Ordine del Giorno n. G/3066/226/5 e 6 al DDL n. 3066


G/3066/226/5 e 6

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

RESPINTO

Il Senato,

        esaminato il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;

        premesso che:

            l'articolo 40, comma 8, del decreto-legge contiene norme di semplificazione per lo smaltimento dei rifiuti speciali degli estetisti, parrucchieri e acconciatori;

            il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, ha il nobile obiettivo di assicurare il controllo e la repressione delle attività illecite connesse con il ciclo di gestione e dello smaltimento dei rifiuti;

            tuttavia tale decreto ha creato difficoltà e preoccupazione tra gli operatori del settore sia per la previsione di costi eccessivi che penalizzerebbero sopratutto le piccole e medie imprese che costituiscono la maggioranza degli operatori interessati, sia per la rilevante confusione interpretativa, aggravata dal fatto che la violazione degli obblighi e delle prescrizioni è sanzionata oltre che civilmente anche penalmente;

            a seguito di ripetute proroghe che dimostrano le difficoltà dell'applicazione del sistema, il SISTRl entra in vigore per la maggior parte degli operatori il prossimo 9 febbraio, ma il Governo non ha ancora attuato le intese interministeriali e la concertazione con le imprese ai fini della semplificazione e la verifica tecnica delle componenti software e hardware, come previsto dall'articolo 6, commi 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

        impegna il Governo

            a rivedere al più presto la normativa relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), attuando una semplificazione radicale del sistema, con esclusione dei rifiuti che non presentino criticità ambientali e dei soggetti che movimentano contenute quantità di rifiuti, anche in attuazione dell'articolo 6, commi 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.