Ordine del Giorno n. G104 al DDL n. 3066


G104

VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO

Precluso

Il Senato,

            esaminato A.S. n. 3066, recante conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,

        premesso che:

            il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, prevedendo anche misure volte al contenimento della spesa pubblica e nuove entrate nelle casse dello Stato;

            la figura del Prefetto, organo di rappresentanza del Governo nella provincia, ha inizialmente trovato il suo fondamento normativo negli articoli 18 e 19 dell'ormai abrogato testo unico della legge comunale e provinciale, di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e, attualmente, nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

            il Prefetto si caratterizza come organo di competenza generale del Governo, sebbene dipendente gerarchicamente dal Ministero dell'interno. In quanto tale, il Prefetto non può essere considerato come organo decentrato di un settore dell'amministrazione statale, quale è, ad esempio, il dirigente dell'ufficio scolastico regionale nei confronti del Ministro della pubblica istruzione;

            al Prefetto nel corso degli anni sono stati attribuiti una miriade di compiti, funzioni ed interventi, di micro e macro competenze disorganiche e disomogenee con l'unico comune denominatore di riassumere in un'unica figura istituzionale funzioni e compiti tra loro profondamente diversi;

            le competenze amministrative che le varie leggi hanno attribuito al Prefetto sono state in buona parte assorbite dai decreti legislativi che hanno trasferito funzioni già dello Stato alle Regioni ed alle autonomie locali;

            la figura del Prefetto ha un suo ruolo in una società in cui non si è compiuto o raggiunto un decentramento della pubblica amministrazione che definisca chiaramente la linea di demarcazione tra compiti. e funzioni dell'amministrazione statale e compiti e funzioni dell'amministrazione locale;

            il Prefetto è in netta contrapposizione con le esigenze di decentramento dello Stato e con la sua evoluzione in Repubblica federale ciò nondimeno non ha perso le funzioni di longa manus del potere politico e amministrativo centrale essendo individuato come il referentesupervisore dell'amministrazione centrale dello Stato nella singola provincia;

            al fine di raggiungere la completa autonomia amministrativa e per diminuire i costi della macchina pubblica è doveroso attribuire alle amministrazioni locali la pertinenza delle scelte strategiche tecniche e politiche di rilevanza locale

        impegna il Governo:

            ad attribuire, in un'ottica di riforma dello Stato in senso federale, ovvero di distinzione tra le attribuzioni in capo allo Stato, alle regioni e agli altri enti locali, un ruolo più attivo e responsabile alle autonomie locali nella realizzazione degli interessi diffusi delle rispettive comunità con la conseguente soppressione delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo e trasferendo le funzioni esercitate dai Prefetti, in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico, ai questori territorialmente competenti.