EMENDAMENTI
Sostituire l’articolo 7 con il seguente:
«Art. 7. - (Sottoscrizioni per le liste dei candidati). – 1. L’articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 12. – 1. Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte d’appello presso la quale è costituito l’ufficio elettorale circoscrizionale, dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno antecedenti quello della votazione.
2. La presentazione delle liste di candidati deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.
3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere o che nell’ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell’ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.
4. Nei casi di cui al comma 3, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta da presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da un rappresentante all’uopo da loro incaricato con mandato autentico da notaio. La sottoscrizione può essere, altresì, effettuata dai rappresentanti di cui alla lettera a) del quarto comma dell’articolo 11, sempre che, nell’atto di designazione, agli stessi sia stato conferito anche il mandato di provvedere a tale incombenza, ovvero venga da essi esibito, all’atto della presentazione delle candidature, apposito mandato autenticato da notaio. Nel primo caso il Ministero dell’interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione degli incaricati comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle candidature. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura.
5. Nessun candidato può essere compreso in liste recanti contrassegni diversi, pena la nullità della sua elezione.
6. Ogni candidato, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, deve indicare se ha accettato la propria candidatura in altre circoscrizioni, specificando quali sono.
7. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non maggiore del numero dei rappresentanti da eleggere nella circoscrizione.
8. La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l’indicazione di un delegato effettivo ed uno supplente autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso l’ufficio elettorale circoscrizionale, presso gli uffici elettorali provinciali e presso gli uffici di ciascuna sezione elettorale, con le modalità e nei termini di cui all’articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
9. Per gli uffici elettorali provinciali la designazione deve essere depositata, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l’elezione, presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia"».
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 7. – 1. All’articolo 12, quarto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell’ultima elezione della Camera dei deputati abbiano presentato liste per l’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale che abbiano riportato almeno due eletti, ovvero siano presenti alla Camera dei deputati con un proprio gruppo o con almeno cinque deputati e tre senatori facenti parte del Gruppo Misto"».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
PreclusoSostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 7. - (Esenzione dalle sottoscrizioni per le liste dei candidati). – 1. All’articolo 12, quarto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell’ultima elezione della Camera dei deputati abbiano presentato liste per l’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale con le quali si sia collegato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, pur sotto un diverso contrassegno, un candidato risultato eletto in un collegio uninominale".
2. Le prescrizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle elezioni degli organi regionali».