DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione e introduzione dell'articolo 70-bis (2544)
ARTICOLO 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 23.
Approvato
(Scioglimento delle Camere)
1. L’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 88. – Il Presidente della Repubblica, su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità, ovvero nei casi di cui agli articoli 92, quarto comma, e 94, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni entro i successivi sessanta giorni.
Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento richiesto dal Primo ministro nel caso in cui, entro dieci giorni da tale richiesta, venga presentata alla Camera dei deputati una mozione, sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, nella quale si dichiari di voler continuare nell’attuazione del programma e si indichi il nome di un nuovo Primo ministro.
Il Presidente della Repubblica, in caso di prolungata impossibilità di funzionamento del Senato federale della Repubblica, può decretarne lo scioglimento, sentito il suo Presidente. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura».
EMENDAMENTO 23.907/1 E SEGUENTI
All’emendamento 23.907, al comma 1, capoverso «Art. 88», al secondo comma, sopprimere le parole: «in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera» e aggiungere alla fine del comma le seguenti parole: «e tale mozione venga approvata a maggioranza assoluta».
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 23. – 1. L’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 88. – Il Presidente della Repubblica, nei casi di cui agli articoli 92, quarto comma e e 94, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni entro i successivi sessanta giorni.
Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nel caso in cui, entro dieci giorni dalla morte, o dall’accertamento dell’impedimento permanente, o dalle dimissioni del Primo ministro, venga presentata alla Camera dei deputati una mozione, sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni, in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, nella quale si dichiari di voler continuare nell’attuazione del programma e si indichi il nome di un nuovo Primo ministro"».
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 23. – 1. L’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 88. – Il Presidente della Repubblica, nei casi di cui agli articoli 92, quarto comma, e 94 decreta lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica ed indice le elezioni entro i successivi sessanta giorni"».
All’emendamento 23.909, al comma 1, capoverso «Art. 88», al primo comma, sopprimere le parole: «ovvero in occasione» fino alla fine del comma.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 88. – Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse quando si dimostri impossibile l’adeguato funzionamento delle stesse ovvero in occasione di riforme che incidano sul modo di formazione o sulla struttura delle Camere, ovvero su proposta del Presidente del Consiglio.
Il Presidente della Repubblica è tenuto a sciogliere entrambe le Camere quando lo richiedano almeno i due terzi dei componenti di una di esse, ovvero la maggioranza assoluta dei componenti di entrambe le Camere"».
All’emendamento 23.910, al comma 1, capoverso «Art. 88», al primo comma, sopprimere dalle parole: «ovvero in occasione» fino alla fine del comma.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 88. – Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse quando si dimostri impossibile l’adeguato funzionamento delle stesse ovvero in occasione di riforme che incidano sul modo di formazione o sulla struttura delle Camere, ovvero su proposta del Presidente del Consiglio"».
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All’articolo 88 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
"Il Presidente della Repubblica è tenuto a sciogliere entrambe le Camere quando lo richiedano almeno i due terzi dei componenti di una di esse, ovvero la maggioranza assoluta dei componenti di entrambe le Camere"».
Al comma 1, sostituire l’articolo 88, con il seguente:
«Art. 88. – 1. Il Presidente della Repubblica, nel caso di cui all’articolo 92, quarto comma, decreta lo scioglimento della Camera e indice le elezioni entro i successivi sessanta giorni"».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, capoverso «Art. 88», sopprimere il primo comma.
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, capoverso «Art. 88», sostituire il primo comma con il seguente:
«Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».
Al comma 1, capoverso «Art. 88», sostituire il primo comma con il seguente:
«Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, capoverso «Art. 88», sostituire il primo comma con il seguente:
«Il Presidente della Repubblica può, anche su proposta del Presidente del Consiglio, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere, o anche una sola di esse».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, capoverso «Art. 88», sostituire il primo comma con il seguente:
«Il Presidente della Repubblica, sentiti i rappresentanti della maggioranza e dell’opposizione, scioglie la Camera dei deputati».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
RespintoAl comma 1, capoverso «Art. 88», sostituire il primo comma con il seguente:
«Il Primo ministro, sentito il Consiglio dei ministri, può proporre al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere, o anche di una sola di esse. Il Presidente della Repubblica decide con proprio decreto, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari».
BASSANINI, VITALI, VILLONE, PASSIGLI
Le parole da: «Al comma 1» a: «proposta» respinte; seconda parte preclusaAl comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma sostituire la parola: «richiesta» con la parola: «proposta», sopprimere le parole: «che ne assume la esclusiva responsabilità ovvero», e sostituire le parole: «decreta» e: «indice» con le parole: «può, sentiti i Presidenti delle Camere, decretare» e: «può indire».
Al comma 1, all’articolo 88 ivi richiamato, al comma 1, sostituire le parole: «su richiesta» con le seguenti: «su proposta»».
Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, sopprimere le parole: «che ne assume la esclusiva responsabilità, ovvero nei casi di cui agli articoli 92, quarto comma, e 94».
Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, sopprimere le parole: «che ne assume l’esclusiva responsabilità».
Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, sopprimere le parole: «che ne assume l’esclusiva responsabilità».
Al comma 1, all’articolo 88 ivi richiamato, comma 1, sostituire le parole: «ovvero nei casi in di cui agli articoli 92, quarto comma, e 94», con le seguenti: «ovvero nel caso di cui all’articolo 92, quarto comma».
Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, sostituire la parola: «decreta» con le seguenti: «può decretare».
Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, sostituire la parola: «decreta» con le seguenti: «può decretare».
All’emendamento 23.917, sopprimere le parole: «ovvero in occasione» fino alla fine del comma.
Al comma 1, capoverso «Art. 88», dopo il primo comma inserire il seguente:
«Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse quando si dimostri impossibile l’adeguato funzionamento delle stesse ovvero in occasione di riforme che incidano sul modo di formazione o sulla struttura delle Camere, ovvero su proposta del Presidente del Consiglio».
BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI, GUERZONI, VITALI
RespintoAl comma 1, capoverso «Art. 88», sopprimere il secondo comma.
Al comma 1, capoverso «Art. 88», sostituire il secondo comma con il seguente:
«Lo scioglimento non può essere disposto se, nei successivi quindici giorni, la Camera dei deputati approva, a maggioranza dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del primo ministro, contenente l’indicazione del nome di un nuovo primo ministro, sempreché di tale maggioranza facciano parte almeno due terzi dei deputati che, all’inizio della legislatura, avevano votato la fiducia al primo ministro».
Al comma 1, capoverso «Art. 88», sostituire il secondo comma con il seguente:
«Lo scioglimento non può essere disposto se, nei successivi dieci giorni, la Camera dei deputati approva una mozione di sfiducia nei confronti del primo ministro, contenente l’indicazione del nome di un nuovo primo ministro, sempreché di tale maggioranza facciano parte almeno due terzi dei deputati che, all’inizio della legislatura, avevano votato la fiducia al primo ministro».
Al comma 1, capoverso «Art. 88», sostituire il secondo comma con il seguente:
«Lo scioglimento non può essere disposto se, nei successivi quindici giorni, la Camera dei deputati approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del primo ministro, contenente l’indicazione del nome di un nuovo primo ministro, sempreché tale maggioranza comprenda almeno due terzi dei deputati che facevano parte, dall’inizio della legislatura, della maggioranza parlamentare espressa dalle elezioni».
Al comma 1, capoverso «Art. 88», sostituire il secondo comma con il seguente:
«Lo scioglimento non può essere disposto se, nei successivi quindici giorni, la Camera dei deputati approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del primo ministro, contenente l’indicazione del nome di un nuovo primo ministro, sempreché tale maggioranza comprenda almeno due terzi dei deputati che all’inizio della legislatura hanno approvato il programma presentato dal Presidente del Consiglio».
Al comma 1, capoverso «Art. 88», sostituire il secondo comma con il seguente:
«La richiesta di scioglimento da parte del primo ministro non può essere presentata nel caso in cui la Camera dei deputati sia già stata sciolta su richiesta del primo ministro nei dodici mesi precedenti».
Al comma 1, capoverso «Art. 88» ivi richiamato, sostituire il secondo comma con il seguente:
«Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento richiesto dal primo ministro ovvero previsto all’articolo 94, qualora, entro trenta giorni da tale richiesta o dal verificarsi dei casi previsti all’articolo 94, venga presentata alla Camera dei deputati una mozione, sottoscritta in maggioranza da deputati appartenenti alla maggioranza espressa alle elezioni, nella quale un numero non inferiore alla maggioranza dei membri della Camera dichiari di voler continuare nell’attuazione del programma e indichi il nome di un nuovo primo ministro».
Al comma 1, capoverso «Art. 88» ivi richiamato, sostituire il secondo comma con il seguente:
«Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento richiesto dal primo ministro ovvero previsto all’articolo 94, qualora, entro trenta giorni da tale richiesta o dal verificarsi dei casi previsti all’articolo 94, venga presentata alla Camera dei deputati una mozione nella quale un numero non inferiore alla maggioranza dei membri della Camera dichiari di voler continuare a svolgere i compiti assegnati alla Camera e indichi il nome di un nuovo primo ministro».
Al comma 1, capoverso «Art. 88», al secondo comma, sostituire le parole: «entro dieci giorni da tale richiesta» con le seguenti: «entro venti giorni da tale richiesta».
Al comma 1, capoverso «Art. 88», al secondo comma, sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «quindici giorni».
Al comma 1, capoverso «Art. 88», al secondo comma, sostituire le parole: «entro dieci giorni da tale richiesta» con le seguenti: «entro quindici giorni da tale richiesta».
Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel secondo comma, sostituire la frase da: «sottoscritta» fino alla fine del periodo con: «sottoscritta da deputati che hanno approvato il programma proposto alla Camera dei deputati dal Primo ministro in numero non inferiore alla maggioranza di tali deputati».
Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel secondo comma, sostituire la frase da: «sottoscritta» fino alla fine del periodo con: «sottoscritta da deputati che hanno votato la fiducia Primo ministro».
Al comma 1, sub art. 88 Cost., al secondo comma, sostituire le parole da: «sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera» con le parole: «sottoscritta dalla maggioranza dei componenti della Camera».
Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel secondo comma, sostituire la frase da: «sottoscritta» fino alla parola: «Camera,» con: «sottoscritta da deputati appartenenti alla maggioranza che ha approvato il programma proposto alla Camera dei deputati dal Primo ministro in numero non inferiore ai due terzi di tali deputati».
Al comma 1, sub art. 88 Cost., al secondo comma, sostituire le parole: «sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera» con le parole: «sottoscritta da almeno la metà più uno dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni», e aggiungere, in fine, le parole: «e sempre che questa mozione sia approvata dalla maggioranza assoluta dei deputati».
Al comma 1, sub art. 88 Cost., al secondo comma, sostituire le parole: «sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera» con le parole: «sottoscritta da almeno due terzi dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni», e aggiungere in fine le parole: «e sempre che questa mozione sia approvata dalla maggioranza assoluta dei deputati».
Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel secondo comma, sostituire: «dai» con: «da».
Al comma 1, capoverso Art. 88, al secondo comma, sopprimere le seguenti parole: «appartenenti alla maggioranza espressa alle elezioni».
Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel secondo comma sostituire le parole: «appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni» con le seguenti: «eletti in collegamento con il Primo Ministro».
Al comma 1, capoverso «Art. 88», al secondo comma sostituire le parole: «maggioranza dei componenti della Camera» con le seguenti: «loro maggioranza».
Al comma 1, capoverso «Art. 88», al secondo comma, sopprimere le seguenti parole: «si dichiari di voler continuare nell’attuazione del programma».
Al comma 1, capoverso «Art. 88», al secondo comma, sopprimere le seguenti parole: «e si indichi il nome di un nuovo ministro».
Al comma 1, all’articolo 88 ivi richiamato, dopo il secondo comma, inserire il seguente:
«La richiesta di scioglimento da parte del primo ministro non può essere presentata nel caso in cui la Camera dei deputati sia già stata sciolta su richiesta del primo ministro nei trentasei mesi precedenti».
Al comma 1, capoverso «Art. 88», dopo il secondo comma inserire il seguente: «La richiesta di scioglimento da parte del Primo ministro non può essere presentata nel caso in cui la Camera dei deputati sia stata eletta da meno di quarantotto mesi».
Al comma 1, capoverso «Art. 88», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
«Il Presidente della Repubblica è tenuto altresì a sciogliere entrambe le Camere quando lo richiedano almeno i due terzi dei componenti di una di esse, ovvero la maggioranza assoluta dei componenti di entrambe le Camere».
Al comma 1, capoverso «Art. 88», sopprimere il terzo comma.
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Assorbito. Cfr. em. 3.2000Al comma 1, capoverso «Art. 88», sopprimere il terzo comma.
Al comma 1, capoverso «Art. 88», sopprimere il comma terzo.
Al comma 1, capoverso «Art. 88» sostituire il terzo comma con il seguente:
«Il Senato è sciolto se non provvede alla elezione del suo Presidente entro un mese dalla sua prima riunione».
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Precluso dall'approvazione dell'em. 3.2000Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel terzo comma, primo periodo, dopo le parole: «di prolungata», inserire le seguenti: «e oggettiva».
Al comma 1, capoverso «Art. 88», ultimo comma, sostituire le parole: «impossibilità di» con la seguente: «mancato».
Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura».
ARTICOLO 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
ART. 24.
Approvato
(Controfirma degli atti presidenziali)
1. L’articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 89. – Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Primo ministro.
Non sono proposti nè controfirmati dal Primo ministro o dai ministri i seguenti atti del Presidente della Repubblica: la richiesta di una nuova deliberazione alle Camere ai sensi dell’articolo 74, i messaggi alle Camere, la concessione della grazia, la nomina dei senatori a vita, la nomina dei giudici della Corte costituzionale di sua competenza, lo scioglimento del Senato federale della Repubblica, lo scioglimento della Camera dei deputati ai sensi degli articoli 92 e 94, la nomina del Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura nonché le nomine dei Presidenti delle autorità amministrative indipendenti e le altre nomine che la legge eventualmente attribuisca alla sua esclusiva responsabilità».
EMENDAMENTI
Sopprimere l’articolo.
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 24. – 1. L’articolo 89 della Costituzione è soppresso».
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 24. – 1. L’articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.
Non sono controfirmati ai sensi del primo comma gli atti recanti la nomina del Primo ministro, la nomina dei giudici della Corte costituzionale, lo scioglimento delle Camere, l’indizione delle elezioni e dei referendum, il rinvio delle leggi e dei regolamenti con messaggio motivato, i messaggi alle Camere"».
Al comma 1, capoverso «Art. 89», nel terzo comma, dopo le parole: «del Presidente della Repubblica:», inserire le seguenti: «l’indizione di nuove elezioni».
Al comma 1, capoverso «Art. 89», nel terzo comma, sopprimere le seguenti parole: «lo scioglimento del Senato federale della Repubblica».
Al comma 1, capoverso «Art. 89», nel terzo comma, sopprimere le seguenti parole: «ai sensi degli articoli 92 e 94».
Al comma 1, «Art. 89», ivi richiamato, terzo comma, sopprimere le parole: «la nomina del Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché».
Al comma 1, capoverso «Art. 89», nel terzo comma, dopo le parole: «le nomine dei Presidenti» aggiungere: «e dei componenti».
Al comma 1, capoverso «Art. 89», nel terzo comma, sopprimere, in fine, le seguenti parole: «e le altre nomine che la legge eventualmente attribuisca alla sua esclusiva responsabilità».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 24
Dopo l’articolo 24, aggiungere il seguente:
«Art. 24-bis.
1. L’articolo 90 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Il Presidente della Repubblica può essere messo in stato d’accusa dalla Camera dei deputati a maggioranza dei tre quinti dei suoi membri"».
Dopo l’articolo 24, aggiungere il seguente:
«Art. 24-bis.
1. L’articolo 90 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 90. – Il Presidente della Repubblica può essere messo in stato d’accusa dalla Camera dei deputati, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, per alto tradimento, corruzione o attentato alla Costituzione"».
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
1. All’articolo 90 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Non possono essere eletti o nominati alla carica di Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati, Presidente del Consiglio dei ministri o giudice della Corte costituzionale, i soggetti che si siano avvalsi della sospensione del processo di cui alla legge 20 giugno 2003, n. 140, prima che tale processo sia giunto a sentenza"».