24.0.4
Precluso
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
«Art. 24-bis.
1. Al fine di riconoscere il fondamentale contributo generazionale necessario per mantenere in equilibrio il sistema previdenziale, nonché i compiti di cura e di educazione, alle madri lavoratrici con almeno due figli vengono riconosciuti per ogni figlio due anni di contributi figurativi da utilizzare anche ai fini della determinazione della anzianità contributiva ai fini della pensione anticipata».
Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 24-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 10 per cento a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di Parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Politiche previdenziali».