10.16/1
All'emendamento 10.16, dopo le parole: «dati personali» inserire le seguenti:
«sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che tale archivio sia strutturato in tre diversi strumenti informatici:
1) una «interconnessione di rete», che consenta di dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli aderenti mediante il riscontro con i dati detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati;
2) un «modulo informatico centralizzato», che memorizzi, in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità di una o più categorie di dati presenti nella richiesta di verifica, e che permetta al titolare dell'archivio lo studio del fenomeno delle frodi, ai fini dell'esercizio della prevenzione;
3) un «modulo informatico di allerta», che memorizzi le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle frodi subite o ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito, nonché le segnai azioni di specifiche allerta preventive trasmesse dall'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP) agli aderenti. Tali informazioni possono essere conservate nell'archivio il tempo necessario agli aderenti ad accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frodi;
b) prevedere che i risultati di specifico interesse ai fini della lotta alla criminalità organizzata siano comunicati agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 1º aprile 1981, n. 121, nonché, ove rilevanti, all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e all'ISVAP;
c) prevedere che le informazioni dell'archivio siano limitate a dati contenuti in: documenti di identità e di riconoscimento, compresi gli elementi di codifica contenuti o esposti nei documenti stessi; - partite IVA, codici fiscali e documenti che attestano il reddito, esclusivamente per le finalità della prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo; - posizioni contributive previdenziali ed assistenziali; - informazioni relative a polizze assicurative e a sinistri che hanno dato luogo a indennizzo o risarcimento, contenute in archivi pubblici o privati. Di conseguenza, a prevedere che ogni altro dato idoneo al persegui mento delle finalità della prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo sia individuato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari nonché Istruttoria motivata e parere del Garante per la protezione dei dati personali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
d) prevedere inoltre che con tale provvedimento siano:
1) specificati la struttura e i livelli di accesso all'archivio e le singole voci da comunicare;
2) stabilite le modalità relative al collegamento informatico dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati che detengono i dati;
3) individuate le modalità e fissati i termini secondo i quali i dati sono comunicati e gestiti;
4) stabilite le sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti aderenti che utilizzano i dati acquisiti per finalità estranee alla finalità di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo;
e) garantire che le disposizioni di cui sopra siano trasmesse, per l'espressione di un parere preventivo, alle competenti Commissioni parlamentari e al Garante per la protezione dei dati personali.»