1.0.109
PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO, VICINI
RespintoDopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Ai trasformatori di uva da vino possono essere concessi, a valere sulle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale, di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, finanziamenti a lungo termine finalizzati alla ripresa economica delle imprese. Tali finanziamenti sono concessi al tasso di cui all’articolo 5, comma 2, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004 e sono assistiti dalla garanzia fidejussoria dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi dell’articolo 17 del medesimo decreto legislativo».