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Proposta di modifica n. 1.0.109 al DDL n. 3639


1.0.109

PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO, VICINI

Respinto

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Ai trasformatori di uva da vino possono essere concessi, a valere sulle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale, di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, finanziamenti a lungo termine finalizzati alla ripresa economica delle imprese. Tali finanziamenti sono concessi al tasso di cui all’articolo 5, comma 2, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004 e sono assistiti dalla garanzia fidejussoria dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi dell’articolo 17 del medesimo decreto legislativo».