N. 1213
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri
(DINI)
di concerto col Ministro di grazia e giustizia
(FLICK)
col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
(CIAMPI)
col Ministro della difesa
(ANDREATTA)
e col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(BERSANI)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1996
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione sui sistemi di difesa e relativo supporto logistico tra il Ministro della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 16 settembre 1993 e a Seoul il 18 ottobre 1993
ONOREVOLI SENATORI. - Il Memorandum
d'intesa sulla cooperazione sui sistemi di difesa tra il Ministero della
difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale
della Repubblica di Corea é stato firmato a Roma il 16 settembre 1993
e a Seoul il 18 ottobre 1993. La durata prevista é di dieci anni.
I princípi che regolano la base stessa del Memorandum
vengono stabiliti all'articolo 2 in cui si afferma che le due Parti
coopereranno al fine di incrementare la produzione ed il potenziale di
manutenzione delle industrie della difesa e di acquisire armamenti moderni
sfruttando le conseguenti economie di scala e, inoltre, che verrà
data esecuzione al requisito sulla compensazione in relazione al materiale
per la difesa e al contratto di vendita degli equipaggiamenti. Su base
reciproca, inoltre, ciascuna Parte concederà all'altra un trattamento
preferenziale nel fornire consulenza tecnica e nel permettere l'uso di
tecnologia soggetta a diritti di proprietà intellettuale.
Le Autorità incaricate dell'attuazione del presente Accordo
saranno il primo Vice Ministro del Ministero nazionale della difesa della
Repubblica della Corea ed il Segretario nazionale degli armamenti del
Ministero della difesa della Repubblica italiana. L'articolo 5 prevede,
inoltre, la costituzione di un Comitato misto per raggiungere gli obiettivi
indicati nell'Accordo e al fine di discutere le questioni inerenti la
cooperazione reciproca nel settore della difesa. Il Comitato sarà
composto da un massimo di sette delegati per parte, cioé funzionari
del Ministero della difesa e di altri Ministeri o Enti interessati dei due
Paesi, e si riunirà almeno una volta l'anno a turno nei rispettivi
Paesi.
Per i contratti che verranno stipulati fra le due Parti (articolo 7) per
l'approvvigionamento di un equipaggiamento o servizio ai sensi di questo
Memorandum, dovranno essere messi a disposizione dalla Parte
fornitrice a quella acquirente assistenza e supporto di carattere generale;
un elenco raccomandato di fornitori considerati per esperienza e livello
tecnico adatti per l'acquisto previsto; una valutazione della ragionevolezza
dei prezzi quotati dai fornitori e della congruità dei periodi di
consegna proposti; nonché del programma di addestramento sui mezzi
che sono stati acquisiti dalla Parte acquirente, eventualmente anche con
istruttori appartenenti alla Forze armate del Paese fornitore.
Il paragrafo 2.3 dello stesso articolo 7 mette in evidenza che ciascuna
Parte deve ricevere avviso, con ragionevole anticipo, di modifiche o
cambiamenti relativi alla configurazione del sistema d'arma dell'altra
Parte, stabilendo adeguate procedure per lo scambio di informazioni sui
rispettivi sistemi di controllo di tali modificazioni.
L'attuazione di questo Accordo, come recita l'articolo 8, richiede la
piena partecipazione delle industrie interessate, che dovranno essere
adeguatamente informate sui princípi fondamentali di questo Accordo.
L'articolo 11 stabilisce che la documentazione tecnica, l'informazione e
i materiali scambiati ai sensi di questo Accordo potranno essere usati solo
nel quadro delle finalità esposte all'articolo 3 dell'Accordo stesso.
Le Parti faciliteranno i contatti fra le industrie che operano nel campo e
che sono titolari dei relativi diritti, doveri, quote e ragioni, al fine di
promuovere ogni trattativa commerciale nel modo piú rapido.
L'entrata in vigore del presente Accordo sarà alla data in cui le
Parti avranno notificato l'adempimento delle procedure interne previste ed
avrà una durata di dieci anni. L'Accordo puó essere emendato
in ogni momento tramite mutuo accordo delle due Parti. Se, tuttavia, una
delle due Parti lo considerasse necessario, per importanti motivi nazionali,
potrà porre fine alla propria partecipazione senza che ció
rechi pregiudizio ai contratti già firmati, che resteranno validi
fino alla loro conclusione.
RELAZIONE TECNICA
L'unica disposizione del "Memorandum d'intesa" tra l'Italia e la Corea
del Sud in materia di cooperazione sui sistemi di difesa e relativo supporto
logistico la cui applicazione comporta un onere per il bilancio dello Stato
é l'articolo 5, che prevede la partecipazione al Comitato misto,
incaricato dell'esame dei programmi operativi, che si riunirà
alternativamente in Corea del Sud e in Italia. Nell'ipotesi dell'invio di
quattro funzionari a Seoul, con una permanenza di quattro giorni in detta
città, la relativa spesa é cosí quantificabile:
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Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal
1996 e per ciascuno dei bienni successivi, ammonta a lire 21.585.000, in
cifra tonda lire 22.000.000.
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli
oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari,
delle riunioni e loro durata costituiscono riferimenti inderogabili ai fini
dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
Peraltro, nessuna maggiore spesa deriva dall'applicazione delle altre
norme che potrebbero venire in considerazione sotto tale profilo.
In particolare, tenuto conto dell'esperienza verificatasi in analoghi
accordi già in vigore, si precisa che:
gli approvvigionamenti di materiali, parti di ricambio e servizi
previsti dall'articolo 2, comma 5, presso le imprese produttrici, oppure
organizzazioni logistiche, saranno effettuati previo rimborso dei relativi
oneri da parte del Paese richiedente;
la possibilità di poter concedere riduzione o esenzione sui
rimborsi relativi ai costi di ricerca e sviluppo (articolo 2, comma 9) non
comporta maggiori oneri, oppure minori entrate, poiché dette
facilitazioni vengono concesse in base al principio della
reciprocità;
lo sviluppo, la produzione e l'incremento di specifici sistemi di
difesa (articolo 3, comma 3), da attuare con la controparte e, qualora vi
sia convenienza, con la partecipazione dei Paesi terzi prescelti, rientrano
negli ordinari settori di attività previsti nell'ambito della
cooperazione e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio del
Ministero della difesa;
il trasferimento di tecnologie della difesa e gli scambi
addestrativi (articolo 3, comma 7), potranno essere accolti soltanto previo
rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente;
la possibilità di istituire gruppi di lavoro (articolo 5,
comma 3) riveste soltanto carattere eventuale e non richiede alcuna
quantificazione di spesa, in quanto l'esame di specifiche proposte
potrà essere assicurato dal personale tecnico del Ministero della
difesa che opera nel territorio nazionale e che viene finanziato con gli
ordinari stanziamenti di bilancio di detto Dicastero;
la richiesta di addestramento e formazione del personale addetto
alla logistica (articolo 2, comma 8) e l'eventuale invio di istruttori
nazionali del Ministero della difesa (articolo 7, comma 2, paragrafo 6)
potranno avere luogo soltanto in relazione alla disponibilità dei
posti previsti negli appositi corsi di formazione e previo rimborso dei
relativi oneri da parte del Paese richiedente.
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DISEGNO DI LEGGE |
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Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica é autorizzata a ratificare il
Memorandum
d'intesa sulla cooperazione sui sistemi di difesa e relativo supporto
logistico tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il
Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Corea, fatto a Roma il
16 settembre 1993 e a Seoul il 18 ottobre 1993.
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Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione é data al Memorandum
di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in
conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del
Memorandum
stesso.
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Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel triennio
1996-1998, valutato in lire 22 milioni annue per ciascuno degli anni 1996 e
1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri.
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Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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