Proposta di modifica n. 4.101 al DDL n. 624


4.101

TURRONI

Precluso

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 4.

1. Tutti i riferimenti all’Agenzia di protezione civile, già prevista dall’articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuti nella legislazione vigente si intendono effettuati al Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che svolge, oltre ai compiti previsti dalla legge 24 febbraio 1992, n.  225 e alla formulazione degli indirizzi per la predisposizione e l’attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, anche compiti e attività scientifiche, tecniche operative in materia di protezione civile, compresi quelli svolti dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell’interno e dai Servizi tecnici nazionali responsabili della gestione del territorio (sismico, mareografico e idrografico, geologico), compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sono fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali definite ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112.

2. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il comitato operativo della protezione civile operano nell’ambito del dipartimento della protezione civile.

3. Nell’ambito del dipartimento della protezione civile è istituito il Comitato nazionale per la concertazione tra Stato, regioni ed enti locali in materia di protezione civile».