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Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 1213


SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 1213


DISEGNO DI LEGGE




presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

col Ministro della difesa

(ANDREATTA)

e col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1996

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione sui sistemi di difesa e relativo supporto logistico tra il Ministro della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 16 settembre 1993 e a Seoul il 18 ottobre 1993







ONOREVOLI SENATORI. - Il Memorandum d'intesa sulla cooperazione sui sistemi di difesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Corea é stato firmato a Roma il 16 settembre 1993 e a Seoul il 18 ottobre 1993. La durata prevista é di dieci anni.
I princípi che regolano la base stessa del Memorandum vengono stabiliti all'articolo 2 in cui si afferma che le due Parti coopereranno al fine di incrementare la produzione ed il potenziale di manutenzione delle industrie della difesa e di acquisire armamenti moderni sfruttando le conseguenti economie di scala e, inoltre, che verrà data esecuzione al requisito sulla compensazione in relazione al materiale per la difesa e al contratto di vendita degli equipaggiamenti. Su base reciproca, inoltre, ciascuna Parte concederà all'altra un trattamento preferenziale nel fornire consulenza tecnica e nel permettere l'uso di tecnologia soggetta a diritti di proprietà intellettuale.
Le Autorità incaricate dell'attuazione del presente Accordo saranno il primo Vice Ministro del Ministero nazionale della difesa della Repubblica della Corea ed il Segretario nazionale degli armamenti del Ministero della difesa della Repubblica italiana. L'articolo 5 prevede, inoltre, la costituzione di un Comitato misto per raggiungere gli obiettivi indicati nell'Accordo e al fine di discutere le questioni inerenti la cooperazione reciproca nel settore della difesa. Il Comitato sarà composto da un massimo di sette delegati per parte, cioé funzionari del Ministero della difesa e di altri Ministeri o Enti interessati dei due Paesi, e si riunirà almeno una volta l'anno a turno nei rispettivi Paesi.
Per i contratti che verranno stipulati fra le due Parti (articolo 7) per l'approvvigionamento di un equipaggiamento o servizio ai sensi di questo Memorandum, dovranno essere messi a disposizione dalla Parte fornitrice a quella acquirente assistenza e supporto di carattere generale; un elenco raccomandato di fornitori considerati per esperienza e livello tecnico adatti per l'acquisto previsto; una valutazione della ragionevolezza dei prezzi quotati dai fornitori e della congruità dei periodi di consegna proposti; nonché del programma di addestramento sui mezzi che sono stati acquisiti dalla Parte acquirente, eventualmente anche con istruttori appartenenti alla Forze armate del Paese fornitore.
Il paragrafo 2.3 dello stesso articolo 7 mette in evidenza che ciascuna Parte deve ricevere avviso, con ragionevole anticipo, di modifiche o cambiamenti relativi alla configurazione del sistema d'arma dell'altra Parte, stabilendo adeguate procedure per lo scambio di informazioni sui rispettivi sistemi di controllo di tali modificazioni.
L'attuazione di questo Accordo, come recita l'articolo 8, richiede la piena partecipazione delle industrie interessate, che dovranno essere adeguatamente informate sui princípi fondamentali di questo Accordo.
L'articolo 11 stabilisce che la documentazione tecnica, l'informazione e i materiali scambiati ai sensi di questo Accordo potranno essere usati solo nel quadro delle finalità esposte all'articolo 3 dell'Accordo stesso. Le Parti faciliteranno i contatti fra le industrie che operano nel campo e che sono titolari dei relativi diritti, doveri, quote e ragioni, al fine di promuovere ogni trattativa commerciale nel modo piú rapido.
L'entrata in vigore del presente Accordo sarà alla data in cui le Parti avranno notificato l'adempimento delle procedure interne previste ed avrà una durata di dieci anni. L'Accordo puó essere emendato in ogni momento tramite mutuo accordo delle due Parti. Se, tuttavia, una delle due Parti lo considerasse necessario, per importanti motivi nazionali, potrà porre fine alla propria partecipazione senza che ció rechi pregiudizio ai contratti già firmati, che resteranno validi fino alla loro conclusione.






RELAZIONE TECNICA

L'unica disposizione del "Memorandum d'intesa" tra l'Italia e la Corea del Sud in materia di cooperazione sui sistemi di difesa e relativo supporto logistico la cui applicazione comporta un onere per il bilancio dello Stato é l'articolo 5, che prevede la partecipazione al Comitato misto, incaricato dell'esame dei programmi operativi, che si riunirà alternativamente in Corea del Sud e in Italia. Nell'ipotesi dell'invio di quattro funzionari a Seoul, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa é cosí quantificabile:

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Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 1996 e per ciascuno dei bienni successivi, ammonta a lire 21.585.000, in cifra tonda lire 22.000.000.
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
Peraltro, nessuna maggiore spesa deriva dall'applicazione delle altre norme che potrebbero venire in considerazione sotto tale profilo.
In particolare, tenuto conto dell'esperienza verificatasi in analoghi accordi già in vigore, si precisa che:

gli approvvigionamenti di materiali, parti di ricambio e servizi previsti dall'articolo 2, comma 5, presso le imprese produttrici, oppure organizzazioni logistiche, saranno effettuati previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente;
la possibilità di poter concedere riduzione o esenzione sui rimborsi relativi ai costi di ricerca e sviluppo (articolo 2, comma 9) non comporta maggiori oneri, oppure minori entrate, poiché dette facilitazioni vengono concesse in base al principio della reciprocità;
lo sviluppo, la produzione e l'incremento di specifici sistemi di difesa (articolo 3, comma 3), da attuare con la controparte e, qualora vi sia convenienza, con la partecipazione dei Paesi terzi prescelti, rientrano negli ordinari settori di attività previsti nell'ambito della cooperazione e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio del Ministero della difesa;
il trasferimento di tecnologie della difesa e gli scambi addestrativi (articolo 3, comma 7), potranno essere accolti soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente;
la possibilità di istituire gruppi di lavoro (articolo 5, comma 3) riveste soltanto carattere eventuale e non richiede alcuna quantificazione di spesa, in quanto l'esame di specifiche proposte potrà essere assicurato dal personale tecnico del Ministero della difesa che opera nel territorio nazionale e che viene finanziato con gli ordinari stanziamenti di bilancio di detto Dicastero;
la richiesta di addestramento e formazione del personale addetto alla logistica (articolo 2, comma 8) e l'eventuale invio di istruttori nazionali del Ministero della difesa (articolo 7, comma 2, paragrafo 6) potranno avere luogo soltanto in relazione alla disponibilità dei posti previsti negli appositi corsi di formazione e previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica é autorizzata a ratificare il Memorandum d'intesa sulla cooperazione sui sistemi di difesa e relativo supporto logistico tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 16 settembre 1993 e a Seoul il 18 ottobre 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione é data al Memorandum di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del Memorandum stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel triennio 1996-1998, valutato in lire 22 milioni annue per ciascuno degli anni 1996 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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