G11.100
V. testo 2
Il Senato,
esaminato l'Atto Senato n. 2322 recante «Disposizioni generali sui pracedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari,
premesso che:
l'articolo 11 del provvedimento in esame, recepisce le direttive europee volte a rafforzare il mercato interno dei Pesi europei e, in particolare, a promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica e a promuovere una gestione efficiente flessibile e coordinata dello spettro radio e delle reti wireless;
fra i princìpi e i criteri direttivi generali a cui i decreti legislativi devono attenersi per l'attuazione delle suddette normative, si prevede, alla lettera m), l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti relative alla concessione del diritto di installazione di infrastrutture al fine di promuovere un efficiente livello di concorrenza;
la promozione di un efficiente livello di concorrenza infrastrutturale comporta una situazione di disagio per gli Enti locali che devono ospitare le nuove reti, sia dal punto di vista estetico-ambientale a causa dell'impatto visivo, sia dal punto di vista igienico-sanitario a causa dei rischi per la popolazione derivanti dall'inquinamento elettromagnetico, sia dal punto di vista del regolare svolgimento delle attività e dei servizi del territorio, in conseguenza della realizzazione di scavi sul suolo pubblico;
impegna il governo:
a prevedere, contestualmente all'emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 11 del provvedimento in esame, un piano di riconoscimenti economici a titolo di compensazioni territoriali a favore degli enti locali che subiscono disagi a causa dell'installazione delle nuove reti di telecomunicazione sul proprio territorio.