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Proposta di modifica n. 1.41 al DDL n. 3124


1.41

ESPOSITO, TANCREDI

RESPINTO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Al fine di assicurare la proroga del termine relativo alla scadenza dell'incarico di cui al presente comma anche allo scopo di garantire maggiore continuitą finalizzata ad una migliore razionalizzazione organizzativa, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 23 aprile 1959 n. 189, con esclusione della sola procedura ivi richiamata al primo periodo per l'adozione del provvedimento di rinnovo, si applicano, con effetto a decorrere dal mandato in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche alla fattispecie di cui all'articolo 133 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per la quale il rinnovo dell'incarico in attuazione del presente comma, č disposto con la medesima procedura gią stabilita per la nomina.».