SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIV LEGISLATURA ------
604a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO (*)
GIOVEDÌ 13 MAGGIO 2004
(Antimeridiana)
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Presidenza del vice presidente DINI,
indi del vice presidente CALDEROLI
e del presidente PERA
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(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nell'APPENDICE
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)
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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico-L'Ulivo: PD-Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento Civico Federativo Popolare: Misto-MCFP; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM;Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Partito Socialista: Misto-PS; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC; Misto-Unione Democratica per i consumatori: Misto-UD-Consum; Misto Unione Liberaldemocratici: Misto-UL.
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RESOCONTO SOMMARIO
Presidenza del vice presidente DINI
La seduta inizia alle ore 9,02.
Il senatore Segretario dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.
GUBERT (UDC). Segnala che nel Resoconto non risulta la sua partecipazione ad una missione dell'Assemblea parlamentare della Unione dell'Europa occidentale.
PRESIDENTE. Prende atto della precisazione del senatore Gubert.
Non facendosi ulteriori osservazioni, il processo verbale si intende approvato.
PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).
PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,09 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.
Seguito della discussione dei disegni di legge:
(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria)
(421) MAGNALBO'. - Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione
(1393) VANZO ed altri. - Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo
(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)
Discussione e approvazione della questione di fiducia
Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2058, con il seguente titolo: Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria
PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri il rappresentante del Governo ha posto la questione di fiducia sull'emendamento 1.2000, interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 14 del disegno di legge n. 2058, nel testo proposto dalla Commissione. Dà lettura dei pareri espressi dalla 5a e dalla 1a Commissione permanente sul disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti. (v. Resoconto stenografico). Dichiara aperta la discussione sulla questione di fiducia.
GUBERT (UDC). Come senatore della maggioranza è combattuto tra l'esigenza di votare la fiducia garantendo la continuità dell'attività del Governo e la mortificazione inflitta alla democrazia parlamentare da una fiducia immotivata, che priva l'Assemblea del Senato del pieno esercizio del potere legislativo. Inoltre, nonostante il testo in votazione migliori le originarie proposte del Governo, ad esempio prevedendo l'impegno alla progressiva eliminazione del divieto di cumulo, misure a tutela dei lavori usuranti, una maggiore elasticità nella previdenza integrativa e la previsione di una contribuzione figurativa per i disabili, l'esame di merito avrebbe consentito di apportare ulteriori miglioramenti. Al contrario, gli aspetti più deludenti della riforma sono il mancato rispetto dell'impegno assunto con gli elettori per la liberalizzazione del sistema previdenziale, visto che la delega stabilisce il requisito minimo di età per il godimento della pensione; la penalizzazione dei cittadini, sui quali vengono riversate le difficoltà del sistema a ripartizione; l'insufficienza della normativa a favore della famiglia, che non contempla il riconoscimento dei contributi figurativi per i lavori familiari; infine, l'assenza di un coerente riordino delle pensioni di invalidità, settore che presenta ancora evidenti incongruenze. (Applausi del senatore Monticone).
MALABARBA (Misto-RC). In un contesto di generale precarizzazione dei rapporti di lavoro e di una insopportabile situazione salariale, la pessima riforma previdenziale predisposta dal Governo si propone di ottenere risparmi attraverso tagli all'entità delle pensioni e limitazioni nelle condizioni di accesso e così risanare le casse dello Stato attraverso misure socialmente devastanti, garantendo tra l'altro alla finanza privata un'incursione nel settore della protezione sociale dei lavoratori. E' una misura di tipo cileno, che può innescare un nuovo autunno caldo ed una protesta sociale che non riesce ad incanalarsi in Parlamento, sia per la compressione del dibattito, sia perché le Assemblee parlamentari non sono rappresentative della composizione sociale ed in particolare del lavoro operaio. Illustra quindi alcune proposte alternative che la questione di fiducia impedisce di discutere nel merito e che invece comporterebbero un assetto del sistema previdenziale socialmente equo ed economicamente sostenibile. E' necessaria in primo luogo una netta separazione tra la previdenza e l'assistenza, mentre nell'attuale assetto i contributi previdenziali sono utilizzati per sostenere la spesa sociale, che in Italia è ai livelli più bassi in Europa; pertanto, i lavoratori non consentiranno mai che il trattamento di fine rapporto, che è salario differito e rappresenta una risorsa indispensabile per spese straordinarie delle famiglie, venga alienato al bilancio dello Stato o destinato a fondi aperti o chiusi che negli ultimi anni hanno fornito risultati economicamente disastrosi. L'assicurazione generale obbligatoria deve essere gestita da un ente pubblico di previdenza al fine di assicurare efficienza e trasparenza e un versamento paritario da parte di tutte le categorie. Occorrono poi misure efficaci per l'emersione dell'evasione contributiva, stimata dal Governo addirittura in 35 miliardi di euro l'anno, che potrebbe garantire il miglioramento dei trattamenti pensionistici. Il diritto alla pensione di vecchiaia a 60 anni per tutti, uomini e donne, ad eccezione di chi ha svolto lavori usuranti, cui deve essere consentito di ritirarsi dal lavoro prima dei 60 anni per riequilibrare l'inasprimento dei ritmi di lavoro e le più basse aspettative di vita. Invece, il Governo ha nei fatti cancellato le pensioni di anzianità, e il riconoscimento anche per le donne della possibilità di pensionamento a 57 anni e 35 di contributi con una pensione calcolata con il sistema contributivo (che equivale ad un assegno miserevole) accelererà l'espulsione dei lavoratori più anziani dal mercato del lavoro. Sono misure ancora più scandalose dal punto di vista etico, visto che si stabilisce il tetto del trattamento pensionistico alla cifra scandalosa di 516 euro al giorno e invece di assoggettare le pensioni d'oro ad un pesante contributo di solidarietà, su queste retribuzioni si prevede una limitata trattenuta del 4 per cento. (Applausi dai Gruppi Misto-RC, Misto-Com, DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).
BATTAFARANO (DS-U). I Democratici di sinistra sono contrari al provvedimento per ragioni di metodo e di merito. Il ricorso alla questione di fiducia è dettato dall'esigenza di superare divisioni interne alla maggioranza e non certo da una reale urgenza perché la riforma previdenziale, che interviene anticipatamente rispetto alla verifica del 2005, sarebbe stata comunque approvata entro una data certa grazie al contingentamento dei tempi. Il disegno di legge, il cui contenuto non è stato concertato con i sindacati, contravvenendo ai princìpi della gradualità e della universalità e penalizzando la previdenza complementare a gestione collettiva non persegue l'equità sociale, bensì un mero obiettivo di risparmio anche per evitare le censure dell'Unione Europea. L'opposizione, che non ha fatto ricorso all'ostruzionismo, ha avanzato proposte alternative, prevedendo l'armonizzazione dei trattamenti previdenziali e contributivi, un diverso sistema di incentivi, interventi più efficaci per il ricongiungimento e la totalizzazione, misure di sostegno per i lavoratori precari, le famiglie con disabili e i lavori usuranti. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).
TREU (Mar-DL-U). Il dibattito sulla riforma previdenziale è stato caratterizzato da diverse anomalie dal punto di vista costituzionale e del metodo democratico, perché il Governo ha evaso il confronto con i sindacati e con il Parlamento. Desta molte perplessità il ricorso alla questione di fiducia su un complesso di deleghe con criteri e confini indefiniti, alcune in materie molto delicate, i cui contenuti saranno modificati in sede di attuazione tramite decreti legislativi, decreti e circolari ministeriali, come sta dimostrando la negativa esperienza della delega per la riforma del mercato del lavoro. Senza considerare la grave ipotesi secondo cui si vorrebbe utilizzare il TFR per risanare le casse dell'INPS, il provvedimento rompe la continuità con la riforma Dini, non rispetta la gradualità né l'equità tra lavoro autonomo e subordinato, vanifica lo sviluppo di una previdenza completare collettiva e disattende le indicazioni europee che, per gli interventi in materia di previdenza, fanno riferimento a criteri di sostenibilità non soltanto finanziaria, ma anche economica e sociale. In una situazione economica drammatica e con gli attuali tassi di crescita altre avrebbero dovuto essere le priorità di politica economica. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).
TURCI (DS-U). Il Governo, che a parole si definisce liberista, dovrebbe chiarire se rientra ancora nelle sue intenzioni l'esproprio del TFR per esigenze di cassa, come sembrava con l'emendamento circolato nelle scorse settimane a firma del senatore Ferrara e poi ritirato; in tal modo si bloccherebbe ulteriormente il decollo dei fondi pensione e si sottrarrebbero risorse alle imprese. Occorre distinguere con maggiore certezza la previdenza individuale complementare da quella assicurativa, perché l'obiettivo di un livellamento oltre una certa misura della gestione finanziaria e di quella assicurativa non è possibile e comunque rappresenta un imbroglio per i futuri pensionati. I pochi emendamenti presentati da esponenti della maggioranza costituiscono ulteriori dichiarazioni di buone intenzioni, come quello del senatore Zanoletti sulla previdenza complementare. Inoltre, in un momento caratterizzato da scarsa fiducia da parte dei risparmiatori per le ripetute crisi aziendali e i connessi scandali finanziari, sui quali sono ancora in corso le indagini giudiziarie e le procedure della Consob, il Governo introduce meccanismi oscuri e complessi che fanno sorgere sospetti sugli effettivi beneficiari che ne scaturiranno. (Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Tommaso Sodano. Congratulazioni).
RIPAMONTI (Verdi-U). La sua parte politica insiste sulla richiesta di una illustrazione del maxiemendamento da parte del Governo, possibilmente nella persona del ministro Maroni che ha presenziato ai lavori di Commissione, ritenendo la questione di fiducia immotivata, dato il contingentamento dei tempi già stabilito, e priva di senso, poiché il provvedimento stesso si bloccherà alla Camera dei deputati. In realtà, il Governo non vuole informare i cittadini ma obbligare la maggioranza a garantire la presenza del numero legale per licenziare il testo, anche se in questo modo viene umiliato il Senato. Il provvedimento incide sulle aspettative di vita dei cittadini, determina sfiducia e incertezza nel futuro, non risponde ai criteri di flessibilità sollecitati in Europa e stabilisce dal 2008 l'aumento a 60 anni dell'età pensionabile con 40 anni di contributi; né si può considerare veramente una clausola di salvaguardia per le donne la possibilità di pensionamento a 57 anni con 35 anni di contributi, considerata la forte penalizzazione conseguente al calcolo con il sistema contributivo. Il provvedimento, inoltre, è fortemente iniquo perché indirizza i tagli ai soli lavoratori dipendenti, escludendo e anzi privilegiando quelli autonomi. La maggiore preoccupazione, tuttavia, riguarda il trattamento dei giovani, che già entrano in un mercato del lavoro fortemente caratterizzato da flessibilità e privo di ammortizzatori per i periodi di lavoro non coperti da contribuzione. (Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U e del senatore Montagnino).
PILONI (DS-U). La fiducia imposta dal Governo è immotivata perché, a fronte del mancato ostruzionismo dell'opposizione e ciò nonostante della decisione di contingentare i tempi, è solo a causa dei continui ripensamenti della maggioranza che si è giunti alla quarta versione del provvedimento. La fretta non è giustificata neanche da eventuali allarmi sulla spesa previdenziale perché, come risulta dagli atti presentati dallo stesso Governo, vi è una sostanziale stabilità tra quest'ultima e il PIL, grazie alla riforma introdotta nel 1995. Invece, per la dichiarata esigenza di fare cassa, il Governo ha deciso di stravolgere un sistema che finora ha dimostrato di funzionare, smentendo le dichiarazioni televisive del Presidente del Consiglio rilasciate a reti unificate e senza neanche consultare le organizzazioni sindacali. In luogo della completa abolizione dei residui privilegi o del graduale avvicinamento dei contributi per il lavoro dipendente e per quello autonomo, oppure al posto di colmare il ritardo sulle pensioni integrative, che sono molto importanti per i giovani, il Governo ha puntato sul rafforzamento del cosiddetto terzo pilastro, ossia sulla previdenza individuale, ed ha irrigidito il sistema con l'innalzamento dell'età pensionabile e con la fissazione di meccanismi di penalizzazione, ad esempio per i lavoratori precoci. Anche per quanto riguarda il trattamento delle donne, dopo il tentativo di eliminare la pensione di anzianità, viene ora riproposto il limite di 57 anni con 35 anni di contributi; ma l'abbattimento della pensione pari al 40 per cento conseguente al calcolo esclusivamente con il sistema contributivo appare talmente punitivo da annullare gli effetti di tale proposta. Analoghe preoccupazioni suscitano le situazioni di crisi e di riorganizzazione aziendale, che saranno pesantemente decurtate. Non si può giustificare questa controriforma con le richieste formulate in sede europea, che invero sollecitano l'emersione del lavoro nero, la lotta all'evasione contributiva, la riduzione dei prepensionamenti e l'allungamento della vita lavorativa, ma su base volontaria e incentivata, nonché attraverso lo sviluppo della previdenza complementare e un aumento dell'occupazione. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e della senatrice De Petris. Congratulazioni).
MONTAGNINO (Mar-DL-U). L'opposizione ha cercato di contrapporre alle inique proposte del Governo argomenti seri ed una visione organica del problema, senza ricorrere all'ostruzionismo, ma non si è potuta confrontare seriamente con la maggioranza ed il Governo. La discussione avviata oltre 30 mesi fa è stata a lungo bloccata alla Camera dei deputati su un provvedimento completamente diverso da quello oggi in esame, il quale ha iniziato il suo iter nel marzo del 2003; da allora fino al mese d'ottobre il Governo è sembrato cercare l'intesa con le parti sociali, ma la discussione parlamentare procedeva su proposte in continuo cambiamento, in taluni casi nella situazione surreale di dibattere argomenti sapendo che a breve il Governo li avrebbe modificati. Dopo aver promesso nel Documento di programmazione economico-finanziaria che il prolungamento dell'attività lavorativa sarebbe stato su base volontaria, ora si introduce l'innalzamento obbligatorio dell'età pensionabile; dopo aver dato assicurazioni che la riforma delle pensioni non avrebbe avuto finalità di cassa, ora si fa esattamente il contrario; dopo aver escluso per mesi la possibilità di ricorrere alla fiducia, oggi il Senato è chiamato a votarla: questa vicenda testimonia una volta di più della inaffidabilità del Governo agli occhi del Parlamento e del Paese. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e della senatrice De Petris. Congratulazioni).
PIZZINATO (DS-U). Con una decisione grave e senza precedenti, ponendo la questione di fiducia il Governo non solo impedisce il confronto parlamentare sul merito della riforma previdenziale, ma interrompe ogni rapporto con le organizzazioni sindacali. Ciò si verifica, peraltro, dopo che lo stesso vice presidente del Consiglio Fini aveva pubblicamente preso atto dei risultati positivi conseguiti dalla corretta gestione dei rapporti tra le parti sociali nelle vertenze della FIAT di Melfi e dell'Alitalia. La controriforma imposta al Parlamento elimina gli elementi di flessibilità e non affronta i problemi reali del deficit del sistema previdenziale. L'opposizione aveva proposto la creazione, nell'arco di dieci anni, di due soli enti, INPS e INAIL, con regole uguali per tutti i lavoratori tanto per i contributi, quanto per i criteri di calcolo; invece non sono stati affrontati neanche i problemi dei fondi speciali e del fondo dei lavoratori autonomi, che pagano contributi pari alla metà di quelli dei lavoratori dipendenti, che sono tra le cause principali del deficit. Si è parlato di separazione tra previdenza e assistenza, ma non è stato affrontato il problema delle prestazioni di solidarietà erogate dall'INPS prelevando dai contributi dei lavoratori dipendenti. Non è stato affrontato il problema relativo alla sempre maggiore precarizzazione del rapporto di lavoro, né sono state adottate misure nei confronti dei lavoratori in nero. Pur di fare cassa, si fa saltare il sistema pubblico di previdenza: i Democratici di sinistra non possono dare la fiducia a questo Governo, che a partire dalle prossime settimane verrà giudicato dai cittadini, in particolare dalle nuove generazioni, che in prospettiva pagheranno il prezzo più alto delle scelte adottate oggi. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).
DATO (Mar-DL-U). A testimonianza della fragilità nel suo supposto sforzo riformatore, il Governo è costretto a chiedere la fiducia al Parlamento su un provvedimento di enorme portata economica e sociale, non potendo evidentemente contare sulla propria maggioranza. Tale decisione esautora ed umilia il Parlamento, già costretto nei mesi scorsi a rincorrere le continue modifiche proposte all'impianto della riforma, che alla fine ha svelato la sua vera, unica finalità: fare cassa, apportare la correzione strutturale nei saldi di finanza pubblica da tempo sollecitata dall'Unione Europea. E per raggiungere tale risultato il Governo non esita a incidere, senza ricercare un'adeguata condivisione politica e la necessaria concertazione sociale, sul diritto alla pensione, attribuendosi una delega amplissima, che tuttavia trascura l'esigenza di incidere anche sui meccanismi dello Stato sociale e sui sostegni alle famiglie. Queste misure, assieme ai risultati negativi della politica economica del Governo, all'aumento della inflazione, al ritardo dei rinnovi contrattuali, ai tagli dei finanziamenti e dei servizi ed al consistente aumento delle tasse indirette, aggravano sensibilmente la crisi di fiducia dei cittadini, il senso di incertezza per il futuro che rischia di pregiudicare il superamento della difficile congiuntura. Nell'esprimere ferma contrarietà al provvedimento proposto, richiama l'assoluta necessità di politiche a sostegno dell'occupazione femminile. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U. Congratulazioni).
GRUOSSO (DS-U). Le riforme Amato, Dini e Prodi hanno reso possibile la stabilizzazione della spesa pensionistica, difeso il valore delle prestazioni ed i diritti acquisiti, tutelato le pensioni più basse e avviato misure per armonizzare i diversi regimi pensionistici. La delega sulla quale il Governo pone la fiducia inverte questo progetto riformatore, minando alla base il pilastro pubblico, introducendo criteri rigidi ed eccessivi di innalzamento dell'età pensionabile, peggiorando la previdenza integrativa con l'equiparazione delle polizze previdenziali individuali gestite dalle compagnie assicurative ai fondi pensione. Peraltro la riforma è incompleta, in quanto non affronta importanti questioni quali la necessità di rafforzare le pensioni minime, i contributi dei lavoratori con prestazioni non continuative, il cumulo di tutti i contributi versati nelle varie gestioni previdenziali. In realtà, la riforma non si pone il problema di riequilibrare lo Stato sociale, ma mira a tagliare le pensioni per fare cassa. Lo sforzo dell'opposizione di correggere il testo per introdurre modifiche che assicurassero l'equilibrio del sistema ma non penalizzassero pesantemente i lavoratori e non facessero venire meno il principio della solidarietà tra generazioni è stato vanificato dalla maggioranza, prima respingendo tutti gli emendamenti ed ora imponendo il voto di fiducia. Per queste ragioni esprime un parere di assoluta contrarietà. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e della senatrice De Petris).
DE PETRIS (Verdi-U). Il Governo pone la fiducia per i contrasti esistenti all'interno della maggioranza e perché la delega previdenziale è stata promessa ai mercati finanziari, in vista dell'imminente verifica del rapporto deficit-PIL da parte dell'Unione Europea. Con questo atto, il Governo chiude definitivamente il dialogo sociale ed impedisce al Parlamento di discutere sul merito delle proposte, senza peraltro perdere l'occasione di avviare una campagna propagandista fondata su falsità. E' falso, infatti, che la riforma abbia effetti positivi per le giovani generazioni, dal momento che non affronta il problema della precarizzazione della vita lavorativa e della connessa irrisorietà della contribuzione di ampie fasce di lavoratori. E' falso, inoltre, che la riforma venga incontro alle esigenze delle donne lavoratrici: l'innalzamento dell'età minima di pensionamento a 60 anni abolisce di fatto le pensioni di anzianità e la possibilità di continuare ad andare in pensione a 57 anni d'età con 35 anni di contributi è subordinata al calcolo dell'intera vita lavorativa con il metodo contributivo, una severapenalizzazione che equivale ad una riduzione delle pensioni del 40 per cento. Queste misure aggravano le disparità già sofferte dalle donne che oggi usufruiscono di pensioni più basse, avendo una vita lavorativa più volte interrotta per le maternità e per i problemi familiari di cui debbono farsi carico. Per queste ragioni, i senatori Verdi respingono con forza il disegno di legge delega, che introduce elementi di distorsione nella previdenza complementare con l'equiparazione dei fondi delle assicurazioni e delle banche e reca, nell'ultima versione proposta dal Governo, una misura di tutela corporativa a favore dell'ente di assistenza e previdenza dei farmacisti. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).
D'AMICO (Mar-DL-U). Contesta il metodo attraverso cui si giunge a votare la delega per la riforma previdenziale, non tanto per la posizione della questione di fiducia, quanto perché il testo in votazione è diverso da quello discusso dal Senato, che viene così svuotato delle proprie prerogative. Nel merito la riforma è incomprensibile negli obiettivi, visto che anticipa una verifica prevista per il prossimo anno ma ne fa decorrere gli effetti dal 2008: il Governo prosegue nella politica degli annunci, che sta determinando una perdita di credibilità che purtroppo potrà riverberarsi anche sugli oneri finanziari del Paese. La riforma è inoltre inaccettabile perché rimette in discussione il più rilevante effetto sistemico della riforma Dini del 1995, cioè la sottrazione del rapporto tra contributi e prestazioni alla manipolazione politica, che invece ha caratterizzato le precedenti vicende del sistema previdenziale italiano. Inoltre, mentre la riforma del 1995 prevedeva un aggiustamento del sistema facendo leva sulla libertà delle persone le cui scelte sono determinate anche in funzione delle aspettative di vita, questa riforma attraverso la fiscalizzazione degli oneri sociali per i neoassunti e la previsione di una durata minima dell'attività lavorativa ripropone l'intervento politico e pertanto, oltre ad essere inefficace, comporta un arretramento di sistema. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).
MORANDO (DS-U). La riforma Dini del 1995 è considerata anche a livello internazionale un esempio da imitare, perché assicura equità nei rapporti generazionali ed intergenerazionali ed è lo strumento più efficace per stabilizzare il volume della spesa previdenziale in rapporto al PIL, specie se accompagnata da adeguate misure di sostegno all'entrata a regime del secondo pilastro. Questa riforma necessitava di un intervento correttivo per eliminare la cosiddetta gobba previdenziale ed utilizzare i conseguenti risparmi per il completamento del sistema del welfare, realizzando un sistema universale di ammortizzatori sociali che il Governo ha promesso con il Patto per l'Italia, ma che non è stato in grado di realizzare. Il testo su cui il Governo chiede la fiducia, invece, contiene norme che il Parlamento ancora ieri sera non conosceva e che modificano il sistema a ripartizione, che è il principale fondamento del corretto rapporto tra le generazioni. Infatti, la drastica chiusura al 2008 è un arretramento, perché determina sperequazioni, devasta il sistema previdenziale a ripartizione e rimette in discussione il principio della parità di prestazioni a parità di contributi. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).
Presidenza del vice presidente CALDEROLI
DEMASI (AN). Con la posizione della questione di fiducia il Governo e la maggioranza hanno dimostrato di possedere il coraggio necessario ad intervenire sulle pensioni durante la campagna elettorale, sottraendo il provvedimento all'estenuante sequela di votazioni qualificate. E' un disegno di legge strutturale ed estremamente delicato, che inquadra i diritti di solidarietà in un nuovo contesto sistematico, rispettoso anche degli obblighi imposti al Paese dall'Unione Europea. Nonostante l'effetto positivo dell'intervento sul sistema pensionistico effettuato nel 1995, negli anni successivi avrebbero dovuto seguire ulteriori interventi correttivi per sostenere la fase di transizione ed accelerare l'avvio della previdenza complementare. Il provvedimento in votazione risponde concretamente a queste esigenze e quindi, pur rispettando la competenza dei senatori dell'opposizione, stupisce la loro contrarietà (motivata anche da previsioni catastrofiche basate su modelli matematici inattendibili) ad un provvedimento che elimina ingiustificati privilegi e restituisce dignità al lavoro, anche nella terza età. Si tratta pertanto di un passaggio obbligato, che definisce l'impianto del sistema, ma che è passibile di ulteriori modifiche ed aggiustamenti già a partire dalla predisposizione dei decreti attuativi. (Applausi dei senatori Tofani e Fasolino).
FABBRI (FI). Ripercorre le vicende del sistema pensionistico italiano, che a partire dal 1992 ha subito interventi riduttivi per consentire l'equilibrio fra la massa dei contributi e quella delle pensioni, che è il cardine del sistema a ripartizione. La riforma del 1995 ha introdotto un sistema misto basato anche sulla previdenza complementare ed ha previsto che la prestazione pensionistica venga erogata sulla base dei contributi versati nel corso dell'intera vita lavorativa. Ciò ha determinato una riduzione del tasso di sostituzione offerto dal primo pilastro anche oltre il 50per cento dell'ultimo stipendio, cosicché per garantire il livello delle prestazioni si rende indispensabile il risparmio individuale che può confluire nei fondi pensione aperti, ma anche un ruolo attivo degli enti pubblici, in particolare delle Regioni cui la Costituzione riconosce la competenza concorrente sulla previdenza complementare, che possono realizzare forme complementari e strutture di supporto e di informazione ai cittadini. La riforma in votazione è consapevole della necessità di un rinnovamento culturale che renda i cittadini attori del nuovo sistema previdenziale ed è particolarmente attenta alle esigenze delle giovani generazioni, prendendo atto delle modificazioni sociali che si sono verificate negli ultimi decenni, in particolare la denatalità ed il ritardato ingresso dei giovani nell'età adulta. E' una situazione che richiede interventi correttivi, volti in particolare ad incentivare il lavoro delle donne, la flessibilità nei rapporti di lavoro, l'allungamento della vita lavorativa in proporzione al miglioramento delle prospettive di vita, così da allontanare l'infondata paura circa un peggioramento dello standard di vita delle giovani generazioni rispetto ai loro genitori. (Applausi dai Gruppi FI, UDC e LP. Congratulazioni).
PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione. Per consentire l'attivazione delle ripresa televisiva in diretta delle dichiarazioni di voto, sospende la seduta fino alle ore 12,30.
La seduta, sospesa alle ore 12,09, è ripresa alle ore 12,30.
PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'emendamento 1.2000, interamente sostitutivo di tutti gli articoli del disegno di legge n. 2058, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Avverte che, per motivi tecnici, la RAI trasmetterà in differita, anziché in diretta, le dichiarazioni di voto.
PAGLIARULO (Misto-Com). I Comunisti italiani negano la fiducia ad un Governo che, scavalcando il Parlamento e sostenendo falsamente che la spesa previdenziale italiana supera la media europea, si rivolge direttamente ai mercati finanziari con un provvedimento che abolisce le pensioni di anzianità e penalizza le donne e i giovani. Preannuncia che il suo partito sosterrà la lotta politica e sociale che si svilupperà nel Paese contro la delega previdenziale. (Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-U e del senatore Malabarba. Congratulazioni).
MALABARBA (Misto-RC). Con un colpo di mano, il Governo affossa la previdenza pubblica, prevede misure di decontribuzione nell'ambito della delega sugli ammortizzatori sociali ma si astiene da qualsiasi intervento per recuperare la rilevantissima evasione contributiva; per di più, si appresta a confiscare il TFR, per destinarlo ai fondi privati o alle casse dello Stato. I lavoratori non accetteranno di andare in pensione più vecchi e più poveri e il Governo non pensi di considerare la loro protesta, che si somma a quella nei trasporti, nelle fabbriche, nella scuola, nel pubblico impiego, come un problema di ordine pubblico. (Applausi dai Gruppi Misto-RC, Misto-Com, DS-U, Verdi-U e Misto-SDI. Congratulazioni).
FALOMI (Misto). I senatori della lista Di Pietro-Occhetto voteranno la sfiducia ad un Governo che, rovesciando il principio costituzionale della progressività del sistema fiscale, riduce le tasse per gli abbienti, fa arricchire le imprese televisive di proprietà del Presidente del Consiglio e, dopo una campagna terroristica sulla spesa pensionistica fuori controllo, taglia la spesa sociale. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-SDI, Misto-AP-Udeur, Misto-Com e Misto-RC).
RIGHETTI (Misto-AP-Udeur). Una delega amplissima in materia previdenziale non ho affrontato il vero problema, che è quello di rendere autonoma la gestione dell'INPS, i cui conti non possono essere posti in relazione con i saldi di finanza pubblica e con l'andamento del prodotto interno lordo. La riforma non elimina le sacche di privilegio, grava integralmente sugli attuali lavoratori attivi e alimenta il conflitto generazionale, perché i figli andranno in pensione a un'età più avanzata di quella dei padri e con un trattamento economico decisamente più ridotto.
MARINI (Misto-SDI). Di fronte ad un atteggiamento costruttivo dell'opposizione è stata sbagliata la decisione del Governo di espropriare il Parlamento della sua funzione e di ricorrere alla fiducia per sedare conflitti interni alla maggioranza. Nel provvedimento non vi è traccia di misure a favore dell'occupazione stabile, che pure è menzionata nel titolo del disegno di legge, né di misure specifiche per il Mezzogiorno. Infine, per ragioni di equità il passaggio dal metodo retributivo a quello contributivo avrebbe richiesto misure compensative, tra cui l'autentica costruzione di una previdenza complementare. (Applausi dai Gruppi Misto-SDI, DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).
RIPAMONTI (Verdi-U). Preannuncia sin d'ora che i contenuti della delega saranno oggetto della campagna elettorale, soprattutto al Nord ove si concentrano le pensioni di anzianità, e che, qualora conquisti la maggioranza alle prossime elezioni politiche, l'Ulivo modificherà la riforma previdenziale al fine di renderla più equa e socialmente sostenibile. Il provvedimento in esame è iniquo perché grava soltanto sui lavoratori dipendenti ed è rigido perché fissa al 2008 l'innalzamento dell'età pensionabile e l'abolizione delle pensioni di anzianità senza prevedere incentivi e misure graduali. Considerato che il risparmio conseguito è destinato al miglioramento dei saldi della finanza pubblica anziché alla spesa sociale e che non si prevede alcuna garanzia per i giovani precari, nel mentre si distrugge la previdenza pubblica questo provvedimento determinerà incertezza e sfiducia, riducendo la propensione al consumo e all'investimento e impedendo così di agganciare la ripresaeconomica. L'opposizione si batterà affinché ad affondare sia la maggioranza anziché l'intero Paese. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, Misto-RC, DS-U e Mar-DL-U).
PETERLINI (Aut). Il Gruppo delle Autonomie condivide la necessità di una riforma del sistema previdenziale che aumenti l'età pensionabile ma, non condividendo il metodo che è stato adottato dal Governo, negherà una fiducia che ha trasformato una decisione di merito in una decisione politica. In Commissione il Gruppo delle Autonomie ha collaborato in modo costruttivo per migliorare i contenuti del provvedimento, con particolare riguardo alla costruzione del pilastro della previdenza complementare, tuttavia la posizione della questione di fiducia in Assemblea ha impedito la discussione di modifiche migliorative con riferimento alla rivalutazione delle pensioni, alla fascia di lavoratori che sono troppo vecchi per trovare un lavoro e troppo giovani per andare in pensione, alla riduzione dell'età pensionabile delle donne in relazione al numero di figli, al miglioramento delle garanzie di investimento nei fondi pensione. (Applausi dai Gruppi Aut, DS-U e Mar-DL-U e della senatrice De Petris).
Presidenza del presidente PERA
Augurio al Presidente della Repubblica per un pronto ristabilimento
PRESIDENTE. Augura al Presidente della Repubblica, che è stato vittima di un banale incidente domesticoed è in buone condizioni di salute, un pronto ristabilimento. (Generali applausi).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2058, 421 e 1393
e della questione di fiducia
VANZO (LP). La Lega Nord-Padania voterà la fiducia al Governo che ha proposto una riforma del sistema previdenziale strutturale e duratura, seguendo l'esempio di altri Paesi europei e in particolare l'esperienza spagnola. I dati degli ultimi vent'anni, con riferimento ai saldi della finanza pubblica, all'andamento demografico, al numero di lavoratori attivi e ai conti dell'INPS dimostrano la necessità di un provvedimento coraggioso, che comporta ovviamente una perdita di consenso. Tra i meriti della delega vanno annoverati la decisione di non porre l'assistenza a carico della fiscalità generale, le misure a favore della previdenza complementare, il contributo di solidarietà a carico delle pensioni d'oro. Infine deve essere ricordato l'impegno assunto per combattere il lavoro nero e per operare una verifica delle pensioni di invalidità. (Applausi dal Gruppo LP e del senatore Rollandin. Congratulazioni).
ZANOLETTI (UDC). La Commissione lavoro ha licenziato il provvedimento per l'Assemblea il 27 aprile ed effettivamente poteva essere evitato il voto di fiducia, ma le critiche dell'opposizione appaiono eccessive perché l'emendamento del Governo ricalca pressoché integralmente il disegno di legge licenziato in Commissione, dove il lavoro è stato interrotto più volte per favorire il dialogo tra il Governo e le parti sociali. Infatti, il testo recepisce molte delle indicazioni fornite, ad esempio per quanto riguarda l'eliminazione della decontribuzione per i nuovi assunti, l'obbligatorietà del parere del lavoratore, anche attraverso il silenzio-assenso, per il TFR e il mantenimento del doppio binario per le lavoratrici. Se valutata senza pregiudizi o calcoli elettoralistici, la necessità della riforma emerge dall'evoluzione demografica che in Italia fa registrare il più alto indice di invecchiamento della popolazione e dalla necessità di assicurare ai giovani la previdenza complementare, peraltro già introdotta con la riforma Dini. (Applausi dal Gruppo UDC. Congratulazioni).
MONTAGNINO (Mar-DL-U). Il Governo avrebbe dovuto evitare il ricorso alla fiducia sulla riforma delle pensioni, data la sua grande rilevanza sociale, per consentire un confronto nel merito non solo con l'opposizione ma anche con quelle parti della maggioranza portatrici di proposte alternative; tale scelta è inaccettabile e oltretutto non è giustificata dall'urgenza di riportare i conti in equilibrio, obiettivo già raggiunto con le riforme degli anni '90. Il vero motivo che ha indotto il Governo ad accelerare i tempi va ricercato nella necessità di fare cassa per risanare il debito pubblico ed evitare il giudizio negativo delle agenzie internazionali; pertanto, con un vergognoso colpo di mano, si è deciso di posticipare il pensionamento dei lavoratori aventi i requisiti entro il 2007 e nel contempo di innalzare in maniera rigida e non graduale l'età pensionabile, senza attendere la verifica prevista dalla riforma Dini per il 2005. Viene attuata una controriforma, quasi per vendetta rispetto alla mancata riforma del 1994, che non prefigura alcun incremento per i lavoratori che prolungano l'attività e maltratta alcune categorie già deboli di lavoratori, come quelli precoci o quelli affetti da talassemia, limita a 10.000 i lavoratori collocati in mobilità o destinatari dei fondi di solidarietà; per quanto attiene alla previdenza complementare, oltre ad avere introdotto alcune migliorie proposte dall'opposizione, si equiparano i fondi pensione e le polizze assicurative individuali, con il rischio concreto di vanificare l'intero impianto della riforma. Per tali ragioni, annuncia il voto contrario del suo Gruppo. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Misto-SDI. Congratulazioni).
TOFANI (AN). Sono evidenti le preoccupazioni elettoralistiche che spingono l'opposizione a lanciare proclami, nascondendo in realtà un'assenza di contenuti e di proposte alternative, mentre il vero danno al sistema previdenziale è stato introdotto alla fine degli anni '60 con la riforma voluta dal centrosinistra, con l'abbandono del sistema contributivo a capitalizzazione a favore di un sistema a ripartizione, senza quindi tenere presente l'evoluzione del mercato del lavoro e degli indici demografici. Successivamente, sempre il centrosinistra - con Amato prima, Dini poi e infine Prodi - ha continuato ad introdurre differenziazioni che hanno inciso negativamente sull'equilibrio generazionale, cui si sta cercando di porre rimedio attraverso la previdenza integrativa. Rispetto all'attacco di ieri del senatore Angius nei confronti della Presidenza del Senato, va ricordato che il provvedimento su cui oggi il Governo chiede la fiducia ricalca quello lungamente discusso in Commissione, come d'altra parte ha riconosciuto anche il senatore Peterlini, salvo poi annunciare il voto contrario sulla fiducia al Governo secondo la ferrea logica partitocratica. Anche in considerazione del ruolo attivo e propositivo svolto dalla sua parte politica, conferma il voto favorevole alla fiducia chiesta dal Governo. (Applausi dai Gruppi AN e UDC. Molte congratulazioni. Commenti dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).
ANGIUS (DS-U). Annuncia il voto contrario del suo Gruppo ad un provvedimento fortemente punitivo per i pensionati, che alimenta ulteriormente una situazione di incertezza e di smarrimento per il Paese, ed auspica che a partire dalle prossime elezioni europee si imprima una svolta in vista del cambiamento di maggioranza alle consultazioni politiche. Il provvedimento, che probabilmente il Governo peggiorerà subito dopo il 13 giugno, è iniquo soprattutto rispetto ai giovani che entrano oggi nel mondo del lavoro e che già devono fare i conti con la forte precarietà che caratterizza il mercato; oltre ad eliminare le due finestre finora consentite ai lavoratori, esso determina squilibri tra lavoratori dipendenti e autonomi. D'altra parte, l'unica finalità della sua emanazione è quella di fare cassa e per questa ragione il Governo ha imposto il silenzio al Senato. È contraddittorio l'atteggiamento del ministro Maroni che, dopo aver cercato un accordo con le organizzazioni sindacali per risolvere la crisi della FIAT di Melfi e quella dell'Alitalia, ha rifiutato un confronto con le stesse in relazione alla principale riforma sociale della legislatura. In tre anni, al di là delle pubblicazioni propagandistiche del Presidente del Consiglio, peraltro a spese dei contribuenti, il Governo Berlusconi non ha preso alcuna misura efficace per contrastare il carovita, migliorare la sanità, i trasporti o il mondo della scuola, aumentare l'occupazione, ma attraverso la finanza creativa del ministro Tremonti ha dilapidato le risorse pubbliche. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-SDI. Proteste dai Gruppi FI e AN).
SCHIFANI (FI). Negli ultimi quarant'anni il sistema previdenziale ha subito circa quaranta modifiche legislative, che nel corso del tempo, specie con l'introduzione del sistema di calcolo retributivo, delle baby-pensioni e con il boom delle pensioni di anzianità, hanno aggravato la spesa pubblica e scaricato i costi sulle generazioni future. Negli anni '90 si è tentato di intervenire con impianti legislativi di più ampio respiro, in particolare con la riforma Amato (che fu approvata, senza lo scandalo oggi sollevato dall'opposizione, con un voto di fiducia) e la riforma Dini, frutto della concertazione con i sindacati, ma proprio per questo tesa a tutelare l'attuale generazione di lavoratori e scarsamente attenta alle esigenze di quelle future. Nel complesso, tuttavia, il sistema previdenziale continua a produrre squilibri per le finanze pubbliche pari ad un punto percentuale annuo del prodotto interno lordo, problema del quale si rese conto anche l'onorevole D'Alema quando nel 1999 sottolineò la necessità di anticipare la verifica della riforma Dini per rimettere i conti in ordine, ma fu bloccato dal veto del segretario della CGIL Cofferati. Il testo in esame, che non ha una finalità di cassa dal momento che la riforma entra in vigore nel 2008, ha il pregio di garantire il riequilibrio della spesa nel 2035, come viene richiesto dall'Unione Europea, dal Fondo monetario internazionale e dalla finanza internazionale. La Casa delle libertà si assume l'onere di approvare una riforma che investe aspetti delicati della vita dei cittadini e lo fa con coraggio, trovandosi alla vigilia di una consultazione elettorale, convinta che l'esercizio coerente e responsabile delle funzioni di governo ne attestino la credibilità. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP).
PRESIDENTE. Ai sensi degli articoli 94, secondo comma, della Costituzione e 161, comma 1, del Regolamento, indìce la votazione nominale con appello sull'emendamento 1.2000, sostitutivo degli articoli da 1 a 14 del disegno di legge n. 2058, nel testo proposto dalla Commissione, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
Seguono le operazioni di voto.
Presidenza del vice presidente CALDEROLI
indi del presidente PERA
Il Senato, con votazione nominale con appello, approva l'emendamento 1.2000, interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 14 del disegno di legge n. 2058, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Risultano pertanto decaduti tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti riferiti al testo del disegno di legge n. 2058 e risultano assorbiti i disegni di legge nn. 421 e 1393. (Applausi dal Gruppo FI).
Per lo svolgimento di un'interrogazione
PIZZINATO (DS-U). Per ottenere finalmente risposta all'interrogazione 4-06278 riguardante norme sui lavoratori esposti all'amianto, la trasforma in interrogazione a risposta orale da svolgersi in Commissione.
PRESIDENTE. Ne prende atto. Dà quindi notizia dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.
La seduta termina alle ore 14,43.
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente DINI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,02).
Si dia lettura del processo verbale.
PERUZZOTTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.
Sul processo verbale
GUBERT (UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUBERT (UDC). Signor Presidente, leggendo il Resoconto stenografico (ma immagino che le cose non cambino nell'elenco allegato al processo verbale) non risulto tra i senatori in congedo per la missione svolta presso la UEO a Berlino, per cause non a me imputabili.
Chiederei quindi che ne venisse preso atto correggendo l'elenco allegato al processo verbale.
PRESIDENTE. Senatore Gubert, il Resoconto stenografico riporta la sua dichiarazione al riguardo. Leggo testualmente la sua dichiarazione: «Intervengo solo per manifestare che nel processo verbale relativo alla seduta pomeridiana di ieri, approvato oggi pomeriggio, viene rilevata la mia assenza. In realtà, io ero in missione per incarico del Senato».
GUBERT (UDC). L'intervento da lei citato riguarda il processo verbale di cui è stata data lettura ieri, relativo alla seduta pomeridiana di martedì; quello cui sto invece facendo riferimento è il Resoconto della seduta antimeridiana di ieri, sul quale non potevo che intervenire oggi in sede di approvazione del processo verbale. Si tratta di due giustificazioni che fanno riferimento a due sedute diverse.
PRESIDENTE. Prendiamo atto di questo secondo chiarimento riguardante la natura della sua assenza.
Non essendovi ulteriori osservazioni, il processo verbale si intende approvato.
Congedi e missioni
PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bosi, Cursi, Cutrufo, D'Alì, Degennaro, Grillotti, Guzzanti, Liguori, Mainardi, Mancino, Mantica, Manunza, Marano, Moncada, Pasinato, Pirovano, Saporito, Sestini, Siliquini, Specchia, Vegas e Ventucci.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Acciarini, Asciutti, Betta, Bianconi, Franco Vittoria, Servello e Valditara, per attività della 7a Commissione permanente; Salini, per attività della 12a Commissione permanente; Brignone, Forcieri, Gubetti e Palombo, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,09).
Seguito della discussione dei disegni di legge:
(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria)
(421) MAGNALBO'. - Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione
(1393) VANZO ed altri. - Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo
(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)
Discussione e approvazione della questione di fiducia
Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2058, con il seguente titolo: Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge n. 2058, già approvato dalla Camera dei deputati, e nn. 421 e 1393.
Do lettura dei pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, rilevato il recepimento delle condizioni rese sullo stesso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, osservando tuttavia che occorre valutare l'opportunità della soppressione dell'articolo 6 e ribadendo il parere contrario, peraltro espresso senza riferimento alla suddetta norma costituzionale, sulle disposizioni introdotte all'articolo 1, comma 2, lettera e), numeri 1) (ultimo periodo), 5) e 10), e agli articoli 13 e 14.
La Commissione, esaminati inoltre gli emendamenti riferiti all'articolo 1, ivi inclusi quelli recanti articoli aggiuntivi al suddetto articolo, ad eccezione della proposta 1.813, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.807, 1.825, 1.804, 1.811, 1.812, 1.827, 1.901, 1.834, 1.835 (limitatamente al numero 5) e 1.851, parere contrario sugli emendamenti 1.728, 1.805, 1.810 e 1.832 e parere di nulla osta sulla proposta 1.72 condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione dell'articolo 1, comma 1, lettera d). Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati».
«La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli da 2 a 12 del disegno di legge in titolo, ivi inclusi quelli recanti articoli aggiuntivi al suddetto articolo, ad eccezione delle proposte 3.812, 3.811, 3.818, 4.804, 9.800, 10.800, 10.804 e 3.0.100, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta».
«La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminati i restanti emendamenti 3.812, 3.811, 3.818, 4.804, 9.800, 10.800, 10.804 e 3.0.100 relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulle proposte 3.0.100 e 3.818, parere di nulla osta sulle proposte 3.812 e 3.811 condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle rispettive clausole di copertura finanziaria di cui all'ultimo periodo, parere contrario sugli emendamenti 4.804, osservando che la proposta determina la soppressione delle disposizioni relative alle modalità di attuazione dell'articolo 4, e 10.800 nonché parere contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale, sulle proposte 9.800 e 10.804».
Do altresì lettura del parere espresso dalla 1a Commissione permanente sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in esame: «La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, richiamati i principi e le considerazioni formulate nei precedenti pareri resi alla Commissione di merito - e segnatamente nei pareri del 9 dicembre 2003 e del 16 marzo 2004; premesso che la collocazione della disciplina in esame nel sistema delle fonti legislative, è prevalentemente riconducibile alla materia della "previdenza sociale", demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, comma secondo della Costituzione; che le disposizioni afferenti alla previdenza integrativa rientrano nella materia "previdenza complementare e integrativa" che la Costituzione comprende tra quelle di competenza legislativa concorrente, spettando allo Stato la determinazione dei principi fondamentali; che l'istituto del trattamento di fine rapporto può essere ricondotto alla materia "ordinamento civile", demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato; esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri: - non ostativo sugli emendamenti 1.813 e 1.729 segnalando tuttavia l'esigenza di una loro riformulazione che limiti l'intervento legislativo ivi previsto ai soli principi fondamentali concernenti la previdenza complementare, che l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni; - non ostativo sugli emendamenti 1.725, 1.215 e 1.321, segnalando tuttavia l'opportunità di sostituire il riferimento a "i criteri direttivi" con quello ai "princìpi fondamentali", avendo ad oggetto le proposte emendative in questione la previdenza integrativa, anch'essa demandata dall'articolo 117, comma terzo, della Costituzione alla competenza legislativa concorrente, nell'ambito della quale allo Stato è riservata, appunto, la determinazione dei principi fondamentali; - non ostativo sul complesso dei restanti emendamenti».
Comunico, inoltre, che gli emendamenti 1.902, 1.903, 1.905, 1.906, 1.908, 1.910 e 1.911 sono inammissibili ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-ter, del Regolamento.
Sono altresì inammissibili gli emendamenti 1.849 e 1.850 ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-quinquies, del Regolamento.
Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri il rappresentante del Governo ha posto la questione di fiducia sull'emendamento 1.2000, interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 14 del disegno di legge n. 2058, nel testo proposto dalla Commissione.
Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia. Il primo iscritto a parlare è il senatore Malabarba, che però è appena arrivato. In assenza degli altri iscritti, chiedo al senatore Gubert di svolgere per primo il suo intervento, al termine del quale riprenderemo il previsto ordine degli iscritti. Il senatore Gubert ha facoltà di parlare.
GUBERT (UDC). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, il Governo ha posto la questione di fiducia, ma in questo caso lo ha fatto in modo a mio avviso ingiustificato. Ha infatti privato un ramo del Parlamento, il Senato, della possibilità di svolgere le sue funzioni di proposta emendativa, e per di più su una legge delega. Senza che il Senato abbia concesso la sede deliberante alla 11a Commissione, il Governo, ponendo la questione di fiducia, ha bloccato ogni potere emendativo dell'Assemblea, pur costretto - mi riferisco a tale potere - entro i limiti imposti dal collegamento con la legge finanziaria.
La Costituzione prevede limiti alla potestà legislativa del Governo: questo può legiferare per delega del Parlamento, ma quest'ultimo deve fissare criteri e limiti di tempo per l'esercizio della delega. In questo caso il Governo pretende di decidere anche sui criteri, essenziale competenza parlamentare, mortificando la democrazia parlamentare. Certamente il Senato può negare la fiducia, ma il senatore della maggioranza è combattuto fra l'esigenza di garantire il potere legislativo del Parlamento e l'esigenza di non provocare una crisi del Governo al quale ha dato fiducia.
Ciò precisato, per segnalare il disagio che prova un componente della maggioranza - e non penso di essere il solo, signor Sottosegretario - voglio esprimere alcune valutazioni sui criteri della delega alla riforma pensionistica che abbiamo all'esame.
La prima concerne il mancato rispetto dell'impegno assunto con gli elettori della Casa delle Libertà in materia pensionistica. L'impegno era quello di liberalizzare l'accesso alla pensione, facendone variare l'importo in relazione al periodo di lavoro compiuto e ai contributi versati. Nella delega si è tornati a fissare un'età minima, un periodo minimo di contribuzione e la liberalizzazione è solo per età e periodi maggiori. Può darsi che le difficoltà della soluzione promessa siano rilevanti, ma allora occorreva riflettere meglio prima di prometterla agli elettori in periodo elettorale.
La seconda osservazione concerne i presupposti della riforma stessa: la crisi del sistema adottato in passato, della ripartizione a seguito del mutamento della struttura di età della popolazione. Non ha alcuna giustificazione lo scaricare sugli individui le difficoltà derivanti dalla scelta del sistema a ripartizione anziché di quello ad accumulazione o a capitalizzazione, adottato dalle assicurazioni private. Gli impegni che lo Stato si è assunto garantendo che l'individuo, ad una certa età, con certi contributi versati possa ritirare una pensione, vanno mantenuti. Perché un'assicurazione privata deve farlo e lo Stato si sente libero di non farlo?
La terza motivazione concerne l'assenza di ogni misura rilevante a favore della famiglia. Si sono in passato eliminate le norme che consentivano alle donne sposate di accedere ad una pensione, sia pur ridotta, per poter svolgere il loro ruolo familiare, ma non si è provveduto ad altre misure che, in modo più finalizzato di quello precedente, consentissero di ripagare con contributi figurativi coloro che rinunciano al lavoro retribuito per educare e curare i figli o per assistere un genitore anziano. Si è, invece, scelto di mantenere norme più favorevoli per la donna in generale, stabilendo un'età minima minore per l'accesso alla pensione, senza calcolare che, a sessant'anni, una donna in media ha già educato e curato i figli. Servirebbero prima, questi cinque anni di differenza, piuttosto che alla fine della carriera lavorativa.
Avevo presentato emendamenti al riguardo, ma il Governo ha impedito di discuterne. Eppure anche una politica che agevoli lo svolgimento dei ruoli familiari, componendoli con il ruolo lavorativo, se voluto, rientrava tra gli impegni assunti con gli elettori, ma di essa c'è poca traccia o non c'è traccia.
Ancora, non v'è traccia di impegno per riordinare le norme circa le pensioni di invalidità ed assegni connessi. Ho presentato emendamenti al riguardo, che il Governo non ha inteso considerare con la richiesta di fiducia.
Molte organizzazioni che operano nel sociale hanno denunciato incongruenze. Ne cito una sola: per gli invalidi dal 75 al 99 per cento (invalidi parziali) l'assegno mensile di 223 euro è compatibile con un lavoro part time di 19 ore settimanali, ma se l'invalido è un apprendista è costretto dalla normativa a fare almeno 20 ore settimanali e così, superando le 19 ore, viene privato dell'assegno mensile. Perché non prevedere nella legge delega norme di armonizzazione relative a importi delle pensioni, condizioni, modalità di controllo dell'invalidità?
Si può comunque sempre dire che i criteri di riforma potevano essere più punitivi di quanto abbiamo ora all'esame. Le proposte governative iniziali erano certamente più restrittive. Si può apprezzare l'impegno ad eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro, una certa elasticità nell'età di pensionamento oltre il minimo, un impegno, sia pure generico, a favore delle lavoratrici madri potenziando le agevolazioni esistenti, che non comprendono però la contribuzione figurativa per compiti di cura; un analogo impegno per i casi di lavori usuranti (per la verità già previsti in passato), una qualche elasticità relativa alla previdenza integrativa, valorizzando anche la speciale esperienza di fondo regionale condotta nel Trentino-Alto Adige, la previsione di contribuzioni figurative per i disabili e per i familiari che assistono i disabili.
Date le richieste di quelle forze economiche e politiche che pensano di vincere le sfide della globalizzazione riducendo le garanzie sociali e quindi la spesa previdenziale, la riforma proposta, almeno nei criteri indicati, ha cercato temperamenti.
Si poteva fare di più, si poteva cercare con più convinzione l'accordo dei sindacati dei lavoratori. Questo però abbiamo all'esame al Senato, non resta che prendere o lasciare. Peccato, signor Presidente, uno sforzo in più avrebbe giovato a tutti. (Applausi del senatore Monticone).
PRESIDENTE. Riprendiamo adesso l'ordine degli iscritti a parlare. Il primo di essi, come dicevo, è il senatore Malabarba, che ne ha facoltà.
MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, la ringrazio per la sua cortesia anche rispetto all'ordine degli interventi.
La maggioranza in questi giorni ha detto e ripetuto ieri sera, in occasione della posizione del voto di fiducia, che quest'Aula e il Parlamento hanno discusso per mesi, anzi per anni, della riforma previdenziale proposta dal Governo Berlusconi.
La verità però - che ben tutti sanno - è che questa è la quarta proposta avanzata dal Governo e dalla maggioranza in questa legislatura e che le proposte presentate sono assai diverse tra loro ed hanno registrato un conflitto molto aperto e visibile all'interno delle componenti della stessa maggioranza. Certo, in comune hanno che queste misure sono state una peggiore dell'altra: il risparmio, i tagli nel sistema previdenziale che fanno diventare più poveri i pensionati e spostano l'accesso alla pensione sempre più in là nel tempo - quindi si potrà accedere a questo diritto sempre più vecchi - sono stati l'elemento effettivamente comune.
Quando avete terminato le mediazioni tra di voi, allora bisognava accelerare, chiudere subito, arrivare persino a porre la fiducia, chiudere la bocca al Parlamento. Alla sola notizia che i tagli alla spesa previdenziale voluti dal Governo verranno imposti senza indugio e senza modifiche da parte del Senato, grazie al voto di fiducia chiesto ieri sera dal ministro Giovanardi, ci sarebbe stata una reazione positiva dei mercati.
Già in queste parole del vice presidente Fini è contenuta la quintessenza del provvedimento: risanare le casse dello Stato attraverso una misura socialmente devastante e offrire al sistema privato un'occasione unica di incursione in un ambito di protezione sociale che dovrebbe, al contrario, essere garantito dal sistema pubblico di solidarietà.
In un momento drammatico di crisi industriale e produttiva che colpisce via via un comparto dietro l'altro grazie all'assenza totale, persino teorizzata, della politica economica del Governo, dentro un processo di precarizzazione gravissima dei rapporti e delle condizioni di lavoro portate al parossismo dall'applicazione della legge n. 30 del 2003, che creano insicurezza per il presente e per il futuro; in condizioni salariali che provocano episodi di vera e propria rivolta sociale al Nord come al Sud della penisola, tra i dipendenti pubblici come tra quelli privati, questo intervento sulla previdenza ora può rappresentare la goccia che fa traboccare il vaso.
Stia bene attento il Governo e quell'apprendista stregone che è il ministro Tremonti. Soppeso bene le parole: questa misura in questo contesto è di stampo cileno; parlo del Cile laboratorio dei Chicago boys degli anni Settanta di Pinochet. Tappate la bocca all'opposizione in Parlamento; tappate la bocca alla maggioranza, impedendo modifiche. Cosa lo tenete a fare il Parlamento? Avete vinto le elezioni tre anni fa e tutto vi è dovuto a priori. Lo sentiamo ripetere ogni giorno dal Presidente del Consiglio.
Ma se quella dialettica politica e sociale non la consentite in Aula, non meravigliatevi che esploda altrove. Ed esploderà, sono facile profeta, signor Presidente; già ora, in queste ore si annunciano blocchi dei lavoratori nei luoghi di lavoro perché la gente è esasperata; lo vedrete nei prossimi giorni, con gli scioperi del pubblico impiego e della scuola, dove la molla - anche qui - al di là di tante questioni particolari in ogni settore, come è già stato per gli autoferrotranvieri o per la FIAT di Melfi, per non citare che l'inizio e la fine di quest'ultimo semestre sociale, è stata ed è la condizione salariale insopportabile.
Se in Aula vi fosse una rappresentanza sociale più corrispondente alla realtà del Paese in tutti gli schieramenti sentireste ben altra musica che non quella delle borse e dei mercati, cari colleghi.
Sono facile profeta a pronosticare mesi di mobilitazione ed un possibile autunno caldo sul quale voi, Governo, voi maggioranza, vi giocate tutto. Non pensate di affrontare un conflitto sociale che alimentate con misure irresponsabili e cieche come queste, con interventi di ordine pubblico per sedare la protesta legittima di chi non ha altri strumenti, se non la pacifica resistenza di massa per cambiare ciò che lo penalizza.
Non intendo usare il mio tempo per considerazioni che potremo fare più avanti, perché saranno i fatti a dimostrare quanto questo sentimento popolare sia diffuso e quanto siano e saranno ridicole le affermazioni, già udite da alcuni Ministri, che le proteste sociali in corso per ogni dove sono opera di mestatori di professione. Guardatevi bene dal proseguire su questa strada.
Voglio usare il poco tempo di cui dispongo per segnalare i titoli delle proposte alternative che avremmo voluto presentare per il dibattito dell'Assemblea e che voi ci avete impedito con arroganza e - lo ripeto - con una buona dose di miopia.
La prima proposta che Rifondazione Comunista avanza è la netta separazione dell'assistenza dalla previdenza. Sembrerebbe una banalità, ma è questa la premessa di qualsiasi discussione che concerna le pensioni.
Anche questo Governo, come tutti i Governi precedenti, non dettaglia, rimane sul generico, rimanda, prepara l'ennesimo imbroglio a danno di tutto il mondo del lavoro, con il risultato, evidenziato in decine di studi, che è la previdenza che sostiene il bilancio dello Stato, accollandosi gran parte delle spese che dovrebbero gravare sulla fiscalità generale. Tutti lo sanno, persino lo riconoscono, ma coscientemente non ci mettono mano.
Non ho il tempo di ricordare, come ho già accennato, quanto la spesa sociale in Italia sia più bassa della media europea e quella previdenziale altrettanto, sfatando così uno dei cavalli di battaglia di colpevolizzazione degli anziani, volgare nel cinico disegno di divisione e contrapposizione generazionale che vorrebbe scatenare.
Voi calcolate la spesa previdenziale al lordo, ossia includete il 20 per cento di tasse che vanno invece allo Stato e conteggiate nella spesa previdenziale pure il trattamento di fine rapporto, che è salario dei lavoratori. Ci sarebbe da vergognarsi semplicemente al pensiero. Smettetela di trattarci come popolo bue di infausta memoria.
Toglietevi dalla testa che un lavoratore accetterà mai - glielo chiedesse pure il suo sindacato - di alienare la liquidazione, cioè soldi suoi, per risanare le casse dello Stato: l'appello di versare oro alla Patria, lanciato da Tremonti, è stato per ora accantonato, ma continua ad aleggiare perché i problemi nei conti pubblici continuano ad esserci. Ma neppure per finanziare la previdenza complementare (sia che questo avvenga con assenso tacito o non tacito): quei soldi servono - e lo sappiamo molto bene - per l'acquisto o la ristrutturazione della casa, per le cure, per spese straordinarie dei lavoratori e delle loro famiglie che i contratti, non a caso, consentono di avere anche anticipatamente fino al 70 per cento. Altrimenti, in alcune condizioni di disagio, si ha anche la miseria, per molte condizioni lavorative.
Ma anche sul piano economico il trattamento di fine rapporto negli anni 2001 e 2002 ha reso il 7 per cento, mentre i fondi chiusi e i fondi aperti hanno perso rispettivamente il 4 e il 18 per cento nello stesso periodo. Perché mai si dovrebbe imboccare una strada assurda anche economicamente?
Per non parlare poi dei costi di gestione dei fondi: mentre l'INPS, che per la struttura che ha e i rapporti organizzativi con il sistema delle imprese, spende non più del 4 per cento per la sua gestione e per l'attività, le assicurazioni private si avvicinano al 30 per cento del capitale per la gestione del fondo stesso.
Certo, questo «rischio», che comprende anche il fallimento dei fondi stessi, come abbiamo avuto riprova in campo internazionale, è semplicemente la resa disponibile al mercato di una fetta di protezione sociale, come è già avvenuto e sta avvenendo per altri servizi sociali, praticamente tutti.
Sui fondi pensione e sul loro rapporto con la finanzializzazione dell'economia e sul fallimento di quel decennio di boom speculativo si è scritto e detto talmente da essere diventato banale. Fa piacere che anche le imprese, insieme ai sindacati, contrastino decisamente questo punto della vostra manovra.
Al ministro Tremonti stanno venendo gli occhi a mandorla; si sta innamorando della Cina o perlomeno ha un rapporto di amore e odio con questo Paese quando sogna per l'Italia una via «produttivistica» al Welfare, quella virtuosa combinazione tra competitività economica e tutele sociali che ci verrebbe dal modello asiatico la dice lunga sul nostro futuro sociale. Lo ripeto: è una novità a mio avviso poco asiatica questa. Mi sembra una minestra riscaldata dell'assai più nota scuola di Chicago.
Ma il tempo corre e vorrei presentare alcune altre proposte di riforma vera che non possiamo però discutere.
L'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e le forme di previdenza sostitutive ed esclusive della medesima devono essere gestite da un unico ente pubblico di previdenza dotato di autonoma gestione finanziaria a cui sono iscritte tutte le categorie di lavoro dipendente e autonomo, pubblico e privato.
Questa misura vuol dire efficienza, trasparenza, versamento paritario tra tutte le categorie e sappiamo cosa vuol dire per casse come quelle dell'INPS l'ingresso di soggetti che trascinano mostruose passività a danno di tutti. Quindi, superamento anche della stessa necessità delle misure di totalizzazione.
Per quanto concerne il finanziamento del sistema di previdenza, esso deve essere finanziato dai contributi sui redditi da lavoro e dai contributi a carico dei datori di lavoro, calcolati sul rispettivo margine operativo lordo, nonché sui trasferimenti dello Stato a sostegno delle categorie più deboli e di eventuali agevolazioni contributive.
Non è vero che il sistema non si sostiene perché tra un po' si arriverà ad un rapporto tra lavoratori attivi e pensionati «insopportabile». Non si tiene conto che la produttività del lavoro è diventata tale da poter garantire, anche nella situazione più pessimistica, che il rapporto uno ad uno o anche uno a due tra lavoratori attivi e pensionati sia sorretto se per il finanziamento della spesa previdenziale - ma nella nostra proposta lo stesso criterio si usa per il finanziamento degli ammortizzatori sociali - si prende in considerazione il margine operativo lordo. Si tratta di una misura di equità sia in relazione alle dimensioni dell'impresa, sia in relazione alla situazione di mercato e di profitto della singola impresa.
Per questo noi diciamo che le aliquote contributive dei lavoratori sono allineate gradualmente a quelle vigenti nel settore industriale e sono calcolate su tutti gli elementi di retribuzione. Le imprese versano annualmente al fondo pensioni con acconti mensili calcolati sulla base del bilancio dell'anno precedente un'aliquota contributiva pari al proprio margine operativo lordo e alla variazione della produttività nazionale complessiva, riducendo ponderatamente le aliquote calcolate sul monte salari in misura che assicuri comunque l'equilibrio di gestione dell'ente. Questa è la nostra seria proposta.
Per quello che riguarda la questione, ovviamente dirimente, dell'innalzamento dell'età pensionabile, noi crediamo che sia possibile una misura di equità tra uomini e donne. La pensione di vecchiaia potrebbe essere per tutti a sessant'anni, fatti salvi i lavori usuranti. Su questo mi rendo conto che è difficile parlare in una sala come questa, con questa composizione sociale, ma ho l'impressione che ci sia una scarsa conoscenza di come è composto il mondo del lavoro oggi per quanto riguarda le attività manuali, le attività del mondo operaio nel suo complesso, quanto significhi l'intensificazione dell'attività lavorativa nella singola ora di lavoro e l'aumento complessivo del numero delle ore lavorate nel corso della settimana dell'anno a cui si aggiungerebbe l'allungamento anche della vita lavorativa e quindi del monte globale delle ore di lavoro.
Questo sta provocando una situazione drammatica dal punto di vista dell'incremento degli infortuni e delle malattie professionali; comunque la gente, arrivata ad un certo punto dell'età lavorativa operaia, ha difficoltà a resistere nel proprio luogo di lavoro e non vede l'ora di andarsene, perché i ritmi sono cresciuti, la situazione non è più quella di dieci anni fa e le aspettative di vita, cari signori del Governo, non sono uguali per tutti. Quindi, se le aspettative del mondo operaio non sono quelle dei magistrati, dei giornalisti e di chi fa un lavoro come il nostro e il vostro, allora deve essere presa in considerazione come attività usurante quella operaia e deve essere garantito un abbassamento dell'età pensionabile, non un allungamento di essa per gli operai.
Questo è un punto importante; voi invece avete cancellato in modo definitivo la pensione di anzianità, quello che avevate introdotto per tutti adesso lo avete applicato semplicemente alle donne con un sistema allucinante, che penalizza in modo drammatico proprio la condizione femminile, quella più difficile da reggere sul mercato del lavoro. Ad un certo punto, per quanto riguarda le operaie si arriva ad una condizione difficile per mantenere il proprio posto di lavoro. Voi pensate di scaricarle con una pensione mantenuta a 57 anni di età e a 35 anni di contributi ma calcolata su tutta la vita lavorativa solo con il sistema contributivo. Questo significa quasi dimezzare le pensioni di queste persone.
Voi dite che è una libera scelta: no, nelle fabbriche, dove sarà l'impresa a decidere che non ha più bisogno di quelle persone, potrà scaricarle perché comunque c'è un sistema di protezione rappresentato da un assegno di miseria dopo una vita lavorativa. Questo è indecente e non è detto che sarebbe più decente se fosse distribuito equamente tra uomini e donne.
L'unica alternativa vera è quella di ripristinare un'età pensionabile per anzianità di lavoro legata ai 55 anni di età e ai 35 anni di contributi, perché sono le imprese a cacciare i lavoratori, sulla base di un turn over calcolato con questi criteri. Anzi, negli ultimi anni, visto che il costo del lavoro per i giovani è molto più basso e il rendimento molto più alto, si abbassa l'età di soglia per il lavoro molto prima dei 35 anni di contributi e dei 55 anni di età. I lavoratori vengono espulsi e l'impresa non ha più alcuna responsabilità sociale. Voi accogliete questa esigenza drammatica e proponete un assegno di povertà per gli espulsi. Ciò è inaccettabile. Noi riproponiamo un criterio di equità e di rigore dal punto di vista delle contribuzioni, nel senso che il rendimento di queste pensioni non può essere inferiore al due per cento.
La questione delle imprese che stanno ristrutturando deve essere vista con grande lucidità. Non è pensabile insistere per far restare le persone nel proprio posto di lavoro, perché questo significherebbe, per chi ha già il lavoro, di continuare la prestazione lavorativa, ma per chi non ce l'ha, perché è giovane e non riesce a trovare occupazione o perché è anziano e viene espulso, un'ulteriore difficoltà. Se si incentiva a rimanere al lavoro chi un lavoro ce l'ha già, la possibilità di tornare al posto di lavoro rimane una pia illusione. Ciò non può essere accettato in questi termini, neanche se ci fossero misure più coerenti a sostenere l'incentivazione, come avanzate dall'opposizione. Queste misure non le avete volute raccogliere e ora fate, brutalmente, solo un'operazione di innalzamento dell'età pensionabile. Non possiamo condividere questo tipo di impostazione.
All'interno della Commissione abbiamo fatto discussioni in modo barbaro, non perché non ci sia stata correttezza nella gestione, ma perché i testi avuti e gli emendamenti presentati, ora tutti cancellati, si riferivano ad una situazione diversa, di volta in volta, da un mese all'altro. Addirittura si facevano discussioni sulla base delle interviste giornalistiche di alcuni Ministri. Infatti, mentre noi votavamo degli emendamenti su un testo, questi parlavano già di altre cose, e così ci veniva chiesto come mai stessimo a parlare di determinate questione quando la discussione ormai era incentrata su altro. Il fatto è che non ci veniva mai proposto un testo sul quale discutere seriamente. (Richiami del Presidente).
Signor Presidente, ancora un minuto per concludere. La disoccupazione involontaria, il lavoro intermittente, situazioni sulle quali bisogna intervenire: ormai la condizione lavorativa non ha più copertura. Per almeno cinque anni dovremmo garantire a coloro che perdono il lavoro e al lavoro intermittente di avere una copertura figurativa a carico della fiscalità generale, anche per sanare la situazione dei lavoratori socialmente utili, che coinvolge decine di migliaia di persone. Magari per alcune clientele del senatore Schifani in Sicilia ne abbiamo qualcuna di più, e tutto si nasconde, ma nelle ultime due finanziarie abbiamo avuto questa clientela, per non usare un termine volgare che non è proprio di questo Parlamento e che quindi non adopererò. La situazione deve essere sanata. Teorizziamo un mercato del lavoro nero da parte dello Stato, oppure si prevede, per un lavoro effettivamente prestato, una copertura assicurativa che, magari in ritardo, sani questa situazione? E così per il futuro.
Concludo, perché non ho il tempo di illustrare tante altre proposte. C'è uno scandalo rispetto alle pensioni minime e alle pensioni d'oro, per le quali si propone solo una solidarietà che passa dal 3 al 4 per cento, quando abbiamo, da parte vostra, un tetto massimo - ripeto: un tetto massimo - di 516 euro al giorno. La misura che vale mensilmente per le pensioni portate ad un milione di lire, voi la proponete come misura massima al giorno. Ma non ve ne vergognate? Non vi vergognate di questa misura? Queste sono pensioni che bisogna colpire se si vuole una effettiva equità. Cominciamo da coloro che si trovano in questa condizione per offrire un cambiamento, altrimenti dimostrate di non avere il minimo di moralità necessaria per affrontare la questione.
Concludo, signor Presidente - ringraziandola per il minuto in più che mi ha concesso -, sulla questione dell'evasione. La nostra parte politica e l'opposizione hanno sostenuto che ogni anno, secondo i calcoli dell'ISTAT, c'è un'evasione contributiva di circa 30 miliardi di euro, per non parlare di quella fiscale. Il ministro Maroni ci ha detto che si tratta di una stima al ribasso, perché i miliardi di euro all'anno sono 35. Qual è la misura che avete adottato?
Il sottosegretario Vegas ha accolto in finanziaria la nostra proposta di un incremento dei servizi ispettivi degli enti previdenziali: li avete invece depotenziati, avete tolto loro il diritto di mettere le mani sulle imprese che evadono, che non sono solo quelle piccole e piccolissime ma anche quelle grandi, e avete trasferito alcune di queste competenze al Ministero del lavoro, che non ha alcuna possibilità di intervento.
Qualcuno è arrivato a proporre anche il condono contributivo. Questa è la vergogna! Infatti, se ogni anno si avesse un'entrata di questo genere, sarebbe sufficiente la metà di un tale gettito per avere la possibilità di innalzare le pensioni, non dal punto di vista dell'età pensionabile, ma di quello che percepiscono i lavoratori. Questa è una possibilità concreta; queste sono le misure che vi chiediamo, oltre ad un confronto aperto in campagna elettorale.
Lo sciopero delle organizzazioni sindacali è qualcosa che voi avete cercato e che noi appoggeremo fino in fondo. (Applausi dai Gruppi Misto-RC, Misto-Com, DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Battafarano. Ne ha facoltà.
BATTAFARANO (DS-U). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli senatori, la decisione del Governo di apporre la fiducia sulla delega previdenziale è grave e immotivata. Non può essere spiegata con l'ostruzionismo dell'opposizione, che non c'è stato, come hanno correttamente riconosciuto il ministro del lavoro Maroni e il presidente della Commissione Zanoletti. Semmai c'è stato un ostruzionismo del Governo, che ha mutato più volte opinione, ha cambiato tre volte il testo della delega, ha rallentato ripetutamente l'iter parlamentare e ha escluso ripetutamente il ricorso al voto di fiducia, salvo poi farvi ricorso.
Il Governo dice una cosa e poi ne fa un'altra: mi chiedo quanto vale la parola del Governo. Con i tempi contingentati la delega sarebbe stata approvata in due giorni. In realtà, il Governo non si fida della sua maggioranza - forse, non si fida neanche di se stesso - e blinda il testo per non avere sorprese.
Per la prima volta la riforma di maggiore impatto sociale viene approvata senza un accordo con i sindacati; anzi, con l'esplicito dissenso della stragrande maggioranza delle organizzazioni dei lavoratori.
La riforma, inoltre, avviene in anticipo rispetto alla verifica del 2005, prevista dalla legge Dini, e non scaturisce da un'esigenza di equilibrio dei conti previdenziali, che non sono in affanno, come ha dimostrato qualche anno fa la commissione Brambilla (una commissione del Governo, signor relatore), ma dall'esigenza di farsi perdonare dall'Unione Europea le troppe misure una tantum e i troppi condoni che hanno contraddistinto finora le manovre finanziarie del Governo. Sta di fatto che la spesa sociale viene tagliata dello 0,7 per cento, per circa 9 miliardi di euro l'anno. Questi risparmi non vengono utilizzati per nuove politiche sociali: non si danno nuovi aiuti alle famiglie, non si pensa di finanziare la riforma degli ammortizzatori sociali, non si costituisce il fondo per i disabili gravi, né si realizza un piano per la prima casa ai giovani. La spesa sociale viene ridotta e basta.
Ci sono poi le ragioni di merito. L'età pensionabile, a partire dal 2008, viene elevata bruscamente di tre anni, da cinquantasette a sessant'anni, che diventano sessantuno nel 2010 e sessantadue nel 2014. In realtà, con la riduzione delle cosiddette finestre, da quattro a due l'anno, il pensionamento si prolunga di circa un altro anno. In questo modo, voi, Governo e maggioranza, state spaccando una generazione di lavoratori. Chi avrà cinquantasette anni di età e trentacinque di contributi nel dicembre del 2007 si salverà; chi maturerà i requisiti nel gennaio 2008 sarà bastonato.
Altri Paesi europei che hanno messo mano alla materia pensionistica hanno scelto in modo sensato e responsabile - loro sì! - una linea di estrema gradualità.
Un'altra modifica illogica, poi, riguarda i lavoratori che vanno in pensione interamente con il metodo contributivo. Attualmente la legge Dini prevede che si possa scegliere liberamente, avendo almeno cinque anni di contributi, di andare in pensione tra i cinquantasette e i sessantacinque anni di età. Naturalmente, più tardi si va in pensione, più cresce l'assegno pensionistico. Il testo che voi volete approvare stamane eleva, invece, l'età a sessant'anni per le donne e sessantacinque per gli uomini, confondendo le regole del metodo contributivo con l'attuale età della pensione di vecchiaia.
Con la legge n. 30 del 2003, signori del Governo e della maggioranza, la cosiddetta riforma del mercato del lavoro, avete costruito un monumento alla flessibilità e alla precarietà del lavoro. Invece, quando si tratta di andare in pensione, non c'è libertà di scelta, non c'è flessibilità che tenga: l'età della pensione si eleva per tutti! In verità, questa riforma delle pensioni, più che ispirata dalla Casa delle Libertà, mi pare ispirata dalla Casa delle Autorità e dei Divieti. Questo siete voi: la Casa delle Autorità e dei Divieti!
Lo scorporo, poi, dei militari e di altre categorie dalla riforma incrina il carattere universale della riforma pensionistica ed apre la strada ad una serie di soluzioni corporative. Altre scelte molto lassiste e corporative sono in questi giorni all'esame del Parlamento. Vedremo che cosa diranno in quell'occasione il Governo e lo zelante relatore in merito. Il motto di Governo e maggioranza potrebbe essere: duri con i tanti, molto generosi con i pochi.
Un discorso a parte merita la previdenza complementare, che, secondo noi, deve svilupparsi come secondo pilastro previdenziale. È stato giusto aver introdotto il criterio del silenzio-assenso per il trasferimento del TFR ai fondi pensione, ma non è stato giusto aprire la strada della previdenza complementare alle polizze individuali, confondendo secondo e terzo pilastro. I fondi pensione a gestione collettiva sono preferibili per i costi più contenuti, per la maggiore trasparenza, per la possibilità di partecipazione. La crescita dei fondi pensione, oltre a garantire maggiormente i lavoratori, può, a sua volta, arricchire e diversificare l'asfittico capitalismo italiano e far nascere nuovi protagonisti a gestione collettiva.
In questa battaglia parlamentare sulla delega previdenziale, i DS, l'Ulivo, l'insieme delle opposizioni non si sono limitati ad un'azione di contrasto, ma hanno sviluppato una vera strategia alternativa, che voglio ricordare in estrema sintesi. Abbiamo proposto di attendere la verifica nel 2005, da realizzare con la concertazione con il sindacato e con i rappresentanti dei datori di lavoro.
In ogni caso, siamo favorevoli ad un'armonizzazione dei trattamenti previdenziali, poiché, come è noto, i fondi speciali dell'INPS continuano ad elargire pensioni generose, che in alcuni casi - come il presidente Dini ricorda - arrivano fino al 100 per cento delle ultime retribuzioni. Siamo favorevoli all'armonizzazione dei contributi; attualmente, i lavoratori autonomi pagano il 17 per cento dei contributi e percepiscono la pensione al 20 per cento. Come si spiega questo divario?
Abbiamo proposto un diverso sistema degli incentivi, che accresca l'assegno pensionistico, piuttosto che la retribuzione dei lavoratori in servizio. È stata scartata giustamente la decontribuzione sui nuovi assunti, perché avrebbe certamente dissestato l'INPS; si potrebbe intervenire per sottrarre al costo del lavoro e fiscalizzare gli oneri impropri, riducendo quindi il costo di un ulteriore 1,8 per cento.
Abbiamo proposto misure più efficaci per la totalizzazione e il ricongiungimento in presenza di diversi lavori. Oggi si cambia troppo spesso lavoro, si cambia troppo spesso gestione previdenziale. Abbiamo proposto misure a sostegno dei lavoratori discontinui, dei lavoratori precari, dei lavori usuranti, delle famiglie con disabili gravi.
Quasi nulla di tutto questo è stato però accolto dal Governo. Non si è voluto puntare all'equità e all'efficacia dell'intervento riformatore, ma solo all'esigenza di risparmiare e di evitare la lettera di censura di Bruxelles.
Per tutte queste ragioni, colleghi senatori, forse non è il caso di definire l'atto in
questione riforma delle pensioni. È più corretto, forse, definirla controriforma.
Pertanto, il dissenso dei senatori DS-l'Ulivo sulla delega previdenziale, per motivi sia di metodo sia di merito, è totale. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Treu. Ne ha facoltà.
TREU (Mar-DL-U). Signor Presidente, è la seconda volta che intervengo in discussione generale su questo provvedimento e ciò già mostra un'anomalia: quella di continue riprese di dibattito che poi vengono stroncate.
L'altra sera eravamo sempre pochi (lo devo dire), ma in condizioni di relativa normalità; oggi, invece, parliamo - come hanno indicato altri colleghi - in una situazione, che credo tutti avvertano, di eccezionale anomalia, che provoca disagio persino nella maggioranza. Il motivo è chiarissimo: credo di non ricordare il caso di un provvedimento come questo, sulle pensioni (di riforma o controriforma, dipende dai punti di vista: anch'io sono più propenso a definirlo di controriforma), che sia stato approvato con il voto di fiducia. Non lo ricordo, in Italia, e mi sembra estraneo allo stesso metodo democratico, soprattutto dopo che l'esame di questo testo si è trascinato per così lungo tempo. Questa è l'anomalia più grave.
Purtroppo, però, le anomalie sono state ricorrenti, fino a caratterizzare questo dibattito lunghissimo, durato oltre due anni, come un dibattito sul filo dell'antistituzionalità. È già stato detto (lo sanno i componenti della Commissione di merito) come sia stato acrobatico e scorretto dover discutere con continui cambi di scena, emendamenti improvvisi, veline di stampa che anticipavano il dibattito in Commissione nonostante - ripeto - la buona volontà dei commissari, emendamenti blitz per cui si dovevano fare discussioni con condizione sospensiva, alla cieca, su argomenti enormi, non su dettagli: il caso della previdenza complementare individuale e collettiva, che è stato ricordato, forse è solo quello più grave.
Sono però dieci anni che discutiamo questi argomenti, sono anni che l'Europa sostiene la necessità di sviluppare questo pilastro, operando una netta distinzione tra previdenza complementare collettiva (che costituisce un fatto istituzionale, fondi che agiscono sul mercato finanziario, con un orientamento sociale), e la semplice previdenza individuale (polizze e quant'altro).
Tutto sembrava assestato; su questo punto il sindacato sembrava aver trovato audience, tant'è vero che avevamo proposto addirittura di anticipare, se possibile, l'esame del provvedimento; le ultime modifiche, invece, sconvolgono il quadro, uccidono anche quel poco di consenso che c'era, nullificano di fatto l'impianto della previdenza complementare collettiva come finora costruito e anche come sostenuto in Europa.
Se poi fosse vera la voce, il boato che continua a echeggiare, secondo cui si vuole addirittura manomettere il TFR per rimpinguare le casse dell'INPS, non solo avremmo distrutto l'impianto, ma avremmo anche abrogato tutta la prima parte di questa travagliata normativa. Siamo, quindi, veramente al limite dell'incredibile.
Aggiungo un'altra anomalia, di cui si è parlato poco nel dibattito. Questa è una legge delega, e già così si mette male; se poi guardiamo al contenuto delle deleghe (l'abbiamo detto più volte in Commissione e l'abbiamo ripetuto dopo l'esperienza terribile, che vediamo ora in fase applicativa, della legge n. 30 del 2003 in materia di mercato del lavoro, che conteneva meno deleghe, forse un po' più chiuse di quelle previste in questo disegno di legge), notiamo che, passando dalla legge al decreto legislativo, ai decreti ministeriali, alle circolari (e non dico altro), vi è un preoccupante décalage di contenuti, al limite dell'illegalità.
Credo, infatti, che molti di quei decreti e circolari ministeriali siano contra legem. Figuriamoci cosa accadrà in un campo come quello della previdenza, in cui ci sono deleghe oceaniche (non saprei definirle altrimenti), come ad esempio quella sulla portabilità delle posizioni previdenziali, aspetto talmente delicato per cui basta cambiare non dico una parola, ma anche una sola virgola, per spostare miliardi e si può immaginare dove. Ebbene, in questo caso la delega è oceanica e senza criteri, tant'è vero che la si legge in modi opposti anche da parte delle diverse lobby finanziarie.
Ci sono altre deleghe, che definirei patetiche; ad esempio, quella sulla lotta al sommerso; al riguardo, è stato detto che era necessario un intervento specifico a fronte di un fenomeno così grave anche, purtroppo, per i pensionati.
Altre deleghe sarebbero grottesche se non fossero tragiche. Mi riferisco, ad esempio, alla previsione secondo cui anche coloro che hanno quaranta anni di contributi versati (e che sono ormai degli eroi) debbano usufruire delle finestre e quindi non possano andare subito in pensione, essendo dunque costretti ad aspettare. Per fare cassa, come sanno i colleghi, ci sono anche le finestre.
Avevamo fatto notare che il ricorso alle finestre dopo quaranta anni di contribuzione forse non era opportuno, visto che dopo un così lungo periodo di contribuzione le finestre si potrebbero anche aprire. Viceversa, c'è stato una specie di pudico ravvedimento e si dice che si vedrà in seguito cosa si potrà fare per riaprire le finestre per questi poveretti, compatibilmente con gli equilibri finanziari e via dicendo.
In questa situazione, di fronte ad un iter istituzionale veramente antistituzionale, con deleghe di questo genere e in questo contesto, il Governo pone la questione di fiducia, che - come è stato detto - non è giustificata e non lo è neppure dal fatto che Bruxelles stia tenendo in sospeso, nei confronti del nostro Paese, l'early warning. Attraverso un dibattito, magari con tempi contingentati, si sarebbe potuto arrivare ad un'altra soluzione.
Evidentemente, siamo in presenza di una richiesta di fiducia che nasce da una sfiducia interna alla maggioranza. Capisco che si sia nervosi in una situazione finanziaria drammatica come la presente e per rendersene conto basta osservare i dati contenuti nella relazione trimestrale di cassa. Di fronte a questo nervosismo si è presa una decisione che - ripeto - non ha precedenti, che è di una gravità eccezionale e che si pone tra la spregiudicatezza estrema e la confusione della maggioranza.
C'è un aspetto, tra fiducia e delega, quasi incestuoso, nel senso che il Governo si dà la delega e se la deve gestire, poi, non convinto della sua maggioranza, blinda la delega stessa, che, naturalmente, essendo blindata viene gestita nei corridoi del Ministero. Una cosa veramente orribile!
Ho voluto sottolineare questi guai istituzionali perché si aggiungono ad errori e ingiustizie che riguardano il merito del provvedimento. Alcuni colleghi si sono già soffermati su questo aspetto. Il senatore Battafarano, ad esempio, lo ha fatto molto dettagliatamente; faccio quindi presente anch'io che, dal punto di vista del raffronto con la situazione europea e con le nostre proposte, sono stati rotti i punti elementari di una politica riformista.
Si è rotta la continuità con la riforma Dini, che per la sua solidità è stata ripresa anche nelle più avanzate realtà europee; persino dalla Svezia. Si è rotto il principio della gradualità, un principio elementare per ottenere consenso in questa materia; si è rotta l'equità tra le coorti, perché a seconda che si capiti in una coorte d'età o in un'altra si viene assoggettati a regimi completamente diversi.
Si è rotta l'equità tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, che rappresenta una vecchia questione. Avevamo proposto una soluzione molto equilibrata per i lavoratori autonomi, che sappiamo essere in difficoltà: o pagano un po' di più, o vengono trattati allo stesso modo.
C'è poi il rinvio al 2008, che dimostra un opportunismo politico assolutamente incredibile. Penso che fra un mese gli elettori italiani si domanderanno come mai è passata in questo modo una riforma così pesante che però, per certi interessi, rinvia al 2008.
Credo vi sia una lunga serie di vizi procedurali e di metodo istituzionale, nonché di contenuti gravissimi. Aggiungo che tutto ciò si cala in una situazione economica e finanziaria drammatica, come tutti sappiamo, anche se si fa finta di non saperlo. Ci si occupa di questo invece di occuparsi delle effettive priorità di politica economica del Paese. Ciò che sorprende è che in tutto il dibattito non ho mai sentito citare dalla maggioranza l'orizzonte europeo di Lisbona, che affermò che il sistema del welfare di tutti i Paesi europei aveva bisogno sì di essere rivisto, ma in un'ottica di sostenibilità finanziaria, sociale ed economica.
Se gli obiettivi di Lisbona (cioè la crescita medio-alta, la crescita basata sull'innovazione) si fossero realizzati, nel tempo, ad una media ipotizzata al 2,5 per cento del PIL (quindi, non una crescita elevata) la sostenibilità del sistema sarebbe stata molto più facilmente garantita. Invece, ci troviamo in una situazione in cui dobbiamo tagliare le pensioni e trascuriamo tutti i capitoli del welfare. Quindi, alla fine, siamo bloccati in quest'Aula a votare una fiducia al buio. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Turci. Ne ha facoltà.
*TURCI (DS-U). Signor Presidente, innanzitutto mi domando che fine abbiano fatto le intenzioni che erano sottese all'emendamento presentato dal senatore Ferrara, quell'emendamento comparso e scomparso ad un certo punto della discussione la scorsa settimana.
Domando alla maggioranza e al Governo: resta in qualche angolo dei progetti del Governo l'idea dell'esproprio del TFR per alleggerire le casse del Tesoro, per pubblicizzare il debito privato del TFR, per sottrarre nuove risorse alle imprese, al di là degli accordi contrattuali e del consenso informato dei lavoratori sull'uso del TFR? Resta in piedi l'idea di svuotare il mercato finanziario, bloccare il decollo dei fondi pensione come nuovi investitori istituzionali? Sarebbe il paradosso per un Esecutivo che è nato come Governo liberista espropriare le imprese e chiudere il mercato finanziario.
Però, siccome questo Governo è un mix fra liberismo e colbertismo, non ci sarebbe neanche da stupirsi se nella ricerca disperata di trucchi contabili per ridurre le tasse in campagna elettorale si potesse davvero arrivare anche ad una manovra come quella che è circolata, almeno nelle intenzioni rese pubbliche dall'emendamento citato prima del collega Ferrara. Qui finisce, nel mio intervento, il processo alle intenzioni. Però, come diceva una volta il presidente Andreotti, a pensare male forse si fa peccato ma spesso ci si prende.
Passiamo dunque, a questo punto, al processo ai fatti! Bene, le modifiche che questo ramo del Parlamento ha apportato alla parte del testo approvato dalla Camera, relativa alla previdenza complementare, sono di non poco conto, anche se è scomparso un emendamento ulteriore del presidente Zanoletti che prevedeva addirittura che i fondi pensione contrattuali potessero convenzionarsi con le assicurazioni per gestire con i rami I e V addirittura il risparmio raccolto dai fondi contrattuali stessi.
ZANOLETTI (UDC). Resta comunque il fatto che è stato tolto prima!
TURCI (DS-U)…l'ho detto, senatore Zanoletti: anche se è scomparso. D'altronde, lei ne ha fatte abbastanza lo stesso con quanto è scritto nel testo che stiamo per approvare, senza che io debba addebitarle ulteriormente le responsabilità di ciò che ha inteso proporre ad un certo punto della discussione.
La maggioranza, nel testo modificato nel passaggio dalla Camera al Senato, ha profondamente cambiato il rapporto tra la previdenza complementare contrattuale e quella assicurativa, i fondi - o meglio - i piani individuali pensionistici (PIP), come sono tecnicamente definiti.
Si dice che è una linea giusta quella di livellare il campo di gioco, di rendere compatibile l'accesso al campo di tutti gli attori finanziari che vogliono misurarsi sulla previdenza complementare. Questo è un nobile intento. Si dice, dunque, che è arrivato il momento di abolire le barriere che separano il famoso secondo pilastro contrattuale, sia chiuso sia aperto, della previdenza complementare, dal terzo pilastro assicurativo individuale.
Però, cari colleghi, dovete sapere che se livellate un campo di golf, alla fine giocherete al football ma non più a golf! Cosa intendo dire con questa immagine? Il campo assicurativo non si può livellare più di tanto, pena la distruzione della logica assicurativa. Nessuno vuole demonizzare la logica assicurativa, ma non si può confondere la logica assicurativa con la gestione finanziaria dei fondi contrattuali. E voi fate esattamente questo: pretendete di livellare un campo di golf!
Allora, o imbrogliate le assicurazioni, abolendo la logica assicurativa - non fate però questo nel vostro progetto - oppure imbrogliate i futuri pensionati, pensando che si possa comprare allo stesso modo un piano pensione individuale, cioè un PIP, così come si può comprare l'adesione al fondo contrattuale aperto o chiuso. Più di tanto la parificazione fra gestione finanziaria e assicurativa non è ottenibile - torno a dire - pena la chiusura della logica assicurativa. Ma la logica assicurativa è ineludibile nei piani individuali previdenziali. Ciò vale per la titolarità del fondo accumulato, per la portabilità, per la trasparenza dei rendimenti, per la comparabilità dei costi. È vero che voi coprite tutta questa parte con una dichiarazione di buone intenzioni e di buoni propositi.
Anche nei pochissimi emendamenti inseriti ieri sera in quel modo incredibile che ha determinato il caos dell'Assemblea (a cui il Presidente avrebbe potuto porre rimedio immediatamente, dichiarando fin dall'inizio che non avrebbe chiesto la discussione in serata ma che avrebbe rimandato il tutto a stamattina, evitando così tutte le polemiche e le accuse che, invece e meritatamente, si è preso nell'ipotesi che volesse imporre la discussione immediata del testo, consegnato al buio, dal Governo) avete scritto di nuovo che si devono rendere comparabili i costi e che il lavoratore deve essere informato. Ma torno a dire: vi sono dei limiti invalicabili, oltre ai quali anche le buone intenzioni non possono andare.
Comunque, facciamo pure un confronto sui costi, così come la Commissione di vigilanza sui fondi pensione ha potuto organizzarli, proprio sulla base dei bilanci dei fondi chiusi, dei fondi aperti e dei PIP del 2003.
I dati sono questi: i fondi chiusi contrattuali hanno un costo dello 0,47 per cento; i fondi aperti hanno un costo che va dall'1,2 all'1,8 per cento; i piani individuali pensionistici hanno un costo che varia, a seconda dei vari prodotti, dall'1,9 all'8,4 per cento.
Badate che, come fanno osservare gli esperti in materia, in presenza di un'inflazione anche solo al 2 per cento, in presenza dei bassi rendimenti dei mercati finanziari di questi anni, costi superiori al 3-4 per cento erodono il potere di acquisto dei risparmi stessi: il lavoratore cioè si trova alla fine con meno di quello che ha pensato di mettere in cassa solo col risparmio suo proprio. Aggiungete il fatto che il mercato assicurativo in questi anni ha spinto soprattutto i prodotti più costosi e più opachi con incentivazioni ai promotori finanziari mirati proprio a questi prodotti.
Non sono io a dire ciò; citerò un'autrice, sicuramente di grande autorevolezza, come la professoressa Elsa Fornero, non sospettabile né di spiriti populisti né di essere appiattita sulla posizione dei sindacati. Ebbene, così scrive in una nota di questi giorni: «Come accade in molti mercati a scarsa trasparenza implicita sembra che anche nel mercato previdenziale la promozione faccia premio sulla qualità, così che tende a diffondersi maggiormente il prodotto meno conveniente per il compratore, ma sul quale il venditore investe di più».
Analoghi allarmi sono stati lanciati su «Il Sole 24 ORE» che ci ha ricordato come corriamo il rischio di creare un mercato in cui i singoli risparmiatori, i lavoratori che dovrebbero portare dentro i piani pensionistici individuali anche il TFR, e la quota datoriale, possano trovarsi in balìa di un mercato caratterizzato da meccanismi oscuri, da prospetti incredibilmente complessi e quindi incomprensibili per gran parte della gente, e in mano a logiche promozionali tese a vendere il più possibile e a occupare quote crescenti del mercato stesso.
Colleghi, terminerò con una domanda politica. Siamo ancora immersi fino in fondo, dalla testa ai piedi, nello scandalo del "risparmio tradito"; stiamo discutendo nell'altro ramo del Parlamento delle norme per rendere più sicuri i risparmiatori; la magistratura sta indagando e la CONSOB ha avviato numerose procedure e voi aprite una nuova situazione in cui possono moltiplicarsi, nel prossimo futuro, situazioni di risparmio tradito.
Ma vi sentite sicuri di assumervi questa responsabilità? Non pensate che tra quattro o cinque anni, quando una parte dei TFR e dei contributi datoriali saranno finiti magari in meccanismi troppo complessi per i singoli risparmiatori… (Richiami del Presidente). Signor Presidente, rubo un minuto al collega Morando che mi autorizza tacitamente. Non pensate che per questa via stiamo aprendo un vaso di Pandora, con esiti assai pericolosi?
Chiuderò il mio intervento con un'ultima annotazione. «Il Sole 24 ORE» - non «Il Manifesto», «L'Unità» o «la Repubblica» - fa notare che la compagnia assicuratrice che più ha investito, e che ha maggiormente realizzato nell'ultimo anno, sui piani individuali pensionistici è Mediolanum. Contemporaneamente abbiamo sentito, nelle scorse settimane, sussurri vari che dicevano che certi emendamenti sulle assicurazioni, oltre ad essere patrocinati dell'ANIA, non avevano alcun Ministero alle spalle che ne assumesse la paternità. Si sussurrava che rispondessero ad un certo input proveniente da Palazzo Chigi.
Concluderò ancora una volta citando un autorevole onorevole collega, il senatore Andreotti: a pensare male forse si fa peccato, ma spesso ci si prende. E ho paura che ci si stia prendendo anche in questo caso. (Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Sodano Tommaso. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ripamonti. Ne ha facoltà.
RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, non si arrabbierà la collega Sestini, che in questo momento rappresenta il Governo, se insistiamo sulla richiesta di avere autorevolmente da parte del Governo un'esposizione delle modifiche apportate attraverso il maxiemendamento. Dico "non si arrabbierà" perché speravamo, credo legittimamente, che a rappresentare il Governo fosse direttamente il ministro Maroni, che ha autorevolmente seguito alcuni passaggi decisivi dell'iter in Aula del provvedimento.
Riteniamo che il voto di fiducia non sia motivato, dal momento che si è già svolta la discussione generale ed il relatore Morra è già intervenuto per la replica. Soprattutto, esso non è motivato perché la maggioranza e il Governo hanno imposto il contingentamento dei tempi sul provvedimento in esame e quindi, con i tempi contingentati, il provvedimento sarebbe stato certamente approvato dalla maggioranza nelle giornate di martedì o mercoledì prossimo. Cosa cambia, per il Paese, se il provvedimento viene approvato giovedì oppure dopo due, tre o quattro giorni? Cosa cambia per i destini del Paese?
Il problema vero è che volete evitare il confronto di merito che abbiamo tentato di avviare in queste settimane, in questi mesi, in Commissione e che volevamo sviluppare anche in Aula. Volevamo far conoscere al Paese i contenuti di questo disegno di legge delega; volevamo che il Paese fosse informato. O forse voi pensate che anche su questo provvedimento importante bisogna garantire il silenzio stampa, perché le cose che vi danno fastidio non si possono dire?
La verità è che il Governo non si fida della maggioranza che lo sostiene. Non ha la garanzia della presenza in Aula per più giorni perché questo non è un provvedimento ad personam. Su alcuni provvedimenti la maggioranza è compatta, è presente in Aula, perché interessano qualcuno; quando sono in discussione provvedimenti che interessano il Paese nel suo complesso, le procedure che vengono adottate sono queste.
Voi bypassate il Senato, lo umiliate, pensate già di essere nel sistema monocamerale. Questo è un provvedimento che incide profondamente nel corpo sociale del nostro Paese; i lavoratori più vicini alla pensione, che per il 2008-2009 avevano fatto progetti di vita, progetti legati alle loro aspirazioni, alla loro famiglia, con questo provvedimento vedono cadere i loro progetti perché voi per legge stabilite che dal 2008 si va in pensione a sessant'anni e quindi c'è un innalzamento secco dell'età pensionabile.
Questa è una decisione rigida, il contrario di quello che ci chiede l'Europa che domanda flessibilità mentre voi stabilite per legge che dal 2008 si va in pensione a sessant'anni con 35 anni di contributi.
Questo è un provvedimento che penalizza le donne e non vale quello che avete fatto all'ultimo minuto prevedendo che le donne dal 2008 possano andare in pensione con 57 anni di età anagrafica e 35 di contributi perché, anche qui cambiando le regole in corso d'opera, avete previsto che ciò avvenga solo con il calcolo contributivo. In questo modo si cambiano le aspettative perché se una persona va in pensione solo con il calcolo contributivo c'è una penalizzazione del 20-30 per cento.
Questo è ciò che state facendo con questo provvedimento e non è vera neanche la falsa propaganda che avete adottato in questi mesi affermando che questo provvedimento è fatto per garantire ai giovani le pensioni in futuro.
È esattamente il contrario, i più penalizzati con questo provvedimento sono proprio i giovani, perché entrano nel mercato del lavoro, con le caratteristiche che attualmente esso ha, con lavori precari per i quali si lavora tre mesi e si sta a casa un mese, si lavora un mese e si sta a casa quindici giorni. In questa situazione questo provvedimento non dice assolutamente nulla sulla possibilità di coprire i periodi di non lavoro con un sistema di versamento di contributi.
Il provvedimento serve unicamente a fare cassa, è stato venduto in Europa prima ancora di essere approvato, ci sarà un risparmio del 7-8 per cento del PIL. È iniquo perché i tagli che si presume di realizzare sono indirizzati solo sui lavoratori dipendenti, quelli che non si possono nascondere e sui quali quindi è più facile intervenire. E non è previsto assolutamente nulla per quanto riguarda, ad esempio, i lavoratori autonomi che, è già stato ricordato, pagano contributi del 17 per cento ed hanno una pensione calcolata come se pagassero il 20 per cento.
Questa è equità? Almeno su questo punto vi avevamo chiesto di intervenire, ma neanche in tal caso si fa qualcosa di utile. Questo provvedimento distrugge la previdenza pubblica perché l'impostazione della parificazione di tutti i fondi previdenziali, la cosiddetta seconda gamba, con la terza gamba, la parificazione che è nella filosofia di questo provvedimento, alla fine distrugge l'assunto fondamentale che la previdenza si deve basare soprattutto e prevalentemente sul sistema pubblico. Il resto deve essere complementare.
Ma il provvedimento va nella direzione opposta, ripeto, va nella direzione opposta. Credo voi stiate arrecando molti danni alla coesione sociale del nostro Paese e determinando incertezze e sfiducia nelle famiglie e nei lavoratori. Altro che agganciare la ripresa! In una simile situazione, la gente non investe, non spende, proprio come sta accadendo nel nostro Paese. Altro che agganciare la ripresa con questi provvedimenti!
Avete posto la fiducia su un provvedimento presentato nel 2001, cambiato in corso d'opera per ben tre volte, ma non perché si fosse sviluppato un grande confronto di merito che ha poi permesso di avvicinare le posizioni, bensì per le divisioni nella maggioranza e nel Governo. La responsabilità di questi cambiamenti è tutta da ascrivere alle vostre divisioni e alle vostre incertezze.
Perché Berlusconi ancora non spiega a reti unificate il merito di questo provvedimento? Perché non spiegate voi al Paese il merito di questo provvedimento? Credo che il Governo abbia assunto questa decisione, da una parte, perché terrorizzato dal risultato delle prossime elezioni europee e amministrative e, dall'altra, perché, in un clima di disperazione, non sa come uscire da questa situazione difficile e grave, soprattutto sul versante dei conti pubblici e di una ripresa che non arriva.
Avete imposto la fiducia, ma cosa farete alla Camera? Volete accelerare, ma sappiamo tutti che nell'altro ramo del Parlamento il provvedimento, una volta arrivato, si fermerà. Allora, che senso ha porre la fiducia se una volta alla Camera nulla si muoverà almeno fino a dopo le elezioni europee? Il Senato però così viene umiliato. Ieri ho espresso solidarietà al senatore Morra, una solidarietà sincera, perché credo abbia lavorato, anche con molta competenza, per portare in Aula il provvedimento ma, e lo ripeto, il Senato viene umiliato.
Nel passaggio parlamentare alla Camera immagino sarete costretti a rivedere tutta la parte relativa agli incentivi, perché quelli che promuovete non funzioneranno.
Avete negato la necessità del confronto, prima con le organizzazioni sindacali, poi in Parlamento. Credo quindi che tutte le responsabilità siano vostre e che se avete deciso di affondarvi dobbiate proprio farlo da soli. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e del senatore Montagnino).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Piloni, alla quale ricordo che ha a disposizione otto minuti. Ne ha facoltà.
PILONI (DS-U). Signor Presidente, come è stato già detto, la fiducia su questo provvedimento è del tutto immotivata. Non si può parlare di ostruzionismo dell'opposizione, semmai di ostruzionismo della maggioranza, perché ci troviamo di fronte alla quarta versione del provvedimento: tanti sono stati gli stop voluti dal Governo. Per l'esame in Aula i tempi erano contingentati, sarebbe stata questione di un giorno o due.
Dicevo, una fiducia immotivata. Certo la fiducia ricompatta, obtorto collo, posizioni diverse che ci sono sempre state e ci sono nella maggioranza e assicura, mi si permetta, il numero legale che, come è noto, in questi ultimi tempi ormai la maggioranza fatica pesantemente ad assicurare.
Qual è il motivo di questa controriforma delle pensioni? Esiste un vero allarme per la spesa previdenziale? No, ma badate non lo dico io lo dicono gli atti del Governo che indicano una sostanziale stabilità tra spesa per pensioni e PIL. E' vero invece che tra qualche anno vi sarà uno scompenso, e se ciò avverrà fra qualche anno non vuol dire che non bisogna affrontarlo subito, poi vedremo come.
Del resto, non a caso, la riforma previdenziale del 1995 - la legge 8 agosto 1995, n. 335 - prevedeva che nel 2005 dovesse esserci una verifica, non a chiacchiere ma in modo preciso, sulla base dell'aspettativa di vita, che non c'è dubbio sia già aumentata e sia destinata a crescere ulteriormente.
Sulla base del tasso effettivo di variazione del PIL nel lungo periodo si ridetermina ogni 10 anni - recita la legge n. 335 del 1995 - il coefficiente di trasformazione. Questo andava verificato e modificato in base alla legge 8 agosto 1995, n. 335, così come bisognava intervenire per i giovani e per altro ancora.
Faccio degli esempi a titoli per ragioni di tempo. Completare l'armonizzazione del sistema pensionistico abolendo i residui privilegi: così non è perché in questo provvedimento si escludono dalle nuove norme le casse privatizzate. Avvicinare gradualmente i contributi tra lavoro autonomo e dipendente (e giovani, di cui dirò): certamente occorreva verificare e modificare, ma non stravolgere come viene fatto.
Il problema però è fare cassa, anche se per far ciò si scardina un sistema che ha dimostrato di funzionare bene.
Il nostro Presidente del Consiglio nel suo messaggio a reti unificate ha detto agli italiani: "Noi abbiamo il coraggio che altri non hanno avuto di fare la riforma". Ha poi continuato affermando di farla per due motivi. In primo luogo, per assicurare le pensioni ai pensionati, che altrimenti sarebbero a rischio; in secondo luogo, per i giovani che altrimenti non avranno le pensioni. Bugie. Ne è conferma il fatto che consistenti risparmi di questa controriforma non vanno alla spesa previdenziale o sociale ma, come puntualmente recita la scheda tecnica del Governo, al bilancio dello Stato.
Per i giovani poi è importantissimo il secondo pilastro, la pensione integrativa, e non c'è dubbio - lo riconosco - che sul secondo pilastro vi è un ritardo. Voi in questo provvedimento avete aperto portoni al terzo pilastro, che è la cosiddetta gamba individuale, aspetto di cui ha parlato molto bene il collega Turci che mi ha preceduto.
Non era solo questo ciò che serviva ai giovani; anzi, va detto che questa controriforma va soprattutto a scapito dei giovani. Oggi molti giovani hanno lavori discontinui, precari. Si deve innovare sul serio la riforma Dini. Proseguo sempre per titoli: totalizzazione; ricongiunzione; copertura figurativa per i periodi di non lavoro. Questo, non solo l'aumento dei contributi, era quello che serviva e che serve.
Puntualmente tutte le proposte in questo senso sono state respinte; proposte non solo dell'opposizione ma della stessa maggioranza.
Si è perfino cercato di affermare, e lo ha fatto anche il nostro relatore al quale esprimo un apprezzamento per il lavoro che ha svolto, che questa controriforma è in continuità con la legge n. 335 del 1995.
Mi spiace ma non è proprio così. I tratti peggiori, in totale controtendenza con la suddetta legge, sono la rigidità e l'iniquità. Non si può più avere l'uscita flessibile per andare in pensione (cinquantasette-sessantacinque anni), prendendo ovviamente somme diverse a seconda della scelta, ma si esce tutti in modo rigido e tagliando con l'accetta tra generazioni. Se sei nato un mese prima ti va bene, se sei nato un mese dopo paghi lo scotto. E badate, lo scotto non sono bruscolini.
Si dice che non è più uno scalone ma uno scalino. Vediamolo. Sono tre anni in più, più altri due fanno cinque, più l'anno delle finestre, che può essere più di uno: non è proprio uno scalino!
Poi, ci sono alcune chicche particolari, i cosiddetti lavoratori precoci, quelli che hanno cominciato a lavorare da giovanissimi, che hanno un anno di contributi tra i 15 e i 19 anni. Per questi lavoratori - badate - sono cinque anni, più uno, più uno, più uno della finestra: sono otto anni! E badate, nella delega non solo ci sono le cose che diceva il collega Treu, ma c'è davvero una presa in giro dei lavoratori precoci.
Si dice nella delega che, per quanto riguarda quei lavoratori, bisogna confermare il fatto che possano andare in pensione con quarant'anni di contributi. Ma perché? Chi è che glielo toglieva questo? Il problema è un altro, è che questi lavoratori potevano andare in pensione con 35 anni di contributi e cinquantacinque di età; oggi li portiamo a 40 anni di contributi, o sessant'anni di età.
Per quanto riguarda le donne, vorrei fare due considerazioni. Va detto chiaramente che a loro viene scippata la pensione di anzianità. Prevedere per le donne 35 anni di contributi e sessant'anni di età è lo scippo della pensione di anzianità perché, come è noto, la pensione di vecchiaia per le donne corrisponde a sessant'anni.
Forse è sembrato troppo persino al Governo, persino al Governo è sembrato eccessivo, e allora da qualche giorno vi è la campagna che dice che le donne potranno andare in pensione con 35 anni di contributi e cinquantasette di età. Peccato che non si dica che facendo questa scelta c'è un abbattimento pesantissimo della pensione, molto più alto del 23 per cento, perché è su tutta la vita lavorativa; ci avviciniamo al 40 per cento.
Mi avvio a concludere, signor Presidente, e mi spiace, perché molte sarebbero le cose da dire. L'altro punto delicatissimo riguarda le situazioni di crisi. Stiamo vivendo una fase di riorganizzazione, ristrutturazione, situazioni di crisi pesanti. Qui si dice che per 10.000 lavoratori si potrebbero lasciare le cose così. Ma vi rendete conto di quello che succederà rispetto alle situazioni di crisi con le norme che state cambiando in questo modo? Sarà una cosa pesantissima.
Due notazioni ancora. Quando non si sa più cosa dire si dice: ce lo chiede l'Europa. Va bene, vediamo che cosa ci chiede l'Europa. L'Europa ci ha riconosciuto che abbiamo fatto la riforma strutturale delle pensioni, ci chiede l'emersione dal nero, la lotta all'evasione contributiva, la riduzione dei prepensionamenti, l'allungamento della vita lavorativa, ma su base volontaria e incentivata.
Gli incentivi che avete previsto non possono funzionare, e lo sapete anche voi, lo sapete benissimo anche voi! Tant'è che avevate già pensato di modificare questo aspetto alla Camera perché gli incentivi così non funzionano. I lavoratori, nonostante quello che pensate voi, i conti li sanno fare e li fanno bene. Sempre l'Europa ci chiede lo sviluppo della previdenza complementare, una pensione dignitosa per i nuovi lavori e più occupazione, cari colleghi; questo ci chiede l'Europa.
In chiusura, ringrazio i colleghi che mi hanno concesso parte del loro tempo. Molte sarebbero le cose da dire ed io faccio fatica francamente a non avere un po' di nervosismo e agitazione, perché quando si interviene sulle pensioni si interviene sulle aspettative di vita di milioni di persone che si costruiscono una vita, pensano ad un futuro, si preoccupano per sé e per la propria famiglia.
Ma tutto ciò non esiste per questo Governo e per questa maggioranza: bisogna andar giù con l'accetta e bisogna andare avanti! In Europa non si è mai visto che si sia proceduto in questo modo, senza un minimo di confronto vero con le forze sociali. E anche qui - permettetemi - la si smetta di dire che si è accolto quasi tutto di quello che hanno chiesto le organizzazioni sindacali. Smettetela di dire questo!
Va bene il fatto che per il TFR si sia introdotto il silenzio-assenso, ci mancherebbe. Bene il fatto che si sia eliminata la decontribuzione, perché rigidità e decontribuzione erano i due aspetti peggiori di questa controriforma anche se, non per dichiarazione mia, ma di membri della maggioranza e del Governo, pare che la decontribuzione tornerà nel disegno di legge n. 848-bis. Vero colleghi? Così si faranno saltare i conti dell'INPS!
Badate, le organizzazioni sindacali hanno attuato un importantissimo sciopero generale: questo Governo non ha sentito neanche il bisogno, il dovere, la necessità di incontrarle per discutere su pensioni, sviluppo, Welfare. E non credo che ci voglia molto a pensare che anche questa scelta della fiducia sulle pensioni porrà purtroppo ancora, ai lavoratori italiani, la necessità di mobilitazione. (Richiami del Presidente).
Vedete, state arrecando un danno serio al Paese e agli italiani e per questo non avrete la nostra fiducia. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e della senatrice De Petris. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Montagnino. Ne ha facoltà. Le ricordo, senatore Montagnino, che ha ceduto due minuti alla senatrice Piloni, quindi ne ha otto a disposizione.
*MONTAGNINO (Mar-DL-U). Signor Presidente, noi dinanzi ai problemi del Paese non facciamo finta di niente, non volgiamo lo sguardo dall'altra parte, cerchiamo di affrontarli. Lo abbiamo fatto quando eravamo maggioranza ed eravamo al Governo del nostro Paese e lo facciamo adesso come opposizione, un'opposizione responsabile, che non si limita a dire di no, che contesta le proposte del Governo e della maggioranza che sono inique e che fa delle controproposte, spiegandone le ragioni, dando conto della qualità di queste proposte, che hanno motivazioni molto serie.
In questo lungo percorso della delega previdenziale, noi abbiamo compiuto il nostro dovere e lo abbiamo fatto con proposte serie, con discussioni nel merito delle questioni e senza ricorrere all'ostruzionismo.
I colleghi della maggioranza (mi rivolgo ai pochi presenti) hanno partecipato ai lavori della Commissione soltanto al momento delle votazioni, non al momento del dibattito; non c'è stato quindi un confronto, c'è stata solo una relazione e qualche intervento del Ministro e dei Sottosegretari, con un turn over che non ho mai visto durante la mia esperienza parlamentare.
Questo provvedimento è stato, infatti, seguito per una parte dal Ministro, per un'altra parte da due o tre Sottosegretari, alcuni dei quali assolutamente non competenti rispetto alle questioni che si stavano trattando.
Noi, che abbiamo contestato, non abbiamo avuto la possibilità di ascoltare, da parte della maggioranza, neanche una sorta di difesa d'ufficio delle loro posizioni; non abbiamo ascoltato le loro ragioni; non abbiamo sentito la loro voce: una maggioranza silente, distratta, assolutamente disinteressata ai problemi che si stavano trattando. (Commenti dei senatori Morra e Zanoletti).
PILONI (DS-U). È vero, colleghi.
MONTAGNINO (Mar-DL-U). Abbiamo discusso un provvedimento che è stato presentato dal Governo nel dicembre 2001; sono passati trenta mesi, dei quali la metà è stata occupata dalla Camera per discutere un disegno di legge del tutto diverso da quello su cui adesso viene posta la fiducia.
Il provvedimento è stato approvato dalla Camera il 27 febbraio 2003 e noi abbiamo incominciato la nostra discussione il 20 marzo 2003. Il Governo ha presentato il suo primo maxiemendamento il 29 ottobre 2003, e dal marzo al mese di ottobre vi è stato un periodo di lunghe interruzioni, con un Governo che sembrava volesse raggiungere un'intesa con le parti sociali, ma era solo una finzione.
Poi abbiamo svolto una discussione che non solo era virtuale ma, in qualche modo, anche surreale; infatti, parlavamo di argomenti, testi ed emendamenti quando sapevamo che il Governo avrebbe proposto un altro maxiemendamento che avrebbe stravolto quello precedente, sul quale si era a lungo soffermato il Presidente del Consiglio nell'ambito di una diretta televisiva a reti unificate, per tentare di spiegare al Paese le ragioni per cui quella riforma - che poi è cambiata - era necessaria e rispetto alla quale avrebbe scritto una lettera a tutti gli italiani che, per fortuna, non l'hanno ricevuta.
Il 26 febbraio scorso è stato quindi presentato un altro maxiemendamento, quello che ha dato la "botta" conclusiva - se mi si consente l'espressione - all'azione penalizzante di questo Governo, assolutamente non rispettosa dei diritti dei lavoratori.
Signor Presidente, non entrerò nel merito delle questioni che i colleghi hanno già trattato diffusamente, anche perché mi riservo di effettuare ulteriori considerazioni nel corso della dichiarazione di voto che svolgerò a nome del mio Gruppo.
Mi soffermerò quindi solo su tre questioni, richiamando ancora una volta l'attenzione del relatore, e del Presidente dell'11a Commissione permanente sul fatto che nel momento in cui si sta discutendo di materia previdenziale non sia presente nessun rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ciò a dimostrazione di quanta importanza si attribuisca a questo provvedimento!
Dico soltanto che il Documento di programmazione economico-finanziaria stabiliva che il prolungamento dell'attività lavorativa sarebbe stato determinato su basi volontarie, osserviamo però che questo impegno è stato smentito, perché l'innalzamento dell'età pensionabile è invece obbligatorio.
Le dichiarazioni e le assicurazioni rese dal Governo erano tese a dimostrare che con questo provvedimento non si intendeva far cassa, ed invece è dimostrato che questa norma serve esclusivamente a questo scopo. Il ministro Maroni e gli altri membri del Governo hanno sempre escluso la possibilità del ricorso al voto di fiducia, la dimostrazione è che invece la fiducia viene chiesta.
Ebbene, questo Governo è completamente inaffidabile ed è contestato dal Paese e in Parlamento. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e della senatrice De Petris. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pizzinato. Ne ha facoltà.
*PIZZINATO (DS-U). Signor Presidente, desidero svolgere solo alcune sintetiche considerazioni, ritrovandomi in quanto evidenziato dai colleghi che mi hanno preceduto, voglio citare per tutti i senatori Battafarano, Treu e Ripamonti.
Desidero innanzi tutto sottolineare che con la richiesta di voto di fiducia il Governo ha stroncato ogni possibilità di confronto sul merito della norma, non solo con l'opposizione, ma con la stessa maggioranza. Siamo quindi per la prima volta in presenza - lo hanno sottolineato i colleghi - ad una situazione che non ha precedenti: a fronte di un tema così importante il Ministro titolare del Dicastero competente non ha sentito il dovere di replicare al dibattito che vi era stato e nemmeno di essere presente, oltre a non aver seguito con continuità i lavori in Commissione.
L'elemento ancor più grave, ed anche questo non ha precedenti nella storia della Repubblica, è che con questa decisione il Governo oltre a non averlo avviato, ha stroncato ogni rapporto con le organizzazioni sindacali. Questo avviene per la prima volta, perché sempre in passato vi era stata un'intesa.
Voglio sottolineare un dato: onorevoli membri del Governo, colleghi della maggioranza, riflettete su quanto diceva nei giorni scorsi il vice presidente del Consiglio, onorevole Fini, dopo le intese raggiunte sulle vertenze FIAT-Melfi e Alitalia. È una lezione: «Si esce dalla situazione di declino del Paese» - sottolineava il vice presidente Fini - «solo se vi è il confronto e l'intesa con le parti sociali». In 30 mesi non avete trovato il tempo di confrontarvi, vuol dire che la lezione dei lavoratori di Melfi, dell'Alitalia, dei tranvieri non vi ha ancora insegnato nulla. Guardate che è una strada che va in un senso diverso rispetto a quello di cui c'è bisogno, per il ruolo che deve avere il nostro Paese nella nuova fase dell'Europa.
In secondo luogo, assieme a quattro o cinque colleghi, non di più - del resto, come oggi, la maggioranza non è interessata - ho seguito la replica del relatore, senatore Morra.
Ebbene, devo dire che non ho trovato in essa quella che è la realtà. Si sono considerate le tre tappe della riforma previdenziale del nostro Paese (sono tappe, non riforme) del 1992, del 1995 e del 1997, come la realizzazione di un sistema rigido, nonnista, che premierebbe i vecchi e penalizzerebbe i giovani e anche perché si salvaguardano i lavoratori precoci, un fatto che non corrisponde al vero. Il sistema che via via si è realizzato è flessibile - basti pensare ai cinquantasette anni e ai trentacinque di contributi - si muove per tappe.
È la vostra ad essere una controriforma che fa saltare la flessibilità, anche se sotto la pressione degli scioperi generali e delle manifestazioni avete dovuto cancellare due previsioni che mettevano in discussione il sistema: la decontribuzione del cinque per cento e l'obbligatorietà del TFR anche per le compagnie di assicurazione di cui parlava il collega Turci. La rendete rigida dal 2008, cancellando i cinquantasette anni di età e i trentacinque anni di contributi, avendo fatto saltare la verifica dell'anno prossimo, portando l'età a sessanta e a sessantacinque anni e via via con uno scalone di cinque anni, rendendo obbligatori i 40 anni di contributi, più le finestre e facendo saltare due finestre. In altre parole è una controriforma.
Non avete affrontato i problemi reali, e mi riferisco al completamento della riforma. Avevamo formulato la proposta che nell'arco di 10 anni si realizzassero due soli enti, INPS e INAIL, con regole uguali per tutti: stessi contributi, stessi criteri di calcolo, stessa età fatti salvi i lavori usuranti.
Non avete affrontato i problemi veri che sono emersi con forza nella Commissione di controllo degli enti previdenziali. Il 55,6 per cento del deficit è del 3,7 per cento dei pensionati dei fondi speciali: non ne parlate. Non dite che il 44,4 per cento del deficit è del fondo degli autonomi perché hanno dei contributi che sono la metà di quelli dei lavoratori dipendenti. Non lo avete affrontato con il deficit che avete portato trasferendo, senza nessuna misura di protezione, l'INPDAI nell'INPS. In altre parole, avete determinato una destrutturazione senza affrontare la cause dei deficit e della perequità.
Avete parlato di separazione di previdenza e assistenza. Attualmente l'INPS eroga 20 prestazioni quali elementi di solidarietà con i contributi dei lavoratori dipendenti e non a carico dello Stato. Faccio un solo esempio: per chi fa il militare, come è previsto obbligatoriamente ancora per breve tempo, il periodo di copertura previdenziale non è a carico dello Stato, ma se ne deve far carico la generalità dei lavoratori versando i contributi anche per loro, e così per altre 19 prestazioni, un problema che non affrontate nella vostra delega. Si tratta di decine di milioni di euro l'anno, di cui attualmente si fanno carico in particolare, con i loro contributi, i lavoratori dipendenti. (Richiami del Presidente).
Concludo, signor Presidente: non avete affrontato il problema relativo alle nuove generazioni né per quanto concerne i contributi figurativi a fronte dell'ulteriore precarizzazione del rapporto di lavoro determinatosi con la legge n. 30 del 2003 e deleghe attuative. Non avete affrontato il problema e non lo affrontate con una risposta positiva riguardante i milioni di lavoratori che prestano lavoro in nero, irregolare e quindi con forti evasioni.
Per questo, in altre parole, pur di fare cassa e in questo senso dare un'immagine in Europa, avete fatto saltare ed operate per far saltare un sistema flessibile e universale. In altre parole, vi ponete l'obiettivo di far saltare il sistema pubblico di previdenza.
Su questo non solo noi vi giudicheremo, votando no alla fiducia, ma vi giudicherà a partire dalle prossime settimane il popolo italiano; in particolare vi giudicheranno le nuove generazioni, quelle che in prospettiva pagheranno il prezzo più caro a fronte delle vostre scelte. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Dato. Ne ha facoltà.
DATO (Mar-DL-U). Signor Presidente, la richiesta di fiducia al Parlamento su un provvedimento di portata sociale ed economica quale è una riforma del sistema previdenziale è l'ultima, luminosa prova della qualità e dignità istituzionale delle politiche economiche e sociali adottate dal Governo fin dall'inizio della legislatura.
È la prova, in primo luogo, della desolante fragilità di un supposto sforzo riformatore del Governo che, con tutta evidenza, teme persino il confronto con la propria maggioranza.
La vicenda parlamentare di questo provvedimento è anche la rappresentazione di un'allarmante estemporaneità, quella con la quale viene affrontato un tema che avrebbe imposto il massimo coinvolgimento del Paese, in tutte le sue componenti sociali ed economiche; un tema peraltro già affrontato da un'importante riforma che andrebbe valutata ed un tema risolto con una riforma, comunque destinata a non sortire effetti fino al 2008, di cui quindi non si comprende questa cieca fretta.
Questo tema non ha trovato il necessario spazio minimo di discussione neanche in Parlamento, alla fine di tutto esautorato ed umiliato nelle sue prerogative e competenze, ma già impedito dalla consapevolezza che ogni volta che se ne discuteva, era in preparazione una nuova versione a noi sconosciuta che avrebbe superato quella che noi stavamo affrontando.
Il senatore Montagnino ha ricordato le tappe di questa lunga ed incomprensibile vicenda, delle molte versioni che ci sono state consegnate. Il disegno di legge delega è diventato una sorta di componente esterna della manovra finanziaria del 2004, anzi, la componente strutturale più significativa dell'intervento correttivo annunciato, mentre la legge finanziaria vera e propria rimaneva un contenitore di condoni e di misure una tantum, cui questo Governo - ahimè - ci ha tristemente abituati.
L'emendamento del Governo alla legge previdenziale, che giaceva fino a quel momento in Commissione, aveva un'unica finalità: quella di apportare quella correzione strutturale nei saldi della finanza pubblica, quantificata, com'è stato detto, in circa lo 0,7 per cento del PIL, che da tempo l'Unione Europea richiedeva all'Italia per il rispetto dei vincoli comunitari.
Signor rappresentante del Governo, a noi pare che i risparmi ottenuti attraverso una riforma di questa natura debbano essere destinati ad estendere le tutele pensionistiche e non incamerati per nascondere i disastri di una finanza pubblica i cui buchi e le cui manchevolezze gravano sulle spalle dei più deboli di una società vieppiù debole.
La riforma del sistema previdenziale quindi, lungi dall'essere considerata un tema programmatico e qualificante della proposta riformatrice di questa maggioranza di Governo, è diventata con ogni evidenza l'ennesimo escamotage finanziario, un altro strumento per far cassa.
Si tratta di una tecnica che, sebbene già ampiamente e tristemente sperimentata in questa legislatura, appare in questo caso particolarmente odiosa e inaccettabile, dal momento che coinvolge direttamente milioni di donne e uomini che lavorano, incidendo su un aspetto fondamentale del patto economico e sociale su cui si fonda una società democratica avanzata: il diritto alla pensione e all'adeguata considerazione della dignità del lavoro prestato.
D'altra parte, un vulnus è già stato inferto al Paese dalla mancata ricerca di una condivisione politica e della concertazione sociale. È assolutamente impensabile fare a meno del metodo concertativo in una riforma come questa.
Una ferita più grave è stata inflitta oggi dal voto di fiducia che, di fatto, spodesta il Parlamento e con ciò toglie voce all'unica istituzione davvero rappresentativa dell'intero Paese. Non è un giochetto di furbizia e di rapidità istituzionale, ma un gravissimo colpo alla democrazia rappresentativa quello che la maggioranza e il Governo stanno infliggendo al Paese nel praticare, su riforme così importanti, questi metodi.
Si è detto che questa maggioranza si fa ostruzionismo da sola. Una maggioranza che mente reiteratamente, avendo assicurato che non ci sarebbe stata alcuna richiesta di voto di fiducia su questa materia - lo ricordo -, per la quale non è giustificabile alcuna fretta, essendo una riforma che, di fatto, produrrà effetti solo tra quattro anni.
Una riforma con cui il Governo si dà una delega amplissima. Una riforma spezzettata e spregiudicata. Spezzettata perché ormai è evidente che non si può riformare il mercato del lavoro, il welfare e il sostegno alle famiglie come se fossero argomenti e dinamiche separati, che non abbiamo alcuna relazione tra loro.
Così è stato affrontato questo tema, con l'imbarazzante peso di una riforma del mercato del lavoro che, con una inquietante dimostrazione di sciacallaggio di comunicazione politica, voi continuate a chiamare «riforma Biagi» con il nome di un eccelso consulente, che ha lavorato con grande serietà per diversi Governi e che ha avuto un ruolo nel "libro bianco", ma nessuno nella legge n. 30 del 2003 (la "riforma Biagi", appunto). Mai un consulente ha dato il nome a una riforma, tanto più se questa è stata attuata quando egli non ha più potuto contribuirvi.
Nel merito, cosa fa questa riforma? Liberalizza, come vorreste sostenere per la vostra immagine politica? No. Irrigidisce, rende più difficile il pensionamento di anzianità e aumenta la sfiducia e l'incertezza. Armonizza? Rende più equo il sistema? No. Anzi, prevede incentivi al posticipo del pensionamento solo per i lavoratori del privato, inserendo una disparità di trattamento che a molti di noi appare incostituzionale.
La linea politica ed economica che questo progetto di riforma traccia sembra puntare verso un drammatico aggravamento della crisi di fiducia che affligge ormai da tempo il Paese; una crisi economica non contrastata con pratiche adeguate sta creando incertezze diffuse tra cittadini e forze economiche, con l'effetto di pregiudicare ogni possibile ripresa o inversione di una difficile congiuntura.
Voglio ricordare l'inflazione effettiva, i ritardi generalizzati nei rinnovi contrattuali, i tagli ai finanziamenti, ai servizi assistenziali e sanitari che, ripeto, sono strettamente connessi alla riforma che ci si accinge a fare. Un meccanismo di tassazione che di fatto aumenta le tasse indirette: questa è la tradizionale divisione tra il sistema della destra ed il sistema della sinistra. State aumentando le tasse indirette, che gravano sulle spalle delle fasce economicamente più deboli.
Voglio concludere, visto che il tempo a mia disposizione mi sembra terminato, con una sola notazione. Oltre a quanto si sta consumando nei confronti delle donne, già richiamato dalla senatrice Piloni, voglio richiamare la cecità assoluta con cui questa maggioranza e questo Governo si stanno muovendo su una materia così importante come le politiche di sostegno all'occupazione femminile, peraltro nell'assoluto mancato rispetto del raggiungimento degli obiettivi del Vertice di Lisbona.
Se soltanto questo Governo si preoccupasse di far emergere il lavoro femminile in nero e di aiutare l'incremento dell'occupazione femminile, oggi questa riforma non sarebbe necessaria in questi termini.
Ecco alcune delle ragioni della nostra assoluta e preoccupata contrarietà a questa riforma. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gruosso. Ne ha facoltà.
GRUOSSO (DS-U). Signor Presidente, colleghi, il documento su cui il Governo ha chiesto la fiducia ripropone sostanzialmente i contenuti del disegno di legge delega che, come è stato detto negli interventi che mi hanno preceduto, configura una vera e propria controriforma del sistema previdenziale del nostro Paese.
Noi siamo convinti che la questione previdenziale rappresenti non solo per l'Italia un tema di grande rilevanza con il quale bisogna fare i conti per evitare di compromettere la tenuta del sistema e il futuro pensionistico delle nuove generazioni.
Proprio questa consapevolezza, signor Presidente, ha spinto il centro-sinistra nelle passate legislature a varare le riforme più importanti del sistema pensionistico italiano ispirate ai valori dell'equità, della giustizia e della solidarietà. Le riforme Amato, Dini e Prodi infatti hanno reso possibile la stabilizzazione della spesa pensionistica, hanno consentito di difendere il valore delle prestazioni e i diritti acquisiti, di tutelare le pensioni più basse e di avviare misure di armonizzazione tra i diversi regimi pensionistici.
Le misure previste dalla vostra delega, signor Sottosegretario, interrompono ed invertono questo progetto riformatore perché minano alla base il pilastro pubblico e cambiano il rapporto tra la previdenza pubblica e la previdenza complementare.
Noi quindi non diciamo che non bisogna toccare nulla, quello che sosteniamo è che la proposta del Governo non potrà realizzare alcun equilibrio perché è sbagliata nel metodo e nel merito: nel metodo perché su una materia così importante, che riguarda la condizione di vita di milioni di cittadini, non si può procedere con atti unilaterali e con la sostanziale esclusione delle forze sociali dal confronto di merito sulla proposta; nel merito perché, nonostante alcune modifiche, che noi non sottovalutiamo, il disegno di legge rimane profondamente inadeguato.
La rinuncia a perseguire la via della decontribuzione dei nuovi assunti e l'inserimento del meccanismo del silenzio-assenso per il trasferimento del TFR alla previdenza complementare rappresentano sicuramente delle novità positive, ma dimostrano anche che le nostre proposte e quelle del sindacato erano giuste e che era il Governo a sostenere soluzioni sbagliate, come ancora sta facendo su punti importanti della delega. In particolare, secondo noi, è sbagliata la norma, anche nella sua ultima versione, che prevede l'innalzamento dell'età pensionabile in modo così rigido ed eccessivo.
Come è stato detto, lo scalone previsto nella delega originaria, cioè l'innalzamento di cinque anni in un colpo solo del requisito di accesso alla pensione, si è trasformato, con l'ultima proposta, in tre scalini: 3+1+1. Prima si andrà in pensione a sessant'anni, poi a sessantuno, infine a sessantadue, che fanno sempre cinque anni. A questo va aggiunto la riduzione delle finestre, che porta a sei anni l'innalzamento complessivo dell'età pensionabile.
A peggiorare ulteriormente la situazione sono arrivate le modifiche alla delega presentate dal presidente della Commissione lavoro, senatore Zanoletti, sui fondi pensione. Con l'operazione di equiparare di fatto le polizze previdenziali individuali gestite dalle compagnie assicurative ai fondi pensioni, si rischia di fare uno scempio della previdenza integrativa.
Si tratta di uno stravolgimento della delega, che ha prodotto, come è noto, dure reazioni, non solo da parte delle opposizioni, ma anche da parte dei sindacati, che su questo punto della previdenza complementare avevano raggiunto un'intesa con il Governo. Anche le riformulazioni di queste modifiche da parte del relatore, nel tentativo di renderle più accettabili, non risolvono il problema e non eliminano il rischio di un vero e proprio snaturamento dei fondi pensione.
La delega, signor Sottosegretario, è sbagliata, ma anche incompleta, perché non affronta problemi importanti del nostro Stato sociale, come la necessità di rafforzare le pensioni minime che, al di là della propaganda di questo Governo, rimangono da fame.
È poi insufficiente l'attenzione di questa riforma nei confronti dei lavoratori con prestazioni non continuative. In un mondo in cui si richiede sempre più flessibilità ai lavoratori, in cui il cambio del lavoro diventa regola, in cui i lavoratori sono soggetti alle forme contrattuali più disparate è necessario che agli stessi sia garantita una quota di prestazioni contributive anche quando sono costretti ad una forzata inattività.
Con questa riforma non si dà risposta al problema. Infatti, se un lavoratore non ha maturato almeno cinque anni presso ciascun fondo o gestione, quegli anni non concorrono alla maturazione della pensione e i contributi versati vengono persi. Noi riteniamo invece che i lavoratori debbono avere il diritto, per il calcolo della loro pensione, al cumulo di tutti i contributi versati nelle varie gestioni previdenziali.
La verità, signor Sottosegretario, è che voi avete pensato una riforma solo per fare cassa con il taglio delle pensioni, senza porvi minimamente il problema di riequilibrare lo Stato sociale, per renderlo più forte, più giusto, più moderno e più adeguato ai bisogni delle nuove generazioni.
Con le nostre proposte abbiamo cercato di cambiare radicalmente il disegno di legge al nostro esame. Abbiamo cercato di affermare le ragioni di una riforma in grado di assicurare l'equilibrio del sistema, senza penalizzare così pesantemente le lavoratrici ed i lavoratori e senza far venir meno quel principio di solidarietà intergenerazionale che ha ispirato la riforma Dini.
Questo non è stato possibile, perché la maggioranza e il Governo, che a parole hanno sempre dichiarato di essere disponibili al confronto e aperti al contributo di tutti, nei fatti poi hanno respinto in Commissione, uno dietro l'altro, tutti gli emendamenti presentati dall'opposizione.
Signor Presidente, per tali ragioni a noi non rimane altro che ribadire in modo convinto il nostro giudizio assolutamente negativo rispetto a questa delega. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e della senatrice De Petris).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.
Le ricordo che il suo Gruppo ha ancora a disposizione undici minuti e visto che è l'ultima a intervenire per esso potrà utilizzarli tutti.
DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ancora una volta in quest'ultimo mese avete scelto di porre la fiducia su un vostro provvedimento. Non vi è più distinzione tra urgenze reali ed esigenze unicamente politiche.
Vorrei ricordare che in quest'Aula del Senato nell'ultimo mese è stata posta la fiducia anche su un decreto, forse quasi insignificante, non certo per problemi tra opposizione e maggioranza ma soltanto per contrasti all'interno della maggioranza stessa.
Ieri avete scelto di porre la fiducia sulla delega previdenziale perché - la verità è questa - vi siete già venduti in Europa il provvedimento così come lo avete venduto sui mercati finanziari, e poiché si sta avvicinando rapidamente il momento della verifica sul superamento del 3 per cento avete pensato bene, ancora una volta, di dare uno schiaffo a quest'Aula chiudendo definitivamente il dialogo sociale. D'altronde, nel dibattito su questa vostra epocale riforma delle pensioni l'unica cosa che certamente non avete saputo usare è la capacità di gestire e avviare seriamente il dialogo sociale.
Vi sono state mobilitazioni da parte delle forze sociali, dei sindacati e vi è stato uno sciopero che non vi ha neanche lontanamente indotto ad un dialogo costruttivo. L'opposizione ha avanzato moltissime proposte nell'ambito della Commissione lavoro nel tentativo di offrire un contributo costruttivo, ma la macchina di propaganda si è messa in moto. Ponete la fiducia, impedite una discussione seria, emendamento per emendamento, chiudete definitivamente il dialogo sociale e avete anche la sfrontatezza di iniziare una propaganda vergognosa su due punti di questa controriforma che trovo davvero incredibili.
Sugli elementi di fondo del provvedimento sono già intervenuti molti miei colleghi, tra cui il senatore Ripamonti, e pertanto preferisco soffermarmi su due aspetti su cui voi sfrontatamente state concentrando la vostra propaganda.
Continuate a parlare di una riforma epocale per le future generazioni. Una falsità totale, come hanno dimostrato ampiamente altri interventi e come nei fatti dimostra, a chiunque è in buona fede, la lettura punto per punto del provvedimento in esame. Anzi, con questa controriforma delle pensioni voi mettete a serio rischio la prospettiva di una certezza pensionistica per i giovani.
Non avete voluto affrontare neanche lontanamente il problema di una precarizzazione devastante, di una vita lavorativa che in prospettiva rischia di essere sempre più caratterizzata dal cambiamento di numerosi lavori. Non avete voluto affrontare il problema dei contributi irrisori e non solo per quanto riguarda i vecchi Co.Co.Co. Pensiamo, ad esempio, alla vostra riforma del mercato del lavoro: non avete voluto garantire la possibilità di una continuità e di una ricomposizione dei contributi, e questo dimostra che le vostre affermazioni circa il fatto che questa controriforma serve a garantire ai giovani un futuro e una prospettiva sono assolutamente false.
L'altra falsità riguarda le donne. Voi vi sapete solo riempire la bocca della famiglia, del tenere in conto le attività di cura e di assistenza, ma in realtà, nei fatti, da una parte fate l'elemosina (pensiamo ancora alla vergogna del cosiddetto assegno una tantum per il secondo figlio), dall'altra, con questa controriforma penalizzate totalmente le donne. I motivi sono molto semplici, molto chiari; sono stati ben illustrati dalla collega Piloni nel suo intervento e ripresi anche dalla collega Dato.
Il binomio sessant'anni e 35 anni di contributi elimina di fatto le pensioni di anzianità, perché sessant'anni è appunto l'età per la pensione di vecchiaia. E adesso presentate la possibilità di mantenere l'età a cinquantasette anni ed i 35 anni di contributi, come un favore per le donne.
Negli ultimi due giorni è partita la propaganda su questo punto; in realtà, voi state penalizzando severamente e pesantemente le donne con questa proposta, perché vi dimenticate di dire che rimane la possibilità di cinquantasette anni di età e 35 di contributi, ma la pensione non verrà più calcolata con il vecchio sistema pro rata, in base al periodo in cui erano stati versati i contributi: l'intera vita lavorativa delle donne viene adesso calcolata con il calcolo contributivo.
Sapete che cosa significa questo? Significa di fatto una riduzione delle pensioni per le donne di circa il 40 per cento. Questo dovete avere il coraggio di dire alle donne, perché non se ne può più delle vostre falsità e della vostra propaganda!
Lo sapete perfettamente: le donne oggi hanno le pensioni più basse, sono i dati anche recenti del CNEL che ce lo dicono, e sapete benissimo perché. Perché le donne hanno una vita lavorativa che si è interrotta varie volte, magari alla nascita del figlio, quando si è dovuto per tre o quattro anni interrompere il lavoro, e perché in una famiglia, ogni volta che c'è un problema, ad esempio con i genitori, con gli anziani è la donna a farsene carico. Voi di questo non avete voluto tener conto (e questa è già oggi la realtà!) e ci venite a fare questa proposta addirittura avendo la sfrontatezza di presentarla come un aiuto per le donne.
Guardate, di queste disparità, o pari opportunità, noi non sappiamo davvero cosa farcene, e lo diremo al Paese, alle donne che cosa avete avuto il coraggio di fare e le donne appunto, come mi suggerisce la senatrice Piloni, ringrazieranno molto per quest'altro gesto di generosità. Non abbiate più il coraggio di riempirvi la bocca con politiche a favore della famiglia o di presentare questa riforma come una riforma epocale per le nuove generazioni, addirittura con la possibilità che è intervenuta di aiutare le donne. Questo è assolutamente falso!
Voi di fatto avete un solo obiettivo, quello di minare alla base il pilastro del sistema della previdenza pubblica. Con la vicenda dei fondi avete nei fatti equiparato i fondi sindacali a quelli aperti delle assicurazioni e a quelli gestiti dalle banche. Questo è il segno che ci deve far riflettere tutti quanti. Quindi, non fate altro che immettere in questo provvedimento elementi di iniquità, di disparità, e soprattutto togliete la speranza del futuro alle nuove generazioni e ai lavoratori che si trovano oggi in una fase intermedia. Oltretutto, davvero pensate che noi possiamo credere che l'innalzamento dell'età obbligatoria porterà a delle economie? Ma di che cosa state parlando? Lo sapete perfettamente che questo è soltanto un elemento di iniquità.
Chiudo con un altro elemento di iniquità. Non solo avete stralciato i militari, ma avete inserito un altro piccolo elemento che riguarda l'ente di assistenza e di previdenza dei farmacisti, dando addirittura un'interpretazione ad hoc di questa norma, reinterpretando una sentenza del Consiglio di Stato.
Pertanto, un ente che è stato privatizzato, e che continua contra legem, contro l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994, a prendere i fondi pubblici, può dismettere come gli pare, non rispettando le norme della legge n. 410 del 2001 e del decreto legislativo n. 104 del 1996.
Questo accade perché volete favorire le vostre corporazioni; introducete ancora una volta elementi di iniquità e di ingiustizia per gli inquilini continuando a permettere agli enti previdenziali privatizzati, da una parte, di prendere i fondi pubblici e, dall'altra, di poter gestire il loro patrimonio contro gli inquilini, contro ogni senso di giustizia sociale.
In questo provvedimento avete avuto il coraggio addirittura di inserire una norma ad hoc, forse per qualche amico. Andate a vedere come si stanno facendo le vendite, ad alcune società che poi le passano ad amici degli amici! Questa è una vergogna! (Richiami del Presidente).
In questo provvedimento di carattere generale avete avuto il coraggio di inserire questa norma ad hoc. Ma guardate che andremo avanti anche su questo punto, che rappresenta un'altra pecca di un provvedimento che noi rigettiamo con forza, che riteniamo inaccettabile nel metodo e nei contenuti. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Amico. Ne ha facoltà.
D'AMICO (Mar-DL-U). Signor Presidente, anzitutto intendo ribadire alcune obiezioni di metodo su questa nostra discussione.
Troppe volte in Parlamento si discute un testo e se ne vota uno non discusso. Non contesto il diritto del Governo di porre la fiducia su questo o altri provvedimenti; non contesto neanche, per la verità, il diritto del Governo di porre la fiducia per disciplinare la propria maggioranza (così nasce l'istituto della fiducia in Parlamento); ciò che contesto è il fatto che lo strumento della fiducia venga sistematicamente utilizzato per mettere in votazione un testo sul quale in Parlamento non si discute. Il testo alla nostra attenzione è diverso da quello sul quale si è svolta un'ampia discussione, addirittura di durata pluriennale, in Parlamento. Il ruolo del Parlamento ne risulta svuotato, com'è evidente a tutti, e questo è grave per la democrazia.
Vorrei fare anche alcune considerazioni di merito. La mia contrarietà al provvedimento è totale. Anzitutto, perché non si comprende quale ne sia l'obiettivo. Questo provvedimento produce limitati risparmi a partire dal 2008; ora, l'urgenza di provvedere con uno strumento legislativo, ponendo addirittura su di esso la fiducia, che produrrà risparmi a partire dal 2008, stravolgendo le regole e gli accordi che prevedevano che l'anno prossimo ci sarebbe stata una verifica su costi e prospettive del sistema previdenziale pubblico italiano, è privo di logica, se non quella dell'effetto annuncio.
Purtroppo, anche questo però è inefficace: questo Governo ha annunciato troppe cose per poi non riuscire a mantenere le promesse e continuare ad annunciare scelte poi disattese non fa che indebolirne ulteriormente la credibilità, anche sul terreno dei mercati finanziari; temo che cominceremo a vederne gli effetti sugli oneri per interessi sulla finanza pubblica. La caduta della credibilità di questo Governo ha costi anche finanziari per il Paese.
Vi è poi un'obiezione di merito che attiene lo stravolgimento dell'impianto del nostro sistema previdenziale. Nella sostanza, il nostro sistema previdenziale è caratterizzato dal caposaldo costituito dalla riforma del 1995. Qual era la logica, perché è importante quella riforma e quali sono i suoi punti delicatissimi che vengono stravolti? Quella riforma fu importante perché produsse rilevanti risparmi pensionistici e ancora più rilevanti ne avrebbe prodotti in futuro. Quella riforma è importante non solo per l'effetto finanziario, ma anche per l'effetto sistemico che ha sul nostro sistema di finanza pubblica e di previdenza pubblica e sul nostro stesso sistema politico.
Quella riforma, impiantando in Italia il metodo contributivo, realizzò un obiettivo di rilevanza storica per il nostro Paese: il tentativo, cioè, di sottrarre alla manipolazione della politica il rendimento dei risparmi pensionistici (chiamiamoli così). Però, il punto è che in materia previdenziale pubblica esiste un fortissimo, perverso incentivo nei confronti della élite politica a manipolare la relazione fra prestazioni e contributi, giacché alla fine il vantaggio viene percepito dagli elettori come immediato e gli oneri si producono in un tempo molto lontano.
Quindi, si può lucrare il vantaggio politico immediato di alterare la relazione fra contributi e prestazioni, laddove gli oneri li subiranno le generazioni future. Questa è la storia della previdenza pubblica italiana. Ogni Governo, di fronte a persone che magari avevano fatto uno sciopero in più, o perché si trattava di amici, o perché c'erano le elezioni nel Comune di Vattelappesca o si trattava di una comunità importante, decideva di ridurre a quei soggetti i contributi a parità di prestazioni, ovvero si aumentavano le prestazioni a parità di contributi, traslando così l'onere di quelle operazioni nel futuro.
La riforma del 1995, che da questo punto di vista rappresenta un importante avanzamento di sistema, stabilisce una relazione, determinata in via automatica e con criteri attuariali, tra prestazioni e contributi.
È inoltre da tener presente un problema clamoroso, che non è solo del nostro Paese, ma che lo è in particolare in Italia, visto che da noi è ancora più avvertito. Grazie al cielo (mi rivolgo in particolare a noi senatori, che non siamo giovanissimi), la speranza di vita si è allungata; ne consegue che, a parità di contributi versati, giacché la gente paga gli stessi contributi per lo stesso periodo di tempo ma la durata della pensione è più lunga, il sistema finanziario non regge.
Nella riforma del 1995 era implicito il meccanismo in base al quale c'era un incentivo a prolungare l'attività lavorativa; tale incentivo avveniva a parità di speranza matematica di vita delle persone (nel sistema contributivo più contributi significano più prestazioni); inoltre, siccome era prevista una revisione in relazione alle modifiche attuariali, anche questo aspetto accelerava l'aggiustamento automatico delle scelte individuali delle persone, e cioè quanto tempo lavorare in funzione delle prestazioni che si desiderano.
Ebbene, questi aspetti vengono stravolti. Con il presente disegno di legge, infatti, ci si rimette a manipolare la relazione tra prestazioni e contributi. Che cos'è la fiscalizzazione degli oneri sociali? La politica, ad un certo punto (esistono oneri giganteschi, di cui è al corrente il sottosegretario Vegas, che sono sottostimati, tant'è che si dice rispetto ad essi «fino al limite del…»; peraltro, nella stessa norma non viene neanche detto quanti siano questi contributi) si rimette in condizione di alterare nuovamente questa relazione; se lo si può fare una volta, vuol dire che sarà possibile farlo ancora, e se lo si potrà fare per i neoassunti magari un giorno si farà per i biondi, per i bruni o per le donne.
Intendo dire che in questo modo si stravolge l'impianto della riforma del 1995 che cercava di sottrarre alla politica la possibilità di utilizzare questo meccanismo a fini redistributivi. Non sono contrario a quei fini, ma da liberale di sinistra credo che la politica abbia un ruolo essenziale nel favorire l'eguaglianza delle condizioni di partenza; non solo, aggiungo che, una volta che il libero gioco competitivo si sia manifestato, sono favorevole a che la politica intervenga per correggere i risultati se questi ultimi determinano per alcune fasce di popolazione redditi inferiori a quelli minimi che noi consideriamo accettabili.
Per fare questo però non dobbiamo utilizzare lo strumento pensionistico, perché se lo facciamo rimettiamo in piedi quegli incentivi perversi che hanno determinato lo sfascio del sistema pensionistico pubblico, alterando contemporaneamente il criterio di responsabilità politica. La fiscalizzazione degli oneri sociali da questo punto di vista, stravolgendo quell'impianto, produce un danno clamoroso.
Inoltre, nella riforma del 1995 sono impliciti meccanismi di correzione in relazione agli andamenti demografici ed altresì di incentivazione a prolungare l'attività lavorativa, facendo salvi i criteri di libertà delle persone.
L'obiettivo della riforma del 1995, non pienamente realizzato perché non c'erano le condizioni finanziarie, era che alla fine la gente poteva scegliere: lavorare più a lungo, e percepire una pensione più alta, oppure lavorare per un periodo di tempo più breve e percepire una pensione più bassa, facendo salvo però il criterio di libertà. La direzione in cui si muove la riforma del 1995, quindi, è quella della libertà individuale.
Voi, invece, cominciate con il manipolare il limite minimo di età. La direzione in cui andare è quella degli incentivi automatici alla prosecuzione dell'attività lavorativa (in relazione, in particolare, all'allungamento delle speranze di vita delle persone), non quella di introdurre ulteriori vincoli alla libertà delle persone; rimettersi a manipolare la durata minima dell'attività lavorativa è clamoroso. (Richiami del Presidente).
Concludo, signor Presidente. Volendo discutere (e credo sia necessario farlo) di ulteriori interventi di riforma del sistema previdenziale pubblico, la direzione in cui sarebbe lecito e opportuno muoversi è quella tracciata dalla riforma del 1995: una direzione che esclude la politica dalla possibilità di manipolare la relazione tra rendimenti e contributi, una direzione che approfondisce e amplia la libertà delle persone relativamente alla scelta della durata del proprio periodo lavorativo; invece, le scelte operate vanno in direzione opposta alla riforma del 1995.
Quindi, credo che, al di là del valore manifesto e, immagino, manifestamente inefficace di questa riforma, essa segni un grave arretramento di sistema. Per questi motivi, esprimiamo la più netta contrarietà a questa riforma. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Morando. Ne ha facoltà.
MORANDO (DS-U). Signor Presidente, il sistema previdenziale pubblico cosiddetto a ripartizione, in cui i contributi dei lavoratori attivi oggi - ecco perché si chiama a ripartizione - servono per pagare le pensioni di oggi è il principale fondamento - non in Italia, ma in tutti i Paesi che hanno un sistema previdenziale pubblico a ripartizione - di un corretto rapporto tra le diverse generazioni. In questo senso, è un pilastro del patto costituzionale. Si può riformare, naturalmente; si può modificare, ma bisogna farlo sempre sapendo che una denuncia unilaterale di questo patto da parte di una delle generazioni (in particolare, da parte delle generazioni dei lavoratori più giovani) potrebbe costituire una catastrofe di tipo sociale ed economico.
È per questa ragione, signor Presidente e signori del Governo, che è umiliante - per voi, per noi e per il Paese - che noi oggi si intervenga su questo pilastro del patto sociale costituito dal sistema previdenziale pubblico a ripartizione secondo un progetto che, signori del Governo, signor Presidente, ieri sera alle ore 21 non era noto non al Paese interessato dal patto sociale, di cui ho appena parlato, come dovrebbe, ma addirittura a noi, al legislatore, tant'è vero che il Vice Presidente di uno dei principali Gruppi di questo Senato ieri sera ha detto che il testo era uguale a quello licenziato dalla Commissione: non è vero, perché esso contiene una modifica su un punto fondamentale, che riguarda il trattamento previdenziale di una parte importante dei dipendenti pubblici.
Ecco perché, signor Presidente, la polemica contro il ricorso alla fiducia è di per sé del tutto infondata, ma è drammatico ed è umiliante che si intervenga su questo sistema avendo sottratto il tema a quell'ampio confronto sociale e politico che è indispensabile se vogliamo mantenere questo architrave del nostro patto costituzionale. Ripeto, parlo di architrave del patto costituzionale per la ragione decisiva che ho cercato di spiegare all'inizio e che veniva richiamata poco fa dal senatore D'Amico.
Venendo al merito, signor Presidente, cosa era necessario al sistema previdenziale pubblico in Italia? Era necessaria una riforma strutturale, radicale, della legge n. 335 del 1995, o un suo aggiustamento nella fase di transizione? La risposta, signori del Governo, ce l'hanno data tutti gli esperti italiani e internazionali che hanno studiato le riforme dei sistemi previdenziali in questa fase.
Nell'Unione Europea, alcuni Paesi che hanno sistemi pubblici a ripartizione analoghi al nostro ed altrettanto «pesanti» hanno discusso di riforme, considerando la riforma del 1995, la legge n. 335, la cosiddetta legge Dini, signor Presidente, un modello da imitare. Lei deve andare fiero di questo abbinamento! Sto parlando non dei Paesi che entrano adesso nell'Unione Europea, dopo l'allargamento. Sto parlando della Svezia, colleghi. La Svezia ha fatto una riforma del sistema previdenziale pubblico che si ispira apertamente alla legge n. 335 del 1995.
Ebbene, perché è considerata la migliore riforma a regime? Per una ragione che spiego rapidamente, utilizzando tre aggettivazioni: essa realizza più equità, rispetto al sistema previdenziale precedente, nella stessa generazione, tra i lavoratori che appartengono alla stessa generazione e tra le generazioni; perché è più capace di tenere conto, adeguando sistematicamente i suoi moduli dell'innalzamento dell'aspettativa di vita al momento del pensionamento, come ha richiamato poco fa il senatore D'Amico; infine, perché è più efficace di altre nello stabilizzare il volume globale della spesa previdenziale in rapporto al prodotto interno lordo.
Per queste tre ragioni è una buona riforma. A regime, è un'ottima soluzione, tanto più se accompagnata - come previsto dalla legge n. 335 - da una partenza accelerata e intensa, quantitativamente e qualitativamente, di fondi pensione integrativi, che costituiscono il secondo pilastro.
Coloro che, parlando di sistemi previdenziali, ironizzano (lo ha fatto anche un Presidente del Consiglio di centro-sinistra) sul 2036 non sanno di cosa parlano: quando si interviene sui sistemi previdenziali, le valutazioni a cinquant'anni sono indispensabili sotto il profilo sociale, economico e finanziario.
Nella fase di transizione, di qui al 2036 (non c'è nulla da ridere), vi è effettivamente la famosa "gobba" della spesa previdenziale sul PIL, di cui abbiamo tanto parlato. È necessario, quindi, un intervento per correggere quella gobba, nell'ambito di una riforma che si considera la migliore adottata in Europa. Vedremo che carattere ha subìto dopo l'intervento del Governo.
La domanda che ci si deve porre è la seguente: in quale contesto bisogna collocare questo intervento correttivo sulla cosiddetta legge Dini dal punto di vista della politica economica generale? Anche qui vi sono due alternative.
Bisogna utilizzare le risorse che si ricavano dall'abbassamento del profilo della cosiddetta gobba della spesa previdenziale sul PIL per un miglioramento dei saldi di finanza pubblica o per realizzare, per il Governo di centro-destra, la sua riforma fiscale, oppure bisogna utilizzare l'abbassamento del profilo della gobba della spesa previdenziale sul PIL per una riforma generale del sistema di welfare italiano, rendendolo più favorevole allo sviluppo di quanto oggi non sia?
Abbiamo scelto, con grande lentezza quest'ultima strada. Esiste un problema nella transizione. Bisogna profilare nuovamente la spesa, abbassando la cosiddetta gobba della spesa previdenziale sul PIL nel breve periodo, prima cioè del 2036, al fine di avere le risorse necessarie per realizzare, ad esempio, quel sistema universale di ammortizzatori sociali la cui mancanza in Italia è la principale anomalia del welfare italiano rispetto al welfare europeo, dei Paesi nostri competitori.
Voi, signori del Governo, avete promesso, con il Patto per l'Italia, la riforma universale del sistema di ammortizzatori sociali, ma non l'avete realizzata. Operare in questo modo, cioè con un intervento che si colloca all'interno della legge n. 335 del 1995, ossia della riforma realizzata, e la corregge nella transizione al fine di riequilibrare la spesa sociale nel rapporto tra spesa previdenziale e altro tipo di spesa (in particolare, lo ripeto, verso il sistema di ammortizzatori sociali) sarebbe stata una scelta assolutamente da condividere e alla quale il centro-sinistra non avrebbe dovuto sottrarsi avanzando proposte. (Richiami del Presidente). Sto terminando, signor Presidente.
Personalmente, ad esempio, da molto tempo, insieme ad altri, sostengo che l'intervento correttivo che si poteva realizzare immediatamente nel 1995 e che certamente sarebbe stato necessario è l'adozione del metodo di calcolo contributivo pro rata temporis per tutti i lavoratori, anche per quelli che al 1° gennaio 1996 avevano già 18 anni di contributi. Perché? Perché attraverso questa soluzione si incorpora la maggiore attesa di vita che nel frattempo si determina nel sistema di calcolo delle pensioni di tutti i lavoratori, nessuno escluso.
Voi però avete rifiutato questo tipo di intervento per adottare la soluzione-mannaia del 2008, che nell'immediato lascia tutto come sta e determina non un arretramento gravissimo per la gestione della transizione, ma una modificazione strutturale del meccanismo Dini, facendo retrocedere tutto il sistema fuori del metodo di calcolo contributivo, reintroducendo cioè differenze nella stessa generazione di lavoratori - pensiamo a coloro che maturano le condizioni il 31 dicembre 2007 oppure al 1° gennaio 2008 - e tra le generazioni, laddove risulterà evidente un'ulteriore penalizzazione dei giovani. Mi fa piacere che nelle tribune ci sia qualche ragazzo che ci sta ascoltando.
Da questo punto di vista, quindi, la proposta che avanzate, oltre a presentare i problemi di metodo di cui ho detto, presenta questo fondamentale problema di merito: ci state riportando in una situazione in cui a contributi uguali non corrisponde un'uguale prestazione. Devastate il sistema previdenziale pubblico a ripartizione e vi prendete una responsabilità drammatica di cui dovrete rispondere di fronte al Paese e, in particolare, di fronte alle generazioni future. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Demasi. Ne ha facoltà.
DEMASI (AN). Signor Presidente, abbiamo ascoltato, così come abbiamo fatto in Commissione per lungo tempo, con grande e interessata attenzione le osservazioni che sono state mosse al disegno di legge delega attualmente alla nostra attenzione e, così come in Commissione, abbiamo sempre dichiarato la nostra disponibilità ad accoglierle, in quanto accettabili.
Si tratta di un provvedimento che - è inutile che ce lo nascondiamo - è fortemente strutturale e molto delicato, in quanto interviene quale elemento di saldatura tra una visione che possiamo dire, per certi versi, superata della obbligata e dovuta solidarietà e una visione diversa e nuova della stessa solidarietà, che senza minimamente offendere i diritti di quanti hanno lavorato deve però inserire tali diritti in un quadro che va cambiando.
Il quadro sta mutando perché va cambiando l'impostazione che bisogna dare all'architettura del nostro Stato, se vogliamo che sia uno Stato moderno, e perché abbiamo obblighi, che ci derivano dall'Unione Europea alla quale abbiamo deciso di aderire, che non possiamo più ignorare.
L'Unione Europea ci ha detto che noi andiamo verso lo sfondamento - poi sarà da verificare se è vero - del rapporto tra deficit e PIL. Dobbiamo innescare dei meccanismi virtuosi che diano a noi e agli altri la tranquillità della nostra correttezza.
Se questo è un ragionamento che sta in piedi dobbiamo partire inquadrando in questa situazione oggettiva, in questo cerchio di importanza notevole tutte le altre osservazioni che mano a mano andremo a svolgere, di cui, come ho detto, riconosciamo almeno in molti casi la validità.
Che il problema sia delicato sia sotto il profilo tecnico che politico è testimoniato dal fatto che questo disegno di legge succede ad interventi che col tempo si sono cadenzati e partono dal 1995 con la legge Dini, registrando successivamente una serie di interventi a firma Treu e Amato.
Presidenza del vice presidente CALDEROLI
(Segue DEMASI). Non intendiamo disconoscere la validità di questi interventi, abbiamo però la necessità di proiettare il secondo tempo di un film che, riteniamo per motivi esclusivamente politici, è stato interrotto dopo il varo del provvedimento Dini nel 1995.
Parliamoci chiaramente, perché gli italiani che ci ascoltano devono anche capire quello che facciamo, altrimenti sembra che questo sia un esercizio dialettico per pochi intimi affidato ai dei tecnicismi che sono completamente distanti ed avulsi dagli interessi concreti delle popolazioni.
Noi abbiamo affrontato nel 1995 un problema che era quello della riforma delle pensioni, necessitato da uno stato di fatto che non era più sostenibile e che nel corso degli anni si sarebbe ritorto contro quelle stesse persone che da esso aspettavano sollievo. Questo lo abbiamo riconosciuto nel 1995, e lo continuiamo a riconoscere oggi.
Una volta messo questo tassello sul quale tutti concordavamo, c'era la possibilità - colleghi, stiamo parlando del 1995, di qualcosa che è accaduto nove anni fa - di articolare la filosofia che sottendeva questa presa d'atto trasformando quelle che oggi sembrano delle obiezioni rituali in atti concreti di Governo per avviare il processo di transizione, come correttamente è stato definito, fino al 2036 in maniera concreta e non sospettabile di improvvisazione.
Ciò non è stato fatto; nel frattempo sono intervenuti fatti nuovi, sono intervenuti dei profili professionali che si avviavano a maturare dei diritti acquisiti, si è modificata l'organizzazione generale e si è modificata anche l'esigenza dello Stato di mettere ordine nelle sue cose.
Ecco allora che viene fuori questo disegno di legge che non mi sembra assolutamente una sorta di ghigliottina al termine del vicolo. È un disegno di legge che affida deleghe al Governo; ci sarà poi la necessità di compiere atti successivi per l'attuazione della delega, e sarà quello il momento per intervenire e correggere (qualora ce ne fosse bisogno), o per attuare, come noi speriamo avvenga. Tutte le altre volontà sono certo animate dalle migliori buone intenzioni ma per adesso mi sembrano francamente allarmismi inutili. Non ho infatti ascoltato nessun modello matematico a supporto delle previsioni catastrofiche che sono state fatte.
Ci è stato detto che non siamo esperti di finanza. Ci è stato detto che non ci intendiamo di previdenza. Ci è stato detto che siamo insensibili ai bisogni dei lavoratori. Sono state portate in piazza non so quante migliaia di persone a protestare per cose che sicuramente non conoscevano, ma che probabilmente erano state spiegate male, tanto è vero che, almeno stando alle interviste televisive, abbiamo sentito affermazioni allucinanti, di cui naturalmente facciamo grazia agli autori, perché se mal informati, non potevano che mal pronunciarsi.
Ci è stato detto di tutto e di più, ma non abbiamo mai avuto l'opportunità di confrontarci, con modelli matematici alla mano, sulle ipotesi catastrofiche che oggi - mi si consenta in tutta umiltà - con una certa saccenteria sono state portate a sostegno di un voto negativo che non ci sarebbe dovuto essere e che non ci dovrebbe essere.
In Commissione abbiamo discusso per molto tempo. Colgo l'occasione per ringraziare i colleghi della Commissione lavoro per l'impegno, la diligenza e la notevole competenza con la quale si sono mossi.
Certamente meglio di me e con più passione di me lo farà il mio Capogruppo, senatore Tofani, quando prenderà la parola per la dichiarazione di voto. Ma io non volevo far mancare questa mia testimonianza del rispetto che io avverto, che io ho sempre avvertito e che si aggiunge a quello che io porto per tutto quanto è stato detto in quest'Aula dai banchi della minoranza.
Però, noi portiamo avanti un discorso diverso, un discorso di coraggio, un discorso di volontà operativa, perché si può dire tutto quello che si vuole, ma sbaglia solamente chi opera. Abbiamo trasformato l'arte della dialettica eterna in un impegno concreto. È probabile che in questa voglia di concretezza possiamo aver saltato qualche passaggio. Non è una catastrofe: primum vivere, deinde philosophari.
Siamo ancora alla prima fase, alla fase di coloro che vogliono completare quel passaggio che si è interrotto con la riforma Dini, con il provvedimento del 1995, che non ha mai affrontato la parte terminale perché, mi si consenta l'impertinenza, frenato dalla paura di urtare e collidere con poteri, posizioni e privilegi consolidati. Noi questi simulacri li vogliamo abbattere. Noi questi templi li vogliamo profanare.
Vogliamo fare un discorso che finalmente restituisca dignità al lavoro anche nella fase della terza età, ma che renda vivibile la Nazione, perché non ci sarà pensionato che potrà vivere dignitosamente se lo Stato nel frattempo non si sarà riorganizzato in questa direzione.
Sapete quanto noi che la riforma del sistema previdenziale è un passaggio obbligato. Allora, è perfettamente inutile che ci tratteniate. Gli aspetti del tutto tecnici - senza alcuna mancanza di riguardo residuale - li possiamo affrontare, li vogliamo affrontare insieme a voi, però per cortesia consentiteci di costruire l'edificio entro il quale sistemare il mobilio di cui state parlando. Non possiamo piazzarlo in mezzo alla strada. Non possiamo parlare dell'idea di poltrona sulla quale si dovrà sedere il pensionato: vogliamo parlare della poltrona sulla quale si dovrà sedere il pensionato.
È questo il motivo per il quale siamo fermamente convinti dell'utilità del provvedimento che portiamo all'attenzione e rimaniamo leggermente stupiti di fronte alle vostre rimostranze in ordine al maxiemendamento sul quale è stata chiesta la fiducia da parte del Governo.
Fino a ieri i pochi giornali che leggo riportavano commenti piuttosto acidi nei confronti dell'attuale maggioranza, la quale si sarebbe macchiata del reato di allungamento dei tempi. Si diceva che questa riforma delle pensioni probabilmente si sarebbe decisa nel mese di giugno perché la maggioranza e il Governo non hanno la volontà, il coraggio e l'audacia di sottoporsi al giudizio dell'elettorato in questo momento delicato di competizioni locali e internazionali.
Il Governo e la maggioranza che lo sostiene hanno invece dimostrato di poter scongiurare l'ipotesi paventata attraverso un meccanismo di rapido intervento dell'Aula sul provvedimento stesso. Ma come avremmo potuto fare, se gli emendamenti presentati superano di gran lunga i 400? Avremmo dovuto ancora una volta sottoporre la Nazione allo spettacolo indecoroso delle reiterate richieste del numero legale, delle votazioni con il sistema elettronico o di quant'altro? (Applausi del senatore Fasolino). Un Regolamento, il nostro, che faremmo molto bene a modificare.
Dovevamo permettere questo? Credo che abbiamo fatto una buona scelta decidendo di affrontare rapidamente le conclusioni del dibattito su questo provvedimento, che già da tempo giace nelle Aule del Parlamento. Sarà la popolazione, sarà l'elettorato, saranno gli interessati i veri giudici, coloro che stabiliranno se abbiamo fatto bene, se abbiamo avuto coraggio e siamo andati nella direzione di quelli che lavorano o se invece hanno avuto ragione quelli che per otto anni hanno parlato solamente senza concludere niente. (Applausi dei senatori Tofani e Fasolino).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fabbri. Ne ha facoltà.
FABBRI (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, noto che i senatori dell'opposizione hanno cambiato tiro. All'inizio della discussione in Commissione il ritornello era che la riforma non fosse necessaria, in quanto era già stata fatta ed era la riforma Dini; oggi invece si parla di tecnicismi, di finestre e qualcuno eccepisce sul metodo.
Nel mio intervento della scorsa settimana in discussione generale ho parlato dell'Europa e ho fatto dei confronti con gli altri Paesi in materia di riforma delle pensioni. Ho parlato di separazione tra previdenza e assistenza e degli incentivi, sui quali personalmente non nutro grande fiducia, nonché delle pensioni di anzianità, che sono state una iattura, e infine della riforma Dini.
Il nostro sistema previdenziale - mi fa piacere che oggi vi siano dei giovani ad assistere ai nostri lavori -, come osservava poc'anzi il senatore Morando, si fondava sulla capitalizzazione dei contributi, il che significava che i contributi versati dal cittadino venivano accumulati e al momento del pensionamento con il capitale accumulato veniva finanziata una rendita vitalizia.
Nel dopoguerra questo sistema ha lasciato spazio ad un meccanismo a ripartizione, citato sempre dal senatore Morando, secondo un modello fondato su un più generale concetto di solidarietà, in cui non c'è più diretta corrispondenza tra i contributi versati dal singolo lavoratore e la sua rendita, essendo invece la massa dei contributi versati di volta in volta dalla pluralità dei lavoratori la base di finanziamento del complessivo sistema di erogazione.
Nel nuovo modello, come risulta del tutto evidente, l'equilibrio finanziario non è fisiologico come nel precedente sistema, ma deriva dal permanere di un corretto rapporto tra massa contributiva e massa delle prestazioni. Nell'ambito di questo sistema sono stati fatti diversi interventi normativi. Le prime riforme - mi riferisco a quelle degli anni Sessanta e Settanta - sono state espansive. Nel 1968 ai lavoratori dipendenti era garantita, dopo 40 anni di contribuzione, una pensione nella misura dell'80 per cento dell'ultima retribuzione.
Oggi, purtroppo, la situazione non è paragonabile a quella di allora e i contributi non riescono più a coprire le attese e le prestazioni pensionistiche a causa della ridotta crescita dei salari, del calo demografico, dell'aumento del numero degli anziani e della loro aspettativa di vita. Peraltro, si tratta di un fenomeno che interessa tutti i Paesi d'Europa. La riforma quindi era necessaria.
Per arginare i problemi causati da questa situazione, negli anni Novanta l'Italia ha attuato, attraverso tre interventi di riforma, una forte ristrutturazione del sistema pensionistico. Rispetto alle precedenti riforme, che erano di carattere espansivo, queste sono state riforme strutturali, come è stato sottolineato, caratterizzate da una forte riduzione. Ricordo la riforma Amato del 1992, che ha ridisegnato il metodo di calcolo della pensione retributiva distinguendo il criterio di determinazione della pensione in due quote: una prima quota, per i contributi versati fino al 31 dicembre 1992, calcolata sulla base della retribuzione annua media degli ultimi cinque anni; una seconda quota, per i contributi versati dal gennaio 1993, calcolata sulla base degli ultimi dieci anni di retribuzione.
In misura ancora più incisiva è intervenuta nel 1995 la legge Dini, che ha introdotto un nuovo sistema di calcolo: il contributivo. Questo significa che il calcolo della pensione non è più liquidato in base alle ultime cinque o dieci retribuzioni, ma in base ai contributi dell'intera vita lavorativa del cittadino. Per tutti i nuovi assunti, a partire dal 1996, quindi, (immagino che per la maggior parte si tratti di giovani) si applicherà integralmente questo nuovo modello di calcolo.
La grande novità di questa riforma è l'instaurarsi di questa nuova cultura, il favorire, accelerare questa nuova cultura e l'affermazione della previdenza complementare. Questa è una novità di cui bisogna sottolineare l'importanza. Intendo dire che è forte la necessità di sostituire il modello previdenziale, che potremmo definire statocentrico, vigente fino a qualche tempo fa, con un efficiente sistema misto in cui la pensione obbligatoria assuma una funzione di assicurazione di base e sia affiancata da forme pensionistiche private che durante la terza età garantiscano alla popolazione il mantenimento di un soddisfacente tenore di vita. Questo significa che la previdenza complementare svolge proprio una funzione di complementarietà alla pensione pubblica.
Certo che il finanziamento è rimesso al lavoratore, che dovrà versare altri contributi; questi contributi però non andranno a finanziare le prestazioni pensionistiche di altre persone, ma alimenteranno dei conti individuali, generando un capitale che verrà convertito in rendita vitalizia al termine della vita lavorativa.
Le riforme a cui ho brevemente accennato determinano come effetto una rilevante flessione dei tassi di sostituzione anche per i lavoratori che ancora beneficiano del sistema retributivo nel primo pilastro pensionistico.
Proprio le riforme poste in essere negli anni Novanta, con il graduale passaggio dal sistema di calcolo retributivo al contributivo, implicheranno tra il 2010 e il 2020 una significativa flessione del tasso di sostituzione in relazione all'ultimo stipendio, flessione che sarà ulteriormente aggravata dall'allungamento dell'aspettativa di vita.
L'andare a regime del sistema di calcolo contributivo prevede, ad esempio, per un lavoratore dipendente con una carriera stabile e un aumento della retribuzione individuale del 2 per cento annuo, che il tasso di sostituzione offerto dal primo pilastro sarà inferiore del 50 per cento dell'ultimo stipendio.
Ciò basta per prevedere fin d'ora che i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 1996, e che per le ragione più varie non hanno aderito a forme di previdenza complementare, avranno al momento del pensionamento l'amara sorpresa di trovarsi un buco previdenziale quantificabile in base a tutti gli anni in cui sono stati privi di copertura previdenziale complementare.
È innegabile la posizione di svantaggio in cui vengono a trovarsi rispetto al passato i giovani lavoratori di oggi. Prima i lavoratori, seppure meno informati, erano garantiti da prestazioni pensionistiche favorevoli. Oggi che il sistema ha subito delle modifiche a causa della insostenibilità delle prestazioni, non resta che essere più consapevoli. Sono convinto che oggi la garanzia per il futuro del mantenimento del tenore di vita del singolo lavoratore sia rimessa per larga fetta alla responsabilità individuale di ciascuno.
Accanto a questa responsabilità individuale, evidentemente, si colloca una responsabilità collettiva, che vede necessariamente lo Stato e gli operatori in una posizione di garante in campo previdenziale. Cito le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, che hanno promosso strumenti di previdenza complementare, e non dimentico neanche gli operatori del mondo bancario, finanziario e assicurativo, che hanno dato vita a forme di previdenza complementare, come i fondi pensione aperti e le polizze con funzioni previdenziali; sono soggetti che tutti insieme devono cooperare con le istituzioni al fine di rendere, ad esempio, informati i lavoratori sulla loro situazione.
Vorrei anche sottolineare il ruolo che oggi possono rivestire le Regioni nel settore previdenziale. Come è noto, la nuova Costituzione disegna una competenza concorrente tra Stato e Regioni in materia di previdenza complementare. E in quest'ottica immaginerei la creazione in ambiti regionali di strutture vicine alla gente, che siano di supporto e consulenza per i cittadini e che spieghino ai giovani che in futuro la pensione di base non potrà garantire loro una vecchiaia sicura.
A questo proposito ricordo che, ancor prima della riforma costituzionale che attribuiva alle Regioni competenze concorrenti in materia di previdenza complementare, la Regione Trentino-Alto Adige - l'ha ricordato spesso in Commissione il collega Peterlini - grazie al suo status di Regione a Statuto speciale ha varato alcuni provvedimenti normativi intesi a favorire la previdenza complementare in ambito regionale, prevedendo anche degli interventi di sostegno nei casi di discontinuità previdenziale addebitabili a disagio economico temporaneo o duraturo, nonché a consulenza e assistenza per i propri cittadini.
Si impone, quindi, un rinnovamento culturale che sia in grado di rendere i cittadini partecipi dei profondi cambiamenti in atto nel sistema previdenziale italiano e contestualmente di condurre ad uno sviluppo corretto ed efficace il sistema di previdenza complementare nel nostro Paese. E questo lo consente questa riforma.
È una riforma che ha pensato ai giovani, checché se ne dica. Una volta il giovane terminati gli studi, o l'apprendistato, a seconda del suo status sociale, del censo della sua famiglia, era chiamato alle armi, che era un passaggio obbligato per la vita adulta. Terminato il servizio militare, lo aspettava un lavoro stabile nelle fabbriche, nei campi e negli uffici; poi il matrimonio, l'attesa dei figli e nel tempo breve di una manciata di anni si consumava il tragitto dall'adolescenza all'età adulta.
Oggi non è più così.
Ancora nelle generazioni nate nei dieci o vent'anni successivi all'ultima guerra i passaggi cruciali alla vita adulta avvenivano nel giro di pochi anni: lavoro e uscita dalla casa dei genitori, matrimonio, nascita dei figli. I giovani erano tanti: negli anni Cinquanta arrivavano annualmente alla maggiore età circa 800.000 individui, ma nello stato di gioventù restavano poco, a trent'anni si era donne e uomini fatti, con responsabilità familiari e sociali e un percorso di vita ben delineato.
La definizione di giovane e il modello che oggi si ha è molto più confusa e indeterminata. Essa abbraccia una fascia di età molto più ampia, che inizia con l'adolescenza e comprende buona parte del quarto decennio di vita, quando si completa la transizione all'autonomia. In questa fascia convive chi è da poco uscito dall'infanzia e chi porta già nel fisico gli inequivocabili segni della maturità. L'acquisizione dell'indipendenza e dell'autonomia che porta all'età adulta avviene nell'arco di un ventennio.
Questa premessa, cari colleghi, era necessaria, dovendo tracciare un profilo dei mutamenti demografici che interessano la popolazione giovanile e che peseranno sul loro futuro.
Due aspetti sono particolarmente rilevanti: la scarsità del numero e il ritardo nella transizione allo stato adulto. Circa la scarsità del numero, all'inizio degli anni Novanta compivano vent'anni 900.000 uomini e donne; nel 2000 i giovani ventenni erano 660.000; nel 2010 saranno 560.000: sempre meno. In sintesi, l'evoluzione demografica, caratterizzata dalla bassa natalità, si ripercuote su tutta la struttura per età.
Un altro aspetto rilevante riguarda il ritardo nella transizione alla vita adulta, alla piena autonomia dei giovani. Rispetto agli altri Paesi europei, i giovani italiani trovano più tardi un'occupazione, escono più vecchi dalla famiglia di origine e più tardi formano una famiglia autonoma. Questo fenomeno si è fortemente accentuato negli ultimi due decenni e desta preoccupazione; non solo i giovani si stanno facendo scarsi, ma essi divengono produttivi, socialmente, demograficamente ed economicamente più tardi che nelle altre società con analogo grado di sviluppo.
All'inizio del 2003 appena il 71 per cento dei maschi tra i venticinque e i trent'anni e il 54 per cento delle femmine della stessa età aveva un'occupazione, assai meno della media dei coetanei nei Paesi dell'Europa. Poiché il trattamento previdenziale dei giovani si basa su un sistema di natura contributiva, è evidente che il ritardo nell'entrata nel mercato del lavoro si riflette, a parità di altre condizioni, in minori benefici previdenziali.
Ma questo è solo un aspetto del processo del ritardo. Ricordo che la percentuale dei giovani residenti con i genitori all'età di venticinque-ventinove anni in alcuni Paesi europei vede l'Italia al primo posto, nettamente in testa, superando anche altri Paesi mediterranei come la Spagna: il 68 per cento degli uomini ed il 46 per cento delle donne vive ancora con i genitori, a fronte di un minimo del 3 e 5 per cento, invece, di uomini e donne danesi, per esempio.
Cosa vuol dire questo? Ho citato due aspetti forti della demografia dei giovani che condizioneranno il futuro delle nuove generazioni. Ecco perché era necessario un intervento. Dovevamo vedere i possibili effetti e dovevamo dare particolare risalto al lavoro, al reddito, ai rapporti con l'immigrazione, alla riproduzione.
Un primo rilevante effetto sarà la necessità di intensificare il lavoro in tre diverse direzioni: in primo luogo, quella della crescita dei tassi di attività delle donne. La cultura che si fa avanti ha come effetto che le donne dovranno trovare occupazione più degli uomini.
Del resto, la stessa scarsità numerica delle nuove generazioni finirà con il provocare un aumento della domanda di lavoro. Questo fatto asseconderà anche per i maschi un secondo aspetto dell'intensificazione, cioè un'entrata più precoce nel mercato del lavoro, che oggi è ritardata e sarà favorita anche dalla legge n. 30 del 2003, così tanto bistrattata dai nostri oppositori.
La terza forma dell'intensificazione riguarderà la durata dell'impegno lavorativo, che dovrà cessare mediamente ad un'età più elevata rispetto ad oggi. Sarà questo l'effetto di lungo periodo della riforma del sistema previdenziale, ma sarà anche e soprattutto l'effetto inevitabile dell'allungamento della vita e particolarmente dell'allungamento della vita residua.
Un'altra considerazione si potrebbe fare, che è legata al declino della popolazione in età giovane e al presumibile rafforzarsi della presenza straniera in Italia: ma questo è un altro discorso.
Il futuro delle giovani generazioni sarà assai diverso da quello dei loro genitori e dei loro nonni. La coperta dello Stato sociale sarà assai più corta, riceveranno meno benefìci e li riceveranno più tardi nella vita. Il mercato del lavoro richiederà maggiore mobilità, sia geografica sia professionale. Il posto sicuro, a tempo indeterminato, sarà più raro e la competizione sarà maggiore. I giovani avranno sicuramente più opzioni che in passato e, per la scarsità del numero, potranno in prospettiva strappare remunerazioni più alte.
L'idea pessimistica che stia entrando nella vita attiva la prima generazione, in oltre un secolo, destinata ad avere uno standard di vita inferiore a quello dei propri genitori è infondata. I giovani dovranno iniziare a lavorare prima e ritirarsi più tardi rispetto alle generazioni precedenti.
Questa riforma - e concludo - era necessaria. Ai giovani competerà anche il riequilibrio di una bilancia demografica distorta dalla scarsissima riproduttività; oggi un po' meno di 16 milioni di giovani, tra i venti e i quarant'anni, mettono al mondo la maggior parte del mezzo milione di nascite, o poco più. Tra 20 anni, se le preferenze riproduttive non cambiassero, 5 milioni di giovani in meno implicherebbero un numero di nati inferiore a un terzo rispetto a quello di oggi.
Concludendo: più opzioni, più reddito, più mobilità, più competitività, più figli, più rischi, meno benefici nell'età anziana; tutto questo richiede un profondo cambiamento culturale ed anche un profondo mutamento nella politica. Occorre infatti investire di più sui giovani, risorsa scarsa, e quindi molto preziosa; occorre anche orientare diversamente il sistema di welfare e questa riforma - checché se ne dica - si muove esattamente in tale direzione. (Applausi dai Gruppi FI, UDC e LP. Congratulazioni).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia.
Colleghi, prima di passare alle dichiarazioni di voto, sospendo la seduta fino alle ore 12,30, per consentire ai tecnici della RAI di apprestare la diretta televisiva.
(La seduta, sospesa alle ore 12,09, è ripresa alle ore 12,30).
Riprendiamo i nostri lavori.
Purtroppo, per motivi tecnici la RAI non è in grado di trasmettere in diretta le dichiarazioni di voto, che verranno mandate in onda in differita. Prima della conclusione della seduta, vi comunicherò l'orario in cui la RAI sarà in grado di dare questa trasmissione.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2000, interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 14 del disegno di legge n. 2058, nel testo proposto dalla Commissione, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
PAGLIARULO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAGLIARULO (Misto-Com). Signor Presidente, oggi votiamo la fiducia sulla delega in materia previdenziale. Con questo Governo, ogni giorno ha la sua pena. Per due anni il provvedimento sulle pensioni, comunque da noi avversato, è stato più volte manomesso dalla stessa maggioranza e dal Governo perché litigavano. Oggi si arriva ad una fiducia giudicata non necessaria persino dal ministro Buttiglione.
Signori del Governo, voi non chiedete la fiducia al Parlamento; voi la chiedete alla vostra stessa maggioranza. Avete sequestrato il dibattito in Parlamento; avete dichiarato che la fiducia viene chiesta per ottenere una reazione positiva dei mercati finanziari. Questo Governo risponde ai mercati finanziari prima che alle Camere. Voi, così, tappate la bocca alle opposizioni al Senato. Avete irriso al coinvolgimento dei sindacati. È falso che la spesa previdenziale sia superiore alla media europea.
Volete ridurre la spesa previdenziale per coprire il buco dei conti, determinato da tre anni di politica economica e finanziaria folle; peggiorate le condizioni dei pensionati, allungate l'età pensionabile, cancellate le pensioni di anzianità, penalizzate le donne lavoratrici, smantellate il sistema previdenziale pubblico, devastate persino la previdenza complementare, tagliate la spesa sociale; penalizzate i giovani due volte, la prima volta con la legge n. 30 del 2003 che li condanna al precariato, la seconda con questa legge che li condanna ad andare in pensione chissà quando e chissà come.
Siete gli amici della lobby delle banche e delle assicurazioni, ma siete i nemici della gente che lavora. Ogni vostro atto politico dalla giustizia alla guerra, all'economia, alla società, è un atto di ostilità contro il popolo, altro che fiducia!
Questo provvedimento causerà una rivolta. Cosa farete? Ordinerete ancora le cariche della polizia, come a Melfi? Eppure, a Melfi hanno vinto i lavoratori. Noi Comunisti Italiani daremo vita a una generalizzata lotta politica e sociale contro questo provvedimento. Quei lavoratori hanno tracciato una strada che perseguiremo con un obiettivo chiaro: mandarvi a casa al più presto, perché non siete capaci né siete degni di governare questo nostro Paese. (Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U e del senatore Malabarba. Congratulazioni).
MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, sulla previdenza - sulla controriforma della previdenza - state attuando un colpo di mano con il voto di fiducia, che sembra imporrete a raffica nei prossimi giorni su altri provvedimenti.
Il Parlamento è espropriato con un golpe del Governo, neanche annunciato dal Ministro del lavoro, cui mi permetto di fare le mie condoglianze. Golpe che, per quanto riguarda il drastico taglio delle pensioni, fa pensare al Cile di Pinochet anche nel merito, ossia nella devastazione sociale provocata a Santiago dai Chicago boys.
La reazione sindacale non si farà e non si è fatta attendere. Già in queste ore abbiamo avuto le prime reazioni di lavoratori e lavoratrici che vogliono conservare le pensioni di anzianità che voi avete con brutalità voluto cancellare, mettendo altresì in difficoltà tutti quei comparti interessati da ristrutturazioni, per i quali qualsiasi sospensione dal lavoro con aggancio alla pensione sarà vanificato.
In nome del "far cassa" non avete avuto scrupoli neanche nel tentare di confiscare il TFR, la liquidazione, salario dei lavoratori già fortemente penalizzato in questi anni da destinare ai fondi pensione privati o, come pensa Tremonti, direttamente al risanamento delle casse dello Stato, in una sorta di "oro alla Patria" non volontario, ma imposto dal Governo. Questo furto vi sarà impedito.
La decontribuzione che affossa l'INPS, e che avete spostato dalla delega previdenziale a quella sugli ammortizzatori sociali prendendo in giro i sindacati, vi sarà impedita. L'affossamento della previdenza pubblica non passerà, perché non avete idea della reazione popolare che state per suscitare. Voi non conoscete la sofferenza del lavoro operaio, mai tanto sfruttato come negli ultimi anni, in cui l'aspettativa di vita non è aumentata per nulla. Non ci stiamo ad andare in pensione più vecchi e più poveri. Sappiamo fare i conti meglio di voi e ci ribelliamo.
Non passerete con questa misura antisociale, che sarà il collante di una protesta diffusa in tutta la società, come vedremo nei prossimi giorni con le lotte nella scuola e nel pubblico impiego, dopo aver avuto quelle nei trasporti e nelle fabbriche, a partire dalla FIAT di Melfi. E guai a chi pensasse di considerare il conflitto sociale provocato da queste misure irresponsabili e miopi come problema di ordine pubblico.
Cancellate qualsiasi spazio di confronto democratico nelle istituzioni e pensate di cavarvela a buon mercato. Avete ancora una possibilità: ritirate questa delega. In fondo, l'avete cambiata già quattro volte perché non riuscivate, allora, a mettervi d'accordo nella maggioranza. Per una volta, cambiate atteggiamento; fareste solo il bene del Paese e di chi ne costruisce la ricchezza: i lavoratori e le lavoratrici.
Proprio come contro gli operai, la cattiveria sociale colpisce vergognosamente tutte le fasce più deboli, a partire dalle donne, mentre nulla fate per recuperare 35 miliardi di euro all'anno di evasione contributiva da parte delle imprese e per colpire le pensioni d'oro.
Continuate così, contro gli interessi sociali e contro la democrazia, cari signori, e avrete, credo e mi auguro, i mesi contati. (Applausi dai Gruppi Misto-RC, Misto-Com, Verdi-U, Misto-SDI e DS-U. Congratulazioni).
FALOMI (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FALOMI (Misto). Signor Presidente, il ministro della guerra contro il Parlamento Giovanardi, d'intesa con il ministro della guerra contro i sindacati Maroni, ci costringe ad un voto di sfiducia sulla cosiddetta riforma delle pensioni.
Il voto dei senatori della lista Di Pietro-Occhetto sarà un voto di sfiducia. Sfiducia totale verso un Governo che, mentre fa arricchire le imprese televisive di proprietà del Presidente del Consiglio, taglia la spesa per le pensioni di nove miliardi di euro l'anno per quattro anni.
Sfiducia totale verso un Governo che in un Paese come l'Italia, che ha la spesa sociale al di sotto della media europea, taglia ulteriormente tale spesa dello 0,7 per cento l'anno.
Sfiducia totale verso un Governo che taglia la spesa sociale per ridurre le tasse ai più ricchi, distruggendo la norma costituzionale che vuole che i cittadini paghino le tasse in proporzione al loro reddito.
Sfiducia totale verso un Governo che cancella le pensioni di anzianità e che costringe milioni di lavoratori e di lavoratrici, anche quelli che svolgono lavori usuranti, a prolungare l'attività lavorativa da tre a quattro anni.
Sfiducia totale verso un Governo che ha alimentato una campagna terroristica su una spesa pensionistica fuori controllo, senza aspettare, come prevede la legge, il 2005 per valutare, insieme ai sindacati, l'andamento dei conti pubblici.
Sfiducia totale verso un Governo che, elevando a regola il lavoro precario e malpagato, prepara per i giovani di oggi un futuro con pensioni da fame.
I senatori della lista Di Pietro-Occhetto per tutte queste ragioni voteranno convintamente no a questo Governo, no a questa controriforma. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com, Misto-RC, Misto-SDI e Misto-AP-Udeur).
RIGHETTI (Misto-AP-Udeur). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIGHETTI (Misto-AP-Udeur). Signor Presidente, ancora una volta ci troviamo a discutere non solo con i tempi contingentati, ma di una questione di fiducia posta su un provvedimento fondamentale che avrebbe richiesto invece un'ampia discussione ed un'ampia convergenza, che andasse al di là degli schieramenti, come è avvenuto ad esempio per il disegno di legge sul risparmio.
Siamo in presenza di una delega amplissima e quindi di un testo che esamina una serie di diritti e di garanzie per oggi e per il futuro. Nel merito ci sembra che non si sia inquadrato qual è il vero problema, quello di rendere autonoma ed indipendente la gestione dell'INPS.
All'ente di previdenza vanno lasciati esclusivamente i compiti a questo essenziali, tutto il resto lo deve fare il Ministero del welfare o altri enti o strutture pubbliche. Quindi, è errato anche mettere in relazione percentuale i conti della gestione previdenziale al prodotto interno lordo, se lo si fa per migliorare i saldi di finanza pubblica. I conteggi vanno fatti sui bilanci dell'Istituto di previdenza e quei conti devono risultare in attivo o almeno in pareggio.
Si doveva, insomma, prendere atto del fatto che la gestione della previdenza ha lasciato e lascerà ampie sacche di privilegi ed ingiustizie sociali. Si doveva trovare un equilibrio interno che non pesasse solo sui lavoratori di oggi ma che fosse spalmato su tutti i soggetti interessati alla previdenza.
Era opportuno, quindi, trovare un equilibrio tra il vecchio sistema previdenziale retributivo, diritti acquisiti, ed il nuovo sistema contributivo, diritti da acquisire. In sostanza, chi andrà in pensione con il sistema contributivo si pagherà tutta la sua pensione secondo un piano matematico di accumulo del capitale e farà anche guadagnare l'INPS, se questo saprà gestire adeguatamente quei capitali e saprà alleggerire le proprie articolate strutture.
Chi è andato in pensione con il sistema retributivo non ha pagato la sua pensione, a meno che non abbia una breve vita da pensionato, cosa che ovviamente non auguriamo a nessuno. Insomma, si sono messi i padri contro i figli.
Il problema da risolvere è che non sempre l'equilibrio tra alcuni privilegi dei padri e i diritti dei figli potrà avvenire in ambito familiare. I figli avranno la pensione più bassa e un'età pensionabile più alta.
Siamo convinti che si debbano difendere i diritti acquisiti dei pensionati ma non a scapito dei diritti da acquisire dei lavoratori. Inoltre, si continua negli stessi errori di prima, prevedendo regole e condizioni di accesso all'età pensionabile differenti per categorie, concedendo quindi ad alcuni ordini ingiusti privilegi.
La questione della previdenza integrativa diventa inoltre fondamentale e doveva essere discussa sciogliendo i nodi fiscali. Tutte queste questioni non meritavano la fretta che la maggioranza ha voluto ad esse destinare.
Per queste ragioni, esprimo il voto contrario di Alleanza Popolare-Udeur alla fiducia a questo Governo che non vuole dialogare con le parti sociali e nemmeno con il Parlamento.
MARINI (Misto-SDI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARINI (Misto-SDI). Signor Presidente, colleghi, la scelta di chiedere la fiducia è stata sbagliata. È stata, soprattutto, una decisione impropria, perché la fiducia non è rivolta a rendere più spedita l'approvazione del disegno di legge che conferisce la delega al Governo in materia di pensioni e per vincere l'ostruzionismo dell'opposizione. Essa, piuttosto, serve a tacitare le richieste nate all'interno della maggioranza, rivolte ad un maggior approfondimento del provvedimento.
L'atteggiamento dell'opposizione, che è stato responsabile e costruttivo nel lungo dibattito in Commissione, non è servito ad evitare che all'interno della maggioranza si creassero contrapposizioni e conflitti.
Un provvedimento di così vitale importanza perché riguarda la riscrittura di un elemento essenziale del welfare viene deciso di soppiatto, senza dare la possibilità al Parlamento di affrontare, con i dovuti tempi, un approfondimento.
Pensate di risolvere le vostre difficoltà limitando le funzioni dell'Aula e questo è un atteggiamento non solo sbagliato, ma lesivo del funzionamento della nostra democrazia. Non si mette il bavaglio al Parlamento. Quando ciò avviene, c'è una sofferenza del sistema istituzionale democratico. Vi siete assunti una grave responsabilità nel non far passare dall'Aula di Palazzo Madama una riforma così importante.
Dite di avere fretta, di voler esibire i conti agli organi dell'Unione Europea. Ma avete perso molti mesi per arrivare a questo traguardo. Tanto, infatti, è stato il tempo trascorso dal momento in cui è stato preannunciato il provvedimento ad oggi. Non mi pare, quindi, che la fretta possa rappresentare una motivazione valida. Di sicuro, era un provvedimento da approfondire. Non sfugge, anche ad una lettura affrettata del testo, che sul tema dell'occupazione stabile, indicato tra gli oggetti della stessa delega, nulla si dice nell'intero disegno normativo.
Signor Ministro, onorevoli colleghi, come si conciliano la liberalizzazione dell'età pensionabile e la previsione di ampliamento progressivo delle possibilità di cumulabilità tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro dipendente e autonomo con l'occupazione stabile? Eppure, sappiamo che questo è un tema essenziale, presente nel dibattito di tutte le società occidentali industrializzate.
Si può mai immaginare di affrontare il problema dell'occupazione stabile trovando forme di continuazione del rapporto per quanti si sono avviati all'età della pensione? Mi pare sia una contraddizione, per la quale nessuna soluzione è contenuta nel provvedimento. Non si cercano soluzioni per dare risposte all'iniquità del passaggio dal sistema retributivo a quello retributivo, che necessita - lo sappiamo bene - di meccanismi equitativi, per evitare che si risolva in un grosso principio di iniquità per i cittadini della terza età.
La previdenza complementare è una soluzione giusta, a condizione però che sia disegnata in funzione dello scopo che si vuole conseguire, altrimenti rischia di diventare un meccanismo distorsivo all'interno del welfare. Anche su questo problema nella delega non c'è nulla.
Non date alcuna risposta al grave problema di quei futuri pensionati che, avendo iniziato l'attività lavorativa in età matura per le condizioni economiche dei territori nei quali abitano, non hanno potuto accumulare contributi sufficienti per garantirsi una pensione equa. Questa è la situazione di tutto il Mezzogiorno d'Italia. Nel disegno di legge non vi è alcuna norma in merito. Non avete cognizione e non sentite il problema del Sud.
Per tutti questi motivi, noi socialisti votiamo contro il disegno di legge e contro questo Governo.
Concludo rivolgendomi ad uno dei grandi protagonisti della vita politica di questa nostra Repubblica, il senatore Andreotti, con un'annotazione. Che differenza tra questo Governo e quei Governi del centro-sinistra! Che differenza di sensibilità sociale tra il ministro Maroni, che rispetto perché rappresenta un'istituzione importante, e il ministro socialista Giacomo Brodolini, all'epoca Ministro del lavoro e grande protagonista della difesa dei lavoratori! (Applausi dai Gruppi Misto-SDI, DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).
RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, sono contento della presenza in Aula del ministro Maroni, padre, insieme al ministro Tremonti, di questa controriforma, perché in questo modo annuncio direttamente a lui e a tutto il Governo che i contenuti di essa saranno oggetto della nostra campagna elettorale.
Spiegheremo al Paese cosa proponete. Lo faremo soprattutto al Nord, ministro Maroni, dove si concentra la maggior parte delle pensioni di anzianità. Questa controriforma diventerà il terreno di verifica della tenuta e della fiducia del Paese nei confronti di questo Governo.
Di fronte ad una controriforma modificata in corso d'opera per ben quattro volte, credo che conveniate con noi come sia assolutamente legittimo che fin da ora preannunciamo che nel 2006, quando torneremo al Governo, cambieremo questa controriforma in profondità per renderla più equa e socialmente più sostenibile.
La fiducia posta su questo provvedimento umilia il Senato. Il Governo si comporta come se fossimo già in un sistema monocamerale. E' una riforma iniqua perché vengono colpiti per fare cassa solo i lavoratori dipendenti: non c'è alcuna misura nei confronti dei lavoratori autonomi. Sta qui l'iniquità. E' una riforma rigida perché si definisce per legge che a partire dal 2008 verrà elevata l'età di pensionamento e si aboliscono le pensioni di anzianità.
Questo i lavoratori lo devono sapere. Il problema non è elevare l'età pensionabile ma garantire, attraverso forme flessibili, l'uscita dal mondo del lavoro anche attraverso opportuni incentivi e non certo fissando in modo rigido una data, come invece state facendo con questo provvedimento.
E' una riforma che produce risparmi, questo è vero: a regime circa lo 0,8 per cento del PIL. Non condivido questa logica. Comunque, se si vogliono realizzare risparmi sulla spesa pensionistica indirizziamoli almeno sulle altre spese di carattere sociale e assistenziale. Neanche questo fate. Tutti i risparmi sono finalizzati al raggiungimento dei saldi di finanza pubblica, quindi a sistemare il clamoroso buco di bilancio realizzato dal ministro Tremonti nei conti pubblici.
Quindi, una riforma per fare cassa in cui paga chi non si può nascondere, pagano i lavoratori dipendenti. E' falsa la vostra affermazione che questa riforma serve per garantire la pensione ai giovani. Questi ultimi, infatti, entrano nel mercato del lavoro con forme di lavoro precario e non hanno la possibilità di garantirsi un percorso contributivo che consenta loro di avere una pensione dignitosa. Un giovane che lavora con un contratto Co.Co.Co. e che quindi prende 1 milione e mezzo di vecchie lire al mese andrà in pensione con il 30 per cento di tale stipendio. Fate voi i conti di come si possa vivere con simili pensioni.
E' vero invece che con questo provvedimento a regime si distrugge la previdenza pubblica. E' la verità e noi la diremo al Paese. State producendo molti danni alla coesione sociale del Paese. Si crea incertezza e sfiducia, altro che agganciare la ripresa, signor Presidente. Se mancano certezza e fiducia la gente non spende e non investe ed è esattamente quello che sta accadendo nel nostro Paese. Il provvedimento in esame crea proprio queste condizioni.
Chiedete la fiducia su un provvedimento presentato nel 2001, modificato in corso d'opera, che colpisce oltre ai giovani soprattutto le donne.
Signor Presidente, mi chiedo perché il presidente Berlusconi non utilizza le reti unificate, come ha fatto l'altra volta, per spiegare i contenuti di questo disegno di legge ai giovani e alle donne. Perché non lo fa? Perché si chiede la fiducia e si cerca di evitare un confronto nel Paese sui contenuti di questo disegno di legge? Questo Governo è terrorizzato dal voto delle prossime elezioni europee ed amministrative e compie scelte in un clima di disperazione; questo Governo non sa più come uscire, non sa più che provvedimenti adottare per tenere sotto controllo i conti pubblici.
Avete negato la necessità del confronto prima con le organizzazioni sindacali, poi con le forze politiche e i Gruppi parlamentari. Sarebbe stato necessario, era la cosa più logica da fare, perché alla fine ormai ci siamo, mancano pochi mesi: si sarebbe potuta fare la verifica, come previsto dalla riforma Dini, nel 2005. Questo provvedimento verrà approvato pochi mesi prima del 2005: che bisogno c'era di vararlo quando nel 2005 vi sarebbe stata la possibilità di verificare lo stato dei conti previdenziali con le parti sociali?
Io credo che così vi stiate affondando da soli, ma noi faremo in modo, signor Presidente, che questo affondamento non sia anche l'affondamento del Paese. Faremo di tutto per salvare il nostro Paese dai guasti che voi state causando. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U, DS-U e Misto-RC).
PETERLINI (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETERLINI (Aut). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il voto di fiducia posto sulla riforma delle pensioni è un'occasione - lo dico chiaramente - perduta, che chiude definitivamente le porte ad un confronto democratico e all'opportunità di apportare modifiche migliorative ad una riforma che va ad incidere sulla vita, il lavoro e la pensione di milioni di lavoratori.
TOFANI (AN). Ingrato!
MARONI, ministro del lavoro e delle politiche sociali. Ingrato!
PETERLINI (Aut). Mentre la Commissione lavoro, sotto l'equilibrata presidenza del senatore Tommaso Zanoletti e con il contributo costante del relatore Morra, si è impegnata per mesi e mesi in un articolato dibattito e approfondimento della materia per migliorare il testo, il Parlamento, privato della sua principale competenza di apportare opportune modifiche, è condannato ad un semplice «sì» o «no» in una votazione finale di fiducia.
Ne prendiamo atto, però con rammarico, perché il Gruppo Per le Autonomie, che ho avuto l'onore di rappresentare in Commissione lavoro, ha fin dall'inizio collaborato in modo costruttivo e senza pregiudizi di carattere politico per migliorare il provvedimento.
Già in discussione generale ho avuto occasione di sottolineare che l'Italia si annovera tra i Paesi con la più bassa natalità del mondo, con 1,2 bambini per donna, e la più alta aspettativa di vita; in media si può sperare di vivere oltre gli ottant'anni: settantasette gli uomini e ottantatré le donne, un'età finora mai raggiunta dall'umanità.
Il sistema pensionistico tradizionale si basa sulla semplice formula che i giovani che lavorano sostengono le persone anziane; però i giovani diventano sempre meno e le persone anziane sempre più numerose. La classica piramide quasi capovolta non riesce a reggere l'equilibrio del sistema pensionistico. Lo sviluppo demografico richiede pertanto soluzioni di equità tra le generazioni - e su questo obiettivo concordiamo con il relatore Morra - che ripartiscono il peso sociale tra la generazione dei padri e quella dei figli.
Il quotidiano «Il Sole 24 ORE» prevedeva che già nel 2025 il numero dei pensionati superasse quello dei lavoratori attivi. In verità, in molte Province italiane il numero dei pensionati ha già superato quello dei lavoratori attivi. Tanto siamo d'accordo sugli obiettivi, quanto siamo critici sugli strumenti proposti con questa delega. La prima critica si riferisce al metodo di procedere. Invece del confronto con le parti sociali e una concertazione necessaria su un così grande tema, come quello delle pensioni, il Governo ha preferito procedere a colpi di maggioranza.
La seconda critica si rivolge ai tempi. È ben vero quanto ha sottolineato il relatore Morra riferendosi al mio intervento: la verifica prevista per il 2005 è stata programmata per rideterminare il coefficiente di trasformazione, ma ciò non avrebbe escluso misure ulteriori, basate su un sereno confronto di dati oggettivi, dello sviluppo demografico, dell'aspettativa di vita e della sostenibilità finanziaria del sistema.
Un'ulteriore obiezione. Questo provvedimento non è il primo che colpisce gravemente i lavoratori nelle loro legittime aspettative di una pensione: sono già stati innalzati i requisiti minimi d'età e di contribuzione; il sistema contributivo ha ridotto drasticamente il tasso di sostituzione: i giovani dovranno vivere con circa la metà della pensione dei loro padri; le pensioni non sono più rivalutate secondo lo sviluppo dei salari ma solo dei prezzi, con una continua svalutazione reale. Sono stati applicati criteri meno favorevoli per determinare la retribuzione pensionabile e le aliquote di rendimento.
Condividiamo - lo sottolineo - l'obbiettivo di prolungare la vita lavorativa in sintonia con la crescita dell'aspettativa di vita. Non concordiamo sul metodo: elevare bruscamente l'età con misure coattive, senza escogitare prima misure incentivanti, che lo stesso ministro Maroni - ancora un anno fa - riteneva sufficienti per raggiungere un effettivo posticipo del pensionamento.
Ho evidenziato in discussione generale il divario tra l'età media di pensionamento, molto più bassa dell'età media dell'effettivo ritiro dal mercato del lavoro, che oggi arriva a quasi sessant'anni in Italia. Questo dimostra che i lavoratori vanno sì in pensione appena possono, ma poi proseguono volontariamente in altre attività.
Un recente studio - da me già citato - conferma che con l'avanzare dell'età cresce la volontà di continuare a lavorare. Invece di presentarsi con un brusco innalzamento dei requisiti, il Governo avrebbe dovuto valorizzare questa volontà di lavorare, con la promozione di lavoro più flessibile, contratti a tempo parziale, lavori socialmente utili e adatti alle persone più anziane.
L'Italia si annovera - è stato ricordato prima dal senatore Fabbri - tra i Paesi con il più basso tasso di partecipazione al lavoro delle persone tra i cinquanta e i sessant'anni. La disperata situazione di chi cerca lavoro dai cinquantacinque ai sessant'anni non può essere risolta innalzando l'età pensionabile. Il Governo pertanto dovrà rispondere alle persone ritenute troppo vecchie per inserirsi nel mercato del lavoro e troppo giovani per andare in pensione.
Una palese incongruenza si presenta anche con la disparità di pensionamento tra gli uomini e le donne. Assieme ai colleghi dell'UDC avevamo presentato un emendamento per ridurre l'età pensionabile delle donne, in modo da valorizzare l'importante contributo che danno con la nascita e l'educazione dei figli, con l'impegno per la famiglia, il lavoro casalingo e la cura delle persone anziane. E' questo un lavoro familiare che dovrebbe essere apprezzato e valorizzato, e non la pura differenza di sesso. Il nostro emendamento collegava la riduzione dell'età per il pensionamento al numero dei figli. L'obiettivo era duplice: riconoscere alla donna il suo prezioso contributo per la famiglia e contribuire nel contempo a incentivare le nascite, che vedono l'Italia cenerentola nel mondo.
Per illustrare la difficoltà nella quale si trova la generazione d'oggi, nel mio recente libro «Le nuove pensioni» (edito da Franco Angeli) ho fatto ricorso alla mitologia greca: il grande eroe di Troia, Enea, scappando da quella città, porta sulle spalle il vecchio padre Anchise e trascina il giovane figlio Ascanio. La generazione d'oggi, infatti, deve sostenere il peso della crescente popolazione anziana e nello stesso tempo costituirsi una pensione complementare per poter mantenere il livello di vita.
L'Italia è in drammatico ritardo. Il disegno di legge contribuisce a incentivare la previdenza complementare e siamo fieri di aver potuto apportare diversi emendamenti migliorativi in sede di Commissione. Cito: abbiamo aperto le porte alle Regioni (una grande novità che apprezziamo), ai fondi aziendali e a quelli delle cooperative di lavoro; abbiamo migliorato la trasparenza e la comparabilità dei costi; la mobilità da un fondo all'altro.
Abbiamo inserito la possibilità di proseguire con la contribuzione oltre l'età pensionabile; abbiamo attribuito ai fondi la contitolarità per riscuotere i contributi omessi da parte delle aziende; abbiamo inserito linee di investimento comparabili al tasso di rivalutazione del TFR e protetto le prestazioni complementari da eventuali sequestri e pignoramenti ed infine, migliorato gli incentivi per la previdenza complementare.
Ringrazio il Governo ed il relatore, senatore Morra, per l'attenzione che ha dedicato ai nostri emendamenti dei quali 12 sono stati approvati. È però rimasta sospesa una serie di ulteriori emendamenti che volevamo sottoporre all'Assemblea, per prevedere concrete garanzie per gli investimenti dei lavoratori nei fondi pensione, per superare i limiti di deducibilità fiscale correlati al TFR ed evitare il riscatto del capitale del fondo per cambio di lavoro che distoglie i mezzi dal vero fine previdenziale. Ma la discussione articolata non c'è stata.
Il voto del Gruppo per le Autonomie voleva essere un giudizio sul merito della riforma pensionistica che però il Governo, con la richiesta del voto di fiducia, ha trasformato in un voto politico. Con questo colpo di mano il Governo ha bloccato il dibattito su un tema così importante, soffocando tutti i contributi che si potevano apportare.
Ed è per queste ragioni che, a nome del Gruppo per le Autonomie, devo esprimere il nostro voto contrario a questo Governo e a questa riforma del sistema pensionistico che avrebbe meritato tempi e modi di esame più approfonditi ed un dibattito sereno, che con il voto di fiducia si è voluto negare al Senato della Repubblica. (Applausi dai Gruppi Aut, Mar-DL-U, DS-U e della senatrice De Petris).
Presidenza del presidente PERA
Augurio al Presidente della Repubblica per un pronto ristabilimento
PRESIDENTE. Colleghi, approfitto di questa occasione per inviare il nostro e il mio augurio al Presidente della Repubblica che ieri sera è stato vittima di un banale incidente domestico sulle scale del suo appartamento.
Il presidente Ciampi ha subìto una frattura della clavicola destra, le sue condizioni sono tuttavia buone. Ho parlato personalmente con lui e ho potuto riscontrare che lo spirito è alto e anche il suo senso dell'umorismo.
Il Presidente avrà tuttavia bisogno di riposo e io desidero, anche a nome di tutti voi, inviargli il nostro augurio. (Generali applausi).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2058, 421 e 1393
e della questione di fiducia
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
VANZO (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VANZO (LP). Signor Presidente, signor Ministro, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo Lega Padana voterà la fiducia al Governo su questo provvedimento, che si inserisce a pieno titolo tra le riforme che vanno a modificare in maniera determinante e duratura la vita del nostro Paese.
L'esigenza di riformare lo Stato sociale è emersa già da tempo ed in maniera urgente in tutta l'Unione Europea: Spagna, Germania, Francia hanno di recente apportato modifiche più o meno sostanziali ai loro sistemi pensionistici.
La Germania, oltre a frenare l'incremento della contribuzione puntando ad un tetto del 20-22 per cento nel 2030, ad attuare una diminuzione del tasso di sostituzione di riferimento dal 70 al 67 per cento dello stipendio, a sostenere lo sviluppo di una forma integrativa di pensione, ambisce a far salire al 50 per cento nel 2010 il tasso di occupazione dei lavoratori tra i cinquantacinque ed i sessantaquattro anni.
La Spagna ha ottenuto un surplus del sistema previdenziale sia per una robusta crescita dell'economia, sia per provvedimenti come, ad esempio, la separazione delle forme di finanziamento del sistema di sicurezza sociale, per cui i benefici universali vengono finanziati con tasse, quelli di natura specifica con contributi, nonché favorendo il part time oltre l'età di pensionamento e riducendo i contributi sociali alle imprese che impiegano lavoratori ultrassessantenni con contratti a tempo indeterminato: è prevista, per la Spagna, un'incidenza sul PIL, nel 2040, di circa il 12 per cento, cioè di oltre tre punti inferiore al nostro Paese.
In Francia oggi le pensioni sono pari a circa il 64 per cento dello stipendio contro il 78 per cento di ieri. La riforma del nostro sistema pensionistico non è di certo una necessità legata al nostro impressionante debito pubblico accumulato negli anni di "finanza allegra" e che pur rappresenta motivo di grande incertezza per il futuro dell'Italia. L'incidenza della spesa pensionistica complessiva sul PIL è destinata a crescere fino ad arrivare, nel 2033, al 16 per cento, essendo presumibilmente superati per quell'epoca solamente dal 18,1 per cento dell'Austria e dal 19,6 per cento della Grecia.
Senza voler semplificare a tutti i costi innumerevoli problemi legati all'economia, alla finanza, allo Stato sociale, alla sanità, al mondo del lavoro e tra loro intersecantisi, critico e determinante è stato sicuramente l'andamento di segno opposto che hanno avuto nel tempo, da una parte il numero crescente di lavoratori che, conclusa la loro carriera lavorativa, sono stati sostenuti da un più o meno adeguato trattamento pensionistico ed hanno goduto di un aumento progressivo della vita media, dall'altra il numero proporzionalmente in calo dei lavoratori in attività che garantiscono le risorse economiche per pagare le pensioni versando i contributi previsti.
Negli ultimi vent'anni il numero delle pensioni è aumentato del 21 per cento, quello dei lavoratori del 4 per cento: a fronte di circa 22 milioni di lavoratori attivi, si pagano oggi circa 16 milioni di pensioni. Nel 1982 gli over 65 erano circa il 13,6 per cento della popolazione; oggi sono il 19 per cento, nel 2030 saranno il 30 per cento. L'età media del ritiro dal lavoro in Italia è di anni 59,4, superiore solamente a quella di Belgio e Lituania ed inferiore a quella di gran parte dei Paesi dell'Unione Europea.
La speranza di vita è aumentata in media di cinque anni nel lasso di tempo dagli anni Ottanta ai giorni nostri. Non solo: adeguamenti dei trattamenti pensionistici legati al costo della vita; diffusione in maniera significativa del lavoro sommerso, che priva le casse pensionistiche - INPS in particolare - di entrate essenziali (una stima per tutte, quella dell'EURISPES, che parla per il 2003 di un'economia sommersa pari al 27 per cento del PIL, corrispondente a 317 miliardi di euro, con un numero di lavoratori in nero che si aggira tra i 7 e gli 11 milioni); una miope politica degli investimenti dei contributi attuata nei decenni scorsi, un calo diffuso della natalità, un'impropria e a volte devastante politica assistenzialistica del mondo del lavoro che ha bruciato risorse ingenti e che continua a farlo; una dissennata politica di messa in quiescenza di forza lavoro, in pieno vigore, assoggettata a logiche di opportunismo politico e fatale per gli equilibri delle casse pensionistiche hanno portato alla situazione attuale, in prospettiva votata al fallimento.
Un argomento fondamentale e così sensibile per la nostra società meritava un dibattito sereno, il più possibile approfondito, aperto al contributo disinteressato di tutte le forze politiche che hanno veramente a cuore il futuro del nostro Paese più ancora del loro tornaconto elettorale.
Non sempre ciò è stato, realizzandosi a volte strumentalizzazioni da parte di qualcuno intese in maniera evidente ad ottenere o il tornaconto della corporazione, o la propaganda antigovernativa, o la perdita di consenso a danno di quella parte politica che si fosse presa l'onere di portare avanti in primis questa riforma: ovunque in Europa ha perso consenso chi ha avuto il coraggio di riformare veramente le pensioni.
Non è stato inutile certamente il dibattito politico che su questo argomento si è svolto e si sta svolgendo da circa due anni. Nel provvedimento in esame sono previsti incentivi alla permanenza al lavoro oltre l'età della pensione; dal 2008, l'innalzamento flessibile dell'età del pensionamento; l'aumento degli anni di contribuzione con un tetto minimo; il mantenimento, per le donne, della possibilità di un anticipo di tre anni dell'età per la pensione d'anzianità rispetto a quella di vecchiaia, ancorché calcolata sui contributi versati; si è deciso di non mettere a carico della fiscalità generale l'assistenza disgiungendola dalla previdenza in un momento in cui l'economia non cresce; si è stabilito di non illudere i giovani assunti per dare una boccata di ossigeno all'impresa mediante la decontribuzione; si è puntato con decisione ma con saggezza a far nascere una previdenza complementare, ausilio utilissimo in un domani incerto, attraverso il conferimento del TFR nei fondi pensione col metodo del silenzio-assenso.
Si è reso stabile, dal 2007 al 2015, il contributo di solidarietà prelevato dalle cosiddette pensioni d'oro; si è condiviso il concetto che l'importo definitivo della pensione sia calcolato dai vari enti entro un anno onde evitare improvvidi recuperi dopo anni.
Appoggiamo con il voto di fiducia questo provvedimento, con un impegno per noi e per il Governo per il prossimo futuro: combattere con tutti i mezzi leciti il lavoro nero, verificare la fondatezza delle pensioni di invalidità, che al Nord sono in numero di circa 700.000 e al Sud in numero di circa 1.300.000.
Il disegno di legge n. 2058 è un progetto coraggioso, ma ponderato, che la Lega Padana ha portato avanti aperta al contributo delle altre forze politiche, senza però perdere di vista gli obiettivi prefissati, consapevole che è una legge perfettibile, ma che, a pieno titolo, fa parte di quelle riforme che sono inderogabili e che abbiamo preannunciato in campagna elettorale. (Applausi dal Gruppo LP e del senatore Rollandin. Congratulazioni).
*ZANOLETTI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANOLETTI (UDC). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, certamente sarebbe stato preferibile che una diversa organizzazione dei lavori di Assemblea consentisse di terminare l'esame e lo svolgimento in Aula di questo provvedimento, senza la fiducia.
Dico questo perché il provvedimento è estremamente importante, complesso, di enorme valore sociale, perché vi era un accordo all'interno della maggioranza e, non ultimo, perché la Commissione aveva già terminato i suoi lavori il 27 aprile. Sottolineato ciò, dico però, con altrettanta convinzione, che le proteste dell'opposizione, quantunque comprensibili, sono eccessive. Perché il testo dell'emendamento del Governo, sul quale è richiesta la fiducia, ricalca in modo pressoché totale quanto è stato elaborato dalla Commissione.
Perché sul testo della Commissione si era già svolta in Aula una discussione, anche se con pochi partecipanti, a dire la verità, soprattutto. Perché il lavoro svolto in Commissione era stato lungo. Il testo proveniva già dalla Camera; la Commissione del Senato ha esaminato il provvedimento per più di un anno in 45 sedute, interrompendosi - dico questo con orgoglio - ogni tanto per cercare di attendere, nell'intento di favorirlo, il dialogo tra il Governo e le parti sociali.
Perché il lavoro della Commissione è stato anche serio, nel senso che si è attuato un dialogo vero, seppur limitato dai condizionamenti economici, tra maggioranza e opposizione, ed utile. Infatti, il testo portato all'attenzione dell'Assemblea è sicuramente migliore rispetto a quello pervenutoci dalla Camera e dall'emendamento del Governo dell'ottobre scorso, in quanto il testo della Commissione contiene molte delle osservazioni e delle richieste fatte dalle parti sociali.
Cito solamente l'eliminazione della decontribuzione per i nuovi assunti, la trasformazione dell'obbligatorietà del TFR in silenzio-assenso; una maggiore attenzione all'informazione ed alle garanzie; una particolare attenzione ai disabili, alle loro famiglie, ai lavoratori anziani che desiderano continuare il part time, a coloro che hanno svolto attività usuranti, alle lavoratrici madri ed ai precoci; una norma specifica per i lavoratori coinvolti negli ammortizzatori sociali.
Si registrano anche miglioramenti sul punto grandemente contestato del cosiddetto scalone, l'aumento dell'età di lavoro per andare in pensione. Anche in questo caso si è proceduto ad una riduzione rispetto agli anni necessari di lavoro ed è stato per quanto riguarda le lavoratrici mantenuto il sistema del doppio binario.
Allora colleghi, se ci liberiamo un po' dalle legittime ma non essenziali questioni procedurali e dalle preoccupazioni di schieramento ed elettorali e guardiamo la realtà della situazione del nostro Paese e la sostanza del testo, dobbiamo allora dire che questa riforma era necessaria. Non tanto e non solo perché ce lo ha chiesto l'Europa, quantunque su questo punto le riforme fatte dagli altri Paesi ci debbono pur far riflettere, ma per la situazione demografica che il nostro Paese presenta.
Non dobbiamo dimenticare - è stato ricordato da tanti colleghi - come noi registriamo l'indice di vecchiaia più alto del mondo e come l'indice di vecchiaia si compone di un elemento positivo che è la durata della vita, ma anche di un elemento negativo, rappresentato dalle poche nascite e come il rapporto tra lavoratori e pensionati sia preoccupante per la sostenibilità del sistema.
La riforma è necessaria anche per il nuovo quadro del mondo del lavoro, e specialmente per un elemento che non si dice, non si vuole dire da parte dell'opposizione: gli effetti della riforma Dini, meritevole per tanti versi che, però, richiede assolutamente il decollo della previdenza complementare.
Infatti, la riforma Dini, collocando tra poco tempo tutti nel sistema contributivo, porterà ad avere pensioni assolutamente inferiori ai livelli attuali e insufficienti. Peraltro, la riforma complementare, così necessaria, non è decollata in questi anni se è vero, come è vero, che coinvolge solamente l'11 per cento dei lavoratori.
Operare le riforme, anche quando sono necessarie, è sempre difficile. È particolarmente difficile nel nostro Paese; penso alle buone intenzioni del presidente D'Alema, che furono subito bloccate dal "Signor no", che allora si chiamava Cofferati (ma penso che se tornasse D'Alema, troverebbe ancora qualche "Signor no").
Possiamo dire che questa riforma contiene anche interessanti novità. Mi riferisco alla certificazione dei diritti maturati, alla liberalizzazione dell'età pensionabile con gli incentivi per chi vuole restare nel mondo del lavoro, all'ampliamento della possibilità di cumulo, alle misure a favore della totalizzazione dei periodi assicurativi, alla volontà di procedere verso la separazione tra la previdenza e l'assistenza e all'armonizzazione dei sistemi pensionistici. Soprattutto, lo ripeto, mi riferisco alle misure che tendono a far decollare, a far funzionare finalmente la previdenza complementare.
Nel corso di molti interventi ho sentito dire che la nostra riforma non pensa ai giovani. Credo sia vero il contrario. Penso che il sistema della previdenza complementare sia veramente necessario per i giovani, che rappresenti la vera speranza per le nuove generazioni e che in questa partita si giochi il futuro.
Mentre nel passato - dobbiamo dirlo e l'ho ricordato - questa previdenza non ha funzionato, il sistema previsto attualmente, con l'utilizzo dei TFR e con i nuovi incentivi fiscali, dovrebbe finalmente farla decollare.
Sulla previdenza complementare vi sono state, anche di recente, molte polemiche; ne ho sentite anche questa mattina da parte del senatore Turci, il quale ha espresso molte critiche a un qualcosa che non è, mentre si è dimenticato di dire, nel citare cifre, che queste sono riferite a qualcosa che invece è, ma che deriva non da questa riforma, bensì da elementi già presenti nel nostro sistema e che, guarda caso, per quanto riguarda i fondi individuali pensionistici si riferiscono ad un provvedimento che risale al ministro Visco.
Ebbene, nel sistema della previdenza complementare vogliamo apportare una maggior possibilità di scelta, perché crediamo che il mercato regolato possa portare elementi positivi; vogliamo dare maggior informazione e maggiori possibilità di una scelta consapevole, ampliando anche il termine entro il quale il lavoratore deve operare la scelta e portando il silenzio-assenso da tre a sei mesi. Soprattutto, abbiamo proposto alcuni articoli che riguardano in modo particolare le garanzie, le tutele sull'informazione e sui vari passaggi e abbiamo, proprio per questo, previsto che tutto il sistema (dei fondi chiusi, dei fondi aperti, dei fondi individuali) cada sotto la regìa e il controllo di un unico elemento, la COVIP, che viene rafforzata.
Dunque, anche sotto questo aspetto crediamo che la previdenza complementare abbia una soluzione equilibrata, così come riteniamo nel complesso equilibrato l'insieme delle norme contenute nel provvedimento, realisticamente possibili. Ci rendiamo infatti conto che si poteva fare di più e di diverso, ma i condizionamenti economici della situazione demografica sono quelli che sono. Soprattutto, siamo convinti, a differenza di quello che è stato detto, che questo sia un provvedimento che guarda al futuro, che apre una speranza, che rappresenta un patto tra generazioni e una fiducia nel futuro dei giovani.
Pertanto, essendo d'accordo sul provvedimento, anche per questi motivi, votiamo convinti la fiducia al Governo. (Applausi dal Gruppo UDC. Congratulazioni).
MONTAGNINO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MONTAGNINO (Mar-DL-U). Signor Presidente, un tema di così grande rilevanza come la riforma delle pensioni avrebbe meritato davvero un iter e una conclusione ben diversi da quelli che avete voluto imporre, prima in Commissione lavoro e adesso in Aula.
Siamo di fronte alla richiesta di un voto di fiducia che ci impedisce per l'ennesima volta di discutere nel merito delle questioni, anche quando si tratta, come in questo caso, di un tema così delicato che riguarda le prospettive di vita e di lavoro dei cittadini.
Siamo stati spettatori, non certo inerti, di un susseguirsi confuso e contorto di accelerazioni e frenate, di continue rimanipolazioni di un testo che è oggi del tutto differente da quello presentato nell'ormai lontano 2001, modificato con maxi emendamenti del Governo, attraverso un metodo che ha escluso di fatto un dialogo serio e costruttivo con le parti sociali.
Non siamo stati noi dell'opposizione a perdere tempo, il tempo lo avete perso voi. Siamo stati investiti da un turbinio assillante di dichiarazioni di assoluta necessità ed urgenza di una riforma previdenziale che sostenete essere pretesa dall'Europa, dichiarazioni contraddette poi nei fatti da lentezze e ripensamenti che non sono spiegabili se non con i problemi interni alle forze politiche della maggioranza, con la difficoltà di produrre un testo che accontentasse le diverse richieste di parte, con l'incapacità di questo Governo di trovare soluzioni adeguate ai problemi rilevanti del Paese, e con la paura di perdere ulteriormente il consenso dei lavoratori che sapete essere assolutamente contrari a questo provvedimento.
La tanto sbandierata esigenza di ridurre la spesa previdenziale, per omologarla agli altri Paesi europei, che è stata assunta come giustificazione della riforma, è falsa.
Parte da un presupposto assolutamente sbagliato perché i conti, a voi tanto cari, sono in equilibrio per effetto delle riforme attuate negli anni Novanta dai Governi di centro-sinistra e largamente condivisa dalle parti sociali e dagli stessi lavoratori.
Nei conti pensionistici del nostro Paese sono peraltro inclusi alcuni capitoli di spesa che invece vengono in altri Paesi riportati nell'ambito della spesa assistenziale, per cui più che una riforma delle pensioni sarebbe stata a questo fine necessaria una riclassificazione della spesa sociale nell'ambito di una più complessiva riforma del welfare.
Abbiamo sempre sostenuto che la riforma delle pensioni non era affatto urgente, e soprattutto che il vero motivo per cui veniva posta in agenda dal Governo era esclusivamente quello di fare cassa, destinando peraltro il ricavato dei tagli alla spesa previdenziale non ad interventi di politiche sociali, ma utilizzandoli per risanare il debito pubblico ed evitare così valutazioni negative delle agenzie di rating.
Al di là però della imbarazzante schizofrenia con cui sono stati condotti i lavori e della falsità dell'emergenza di una riforma previdenziale, così penalizzante, la nostra contrarietà rispetto a questa riforma è di fondo e riguarda il merito delle scelte che riteniamo inaccettabili e tutt'altro che in continuità con la riforma Dini.
La proposta finale, infatti, su cui, con un vergognoso colpo di mano, ci impedite di discutere, è incongrua ed iniqua, basata, da una parte, sugli incentivi al posticipo del pensionamento per i lavoratori che maturano i requisiti di accesso entro il 2007, e dall'altra su un innalzamento, tutt'altro che graduale, dei requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento, a partire dal 2008, che peraltro non è affatto temperato dalla possibilità per le donne di accedere al pensionamento con i requisiti attuali, ma con il calcolo dell'intera vita lavorativa con il sistema contributivo. È una soluzione irricevibile, un falso beneficio.
Le scelte del Governo sono inaccettabili e socialmente insostenibili e il rigido spartiacque del 1° gennaio 2008 da voi imposto smaschera le vostre effettive intenzioni e la vostra volontà di penalizzare una parte rilevante dei cittadini italiani. Sembra una vendetta rispetto alla riforma del 1994, sconfitta dal Paese.
È inoltre assolutamente illogica ed incomprensibile la scelta di procedere ad una riforma del sistema pensionistico senza attendere la verifica del 2005, finalizzata, nella legge Dini, alla revisione dei coefficienti di trasformazione sulla base delle modifiche delle aspettative di vita.
Dovrete spiegare agli italiani quale logica presieda alla decisione di aumentare di ben cinque anni il pensionamento di quanti compiono cinquantasette anni a partire dal 2008. Questo è infatti l'effetto che realizzate con l'aumento dell'età pensionabile unito alla soppressione di due finestre per accedere al pensionamento. Noi abbiamo contrastato con forza questa scelta, per garantire diritti e non privilegi.
Denunciamo anche la mancanza di una politica previdenziale per i giovani, già compressi da un precariato che voi avete voluto e che determina incertezze per il futuro.
Nella vostra politica non c'è sensibilità sociale. Essa non appartiene alla vostra cultura, incentrata sui segnali di mercato e su cinici calcoli economici, che bandiscono l'equità. Avete determinato una rigidità dei requisiti di accesso al pensionamento anche per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente col sistema contributivo, in palese contraddizione con la logica di fondo di tale sistema.
La misura inerente agli incentivi al posticipo del pensionamento è costosa e rischia di essere inutile. La tipologia di incentivo che avete scelto è scarsamente incisiva in quanto non prefigura alcun incremento del trattamento pensionistico per i lavoratori che optino per un prolungamento dell'attività lavorativa.
Non avete accettato di escludere dall'innalzamento dell'età pensionabile nemmeno i lavoratori che sono prosecutori della contribuzione volontaria né avete acconsentito all'aumento della valutazione dell'anzianità contributiva per i lavoratori affetti da talassemia che hanno un'aspettativa di vita, purtroppo, ridotta.
Avete maltrattato i lavoratori precoci e avete mantenuto il limite dei 10.000 lavoratori collocati in mobilità o destinatari dei fondi di solidarietà di settore, ai fini della loro esclusione dalla normativa di aumento dell'età pensionabile, ribadendo la decisione di non prendere in esame ulteriori domande di pensionamento superiori a tale limite numerico. Questa è la vostra etica della responsabilità.
Inoltre, lasciate nell'ambiguità la coesistenza della verifica del 2013 con quella prevista dalla legge Dini nel 2005. Insomma, il vostro disegno è da controriforma, la più inaccettabile perché colpisce le fasce di lavoratori più deboli.
Sulla previdenza complementare, pur essendo apprezzabile l'introduzione del silenzio-assenso in relazione al conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione, a favore del quale l'opposizione si è battuta, nonché la soppressione della originaria disposizione normativa inerente la decontribuzione, rimane negativa e preoccupante, tra l'altro, l'equiparazione tra fondi pensione e polizze assicurative individuali, con il rischio concreto di vanificare l'intero impianto della previdenza complementare.
Abbiamo posto alcune priorità, ma avete pregiudizialmente respinto le nostre proposte di buon senso, di equità, di riduzione del danno, perché non rispondenti alla vostra esclusiva logica di incamerare risparmi. Siete assolutamente disinteressati ai problemi reali del Paese.
Un Paese in cui cresce a dismisura il clima di incertezza fra i cittadini, vittime di un'inflazione più alta di quelle registrate tra i Paesi dell'area dell'euro, che colpisce il potere d'acquisto delle famiglie; vittime dei ritardi generalizzati nei rinnovi contrattuali che penalizzano il tenore di vita di milioni di lavoratori; vittime di una riforma del mercato del lavoro che non ha contenuti di flessibilità, ma di assoluta precarietà; vittime, da oggi, anche di una riforma delle pensioni che colpisce gravemente il futuro dei lavoratori.
Il provvedimento approvato dalla Commissione lavoro il 27 aprile scorso avrebbe potuto essere esaminato senza ricorso alla fiducia. Erano stati contingentati i tempi e si era conclusa la discussione generale. C'era tutto il tempo per discutere gli emendamenti, di merito e non ostruzionistici, se il Governo non avesse dato pretestuosa priorità ad altri provvedimenti, se non ci fosse un clima all'interno della maggioranza in cui ciascuno è contro l'altro.
Voi avete deciso di approvare una controriforma, ponendo la questione di fiducia, dopo aver reiteratamente negato la possibilità di farvi ricorso, al fine di ridurre all'obbedienza i Gruppi politici di una maggioranza confusa e insensibile alle grandi questioni sociali.
La Margherita voterà contro la fiducia a questo Governo, che il centro-destra invece concederà, ma il Paese diffida di voi, anzi vi è ostile, perché l'avete tradito. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Misto-SDI. Congratulazioni).
TOFANI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOFANI (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, conosco il senatore Montagnino così bene che è ormai chiaro che siamo in campagna elettorale.
TONINI (DS-U). Voi invece no, voi patteggiate.
TOFANI (AN). Battute ad effetto di questo tipo rappresentano la totale assenza di contenuti e di proposte alternative. Voi non ne avete. La prova provata, signor Presidente, ce l'ha data l'intervento del collega Ripamonti dei Verdi, che con grande onestà e in modo esplicito ha detto che questo sarà l'argomento forte della campagna elettorale. E' la cartina di tornasole. Non avendo capacità propositive cercate in ogni modo di chiosare, delle volte alzando i toni anche a dismisura come è avvenuto ieri sera, per creare un'attenzione straordinaria attorno ad una specie di cataclisma che starebbe per verificarsi.
Cerchiamo di spiegare agli italiani cosa sta accadendo e quindi cos'è una vera riforma, cos'è una parziale riforma e da dove nascono i problemi. Se avessimo tempo, e ne abbiamo avuto durante i lunghissimi lavori di Commissione, dovremmo cominciare a dire chi ha cambiato la riforma pensionistica in Italia alla fine degli anni Sessanta. E' lì che nasce il problema, nel momento in cui si passa da un sistema contributivo a capitalizzazione ad un sistema a ripartizione, dimostrando un'enorme miopia. Infatti, bisognava tener presenti l'evoluzione del mercato del lavoro, l'involuzione, ahimè, del processo demografico e, vivaddio, una maggiore durata della vita. Quindi, vi è stata un'enorme miopia e la dimostrazione è stata che da lì nascono le pensioni d'annata, una vergogna che avete costruito nei decenni…
BRUNALE (DS-U). Avete chi?
TOFANI (AN). …proprio a dimostrazione che non c'era una linea da seguire. I pensionati che hanno le pensioni d'annata capiscono bene questo discorso, cari colleghi della sinistra, perché da decenni stanno patendo un'ingiustizia. Questo è l'effetto della politica operata dal centro-sinistra in questo settore, per arrivare agli ultimi dieci anni in cui vi è stato un processo continuo e costante di attacco alle pensioni a partire dalla grande riforma Amato, la madre di tutte le finanziarie con oltre 90.000 miliardi di vecchie lire di tagli.
TONINI (DS-U). Ha salvato l'Italia!
TOFANI (AN). Ricorderete la riforma Dini. Ricorderete anche la riforma Prodi, ma voglio soffermarmi sulla prima. Ciò che hanno detto i colleghi della sinistra in riferimento al problema generazionale lo ha creato la riforma Dini del 1995. Lo ricordo perfettamente perché ebbi l'onore, nell'altro ramo del Parlamento, di fare la dichiarazione di voto motivando essenzialmente il no di Alleanza Nazionale proprio perché il provvedimento non garantiva i giovani e creava sistemi differenziati. Una parte del sistema rimaneva tradizionale e retributivo, poi diventava un sistema misto, contributivo e retributivo, per arrivare alla fine ad essere un sistema solo contributivo. Quindi, il problema dei giovani è vostro e noi stiamo cercando di risolverlo.
Non ci sono più quei giovani che qualche collega che mi ha preceduto ha evocato in modo demagogico affermando che avranno le pensioni ridotte. È il centro-sinistra che vi ha ridotto e vi ridurrà le pensioni, cari giovani. Non sono bugie ed è tanto vero che noi, e non voi colleghi della sinistra, abbiamo ottenuto un grande risultato con questo progetto di riforma: far partire la previdenza complementare, tanto urgente e necessaria grazie agli errori da voi commessi.
Perché con la riforma Dini del centro-sinistra, avallata dalla concertazione di tutte le forze sociali, quei giovani, se non avranno una previdenza integrativa, sì e no arriveranno alla metà, o sicuramente ad un taglio del 40 per cento delle pensioni attuali. Questo dovete dire ai giovani e non fare demagogia sui giovani! Quindi il percorso va legato a quanto si è determinato in riferimento al problema delle pensioni.
Ieri sera in modo particolare il collega Angius lancia in resta è partito all'assalto della Presidenza per non so quali gravi misfatti da quest'ultimo compiuti; ma la Presidenza non era colpevole di nulla, tant'è vero che serenamente abbiamo deciso di iniziare questa mattina il dibattito, per poi passare alle dichiarazioni di voto. E allora vediamo cosa è effettivamente successo.
Noi in tutto questo tempo abbiamo lavorato molto, ed io ieri sera ho cercato di stemperare il clima, dando atto dell'ampio dibattito di mesi che si è svolto in Commissione, sostenendo e confermando che il provvedimento sul quale daremo oggi la fiducia è frutto di mesi di dibattito in Commissione, è frutto di incontri con le parti sociali, è un provvedimento che si migliora e si perfeziona con un ampio dibattito interno fra le forze della maggioranza e anche con contributi, peraltro significativi, da parte dell'opposizione.
Del resto, l'intervento del collega Peterlini è straordinario, finirà sicuramente negli annali: riconosce che molti emendamenti (e addirittura li ha contati: dodici) dell'opposizione sono stati recepiti, fa grandi elogi a questo provvedimento, ma paradossalmente, colpito sulla via di Damasco, essendo stata posta la fiducia, deve votare contro. Questa è la logica peggiore della partitocrazia, che non va a vedere i contenuti, ma si ferma alle cornici che ognuno si dà…
BRUNALE (DS-U). Bastava non mettere la fiducia! È contraddittorio.
TOFANI (AN). …fino ad arrivare a far dichiarare all'amico collega Peterlini un paradosso, che è quello che abbiamo tutti avuto modo di ascoltare (Commenti del senatore Peterlini. Brusìo in Aula).
Signor Ministro, quante volte lei si è incontrato con le forze sociali, quante volte ha rilanciato. Se ci consente, Alleanza Nazionale ha svolto un ruolo attivo, costante e dinamico fino agli ultimi momenti di definizione di ogni particolare. Anche ieri sera, prima della richiesta di fiducia, noi abbiamo cercato, voi avete cercato come Governo, tutti abbiamo cercato di dare un contributo per recepire le istanze del corpo sociale.
Quindi queste specie di anatema, questa specie di ultimatum, queste specie di ricatti noi li rifiutiamo. Noi non temiamo gli elettori e siamo convinti di parlare durante la campagna elettorale anche di questo problema nei termini corretti, perché abbiamo cercato di fare del nostro meglio, per quanto possibile, di fronte ad una situazione che indubbiamente non abbiamo creato noi; sicuramente il percorso spero significativo ed anche storico della riforma delle pensioni è stato un altro regalo che noi abbiamo avuto da voi.
Noi abbiamo mantenuto il doppio sistema; esistono ancora le pensioni di anzianità. Abbiamo avuto una particolare attenzione per le donne, tant'è vero che anche le donne hanno la possibilità di avere questo doppio canale.
Abbiamo avuto la possibilità di rispondere - e concludo, signor Presidente - quando abbiamo recepito quello che le parti sociali ci chiedevano, ad esempio a proposito del trattamento di fine rapporto non obbligatorio, ma condizionato al parere, alla decisione del lavoratore. Così come abbiamo raccolto la decontribuzione e abbiamo eliminato la prima proposta dello scalone; in effetti, c'è stato un innalzamento di tre anni, ma assolutamente non è stato toccato quello che era il numero di anni di contribuzione, che di 35 era e di 35 è rimasto.
Quest'innalzamento è essenzialmente legato - vivaddio - alle speranze di vita, perché dai dati che abbiamo, relativi ai processi attuali, si evince chiaramente che nell'ultimo decennio le speranze di vita sono aumentate di due anni. (Richiami del Presidente).
Allora qual è questo grande vulnus che noi abbiamo creato (chiedo scusa, signor Presidente), se non quello di correggere i vostri gravi errori, di dare una pensione integrativa agli italiani, ma soprattutto di essere sereni nei loro confronti? Noi affronteremo a testa alta anche questa competizione elettorale votando il presente provvedimento e dando la fiducia al Governo. (Applausi dai Gruppi AN e UDC. Molte congratulazioni).
ANGIUS (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANGIUS (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, è una legge, questa voluta dal Governo, che colpisce i pensionati. Siamo contrari, voteremo contro.
Noi avvertiamo il peso tutto intero della nostra responsabilità, come forza di opposizione, in questo momento della vita economica e sociale del nostro Paese. C'è una preoccupazione diffusa, smarrimento e anche molta paura. L'Italia è senza una guida politica e di Governo all'altezza della grave crisi economica e sociale che l'attraversa e di una situazione internazionale drammatica, terribile, se pensiamo all'Iraq e al Medio Oriente. L'Italia è trascinata dal Governo Berlusconi verso un declino.
Il nostro impegno non è soltanto quello di opporci al Governo e alle sue scelte: è quello di indicare all'Italia e agli italiani un cammino diverso, una strada nuova che può essere percorsa. Bisogna liberarsi di questo Governo. E penso che un contributo in questa direzione sarà dato dal voto del 13 giugno.
C'era urgenza di questa riforma delle pensioni? No, non c'era. Eppure la si è voluta a tutti i costi. È una riforma che crea incertezza, sfiducia, paura, non produce né aggancia alcuna ripresa economica, al contrario. In un comunicato privo, nelle stringate parole, di senso compiuto, il Governo ieri ci ha spiegato che la fiducia bisognava porla a tutti i costi.
È una legge che, al contrario, allarma i lavoratori, i pensionati italiani. Per la crescita servirebbe fiducia; questa legge crea allarme.
La legge l'avete cambiata quattro volte e lo sarà ancora, perché tornerà alla Camera e forse dopo le elezioni europee la peggiorerete. È una legge già pessima, ingiusta per milioni di lavoratori, soprattutto per quelli giovani.
È una riforma iniqua: innalza l'età pensionabile di colpo, senza criterio, di tre anni, senza nessuna gradualità, nel 2008; non prevede alcun incremento del trattamento pensionistico, nonostante venga chiesto di lavorare di più; si eliminano le due finestre d'uscita per i pensionati previste dalla legge in vigore; si peggiorano le condizioni di pensione dei lavoratori autonomi; sono assenti misure a favore dei lavori usuranti e, soprattutto, non c'è niente - sottolineo: niente - che riguardi i giovani; coloro che entrano oggi nel mondo del lavoro non vedono garantito quel diritto alla pensione di cui godono i loro padri: questa è la nostra critica più dura alla vostra legge, che non guarda al futuro, che ignora i giovani. In più, dopo aver riformato il mercato del lavoro, la destra ha costruito un monumento alla precarietà del lavoro e adesso costruisce una certezza d'una pensione più bassa rispetto ai padri che oggi lavorano.
Ponete la fiducia e non avete avuto il coraggio di dire perché. Noi pensiamo che vi siano due ragioni: una è quella di far cassa, l'altra quella di far silenzio. Far cassa, perché naturalmente dovete mantenere il patto, dopo la devastazione dei conti pubblici, con l'Unione Europea, che diversamente avrebbe bocciato la vostra legge finanziaria; far silenzio, perché è meglio impedire al Senato della Repubblica di discutere e di far conoscere le nostre opinioni - quelle di una forza di sinistra, delle forze del centro-sinistra e di opposizione - a difesa dei pensionati, che la vostra legge colpisce. Ma di ciò, come hanno detto tutti i colleghi dell'opposizione intervenuti, parleremo. Gli italiani ne parleranno, e tanto!
Vorrei porre una domanda semplice semplice al Ministro del lavoro e delle politiche sociali qui presente: perché avete giustamente cercato un accordo con i sindacati nel caso della crisi della Fiat di Melfi e, altrettanto giustamente, in quello della gravissima crisi dell'Alitalia ed invece non lo cercate per la più importante riforma sociale di questa legislatura, che riguarda milioni di lavoratori italiani? Mi si vuole dare, a questa domanda semplice, una risposta altrettanto semplice? Quale diabolico calcolo vi guida?
Voi non avete sentore di quello che sta accadendo nel nostro Paese. Abbiamo visto nei mesi scorsi manifestazioni che hanno invaso le città italiane, dai tranvieri di Milano agli insegnanti, ai medici, ai metalmeccanici, ai professori universitari, ai pensionati, ai dipendenti dell'Alitalia, e sto certamente dimenticando tante altre migliaia di lavoratori e tante categorie contrarie alle vostre politiche economiche e sociali.
Sulle pensioni ci sono stati, per darvi un altolà, uno sciopero generale organizzato da CGIL, CISL e UIL ed una manifestazione a Roma di un milione di lavoratori, ma voi andate avanti! Ha ragione il segretario generale della CISL, Savino Pezzotta, quando afferma che state rompendo un dialogo sociale appena iniziato.
Noi torneremo al governo del Paese e cambieremo questa legge (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Commenti del senatore Greco) per dare giustizia ai pensionati, fiducia ai lavoratori e speranza ai giovani.
Vede, onorevole Ministro, l'altro giorno nel mio collegio, ad Orvieto, nel corso di una manifestazione elettorale - perché le elezioni ci sono per noi, ma anche per il collega Tofani - il direttore didattico di quel Comune - un direttore didattico - mi ha portato, sbigottito, qualcosa che io, altrettanto sconcertato, ho guardato. Quel qualcosa era una bella brochure intitolata: «Rapporto di metà legislatura. 11 giugno 2001-11 dicembre 2003» a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero per l'attuazione del programma. Ù
Ebbene, voglio che gli italiani sappiano che con i loro soldi il presidente del Consiglio Berlusconi, candidato ad un Parlamento europeo nel quale non potrà mai mettere piede, si fa la sua campagna elettorale. Quello che vi sto mostrando è un cd-rom, allegato alla brochure, che è una vera vergogna per il nostro Paese ed è stato fatto con i soldi dei contribuenti italiani! Questa è la propaganda vostra e del vostro Governo! (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).
RONCONI (UDC). Ricordati di D'Alema!
TONINI (DS-U). D'Alema non si è candidato alle elezioni europee!
ANGIUS (DS-U). Ma gli italiani sanno del vostro del vostro comportamento e fallimento! Gli italiani sanno che sulla questione che più direttamente li riguarda, il carovita, voi, il Presidente del Consiglio e i Ministri dell'economia e del lavoro non avete preso una - dico soltanto una - misura tesa almeno ad alleviare ed attenuare questo fardello che pesa sulle famiglie italiane ogni mese.
Migliorare la sanità, rilanciare la scuola, rilanciare i trasporti, potenziare i servizi sociali, difendere la casa, proteggersi dal carovita, incrementare l'occupazione, tutelare il lavoro: questi sono i bisogni degli italiani, non quelli che voi imponete qui con le vostre leggi sui vostri interessi al Parlamento della Repubblica!
In tre anni avete scardinato i conti pubblici, dilapidato risorse, fatto crollare le entrate. (Proteste dal Gruppo FI. Richiami del Presidente). E il funambolo Ministro della finanza creativa, che sta per stramazzare al suolo, dobbiamo impedire che nella sua rovinosa caduta trascini l'Italia e gli italiani.
Voi state mettendo in discussione beni condivisi, patrimoni comuni, senso di appartenenza. Vi sembra normale che la più importante riforma sociale sia discussa e approvata senza che il Senato della Repubblica - quest'Assemblea - sia messo in condizione di dire una sola parola su questa legge? No, non è normale che questo accada.
L'Italia oggi, anche per queste ragioni, è senza una guida politica. Gli italiani e l'Italia non meritano questo, ma dopo il 13 giugno, cari colleghi della maggioranza, sarà un'altra storia. Ve ne accorgerete. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-SDI).
SCHIFANI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCHIFANI (FI). Signor Presidente, avrei voluto condurre un intervento meno politico e più tecnico, ma mi viene subito da riflettere su quanto detto dal senatore Angius: i conti pubblici, se noi li abbiamo scardinati, loro, quando erano al Governo, li hanno svuotati. (Applausi dai Gruppi FI e AN).
Un ringraziamento, signor Presidente, colleghi, al relatore, senatore Carmelo Morra (Applausi dai Gruppi FI e UDC), per il suo lavoro profondo di mesi e mesi di attività svolta all'interno della Commissione, che è stata impegnata per decine e decine di sedute, contrariamente a quanto vuole far apparire il collega Angius, delineando quasi un quadro in cui il Senato non si è occupato di pensioni.
Un ringraziamento, mi si consenta, anche al presidente della Commissione, senatore Zanoletti. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Magnalbò).
Il nostro sistema previdenziale negli ultimi quarant'anni è stato oggetto di oltre 40 riforme, miniriforme e correzioni. Fino agli anni Novanta queste riforme hanno aggravato la nostra spesa pubblica squilibrando pesantemente i nostri conti. Sono stati gli anni della finanza allegra, quella finanza che elargiva benefìci e privilegi scaricandone i costi sulle spalle delle generazioni future.
Erano gli anni del passaggio dal sistema contributivo a quello retributivo, cioè la pensione pagata in proporzione dell'ultima retribuzione e non in base ai contributi versati; delle baby pensioni, del boom delle pensioni di anzianità.
Negli anni Novanta ci si è tardivamente accorti che il sistema non era in equilibrio finanziario, che si rischiava la bancarotta e si è tentato di intervenire con due riforme: la riforma Amato e la riforma Dini; quella riforma Amato - vostro autorevole esponente - che è stata approvata in entrambi i rami del Parlamento ricorrendo a quel voto di fiducia che oggi viene contestato, se è richiesto dal Governo Berlusconi. Il classico metodo dei due pesi e due misure. (Applausi dai Gruppi FI e UDC).
La riforma Dini si è dimostrata - è sotto gli occhi di tutti - iniqua perché ha caricato sulle generazioni future gli oneri di questa stessa riforma, in quanto interessa esclusivamente lavoratori con meno di quarant'anni. A questi, infatti, si applica il nuovo calcolo delle pensioni sulla base dei contributi versati.
La riforma Dini è il frutto di una concertazione con i sindacati, è vero, i cui iscritti però hanno e avevano all'epoca della concertazione un'età media inferiore ai 45 anni, cioè quelli che non venivano toccati dalla riforma. È facile fare le riforme in questo modo, sedersi attorno ad un tavolo e decidere per gli altri e non per se stessi. È troppo facile.
Allora, questo squilibrio finanziario va rimediato con un atto di coraggio, una riforma che significhi una scelta di grande responsabilità di un Governo responsabile. Oggi, signori del Senato, esiste uno squilibrio finanziario annuo tra entrate e uscite pari ad un punto di PIL.
Oggi il sistema previdenziale costa all'anno un punto di PIL, pari a 20.000 miliardi di vecchie lire. Con la nostra riforma nel 2035 finalmente si raggiungerà questo equilibrio. Questo è il primo Governo che riesce, con grande senso di responsabilità, ad adottare una riforma che nel 2035 garantirà il fermo di questa emorragia. (Applausi dal Gruppo FI).
Abbiamo impiegato, signor Presidente, colleghi, 43 sedute di lavoro in Commissione, 11 sedute di Assemblea. L'Assemblea già il 9 marzo si era occupata di riforma delle pensioni ed aveva deciso di rinviare il tema in Commissione perché non era ancora maturo per la valutazione dell'Assemblea.
La Commissione ha lavorato, ha esitato un testo che oggi siamo chiamati a votare ed approvare, seppur con delle piccole modifiche, che hanno ulteriormente migliorato il percorso della riforma, lungo, accidentato e complesso che, prima di approdare in Parlamento, ha visto impegnato in maniera febbrile e continua il Governo in consultazione con le parti sociali. È questo percorso, che oggi trova un momento di sintesi parlamentare, il quale, al proprio interno, ha ben accolto, e in modo molto intenso, le richieste e le rivendicazioni delle parti sociali.
Signor Presidente, non è uno slogan: si tratta di tentare - e noi vogliamo farlo - di salvare le pensioni dei nostri figli (Applausi dal Gruppo FI) (Commenti della senatrice Baio Dossi). Vi è questo rischio e una maggioranza responsabile ha il dovere di porsi il problema e di tentare di risolverlo.
Si dice poi, da parte di colleghi dell'opposizione, che questa riforma è fatta per «fare cassa». Ma mi chiedo, chiedo a voi ed all'opinione pubblica: come può fare cassa una riforma che entra in vigore nel 2008? (Applausi dai Gruppi FI e UDC).
Lo ripeto: come può far cassa una riforma che entra in vigore fra quattro anni? Nello stesso tempo, però, gli incentivi in favore di chi, pur avendo maturato i requisiti pensionistici, decide di restare al lavoro sono immediati. Allora, quei benefìci, quegli incentivi entrano subito in vigore, nelle tasche di chi lavora, di chi potrebbe andare in pensione e decide invece di rimanere al proprio posto di lavoro.
Signor Presidente, mi accingo a concludere, credo che quando si è chiamati a scelte delicate di responsabilità sia doveroso un minimo richiamo storico al percorso della politica: il 22 novembre 1999, l'allora Presidente del Consiglio, D'Alema - credo noto agli esponenti dell'opposizione - dichiarava: «È necessario lavorare con serietà per anticipare le scadenze della riforma delle pensioni. Indicare per la bellissima riforma delle pensioni di Lamberto Dini la scadenza del 2020 non ha risolto il problema. Non è un lavoro facile ma ho fiducia che ce la faremo».
Aprendo il dibattito, il Presidente del Consiglio delineava i caratteri di un riformismo coraggioso, radicale negli obiettivi, flessibile. Dichiarava ancora: «L'Italia è rimasta indietro nel fare i suoi compiti e si deve mettere i conti in ordine». Questo diceva il vostro Presidente del Consiglio, il quale, a distanza di quarantott'ore da quella dichiarazione, fu fermato da quella tranciante, lancinante dichiarazione di Cofferati: «Non condivido e soprattutto non capisco». Da quel momento non avete più avuto il coraggio di parlare di pensioni. (Applausi dai Gruppi FI e UDC).
Signor Presidente, questa riforma ce la chiedono l'Europa, il Fondo monetario, la finanza internazionale. Noi ci siamo assunti l'onere e la responsabilità di portarla avanti anche alla vigilia di una campagna elettorale. È vero; ma la capacità e la credibilità di un Governo si misura anche nel coraggio e nella consapevolezza di scelte responsabili, delicate e pesanti, che a volte danno ad un Governo maggiore credibilità nel tempo. E non la pensiamo come alcuni esponenti dell'allora maggioranza che ebbero a dichiarare, sulla scia della proposta di D'Alema, che se si affrontasse in chiave solo italiana la riforma delle pensioni ad un anno dalle elezioni - parliamo del 1999 e lo diceva Mastella - si otterrebbe non la fiducia, bensì, purtroppo, una sfiducia.
Corriamo questo rischio: siamo un Governo serio. (Applausi dai Gruppi FI, LP, UDC e AN).
PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.2000.
Votazione nominale con appello
PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione, e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento del Senato, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.
Indíco pertanto la votazione nominale con appello sull'emendamento 1.2000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 14 del disegno di legge n. 2058, nel testo proposto dalla Commissione, sul quale il Governo stesso ha posto la questione di fiducia.
I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza.
Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.
Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.
(È estratto a sorte il nome del senatore Dalla Chiesa).
Invito il senatore segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Dalla Chiesa.
Presidenza del vice presidente CALDEROLI
DATO, segretario, fa l'appello.
Rispondono sì i senatori:
Agogliati, Agoni, Alberti Casellati, Archiutti, Azzollini
Balboni, Baldini, Barelli, Battaglia Antonio, Bergamo, Bettamio, Bevilacqua, Bobbio Luigi, Boldi, Bonatesta, Bongiorno, Borea, Boscetto, Bosi, Bucciero
Callegaro, Camber, Cantoni, Carrara, Caruso Antonino, Castagnetti, Centaro, Cherchi, Chincarini, Chirilli, Ciccanti, Cicolani, Cirami, Collino, Comincioli, Compagna, Consolo, Contestabile, Corrado, Costa, Cozzolino, Crinò, Cursi, Cutrufo
D'Alì, D'Ambrosio, Danieli Paolo, Danzi, De Corato, Dell'Utri, Delogu, Del Pennino, Demasi, De Rigo, D'Ippolito, D'Onofrio
Eufemi
Fabbri, Falcier, Fasolino, Favaro, Federici, Ferrara, Firrarello, Florino, Forlani, Forte, Franco Paolo
Gaburro, Gentile, Girfatti, Giuliano, Greco, Grillo, Guasti, Gubert, Guzzanti
Iannuzzi, Iervolino, Ioannucci, Izzo
Kappler
La Loggia, Lauro
Maffioli, Magnalbò, Malan, Manfredi, Massucco, Meduri, Meleleo, Menardi, Minardo, Moncada, Monti, Morra, Morselli, Mugnai, Mulas
Nania, Nessa, Nocco, Novi
Ognibene
Pace, Pastore, Pedrazzini, Pedrizzi, Pellegrino, Pellicini, Peruzzotti, Pessina, Pianetta, Piccioni, Pontone, Ponzo, Provera
Ragno, Rizzi, Ronconi, Ruvolo
Salerno, Salini, Salzano, Sambin, Sanzarello, Saporito, Scarabosio, Schifani, Scotti, Semeraro, Sestini, Sodano Calogero, Specchia, Stiffoni, Sudano
Tarolli, Tatò, Tirelli, Tofani, Tomassini, Travaglia, Tredese, Tunis
Ulivi
Vanzo, Vegas, Ventucci, Vizzini
Zanoletti, Zappacosta, Ziccone, Zorzoli
Rispondono no i senatori:
Amato, Angius, Ayala
Baio Dossi, Baratella, Bassanini, Basso, Battafarano, Boco, Bonavita, Bonfietti, Bordon, Brunale, Brutti Paolo, Budin
Cambursano, Carella, Castellani, Chiusoli, Coviello, Crema
Dalla Chiesa, D'Andrea, Danieli Franco, Dato, Debenedetti, Del Turco, De Petris, De Zulueta, Di Girolamo, Di Siena,
Falomi, Fassone, Flammia, Forcieri,
Gasbarri, Giovanelli, Gruosso,
Iovene
Lauria, Liguori, Longhi
Maconi, Malabarba, Manzella, Manzione, Marini, Maritati, Mascioni, Michelini, Modica, Montagnino, Monticone, Montino, Morando, Murineddu, Muzio
Nieddu
Pagliarulo, Pascarella, Pasquini, Passigli, Pedrini, Peterlini, Petrini, Petruccioli, Piatti, Piloni, Pizzinato
Rollandin, Rotondo
Salvi, Sodano Tommaso, Soliani, Stanisci
Tessitore, Thaler Ausserhofer, Tonini, Treu, Turci, Turroni
Veraldi, Vicini, Villone, Viserta Costantini, Viviani
Zancan, Zavoli
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.
(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).
Per la risposta scritta ad una interrogazione
PIZZINATO (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIZZINATO (DS-U). Signor Presidente, credo che lei mi abbia già sentito sollecitare più volte la risposta all'interrogazione 4-06278, relativa all'applicazione delle norme in materia di lavoratori ex esposti all'amianto, così come modificate dal decreto-legge n. 269 del 2003 e dalla legge finanziaria.
Mentre per quanto riguarda il settore privato l'INPS ha provveduto con una sua circolare, in sostituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di quello dell'economia e delle finanze, non si è proceduto allo stesso modo per il settore pubblico.
Mi permetto quindi di sollecitare per la terza volta lo svolgimento di questa interrogazione e, contemporaneamente, a norma di Regolamento, ne chiedo il trasferimento in Commissione, in modo da ottenere più facilmente una risposta importante, non tanto per il sottoscritto o per i colleghi, quanto per le migliaia di lavoratori interessati.
PRESIDENTE. Mi scuso per quanto accaduto, giacché mi è effettivamente capitato altre volte di ascoltare la sua sollecitazione per lo svolgimento di questa interrogazione; credo comunque che lei abbia scelto la strada adatta per poter ottenere più celermente una risposta.
Sospendo ora brevemente la seduta in attesa che i senatori segretari concludano le operazioni di numerazione dei voti.
(La seduta, sospesa alle ore 14,35, è ripresa alle ore 14,42).
Presidenza del presidente PERA
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2058, 421 e 1393
e della questione di fiducia
PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Risultato di votazione
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.2000, interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 14 del disegno di legge n. 2058, nel testo proposto dalla Commissione, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:
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Senatori votanti |
241 |
|
|
Maggioranza |
121 |
|
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Favorevoli |
153 |
|
|
Contrari |
88 |
|
Il Senato approva. (Applausi dal Gruppo FI).
Decadono, quindi, tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati agli articoli del disegno di legge n. 2058, nel testo proposto dalla Commissione.
Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 421 e 1393.
Interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.
La seduta è tolta (ore 14,43).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria (2058)
EMENDAMENTO, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, COMPOSTO DEGLI ARTICOLI DA 1 A 14
IL GOVERNO
ApprovatoSostituire gli articoli da 1 a 14 con il seguente:
«Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a:
a) liberalizzare l’età pensionabile;
b) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro;
c) sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari;
d) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l’operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi.
2. Il Governo, nell’esercizio della delega di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuare le forme di tutela atte a garantire la correttezza dei dati contributivi e previdenziali concernenti il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni;
b) liberalizzare l’età pensionabile, prevedendo il preventivo accordo del datore di lavoro per il proseguimento dell’attività lavorativa qualora il lavoratore abbia conseguito i requisiti per la pensione di vecchiaia, con l’applicazione degli incentivi di cui ai commi da 12 a 17 e fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia di pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici, e facendo comunque salva la facoltà per il lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo, di proseguire in modo automatico la propria attività lavorativa fino all’età di sessantacinque anni;
c) ampliare progressivamente la possibilità di totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente e autonomo, in funzione dell’anzianità contributiva e dell’età;
d) adottare misure volte a consentire la progressiva anticipazione della facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento di pensione fino a due anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento.
e) adottare misure finalizzate ad incrementare l’entità dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari, collettive e individuali, con contestuale incentivazione di nuova occupazione con carattere di stabilità, prevedendo a tale fine:
1) il conferimento, salva diversa esplicita volontà espressa dal lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, garantendo che il lavoratore stesso abbia una adeguata informazione sulla tipologia, le condizioni per il recesso anticipato, i rendimenti stimati dei fondi di previdenza complementare per i quali è ammessa l’adesione, nonché sulla facoltà di scegliere le forme pensionistiche a cui conferire il trattamento di fine rapporto, previa omogeneizzazione delle stesse in materia di trasparenza e tutela, e anche in deroga alle disposizioni legislative che già prevedono l’accantonamento del trattamento di fine rapporto e altri accantonamenti previdenziali presso gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per titoli diversi dalla previdenza complementare di cui al citato decreto legislativo n. 124 del 1993;
2) l’individuazione di modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti o promossi dalle regioni, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione pubblica all’uopo istituite, oppure in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 e al comma 2 dell’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, nonché ai fondi istituiti in base alle lettere c) e c-bis) dell’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nel caso in cui il lavoratore non esprima la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia esercitato la facoltà di scelta in favore di una delle forme medesime entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo, emanato ai sensi del comma 1 e del presente comma, ovvero entro sei mesi dall’assunzione;
3) la possibilità che, qualora il lavoratore abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro da destinare alla previdenza complementare, detto contributo affluisca alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso o alla quale egli intenda trasferirsi ovvero alla quale il contributo debba essere conferito ai sensi del numero 2);
4) l’eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all’interno del sistema della previdenza complementare, definendo regole comuni, in ordine in particolare alla comparabilità dei costi, alla trasparenza e portabilità, al fine di tutelare l’adesione consapevole dei soggetti destinatari; la rimozione dei vincoli posti dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, al fine della equiparazione tra forme pensionistiche; l’attuazione di quanto necessario al fine di favorire le adesioni in forma collettiva ai fondi pensione aperti, nonché il riconoscimento al lavoratore dipendente che si trasferisca volontariamente da una forma pensionistica all’altra del diritto al trasferimento del contributo del datore di lavoro in precedenza goduto, oltre alle quote del trattamento di fine rapporto;
5) che la contribuzione volontaria alle forme pensionistiche possa proseguire anche oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell’età pensionabile;
6) il ricorso a persone particolarmente qualificate e indipendenti per il conferimento dell’incarico di responsabile dei fondi pensione nonché l’incentivazione dell’attività di eventuali organismi di sorveglianza previsti nell’ambito delle adesioni collettive ai fondi pensione aperti, anche ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
7) la costituzione, presso enti di previdenza obbligatoria, di forme pensionistiche alle quali destinare in via residuale le quote del trattamento di fine rapporto non altrimenti devolute;
8) l’attribuzione ai fondi pensione della contitolarità con i propri iscritti del diritto alla contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui è tenuto il datore di lavoro, e la legittimazione dei fondi stessi, rafforzando le modalità di riscossione anche coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonché l’eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei relativi rendimenti;
9) la subordinazione del conferimento del trattamento di fine rapporto, di cui ai numeri 1) e 2), all’assenza di oneri per le imprese, attraverso l’individuazione delle necessarie compensazioni in termini di facilità di accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese, di equivalente riduzione del costo del lavoro e di eliminazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto;
10) che i fondi pensione possano dotarsi di linee d’investimento tali da garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto;
11) l’assoggettamento delle prestazioni di previdenza complementare a vincoli in tema di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità analoghi a quelli previsti per la previdenza di base;
f) prevedere che i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria debbano essere erogati con calcolo definitivo dell’importo al massimo entro un anno dall’inizio dell’erogazione;
g) prevedere l’elevazione fino ad un punto percentuale del limite massimo di esclusione dall’imponibile contributivo delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello;
h) perfezionare l’unitarietà e l’omogeneità del sistema di vigilanza sull’intero settore della previdenza complementare, con riferimento a tutte le forme pensionistiche collettive e individuali previste dall’ordinamento, e semplificare le procedure amministrative tramite:
1) l’esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’attività di alta vigilanza mediante l’adozione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, di direttive generali in materia;
2) l’attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad essa attribuite, del compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e individuali, ivi comprese quelle di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e di disciplinare e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali, compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio, al fine di tutelare l’adesione consapevole dei soggetti destinatari;
3) la semplificazione delle procedure di autorizzazione all’esercizio, di riconoscimento della personalità giuridica dei fondi pensione e di approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi e delle convenzioni per la gestione delle risorse, prevedendo anche la possibilità di utilizzare strumenti quale il silenzio assenso e di escludere l’applicazione di procedure di approvazione preventiva per modifiche conseguenti a sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;
i) ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in modo da ampliare, anche con riferimento ai lavoratori dipendenti e ai soggetti titolari delle piccole e medie imprese, la deducibilità fiscale della contribuzione alle forme pensionistiche complementari, collettive e individuali, tramite la fissazione di limiti in valore assoluto ed in valore percentuale del reddito imponibile e l’applicazione di quello più favorevole all’interessato, anche con la previsione di meccanismi di rivalutazione e di salvaguardia dei livelli contributivi dei fondi preesistenti; superare il condizionamento fiscale nell’esercizio della facoltà di cui all’articolo 7, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni; rivedere la tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche rendendone più favorevole il trattamento in ragione della finalità pensionistica; individuare il soggetto tenuto ad applicare la ritenuta sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di rendita in quello che eroga le prestazioni;
l) prevedere che tutte le forme pensionistiche complementari siano tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, in modo sintetico, nelle comunicazioni inviate all’iscritto, se ed in quale misura siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali nella gestione delle risorse finanziarie derivanti dalle contribuzioni degli iscritti così come nell’esercizio dei diritti legati alla proprietà dei titoli in portafoglio;
m) realizzare misure specifiche volte all’emersione del lavoro sommerso di pensionati in linea con quelle previste dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, in materia di emersione dall’economia sommersa, relative ai redditi da lavoro dipendente e ai redditi di impresa e di lavoro autonomo ad essi connessi;
n) completare il processo di separazione tra assistenza e previdenza, prevedendo che gli enti previdenziali predispongano, all’interno del bilancio, poste contabili riferite alle attività rispettivamente assistenziali e previdenziali svolte dagli stessi enti, al fine di evidenziare gli eventuali squilibri finanziari e di consentire la quantificazione e la corretta imputazione degli interventi di riequilibrio a carico della finanza pubblica;
o) ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con l’obiettivo di consentire l’accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Tale facoltà è estesa anche ai superstiti di assicurato, ancorché deceduto prima del compimento dell’età pensionabile;
p) applicare i princìpi e i criteri direttivi di cui al comma 1 e al presente comma e le disposizioni relative agli incentivi al posticipo del pensionamento di cui ai commi da 12 a 17, con le necessarie armonizzazioni, al rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, tenendo conto delle specificità dei singoli settori e dell’interesse pubblico connesso all’organizzazione del lavoro e all’esigenza di efficienza dell’apparato amministrativo pubblico;
q) eliminare sperequazioni tra le varie gestioni pensionistiche, ad esclusione di quelle degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, nel calcolo della pensione, al fine di ottenere, a parità di anzianità contributiva e di retribuzione pensionabile, uguali trattamenti pensionistici;
r) prevedere, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, forme di contribuzione figurativa per i soggetti che presentano situazioni di disabilità riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i soggetti che assistono familiari conviventi che versano nella predetta situazione di disabilità;
s) agevolare l’utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori che abbiano maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento di anzianità;
t) prevedere la possibilità, per gli iscritti alla gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di ottenere, fermo restando l’obbligo contributivo nei confronti di tale gestione, l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatoria, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico delle predette forme;
u) stabilire, in via sperimentale per il periodo 1º gennaio 2007-31 dicembre 2015, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superiori a venticinque volte il valore di cui al secondo periodo, un contributo di solidarietà nella misura del 4 per cento, non deducibile dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. Il valore di riferimento è quello stabilito dall’articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato, ai fini in esame, sino all’anno 2007, nella misura stabilita dall’articolo 38, comma 5, lettera d), della predetta legge n. 448 del 2001 e, per gli anni successivi, in base alle variazioni integrali del costo della vita. All’importo di cui al primo periodo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale, delle province autonome e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi comprese la gestione speciale ad esaurimento di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. L’importo complessivo assoggettato al contributo non può comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all’importo di cui al primo periodo della presente lettera;
v) abrogare espressamente le disposizioni incompatibili con la disciplina prevista nei decreti legislativi.
3. Il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del diritto all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, nonché alla pensione nel sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e può chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
4. Per il lavoratore di cui al comma 3, i periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di conseguimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo dell’ammontare della prestazione, secondo i criteri vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il lavoratore di cui al comma 3 può liberamente esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui al predetto comma 3, indipendentemente da ogni modifica della normativa.
6. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l’incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante l’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento, con effetto dal 1º gennaio 2008 e con esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103:
a) il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni;
b) per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito anagrafico di cui all’articolo 1, comma 20, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre accedere al pensionamento:
1) a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un requisito di anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni;
2) con una anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, in presenza dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7;
c) i lavoratori di cui alle lettere a) e b), che accedono al pensionamento con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1º gennaio dell’anno successivo, se di età pari o superiore a 57 anni; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1º luglio dell’anno successivo. I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione, con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) entro il secondo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1º luglio dell’anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1º gennaio del secondo anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti medesimi. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano ai lavoratori di cui ai commi da 3 a 5. Per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
d) per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, si applicano le disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti di cui al presente comma e al comma 7.
7. A decorrere dal 1º gennaio 2014, i requisiti di età anagrafica di cui alla Tabella A allegata alla presente legge sono ulteriormente incrementati di un anno, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, può essere stabilito il differimento della decorrenza dell’incremento dei requisiti anagrafici di cui al primo periodo del presente comma, qualora sulla base di specifica verifica, da effettuarsi nel corso dell’anno 2013, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento, risultassero risparmi di spesa effettivi superiori alle previsioni e di entità tale da garantire effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli previsti dall’applicazione congiunta del comma 6 e del primo periodo del presente comma.
8. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 1º marzo 2004, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Il trattamento previdenziale del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del personale di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché dei rispettivi dirigenti continua ad essere disciplinato dalla normativa speciale vigente.
9. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un’età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.
10. Il Governo, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui ai commi 6 e 7 e allo scopo di assicurare l’estensione dell’obiettivo dell’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall’articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all’articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) tenere conto, con riferimento alle fattispecie di cui all’alinea, delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività;
b) prevedere l’introduzione di regimi speciali a favore delle categorie che svolgono attività usuranti;
c) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri;
d) definire i termini di decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati con anzianità contributiva pari o superiore ai 40 anni, compatibilmente con le finalità finanziarie di cui all’alinea del presente comma.
11. Il Governo, allo scopo di definire, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui ai commi 6 e 7, soluzioni alternative, a decorrere dal 2008, sull’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento, rispetto a quelle indicate ai medesimi commi 6 e 7, che incidano, anche congiuntamente, sui requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva, nonché sul processo di armonizzazione del sistema previdenziale, sia sul versante delle modalità di finanziamento che su quello del computo dei trattamenti, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli determinati dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 7;
b) armonizzare ai princìpi ispiratori del presente comma i regimi pensionistici di cui all’articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché gli altri regimi e le gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all’articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività;
c) prevedere l’introduzione di disposizioni agevolative a favore delle categorie che svolgono attività usuranti;
d) confermare in ogni caso l’accesso al pensionamento, per i lavoratori dipendenti e autonomi che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni, a quaranta anni di anzianità contributiva;
e) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri;
f) definire i termini di decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati con anzianità contributiva pari o superiore ai 40 anni, compatibilmente con le finalità finanziarie di cui all’alinea del presente comma.
12. Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all’articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l’accesso al pensionamento di anzianità, possono rinunciare all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.
13. All’atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 12 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà, sulla base dell’anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.
14. All’articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di determinazione dei redditi da lavoro dipendente, è aggiunta, dopo la lettera i), la seguente:
«i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa».
15. Le modalità di attuazione dei commi da 12 a 16 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
16. Entro il 30 giugno 2007 il Governo procede alla verifica dei risultati del sistema di incentivazione previsto dai commi da 12 a 15, al fine di valutarne l’impatto sulla sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico. A tal fine il Governo si avvale dei dati forniti dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, di cui all’articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed effettua una consultazione, nel primo semestre del 2007, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
17. L’articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.
18. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al comma 19:
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1º marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data dal 1º marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 28.
19. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 18 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1º gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 18.
20. Tutti i maggiori risparmi e tutte le maggiori entrate derivanti dalle misure previste dai commi 1 e 2 sono destinati alla riduzione del costo del lavoro nonché a specifici incentivi per promuovere lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari anche per i lavoratori autonomi.
21. All’articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 è composto da non più di 20 membri con particolare competenza ed esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico, economico, statistico ed attuariale nominati per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il presidente del Nucleo, che coordina l’intera struttura, è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinate le modalità organizzative e di funzionamento del Nucleo, la remunerazione dei membri in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalità dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o di altre amministrazioni dello Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l’istituto del distacco. Al coordinamento del personale della struttura di supporto del Nucleo è preposto senza incremento della dotazione organica un dirigente di seconda fascia in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nei limiti delle risorse di cui alla specifica autorizzazione di spesa il Nucleo può avvalersi di professionalità tecniche esterne per lo studio e l’approfondimento di questioni attinenti le competenze istituzionali dello stesso».
22. Al fine del rispetto dell’invarianza di spesa, conseguentemente all’incremento del numero dei componenti del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale disposto dal comma 21, è rideterminata la remunerazione in atto erogata ai componenti del Nucleo medesimo ai sensi dell’articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
23. Presso l’INPS è istituito il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, di seguito denominato «Casellario», per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre informazioni relativi ai lavoratori iscritti:
a) all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, anche con riferimento ai periodi di fruizione di trattamenti di disoccupazione o di altre indennità o sussidi che prevedano una contribuzione figurativa;
b) ai regimi obbligatori di previdenza sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti o che ne comportino comunque l’esclusione o l’esonero;
c) ai regimi pensionistici obbligatori dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
d) a qualunque altro regime previdenziale a carattere obbligatorio;
e) ai regimi facoltativi gestiti dagli enti previdenziali.
24. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti gli enti e le amministrazioni interessati, sono definite le informazioni da trasmettere al Casellario, ivi comprese quelle contenute nelle dichiarazioni presentate dai sostituti d’imposta, le modalità, la periodicità e i protocolli di trasferimento delle stesse.
25. In sede di prima applicazione della presente legge, gli enti e le amministrazioni interessati trasmettono i dati relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 24.
26. Il Casellario costituisce l’anagrafe generale delle posizioni assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, secondo modalità di consultazione e di scambio di dati disciplinate dal decreto di cui al comma 24. Con le necessarie integrazioni, il Casellario consente prioritariamente di:
a) emettere l’estratto conto contributivo annuale previsto dall’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni;
b) calcolare la pensione sulla base della storia contributiva dell’assicurato che, avendone maturato il diritto, chiede, in base alle norme che lo consentono, la certificazione dei diritti acquisiti o presenta domanda di pensionamento.
27. Oltre alle informazioni di cui al comma 23 trasmesse secondo le modalità e la periodicità di cui al comma 24, il Casellario, al fine di monitorare lo stato dell’occupazione e di verificare il regolare assolvimento degli obblighi contributivi, provvede a raccogliere e ad organizzare in appositi archivi:
a) i dati delle denunce nominative degli assicurati relative ad assunzioni, variazioni e cessazioni di rapporto di lavoro trasmesse dai datori di lavoro all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
b) le informazioni trasmesse dal Ministero dell’interno, secondo le modalità di cui al comma 24, relative ai permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari;
c) le informazioni riguardanti le minorazioni o le malattie invalidanti, codificate secondo la vigente classificazione ICD-CM (Classificazione internazionale delle malattie – Modificazione clinica) dell’Organizzazione mondiale della sanità, trasmesse da istituzioni, pubbliche o private, che accertino uno stato di invalidità o di disabilità o che eroghino trattamenti pensionistici od assegni continuativi al medesimo titolo, secondo le modalità di cui al comma 24 e i princìpi di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tali informazioni confluiscono altresì nel Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, per quanto di competenza.
28. Le informazioni costantemente aggiornate contenute nel Casellario costituiscono, insieme a quelle del Casellario centrale dei pensionati, la base per le previsioni e per la valutazione preliminare sulle iniziative legislative e regolamentari in materia previdenziale. Il Casellario elabora i dati in proprio possesso anche per favorirne l’utilizzo in forma aggregata da parte del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e da parte delle amministrazioni e degli enti autorizzati a fini di programmazione, nonché per adempiere agli impegni assunti in sede europea e internazionale.
29. Per l’istituzione del Casellario è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l’anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella D allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
30. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fornite agli enti previdenziali direttive in merito all’individuazione del settore economico di appartenenza delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, sulla base dei criteri previsti dall’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, anche al fine della rimodulazione dei termini di scadenza della comunicazione di inizio e cessazione di attività e degli adempimenti contributivi a carico delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, al fine di favorire la tempestività della trasmissione dei dati e l’aggiornamento delle posizioni individuali dei lavoratori.
31. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a riordinare gli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria, perseguendo l’obiettivo di una maggiore funzionalità ed efficacia dell’attività ad essi demandata e di una complessiva riduzione dei costi gestionali.
32. Il Governo si attiene ai princìpi generali e ai criteri direttivi desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonché a quelli indicati nell’articolo 57 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad esclusione, con riferimento alla lettera a) del comma 1, delle parole da: «tendenzialmente» a: «altro beneficiario,».
33. Dall’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 31 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel caso di eventuali maggiori oneri, si procede ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
34. La normativa statutaria e regolamentare degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, può prevedere, nell’ambito delle prestazioni a favore degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria integrativa, nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione.
35. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-bis. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono, con l’obbligo della gestione separata, istituire sia direttamente, sia secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), forme pensionistiche complementari».
36. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono accorparsi fra loro, nonché includere altre categorie professionali similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive di una protezione previdenziale pensionistica, alle medesime condizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 103 del 1996.
37. All’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, alla fine della lettera b), è aggiunto il seguente periodo: «l’aliquota contributiva ai fini previdenziali, ferma la totale deducibilità fiscale del contributo, può essere modulata anche in misura differenziata, con facoltà di opzione degli iscritti;».
38. L’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo decreto legislativo, non si applica agli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ancorché la trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 104 del 1996.
39. Le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale.
40. Restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi agli altri rapporti di accreditamento per i quali è previsto il versamento del contributo previdenziale ad opera delle singole regioni e province autonome, quali gli specialisti accreditati ad personam per la branca a prestazione o associazioni fra professionisti o società di persone.
41. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
42. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 2, 10 e 11, la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati solo successivamente all’entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
43. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 41, con la legge finanziaria si provvede, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a determinare la variazione delle aliquote contributive e fiscali e a individuare i lavoratori interessati, nonché a definire la copertura degli eventuali oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11.
44. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dei commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33 della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono deliberati dal Consiglio dei ministri previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, ferme restando le norme procedurali di cui al comma 2, lettera p), e sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l’espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all’esame delle Commissioni.
45. Entro i trenta giorni successivi all’espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate relativamente all’osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi recati dalla presente legge, nonché con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
46. Qualora il termine per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari di cui ai commi 44 e 45 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega, o successivamente, quest’ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa, ai sensi del comma 44, secondo periodo, la proroga del termine per l’espressione del parere.
47. Decorso il termine di cui al comma 44, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del medesimo comma 44, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
48. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 45, decorso inutilmente il termine ivi previsto per l’espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
49. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33 e con le stesse modalità di cui ai commi da 41 al comma 48. Nel caso in cui sia stato già emanato il testo unico di cui ai commi da 50 a 53, le disposizioni correttive e integrative andranno formulate con riferimento al citato testo unico, se riguardanti disposizioni in esso ricomprese.
50. Nel rispetto dei princìpi su cui si fonda la legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio, quale risulta dalla vigente disciplina e dalle norme introdotte ai sensi della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale che, in funzione di una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative, anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, e di una armonizzazione delle aliquote contributive, sia volto a modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente norme vigenti relative alla contribuzione, all’erogazione delle prestazioni, all’attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e all’erogazione degli assegni sociali. Il Governo è altresì delegato ad adottare, nell’ambito del testo unico, disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione delle norme previdenziali per il settore agricolo, secondo criteri omogenei a quelli adottati per gli altri settori produttivi e a quelli prevalentemente adottati a livello comunitario, nel rispetto delle sue specificità, anche con riferimento alle aree di particolare problematicità, rafforzando la rappresentanza delle organizzazioni professionali e sindacali nella gestione della previdenza, anche ristrutturandone l’assetto e provvedendo alla graduale sostituzione dei criteri induttivi per l’accertamento della manodopera impiegata con criteri oggettivi. Dall’emanazione del testo unico non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
51. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 50 è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l’esercizio della delega. Le Commissioni esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto è adottato anche in mancanza del parere.
52. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 50, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 50, con la procedura di cui al comma 51 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
53. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 50, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è costituito un gruppo di lavoro composto da esperti, fino ad un massimo di cinque, e da personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
54. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto alla pensione di vecchiaia per il personale artistico dipendente dagli enti lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate è subordinato al compimento dell’età indicata alla Tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
55. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, attraverso il pieno riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi integrativi, l’articolo 3, comma 1, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dall’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. All’assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza.
TABELLA A
(art. 1, commi 6 e 7)
|
Età anagrafica |
||
|
Anno |
Lavoratori dipendenti pubblici e privati |
Lavoratori autonomi iscritti all’INPS |
|
2008 |
60 |
61 |
|
2009 |
60 |
61 |
|
2010 |
61 |
62 |
|
2011 |
61 |
62 |
|
2012 |
61 |
62 |
|
2013 |
61 |
62 |
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ARTICOLI DA 1 A 14 CHE COMPONGONO IL DISEGNO DI LEGGE NON POSTI IN VOTAZIONE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELL'EMENDAMENTO 1.2000 INTERAMENTE SOSTITUTIVO DI ESSI
ART. 1.
(Previdenza obbligatoria e complementare)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a:
a) liberalizzare l’età pensionabile;
b) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro;
c) sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari;
d) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l’operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi;
2. Il Governo, nell’esercizio della delega di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuare le forme di tutela atte a garantire la correttezza dei dati contributivi e previdenziali concernenti il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni;
b) liberalizzare l’età pensionabile, prevedendo il preventivo accordo del datore di lavoro per il proseguimento dell’attività lavorativa qualora il lavoratore abbia conseguito i requisiti per la pensione di vecchiaia, con l’applicazione degli incentivi di cui all’articolo 4 e fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia di pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici, e facendo comunque salva la facoltà per il lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo, di proseguire in modo automatico la propria attività lavorativa fino all’età di sessantacinque anni;
c) ampliare progressivamente la possibilità di totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente e autonomo, in funzione dell’anzianità contributiva e dell’età;
d) adottare misure volte a consentire la progressiva anticipazione della facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento di pensione fino a due anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento;
e) adottare misure finalizzate ad incrementare l’entità dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari, collettive e individuali, con contestuale incentivazione di nuova occupazione con carattere di stabilità, prevedendo a tale fine:
1) il conferimento, salva diversa esplicita volontà espressa dal lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, garantendo che il lavoratore stesso abbia una adeguata informazione sulla facoltà di scegliere le forme pensionistiche a cui conferire il trattamento di fine rapporto, previa omogeneizzazione delle stesse in materia di trasparenza e tutela, e anche in deroga alle disposizioni legislative che già prevedono l’accantonamento del trattamento di fine rapporto e altri accantonamenti previdenziali presso gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per titoli diversi dalla previdenza complementare di cui al citato decreto legislativo n. 124 del 1993;
2) l’individuazione, nel caso in cui il lavoratore non esprima, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo, emanato ai sensi del presente articolo, ovvero entro sei mesi dall’assunzione, la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia esercitato la facoltà di scelta in favore di una delle forme medesime, di modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti o promossi dalle regioni, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione pubblica all’uopo istituite, oppure in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 e al comma 2 dell’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, nonché ai fondi istituiti in base alle lettere c) e c-bis) dell’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo;
3) la possibilità che, qualora il lavoratore abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro da destinare alla previdenza complementare, detto contributo affluisca alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso o alla quale egli intenda trasferirsi ovvero alla quale il contributo debba essere conferito ai sensi del numero 2);
4) l’eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all’interno del sistema della previdenza complementare, definendo regole comuni, in ordine in particolare alla comparabilità dei costi, alla trasparenza e portabilità, al fine di tutelare l’adesione consapevole dei soggetti destinatari; la rimozione dei vincoli posti dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, al fine della equiparazione tra forme pensionistiche; l’attuazione di quanto necessario al fine di favorire le adesioni in forma collettiva ai fondi pensione aperti, nonché il riconoscimento al lavoratore dipendente che si trasferisca volontariamente da una forma pensionistica all’altra del diritto al trasferimento del contributo del datore di lavoro in precedenza goduto, oltre alle quote del trattamento di fine rapporto;
5) che la contribuzione volontaria alle forme pensionistiche possa proseguire anche oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell’età pensionabile;
6) il ricorso a persone particolarmente qualificate e indipendenti per il conferimento dell’incarico di responsabile dei fondi pensione nonché l’incentivazione dell’attività di eventuali organismi di sorveglianza previsti nell’ambito delle adesioni collettive ai fondi pensione aperti, anche ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
7) la costituzione, presso enti di previdenza obbligatoria, di forme pensionistiche alle quali destinare in via residuale le quote del trattamento di fine rapporto non altrimenti devolute;
8) l’attribuzione ai fondi pensione della contitolarità con i propri iscritti del diritto alla contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui è tenuto il datore di lavoro, e la legittimazione dei fondi stessi, rafforzando le modalità di riscossione anche coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonché l’eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei relativi rendimenti;
9) la subordinazione del conferimento del trattamento di fine rapporto, di cui ai numeri 1) e 2), all’assenza di oneri per le imprese, attraverso l’individuazione delle necessarie compensazioni in termini di facilità di accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese, di equivalente riduzione del costo del lavoro e di eliminazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto;
10) che i fondi pensione possano dotarsi di linee d’investimento tali da garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto;
11) l’assoggettamento delle prestazioni di previdenza complementare a vincoli in tema di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità analoghi a quelli previsti per la previdenza di base;
f) prevedere che i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria debbano essere erogati con calcolo definitivo dell’importo al massimo entro un anno dall’inizio dell’erogazione;
g) prevedere l’elevazione fino ad un punto percentuale del limite massimo di esclusione dall’imponibile contributivo delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello;
h) perfezionare l’unitarietà e l’omogeneità del sistema di vigilanza sull’intero settore della previdenza complementare, con riferimento a tutte le forme pensionistiche collettive e individuali previste dall’ordinamento, e semplificare le procedure amministrative tramite:
1) l’esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’attività di alta vigilanza mediante l’adozione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, di direttive generali in materia;
2) l’attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad essa attribuite, del compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e individuali, ivi comprese quelle di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali, al fine di tutelare l’adesione consapevole dei soggetti destinatari;
3) la semplificazione delle procedure di autorizzazione all’esercizio, di riconoscimento della personalità giuridica dei fondi pensione e di approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi e delle convenzioni per la gestione delle risorse, prevedendo anche la possibilità di utilizzare strumenti quale il silenzio assenso e di escludere l’applicazione di procedure di approvazione preventiva per modifiche conseguenti a sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;
i) ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in modo da ampliare la deducibilità fiscale della contribuzione alle forme pensionistiche complementari, collettive e individuali, tramite la fissazione di limiti in valore assoluto ed in valore percentuale del reddito imponibile e l’applicazione di quello più favorevole all’interessato, anche con la previsione di meccanismi di rivalutazione e di salvaguardia dei livelli contributivi dei fondi preesistenti; superare il condizionamento fiscale nell’esercizio della facoltà di cui all’articolo 7, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni; rivedere la tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche rendendone più favorevole il trattamento in ragione della finalità pensionistica; individuare il soggetto tenuto ad applicare la ritenuta sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di rendita in quello che eroga le prestazioni;
l) prevedere che tutte le forme pensionistiche complementari siano tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, in modo sintetico, nelle comunicazioni inviate all’iscritto, se ed in quale misura siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali nella gestione delle risorse finanziarie derivanti dalle contribuzioni degli iscritti così come nell’esercizio dei diritti legati alla proprietà dei titoli in portafoglio;
m) realizzare misure specifiche volte all’emersione del lavoro sommerso di pensionati in linea con quelle previste dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, in materia di emersione dall’economia sommersa, relative ai redditi da lavoro dipendente e ai redditi di impresa e di lavoro autonomo ad essi connessi;
n) completare il processo di separazione tra assistenza e previdenza, prevedendo che gli enti previdenziali predispongano, all’interno del bilancio, poste contabili riferite alle attività rispettivamente assistenziali e previdenziali svolte dagli stessi enti, al fine di evidenziare gli eventuali squilibri finanziari e di consentire la quantificazione e la corretta imputazione degli interventi di riequilibrio a carico della finanza pubblica;
o) ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con l’obiettivo di consentire l’accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Tale facoltà è estesa anche ai superstiti di assicurato, ancorché deceduto prima del compimento dell’età pensionabile;
p) applicare i princìpi e i criteri direttivi di cui al presente articolo e le disposizioni relative agli incentivi al posticipo del pensionamento di cui all’articolo 4, con le necessarie armonizzazioni, al rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, tenendo conto delle specificità dei singoli settori e dell’interesse pubblico connesso all’organizzazione del lavoro e all’esigenza di efficienza dell’apparato amministrativo pubblico;
q) eliminare sperequazioni tra le varie gestioni pensionistiche, ad esclusione di quelle degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, nel calcolo della pensione, al fine di ottenere, a parità di anzianità contributiva e di retribuzione pensionabile, uguali trattamenti pensionistici;
r) prevedere, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, forme di contribuzione figurativa per i soggetti che presentano situazioni di disabilità riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i soggetti che assistono familiari conviventi che versano nella predetta situazione di disabilità;
s) agevolare l’utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori che abbiano maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento di anzianità;
t) prevedere la possibilità, per gli iscritti alla gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di ottenere, fermo restando l’obbligo contributivo nei confronti di tale gestione, l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatoria, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico delle predette forme;
u) abrogare espressamente le disposizioni incompatibili con la disciplina prevista nei decreti legislativi.
Art. 2.
(Certificazione del diritto al conseguimento della pensione)
1. Il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del diritto all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, nonché alla pensione nel sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e può chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
2. I periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di conseguimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo dell’ammontare della prestazione, secondo i criteri vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il lavoratore di cui al comma 1 può liberamente esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui al predetto comma 1, indipendentemente da ogni modifica della normativa.
Art. 3.
(Misure a garanzia della sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico obbligatorio)
1. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l’incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante l’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento, con effetto dal 1º gennaio 2008 e con esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103:
a) il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 2. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni;
b) per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito anagrafico di cui all’articolo 1, comma 20, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre accedere al pensionamento:
1) a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un requisito di anzianità contributiva pari a quaranta anni;
2) con una anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, in presenza dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 2;
c) i lavoratori di cui alle lettere a) e b), che accedono al pensionamento con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1º gennaio dell’anno successivo, se di età pari o superiore a 57 anni; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1º luglio dell’anno successivo. I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione, con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) entro il secondo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1º luglio dell’anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1º gennaio del secondo anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti medesimi. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano ai lavoratori di cui all’articolo 2. Per il personale del comparto scuola sono confermate le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
d) per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, si applicano le disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti di cui al presente comma e al comma 2.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2014, i requisiti di età anagrafica di cui alla Tabella A allegata alla presente legge sono ulteriormente incrementati di un anno, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, può essere stabilito il differimento della decorrenza dell’incremento dei requisiti anagrafici di cui al primo periodo del presente comma, qualora sulla base di specifica verifica, da effettuarsi nel corso dell’anno 2013, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento, risultassero risparmi di spesa effettivi superiori alle previsioni e di entità tale da garantire effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli previsti dall’applicazione congiunta del comma 1 e del primo periodo del presente comma.
3. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un’età pari o superiore a 57 anni per i lavoratori dipendenti e a 58 anni per i lavoratori autonomi, nei confronti dei lavoratori che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.
4. Il Governo, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui ai commi 1 e 2 e allo scopo di assicurare l’estensione dell’obiettivo dell’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall’articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all’articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo le modalità di cui all’articolo 11 e sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) tenere conto, con riferimento alle fattispecie di cui all’alinea, delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività;
b) prevedere l’introduzione di regimi speciali a favore delle categorie che svolgono attività usuranti;
c) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri.
5. Il Governo, allo scopo di definire, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, soluzioni alternative, a decorrere dal 2008, sull’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento, rispetto a quelle indicate ai medesimi commi 1 e 2, che incidano, anche congiuntamente, sui requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva, nonché sul processo di armonizzazione del sistema previdenziale, sia sul versante delle modalità di finanziamento che su quello del computo dei trattamenti, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo le modalità di cui all’articolo 11 e sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli determinati dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2;
b) armonizzare ai princìpi ispiratori del presente comma i regimi pensionistici di cui all’articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché gli altri regimi e le gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all’articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività;
c) prevedere l’introduzione di disposizioni agevolative a favore delle categorie che svolgono attività usuranti;
d) confermare in ogni caso l’accesso al pensionamento, per i lavoratori dipendenti e autonomi che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni, a quaranta anni di anzianità contributiva;
e) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri.
Art. 4.
(Incentivi al posticipo del pensionamento)
1. Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all’articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l’accesso al pensionamento di anzianità, possono rinunciare all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.
2. All’atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà, sulla base dell’anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.
3. All’articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di determinazione dei redditi da lavoro dipendente, è aggiunta, dopo la lettera i), la seguente:
«i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa».
4. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
5. Entro il 30 giugno 2007 il Governo procede alla verifica dei risultati del sistema di incentivazione previsto dal presente articolo, al fine di valutarne l’impatto sulla sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico. A tal fine il Governo si avvale dei dati forniti dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, di cui all’articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed effettua una consultazione, nel primo semestre del 2007, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
6. L’articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.
Art. 5.
(Disposizioni in favore di lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali)
1. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al comma 2:
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1º marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data dal 1º marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 28.
2. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1º gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 1.
Art. 6.
(Riduzione del costo del lavoro)
1. Tutti i maggiori risparmi e tutte le maggiori entrate derivanti dalle misure previste dall’articolo 1 sono destinati alla riduzione del costo del lavoro nonché a specifici incentivi per promuovere lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari anche per i lavoratori autonomi.
Art. 7.
(Nucleo di valutazione della spesa previdenziale)
1. All’articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 è composto da non più di 20 membri con particolare competenza ed esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico, economico, statistico ed attuariale nominati per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il presidente del Nucleo, che coordina l’intera struttura, è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinate le modalità organizzative e di funzionamento del Nucleo, la remunerazione dei membri in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalità dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o di altre amministrazioni dello Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l’istituto del distacco. Al coordinamento del personale della struttura di supporto del Nucleo è preposto senza incremento della dotazione organica un dirigente di seconda fascia in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nei limiti delle risorse di cui alla specifica autorizzazione di spesa il Nucleo può avvalersi di professionalità tecniche esterne per lo studio e l’approfondimento di questioni attinenti le competenze istituzionali dello stesso».
2. Al fine del rispetto dell’invarianza di spesa, conseguentemente all’incremento del numero dei componenti del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale disposto dal comma 1, è rideterminata la remunerazione in atto erogata ai componenti del Nucleo medesimo ai sensi dell’articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
Art. 8.
(Istituzione del Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive)
1. Presso l’INPS è istituito il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, di seguito denominato «Casellario», per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre informazioni relativi ai lavoratori iscritti:
a) all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, anche con riferimento ai periodi di fruizione di trattamenti di disoccupazione o di altre indennità o sussidi che prevedano una contribuzione figurativa;
b) ai regimi obbligatori di previdenza sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti o che ne comportino comunque l’esclusione o l’esonero;
c) ai regimi pensionistici obbligatori dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
d) a qualunque altro regime previdenziale a carattere obbligatorio;
e) ai regimi facoltativi gestiti dagli enti previdenziali.
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti gli enti e le amministrazioni interessati, sono definite le informazioni da trasmettere al Casellario, ivi comprese quelle contenute nelle dichiarazioni presentate dai sostituti d’imposta, le modalità, la periodicità e i protocolli di trasferimento delle stesse.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, gli enti e le amministrazioni interessati trasmettono i dati relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2.
4. Il Casellario costituisce l’anagrafe generale delle posizioni assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, secondo modalità di consultazione e di scambio di dati disciplinate dal decreto di cui al comma 2. Con le necessarie integrazioni, il Casellario consente prioritariamente di:
a) emettere l’estratto conto contributivo annuale previsto dall’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni;
b) calcolare la pensione sulla base della storia contributiva dell’assicurato che, avendone maturato il diritto, chiede, in base alle norme che lo consentono, la certificazione dei diritti acquisiti o presenta domanda di pensionamento.
5. Oltre alle informazioni di cui al comma 1 trasmesse secondo le modalità e la periodicità di cui al comma 2, il Casellario, al fine di monitorare lo stato dell’occupazione e di verificare il regolare assolvimento degli obblighi contributivi, provvede a raccogliere e ad organizzare in appositi archivi:
a) i dati delle denunce nominative degli assicurati relative ad assunzioni, variazioni e cessazioni di rapporto di lavoro trasmesse dai datori di lavoro all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
b) le informazioni trasmesse dal Ministero dell’interno, secondo le modalità di cui al comma 2, relative ai permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari.
c) le informazioni riguardanti le minorazioni o le malattie invalidanti, codificate secondo la vigente classificazione ICD-CM (Classificazione internazionale delle malattie - Modificazione clinica) dell’Organizzazione mondiale della sanità, trasmesse da istituzioni, pubbliche o private, che accertino uno stato di invalidità o di disabilità o che eroghino trattamenti pensionistici od assegni continuativi al medesimo titolo, secondo le modalità di cui al comma 2 e i princìpi di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tali informazioni confluiscono altresì nel Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, per quanto di competenza.
6. Le informazioni costantemente aggiornate contenute nel Casellario costituiscono, insieme a quelle del Casellario centrale dei pensionati, la base per le previsioni e per la valutazione preliminare sulle iniziative legislative e regolamentari in materia previdenziale. Il Casellario elabora i dati in proprio possesso anche per favorirne l’utilizzo in forma aggregata da parte del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e da parte delle amministrazioni e degli enti autorizzati a fini di programmazione, nonchè per adempiere agli impegni assunti in sede europea e internazionale.
7. Per l’istituzione del Casellario è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l’anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella D allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fornite agli enti previdenziali direttive in merito all’individuazione del settore economico di appartenenza delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, sulla base dei criteri previsti dall’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, anche al fine della rimodulazione dei termini di scadenza della comunicazione di inizio e cessazione di attività e degli adempimenti contributivi a carico delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, al fine di favorire la tempestività della trasmissione dei dati e l’aggiornamento delle posizioni individuali dei lavoratori.
Art. 9.
(Riordino degli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a riordinare gli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria, perseguendo l’obiettivo di una maggiore funzionalità ed efficacia dell’attività ad essi demandata e di una complessiva riduzione dei costi gestionali.
2. Il Governo si attiene ai princìpi generali e ai criteri direttivi desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonché a quelli indicati nell’articolo 57 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad esclusione, con riferimento alla lettera a) del comma 1, delle parole da: «tendenzialmente» a: «altro beneficiario,».
3. Dall’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel caso di eventuali maggiori oneri, si procede ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Art. 10.
(Disposizioni relative agli enti previdenziali di diritto privato)
1. La normativa statutaria e regolamentare degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, può prevedere, nell’ambito delle prestazioni a favore degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria integrativa, nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-bis. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono, con l’obbligo della gestione separata, istituire sia direttamente, sia secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), forme pensionistiche complementari».
3. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono accorparsi fra loro, nonché includere altre categorie professionali similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive di una protezione previdenziale pensionistica, alle medesime condizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 103 del 1996.
4. All’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, alla fine della lettera b), è aggiunto il seguente periodo: «l’aliquota contributiva ai fini previdenziali, ferma la totale deducibilità fiscale del contributo, può essere modulata anche in misura differenziata, con facoltà di opzione degli iscritti;».
5. L’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo decreto legislativo, non si applica agli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ancorché la trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 104 del 1996.
6. Le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale.
7. Restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi agli altri rapporti di accreditamento per i quali è previsto il versamento del contributo previdenziale ad opera delle singole regioni e province autonome, quali gli specialisti accreditati ad personam per la branca a prestazione o associazioni fra professionisti o società di persone.
Art. 11.
(Procedure)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 1 e 3, commi 4 e 5, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
2. I decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 3, commi 4 e 5, la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati solo successivamente all’entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
3. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, con la legge finanziaria si provvede, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a determinare la variazione delle aliquote contributive e fiscali e a individuare i lavoratori interessati, nonché a definire la copertura degli eventuali oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione degli articoli 1 e 3.
4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 1, 3 e 9 della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono deliberati dal Consiglio dei ministri previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, ferme restando le norme procedurali di cui all’articolo 1, comma 2, lettera p), e sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l’espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all’esame delle Commissioni.
5. Entro i trenta giorni successivi all’espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate relativamente all’osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi recati dalla presente legge, nonché con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
6. Qualora il termine per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari di cui ai commi 4 e 5 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega, o successivamente, quest’ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa, ai sensi del comma 4, ultimo periodo, la proroga del termine per l’espressione del parere.
7. Decorso il termine di cui al comma 4, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del medesimo comma 4, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
8. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 5, decorso inutilmente il termine ivi previsto per l’espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
9. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 1, 3 e 9 e con le stesse modalità di cui al presente articolo. Nel caso in cui sia stato già emanato il testo unico di cui all’articolo 12, le disposizioni correttive e integrative andranno formulate con riferimento al citato testo unico, se riguardanti disposizioni in esso ricomprese.
Art. 12.
(Testo unico in materia previdenziale)
1. Nel rispetto dei princìpi su cui si fonda la legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio, quale risulta dalla vigente disciplina e dalle norme introdotte ai sensi della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale che, in funzione di una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative, anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, e di una armonizzazione delle aliquote contributive, sia volto a modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente norme vigenti relative alla contribuzione, all’erogazione delle prestazioni, all’attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e all’erogazione degli assegni sociali. Il Governo è altresì delegato ad adottare, nell’ambito del testo unico, disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione delle norme previdenziali per il settore agricolo, uniformandolo agli altri settori produttivi nel rispetto delle sue specificità, anche con riferimento alle aree di particolare problematicità, e a provvedere alla graduale sostituzione dei criteri induttivi per l’accertamento della manodopera impiegata con criteri oggettivi. Dall’emanazione del testo unico non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l’esercizio della delega. Le Commissioni esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto è adottato anche in mancanza del parere.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 1, con la procedura di cui al comma 2 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è costituito un gruppo di lavoro composto da esperti, fino ad un massimo di cinque, e da personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 13.
(Disposizioni per il personale artistico dipendente dagli enti lirici autonomi e dalle istituzioni concertistiche assimilate)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto alla pensione di vecchiaia per il personale artistico dipendente dagli enti lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate è subordinato al compimento dell’età indicata alla Tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
Art. 14.
(Disposizioni in materia di perequazione automatica delle pensioni)
1. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, attraverso il pieno riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi integrativi, l’articolo 3, comma 1, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dall’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. All’assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza.
TABELLA A
(art. 3, commi 1 e 2)
|
Età anagrafica |
||
|
Anno |
Lavoratori dipendenti pubblici e privati |
Lavoratori autonomi iscritti all’INPS |
|
2008 |
60 |
61 |
|
2009 |
60 |
61 |
|
2010 |
61 |
62 |
|
2011 |
61 |
62 |
|
2012 |
61 |
62 |
|
2013 |
61 |
62 |
.
EMENDAMENTI, ORDINI DEL GIORNO E PROPOSTA DI STRALCIO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.2000, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI DA 1 A 14 CHE COMPONGONO IL DISEGNO DI LEGGE N. 2058 NONCHÉ EMENDAMENTI ALLO STESSO DISEGNO DI LEGGE RITIRATI, INAMMISSIBILI O DECADUTI
MALABARBA, SODANO TOMMASO, BATTAFARANO
Sopprimere l’articolo.Conseguentemente:
Compensazione n. 1
Alla lettera c) alinea 1 lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, sostituire le parole: «45 per cento» con le seguenti: «47 per cento».
Compensazione n. 2.
All’articolo 11, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «per i maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
BATTAFARANO, MONTAGNINO, D’ANDREA, TREU, RIPAMONTI, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO, MALABARBA, PETERLINI
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:«aa) razionalizzare e armonizzare i trattamenti previdenziali al minimo e gli istituti assistenziali di sostegno al reddito, con l’obiettivo di incrementare complessivamente i livelli di tutela dei cittadini anziani, individuando una soglia delle prestazioni economiche di base non inferiore a 516 euro su base mensile;»
Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, per i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione della lettera 0a) dell’articolo 1, comma 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:
"sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».
IL RELATORE
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:«0a) certificare il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità ovvero alla pensione nel sistema contributivo al momento della maturazione dei relativi requisiti;».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 1, sopprimere la lettera a).Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.
MALABARBA, SODANO TOMMASO, BATTAFARANO
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:«a) prevedere l’aumento generalizzato di 100 euro mensili delle pensioni e degli assegni sociali e di inabilità inferiori a 2000 euro mensili».
Conseguentemente:
Compensazione n. 1
Alla lettera c), alinea 1, lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole «45 per cento» sono sostituite dalle altre «47 per cento».
Compensazione n. 2
All’articolo 11, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, per i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione della lettera a) del comma 1 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
h) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
i) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
j) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
k) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
l) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
m) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
n) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:«a) prevedere, previo confronto con le parti sociali, un limite di età pensionabile differenziato a seconda delle tipologie di lavoro svolte dai soggetti aventi diritto, prevedendo in ogni caso che il conseguimento della pensione di anzianità possa avvenire per i lavori usuranti, pesanti e ripetitivi alle condizioni previste prima della data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, modificando le norme delle stesse».
Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), del comma 1, dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».
VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, DATO, TREU, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «l’età pensionabile» aggiungere le seguenti: «per consentire un percorso flessibile e personalizzato di uscita dal lavoro;».Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «per i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
"a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, MONTAGNINO
Al comma 1, lettera b), sopprimere la seguente parola: «progressivamente».Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b), del comma 1, dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
TREU, BATTAFARANO, RIPAMONTI, MONTAGNINO, D’ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO
Dopo la lettera b), inserire la seguente:«b-bis) completare il processo di armonizzazione dei regimi contributivi prevedendo che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto delegato attuativo della presente disposizione, a tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati iscritti a gestioni previdenziali obbligatorie istituite presso l’INPS, ivi compresi i Fondi speciali di previdenza, si applichino, ai fini del calcolo dell’importo pensionistico, le seguenti condizioni di trattamento:
1) aliquote di rendimento uniformi per tutte le gestioni, in misura pari a quelle previste dall’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con esclusivo riferimento ai periodi di contribuzione posteriori alla data suddetta;
2) una durata uniforme per tutte le gestioni, a parità di anzianità contributiva, per l’arco temporale cui si riferiscono le retribuzioni da considerare per calcolare la retribuzione pensionabile;
3) metodi di perequazione omogenei».
Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «per i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 1, dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
BATTAFARANO, TREU, RIPAMONTI, MONTAGNINO, D’ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:«b-bis) nel quadro del processo di armonizzazione dei regimi contributivi, prevedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto delegato attuativo della presente disposizione, a tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati iscritti a qualunque forma di gestione previdenziale obbligatoria istituita presso l’INPS, ivi compresi i Fondi speciali di previdenza, si applichino, ai fini del calcolo degli importi pensionistici, aliquote di rendimento uniformi per tutte le gestioni, in misura pari a quelle previste dall’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con esclusivo riferimento ai periodi di contribuzione posteriori alla data suddetta».
Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «per i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 1, dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «e favorire lo sviluppo di» con le seguenti: «, fatta salva la struttura previdenziale pubblica e il livello delle sue prestazioni al fine di un livello di vita decoroso delle lavoratrici e dei lavoratori».Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «di forme pensionistiche complementari» con le seguenti: «dei fondi pensione istituiti in base a contratti e accordi collettivi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), e all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;».RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «di cui alla lettera a), comma 1 dell’articolo 3 e al comma 2 dell’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124».VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, DATO, TREU, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di rendere effettivo il secondo pilastro previdenziale;».Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera c), comma 1, dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
RIPAMONTI, MONTAGNINO, D’ANDREA, TREU, BATTAFARANO, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, attraverso specifiche forme di incentivazione fiscale al conferimento, su base volontaria, delle quote del trattamento di fine rapporto (TFR) ai fondi di fonte collettiva, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 124 del 1993;».Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «, anche mediante campagne di pubblicità progresso».Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
RIPAMONTI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, D’ANDREA, TREU, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO
Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:«c-bis) nell’ambito del processo di armonizzazione dei regimi contributivi vigenti, prevedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto delegato attuativo della presente disposizione, a tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati iscritti a gestioni previdenziali obbligatorie istituite presso l’INPS, ivi compresi i Fondi speciali di previdenza, si applichino, ai fini del calcolo degli importi pensionistici, condizioni di trattamento uniformi per tutte le gestioni, con particolare riguardo: alle aliquote di rendimento da applicare, con esclusivo riferimento ai periodi di contribuzione posteriori alla data suddetta; all’arco temporale cui si riferiscono le retribuzioni da considerare per calcolare la retribuzione pensionabile; ai metodi di perequazione adottati».
Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
RIPAMONTI, TREU, BATTAFARANO, MONTAGNINO, D’ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO, MALABARBA
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «periodi assicurativi» inserire le seguenti: «, con particolare riguardo all’esigenza di sostenere la continuità contributiva dei lavoratori precari e discontinui,».Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
«d-bis). Garantire che indipendentemente dal valore dei contributi versati, ogni armo di contribuzione produca un minimo di pensione pari ad un quindicesimo di trattamento minimo; che vengano riconosciuti 5 anni di contribuzione figurativa a carico della fiscalità generale se si perde il lavoro o se si è disoccupati a partire dalla maggiore età.».
Conseguentemente:
Compensazione n. 1
Alla lettera c) alinea 1 lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della legge 31.12.2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle altre: «47 per cento».
Compensazione n. 2:
All’articolo 11, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «per i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione della lettera d) del comma 1 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
o) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
p) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
q) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
r) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
s) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
t) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
u) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».
MALABARBA, SODANO TOMMASO, PILONI, MONTAGNINO
All’articolo 1, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:«d-bis. Garantire che le prestazioni pensionistiche, dal 1.1.2004, siano subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento; che non faccia parte del reddito la casa di abitazione; che il rapporto tra salario e pensione sia garantito in base ad una verifica annuale con conseguente rivalutazione della pensione.»
Conseguentemente:
Compensazione n. 1
Alla lettera c) alinea 1 lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della legge 31.12.2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle altre: «47 per cento».
Compensazione n. 2
All’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione della lettera b) del comma 1 dell’articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
v) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
w) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
x) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
y) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
z) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
aa) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
bb) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere, la seguente lettera:d-bis.) garantire che le prestazioni pensionistiche, dal 1º gennaio 2004, siano subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento; che non faccia parte del reddito la casa di abitazione; che il rapporto tra salari e pensioni sia garantito in base ad una verifica ogni due anni, con conseguente rivalutazione della pensione.
Conseguentemente all’articolo 11, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera d-bis), del comma 1, dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere, la seguente:d-bis.) garantire ai lavoratori iscritti alla gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, adeguati strumenti di protezione per i periodi di occupazione, disoccupazione e in genere per i periodi di discontinuità nei rapporti di lavoro;».
Conseguentemente all’articolo 11, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Ai relativi maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera d-bis) si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 30 per cento;
b) l’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere, la seguente:d-bis.) estendere ai lavoratori iscritti alla gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, adattandole alle caratteristiche di tali soggetti, le prestazioni e le garanzie a carattere sociale e formativo previste per i lavoratori dipendenti e autonomi, nel quadro di una generale estensione a tali lavoratori degli istituti di sostegno e integrazione del reddito;».
Conseguentemente all’articolo 11, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera d-bis) si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
BATTAFARANO, PILONI, RIPAMONTI, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PIZZINATO
Al comma 1, dopo la lettera d) inserire, la seguente:d-bis.) estendere ai lavoratori iscritti alla gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, adattandole alle caratteristiche di tali soggetti, le prestazioni e le garanzie a carattere sociale e formativo previste per i lavoratori dipendenti e autonomi;».
Conseguentemente all’articolo 11, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera d-bis) si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:
sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 649;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:d-bis.) estendere ai lavoratori iscritti alla gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le prestazioni e le garanzie a carattere sociale e formativo previste per i lavoratori dipendenti e autonomi prevedendo in particolare che:
1) in caso di maternità ed aborto alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modifiche e integrazioni, vengano estesi i trattamenti economici previsti per le lavoratrici dipendenti;
2) in costanza di rapporto, alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche e integrazioni, venga mantenuto il rapporto di lavoro estendendo a queste lavoratrici le tutele previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
3) le quantità economiche di sostegno al reddito previste per l’indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di cui all’articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come stabilito dal decreto ministeriali 12 gennaio 2001 vengano estese anche ai casi di malattia e per i periodi di malattia con degenza domiciliare con decorso superiore ai 3 giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, saranno individuate, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le misure di accertamento da parte dell’INPS a carico dei soggetti richiedenti l’indennità di malattia di cui all’articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 così come integrata dalla presente disposizione;
4) il premio assicurativo previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 relativo all’obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali, venga esteso anche nei confronti dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche e integrazioni, è venga posto a totale carico del committente ed esteso a tutti i lavoratori iscritti alla predetta gestione».
Conseguentemente, all’articolo 11, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Ai relativi maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera f-bis) si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
MONTAGNINO, D’ANDREA, MALABARBA, PILONI
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:«d-bis) estendere i miglioramenti degli stipendi e dei salari, stabiliti dalle contrattazioni negoziali dei settori pubblico e privato, al trattamento economico dei pensionati delle corrispondenti categorie;».
Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera d-bis) del comma 1 dell’articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis deI decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, PAGLIARULO, MONTAGNINO, MALABARBA, PETERLINI
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:«d-bis) estendere la platea dei beneficiari dell’elevazione delle pensioni al minimo».
Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «per maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera d-bis), comma 1 dell’articolo 1 si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI, MALABARBA, MONTAGNINO
Al comma 1, dopo la lettera, d) aggiungere la seguente lettera:«d-bis.) estendere la platea dei beneficiari dell’elevazione delle pensioni al minimo»;
Conseguentemente all’articolo 11, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera d-bis), del comma 1, dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:«d-bis) all’articolo 1, comma 34, della legge n. 335 del 1995 è soppressa, ovunque ricorra, la parola: ’particolarmente’ e dopo la parola: ’usuranti’sono aggiunte, ovunque ricorra, le parole: ’e pesanti’, garantendo che si provveda conseguentemente a rivalutare tutte le prestazioni di natura assistenziale quali la pensione e l’assegno sociale e a modificare i limiti di reddito».
Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera d-bis), del comma 1, dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:«d-bis) assicurare che, indipendentemente dal valore dei contributi versati, ogni anno di contribuzione produca un minimo di pensione pari ad un quinto del trattamento minimo».
Conseguentemente all’articolo 11, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera d-bis), del comma 1, dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere, la seguente lettera:«d-bis.) stabilire che, a partire dal 1º gennaio 2004, il minimo di pensione sia fissato in 690 euro al mese; a sanatoria per i mancati aumenti ai pensionati al minimo sia riconosciuta una una tantum di 600 euro».
Conseguentemente all’articolo 11, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera d-bis), del comma 1, dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) rendere omogeneo, fra i trattamenti pensionistici per i diversi tipi di invalidità parziale o totale, il regime della loro compatibilità con i tempi e i redditi di lavoro e con altri redditi».
«d-bis) equiparare progressivamente le condizioni per l’accesso al pensionamento di vecchiaia delle donne a quello degli uomini, destinando le economie così realizzabili al riconoscimento di contribuzione figurativa del lavoro di cura svolto in favore di familiari, parenti e affini, per i periodi non coperti da altre forme di contribuzione pensionistica». Di conseguenza sopprimere al comma 2, lettera b), le parole: «e fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia di pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici».
VANZO, PILONI, MONTAGNINO, MALABARBA, TREU, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, PETERLINI
Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:«0a) garantire ai lavoratori interessati a programmi per riorganizzazione e ristrutturazione aziendale già adottati ed in presenza di reali situazioni di crisi, il mantenimento dei requisiti per la pensione».
IL RELATORE
Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:«0a) garantire al lavoratore che matura i requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità ovvero per la pensione nel sistema contributivo, tempo per tempo vigenti nel regime previdenziale a cui è iscritto:
1) l’ottenimento, da parte dell’ente di competenza, della certificazione della propria posizione previdenziale, nella quale si attesta il diritto al conseguimento della pensione stessa;
2) il computo, ai fini del calcolo dell’ammontare della pensione, dei periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di conseguimento del diritto alla pensione secondo i criteri vigenti alla predetta data;
3) l’esercizio del diritto alla pensione in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti, indipendentemente da ogni diversa previsione legislativa;».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «liberalizzare l’età pensionabile, prevedendo» con le seguenti: «prevedere».Conseguentemente all’articolo 11, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b), del comma 2, dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «prevedendo il preventivo accordo del datore di lavoro per il proseguimento dell’attività lavorativa».Conseguentemente all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b), del comma 2, dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo I del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 5 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PIZZINATO, MALABARBA
Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «prevedendo il preventivo accordo del datore di lavoro per il proseguimento dell’attività lavorativa».RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: «e facendo comunque salva» fino alla fine della lettera con le seguenti: «salvo scelta contraria del medesimo lavoratore, come previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335».Conseguentemente all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: «per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b), del comma 2, dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PIZZINATO, FABRIS
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: «e facendo comunque salva» fino alla fine della lettera con le seguenti: «salvo scelta contraria del medesimo lavoratore, come previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335».Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «per i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione della lettera b) del comma 2 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, lettera b), in fine, sopprimere le parole da: «di proseguire in modo automatico» fino alla fine della lettera.Conseguentemente all’articolo 11 comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b), del comma 2, dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546 convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692; 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 71;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «senza la richiesta del preventivo accordo del datore di lavoro».Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
«b-bis) riconoscere ai lavoratori genitori di soggetti disabili in situazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, benefici previdenziali, in funzione dell’anzianità contributiva e dell’età anagrafica consentendo, in particolare, la facoltà di procedere al riscatto, fino ad un massimo di tre anni, dei periodi mancanti al raggiungimento del massimo pensionistico non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria».
Conseguentemente, dopo l’articolo 11, aggiungere i seguenti:
«Art. 11-bis.
(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)
1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
Art. 11-ter.
(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.
Art. 11-quater.
(Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale)
1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
MONTAGNINO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, DATO, DI SIENA, TREU, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS, MALABARBA
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:«b-bis) riconoscere ai lavoratori genitori di soggetti disabili in situazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, benefici previdenziali, in funzione dell’anzianità contributiva e dell’età anagrafica consentendo, in particolare, la facoltà di procedere al riscatto, fino ad un massimo di tre anni, dei periodi mancanti al raggiungimento del massimo pensionistico non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria;».
Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «per i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione della lettera b-bis) del comma 2 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI
Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:«b-bis) riconoscere ai lavoratori genitori di soggetti disabili in situazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, benefici previdenziali, in funzione dell’anzianità contributiva e dell’età anagrafica consentendo, in particolare, la facoltà di accedere al trattamento pensionistico al raggiungimento del requisito di 35 anni di contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria, a prescindere dall’età anagrafica».
Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «per i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 2, dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84».
«b-bis) rivedere l’istituto della pensione di reversibilità, prevedendo una maggior tutela dei figli di primo letto privi o a basso reddito ovvero disabili in sede di ripartizione dell’assegno di reversibilità qualora debbano concorrere col coniuge superstite non genitore;».
MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, DATO, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI
DecadutoAll’emendamento 1.806, alla lettera b-bis), sopprimere le parole da: «entro il termine» fino a: «demografiche;».
IL RELATORE
RitiratoAl comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) a garanzia della sostenibilità finanziaria e dell’equità distributiva del sistema pensionistico obbligatorio, prevedere che la rideterminazione del coefficiente di trasformazione adottato per il calcolo degli importi pensionistici secondo il sistema contributivo, prevista per l’anno 2005, ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, tenga conto dell’accelerazione delle dinamiche demografiche e del tasso di incremento dell’aspettativa di vita media della popolazione all’età del pensionamento; entro il termine previsto per la suddetta rideterminazione, procedere alla riconsiderazione, delle modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici secondo il sistema retributivo sotto il profilo della loro funzionalità ai medesimi obiettivi di equità distributiva e compatibilità con le dinamiche demografiche;».
Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004, la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento a concorrenza dell’onere di cui al comma precedente.
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «ampliare progressivamente la possibilità di», con le seguenti: «prevedere la».Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «in funzione dell’anzianità contributiva e dell’età».Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PETERLINI
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:«c-bis) consentire la cumulabilità tra le pensioni di inabilità e di invalidità a carico dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con la rendita vitalizia liquidata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;»
Conseguentemente all’articolo 11, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera c-bis), del comma 2, dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1. articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2. articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3. articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4. articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5. articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6. articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7. articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:«c-bis) garantire la fruizione ai lavoratori genitori di soggetti disabili in situazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di benefici previdenziali, in funzione dell’anzianità contributiva e dell’età anagrafica consentendo, in particolare, la facoltà di procedere al riscatto, fino ad un massimo di tre anni, dei periodi mancanti al raggiungimento del massimo pensionistico non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria».
Conseguentemente all’articolo 11, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b-bis), del comma 2, dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, DATO, DI SIENA, TREU, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:«c-bis) prevedere la cumulabilità tra le pensioni di inabilità e ai invalidità a carico dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con la rendita vitalizia liquidata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;»
Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera c-bis), comma 2 dell’articolo 1 si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, MONTAGNINO
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:«c-bis) ripristinare il diritto individuale all’integrazione al trattamento minimo;».
Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera c-bis), del comma 2, dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:«c-bis) ripristinare il diritto individuale all’integrazione al trattamento minimo;».
Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1 aggiungere infine le seguenti parole: «per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera c-bis), comma 2 dell’articolo 1 si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
IL RELATORE
InammissibileAl comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) superare gradualmente il divieto di cumulo tra le prestazioni corrisposte dall’INPS e la rendita erogata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui all’articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335;».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:«d-bis) ridefinire il trattamento previdenziale dei lavoratori iscritti alla gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedendo l’applicazione delle vigenti aliquote di computo per il calcolo della pensione per i lavoratori iscritti alla gestione commercianti presso l’INPS, relativamente ai lavoratori non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;».
Conseguentemente, all’articolo 11, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Ai relativi maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera d-bis), si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate dal 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
BATTAFARANO, TREU, MONTAGNINO, D’ANDREA, DATO, RIPAMONTI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO
Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:«d-bis) ridefinire il trattamento previdenziale dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedendo un graduale innalzamento delle aliquote vigenti per i lavoratori non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria finalizzate al finanziamento di prestazioni a carattere sociale e formativo a favore dei medesimi lavoratori, con particolare riguardo all’esigenza di garantire:
1) una tutela assicurativa contro la disoccupazione involontaria di livello equivalente a quella prevista per i lavoratori subordinati, prevedendo che costituisca presupposto per l’erogazione dei trattamenti di sostegno al reddito lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto;
2) il finanziamento di iniziative di formazione professionale e di informazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, come individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d-bis) si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 649;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
RIPAMONTI, BATTAFARANO, TREU, MONTAGNINO, D’ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO
Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:«d-bis) ridefinire il trattamento previdenziale dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedendo l’innalzamento fino al 20 per cento delle aliquote vigenti per i lavoratori non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, e l’estensione ai medesimi lavoratori della tutela assicurativa contro la disoccupazione involontaria prevista per i lavoratori subordinati».
Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera d-bis) del comma 2 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
TREU, MONTAGNINO, D’ANDREA, DATO, RIPAMONTI, BATTAFARANO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO
Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:«d-bis) ridefinire il trattamento previdenziale dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedendo la graduale elevazione dell’aliquota contributiva relativa a tale tipo di prestazione, nel quadro di un processo di armonizzazione ed avvicinamento delle aliquote di contribuzione relative a tutte le tipologie di prestazione lavorativa;».
Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera d-bis) del comma 2 dell’articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
TREU, MONTAGNINO, DATO, RIPAMONTI, BATTAFARANO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO
Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:«d-bis) prevedere un incremento dell’aliquota di contribuzione destinato al finanziamento di prestazioni a carattere sociale e formativo, con particolare riguardo all’esigenza di garantire a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza:
1) una tutela assicurativa contro la disoccupazione involontaria di livello equivalente a quella prevista per i lavoratori subordinati, prevedendo che costituisca presupposto per l’erogazione dei trattamenti di sostegno al reddito lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto;
2) il finanziamento di iniziative di formazione professionale e di informazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, come individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera d-bis) del comma 2 dell’articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 mano 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PETERLINI
Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:«d-bis) prevedere che l’istituto dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti per i lavoratori non agricoli di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, sia esteso ai soggetti di cui alla lettera f); prevedere un incremento delle risorse a disposizione del Fondo per favorire la continuità della copertura contributiva di cui all’articolo 69, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; stabilire, per i medesimi soggetti, il diritto ad un’integrazione dei versamenti contributivi pari ad una parte della differenza tra le aliquote di computo della gestione separata e del Fondo pensione lavoratori dipendenti; prevedere altresì: la copertura figurativa dei periodi di maternità e di malattia; l’indennizzo al datore di lavoro o al committente di eventuali assenze facoltative connesse alla maternità o alla paternità che determinino interruzione del lavoro, della collaborazione o della consulenza; il finanziamento di permessi retribuiti per allattamento; l’erogazione di un’indennità proporzionata al compenso giornaliero di lavoro, di collaborazione o di consulenza in caso di malattia; modifiche e integrazioni della disciplina dell’assegno familiare, in modo da estenderne l’ambito di applicazione e il novero dei beneficiari; prevedere per questi soggetti l’applicazione delle disposizioni sulla totalizzazione e sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali di cui all’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all’articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, nonché alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e alla legge 5 marzo 1990, n. 45; estendere a favore dei medesimi soggetti la possibilità, prevista per i lavoratori dipendenti, di riscattare contributi previdenziali pregressi nonché la prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi;».
Conseguentemente all’articolo 11, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera d-bis), del comma 2, dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, MALABARBA, PETERLINI
Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:«d-bis) prevedere che l’istituto dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti per i lavoratori non agricoli di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, sia esteso ai soggetti di cui alla lettera f); prevedere un incremento delle risorse a disposizione del Fondo per favorire la continuità della copertura contributiva di cui all’articolo 69, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; stabilire, per i medesimi soggetti, il diritto ad un’integrazione dei versamenti contributivi pari ad una parte della differenza tra le aliquote di computo della gestione separata e del Fondo pensione lavoratori dipendenti; prevedere altresì: la copertura figurativa dei periodi di maternità e di malattia; l’indennizzo al datore di lavoro o al committente di eventuali assenze facoltative connesse alla maternità o alla paternità che determinino interruzione del lavoro, della collaborazione o della consulenza; il finanziamento di permessi retribuiti per allattamento; l’erogazione di un’indennità proporzionata al compenso giornaliero di lavoro, di collaborazione o di consulenza in caso di malattia; modifiche e integrazioni della disciplina dell’assegno familiare, in modo da estenderne l’ambito di applicazione e il novero dei beneficiari; prevedere per questi soggetti l’applicazione delle disposizioni sulla totalizzazione e sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali di cui all’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all’articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, nonché alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e alla legge 5 marzo 1990, n. 45; estendere a favore dei medesimi soggetti la possibilità, prevista per i lavoratori dipendenti, di riscattare contributi previdenziali pregressi nonché la prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi:
Conseguentemente all’articolo 11, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera d-bis), del comma 2, dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:«d-bis) prevedere che, al fine di assicurare il diritto alla formazione permanente e all’identità professionale dei medesimi soggetti, che non risultino iscritti ad altre forme obbligatorie, così come previsto dall’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sia costituito un apposito fondo il quale finanzi misure di sostegno al reddito dei lavoratori impegnati in attività di formazione ed i piani di formazione programmati dalle regioni; prevedere che tale fondo sia finanziato con una quota pari allo 0,30 per cento della retribuzione, da scomputare dall’aumento del contributo dovuto di cui alla lettera f), nonché, eventualmente, da contributi a carico della fiscalità generale dello Stato, da risorse del Fondo sociale europeo, dal cofinanziamento delle regioni;»
Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera d-bis), del comma 2, dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
DATO, MONTAGNINO, TREU, BASTIANONI
Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:«d-bis) per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedere la possibilità di totalizzazione dei contributi maturati nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi;».
Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «per i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera d-bis) del comma 2 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
BATTAFARANO, MONTAGNINO, D’ANDREA, TREU, DATO, RIPAMONTI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO
Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:«d-bis) disciplinare l’estensione della tutela in caso di malattia ed infortunio per i lavoratori iscritti alla gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, utilizzando come parametro di riferimento quanto stabilito in materia per il lavoro dipendente;»
Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «per i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera d-bis) del comma 2 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
BATTAFARANO, TREU, MONTAGNINO, D’ANDREA, DATO, RIPAMONTI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO
Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:«d-bis) nell’ambito del processo di omogeneizzazione dei diversi regimi previdenziali, prevedere la possibilità di ricongiunzione e totalizzazione delle posizioni assicurative frazionate o realizzate con enti differenti, secondo le modalità previste dall’attuale disciplina per i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria;».
Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «per i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera d-bis) del comma 2 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
RIPAMONTI, MONTAGNINO, D’ANDREA, TREU, DATO, BATTAFARANO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO
Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:«d-bis) nell’ambito dell’attuazione della disciplina istitutiva del "Fondo per favorire la continuità della copertura contributiva dei lavoratori discontinui", di cui all’articolo 69, comma 9, della legge n. 388 del 2000, prevedere o ampliare la possibilità di riscatto e prosecuzione volontaria per i lavoratori stagionali, temporanei, a tempo parziale e dei lavoratori iscritti gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;».
Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «per i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera d-bis) del comma 2 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, DATO, TREU, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO
Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:«d-bis) avviare un processo di avvicinamento graduale delle diverse aliquote contributive attualmente presenti tra le varie categorie di lavoratori al fine di una maggiore equità sociale e di favorire la mobilità del mercato del lavoro;».
Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera d-bis), comma 2, dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) il conferimento del trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, secondo le modalità fissate dalle parti sociali attraverso la contrattazione collettiva nazionale».
Conseguentemente alla successiva lettera e) sopprimere i punti 1) e 2).
«d-bis) riconoscere la contribuzione figurativa ai fini pensionistici per il lavoro di cura svolto in favore di familiari, parenti ed affini, almeno fino al terzo grado, tenendo conto del tempo dedicato a tale lavoro nonché della sua gravosità in dipendenza delle condizioni di salute o di invalidità del familiare assistito e tenendo infine conto, quando si svolga nei confronti di discendenti di primo grado, anche dell’età e del numero di questi.
L’onere derivante da tale riconoscimento di contribuzione figurativa è determinato in modo da essere compensato con la progressiva riduzione delle norme di maggior favore per l’età e per l’accesso alla pensione di vecchiaia delle lavoratrici».
Conseguentemente alla lettera b) del medesimo comma, sopprimere le parole: «e fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia di pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici» nonché rimodulare le successive norme che all’articolo 3 stabiliscono condizioni più favorevoli per le donne riducendole di un anno per ogni anno solare.
Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) realizzare l’omogeneizzazione del regime delle compatibilità dei trattamenti pensionistici di invalidità con tempi di lavoro e redditi, compensando gli effetti finanziari in modo da non comportare ulteriori oneri per lo Stato».
Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) rendere omogeneo il regime di compatibilità degli assegni di invalidità con reddito e durata settimanale del lavoro concernente il lavoratore o apprendista part-time con quello concernente il lavoratore che lavori fino ad un massimo di 19 ore settimanali, compensando gli effetti finanziari in modo da non comportare ulteriori oneri per lo Stato».
BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO, RIPAMONTI
Al comma 2 stralciare le lettere e), h) e i).Al comma 2, sopprimere le lettere e), h) ed i).
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Con apposite norme di legge sarà disciplinata l’intera materia concernente la previdenza complementare, con particolare riferimento alle modalità di conferimento del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche che operano in tale settore, nonché alla disciplina fiscale, al sistema di vigilanza ed all’articolazione regionale del settore medesimo.»; al comma 1, sopprimere la lettera c); all’articolo 6, dopo le parole: «articolo 1» inserire le seguenti: «comma 1».
BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO, RIPAMONTI
RitiratoAl comma 2, sopprimere le lettere e), h) ed i).
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, lettera e), dopo la parola: «adottare» aggiungere le seguenti: «, garantendo comunque che venga esercitata l’esplicita volontà del lavoratore,».Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «pensionistiche complementari» aggiungere le seguenti: «, fermo restando l’attuale regime di distinzione tra fondi pensione aperti e fondi pensione chiusi,».Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO
Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «pensionistiche complementari» aggiungere le seguenti: «,fermo restando l’attuale regime di distinzione tra fondi pensione aperti e fondi pensione chiusi,».Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione della lettera e) del comma 2 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «e individuali».Conseguentemente, all’articolo 11, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Ai relativi maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera e), si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
BATTAFARANO, PILONI, RIPAMONTI, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PIZZINATO
Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «e individuali».Conseguentemente, all’articolo 11, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 1).Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
MALABARBA, SODANO TOMMASO, BATTAFARANO
Al comma 2, alla lettera e), sopprimere il numero 1).Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004, l’accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento a concorrenza dell’onere di cui al comma precedente.
VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, DATO, TREU, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO
Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 1).Ai relativi maggiori oneri si provvede nel massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004, l’accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento a concorrenza dell’onere di cui al comma precedente.
BATTAFARANO, MONTAGNINO, PAGLIARULO, RIPAMONTI, DATO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO
Al comma 2, lettera e), sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente:«1) il conferimento, su scelta volontaria del lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando ai fondi pensione istituiti in base a contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 e al comma 2 dell’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e l’individuazione di forme tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto medesimo;».
Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al numero 1), lettera e) del comma 2 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente:«1) il conferimento, su scelta volontaria del lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando ai fondi pensione istituiti in base a contratti e accordi collettivi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), e all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e l’individuazione di forme tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto medesimo, garantendo comunque che il lavoratore stesso abbia in ogni caso una adeguata informazione sulla facoltà di scegliere le forme pensionistiche a cui conferire il trattamento di fine rapporto».
Conseguentemente all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente:«1) il conferimento, su scelta volontaria del lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando ai fondi pensione istituiti in base a contratti e accordi collettivi di cui all’articolo 3, lettera a) , e all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, comma 1, n. 124, e successive modificazioni, e l’individuazione di forme tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto medesimo;».
Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
«1) il conferimento, su scelta volontaria del lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando ai fondi pensione istituiti in base a contratti e accordi collettivi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), e all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e l’individuazione di forme tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto medesimo;».
Conseguentemente, dopo l’articolo 11, aggiungere i seguenti:
«Art. 11-bis.
(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)
1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
Art. 11-ter.
(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.
Art. 11-quater.
(Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale)
1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, DATO, TREU, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO
Al comma 2, lettera e), numero 1), dopo la parola: «conferimento», inserire le seguenti: «, tramite scelta volontaria individuale o mediante la contrattazione collettiva,».RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, lettera e), al numero 1, sostituire le parole: «alle forme pensionistiche complementari di cui al» con le seguenti: «ai fondi pensione istituiti in base a contratti e accordi collettivi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), e all’articolo 9, comma 2, del».Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».
BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO
Al comma 2, lettera e), numero 1), sostituire le parole: «alle forme pensionistiche complementari di cui al» con le seguenti: «ai fondi pensione istituiti in base a contratti e accordi collettivi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), e all’articolo 9, comma 2, del».Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al numero 1), lettera e), del comma 2 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, lettera e), numero 1), sostituire le parole: «salva diversa esplicita volontà espressa dal lavoratore» con le seguenti: «, su esplicita scelta volontaria espressa dal lavoratore,».Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, il seguenti comma:
«1-bis. Ai relativi maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera e), numero 1), si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilire nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
TREU, RIPAMONTI, BATTAFARANO, DI SIENA, PILONI, PIZZINATO, GRUOSSO, VIVIANI, MONTAGNINO, CAMBURSANO, DATO
Al comma 2, lettera e), numero 1), dopo le parole: «adeguata informazione» aggiungere le seguenti: «sulla tipologia, le condizioni per il recesso anticipato, i rendimenti stimati dei fondi di previdenza complementare per i quali è ammessa l’adesione, nonché».VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, TREU
Al comma 2, lettera e), numero 1), dopo le parole: «sulla facoltà di scegliere le forme pensionistiche», aggiungere le seguenti: «a gestione collettiva».Al comma 2, lettera e), numero 1), sopprimere le parole da: «e anche in deroga» fino a «n. 124 del 1993».
«1-bis) incentivi affinché i fondi pensione investano le quote di TFR in valori mobiliari, idonei a consentire la capitalizzazione ed il finanziamento delle imprese del nostro apparato produttivo, ed in particolare nelle attività e con i criteri di cui alla lettera a) del comma 4-quinquies dell’articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari.».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:«1-bis) previsione di un meccanismo analogo a quello previsto dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, finalizzato all’alimentazione del fondo di garanzia ivi previsto, anche nel caso di conferimento del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124».
Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».
MALABARBA, SODANO TOMMASO, PILONI
Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 2).Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004, la tassa sui super alcolici è aumentata del 75 per cento a concorrenza dell’onere di cui al comma precedente.
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, MALABARBA
Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 2).Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera e), del comma 2, dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
MALABARBA, SODANO TOMMASO, PILONI
Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 2).Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004, la tassa sui superalcolici è aumentata del 94 per cento a concorrenza dell’onere di cui al comma precedente.
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, lettera e), sostituire il numero 2) con il seguente:«2) il trasferimento della posizione individuale, trascorso il periodo minimo di permanenza di tre anni, a tutti i fondi pensione complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, garantendo un’effettiva equiparazione tra i diversi fondi pensione complementari attraverso provvedimenti coordinati ed organici, sia sotto il profilo delle regole di funzionamento che delle misure di trasparenza».
Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».
BATTAFARANO, TREU, DI SIENA, MONTAGNINO, DATO, VIVIANI, GRUOSSO, CAMBURSANO, PILONI, PIZZINATO
Al comma 2, lettera e), sostituire il numero 2) con il seguente:«2) il trasferimento della posizione individuale, trascorso il periodo minimo di permanenza di tre anni, a tutti i fondi pensione complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, garantendo un’effettiva equiparazione tra i diversi fondi pensione complementari attraverso provvedimenti coordinati ed organici, sia sotto il profilo delle regole di funzionamento che delle misure di trasparenza».
Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al numero 2), lettera e), comma 2 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:
"sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».
«2) il trasferimento della posizione individuale, trascorso il periodo minimo di permanenza di tre anni, a tutti i fondi pensione complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, garantendo un’effettiva equiparazione tra i diversi fondi pensione complementari attraverso provvedimenti coordinati ed organici, sia sotto il profilo delle regole di funzionamento che delle misure di trasparenza».
Conseguentemente, dopo l’articolo 11, aggiungere i seguenti:
«Art. 11-bis.
(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)
1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
Art. 11-ter.
(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.
Art. 11-quater.
(Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale)
1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
«2) l’individuazione, nel caso in cui il lavoratore non esprima, entro il termine di tre mesi dall’entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, ovvero entro tre mesi dall’assunzione, la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia esercitato la facoltà di scelta in favore di una delle forme medesime, di modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 e al comma 2 dell’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, prevedendo, comunque, l’eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all’interno del sistema della previdenza complementare, anche al fine di consentire l’afflusso del TFR a forme di previdenza complementare diverse dai predetti fondi istituiti dai contratti e accordi collettivi;».
Conseguentemente, al comma 2, lettera e), numero 4), sopprimere le parole da: «l’eliminazione degli ostacoli» fino a: «forme pensionistiche;».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, lettera e), sostituire il numero 2 con il seguente:«2) l’introduzione di condizioni di omogeneità fra tutte le forme pensionistiche attraverso provvedimenti coordinati ed organici sia sotto il profilo delle regole di funzionamento che delle misure di trasparenza, anche al fine di consentire il trasferimento della posizione individuale trascorso un periodo minimo di tre anni;».
Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: «per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera e), del comma 2, dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
«2) l’introduzione di condizioni di omogeneità fra tutte le forme pensionistiche attraverso provvedimenti coordinati ed organici sia sotto il profilo delle regole di funzionamento che delle misure di trasparenza, anche al fine di consentire il trasferimento della posizione individuale trascorso un periodo minimo di tre anni;».
Conseguentemente, dopo l’articolo 11, aggiungere i seguenti:
«Art. 11-bis.
(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)
1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
Art. 11-ter.
(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.
Art. 11-quater.
(Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale)
1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
PILONI, GRUOSSO, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, PIZZINATO
Al comma 2, lettera e), sostituire il numero 2 con il seguente:«2) l’introduzione di condizioni di omogeneità fra tutte le forme pensionistiche attraverso provvedimenti coordinati ed organici sia sotto il profilo delle regole di funzionamento che delle misure di trasparenza, anche al fine di consentire il trasferimento della posizione individuale trascorso un periodo minimo di tre anni;».
Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «per i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al numero 2, lettera e) del comma 2 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239; g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997. n. 461».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, lettera e) al numero 2, dopo le parole: «forme medesime, di modalità tacite», aggiungere le seguenti: «, sottoposte al meccanismo del silenzio-assenso,».Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
" a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, lettera e), al numero 2, dopo le parole: «di cui alla lettera a) del comma 1», aggiungere le seguenti: «e al comma 2».Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».
BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO
Al comma 2, lettera e), numero 2, dopo le parole: «di cui alla lettera a) del comma 1», aggiungere le seguenti: «e al comma 2».Conseguentemente, all’articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, per i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 mano 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, lettera e) al numero 2, dopo le parole: «articolo 3», aggiungere le seguenti: «, nonché alle forme preesistenti di cui all’articolo 18».Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».
BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO
Al comma 2, lettera e), numero 2, dopo le parole: «articolo 3», aggiungere le seguenti: «, nonchè alle forme preesistenti di cui all’articolo 18».Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, per i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, lettera e), al numero 2, sopprimere le seguenti parole: «e al comma 2 dell’articolo 9».Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN, COSSIGA, PEDRINI, FRAU, ANDREOTTI
Al comma 2, lettera e), punto 2, aggiungere infine le seguenti parole: «Nel caso in cui il conferimento tacito interessi un Fondo pensione con più linee di investimento, il conferimento stesso viene effettuato alla linea garantita o in mancanza alla linea più prudente;».RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, BATTAFARANO
Al comma 2, lettera e), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:2-bis) forme specifiche di incentivazione fiscale per il conferimento, in via volontaria, del trattamento di fine rapporto maturato alle forme pensionistiche complementari negoziali di cui al numero 2) della presente lettera e), prevedendosi in particolare, e salvo quanto previsto alla lettera l) del presente articolo, un adeguato ampliamento del massimale deducibile di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, confermandosi altresì quanto stabilito dall’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 17 del medesimo decreto;
Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, lettera e), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:«2-bis) l’automatico trasferimento del diritto al conferimento del trattamento di fine rapporto maturando al fondo pensione di destinazione, nelle ipotesi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;».
Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, TREU
Al comma 2, lettera e), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:«2-bis) l’introduzione di norme che garantiscono la trasparenza del rapporto tra i fondi pensione complementari non negoziali ed i loro sottoscrittori, in particolare attraverso la previsione di un obbligo in capo ai predetti fondi pensione di comunicare all’atto di offerta al pubblico, nonché annualmente, all’interno delle relazioni di bilancio, in particolare, se e in quale misura si sia tenuto conto di aspetti etici, sociali ed ambientali nelle politiche di investimento e nelle scelte di portafoglio, e quali siano le procedure adottate al fine di realizzare gli eventuali obiettivi di responsabilità sociale del fondo;».
Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, lettera e), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:«2-bis) l’introduzione di condizioni di omogeneità fra tutte le forme pensionistiche attraverso provvedimenti coordinati ed organici sia sotto il profilo delle regole di funzionamento che delle misure di trasparenza, anche al fine di consentire il trasferimento della posizione individuale trascorso un periodo minimo di tre anni;».
Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, lettera e), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:«2-bis) estensione ai fondi pensione aperti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, del principio di partecipazione negli organi di amministrazione e controllo, di cui all’articolo 5 del medesimo decreto;».
Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, TREU, PILONI
Al comma 2, lettera e), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:«2-bis) i criteri direttivi per gli interventi regionali in materia di previdenza integrativa individuale, considerato che alla previdenza complementare spetta il compito di concorrere, in collegamento con quella obbligatoria, agli scopi annunciati dall’articolo 38, secondo e quarto comma, della Costituzione, che stabilisce la specificità e l’unicità delle finalità previdenziali;».
Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, lettera e), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:«2-bis) assicurare al lavoratore che esprime il proprio consenso al conferimento del trattamento di fine rapporto ai sensi dei numeri 1 e 2, la garanzia di un rendimento minimo pari a quello che si sarebbe realizzato mantenendo il trattamento di fine rapporto stesso presso il proprio datore di lavoro;».
Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera e), del comma 2, dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, lettera e), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:«2-bis) prevedere forme specifiche di incentivazione fiscale per il conferimento, in via volontaria, del trattamento di fine rapporto maturato alle forme pensionistiche complementari, prevedendo in particolare, e salvo quanto previsto alla lettera l) del presente articolo, un adeguato ampliamento del massimale deducibile di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, confermandosi altresì quanto stabilito dall’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 17 del medesimo decreto;».
Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».
«2-bis) la previsione che le fonti istitutive stabiliscano per ogni singolo iscritto anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facoltà di trasferimento dell’intera posizione individuale dell’iscritto stesso presso altro fondo pensione di cui agli articoli 3 e 9 del decreto legislativo del 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni non prima di cinque anni di vita del fondo stesso e, successivamente a tale termine, non prima di tre anni; in tale ipotesi, il diritto del lavoratore al contributo aziendale per il finanziamento del fondo prescelto permane soltanto in caso di esplicita previsione contenuta nell’accordo sindacale disciplinante il fondo di provenienza;».
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN, COSSIGA, PEDRINI, FRAU, ANDREOTTI
Al comma 2, lettera e), dopo il numero 2, aggiungere, il seguente:«2-bis) la previsione e promozione di forme pensionistiche complementari delle Regioni o di loro strutture, in particolar modo quelle che prevedono una garanzia del capitale o di un rendimento minimo garantito, ai quali i lavoratori possono, a libera scelta, devolvere il loro TFR nonché tutta la contribuzione propria e del datore di lavoro; prevedere il versamento a tali forme pensionistiche di garanzia, con precedenza a quelle istituite o promosse dalle Regioni, del contributo destinato al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 287.».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN, COSSIGA, PEDRINI, FRAU, ANDREOTTI
Al comma 2, lettera e), dopo il numero 2, aggiungere, il seguente:«2-bis) la previsione e promozione di forme di garanzia sul lungo periodo e soprattutto per l’ultima fase prima del pensionamento, per la protezione del capitale degli aderenti ai fondi pensioni e alle forme pensionistiche individuali, anche tramite le Regioni, alle condizioni che le stesse possono richiedere ai fondi pensione e ai gestori delle forme pensionistiche individuali;».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
«2-bis) una specifica forma di incentivazione fiscale per il conferimento, in via volontaria, del trattamento di fine rapporto maturato alle forme pensionistiche complementari, prevedendosi in particolare, e salvo quanto previsto alla lettera l) del presente articolo, un adeguato ampliamento del massimale deducibile di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, confermandosi altresì quanto stabilito dall’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 17 del medesimo decreto».
Conseguentemente, dopo l’articolo 11, aggiungere i seguenti:
«Art. 11-bis.
(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)
1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
Art. 11-ter.
(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.
Art. 11-quater.
(Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale)
1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
BATTAFARANO, MONTAGNINO, PAGLIARULO, RIPAMONTI, DATO, DI SIENA, TREU, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS
Al comma 2, lettera e), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:«2-bis) una specifica forma di incentivazione fiscale per il conferimento, in via volontaria, del trattamento di fine rapporto maturato alle forme pensionistiche complementari, prevedendosi in particolare, e salvo quanto previsto alla lettera l) del presente articolo, un adeguato ampliamento del massimale deducibile di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, confermandosi altresì quanto stabilito dall’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 17 del medesimo decreto».
Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al numero 2-bis) della lettera e) del comma 2 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
MONTAGNINO, BATTAFARANO, PAGLIARULO, RIPAMONTI, DATO, DI SIENA, TREU, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS
Al comma 2, lettera e), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:«2-bis) il trasferimento automatico del diritto al conferimento del trattamento di fine rapporto maturando al fondo pensione di destinazione, nelle ipotesi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124».
Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al numero 2-bis), lettera e) del comma 2 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO
Al comma 2, lettera e), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:«2-bis) i criteri direttivi per gli interventi regionali in materia di previdenza integrativa individuale, considerato che alla previdenza complementare spetta il compito di concorrere, in collegamento con quella obbligatoria, agli scopi annunciati dall’articolo 38, secondo e quarto comma, della Costituzione, che stabilisce la specificità e l’unicità delle finalità previdenziali».
Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al numero 2-bis), lettera e) del comma 2 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO
Al comma 2, lettera e), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:«2-bis) estensione ai fondi pensione aperti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, del principio di partecipazione negli organi di amministrazione e controllo, di cui all’articolo 5 del medesimo decreto, secondo forme e con modalità compatibili con la natura di tali fondi».
Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al numero 2-bis), lettera e), comma 2 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, lettera e), sopprimere i numeri 3), 4), 5) 6) e 8).Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 3).Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS
Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 3).Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, lettera e), sostituire il numero 3) con il seguente:«3) assicurare, al lavoratore che conferisce il proprio trattamento di fine rapporto ai sensi dei numeri 1) e 2), un rendimento minimo pari a quello che si avrebbe mantenendolo presso il proprio datore di lavoro».
Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, lettera e), numero 3), dopo le parole: «detto contributo», aggiungere le seguenti: «, in mancanza di epressa previsione contrattuale,».Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS
Al comma 2, lettera e), numero 3), dopo le parole: «detto contributo», aggiungere le seguenti: «, in mancanza di espressa previsione contrattuale,».RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, lettera e), numero 3), sostituire le parole da: «alla forma pensionistica» fino alla fine del numero con le seguenti: «alle forme pensionistiche contrattuali e collettive di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 e al comma 2 dell’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni».Conseguntemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
BATTAFARANO, RIPAMONTI, MONTAGNINO, PAGLIARULO, DATO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS
Al comma 2, lettera e), numero 3), sostituire le parole da: «alla forma pensionistica» fino alla fine del numero con le seguenti: «alle forme pensionistiche contrattuali e collettive di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 e al comma 2 dell’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni».Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
VIVIANI, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO
Al comma 2, lettera e), numero 3), sopprimere le parole: «o alla quale egli intenda trasferirsi».RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, lettera e), numero 3, aggiungere, in fine, le parole: «, secondo quanto previsto dalle forme istitutive.Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera e), del comma 2, dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».
BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS
Al comma 2, lettera e), numero 3, aggiungere, in fine, le parole: «, secondo quanto previsto dalle forme istitutive».BATTAFARANO, MONTAGNINO, PAGLIARULO, RIPAMONTI, DATO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS, PETERLINI
Al comma 2, lettera e), dopo il numero 3 aggiungere il seguente:«3-bis) la garanzia, al lavoratore che conferisce il proprio trattamento di fine rapporto ai sensi dei numeri 1 e 2, di un rendimento minimo pari a quello che si avrebbe mantenendolo presso il proprio datore di lavoro».
Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al numero 3-bis), lettera e), comma 2 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento.
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 4.Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera e), del comma 2, dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo S della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento. b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997. n. 461"».
BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS
Al comma 2 lettera e), sopprimere il numero 4.Conseguentemente all’articolo 11 comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «Per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al numero 4), lettera e), comma 2 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».
TREU, BATTAFARANO, RIPAMONTI, MONTAGNINO, D’ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO, PETERLINI
Al comma 2, lettera e), sostituire il numero 4) con il seguente:«4) la previsione che, in caso di trasferimento volontario in forma collettiva a un fondo pensione aperto, dopo una permanenza non inferiore a tre anni in un fondo pensione negoziale, ai lavoratori venga riconosciuto il diritto al trasferimento, oltre che dei propri contributi, ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dei contributi del datore di lavoro e delle quote del trattamento di fine rapporto;».
VIVIANI, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO
Al comma 2, lettera e), sostituire il numero 4) con il seguente:«4) di estendere rapidamente la forma pensionistica complementare ad un numero elevato di lavoratori prevedendo appositi incentivi a favore dei fondi chiusi e aperti istituiti e incrementati tramite adesioni collettive definite mediante la contrattazione tra le parti sociali, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge. Successivamente vanno ricostituite le condizioni di parità tra fondi chiusi e aperti;»
Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «Per i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al numero 4), lettera e) del comma 2, dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
"a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».
BATTAFARANO, PILONI, RIPAMONTI, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PIZZINATO
Al comma 2, lettera e), numero 4), sopprimere le parole da: «l’eliminazione» fino a: «soggetti destinatari».RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, lettera e), numero 4), sopprimere le parole da: «l’eliminazione» fino a: «soggetti destinatari».RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, lettera e), numero 4, sostituire le parole: «la rimozione dei vincoli posti» con le seguenti: «il mantenimento delle norme previste».Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera e), del comma 2, dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».
BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS
Al comma 2, lettera e), numero 4, sostituire le parole: «la rimozione dei vincoli posti» con le seguenti: «il mantenimento delle norme previste».Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «Per i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al numero 4, lettera e) del comma 2 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
"a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, lettera e), numero 4, sopprimere le parole da: « nonché il riconoscimento» fino alla fine del numero.Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «Per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera e), del comma 2, dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo I del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 mano 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».
BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS
Al comma 2, lettera e), numero 4, sopprimere le parole da: «nonché il riconoscimento» fino alla fine del numero.Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «Per i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al numero 4, lettera e) del comma 2 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
"a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, lettera e), numero 4, dopo le parole: «in precedenza goduto» aggiungere le seguenti: «secondo quanto previsto dalle fonti istitutive.Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera e), del comma 2, dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».
BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS
Al comma 2, lettera e), numero 4), dopo le parole: «in precedenza goduto», aggiungere le seguenti: «secondo quanto previsto dalle fonti istitutive».RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 5.Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: «Per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera e), del comma 2, dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS
Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 6.PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, COSSIGA, PEDRINI, FRAU, ANDREOTTI
Al comma 2, lettera e), punto 6) dopo le parole: «responsabile dei fondi pensione» inserire le seguenti parole: «e dei consiglieri di amministrazione degli stessi, limitandoli a quelli che hanno effettivamente svolto funzioni di amministratore o di carattere direttivo presso società od enti del settore creditizio, assicurativo, finanziario e previdenziale».RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, lettera e), numero 6), sostituire le parole da: «l’incentivazione dell’attività» fino alla fine del numero con le seguenti: «nei fondi pensione aperti, l’istituzione di organismi di sorveglianza ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, rappresentativi degli aderenti».Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole. «Per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera e), del comma 2, dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS
Al comma 2, lettera e), numero 6), sostituire le parole da: «l’incentivazione dell’attività» fino alla fine del numero con le seguenti: «nei fondi pensione aperti, l’istituzione di organismi di sorveglianza ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, rappresentativi degli aderenti».Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al numero 6), lettera e) del comma 2 dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguento indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, DATO, TREU, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO
Al comma 2, lettera e), numero 6), sopprimere dalle parole: «previsto nell’ambito» fino alla fine del numero.MONTAGNINO, TREU, BATTAFARANO, D’ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO
Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6), inserire il seguente:«6-bis) al fine di ridurre il costo del lavoro attraverso la completa fiscalizzazione degli oneri di natura non previdenziale gravanti su di esso, la soppressione dell’obbligo di contribuzione alla ’Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti’ di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché la soppressione dei contributi di cui alle seguenti disposizioni:
a) articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
b) articolo 1, comma secondo, della legge 24 ottobre 1966, n. 934;
c) articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307;
d) articolo 12, comma primo, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537;
e) articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538».
Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per i maggiori oneri, derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 6), si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 7).Conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera e), del comma 2, dell’articolo 1, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
6) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
RIPAMONTI, PAGLIARULO, MONTAGNINO, BATTAFARANO, DATO, DI SIENA, TREU, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI