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Legislatura 14ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 566 del 17/03/2004


ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ART. 8.

Stralciato

(Voti di preferenza per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia)

    1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «L’elettore può manifestare, in ogni circoscrizione, non più di tre preferenze»;

        b) le tabelle B e C sono sostituite dalle tabelle B e C allegate alla presente legge.

EMENDAMENTO

8.100

CADDEO, MURINEDDU, NIEDDU, DETTORI

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 8. - (Voti di preferenza per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia). – 1. All’articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dal seguente: "L’elettore può manifestare non più di tre preferenze nella prima, seconda, terza e quarta circoscrizione e non più di due nella quinta circoscrizione"».