13.17
BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA
RESPINTO
Al comma 10, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alla detrazione prevista dal primo periodo è aggiunta una riduzione dell'aliquota dell'imposta municipale propria sulle unità immobiliari la cui rendita catastale è inferiore a 2.520 euro. Sulle rendite catastali minori è applicata una riduzione dell'aliquota per scaglioni, sulla base della tabella seguente:
a) sulle rendite catastali fino ad euro 1.020 si applica una riduzione dell'aliquota pari all'1 per cento;
b) sulle rendite catastali comprese tra euro 1.021 ed euro 1.520 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,75 per cento;
c) sulle rendite catastali comprese tra euro 1.521 ed euro 2.020 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,50 per cento;
d) sulle rendite catastali comprese tra euro 2.021 ed euro 2.520 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,25 per cento».
Conseguentemente, dopo l'articolo 19, aggiungere i seguenti:
Art. 19-bis.
(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2012 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro.
2. Per patrimoni mobiliari si intendono:
a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;
b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.
3. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.
4. L'imposta di cui al comma 1 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:
1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;
2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;
3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;
4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;
5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 2 per cento.
6. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.
7. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 504, e successive modificazioni, così come modificati dalla presente legge.
8. Dall'applicazione dell'imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
9. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.
10. Dall'imposta si detrae l'importo dell'imposta municipale di cui all'articolo 13.
Art. 19-ter.
1. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
''1. A decorrere dal 1º giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento''.
Art. 19-quater.
(Norme per il reperimento di maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'esenzione dal pagamento dell'lCI in favore di edifici in proprietà o possesso di enti religiosi adibiti anche ad attività commerciali)
1. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato. Conseguentemente, l'esercizio a qualsiasi titolo di un'attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle formalità istituzionali dei soggetti e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta. A tali immobili si applicano le disposizioni di cui al presente articolo».