ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
ART. 8.
Stralciato
(Voti di preferenza per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia)
1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L’elettore può manifestare, in ogni circoscrizione, non più di tre preferenze»;
b) le tabelle B e C sono sostituite dalle tabelle B e C allegate alla presente legge.
EMENDAMENTO
CADDEO, MURINEDDU, NIEDDU, DETTORI
PreclusoSostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 8. - (Voti di preferenza per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia). – 1. All’articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dal seguente: "L’elettore può manifestare non più di tre preferenze nella prima, seconda, terza e quarta circoscrizione e non più di due nella quinta circoscrizione"».