15.13
RESPINTO
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Il primo periodo del comma 20, dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, approvato, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: ''Gli organi di governo delle province che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 sono prorogati sino al 31 marzo 2013''».