2.0.5
Precluso
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) le spese sostenute per la locazione di immobili in Italia e nei Paesi dell'Unione europea per motivi di studio, per ciascun figlio di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, fino all'importo di 200 euro».
Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».