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Proposta di modifica n. 2.102 al DDL n. 624


2.102

La Commissione

Approvato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303). – 1. Il comma 6 dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è sostituito dal seguente:

«6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni«.

2. Il Dipartimento della protezione civile si avvale, per i propri compiti, della collaborazione dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici sulla base di apposito accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241».