EMENDAMENTI
Sopprimere l’articolo.
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 24. – 1. L’articolo 89 della Costituzione è soppresso».
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 24. – 1. L’articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.
Non sono controfirmati ai sensi del primo comma gli atti recanti la nomina del Primo ministro, la nomina dei giudici della Corte costituzionale, lo scioglimento delle Camere, l’indizione delle elezioni e dei referendum, il rinvio delle leggi e dei regolamenti con messaggio motivato, i messaggi alle Camere"».
Al comma 1, capoverso «Art. 89», nel terzo comma, dopo le parole: «del Presidente della Repubblica:», inserire le seguenti: «l’indizione di nuove elezioni».
Al comma 1, capoverso «Art. 89», nel terzo comma, sopprimere le seguenti parole: «lo scioglimento del Senato federale della Repubblica».
Al comma 1, capoverso «Art. 89», nel terzo comma, sopprimere le seguenti parole: «ai sensi degli articoli 92 e 94».
Al comma 1, «Art. 89», ivi richiamato, terzo comma, sopprimere le parole: «la nomina del Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché».
Al comma 1, capoverso «Art. 89», nel terzo comma, dopo le parole: «le nomine dei Presidenti» aggiungere: «e dei componenti».
Al comma 1, capoverso «Art. 89», nel terzo comma, sopprimere, in fine, le seguenti parole: «e le altre nomine che la legge eventualmente attribuisca alla sua esclusiva responsabilità».