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Proposta di modifica n. 3.2 al DDL n. 3066


3.2

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, MAURO, MAZZATORTA

RESPINTO

All'articolo 24, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 22, 23, 25.

        Conseguentemente, all'articolo 19, comma 6, sostituire «4 per mille» con «20 per mille» sostituire «10» con «25» e «13,5» con «30».

        All'articolo 3, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto è operata una ricognizione ed un riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi alle imprese, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, al fine di ottenerne un risparmio di spesa annuale pari ad almeno 5 miliardi all'anno»;

        Dopo l'articolo 20 inserire i seguenti:

«Art. 20-bis.

(Contributo di solidarietà)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n 212, su tutti i redditi di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.

Art. 20-ter.

        1. Il comma 31-bis dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:

        ''31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n.98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: ''In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1º gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari'':

            a) al 10% della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

            b) al 15% della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

            c) al 20% della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

            d) al 25% della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

            e) al 30% della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

            f) al 35% della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

            g) al 40% della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

            h) al 50% della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.

Art. 20-quater.

        1. All'articolo 1, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        5-bis: A decorrere dall'anno 2012, l'erogazione per programmazione negoziata, incentivi per le imprese, gli interventi di reindustrializzazione delle aree di crisi, gli incentivi per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, non possono superare l'importo massimo di l miliardo di euro annuo.

Art. 20-quinquies.

        1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: ''13,5 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''20 per cento''.

        2. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

        3. Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo».