Proposta di modifica n. 5.0.1 al DDL n. 2322


5.0.1

LEGNINI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art.5-bis.

(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)

        1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 14-bis, dopo il comma 2 inserire il seguente:

        “2-bis. In attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 2, qualora sia pendente presso una Corte internazionale un procedimento contro l'Italia per il mancato rispetto dell'immunità giurisdizionale di uno Stato estero in quanto Stato sovrano, il Ministero degli affari esteri concede alla parte interessata al procedimento, su istanza della medesima, la facoltà di godere della protezione diplomatica, con il diritto di farsi assistere anche da un proprio co-agente, nei limiti delle regole della medesima procedura internazionale”».