Proposta di modifica n. 29.200 al DDL n. 3124


29.200

MALAN, MERCATALI, RELATORI

APPROVATO

Apportate le seguenti modifiche:

a) sopprimere il comma 16-quater;

b) dopo il comma 16-decies, aggiungere i seguenti commi:

«16-undecies. Il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall'articolo 3, comma 2-bis, lettera a), del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, per l'esaurimento dell'attività della Commissione tributaria centrale è differito al 31 dicembre 2013; per i giudizi pendenti dinanzi alla predetta Commissione, la predetta disposizione si interpreta nel senso che, con riferimento alle sole controversie indicate nel predetto comma ed in presenza delle condizioni previste dalla predetta disposizione, nel caso di soccombenza, anche parziale, dell'amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, la mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi dì giudizio determina l'estinzione della controversia ed il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione.

16-duodecies. A decorrere dal 1o gennaio 2012, la percentuale di cui al comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è stabilita dai comuni.

16-terdecies. All'articolo 2 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, la parola "2012" è sostituita dalla seguente: "2013";

b) al comma 5, è abrogata la lettera a); nel medesimo comma, alla lettera b), le parole "nel 2012" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2013".».