Proposta di modifica n. 29.41 al DDL n. 3124


29.41

CALDEROLI, BODEGA, GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI

Precluso

Dopo il comma 15-bis, aggiungere i seguenti:

        «15-ter. Il termine di cui al comma 44 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è differito al 30 giugno 2014.

        15-quater. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, il contributo di solidarietà di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si applica ai redditi complessivi di importo superiore a 275.000 euro lordi annui».