EMENDAMENTI
Sostituire l’articolo 4 con il seguente:
«Art. 4. - (Incompatibilità per cariche elettive regionali e locali) – 1. All’articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, al primo comma, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
"b-bis) consigliere regionale;
b-ter) presidente di provincia, tranne che l’elezione avvenga nell’ultimo anno del mandato;
b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, tranne che l’elezione avvenga negli ultimi due anni del mandato".
2. È consentito a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano le qualifiche di cui alle lettere b-ter) e b-quater) del comma 1 di portare a compimento il relativo mandato.
Sostituire l’articolo 4 con il seguente:
«Art. 4. - (Incompatibilità per cariche elettive regionali e locali) – 1. All’articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, al primo comma, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
"b-bis) consigliere regionale;
b-ter) presidente di provincia, tranne che l’elezione avvenga nell’ultimo anno del mandato;
b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, tranne che l’elezione avvenga nell’ultimo anno del mandato".
2. È consentito a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano le qualifiche di cui alle lettere b-ter) e b-quater) del comma 1 di portare a compimento il relativo mandato.
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
PreclusoSostituire l’articolo 4 con il seguente:
«Art. 4. - (Incompatibilità per cariche elettive regionali e locali) – 1. All’articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, al primo comma, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
"b-bis) consigliere regionale;
b-ter) presidente di provincia;
b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
b-quinquies) presidente di circoscrizione;
b-sexies) consigliere circoscrizionale"».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
PreclusoSostituire l’articolo 4 con il seguente:
«Art. 4. - (Incompatibilità per cariche elettive regionali e locali) – 1. All’articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, al primo comma, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
"b-bis) consigliere regionale;
b-ter) presidente di provincia;
b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
b-quinquies) consigliere provinciale"».
DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI
PreclusoSostituire l’articolo 4 con il seguente:
«Art. 4. - (Incompatibilità per cariche elettive regionali e locali) – 1. All’articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, al primo comma, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
"b-bis) consigliere regionale;
b-ter) presidente di provincia e assessore provinciale;
b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti e assessore di comune capoluogo"».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
PreclusoSostituire l’articolo 4 con il seguente:
«Art. 4. - (Incompatibilità per cariche elettive regionali e locali) – 1. All’articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, al primo comma, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
"b-bis) consigliere regionale;
b-ter) presidente di provincia;
b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
b-quinquies) presidente di regione"».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
PreclusoSostituire l’articolo 4 con il seguente:
«Art. 4. - (Incompatibilità per cariche elettive regionali e locali) – 1. All’articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, al primo comma, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
"b-bis) consigliere regionale;
b-ter) presidente di provincia;
b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
b-quinquies) consigliere comunale"».
Sostituire l’articolo 4 con il seguente:
«Art. 4. - (Incompatibilità per cariche elettive regionali e locali) – 1. All’articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, al primo comma, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
"b-bis) consigliere regionale;
b-ter) presidente di provincia;
b-quater) sindaco di comune capoluogo di provincia"».