1.23
IMPROPONIBILE
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. In deroga al limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni gli Atenei possono procedere alle assunzioni in servizio di professori universitari di I e Il fascia in ruolo presso i medesimi Atenei, rispettivamente come professori associati o ricercatori, nel limite delle risorse disponibili nei propri bilanci».