30.0.9
POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, FLERES, PISCITELLI, VILLARI
Precluso
Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:
«Art. 30-bis.
1. Al fine di garantire continuità e stabilità nel monitoraggio e nella tutela delle criticità di natura idrogeologica ed antropica che pongono ripetutamente a rischio la sicurezza pubblica. Le Regioni, in deroga ai limiti imposti dalla normativa vigente, e con oneri a carico del proprio bilancio, sono autorizzate alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere, già prorogati ai sensi dell'O.p.c.m. 3891 del 4 agosto 2010 con i dipendenti che all'entrata in vigore della presente norma hanno maturato complessivamente almeno 36 mesi di servizio nella medesima amministrazione senza soluzione di continuità».