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Proposta di modifica n. 11.35 al DDL n. 3124


11.35

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «6-quinquies. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade di tipo A), le distanze di cui all'articolo 41-septies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, all'articolo 4, decreto ministeriale 1º aprile 1968, n. 1404, nonché all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere derogate, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'ANAS, nei seguenti casi:

            a) qualora la strada insista in ambito urbano con territori fortemente caratterizzati dalla presenza di infrastrutture sostanzialmente immutabili, dove insistono strutture dell'industria, del terziario o residenziali;

            b) qualora l'esistente struttura autostradale corra ad una quota superiore (viadotto) rispetto al piano urbanizzato e quando il tessuto urbano sottostante all'autostrada è già dotato di viabilità ordinaria difficilmente modificabile».