ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
ART. 4.
Stralciato
(Incompatibilità per cariche elettive regionali e locali)
1. All’articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, al primo comma, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) consigliere regionale;
b-ter) presidente di provincia;
b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti».
EMENDAMENTI
Sostituire l’articolo 4 con il seguente:
«Art. 4. - (Incompatibilità per cariche elettive regionali e locali) – 1. All’articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, al primo comma, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
"b-bis) consigliere regionale;
b-ter) presidente di provincia, tranne che l’elezione avvenga nell’ultimo anno del mandato;
b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, tranne che l’elezione avvenga negli ultimi due anni del mandato".
2. È consentito a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano le qualifiche di cui alle lettere b-ter) e b-quater) del comma 1 di portare a compimento il relativo mandato.
Sostituire l’articolo 4 con il seguente:
«Art. 4. - (Incompatibilità per cariche elettive regionali e locali) – 1. All’articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, al primo comma, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
"b-bis) consigliere regionale;
b-ter) presidente di provincia, tranne che l’elezione avvenga nell’ultimo anno del mandato;
b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, tranne che l’elezione avvenga nell’ultimo anno del mandato".
2. È consentito a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano le qualifiche di cui alle lettere b-ter) e b-quater) del comma 1 di portare a compimento il relativo mandato.
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
PreclusoSostituire l’articolo 4 con il seguente:
«Art. 4. - (Incompatibilità per cariche elettive regionali e locali) – 1. All’articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, al primo comma, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
"b-bis) consigliere regionale;
b-ter) presidente di provincia;
b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
b-quinquies) presidente di circoscrizione;
b-sexies) consigliere circoscrizionale"».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
PreclusoSostituire l’articolo 4 con il seguente:
«Art. 4. - (Incompatibilità per cariche elettive regionali e locali) – 1. All’articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, al primo comma, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
"b-bis) consigliere regionale;
b-ter) presidente di provincia;
b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
b-quinquies) consigliere provinciale"».
DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI
PreclusoSostituire l’articolo 4 con il seguente:
«Art. 4. - (Incompatibilità per cariche elettive regionali e locali) – 1. All’articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, al primo comma, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
"b-bis) consigliere regionale;
b-ter) presidente di provincia e assessore provinciale;
b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti e assessore di comune capoluogo"».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
PreclusoSostituire l’articolo 4 con il seguente:
«Art. 4. - (Incompatibilità per cariche elettive regionali e locali) – 1. All’articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, al primo comma, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
"b-bis) consigliere regionale;
b-ter) presidente di provincia;
b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
b-quinquies) presidente di regione"».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
PreclusoSostituire l’articolo 4 con il seguente:
«Art. 4. - (Incompatibilità per cariche elettive regionali e locali) – 1. All’articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, al primo comma, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
"b-bis) consigliere regionale;
b-ter) presidente di provincia;
b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
b-quinquies) consigliere comunale"».
Sostituire l’articolo 4 con il seguente:
«Art. 4. - (Incompatibilità per cariche elettive regionali e locali) – 1. All’articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, al primo comma, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
"b-bis) consigliere regionale;
b-ter) presidente di provincia;
b-quater) sindaco di comune capoluogo di provincia"».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4
Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Incompatibilità per cariche elettive regionali e locali)
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
"a) il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri della Repubblica;
b) membro del Parlamento nazionale;
c) i presidenti delle Giunte regionali e gli assessori regionali;
d) consigliere regionale;
e) i presidenti di provincia e gli assessori provinciali;
f) consigliere provinciale;
g) i sindaci e gli assessori dei comuni capoluoghi di provincia;
h) consigliere comunale dei comuni capoluoghi di provincia"».
DETTORI, COLETTI, ZANDA, GIARETTA
RespintoDopo l’articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modificazione delle circoscrizioni elettorali)
1. I commi nono e decimo dell’articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:
"Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d’Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano, di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia e della minoranza di lingua sarda così come costituitasi territorialmente, può collegarsi, agli effetti dell’assegnazione dei seggi prevista dai successivi articoli 21 e 22, con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno.
A tale scopo, nella dichiarazione di presentazione della lista, deve essere indicata la lista con la quale si intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di collegamento fra le liste debbono essere reciproche"».
Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifiche alla legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborsi delle spese elettorali)
1. L’articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Risorse finanziarie per accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica). – 1. Al fine di incentivare e sostenere la partecipazione delle donne agli organi di rappresentanza, una quota pari al 10 per cento dei fondi complessivamente destinati alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui all’articolo 1, comma 1, è riservata ai partiti o movimenti politici che, nelle relative consultazioni elettorali, abbiano almeno il 30 per cento di candidate donne tra i rispettivi candidati eletti.
2. La quota di cui al comma 1 è ripartita secondo i criteri di cui agli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
3. In caso di mancata attribuzione della quota di cui al comma 1, le relative risorse finanziarie sono destinate alle finalità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, recante azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna.
4. Ogni partito o movimento politico destina una quota pari almeno al 7 per cento dei rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 5 dell’articolo 1 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.
5. I movimenti ed i partiti politici di cui al comma 4, attraverso un apposito capitolo all’interno del rendiconto di cui all’articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, danno conto in forma dettagliata della tipologia, dell’estensione e del costo di ciascuna iniziativa realizzata per le finalità di cui al comma 4"».