ARTICOLO 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
ART. 24.
Approvato
(Controfirma degli atti presidenziali)
1. L’articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 89. – Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Primo ministro.
Non sono proposti nè controfirmati dal Primo ministro o dai ministri i seguenti atti del Presidente della Repubblica: la richiesta di una nuova deliberazione alle Camere ai sensi dell’articolo 74, i messaggi alle Camere, la concessione della grazia, la nomina dei senatori a vita, la nomina dei giudici della Corte costituzionale di sua competenza, lo scioglimento del Senato federale della Repubblica, lo scioglimento della Camera dei deputati ai sensi degli articoli 92 e 94, la nomina del Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura nonché le nomine dei Presidenti delle autorità amministrative indipendenti e le altre nomine che la legge eventualmente attribuisca alla sua esclusiva responsabilità».
EMENDAMENTI
Sopprimere l’articolo.
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 24. – 1. L’articolo 89 della Costituzione è soppresso».
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 24. – 1. L’articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.
Non sono controfirmati ai sensi del primo comma gli atti recanti la nomina del Primo ministro, la nomina dei giudici della Corte costituzionale, lo scioglimento delle Camere, l’indizione delle elezioni e dei referendum, il rinvio delle leggi e dei regolamenti con messaggio motivato, i messaggi alle Camere"».
Al comma 1, capoverso «Art. 89», nel terzo comma, dopo le parole: «del Presidente della Repubblica:», inserire le seguenti: «l’indizione di nuove elezioni».
Al comma 1, capoverso «Art. 89», nel terzo comma, sopprimere le seguenti parole: «lo scioglimento del Senato federale della Repubblica».
Al comma 1, capoverso «Art. 89», nel terzo comma, sopprimere le seguenti parole: «ai sensi degli articoli 92 e 94».
Al comma 1, «Art. 89», ivi richiamato, terzo comma, sopprimere le parole: «la nomina del Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché».
Al comma 1, capoverso «Art. 89», nel terzo comma, dopo le parole: «le nomine dei Presidenti» aggiungere: «e dei componenti».
Al comma 1, capoverso «Art. 89», nel terzo comma, sopprimere, in fine, le seguenti parole: «e le altre nomine che la legge eventualmente attribuisca alla sua esclusiva responsabilità».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 24
Dopo l’articolo 24, aggiungere il seguente:
«Art. 24-bis.
1. L’articolo 90 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Il Presidente della Repubblica può essere messo in stato d’accusa dalla Camera dei deputati a maggioranza dei tre quinti dei suoi membri"».
Dopo l’articolo 24, aggiungere il seguente:
«Art. 24-bis.
1. L’articolo 90 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 90. – Il Presidente della Repubblica può essere messo in stato d’accusa dalla Camera dei deputati, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, per alto tradimento, corruzione o attentato alla Costituzione"».
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
1. All’articolo 90 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Non possono essere eletti o nominati alla carica di Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati, Presidente del Consiglio dei ministri o giudice della Corte costituzionale, i soggetti che si siano avvalsi della sospensione del processo di cui alla legge 20 giugno 2003, n. 140, prima che tale processo sia giunto a sentenza"».