Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 566 del 17/03/2004


ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ART. 3.

Approvato

(Incompatibilità)

    1. L’articolo 5 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

    «Art. 5. – 1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di:

        a) membro della Commissione delle Comunità europee;

        b) giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee o del Tribunale di primo grado delle Comunità europee;

        c) membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;

        d) membro della Corte dei conti delle Comunità europee;

        e) mediatore delle Comunità europee;

        f) membro del Comitato economico e sociale della Comunità economica europea e della Comunità europea dell’energia atomica;

        g) membro del Comitato delle Regioni;

        h) membro dei comitati od organismi istituiti in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell’energia atomica, per provvedere all’amministrazione di fondi delle Comunità o all’espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;

        i) membro del consiglio d’amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;

        l) funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea».

    2. Dopo l’articolo 5 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

    «Art. 5-bis. – 1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile:

        a) con l’ufficio di deputato o di senatore;

        b) con la carica di componente del governo di uno Stato membro».

    3. All’articolo 44 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, al primo comma sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dall’articolo 66 della Costituzione,».

EMENDAMENTI

3.100

BATTISTI, MANCINO, PETRINI, GIARETTA

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) del comma 1 dell’articolo 5 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 come modificato.

3.101

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

        «a-bis) con l’ufficio di Presidente del Consiglio dei ministri e di componente del Governo».

3.102

PASSIGLI

Respinto

Al comma 2, sostituire il capoverso «Art. 5-bis» con il seguente:

        «Art. 5-bis. 1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con l’ufficio di deputato o di senatore. Non sono eleggibili i componenti del Governo di uno stato membro».

        Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 5, dopo le parole: «l'incompatibilità» aggiungere le seguenti: «e ineleggibilità».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.100

BASSANINI

Respinto

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. Quando il membro del Parlamento europeo eletto non opti per la carica scelta entro il termine di tre mesi, si intende che abbia optato per la carica di Parlamentare europeo».

3.0.101

BASSANINI

Respinto

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. Quando si verifica una delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 3, il membro del Parlamento europeo eletto deve optare per la carica scelta entro tre mesi dalla data di proclamazione».

3.0.102

TREU, BEDIN, GIARETTA

Respinto

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche in materia di termini per l’esercizio delle opzioni)

        1. Al secondo comma dell’articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "150 giorni"».

3.0.103

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Incandidabilità)

        1. Non sono candidabili alle elezioni per il Parlamento europeo il Presidente del Consiglio dei ministri e i componenti del Governo».

3.0.104

BATTISTI, MANCINO, PETRINI, GIARETTA

Sost. id. em. 3.0.103

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Incandidabilità)

        1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri, i vice-ministri ed i sottosegretari di Stato non possono candidarsi alla carica di membro del Parlamento europeo».

PROPOSTA DI STRALCIO

S1

LA COMMISSIONE

Approvata

Stralciare gli articoli 4, 6, 7, 8, 9 e 10.