29.3
RESPINTO
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Al comma 1011 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già modificato dall'articolo 36-bis della legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ''30 giugno 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2012'';
b) nel secondo periodo dopo la parola: ''facoltà'' sono aggiunte le seguenti: ''anche successivamente al 30 giugno 2012'' e dopo la parola: ''attualizzando'' sono aggiunte le seguenti: ''al tasso di interesse legale vigente''».
Conseguentemente all'onere derivante dal presente comma, valutato in 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n.183.