-septies dellarticolo 115 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal comma 1 del presente articolo,
con particolare riferimento alle condizioni soggettive e oggettive in presenza
delle quali lautorizzazione può essere richiesta e alle modalità
di rilascio della medesima, alle condizioni di espletamento dellattività
di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalità di certificazione
del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso unautoscuola,
ai requisiti soggettivi dellaccompagnatore nonchè alle caratteristiche
del contrassegno di cui al comma 1-quater del citato articolo 115.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis dellarticolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come rispettivamente modificato e introdotto dalle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo, facendo riferimento, ai fini della valutazione dei requisiti fisici e psichici prescritti nellambito degli accertamenti di cui al comma 2-bis del citato articolo 115, ai criteri di valutazione uniformi di cui al comma 5 dellarticolo 23 della presente legge.
Art. 17.
(Modifiche allarticolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori)
1. Al comma 11-bis dellarticolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, la parola: «finale» è soppressa;
b)
al sesto periodo, le parole: «La prova finale dei corsi» sono
sostituite dalle seguenti: «La prova di verifica dei corsi»;
c)
dopo il sesto periodo sono inseriti i seguenti: «Nellambito
dei corsi di cui al primo e al terzo periodo è svolta una lezione
teorica di almeno unora, volta allacquisizione di elementari
conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai fini
del conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis, gli aspiranti
che hanno superato lesame di cui al secondo periodo o la prova di
cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa idonea attività
di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente al superamento di una prova pratica di guida del ciclomotore, si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2011.
3. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro
dellistruzione, delluniversità e della ricerca, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica
sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica,
nonchè della relativa attività di formazione, di cui al comma
11-bis dellarticolo 116 del decreto legislativo n. 285
del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
4. Le amministrazioni pubbliche interessate
provvedono alle attività previste dal presente articolo nellambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 18.
(Modifica allarticolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida)
1. Al comma 2-bis dellarticolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano».
2. Le disposizioni di cui al comma
2-bis dellarticolo 117 del decreto legislativo n. 285
del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano
ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Il comma 2 dellarticolo 2
del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, è
abrogato.
Art. 19.
(Modifiche allarticolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida)
1. Al comma 1 dellarticolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole da: «nonchè» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nonchè i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dellarticolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma».
2. Al comma 2 dellarticolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al primo periodo del comma 1»;
b) al secondo periodo, le parole: «dal medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al primo periodo del medesimo comma 1».
Art. 20.
(Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esame di idoneità, di esercitazioni di guida e di autoscuole)
1. Allarticolo 121 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 è
sostituito dal seguente:
«8. La prova pratica di guida non può
essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio
dellautorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma
1 dellarticolo 122»;
b) al comma 11,
il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel limite di
detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto,
la prova pratica di guida».
2. Allarticolo 122 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo superamento della
prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dellarticolo
121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della
domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al
periodo precedente non sono consentite più di due prove»;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Laspirante al conseguimento
della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in
autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna
presso unautoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina
e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente
comma».
3. Il comma 1 dellarticolo 122 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla lettera a)
del comma 2 del presente articolo, si applica alle domande per il conseguimento
della patente di guida presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il decreto di cui al comma 5-bis
dellarticolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto
dalla lettera b) del comma 2 del presente articolo, è adottato
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Allarticolo 123 del decreto
legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «da parte delle province» sono aggiunte le seguenti: «, alle quali compete inoltre lapplicazione delle sanzioni di cui al comma 11-bis»;
b)
al comma 4, le parole: «dellidoneità tecnica» sono
sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione
della capacità finanziaria»;
c)
al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «biennale» sono aggiunte
le seguenti: «, maturata negli ultimi cinque anni»;
d)
al comma 7:
1) al primo periodo, dopo le parole: «Lautoscuola deve» sono inserite le seguenti: «svolgere lattività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria,»;
2) al secondo periodo, le parole da: «le dotazioni complessive» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte»;
e) dopo il comma
7 è inserito il seguente:
«7-bis. In ogni caso lattività
non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti
prescritti. La verifica di cui al presente comma è ripetuta successivamente
ad intervalli di tempo non superiori a tre anni»;
f) al comma 10,
dopo le parole: «per conducenti;» sono inserite le seguenti:
«le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma
7-bis; i criteri per laccreditamento da parte delle regioni
e delle province autonome dei soggetti di cui al comma 10-bis, lettera
b);»;
g) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. I corsi di formazione degli
insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono
organizzati:
a) dalle autoscuole
che svolgono lattività di formazione dei conducenti per il
conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione
automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;
b)
da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento
e di Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con
lintesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
il 20 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18
del 23 gennaio 2009, nonchè dei criteri specifici dettati con il
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma
10»;
h)
dopo il comma 11-bis sono inseriti i seguenti:
«11-ter. Lo svolgimento dei
corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 è
sospeso dalla regione territorialmente competente o dalle province autonome
di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge
i corsi:
a) per un periodo
da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;
b)
per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei
requisiti relativi allidoneità dei docenti, alle attrezzature
tecniche e al materiale didattico;
c)
per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione,
nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).
11-quater. La regione territorialmente competente o le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono linibizione alla prosecuzione dellattività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi alladozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma»;
i) al comma 13, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis».
6. Le autoscuole che esercitano attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B si adeguano a quanto disposto dal comma 7 dellarticolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, a decorrere dalla prima variazione della titolarità dellautoscuola successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. I costi relativi allorganizzazione
dei corsi di cui ai commi 10 e 10-bis dellarticolo 123 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo, rispettivamente,
modificato e introdotto dal comma 5 del presente articolo, sono posti integralmente
a carico dei soggetti richiedenti. Le amministrazioni pubbliche interessate
provvedono allorganizzazione dei corsi di cui al periodo precedente
nellambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. Con il decreto di cui al comma
5-septies dellarticolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40,
sono disciplinate le procedure per lapplicazione delle sanzioni previste
nelle ipotesi di cui al comma 11-ter dellarticolo 123 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 5 del presente
articolo.
Art. 21.
(Modifiche allarticolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di procedure di rinnovo di validità della patente di guida)
1. Al comma 5 dellarticolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida» sono sostituite dalle seguenti: «un duplicato della patente medesima, con lindicazione del nuovo termine di validità»;
b)
al secondo periodo, le parole: «ogni certificato medico dal quale
risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici
prescritti per la conferma della validità» sono sostituite
dalle seguenti: «i dati e ogni altro documento utile ai fini dellemissione
del duplicato della patente di cui al precedente periodo»;
c)
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il titolare della
patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione
della patente scaduta di validità».
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti e le procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente, di cui al comma 5 dellarticolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.
3. Le disposizioni del comma 5 dellarticolo
126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato
dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data
di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di cui al comma 2.
4. Allattuazione del presente
articolo si provvede nellambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Art. 22.
(Modifiche allarticolo 126-bis e allallegata tabella dei punteggi del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente a punti, e disposizioni in materia di corsi di guida sicura)
1. Allarticolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: «recuperare 9 punti.» è inserito il seguente periodo: «La riacquisizione di punti avviene allesito di una prova di esame»;
b)
al comma 6, le parole: «A tale fine,» sono sostituite dalle seguenti:
«Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che,
dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno
cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nellarco
di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna
la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi
precedenti,» ed il terzo periodo è soppresso;
c)
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-bis. Per le violazioni penali
per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente
di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il
decreto divenuti irrevocabili ai sensi dellarticolo 648 del codice
di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia
autentica allorgano accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento
ne dà notizia allanagrafe nazionale degli abilitati alla guida».
2. I programmi e le modalità di effettuazione
della prova di esame di cui al comma 4 dellarticolo 126-bis
del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma
1 del presente articolo, sono stabiliti con apposito decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Alla tabella dei punteggi allegata allarticolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8 5» e «Commi 9 e 9-bis 10» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 8 3», «Comma 9 6» e «Comma 9-bis 10»;
b)
al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 2»,
«Comma 5 2» e «Comma 7 1» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 5 per violazione dei tempi
di guida 2; Comma 5 per violazione dei tempi di riposo 5»,
«Comma 6 10», «Comma 7 primo periodo 1; Comma
7 secondo periodo 3; Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi
di guida 2; Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo
5» e «Comma 8 2»;
c)
al capoverso «Art. 176», le parole: «Comma 19 10»
sono soppresse;
d)
al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 2»
e «Comma 4 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «Comma 5 per violazione dei tempi di guida 2; Comma
5 per violazione dei tempi di riposo 5», «Comma 6
10», «Comma 7 primo periodo 1; Comma 7 secondo periodo
3; Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida
2; Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo 5»
e «Comma 8 2»;
e)
dopo il capoverso «Art. 186» è inserito il seguente: «Art.
186-bis Comma 2 5»;
f)
dopo il capoverso «Art. 187» è inserito il seguente: «Art.
188 Comma 4 2»;
g)
al capoverso «Art. 191», le parole: «Comma 1 5»,
«Comma 2 2» e «Comma 3 5» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 1 8», «Comma
2 4» e «Comma 3 8» e le parole: «Comma
4 3» sono soppresse;
h)
allultimo capoverso è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di
comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina lattribuzione,
fermo restando quanto previsto dal comma 5, di un punto allanno fino
ad un massimo di tre punti».
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze di unapposita attività di studio e di sperimentazione, sono disciplinati i corsi di guida sicura avanzata, con particolare riferimento ai requisiti di idoneità dei soggetti che tengono i corsi, ai relativi programmi, ai requisiti di professionalità dei docenti e di idoneità delle attrezzature. Sono altresì individuate le disposizioni del decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono la decurtazione di punteggio relativamente alla patente di guida, in relazione alle quali la frequenza dei corsi di guida sicura avanzata è utile al recupero fino ad un massimo di cinque punti.
5. Allattuazione delle disposizioni
di cui al comma 4 lamministrazione competente provvede nellambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6. Le disposizioni di cui al capoverso
«Art. 186-bis» della tabella dei punteggi allegata allarticolo
126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotte
dalla lettera e) del comma 3 del presente articolo, entrano in vigore
il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 23.
(Modifiche agli articoli 119 e 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e di revisione della patente di guida)
1. Allarticolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «in servizio permanente effettivo» sono inserite le seguenti: «o in quiescenza»;
b)
al comma 2, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Laccertamento
può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche
dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati,
purchè abbiano svolto lattività di accertamento negli
ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma
4 per almeno cinque anni»;
c)
dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. Ai fini dellaccertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, linteressato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui allarticolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonchè da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente»;
d) al comma 3, le parole: «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 2-ter» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia»;
e) il comma 5 è
sostituito dal seguente:
«5. Le commissioni di cui al comma
4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla
guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento
di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli
129 e 130 del presente codice. Le commissioni comunicano altresì
allufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della
validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la
stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio
del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità ovvero
delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I provvedimenti
di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità
della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di
veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti,
possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile
in autotutela, qualora linteressato produca, a sua richiesta e a
sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari
periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale
emerga una diversa valutazione. È onere dellinteressato produrre
la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione
del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente
ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione
del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità
di esperire tali ricorsi».
2. Le spese relative allattività di
accertamento di cui allarticolo 119, comma 2, del decreto legislativo
n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo,
inclusive degli emolumenti da corrispondere ai medici, sono poste a carico
dei soggetti richiedenti.
3. Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di
trasmissione della certificazione medica rilasciata dai medici di cui al
comma 2 dellarticolo 119 del decreto legislativo n. 285 del
1992, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo,
e dai medici di cui allarticolo 103, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4. Le disposizioni del primo e terzo
periodo del comma 2-ter dellarticolo 119 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente
articolo, si applicano, rispettivamente, decorsi dodici mesi e sei mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2-ter.
5. Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite linee guida per assicurare criteri di valutazione
uniformi sul territorio nazionale alle quali si devono attenere le commissioni
di cui al comma 4 dellarticolo 119 del decreto legislativo n. 285
del 1992.
6. Allarticolo 128 del decreto
legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «previsti dallarticolo 187» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dagli articoli 186 e 187»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dellarticolo 119, sentito lo specialista dellunità riabilitativa che ha seguito levoluzione clinica del paziente.
1-ter. È sempre
disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il
conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato
lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione
di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue lapplicazione
della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida.
1-quater. È sempre
disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il
conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione
delle disposizioni del presente codice da cui consegue lapplicazione
della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida»;
c) il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2. Nei confronti del titolare di patente
di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti
di cui ai commi da 1 a 1-quater è sempre disposta la sospensione
della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con
esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere
del termine indicato nellinvito a sottoporsi ad accertamento ai fini
della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento
da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante
il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624
e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di
guida di cui allarticolo 219. Le disposizioni del presente comma
si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente
inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato
ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater»;
d) il comma 3 è
abrogato.
Art. 24.
(Modifiche allarticolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e allarticolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 214, in materia di sanzioni per i titolari di patenti di guida rilasciate da uno Stato estero)
1. Il comma 6 dellarticolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dai seguenti:
«6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dellacquisizione della residenza in Italia, guidano con patente rilasciata da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 18 dellarticolo 116.
6-bis. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dellacquisizione della residenza in Italia, pur essendo muniti di patente di guida valida, guidano con certificato di abilitazione professionale, con carta di qualificazione del conducente o con un altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 15 e 17 dellarticolo 116».
2. Allarticolo 6-ter del decreto-legge
27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge
1º agosto 2003, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le
parole: «nel quale non vige il sistema della patente a punti»
sono soppresse;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il provvedimento di
inibizione alla guida, di cui al comma 2, è emesso dal prefetto
competente rispetto al luogo in cui è stata commessa lultima
violazione che ha comportato la decurtazione di punteggio sulla base di
una comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento è notificato
allinteressato nelle forme previste dallarticolo 201 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Il
provvedimento di inibizione è atto definitivo. Chiunque circola
durante il periodo di inibizione alla guida è punito con le sanzioni
previste dal comma 6 dellarticolo 218 del citato decreto legislativo
n. 285 del 1992, e successive modificazioni. In luogo della revoca
della patente è sempre disposta unulteriore inibizione alla
guida per un periodo di quattro anni».
3. Allattuazione delle disposizioni di cui
al comma 2, lettera b), del presente articolo lamministrazione
competente provvede nellambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 25.
(Modifiche allarticolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limiti di velocità)
1. Allarticolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «di marcia,» sono inserite le seguenti: «dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,»;
b) al
comma 9, le parole da: «da euro 370 a euro 1.458» fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 2.000.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da uno a tre mesi»;
c)
al comma 9-bis, le parole: «da euro 500 a euro 2.000»
sono sostituite dalle seguenti: «da euro 779 a euro 3.119»;
d)
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dallaccertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso limpiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso lutilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dellarticolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, allente proprietario della strada su cui è stato effettuato laccertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dellarticolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e allente da cui dipende lorgano accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.
12-ter. Gli enti di
cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dallattribuzione
delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui
al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa
in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica
e le barriere, e dei relativi impianti, nonchè al potenziamento
delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale,
nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese
in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.
12-quater. Ciascun ente
locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti ed al Ministero dellinterno, entro il 31 maggio di
ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento allanno
precedente, lammontare complessivo dei proventi di propria spettanza
di cui al comma 1 dellarticolo 208 e al comma 12-bis del presente
articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e
gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione
degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi
spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per
cento annuo nei confronti dellente che non trasmetta la relazione
di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al
primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dellarticolo
208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per
il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze».
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dellinterno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui allarticolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonchè le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui allarticolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.
3. Le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dellarticolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dellemanazione del decreto di cui al comma 2.
Art. 26.
(Modifica dellarticolo 152 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli)
1. Larticolo 152 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
«Art. 152. (Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli). 1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti rispettivamente dallarticolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno lobbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci dingombro. Fuori dei casi indicati dallarticolo 153, comma 1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere utilizzate, se il veicolo ne è dotato, le luci di marcia diurna. Fanno eccezione allobbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155».
Art. 27.
(Modifiche agli articoli 157 e 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli e di divieto di fermata e di sosta dei veicoli)
1. Al comma 7-bis dellarticolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «o la fermata» sono soppresse.
2. Allarticolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «da euro 78 a euro 311» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 78 a euro 311 per i restanti veicoli»;
b) al comma 6, le parole: «da euro 38 a euro 155» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 23 a euro 92 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 38 a euro 155 per i restanti veicoli».
Art. 28.
(Modifica agli articoli 171, 172 e 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, di uso delle cinture di sicurezza e di circolazione dei velocipedi)
1. Al comma 1 dellarticolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità con i regolamenti emanati dallUfficio europeo per le Nazioni Unite Commissione economica per lEuropa e con la normativa comunitaria».
2. Le disposizioni del comma 1 dellarticolo
171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato
dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Al comma 1 dellarticolo 172
del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «Il conducente
ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui allarticolo
47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza,» sono sostituite dalle
seguenti: «Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria
L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui allarticolo 1, paragrafo
3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e dei veicoli delle categorie M1, N1,
N2 e N3, di cui allarticolo 47, comma 2, del presente codice, muniti
di cintura di sicurezza,».
4. Dopo la lettera b) del comma
8 dellarticolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è
inserita la seguente:
«b-bis) i conducenti
dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto
di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività
di igiene ambientale nellambito dei centri abitati, comprese le zone
industriali e artigianali;».
5. Dopo il comma 9 dellarticolo 182 del decreto
legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:
«9-bis. Il conducente di velocipede
che circola fuori dai centri abitati da mezzora dopo il tramonto
del sole a mezzora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede
che circola nelle gallerie hanno lobbligo di indossare il giubbotto
o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma
4-ter dellarticolo 162».
6. Le disposizioni di cui allarticolo 182,
comma 9-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto
dal comma 5 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Le disposizioni dellarticolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate dal comma 3 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 29.
(Modifica allarticolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida)
1. Il comma 1 dellarticolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
«1. Il titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente o del certificato stessi, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha lobbligo di usarli durante la guida».
2. Le disposizioni dellarticolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate dal comma 1 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 30.
(Modifiche degli articoli 174 e 178 e agli articoli 176 e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, di documenti di viaggio, di comportamenti durante la circolazione e di verifiche in caso di incidenti)
1. Larticolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
«Art. 174. (Durata della guida degli
autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose). 1.
La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone
o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste
dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 marzo 2006.
2. I registri di servizio, gli estratti
del registro e le copie dellorario di servizio di cui al regolamento
(CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale
cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dellarticolo
12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento
(CE), conservati dallimpresa, devono essere esibiti, per il controllo,
anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale
del lavoro.
3. Le violazioni delle disposizioni
di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso
le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati
sui veicoli, nonchè attraverso i documenti di cui al comma 2.
4. Il conducente che supera
la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 38 a euro 152. Si applica la sanzione da euro 200 a euro 800 al
conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo
giornaliero di cui al citato regolamento (CE).
5. Quando le violazioni di
cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite
giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento
(CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350
a euro 1.400 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda
il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento.
6. Quando le violazioni di
cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite
giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo
di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro
1.600.
7. Il conducente che non rispetta
per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida
settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro
1.000. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite
minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 350 a euro 1.400. Se i limiti di cui ai periodi precedenti non
sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
8. Il conducente che durante
la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui
al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 155 a euro 620.
9. Il conducente che è
sprovvisto dellestratto del registro di servizio o della copia dellorario
di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro
1.228. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sè o
tiene in modo incompleto o alterato lestratto del registro di servizio
o copia dellorario di servizio, fatta salva lapplicazione delle
sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
10. Le sanzioni di cui ai commi
4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dellequipaggio
che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.
11. Nei casi previsti dai commi
4, 5, 6 e 7 lorgano accertatore, oltre allapplicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti
di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio
se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo
e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un
luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario;
del ritiro dei documenti di guida e dellintimazione è fatta
menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche
il comando o lufficio da cui dipende lorgano accertatore, presso
il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente
è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti
in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso
stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o lufficio
restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere
constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle
condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il
periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 1.769 a euro 7.078, nonchè con il ritiro immediato della
patente di guida.
12. Per le violazioni della
normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse
in un altro Stato membro dellUnione europea, se accertate in Italia
dagli organi di cui allarticolo 12, si applicano le sanzioni previste
dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione
non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per
lesercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis,
il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato
operato laccertamento in Italia.
13. Per le violazioni delle
norme di cui al presente articolo, limpresa da cui dipende il lavoratore
al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con lautore
della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
14. Limpresa che nellesecuzione
dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE)
n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti,
incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228 per ciascun dipendente
cui la violazione si riferisce, fatta salva lapplicazione delle sanzioni
previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
15. Nel caso di ripetute inadempienze,
tenuto conto anche della loro entità e frequenza, limpresa
che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai
sensi dellarticolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da
uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dellautorizzazione al trasporto
riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di
diffida rivoltale dallautorità competente a regolarizzare
in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
16. Qualora limpresa
di cui al comma 15, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui
a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni,
anche nelleventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa
incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che la abilita
o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si
riferiscono.
17. La sospensione, la decadenza
o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dallautorità
che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di
revoca e di decadenza sono atti definitivi.
18. Quando le ripetute inadempienze
di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo sono commesse con veicoli
adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano
le disposizioni del comma 6 dellarticolo 5 del decreto legislativo
22 dicembre 2000, n. 395».
2. Al comma 22 dellarticolo 176 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della revoca della patente di guida».
3. Larticolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
«Art. 178. (Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo). 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti dei dispositivi di controllo di cui allarticolo 179 è disciplinata dalle disposizioni dellaccordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1º luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dellarticolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
2. I registri di servizio,
i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie
dellorario di servizio di cui allaccordo indicato al comma
1 del presente articolo devono essere esibiti, per il controllo, agli organi
di polizia stradale di cui allarticolo 12. I libretti individuali
conservati dallimpresa e i registri di servizio devono essere esibiti,
per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti,
la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
3. Le violazioni delle disposizioni
di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso
le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati
sui veicoli, nonchè attraverso i documenti di cui al comma 2.
4. Il conducente che supera
la durata dei periodi di guida prescritti dallaccordo di cui al comma
1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 38 a euro 152. Si applica la sanzione da euro 200 a euro 800 al
conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo
giornaliero.
5. Quando le violazioni di
cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite
giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dalle disposizioni
dellaccordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200. Si applica la sanzione
da euro 350 a euro 1.400 se la violazione di durata superiore al 10 per
cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato accordo.
6. Quando le violazioni di
cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite
giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo
di riposo, prescritti dallaccordo di cui al comma 1, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
7. Il conducente che non rispetta
per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida
settimanale prescritti dallaccordo di cui al comma 1 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro
1.000. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite
minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto accordo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 350 a euro 1.400. Se i limiti di durata di cui ai periodi precedenti
non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
8. Il conducente che, durante
la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste
dallaccordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.
9. Il conducente che è
sprovvisto del libretto individuale di controllo, dellestratto del
registro di servizio o della copia dellorario di servizio previsti
dallaccordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione
si applica a chiunque non ha con sè o tiene in modo incompleto o
alterato il libretto individuale di controllo, lestratto del registro
di servizio o copia dellorario di servizio, fatta salva lapplicazione
delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
10. Le sanzioni di cui ai commi
4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dellequipaggio
che non osservano le prescrizioni previste dallaccordo di cui al
comma 1.
11. Nei casi previsti dai commi
4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al
comma 11 dellarticolo 174.
12. Per le violazioni delle
norme di cui al presente articolo, limpresa da cui dipende il lavoratore
al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con lautore
della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
13. Limpresa che nellesecuzione
dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nellaccordo di
cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti,
incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228 per ciascun dipendente
cui la violazione si riferisce, fatta salva lapplicazione delle sanzioni
previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
14. In caso di ripetute inadempienze
si applicano le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 dellarticolo
174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli
immatricolati in Stati non facenti parte dellUnione europea o dello
Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui
ai medesimi commi 15, 16, 17 e 18 dellarticolo 174 si applicano allautorizzazione
o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti
internazionali».
4. Allarticolo 179 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo
le parole: «oppure non inserisce il foglio di registrazione»
sono inserite le seguenti: «o la scheda del conducente»;
b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. In caso di incidente
con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende lagente
accertatore segnala il fatto allautorità competente, che dispone
la verifica presso la sede del titolare della licenza o dellautorizzazione
al trasporto o delliscrizione allalbo degli autotrasportatori
di cose per lesame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi
allanno in corso».
5. Allattuazione delle disposizioni di cui
al presente articolo lamministrazione competente provvede nellambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 31.
(Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali)
1. Al comma 1 dellarticolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Luso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nellespletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonchè la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente allatto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui allarticolo 12, comma 1».
2. Allarticolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-bis. Lutente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali daffezione, da reddito o protetti, ha lobbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali daffezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera allobbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311».
Art. 32.
(Modifica allarticolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di possesso dei documenti di guida)
1. Il comma 5 dellarticolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
«5. Il conducente deve avere con sè il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti».
Art. 33.
(Modifiche agli articoli 186 e 187 e introduzione dellarticolo 186-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida sotto linfluenza dellalcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, nonchè di guida sotto linfluenza dellalcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente lattività di trasporto di persone o di cose)
1. Allarticolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1)
alla lettera a), le parole da: «con lammenda» fino
a: «del reato» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, qualora
sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore
a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). Allaccertamento
della violazione»;
2) alla lettera c), le parole da: «da tre mesi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). Allaccertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui allarticolo 224-ter»;
b) il comma 2-bis
è sostituito dal seguente:
«2-bis. Se il conducente in
stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al
comma 2 del presente articolo e al comma 3 dellarticolo 186-bis
sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo
per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea
allillecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente
stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal
quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente
articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo
II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso lapplicazione
dellarticolo 222»;
c)
al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Copia
della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente
trasmessa, a cura dellorgano di polizia che ha proceduto agli accertamenti,
al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti
di competenza»;
d)
dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. Al di fuori dei casi
previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva
e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale
di condanna, se non vi è opposizione da parte dellimputato,
con quella del lavoro di pubblica utilità di cui allarticolo
54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità
ivi previste e consistente nella prestazione di unattività
non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria,
nel campo della sicurezza e delleducazione stradale presso lo Stato,
le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza
sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle
dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica
lufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui allarticolo
59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare leffettivo
svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto
dallarticolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il
lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella
della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria
ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità.
In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità,
il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone
la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente
e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile
in cassazione. Il ricorso non sospende lesecuzione a meno che il
giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione
degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità,
il giudice che procede o il giudice dellesecuzione, a richiesta del
pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui allarticolo
666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità
e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva
con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della
sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità
può sostituire la pena per non più di una volta».
2. Dopo larticolo 186 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente
articolo, è inserito il seguente:
«Art. 186-bis. (Guida sotto
linfluenza dellalcool per conducenti di età inferiore
a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente
lattività di trasporto di persone o di cose). 1.
È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto linfluenza
di queste per:
a) i conducenti
di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni
dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
b)
i conducenti che esercitano lattività di trasporto di persone,
di cui agli articoli 85, 86 e 87;
c)
i conducenti che esercitano lattività di trasporto di cose,
di cui agli articoli 88, 89 e 90;
d)
i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore
a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva
totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di
altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti
a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonchè
di autoarticolati e di autosnodati.
2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto linfluenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.
3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui allarticolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui allarticolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dallaumento conseguente alla predetta aggravante.
5. La patente di guida è
sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora
sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore
a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d)
del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti
di cui al medesimo comma. È fatta salva lapplicazione delle
disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c)
del comma 2 dellarticolo 186.
6. Si applicano le disposizioni
di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dellarticolo 186. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dellaccertamento
di cui ai commi 3, 4 o 5 dellarticolo 186, il conducente è
punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo
articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato
di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due
anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure
previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che
il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene
a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente
di guida è raddoppiata. Con lordinanza con la quale è
disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che
il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del
comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto
già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è
sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della
patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
7. Il conducente di età
inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente
ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi
per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria
B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente
di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato
un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi
per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria
B prima del compimento del ventunesimo anno di età».
3. Allarticolo 187 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le
parole da: «da tre mesi» fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: «da sei mesi ad un anno. Allaccertamento del
reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene
a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente
è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dellarticolo
186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente
comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni
del comma 4 dellarticolo 186-bis. La patente di guida è
sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando
il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d)
del citato comma 1 dellarticolo 186-bis, ovvero in caso di
recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione
della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la
sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca
del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il
veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro
si applicano le disposizioni di cui allarticolo 224-ter»;
b)
al comma 1-bis, le parole da: «e si applicano» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e, fatto salvo quanto
previsto dal settimo e dallottavo periodo del comma 1, la patente
di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del
titolo VI. È fatta salva in ogni caso lapplicazione dellarticolo
222»;
c)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Quando gli accertamenti
di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti
ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto
leffetto conseguente alluso di sostanze stupefacenti o psicotrope,
i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio
per lintegrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti
clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa
del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle
forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri dellinterno, della giustizia e della salute,
sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per
le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al
periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli
accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità
finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può
prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati,
anzichè su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido
del cavo orale»;
d) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
«3. Nei casi previsti dal comma 2-bis,
qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario
ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti
di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui allarticolo
12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge,
accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti
ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie
pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate,
per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini delleffettuazione
degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti
o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti,
compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso»;
e) al comma 5, il
secondo periodo è soppresso;
f)
al comma 6, dopo le parole: «sulla base» sono inserite le seguenti:
«dellesito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis,
ovvero»;
g)
al comma 8, le parole: «di cui ai commi 2, 3 o 4» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4»;
h)
dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Al di fuori dei casi
previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva
e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale
di condanna, se non vi è opposizione da parte dellimputato,
con quella del lavoro di pubblica utilità di cui allarticolo
54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità
ivi previste e consistente nella prestazione di unattività
non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria,
nel campo della sicurezza e delleducazione stradale presso lo Stato,
le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza
sociale e di volontariato, nonchè nella partecipazione ad un programma
terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito
ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto
penale o con la sentenza il giudice incarica lufficio locale di esecuzione
penale ovvero gli organi di cui allarticolo 59 del decreto legislativo
n. 274 del 2000 di verificare leffettivo svolgimento del lavoro
di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dallarticolo
54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica
utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva
irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro
ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento
positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova
udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà
della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del
veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il
ricorso non sospende lesecuzione a meno che il giudice che ha emesso
la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi
connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice
che procede o il giudice dellesecuzione, a richiesta del pubblico
ministero o di ufficio, con le formalità di cui allarticolo
666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità
e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva
con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della
sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità
può sostituire la pena per non più di una volta».
4. Le disposizioni degli articoli 186, 186-bis
e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, rispettivamente modificate
e introdotte dal presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo
a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 34.
(Modifica allarticolo 191 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di attraversamenti pedonali)
1. Allarticolo 191 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e alloccorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in unaltra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui allarticolo 190, comma 4».
Art. 35.
(Modifiche allarticolo 200 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di contestazione e verbalizzazione delle violazioni)
1. Allarticolo 200 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «La violazione, quando è possibile, deve essere» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi di cui allarticolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Dellavvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con lausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per lidentificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale».
Art. 36.
(Modifiche allarticolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni)
1. Allarticolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «entro centocinquanta giorni» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «entro novanta giorni»;
b)
al comma 1, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Quando
la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale
deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dellarticolo
196 entro cento giorni dallaccertamento della violazione»;
c)
al comma 1-bis, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g)
rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici,
alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione
sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti
dallarticolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997,
n. 127»;
d) al comma 1-bis,
dopo la lettera g) è inserita la seguente:
«g-bis)
accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e
12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature
di rilevamento»;
e) al comma 1-ter,
lultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Nei casi
previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis
non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora
laccertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature
che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo
completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente
dagli organi di polizia stradale di cui allarticolo 12, comma 1»;
f) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
«1-quater. In occasione della
rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis),
non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora
laccertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che
sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente
automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi
di polizia stradale di cui allarticolo 12, comma 1, e fuori dei centri
abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada
individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dellinterno,
sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di
strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del
tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche
e di traffico».
2. Le disposizioni dellarticolo 201 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1,
lettere a) e b), del presente articolo, si applicano alle
violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 37.
(Modifiche agli articoli 202 e 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pagamento in misura ridotta e di sanzioni per i veicoli immatricolati allestero o muniti di targa EE)
1. Allarticolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nellesercizio dellattività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dellagente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. Lagente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
2-ter. Qualora il trasgressore
non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è
tenuto a versare allagente accertatore, a titolo di cauzione, una
somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista
per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione
nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata
al comando o ufficio da cui lagente accertatore dipende.
2-quater. In mancanza del versamento
della cauzione di cui al comma 2-ter, è disposto il fermo
amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto
onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo
sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese
del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi
del comma 1 dellarticolo 214-bis».
2. Allarticolo 207 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il veicolo sottoposto a fermo
amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile
della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1
dellarticolo 214-bis»;
b) il comma 4-bis è abrogato.
Art. 38.
(Introduzione dellarticolo 202-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di rateazione delle sanzioni pecuniarie)
1. Dopo larticolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:
«Art. 202-bis. (Rateazione delle sanzioni pecuniarie). 1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
2. Può avvalersi della
facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile
ai fini dellimposta sul reddito delle persone fisiche, risultante
dallultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini
di cui al presente comma, se linteressato convive con il coniuge
o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi
conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso
listante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono
elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
3. La richiesta di cui al comma
1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata
accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del
comma 1 dellarticolo 208. È presentata al presidente della
giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco,
nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali
e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.
4. Sulla base delle condizioni
economiche del richiedente e dellentità della somma da pagare,
lautorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento
fino ad un massimo di dodici rate se limporto dovuto non supera euro
2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se limporto dovuto
non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se limporto
dovuto supera euro 5.000. Limporto di ciascuna rata non può
essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato
rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dallarticolo
21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni.
5. Listanza di cui al
comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione
o di notificazione della violazione. La presentazione dellistanza
implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto
di cui allarticolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui allarticolo
204-bis. Listanza è comunicata dallautorità
ricevente allufficio o comando da cui dipende lorgano accertatore.
Entro novanta giorni dalla presentazione dellistanza lautorità
di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento
o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, listanza
si intende respinta.
6. La notificazione allinteressato
dellaccoglimento dellistanza, con la determinazione delle modalità
e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è
effettuata con le modalità di cui allarticolo 201. Con le
modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione
della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente
articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. Laccoglimento
dellistanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato
quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui
dipende lorgano accertatore.
7. In caso di accoglimento
dellistanza, il comando o ufficio da cui dipende lorgano accertatore
provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato
pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore
decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le
disposizioni del comma 3 dellarticolo 203.
8. In caso di rigetto dellistanza,
il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro
trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla
notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.
9. Con decreto del Ministro
dellinterno, di concerto con i Ministri delleconomia e delle
finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e
dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente
articolo.
10. Con decreto del Ministro
delleconomia e delle finanze, di concerto con i Ministri dellinterno,
del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti,
sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura
pari allintera variazione, accertata dallISTAT, dellindice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi
nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato
entro il 1º dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano
dal 1º gennaio dellanno successivo».
Art. 39.
(Modifiche agli articoli 204-bis e 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di ricorso al giudice di pace e di opposizione)
1. Allarticolo 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è
sostituito dai seguenti:
«3. Il ricorso e il decreto con cui
il giudice fissa ludienza di comparizione sono notificati, a cura
della cancelleria, allopponente o, nel caso sia stato indicato, al
suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a mezzo
di fax o per via telematica allindirizzo elettronico comunicato ai
sensi dellarticolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.
3-bis. Tra il giorno della notificazione
e ludienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non
maggiori di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova in
Italia, o di sessanta giorni, se si trova allestero. Se il ricorso
contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, ludienza
di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal
deposito dello stesso.
3-ter. Lopposizione non sospende
lesecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo
gravi e documentati motivi, disponga diversamente nella prima udienza di
comparizione, sentite lautorità che ha adottato il provvedimento
e la parte ricorrente, con ordinanza motivata e impugnabile con ricorso
in tribunale»;
b) dopo il comma
4 è inserito il seguente:
«4-bis. La legittimazione passiva
nel giudizio di cui al presente articolo spetta al prefetto, quando le
violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti
dello Stato, nonchè da funzionari e agenti delle Ferrovie dello
Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dellANAS; spetta
a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate
da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle
province e dei comuni o, comunque, quando i relativi proventi sono ad essi
devoluti ai sensi dellarticolo 208. Il prefetto può essere
rappresentato in giudizio da funzionari della prefettura-ufficio territoriale
del Governo»;
c) il comma 5 è
sostituito dal seguente:
«5. In caso di rigetto del ricorso,
il giudice di pace determina limporto della sanzione e impone il
pagamento della somma con sentenza immediatamente eseguibile. Il pagamento
della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione
della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dellamministrazione
cui appartiene lorgano accertatore, con le modalità di pagamento
da questa determinate»;
d) al comma 6, le
parole: «che superino limporto della cauzione prestata allatto
del deposito del ricorso» sono soppresse;
e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-bis. La sentenza con cui
è accolto o rigettato il ricorso è trasmessa, entro trenta
giorni dal deposito, a cura della cancelleria del giudice, allufficio
o comando da cui dipende lorgano accertatore».
2. Il comma 3 dellarticolo 205 del decreto
legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.
Art. 40.
(Modifiche allarticolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)
1. Allarticolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, dellinterno»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, il Ministro dellinterno e il Ministro dellistruzione,
delluniversità e della ricerca trasmettono annualmente al
Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sullutilizzo delle quote
dei proventi di cui al comma 2 effettuato nellanno precedente»;
c) i commi 4, 4-bis
e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Una quota pari al 50 per cento
dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1
è destinata:
a) in misura non
inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento,
di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica
delle strade di proprietà dellente;
b)
in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle
attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia
di circolazione stradale, anche attraverso lacquisto di automezzi,
mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di
polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma
1 dellarticolo 12;
c)
ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale,
relative alla manutenzione delle strade di proprietà dellente,
allinstallazione, allammodernamento, al potenziamento, alla
messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del
manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui allarticolo
36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli,
quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento,
da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e
grado, di corsi didattici finalizzati alleducazione stradale, a misure
di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis)
ed e) del comma 1 dellarticolo 12, alle misure di cui al comma
5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità
ciclistica.
5. Gli enti di cui al secondo periodo del
comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da
destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà
dellente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per
cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.
5-bis. La quota dei proventi di cui
alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad
assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato
e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di
potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana
e alla sicurezza stradale, nonchè a progetti di potenziamento dei
servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli
186, 186-bis e 187 e allacquisto di automezzi, mezzi e attrezzature
dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale
di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dellarticolo
12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla
sicurezza urbana e alla sicurezza stradale».
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dellarticolo
208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, i proventi spettanti
allo Stato di cui al comma 1 del citato articolo 208, ulteriori rispetto
alle esigenze di complessiva compensazione finanziaria e di equilibrio
di bilancio, sono individuati a consuntivo, annualmente, con decreto del
Ministero delleconomia e delle finanze. Con successivo decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri
dellinterno, dellistruzione, delluniversità e
della ricerca e delleconomia e delle finanze, tenuto conto delle
esigenze di finanza pubblica, una quota parte delle risorse accertate ai
sensi del periodo precedente è destinata alle seguenti finalità:
a) al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 25 per cento del
totale annuo, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi
annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; una
quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera
è destinata a interventi specificamente finalizzati alla sostituzione,
allammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione
della segnaletica stradale; unulteriore quota non inferiore a un
quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata, ad
esclusione delle strade e delle autostrade affidate in concessione, a interventi
di installazione, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione
delle barriere, nonchè di sistemazione del manto stradale;
b)
al Ministero dellinterno, nella misura del 10 per cento del totale
annuo, per lacquisto di automezzi, mezzi e attrezzature delle forze
di polizia, di cui allarticolo 12, comma 1, lettere a), b),
c), d) e f-bis), del decreto legislativo n. 285
del 1992 destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati
alla sicurezza della circolazione stradale e ripartiti annualmente con
decreto del Ministro dellinterno, proporzionalmente allammontare
complessivo delle sanzioni relative a violazioni accertate da ciascuna
delle medesime forze di polizia;
c)
al Ministero dellinterno, nella misura del 5 per cento del totale
annuo, per le spese relative alleffettuazione degli accertamenti
di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, comprese le spese sostenute da soggetti pubblici
su richiesta degli organi di polizia;
d)
al Ministero dellistruzione, delluniversità e della
ricerca, nella misura del 5 per cento del totale annuo, per la predisposizione
dei programmi obbligatori di cui allarticolo 230, comma 1, del decreto
legislativo n. 285 del 1992;
e)
al Ministero dellinterno, nella misura del 5 per cento del totale
annuo, per garantire la piena funzionalità degli organi di polizia
stradale, la repressione dei comportamenti di infrazione alla guida ed
il controllo sullefficienza dei veicoli.
3. Le entrate di cui al comma 2 affluiscono ad unapposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate dal citato comma 2.
4. La destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è determinata dalle amministrazioni a consuntivo, attribuendo carattere di priorità ai programmi di spesa già avviati o pianificati.
Art. 41.
(Introduzione dellarticolo 214-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei veicoli confiscati)
1. Dopo larticolo 214-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:
«Art. 214-ter. (Destinazione dei veicoli confiscati). 1. I veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca adottato ai sensi degli articoli 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, 186-bis, comma 6, e 187, commi 1 e 1-bis, sono assegnati agli organi di polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attività finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Ministero delleconomia e delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene. Il provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico per laggiornamento delle iscrizioni. Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dellarticolo 214-bis.
2. Si applicano, in quanto compatibili, larticolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e larticolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati».
Art. 42.
(Modifiche allarticolo 218 e introduzione dellarticolo 218-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzione accessoria della sospensione della patente e di applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati)
1. Allarticolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2. Lorgano che ha ritirato la
patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque
giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione.
Entro il termine di cui al primo periodo, il conducente a cui è
stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione
non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto
intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie,
e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato
per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso
raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri,
ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle
agevolazioni di cui allarticolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana lordinanza di
sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa.
Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma,
è determinato in relazione allentità del danno apportato,
alla gravità della violazione commessa, nonchè al pericolo
che lulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi,
unitamente alle motivazioni dellistanza di cui al secondo periodo
ed alla relativa documentazione, sono altresì valutati dal prefetto
per decidere della predetta istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo
di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio
delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida,
arrotondato per eccesso. Lordinanza, che eventualmente reca lautorizzazione
alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni,
è notificata immediatamente allinteressato, che deve esibirla
ai fini della guida nelle situazioni autorizzate. Lordinanza è
altresì comunicata, per i fini di cui allarticolo 226, comma
11, allanagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata
fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora lordinanza di sospensione
non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente
può ottenerne la restituzione da parte della prefettura. Il permesso
di guida in costanza di sospensione della patente può essere concesso
una sola volta»;
b) al comma 3, le
parole: «dalle iscrizioni sulla patente» sono sostituite dalle
seguenti: «dallinterrogazione dellanagrafe nazionale degli
abilitati alla guida»;
c)
al comma 4, le parole: «viene comunicata al competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri, che la iscrive nei propri registri»
sono sostituite dalle seguenti: «è comunicata allanagrafe
nazionale degli abilitati alla guida»;
d)
al comma 6, dopo le parole: «circola abusivamente» sono inserite
le seguenti: «, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al
comma 2 in violazione dei limiti previsti dallordinanza del prefetto
con cui il permesso è stato concesso,».
2. Dopo larticolo 218 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 è inserito il seguente:
«Art. 218-bis. (Applicazione
della sospensione della patente per i neo-patentati). 1.
Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi
tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando
è commessa una violazione per la quale è prevista lapplicazione
della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente,
di cui allarticolo 218, la durata della sospensione è aumentata
di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiata per le violazioni
successive.
2. Qualora, nei primi tre anni
dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia
commesso una violazione per la quale è prevista lapplicazione
della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
per un periodo superiore a tre mesi, le disposizioni del comma 1 si applicano
per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.
3. Le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria
A, qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria
B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al
rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai citati
commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria
B».
Art. 43.
(Modifiche agli articoli 219, 219-bis e 222, modifica dellarticolo 223 e abrogazione dellarticolo 130-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di revoca e ritiro della patente di guida)
1. Allarticolo 219 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: «dopo che sia trascorso almeno un anno» sono sostituite dalle seguenti: «dopo che siano trascorsi almeno due anni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, i soggetti ai quali è stata revocata la patente non possono conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori nè possono condurre tali veicoli»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato.
3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui allarticolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue allaccertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dellarticolo 2119 del codice civile».
2. Allarticolo 219-bis del decreto
legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente:
«1. Nellipotesi in cui, ai sensi
del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria
del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la
violazione da cui discende è commessa da un conducente di ciclomotore,
le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneità
alla guida posseduto ai sensi dellarticolo 116, commi 1-bis
e 1-ter, ovvero alla patente posseduta ai sensi dellarticolo
116, comma 1-quinquies, secondo le procedure degli articoli 216,
218, 219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione
delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui
agli articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresì le disposizioni
dellarticolo 126-bis»;
b) il comma 2 è abrogato.
3. Al comma 2 dellarticolo 222 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «di cui al terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al secondo o al terzo periodo».
4. Larticolo 223 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
«Art. 223. (Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato). 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, lagente o lorgano accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui allarticolo 226, comma 11, è comunicato allanagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
2. Le disposizioni del comma
1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui
allarticolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione della patente di guida,
unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è
effettuata dallagente o dallorgano che ha proceduto al rilevamento
del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati
elementi di unevidente responsabilità, la sospensione provvisoria
della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre
anni.
3. Il cancelliere del giudice
che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi
dellarticolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici
giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e
2 del presente articolo.
4. Avverso il provvedimento
di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo,
è ammessa opposizione, ai sensi dellarticolo 205».
5. Larticolo 130-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.
6. Le disposizioni degli articoli 219 e 219-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, modificate, rispettivamente, dalla lettera a) del comma 1 e dal comma 2 del presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 44.
(Introduzione dellarticolo 224-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo e disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e dei motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative)
1. Alla sezione II del capo II del titolo VI del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo larticolo 224-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 224-ter. (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato). 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, lagente o lorgano accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dellarticolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dallagente o dallorgano accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo sottoposto a sequestro è affidato ai soggetti di cui allarticolo 214-bis.
2. Nei casi previsti dal comma
1 del presente articolo, il cancelliere del giudice che ha pronunciato
la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dellarticolo
648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne
trasmette copia autentica al prefetto affinchè disponga la confisca
amministrativa ai sensi delle disposizioni dellarticolo 213 del presente
codice, in quanto compatibili.
3. Nelle ipotesi di reato per
le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo
amministrativo del veicolo, lagente o lorgano accertatore della
violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per
trenta giorni, secondo la procedura di cui allarticolo 214, in quanto
compatibile.
4. Quando la sentenza penale
o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili,
anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere
del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di
quindici giorni, ne trasmette copia autentica allorgano di polizia
competente affinchè disponga il fermo amministrativo del veicolo
ai sensi delle disposizioni dellarticolo 214, in quanto compatibili.
5. Avverso il sequestro di
cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 del
presente articolo è ammessa opposizione ai sensi dellarticolo
205.
6. La declaratoria di estinzione
del reato per morte dellimputato importa lestinzione della
sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per
altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, lufficio o il
comando da cui dipende lagente o lorgano accertatore della
violazione, verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per
lapplicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede
ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. Lestinzione
della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto
sullapplicazione della sanzione amministrativa accessoria.
7. Nel caso di sentenza irrevocabile
di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, lufficio
o il comando da cui dipende lagente o lorgano accertatore della
violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione
del veicolo allintestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi
gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del
citato comma 3».
2. Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, comma 7, 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.
3. Allattuazione delle disposizioni di cui al presente articolo lamministrazione competente provvede nellambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 45.
(Modifica allarticolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di educazione stradale)
1. Al comma 1 dellarticolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole da: «i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti» fino a: «predispongono» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dellinterno e dellambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, avvalendosi dellAutomobile Club dItalia, predispone».
2. Il decreto di cui al comma 1 dellarticolo
230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato
dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I programmi di cui al comma 1 dellarticolo
230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato
dal comma 1 del presente articolo, sono svolti obbligatoriamente, nellambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato, a decorrere dallanno scolastico 2011-2012.
Capo II
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SICUREZZA
NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
Art. 46.
(Istituzione del Comitato per lindirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale)
1. Al fine di ottimizzare le sinergie delle attività di sicurezza stradale, sotto ogni profilo svolte da tutti i soggetti istituzionalmente preposti, anche ai vari livelli di governo territoriale, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Comitato per lindirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale, di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato svolge azione di supporto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare al fine di:
a) coordinare e rendere unitaria lazione dello Stato in coerenza con gli indirizzi in materia di sicurezza stradale definiti dallUnione europea;
b)
individuare, nellambito dei predetti indirizzi, le linee di azione
prioritarie di intervento per la predisposizione del Piano nazionale della
sicurezza stradale;
c)
coordinare gli interventi per migliorare la sicurezza stradale posti in
essere dai comuni e da altri soggetti pubblici e privati in materia;
d)
verificare le misure adottate ed i risultati conseguiti, anche con riguardo
agli interventi posti in essere dagli enti proprietari delle strade, comprese
quelle gestite direttamente dallANAS Spa e dalle società concessionarie;
e)
rendere parere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini
della predisposizione della relazione annuale al Parlamento sullo stato
della sicurezza stradale in Italia;
f)
favorire e promuovere il coordinamento delle attività finalizzate
alla raccolta dei dati relativi allincidentalità stradale
di cui allarticolo 56 della presente legge;
g)
favorire e promuovere il coordinamento delle attività di raccolta
e di diffusione delle informazioni sul traffico e sulla viabilità;
h)
favorire e promuovere il coordinamento dei soggetti impegnati a presidio
della sicurezza della mobilità, per il miglioramento dellefficienza
degli interventi di emergenza e di soccorso;
i)
promuovere la formazione e laggiornamento degli operatori del settore.
3. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è composto dai seguenti membri:
a) un rappresentante del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b)
un rappresentante del Ministero delleconomia e delle finanze;
c)
un rappresentante del Ministero della salute;
d)
un rappresentante del Ministero dellinterno;
e)
un rappresentante del Ministero dellistruzione, delluniversità
e della ricerca;
f)
un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
g)
tre rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di
Bolzano e degli enti locali, nominati dalla Conferenza unificata di cui
allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni.
4. I membri del Comitato di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e) ed f), hanno qualifica almeno di direttore generale o equivalente e sono nominati dai Ministri delle rispettive amministrazioni di appartenenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere.
5. Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di intesa con i Ministeri delleconomia
e delle finanze, della salute, dellinterno, dellistruzione,
delluniversità e della ricerca e dello sviluppo economico,
da emanare entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, è approvato un regolamento organizzativo
e di funzionamento interno del Comitato.
6. Dalle disposizioni di cui al presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 47.
(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade)
1. Gli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nelle quali si registrano più elevati tassi di incidentalità effettuano specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonchè di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica e delle barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie
di interventi di cui al comma 1, con particolare riferimento alla sostituzione
della segnaletica obsoleta o danneggiata, alla sostituzione delle barriere
obsolete o danneggiate, allutilizzo di strumenti e dispositivi, anche
realizzati con materiale proveniente da pneumatici usati, idonei a migliorare
la sicurezza della circolazione stradale, nonchè alla sistemazione,
al ripristino e al miglioramento del manto stradale.
3. Degli interventi di cui allarticolo
14 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e al presente articolo
si tiene conto ai fini della definizione degli obblighi a carico dellente
concessionario e delle modalità di determinazione degli incrementi
tariffari nelle convenzioni da stipulare successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 48.
(Disposizioni in materia di classificazione amministrativa della rete autostradale e stradale di interesse nazionale)
1. Dopo larticolo 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. 1. Alle modifiche della rete autostradale e stradale di interesse nazionale esistente, individuata ai sensi del presente decreto, si provvede, su iniziativa dello Stato o delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui allarticolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.
2. Le modifiche di cui al comma
1 consistono nel trasferimento tra Stato e regioni, e nella conseguente
riclassificazione, di intere strade o di singoli tronchi.
3. Alle integrazioni della
rete autostradale e stradale di interesse nazionale costituite dalla realizzazione
di nuove strade o tronchi, nonchè di varianti che alterano i capisaldi
del tracciato, si provvede, fatte salve le norme in materia di programmazione
e realizzazione di opere autostradali, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici, con linserimento dei relativi studi e progetti negli
strumenti di pianificazione e programmazione nazionale in materia di viabilità.
Con lapprovazione di tali strumenti le nuove strade o tronchi nonchè
le varianti che alterano i capisaldi del tracciato sono classificati di
interesse nazionale e, per le varianti, è contestualmente definita
leventuale declassificazione del tronco sotteso alla variante, senza
trasferimento di risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative
da parte dello Stato o di ANAS Spa. Successivamente alla realizzazione
e prima della messa in esercizio, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti si provvede allinserimento delle nuove strade o tronchi
nonchè delle varianti nelle tabelle allegate al presente decreto
e, in caso di variante, alla eventuale declassificazione del tronco sotteso
alla variante.
4. Per le integrazioni della
rete autostradale e stradale di interesse nazionale costituite dalla realizzazione
di varianti che non alterano i capisaldi del tracciato, la classificazione
a strada di interesse nazionale avviene di diritto.
5. Per i tratti di strada della
rete autostradale e stradale di interesse nazionale, dismessi a seguito
della realizzazione di varianti di cui al comma 4, ovvero che attraversano
i centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, si applica
quanto previsto dallarticolo 4, commi da 3 a 7, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
6. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio di ogni anno,
sono aggiornate le tabelle di cui al presente decreto con le variazioni
di cui ai commi 4 e 5, avvenute nellanno solare precedente».
2. Allarticolo 1, comma 4, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, lultimo periodo è soppresso.
Art. 49.
(Introduzione del casco elettronico
e
della «scatola nera»)
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può emanare, sentito, per quanto di competenza, il Garante per la protezione dei dati personali, direttive al fine di prevedere, compatibilmente con la normativa comunitaria e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, limpiego in via sperimentale, da parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico e lequipaggiamento in via sperimentale degli autoveicoli per i quali è richiesta, ai sensi del comma 3 dellarticolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la patente di guida di categoria C, D o E, con un dispositivo elettronico protetto, denominato «scatola nera», idoneo a rilevare, allo scopo di garantire la sicurezza stradale, la tipologia del percorso, la velocità media e puntuale del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida, nonchè, in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica.
Art. 50.
(Certificazione di assenza di abuso di sostanze alcoliche e di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per chi esercita attività di autotrasporto)
1. Per lesercizio dellattività professionale di trasporto su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, linteressato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia abuso di sostanze alcoliche ovvero uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Con decreto del Ministro della
salute da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per le politiche antidroga, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche
della certificazione di cui al comma 1, sono individuati i soggetti competenti
a rilasciarla e sono disciplinate le procedure di rilascio.
3. Le spese connesse al rilascio della
certificazione di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che la richiedono.
Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività
previste dal presente articolo nellambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Art. 51.
(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, in materia di responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, di documenti di trasporto e di rilascio della patente di guida per lesercizio di attività di autotrasportatore)
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo
7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Quando dalla violazione
di disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, derivino
la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione
sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta
la patente di guida di categoria C o C+E, è disposta la verifica,
presso il vettore, il committente, nonchè il caricatore e il proprietario
della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza
della circolazione stradale previste dal presente articolo e dallarticolo
83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni»;
b)
al comma 6 dellarticolo 7-bis è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dellarticolo
207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni»;
c)
allarticolo 22, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. In deroga ai criteri di propedeuticità di cui allarticolo 116, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può conseguire la patente di guida corrispondente alle categorie della patente estera posseduta il conducente titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità richieste dallarticolo 136, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dipendente di unimpresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta, il quale ha stabilito la propria residenza in Italia da oltre un anno. Allatto del rilascio della patente, al titolare è rilasciato anche un duplicato della carta di qualificazione del conducente con scadenza di validità coincidente con quella della carta di qualificazione duplicata. Le medesime disposizioni si applicano anche qualora il dipendente di unimpresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta, sia titolare di una patente rilasciata da uno Stato membro dellUnione europea, su conversione di patente rilasciata da Stato terzo con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità richieste dallarticolo 136, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che scada di validità».
Art. 52.
(Introduzione dellarticolo 46-bis e modifica allarticolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298, in materia di sanzioni per il cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria)
1. Alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo larticolo
46 è inserito il seguente:
«Art. 46-bis. (Cabotaggio
stradale in violazione della normativa comunitaria). 1.
Qualora un veicolo immatricolato allestero effettui trasporti di
cabotaggio in violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CEE)
n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, nonchè della
relativa disciplina nazionale di esecuzione, si applicano la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000, nonchè la
sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio,
per un periodo di sei mesi. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo,
secondo le procedure di cui allarticolo 214 del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è affidato in custodia, a spese del responsabile
della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi dellarticolo
214-bis del citato codice; si applicano le disposizioni dellarticolo
207 del medesimo codice»;
b) il quarto comma dellarticolo 60 è sostituito dal seguente:
«Qualora le violazioni di cui agli articoli
26 e 46 siano commesse da un veicolo immatricolato allestero, esercente
attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio, si applicano
le disposizioni dellarticolo 207 del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».
2. Dallattuazione del presente articolo non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 53.
(Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool)
1. Larticolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è sostituito dal seguente:
«Art. 14. (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade). 1. Nelle aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A di cui allarticolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è vietata la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6.
2. Nelle medesime aree di cui
al comma 1, è altresì vietata la somministrazione di bevande
superalcoliche. Nelle stesse aree è vietata la somministrazione
di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 6.
3. La violazione delle disposizioni
di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 2.500 a euro 7.000.
4. La violazione delle disposizioni
di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 3.500 a euro 10.500.
5. Qualora, nellarco
di un biennio, sia reiterata una delle violazioni delle disposizioni di
cui ai commi 1 o 2, il prefetto territorialmente competente in relazione
al luogo della commessa violazione dispone la sospensione della licenza
relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche
per un periodo di trenta giorni».
2. Larticolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 214, è abrogato.
Art. 54.
(Modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne)
1. Allarticolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è
sostituito dai seguenti:
«2. I titolari e i gestori degli esercizi
muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dellarticolo
86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli
esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre
forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonchè chiunque
somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici
ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni,
devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche
e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive,
salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari
esigenze di sicurezza.
2-bis. I titolari e
i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1,
lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto
di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che
sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari
esigenze di sicurezza.
2-ter. I divieti di
cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla vendita e alla somministrazione
di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31
dicembre e il 1º gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.
2-quater. I titolari
e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attività
oltre le ore 24, devono avere presso almeno unuscita del locale un
apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico
o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il
proprio stato di idoneità alla guida dopo lassunzione di alcool.
Devono altresì esporre allentrata, allinterno e alluscita
dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nellaria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
2-quinquies. I titolari e i gestori
di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e secondo
dellarticolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di
intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione
di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della
normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e delle ordinanze
comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte
salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle
forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali
e notturne. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al
presente comma non si applica larticolo 80 del citato testo unico
di cui al regio decreto n. 773 del 1931»;
b) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
«3. Linosservanza delle disposizioni
di cui ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies comporta la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000.
Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni
dellobbligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies
è disposta la sospensione della licenza o dellautorizzazione
allesercizio dellattività ovvero dellesercizio
dellattività medesima per un periodo da sette fino a trenta
giorni, secondo la valutazione dellautorità competente. Linosservanza
delle disposizioni di cui al comma 2-quater comporta la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200».
2. Le disposizioni di cui al comma 2-quater
dellarticolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, introdotto
dal comma 1 del presente articolo, si applicano, per i locali diversi da
quelli ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, a decorrere
dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 55.
(Disposizioni in materia di individuazione dei prodotti farmaceutici pericolosi per la guida dei veicoli)
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i prodotti farmaceutici, soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma, che producono effetti negativi in relazione alla guida dei veicoli e dei natanti.
2. Entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della
salute sono individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1. Con
successivi decreti del medesimo Ministro si provvede annualmente allaggiornamento
dellelenco dei prodotti farmaceutici di cui al periodo precedente.
3. Sulle confezioni esterne o sui
contenitori dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo deve essere riportato, nel rispetto di quanto previsto dallarticolo
79 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, un pittogramma
che indica in modo ben visibile la pericolosità per la guida derivante
dallassunzione del medicinale e le avvertenze di pericolo.
4. Con decreto del Ministro della
salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto
di cui al comma 2, sono individuate le modalità di attuazione delle
disposizioni del comma 3, anche con riferimento alle confezioni di prodotti
farmaceutici di dimensioni ridotte.
5. Le imprese farmaceutiche e le altre
imprese che producono i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 si
uniformano alle disposizioni del presente articolo entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4.
6. La distribuzione dei prodotti farmaceutici
di cui ai commi 1 e 2 confezionati prima del termine di cui al comma 5
è consentita fino alla data di scadenza indicata nelletichetta
del prodotto.
7. Qualora i prodotti farmaceutici
di cui ai commi 1 e 2 siano posti in commercio dopo il termine di cui al
comma 5 senza il pittogramma di cui al comma 3, il titolare dellautorizzazione
allimmissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 25.000.
8. Nellipotesi prevista dal
comma 7, il Ministro della salute, con provvedimento motivato, ordina al
titolare dellautorizzazione allimmissione in commercio del
prodotto farmaceutico ladeguamento della confezione, stabilendo un
termine per ladempimento.
9. In caso di mancata ottemperanza
entro il termine indicato ai sensi del comma 8, il Ministro della salute
sospende lautorizzazione allimmissione in commercio del prodotto
farmaceutico fino al compiuto adempimento.
Art. 56.
(Raccolta e invio dei dati relativi
allincidentalità
stradale)
1. Ferme restando le competenze dellIstituto nazionale di statistica e dellAutomobile Club dItalia, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dellinterno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi allincidentalità stradale da parte delle Forze dellordine e degli enti locali al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dellaggiornamento degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
2. Per la predisposizione della dotazione strumentale necessaria per lattuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui allarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Capo III
DISPOSIZIONI DI CARATTERE SOCIALE E DI SEMPLIFICAZIONE
Art. 57.
(Misure alternative alla pena detentiva)
1. In luogo della misura detentiva dellarresto prevista dallarticolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dagli articoli 186, 186-bis e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo, rispettivamente, modificati e introdotto dallarticolo 33 della presente legge, a richiesta di parte può essere disposta la misura alternativa dellaffidamento in prova ai servizi sociali di cui allarticolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano lattività nel settore dellassistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.
Art. 58.
(Modifiche allarticolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide)
1. Allarticolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dellautorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno» sono sostituite dalle seguenti: «di diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per fini di cui al comma 1, le generalità e lindirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento».
Art. 59.
(Rilascio di un permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della patente)
1. Ai titolari di patente di guida, chiamati per sottoporsi alla prescritta visita medica presso le competenti commissioni mediche locali per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare, per una sola volta, un permesso di guida provvisorio, valido fino allesito finale delle procedure di rinnovo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano in favore dei titolari di patente di guida che devono sottoporsi a visita medica ai sensi degli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992.
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI CORRETTO ACCERTAMENTO
DELLE VIOLAZIONI
Art. 60.
(Caratteristiche degli impianti semaforici e di altri dispositivi)
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche per lomologazione e per linstallazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici, di impianti impiegati per regolare la velocità e di impianti attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi sei mesi dalladozione del decreto di cui al medesimo comma 1.
Art. 61.
(Modalità di accertamento delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 da parte degli enti locali)
1. Agli enti locali è consentita lattività di accertamento strumentale delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso, da utilizzare ai fini dellaccertamento delle violazioni esclusivamente con limpiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale, fatto salvo quanto previsto dallarticolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.
IL PRESIDENTE