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Legislatura 14Ş - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 566 del 17/03/2004


ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ART. 6.

Stralciato

(Pari opportunità)

    1. In ogni lista, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità prossima.

    2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l’importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è ridotto, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito.

EMENDAMENTI

6.100

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Precluso

Sostituire l’articolo 6 con il seguente:

        «Art. 6. - (Pari opportunità). – 1. In ogni lista circoscrizionale ovvero nel complesso del numero dei candidati delle liste circoscrizionali aventi il medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità prossima.

        2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l’importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è ridotto, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito, salvo che nel complesso dei candidati delle liste circoscrizionali aventi il medesimo contrassegno nessuno dei due sessi sia stato rappresentato in misura superiore ai due terzi. In ogni caso, sono inammissibili le listi circoscrizionali, nelle quali uno dei due sessi non sia rappresentato da almeno una candidatura».

6.101

FRANCO VITTORIA, PAGANO, PILONI, TREU, ANGIUS, STANISCI, BONFIETTI, ACCIARINI

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 6. – 1. In ogni lista, nelle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore alla metà dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità prossima. Ciascuna lista è composta in modo da garantire l’alternanza dei candidati e delle candidate.

        2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l’importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è ridotto, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito».

6.102

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Sostituire l’articolo 6 con il seguente:

        «Art. 6. - (Pari opportunità). – 1. In ogni lista, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità prossima.

        2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l’importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è ridotto, fino ad un massimo dei due terzi, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito».

6.103

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 6. - (Pari opportunità). – 1. In ogni lista, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quinti dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità prossima.

        2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l’importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è ridotto, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito».

6.104

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 6. - (Pari opportunità). – 1. In ogni lista, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore alla metà dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità prossima.

        2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l’importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è ridotto, fino ad un massimo dei due terzi, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito».

6.105

BASSANINI

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 6. – 1. In ogni lista, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle elezioni provinciali e nelle elezioni dei comuni superiori ai 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità prossima.

        2. Non è ammessa la presentazione di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1».

6.106

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 6. - (Pari opportunità). – 1. In ogni lista circoscrizionale ovvero nel complesso del numero dei candidati delle liste circoscrizionali aventi il medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità prossima.

        2. Le liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1 sono inammissibili».

6.5

FRANCO VITTORIA, PAGANO, PILONI, TREU, ANGIUS, STANISCI, BONFIETTI, ACCIARINI

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «prime due» sostituire le parole: «ai due terzi» con le seguenti: «alla metà» ed alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: «Ciascuna lista è composta in modo da garantire l’alternanza dei candidati e delle candidate».

6.9

BASSANINI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «della presente legge» inserire le seguenti: «nelle elezioni provinciali e nelle elezioni dei comuni superiori ai 15.000 abitanti».

6.8

FRANCO VITTORIA, PAGANO, PILONI, TREU, ANGIUS, STANISCI, BONFIETTI, ACCIARINI

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La composizione di ciascuna lista garantisce una distribuzione equilibrata al suo interno dei candidati e delle candidate».

6.10

BASSANINI

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Non è ammessa la presentazione di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.107

DATO, GIARETTA

Precluso

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche all’articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni)

        1. All’articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, dopo l’ottavo comma, sono aggiunti i seguenti:

        "In ciascuna lista di candidati alle elezioni per il Parlamento europeo, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi. In caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità più vicina.

        Ciascuna lista è composta in modo da garantire una omogenea distribuzione dei candidati e delle candidate.

        I movimenti e i partiti politici che non ottemperano agli obblighi di cui ai commi precedenti sono sanzionati, in sede di riconoscimento del rimborso per le spese elettorali, di cui all’articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, attraverso una riduzione fino a due terzi del rimborso stesso, in misura direttamente proporzionale al numero di candidature eccedenti la soglia indicata, ovvero una riduzione pari alla metà del rimborso in caso di violazione dell’obbligo di omogenea distribuzione dei candidati e delle candidate"».

6.0.108

VILLONE

Precluso

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. Nessuna norma di incompatibilità relativa alle pari opportunità tra i sessi nella composizione delle liste può valere nei confronti della presentazione di liste composte da un unico sesso, qualora tale scelta sia elemento prioritario della proposta politica del partito o movimento politico presentatori delle stesse liste».